Art. 12. Oneri deducibili ai fini fiscali
Nel secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, dopo il numero 2), e' aggiunto il seguente:
"3) Le erogazioni liberali in denaro, nella misura che non ecceda il 2 per cento del reddito dichiarato al netto degli altri oneri deducibili, a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgano esclusivamente attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori dello spettacolo.
Le erogazioni liberali non utilizzate entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro percezione per le finalita' di cui al comma precedente costituiscono reddito imponibile in misura doppia del loro ammontare".
Nel secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , e successive modificazioni, dopo il numero 2), e' aggiunto il seguente:
"3) Le erogazioni liberali in denaro, nella misura che non ecceda il 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgano esclusivamente attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori dello spettacolo.
Le erogazioni liberali non utilizzate entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro percezione per le finalita' di cui al comma precedente costituiscono reddito imponibile in misura doppia del loro ammontare".
Note all' art. 12 :
- L' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , elenca gli oneri deducibili dal reddito complessivo sul quale si applica l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
- L' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , elenca gli oneri deducibili dal reddito complessivo sul quale si applica l'imposta del reddito delle persone giuridiche.
Nel secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, dopo il numero 2), e' aggiunto il seguente:
"3) Le erogazioni liberali in denaro, nella misura che non ecceda il 2 per cento del reddito dichiarato al netto degli altri oneri deducibili, a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgano esclusivamente attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori dello spettacolo.
Le erogazioni liberali non utilizzate entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro percezione per le finalita' di cui al comma precedente costituiscono reddito imponibile in misura doppia del loro ammontare".
Nel secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , e successive modificazioni, dopo il numero 2), e' aggiunto il seguente:
"3) Le erogazioni liberali in denaro, nella misura che non ecceda il 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgano esclusivamente attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori dello spettacolo.
Le erogazioni liberali non utilizzate entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro percezione per le finalita' di cui al comma precedente costituiscono reddito imponibile in misura doppia del loro ammontare".
Note all' art. 12 :
- L' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , elenca gli oneri deducibili dal reddito complessivo sul quale si applica l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
- L' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , elenca gli oneri deducibili dal reddito complessivo sul quale si applica l'imposta del reddito delle persone giuridiche.