Sentenza 20 dicembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/12/2003, n. 19565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19565 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 1 95 6 5 /0 3 REPU BL IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo MILEO - R.G.N. 12068/01 Consigliere Cron.38542 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud.16/05/03 Dott. Raffaele FOGLIA Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ASCOLI PICENO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI elettivamente rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE 12, DELLO STATO, giusta delega in attil PER LEGGE - ricorrente
contro
QUINCI GIUSEPPE;
- intimato avverso la sentenza n. 55/01 del Tribunale di ASCOLI 2003 PICENO, depositata il 08/02/01 R.G.N. 510/2000; - 2996 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 16/05/03 dal Consigliere Dott. Maura LA ........... TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per ..... rimessione atti alle SS. UU. in subordine rigetto. .. ...... -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO F 1 Con ricorso al Tribunale Ascoli Piceno IN EP, in proprio e quale legale rappresentante della società Ocean Pesca srl, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 284/99 emessa il 12 giugno 2000 dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Ascoli Piceno, deducendo vizi del procedimento e vizi di merito. Nel contraddittorio con la Direzione Provinciale, il Tribunale, con sentenza dell'8 febbraio 2001 accoglieva l'opposizione e annullava l'ordinanza ingiunzione. Affermava il Tribunale che la normativa di cui alla legge 241/90, che è espressamente qualificata dall'art. 29 come avente carattere generale, impone alla Pubblica Amministrazione, art. 2 terzo comma, l'obbligo di concludere ogni procedimento amministrativo entro il termine di 30 giorni, ove non venga previsto, con riguardo allo specifico procedimento, un apposito termine diverso;
l'osservanza del termine, affermava il Giudice di merito, integra quindi un requisito di legittimità del provvedimento amministrativo, di talché la sua inosservanza configura violazione di legge che comporta l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione. Poiché l'ordinanza ingiunzione era stata emessa ben oltre il termine di legge, doveva essere annullata. Avverso detta sentenza la Direzione Provinciale del lavoro di Ascoli Piceno soccombente propone ricorso affidato ad un unico motivo. La controparte è rimasta intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile essendo privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 366 nn. 2 e 3 cod. proc. civ. Ed infatti è errata in ricorso la indicazione della sentenza impugnata, essendo riportata nel ricorso medesimo la sentenza resa non nei confronti di IN EP, ma nei confronti di LV AO. Anche lo svolgimento del processo come riportato in ricorso attraverso la riproduzione della sentenza emessa nei confronti di LV AO, si riferisce alla diversa controversia avente quest'ultimo come parte. Non si deve provvedere sulle spese stante la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 16 maggio 2003. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Vincenes Miles Mouse Le rusePR ICE w elle CELLIERE Depositato in Cancelleria oggi 2.0 DIC 2003 VL CANCELLIERE I 3 0 A D 1 S 3 , S . 5 A O T . L T R L , N A ' A O L S B 3 L E I 7 P E - D S D 8 I - I A 1 N S T 1 G S N O E O E S P A I G M D I A G E E , A O L D O T R T E I T A T S R L I I N L G D E E S E R D O E 2