Articolo 12 della Legge 30 aprile 1985, n. 163
Articolo 11Articolo 13
Versione
5 maggio 1985
Art. 12. Oneri deducibili ai fini fiscali

Nel secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, dopo il numero 2), e' aggiunto il seguente:
"3) Le erogazioni liberali in denaro, nella misura che non ecceda il 2 per cento del reddito dichiarato al netto degli altri oneri deducibili, a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgano esclusivamente attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori dello spettacolo.
Le erogazioni liberali non utilizzate entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro percezione per le finalita' di cui al comma precedente costituiscono reddito imponibile in misura doppia del loro ammontare".
Nel secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , e successive modificazioni, dopo il numero 2), e' aggiunto il seguente:
"3) Le erogazioni liberali in denaro, nella misura che non ecceda il 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgano esclusivamente attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori dello spettacolo.
Le erogazioni liberali non utilizzate entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro percezione per le finalita' di cui al comma precedente costituiscono reddito imponibile in misura doppia del loro ammontare".
Note all' art. 12 :
- L' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , elenca gli oneri deducibili dal reddito complessivo sul quale si applica l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
- L' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , elenca gli oneri deducibili dal reddito complessivo sul quale si applica l'imposta del reddito delle persone giuridiche.
Entrata in vigore il 5 maggio 1985