Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 03/04/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
1163/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente relatore - dott.ssa Federica Abiuso - giudice - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 1163/2024 R.G. promossa da ( ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Corraini ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente - contro ( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Enrico Cappato ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI Parte ricorrente
- Contrariis rejectis;
- Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, addebitandola, per i motivi di cui in atti, al convenuto Dott. Controparte_1
- Dichiarare tenuto il Dott. a versare alla moglie, a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile di € 1.200,00, o quella diversa ritenuta di giustizia, entro il giorno 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
oltre a rimborsare le spese mediche non a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Con decorrenza di tale obbligo a corrispondere detto assegno a far data dal deposito del presente ricorso.
- Con vittoria di spese e competenze. Parte resistente ogni contraria domanda disattesa, voglia l'On.le Tribunale adito dichiarare la separazione personale dei coniugi e, accertata la responsabilità della ricorrente nella causazione del fallimento del matrimonio per le ragioni esposte in premesse, voglia, altresì, in via riconvenzionale, addebitare la separazione alla ricorrente. Con la rifusione delle spese e compensi di avvocato.
1
In fatto – Con ricorso depositato il 15-7-2024 ai sensi degli artt. 473bis.14 e 473bis.47 ss. c.p.c. avanti il Tribunale di VI, chiedeva che fosse pronunciata Parte_1 la separazione personale da con il quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio il 20-7-2013 a VI (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 37, Parte I, anno 2013, Ufficio 1), ed esponeva che:
- dall'unione coniugale non erano nati figli;
- i coniugi non avevano fissato una residenza coniugale, in quanto di comune accordo avevano deciso di rimanere a vivere presso le rispettive abitazioni e di incontrarsi il mercoledì e il sabato presso la casa della ricorrente;
- tale conduzione della vita familiare era durata circa tre anni, dato che in seguito il marito aveva preso a recarsi presso l'abitazione della olo il sabato fino Pt_1 alla domenica sera o al lunedì mattina;
- nel mese di febbraio del 2024 il le aveva consegnato una missiva con CP_1 la quale comunicava la sua intenzione di addivenire dapprima alla separazione, poi al divorzio, e aveva definito la loro unione un “non matrimonio”, dato che i coniugi non avevano mai convissuto;
- la non svolgeva alcuna attività lavorativa e pertanto non aveva Pt_1 presentato la dichiarazione fiscale negli ultimi tre anni;
- dal 2017 il aveva provveduto al corrisponderle una somma mensile di CP_1
700,00 euro, poi aumentata nel 2020 perché, a seguito dell'emergenza pandemica, ella non era più stata in grado di svolgere la propria attività lavorativa.
La ricorrente chiedeva pertanto la pronuncia di separazione personale dal con addebito a quest'ultimo, nonché la statuizione dell'obbligo del CP_1 coniuge di contribuire al di lei mantenimento mediante la corresponsione di un assegno mensile pari a 1.200,00 euro.
Con decreto depositato il 17-7-2024 la Presidente designava sé stessa relatore e fissava l'udienza di prima comparizione delle parti alla data del 26-11-2024, assegnava al convenuto il termine per la costituzione in giudizio, dava le informazioni previste dall'art. 473-bis.14 co. 3 c.p.c. e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 25-10-2024, il convenuto contestava la prospettazione dei fatti della irca le ragioni che Pt_1 avevano determinato la crisi coniugale. Sosteneva, in particolare, che nei primi tre anni di matrimonio gli incontri tra i coniugi avevano avuto luogo con le modalità descritte dalla ricorrente, ma precisava che non vi era mai stato un rapporto di intimità tra loro, a causa della costante presenza della madre della Pt_1
2 nonché per l'atteggiamento distaccato sempre mantenuto dalla moglie nei suoi confronti. Il ricorrente esponeva che la era in possesso delle chiavi di Pt_1 casa della di lui abitazione, nella quale poteva entrare in qualsiasi momento, a differenza di quanto era a lui “concesso”: non poteva recarsi quando preferiva a casa della moglie, ma era sempre tenuto ad avvisarla del suo arrivo. Precisava inoltre che la ricorrente si recava una volta alla settimana insieme alla madre a fare le pulizie della casa del ma dal 2023 tale attività era stata svolta CP_1 solo dalla suocera. In merito alle somme corrisposte alla moglie durante il matrimonio, il convenuto deduceva di aver versato solo nei mesi di luglio, agosto e settembre 2014 l'importo di 500,00 euro, per sopperire alla mancanza di entrate della in quel periodo, mentre dal febbraio 2021 le aveva versato ogni Pt_1 mese 500,00 euro, somma poi elevata a 550,00 euro, dato che la non Pt_1 svolgeva più alcuna attività lavorativa, e a partire dal febbraio 2022 aveva aggiunto l'importo di 150,00 euro quale remunerazione dell'attività di pulizia domestica svolta presso la propria abitazione, giungendo dunque all'importo di 700,00 euro.
Il concludeva pertanto chiedendo il rigetto della domanda proposta dalla CP_1 ricorrente ai sensi dell'art. 156 c.c. e, in via riconvenzionale, domandava che la separazione fosse addebitata alla moglie, per la violazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale.
All'udienza del 26-11-2024, sentite le parti e dato atto dell'inutile esperimento del tentativo di conciliazione, il giudice relatore formulava una proposta conciliativa che prevedeva la corresponsione, da parte del di un assegno mensile CP_1 ex art. 156 c.c. pari a 300,00 euro sino alla pronuncia di divorzio e un successivo assegno una tantum, per definire le questioni economiche controverse. Ordinava al resistente di depositare copia degli estratti conto, della CU 2024 e del contratto di lavoro libero-professionale relativo all'attività di medico da lui svolta presso una casa di riposo di Trecenta, al fine di accertare la situazione reddituale del
Da ultimo, assegnava alle parti termine sino al 12-12-2024 per CP_1 depositare una dichiarazione di accettazione o di motivato dissenso in ordine alla proposta conciliativa formulata e rinviava all'udienza del 20-12-2024, disponendo la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Nelle note successivamente depositate, la ricorrente dichiarava di rifiutare la proposta conciliativa, che veniva invece accettata dal CP_1
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. il giudice relatore emetteva i provvedimenti temporanei e urgenti, ponendo a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di 300,00 euro. Rigettava inoltre le istanze di ammissione delle prove orali formulate dalle parti e rimetteva la causa al collegio
3 per l'udienza dell'1-4-2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
In diritto – La domanda di separazione personale dei coniugi proposta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. deve trovare accoglimento, atteso che la intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale emerge con chiarezza dalla volontà espressa dalle parti all'udienza del 26-11-2024 e dal fallimento del tentativo di conciliazione.
Sul punto, è appena il caso di richiamare il principio affermato dalla suprema corte, a tenore del quale “la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale” (Cass. civ. sez. I, n. 16698/2020).
Il che depriva di fondamento la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente, la quale ha attribuito solo ed esclusivamente al“la drastica, repentina e inaspettata, presa di posizione del marito, espressa il 24 febbraio 2024, non preceduta da alcun segnale che preannunciasse l'incrinarsi del rapporto familiare dopo undici anni di matrimonio” (pagina 3 del ricorso) la valenza di violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, senza allegare condotte del tali da configurare l'inadempimento di uno o più degli obblighi stabiliti CP_1 in capo ai coniugi dall'art. 143 c.c.
Tanto basta al rigetto della domanda proposta dalla i sensi dell'art. 151, Pt_1 secondo comma, c.c.
Quanto alla speculare e opposta istanza del convenuto, il collegio ritiene che anch'essa non meriti accoglimento.
Non è infatti controverso che i coniugi non hanno mai coabitato: entrambi hanno affermato all'udienza del 26-11-2024 che nel loro progetto di vita matrimoniale, sin dall'inizio, non è mai emersa l'esigenza di vivere insieme (“Non sono andata a coabitare con mio marito, perché quando mi sono sposata avevo già la mia casa e il mio lavoro, oltre a mia madre. Ho sempre abitato insieme a mia madre. Tutto il mio lavoro si svolgeva in questa zona raggiungibile da VI”; “Confermo che di comune accordo mia moglie ed io abbiamo concordato di non andare a vivere
4 insieme per ragioni di praticità professionale.”: v. verbale dell'udienza 26-11- 2024).
Ebbene, quand'anche fossero dimostrate le circostanze dedotte dal ai CP_1 capitoli 11) e 12) della comparsa di risposta, relative alla mancata prestazione di assistenza da parte della ricorrente, in occasione dell'intervento chirurgico al cuore cui il marito fu sottoposto nel marzo del 2019, ciò non sarebbe sufficiente a delineare la violazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale stabilito dall'art. 143 c.c. Non può infatti tralasciarsi di considerare che il ricovero ospedaliero del ebbe la durata di tre giorni (dal 13 al 15 marzo 2019: CP_1 pagina 10 della comparsa di risposta) e che lo stesso resistente ha affermato che la moglie si recò a fargli visita il giorno del ricovero e il giorno della dimissione dall'ospedale, provvedendo ad accompagnarlo presso la sua abitazione. D'altronde, lo stesso convenuto ha definito l'unione con la un 'non Pt_1 matrimonio', cosicché il disinteresse ascritto alla ricorrente nel periodo durante il quale il convenuto fu convalescente risulta, in realtà, del tutto coerente con il comportamento di distacco fisico e affettivo reciprocamente tenuto dai coniugi prima e dopo l'intervento chirurgico di cui si è detto poc'anzi.
Venendo ora all'esame della pretesa della ricorrente di ottenere l'attribuzione di un assegno di mantenimento dell'importo di 1.200,00 euro, è opportuno rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nell'ambito della separazione il diritto di ricevere un assegno di mantenimento in forza di quanto dispone l'art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale ed è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, dal momento che, a differenza dell'assegno di divorzio, esso è privo di componenti compensative. Ne deriva che, nel valutare se il richiedente sia effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza,
l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo. (cfr. Cass. civ. sez. I n. 234/2025).
Ebbene, in ordine al tenore di vita goduto dalla el corso del matrimonio, Pt_1 va osservato che la stessa si è limitata ad allegare unicamente di aver trascorso insieme al con il quale – giova ribadirlo – non ha mai stabilmente CP_1 convissuto, periodi di vacanza negli anni dal 2012 al 2016, nel corso dei quali i due si sarebbero recati in Ungheria, in Croazia, in Toscana, nelle Marche e in Liguria. Il che risulta sostanzialmente irrilevante ai fini della dimostrazione del fatto che, grazie al non modesto reddito del la ricorrente abbia fruito nel corso CP_1 del matrimonio di un tenore di vita proporzionato alle sostanze del coniuge, che
5 svolgeva la professione di medico di base, ma non ha mai condiviso il proprio ménage con la moglie per una precisa scelta di entrambi i coniugi.
Come rilevato nell'ordinanza di cui all'art. 473bis.22 c.p.c., dagli estratti del conto corrente prodotto dal convenuto risulta che quest'ultimo ha corrisposto mensilmente alla moglie, mediante bonifico, gli importi di seguito indicati: 550,00 euro nel gennaio 2022; 500,00 euro nel febbraio 2022; 725,00 euro nel marzo 2022; 700,00 euro nel maggio 2022; 800,00 euro nel giugno 2022; 700,00 euro nei mesi da luglio a novembre 2022; 800,00 euro nel dicembre 2022; 850,00 euro nel gennaio 2023; 700,00 euro dal febbraio al maggio 2023; 920,00 euro nel giugno 2023; 700,00 euro nel luglio 2023; 800,00 euro nell'agosto 2023; 700,00 euro nel settembre 2023; 750,00 euro nell'ottobre 2023; 700,00 euro nel novembre 2023; 900,00 euro nel dicembre 2023; 700,00 euro nel gennaio e febbraio 2024; 650,00 euro nel marzo 2024 (cfr. estratti conto prodotti dal resistente: docc. 10-41). Ciò dimostra che effettivamente, allorché la e Pt_1 la madre presero a occuparsi una volta alla settimana delle pulizie della casa del quest'ultimo aumentò l'assegno che ogni mese versava alla moglie. CP_1
Ne discende che il contributo economico elargito negli ultimi anni dal convenuto alla proprietaria dell'immobile acquistato nel 2004 con mezzi propri e Pt_1 nel quale la stessa ha sempre vissuto con la madre (cfr. verbale dell'udienza 26- 11-2024), non superava l'importo di circa 500,00 euro al mese, al netto della remunerazione per i lavori domestici, dato che lei stessa ha dichiarato che nell'importo mensile versatole dal coniuge era compresa la somma di circa 200,00 euro per le pulizie della casa.
Non va inoltre sottaciuto che negli ultimi mesi del 2024 la madre della ricorrente ha eseguito sul conto corrente della figlia bonifici dell'importo di 1.250,00, 1.300,00, 3.300,00 e 1.250,00 euro (cfr. estratti conto prodotti dalla ricorrente sub docc. 12-14) e il 12 luglio 2022 ha effettuato, sempre sul conto corrente della figlia, un bonifico di 10.360,00 euro (doc. 12). Dagli estratti del conto corrente intestato alla risulta, altresì, il versamento di 750,00 euro nel mese di Pt_1 giugno 2024 e di 250,00 euro nei mesi di agosto e settembre 2024 da parte di tale
. Persona_1
La insegnante di musica trasferitasi a vivere in Italia dal 1989, ha Pt_1 dichiarato all'udienza del 26-11-2024 di aver lavorato “moltissimo fino all'emergenza pandemica insegnando pianoforte, canto e flauto traverso”, ma sempre per associazioni musicali, per cui è attualmente priva di stabilità lavorativa.
Quanto alla situazione economica del si rileva che egli percepisce a CP_1 titolo di trattamento pensionistico la somma mensile di circa 3.910,00 euro, cui si aggiungono importi mensili variabili corrisposti dall' Controparte_2
[..
[...] a titolo di compenso per l'attività di medico che il convenuto
[...] svolge presso la casa di residenza per anziani gestita dal predetto . Nei CP_2 mesi di agosto, settembre e ottobre 2024 le somme percepite sono state pari a circa 2.500,00 euro al mese (cfr. docc. 39-41).
Ebbene, ad avviso del collegio, posta la persistenza in capo al CP_1 dell'obbligo di assistenza materiale nei confronti della moglie, non può tralasciarsi di considerare che la la quale ha 61 anni e non soffre di patologie Pt_1 invalidanti, è provvista di una considerevole professionalità in campo musicale e di una capacità lavorativa che in passato le hanno consentito di acquistare l'immobile in cui vive con la madre e di accantonare risparmi dell'ammontare di circa 6.000,00 euro (cfr. verbale dell'udienza 26-11-2024).
Sulla base delle ragioni sopra esposte e delle risultanze probatorie, pare al collegio che la pretesa della ricorrente di vedersi attribuito un assegno dell'ammontare di 1.200,00 euro, in difetto della dimostrazione di un corrispondente elevato tenore di vita assicuratole dal non possa trovare accoglimento. CP_1
Si ritiene pertanto di accogliere la domanda della ricorrente nella misura stabilita con l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., sia per il fatto che il contributo tuttora dovuto dal convenuto ai sensi dell'art. 156 c.c. non può essere maggiore di quanto elargito dal alla moglie nel corso della peculiare CP_1 convivenza coniugale, sia per il fatto che la non sostiene oneri locativi e Pt_1 riceve sostegno economico anche dalla madre, oltre ad essere in grado di continuare a svolgere la propria attività lavorativa come insegnante di musica.
Va dunque posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante la corresponsione di un assegno mensile di 300,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat.
Quanto alla regolazione delle spese di lite - liquidate al dispositivo secondo i valori tariffari previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità -, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza delle parti, il collegio reputa che ai sensi dell'art. 92 c.p.c. debba essere operata la compensazione di dette spese in ragione della quota di due terzi e che il pagamento della residua quota di un terzo debba essere posto a carico della ricorrente.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 2024/1163 R.G. promossa da
[...] nei confronti di con l'intervento del Pubblico Pt_1 Controparte_1
Ministero,
7 - dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
uniti in matrimonio a VI il 20-7-2013 (atto trascritto nel CP_1
Registro degli atti di matrimonio del Comune di VI al n. 37, Parte I, anno 2013, Ufficio 1);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di VI l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- rigetta le domande di addebito della separazione reciprocamente proposte dalle parti;
- dichiara tenuto a corrispondere a entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma di 300,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat;
- dichiara compensate le spese processuali, liquidate per l'intero nell'importo di 6.164,00 euro oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali, in ragione della quota di due terzi e condanna al Parte_1 pagamento in favore di della somma di 2.048,66 oltre al Controparte_1 rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali.
VI, 2 aprile 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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