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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/05/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 5449/2023, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
TRA
rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso Parte_1
introduttivo, dall' avv. Riccardo De Sanctis, presso il cui studio elettivamente domicilia in Velletri (RM), Corso della Repubblica n. 179
RICORRENTE
E
RT
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, giusta delega in calce
[...]
alla memoria difensiva, dai dipendenti funzionari incaricati, elettivamente domiciliato presso la sede sita in , viale Pier Luigi Nervi n. 180 – scala CP_1
C
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi e note illustrative di parte.
Decisa a seguito dell'udienza del 20.5.2025 svoltasi nelle forme di cui agli artt.
127 ter e 128 c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso presso la Sezione Lavoro dell'intestato Tribunale, Parte_1 proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 472/2023 del
[...]
27.09.2023, emessa dall' e RT
notificata in data 09.10.2023, con la quale veniva ingiunto al ricorrente e alla quest'ultima quale obbligato in solido, di pagare la Controparte_2
somma di € 4.500,00 a titolo di sanzione amministrativa nonché € 43,40 a titolo di spese di notifica.
Tale sanzione veniva irrogata per la violazione di cui all'art. 3, comma
3, D.L. 12/2002, conv. L. n. 73/2002, modificato dall'art. 22, comma 1, d.lgs.
n. 151/2015 per avere impiegato il lavoratore sino a 30 Parte_2
giorni di lavoro effettivo senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Come motivi di opposizione, parte ricorrente deduceva che il lavoratore non avesse mai intrattenuto alcun rapporto lavorativo di Parte_2
tipo subordinato e/o di collaborazione con la a supporto Controparte_2
di detta circostanza il ricorrente deduceva che il svolgesse l'attività di Pt_2
imprenditore o comunque di libero professionista e non vi fossero prove inerenti a legami di subordinazione o di dipendenza con la Controparte_2
[...]
Si costituiva in giudizio l RT
, il quale asseriva la sussistenza degli elementi
[...]
costituivi dell'illecito contestato deducendo che, a seguito degli accertamenti effettuati, era emerso che , in data 19.07.2019, stava Parte_2
svolgendo attività di conducente di mezzi di proprietà della Controparte_2
senza documentazione giustificativa a bordo e senza che il ricorrente
[...] desse prova del titolo dell'attività suddetta. Esponeva, inoltre, che il rapporto di lavoro subordinato non fosse incompatibile con la qualifica di rappresentante legale di società né che fosse ostativo al riconoscimento della subordinazione l'espletamento dell'attività lavorativa con carattere di occasionalità.
- 2 - Disposta la trasmissione del fascicolo al giudice tabellarmente competente, prodotta documentazione, rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, all'udienza del
20.05.2025, svoltasi la discussione della causa ai sensi degli artt. 127 ter e 128
c.p.c., il sottoscritto giudice, ha deciso la stessa come da dispositivo con deposito contestuale della relativa motivazione.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Nel giudizio di opposizione a provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, per ciò che concerne il regime dell'onere probatorio, per costante giurisprudenza di legittimità, incombe sull'amministrazione opposta l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa, mentre all'opponente, qualora abbia allegato fatti specifici incidenti sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta di provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (in tal senso Cass., n. 5277/07; Cass. S.U. n.
20930/2009; Cass. n. 5122/2011, Cass. n. 4898/2015; Cass. n. 1921/2019).
Nel caso di specie, parte resistente ha assolto al proprio onere probatorio inerente alla sussistenza di tutti i presupposti necessari per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
L'odierna impugnazione è stata emessa a seguito di accertamenti effettuati dai funzionari ispettivi dell'ente resistente, successivamente alla trasmissione della nota prot. 19 – 4509/211.1 del 22/10/2019 da parte della
Polizia di Stato – Sezione Polizia Stradale di Lodi (cfr. doc. all n. 2 di parte resistente). Con detta nota si richiedeva all'Ente resistente di effettuare le verifiche di competenza in merito alla regolare occupazione, da parte dell'odierno ricorrente, di , nato a [...] il Parte_2
17/11/1974, il quale, in data 19/07/2019 veniva fermato, nel Comune di
Guardamiglio (LO), da personale della Polizia Stradale di Lodi, alla guida del veicolo targato FM169VT, di proprietà della con Controparte_2
- 3 - sede in Aprilia.
Atteso che il conducente non recava a bordo documenti idonei a dimostrare il titolo in base al quale prestava servizio presso il vettore, in violazione dell'art. 12 comma 5 del D.Lgs. n. 286/2005, la Controparte_2
veniva invitata dalla Polizia Stradale a presentarsi, entro trenta giorni,
[...]
presso un Comando di Polizia Stradale, per dare prova del rapporto giuridico che, alla data del 19.07.2019, legava l'azienda al Nella nota si Pt_2
precisava che la società, ricevuta la richiesta di fornire prova del rapporto che lo legava al conducente, non aveva fatto pervenire alcuna documentazione in merito;
pertanto, la Polizia stradale di Lodi richiedeva di svolgere le opportune verifiche di competenza all' territorialmente competente. RT
Le verifiche ispettive venivano dunque avviate dall'Ente resistente mediante accesso ispettivo del 14.11.2019 effettuato presso la sede legale dell'azienda come attestato nel verbale n. 42/55 di pari data (cfr. doc. all. n. 3 di parte resistente), col quale l'azienda veniva invitata a tenere a disposizione, presso la sede legale, per la effettuazione degli accertamenti, documentazione di lavoro quale il contratto di lavoro stipulato col conducente in argomento o eventuali contratti di appalto/subappalto e la carta di circolazione dell'autocarro targato FM169VT.
Le verifiche proseguivano in data 06.12.2019 come attestato nel verbale interlocutorio redatto in pari data (cfr. doc. all. n. 4 di parte resistente); in tale occasione venivano prodotte le visure camerali relative alla società Autocamion
s.r.l. con sede legale in Guardamiglio (LO), della quale il risultava Pt_2
rivestire la legale rappresentanza e alla impresa individuale di
[...]
. Dunque, col medesimo verbale interlocutorio, si richiedeva per il Parte_2 prosieguo degli accertamenti, l'invio a mezzo email, entro il 20.12.2019, della carta di circolazione dell'autocarro targato FM169VT, del contratto di noleggio stipulato con la Società italiana Flotte Aziendali e la Controparte_2
avente ad oggetto il veicolo targato FM169VT, e la fattura emessa dal Pt_2
nei confronti della per la prestazione resa in data Controparte_2
- 4 - 19.07.2019, oggetto della segnalazione della Polizia stradale di Lodi (cfr. doc. all. n. 4 di parte resistente).
CP_ Atteso che il non forniva riscontro alle richieste dell' Parte_1
resistente e non forniva alcuna documentazione attestante il titolo in base al quale il prestasse attività lavorativa per la in Pt_2 Controparte_2
data 19.07.2019, gli accertamenti venivano definiti con il Verbale Unico di accertamento e notificazione numero LT00000/2020-1833-01 del 18/02/2020
(cfr. doc. all. n. 5 di parte resistente), ritualmente notificato con il quale veniva contestata la sanzione di cui alla opposta ordinanza-ingiunzione.
Ebbene, in punto di diritto, in tema di lavoro subordinato, la Suprema
Corte ha affermato che l'elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato
è l'assoggettamento del dipendente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (c.d. eterodirezione); l'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo (Cass. civ., sez. lav.,
08/02/2010, n. 2728).
Ai fini dell'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato possono essere presi in considerazione, in via residuale qualora l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile, altri indici sussidiari che, come tali, costituiscono meri indizi del rapporto di soggezione;
tali indici sussidiari sono stati individuati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'assunzione del rischio da parte del datore di lavoro, nell'inserimento del lavoratore, sia sotto il profilo spazio-temporale che funzionale all'interno dell'organizzazione produttiva del datore di lavoro, nella continuità della prestazione, nell'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, nella periodicità della retribuzione corrisposta in misura costante, del luogo della prestazione, nel fattore tempo, sia come oggetto delle direttive quali vincoli di presenza e di orario, sia come parametro della
- 5 - retribuzione (cfr., tra le altre, Cass. n. 14530/2021; Cass. n. 8883/2017; Cass.
n. 25224/2009, Cass. n.3858/2006).
Inoltre, con la sentenza n.21031 del 01/08/2008 la giurisprudenza ha precisato che anche chi offre prestazioni di lavoro occasionali (caratterizzate da uno svolgimento della prestazione in orario variabile o solo in alcuni giorni della settimana) svolge lavoro subordinato: il mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative e sottostare alle disposizioni dei superiori, può significare essere comunque inseriti nell'organizzazione aziendale, così da determinare un rapporto di lavoro subordinato. Ciò sarà confortato dai c.d. indici sussidiari, rilevanti nel caso di specie quali il fatto che la prestazione di autotrasportatore su un mezzo di proprietà altrui non sia neppure formalmente riconducibile ad una prestazione di lavoro autonoma, della quale, ad ogni modo, non è stata fornita alcuna evidenza nel caso che ci occupa.
E così anche la circolare del Ministero del Lavoro ha precisato, con nota n. 16920 del 9 ottobre 2014, interpellato in merito alla possibilità di applicazione, in sede di verifica ispettiva, della maxisanzione nelle ipotesi di riqualificazione in lavoro subordinato delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 e seguenti del c.c., che tale presunzione in determinati casi può essere superata nel momento in cui il rapporto, stante la sua originaria genuinità, non sia stato comunque occultato e vi siano prove documentali a supporto di tale invocata modalità di svolgimento dello stesso (idonea documentazione fiscale da cui risulti comunque la conoscenza da parte del
Fisco del rapporto di lavoro), documentazione nel caso di specie, mai prodotta dal ricorrente.
Posto che nel caso di specie la pretesa contributiva trae origine dall'accertamento svolto dalla Polizia Stradale di Lodi e dalle ispezioni eseguite dai dipendenti incaricati dell'Ente resistente, pare pertinente richiamare, altresì, il principio secondo cui “i verbali redatti dai pubblici ufficiali, costituiscono prova idonea a legittimare il ricorso al procedimento ingiuntivo e fanno fede,
- 6 - fino a querela di falso, per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti, dei fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti” (Cassazione civile, sez. lav., 18 aprile 1998, n. 3973; Cassazione civile, sez. lav., 18 giugno 1998, n. 6110).
In particolare, “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali
e assistenziali o dell'Ispettorato del fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio
o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. n. 3525/05, n.15073/08, n. 978/20 e n. 36429/21).
Alla luce dei su richiamati principi si ritiene che, nel caso di specie, dall'esame complessivo della documentazione prodotta in atti sia stata raggiunta la prova della subordinazione, intesa quale assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Il ricorrente, infatti, nel corso del procedimento amministrativo sanzionatorio, è stato invitato a fornire chiarimenti e a produrre un titolo che potesse giustificare la presenza del in data 19.07.2019 alla guida Pt_2 dell'autocarro targato FM169VT, di proprietà della il Controparte_2
ricorrente, dal proprio canto, non ha prodotto alcuna documentazione (fatture o contratti), né nel procedimento amministrativo ispettivo suddetto e nemmeno nel presente giudizio, che potesse contrastare le risultanze degli accertamenti effettuati dall'ente resistente e conseguentemente superare la presunzione della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
D'altronde, il ricorrente, pur negando la sussistenza di qualsiasi rapporto di lavoro con il non è stato in grado di fornire prova che Pt_2
giustificasse la presenza del soggetto alla guida di un autocarro di proprietà della società di cui era legale rappresentante.
La circostanza che fosse titolare dell'omonima Parte_2
- 7 - impresa individuale e rivestisse la carica di amministratore unico di una società, la Autocamion s.r.l., (cfr. doc. all. n. 8 e 9 di parte resistente) non è certamente incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa subordinata. Inoltre, il fatto che il rivestisse dette cariche sociali non costituisce di per sé Pt_2
elemento ostativo al riconoscimento di un'attività lavorativa svolta alle dipendenze altrui e non via autonoma.
Quanto alla determinazione della sanzione, deve ritenersi che il quantum complessivamente irrogato sia proporzionato. Il potere amministrativo discrezionale può essere oggetto di censura soltanto nel caso in cui sia connotato da illogicità o irragionevolezza, imponendo all'amministrazione di valutare che la misura adottata sia necessaria e proporzionale rispetto al fine perseguito e, quindi, si determini il minor sacrificio possibile degli interessi diversi o confliggenti, nonché che essa sia idonea a realizzare lo scopo perseguito, ed infine che sia adeguata, costituendo l'adeguatezza la misura quantitativa della decisione adottata.
Da ciò ne consegue che la proporzionalità, quale requisito caratterizzante della necessarietà, dell'adeguatezza e dell'idoneità, non deve essere considerata come un canone rigido ed immodificabile, configurandosi quale regola che implica la flessibilità dell'azione amministrativa e, in ultima analisi, la rispondenza della stessa alla razionalità e alla legalità da intendersi
“nella sua accezione etimologica e dunque da riferire al senso di equità e di giustizia, che deve sempre caratterizzare la soluzione del caso concreto, non solo in sede amministrativa, ma anche in sede giurisdizionale” (cfr. da ultimo
Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2015 n. 284). CP_ L resistente, in ragione della natura dell'illecito contestato, ha correttamente irrogato una sanzione secondo il principio di proporzionalità ed adeguatezza.
Pertanto, alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e sono
- 8 - liquidate come da dispositivo, in applicazione della norma speciale di cui dell'art. 9 D. lgs. 149/2015, per cui “ In caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di CP_1 lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.
Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati.”
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell'Amministrazione resistente, che liquida in complessivi euro
1.240,00, ai sensi dell'art. 9 D. lgs. 149/2015.
Così deciso in Latina il 21.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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