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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/04/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5038/2023
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
(P.IVA: ), società agricola elettivamente domiciliata in Thiene (VI), Via Garziere 23/A, presso P.IVA_1
e nello studio dell'Avv. CAMPESE ROBERTA LUISA del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attrice opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Controparte_1
), società elettivamente domiciliata in Malo (VI), Via Chiesa n. 32, presso e nello studio P.IVA_2
dell'Avv. TONELLO ANDREA del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo opposto
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Altri contratti atipici pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“In via pregiudiziale: accertarsi e dichiararsi nullo e/o inefficace e/o inammissibile il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso per somme non dovute e generico nell'individuazione dell'importo ingiunto per tutti i motivi indicati in narrativa, con conseguente obbligo e condanna alla restituzione delle somme corrisposte in forza della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
in ogni caso: rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversa accertarsi e dichiararsi che l'attrice opponente nulla deve a in forza del decreto ingiuntivo opposto e per Controparte_1 le somme ingiunte per tutti i motivi esposti in narrativa e conseguentemente revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con conseguente obbligo e condanna alla restituzione delle somme corrisposte in forza della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
in via principale: accertarsi e dichiararsi il gravissimo inadempimento di agli Controparte_1 obblighi assunti per l'esecuzione degli adempimenti fiscali nei confronti di
[...]
e dichiararsi risolto per gravissimo inadempimento il conferimento OP
d'incarico di gestione fiscale e contabile e per l'effetto condannarsi a titolo di responsabilità contrattuale (C.F. P.I. ) al pagamento dei danni tutti patiti da Controparte_1 P.IVA_2 Parte_1
che vengono quantificati in € 14.521,44 pari all'importo delle sanzioni del mancato rimborso e degli
[...] interessi, ovvero sulla maggiore o minore somma che risulterà accertata in causa e/o ritenuta di giustizia e/o liquidata secondo equità, su tutto con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
di conseguenza revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla è dovuto a CP_1 con conseguente obbligo e condanna alla restituzione delle somme corrisposte in forza della
[...] provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
con vittoria di compensi e spese”.
Parte convenuta opposta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito: in via preliminare: confermare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1651/2023 - R.G. n. 4162/2023, atteso che l'opposizione per cui si procede non è fondata né su prova scritta, né di pronta soluzione;
nel merito in via principale: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in atti, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'esistenza del credito di in persona del legale rappresentante pro tempore per un importo pari ad Controparte_1 Pt_2
13.275,77 oltre a spese per estratto autentico notarile pari ad € 52,63 oltre agli interessi di cui al
[...]
D.Lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza delle fatture azionate sino al saldo effettivo e, per l'effetto, respingere l'opposizione per cui si procede, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1651/2023 - R.G. n. 4162/2023, emesso dall'intestato Tribunale di Vicenza anche per quanto attiene le spese legali liquidate;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, sia del procedimento monitorio che di opposizione”.
pagina 2 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, OP
(di seguito, breviter, ) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1651/2023 del CP_2
29.8.2023 con cui il Tribunale di Vicenza le aveva intimato il pagamento della somma di € 13.275,77 oltre interessi e spese, a titolo di saldo del compenso dovuto a per l'assistenza Controparte_1
fiscale prestata. La società opponente esponeva: che nell'ambito dell'incarico professionale effettivamente affidato alla controparte, questa si era resa gravemente inadempiente, presentando all'autorità erariale la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno di imposta 2015 con colpevole ritardo, ossia in data 23.11.2017; che tale ritardo aveva determinato la notificazione di una cartella erariale di € 14.521,44 a fronte di un'imposta originariamente pari a € 7.581,00 non versata;
che il compenso monitoriamente richiesto non era dunque dovuto;
che il relativo riconoscimento di debito, oltre a riguardare prestazioni diverse da quelle di cui alle fatture ex adverso prodotte, era condizionato nell'intento delle parti alla risoluzione della problematica cui controparte si era impegnata;
che in ogni caso le attività fatturate e non menzionate nel riconoscimento di debito de quo dovevano ritenersi già saldate. chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la risoluzione CP_2
del contratto intercorso tra le parti e la condanna della controparte a risarcire il danno conseguente al suo inadempimento, nella misura di € 14.521,44 oltre interessi e rivalutazione.
Costituitasi in giudizio, (di seguito, breviter, IVV), replicava: che inizialmente Controparte_1
l'incarico conferito dalla controparte riguardava solo la trasmissione delle dichiarazioni fiscali, mentre era la ditta che teneva le scritture contabili e calcolava l'ammontare dell'i.v.a. da versare;
che per l'anno
2015 tali dati erano stati però trasmessi con ritardo e solo a seguito dell'avviso bonario ricevuto dall'Agenzia delle Entrate;
che solo con il mutamento dell'impesa individuale nell'odierna società in accomandita semplice, in data 6.12.2017, l'opponente aveva conferito anche l'incarico di tenere le scritture contabili ed elaborare i dati fiscali;
che il compenso era dunque dovuto ed era stato quantificato correttamente. IVV chiedeva dunque la conferma del provvedimento monitorio.
All'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 bis c.p.c. e a seguito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, formulata ai sensi dell'art. 649 c.p.c. dalla società opponente. Ordinata l'esibizione dei documenti da quest'ultima richiesti ed assunta la prova pagina 3 di 7 testimoniale parzialmente ammessa, venivano assegnati i termini di legge per la precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate dalle parti come in epigrafe, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
Tanto premesso, si osserva che la contestazione attorea riguarda, da un lato, l'asserito inadempimento di controparte alle obbligazioni contrattuali assunte e, dall'altro lato e in ogni caso, l'errata quantificazione del compenso monitoriamente preteso.
Con riguardo al primo profilo, occorre precisare che le condotte inadempienti di cui si duole la società attrice, in nesso causale con le domande svolte di risoluzione negoziale e di risarcimento del danno conseguitone in via immediata e diretta (ai sensi dell'art. 1223 c.c.), sono sostanzialmente due (cfr. anche pag. 2 della comparsa conclusionale): quella di aver ritardato colpevolmente il deposito della dichiarazione dell'i.v.a. per l'esercizio d'imposta 2015 e quella di aver trattenuto i registri contabili necessari all'opponente per elaborare le dichiarazioni fiscali medesime. Invero, in atto di citazione CP_2
aveva anche contestato non meglio precisati errori presenti nella dichiarazione i.v.a. del 2018, ma
[...]
a tale contestazione non ha fatto seguito alcuna domanda esplicitata nelle rassegnate conclusioni, né la stessa è stata poi riproposta o maggiormente dettagliata nel corso del giudizio e nelle difese finali, per cui – oltre che generica e indeterminata – tale contestazione deve intendersi da ultimo financo rinunciata.
Con riguardo dunque al tardivo deposito della dichiarazione i.v.a., risulta invero dall'esame del cassetto fiscale dell'opponente che sia la dichiarazione del 2015 relativa al periodo d'imposta 2014 sia la dichiarazione del 2016 relativa al periodo d'imposta 2015 sono state depositate tardivamente, ossia rispettivamente in data 22.11.2017 (cfr. pag. 15 doc. 35 attoreo) e in data 23.11.2017 (cfr. pag. 21 doc.
35 attoreo). La contestazione attorea riguarda però solo la dichiarazione del 2016 relativa al periodo d'imposta 2015 perché la sua ritardata trasmissione non ha consentito a di ottenere nel 2017 CP_2
il relativo rimborso per compensazione (doc. 15 attoreo), così generando un'asserita perdita pari a €
14.521,44 (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione).
Ebbene, rientrava nell'onere probatorio di parte attrice dimostrare di aver conferito in quell'anno Pa l'incarico a di elaborare il dato fiscale e trasmettere all'Agenzia delle Entrate, tempestivamente, la relativa dichiarazione. Tale prova, a parere del giudicante, non è stata fornita.
Le dettagliate, coerenti ed esaustive deposizioni testimoniali di e soprattutto di Testimone_1 Tes_2
pagina 4 di 7 hanno infatti consentito di appurare che fino alla trasformazione di da ditta individuale a CP_2
Pa società di persone, nel 2017, l'unico incarico conferito dalla stessa a concerneva la mera predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni a fini i.v.a., e non anche quella di tenuta dei registri contabili e di elaborazione dei relativi dati fiscali (cfr. verbale di udienza 11.9.2024: “per il primo periodo
IVV si occupava solo della predisposizione della dichiarazione IVA, mentre successivamente, credo in concomitanza con la trasformazione della ditta nel 2017, abbiamo prestato tutti i servizi fiscali;
quindi
IVV teneva i registri IVA solo dal 2017 in poi;
prima del 2017 ci consegnava i file excel OP
riepilogativi delle fatture trimestrali;
qualche volta c'erano anche le fatture, ma non mi servivano perché dovevo solo inviare annualmente la dichiarazione IVA;
i registri venivano chiesti dall'Agenzia delle Entrate per i controlli successivi eventuali;
dal 2017 in poi, quando siamo passati a fornire il servizio della contabilità completa, non mi servivano più i file excel, ma mi facevo portare trimestralmente le fatture che mi portava sempre la signora;
molto probabilmente la signora mi portava i file excel, ma non servivano;
io ricordo precisamente che per l'esercizio commerciale del 2015 il file excel, che riconosco nel documento che mi viene rammostrato (doc. 4 IVV), ci è stato portato due anni più tardi, così abbiamo predisposto la dichiarazione anche se tardiva perché abbiamo riscontrato l'esistenza di un credito a favore della ditta;
[…] confermo che per il 2015 IVV non aveva nè i registri né le fatture della attrice;
ADR credo di aver mandato una mail anche per l'anno di imposta del 2015 per sollecitare la consegna della documentazione;
[…] ADR confermo che fino al 2017 noi ci occupavamo di trasmettere la dichiarazione
IVA, quindi non ho mai visto i registri della ditta e non so se erano vidimati”). Segnatamente, la titolare di , con specifico riguardo all'anno di imposta 2015 rilevane ai fini di casa, doveva portare a CP_2
Pa
la c.d. chiusura dei trimestri, ossia l'annotazione in un file excel dei valori delle fatture del periodo Pa con la liquidazione del conseguente ammontare da riportare a titolo di i.v.a., mentre avrebbe dovuto inserire il dato sintetico nella dichiarazione fiscale (“predisposizione”) e avrebbe dovuto consegnarla all'autorità erariale (“trasmissione”). Tuttavia, come parimenti emerso dalla deposizione testimoniale di
, anche in parte qua confermata da quella di , la titolare di ha Tes_2 Testimone_1 CP_2
consegnato la documentazione prevista per il 2015 (vale a dire il file excel contenente la chiusura dei Pa trimestri) con un ritardo di un paio d'anni, così impedendo a di predisporre e trasmettere la relativa dichiarazione i.v.a., se non tardivamente in data 22.11.2017.
Tale ricostruzione non viene scalfita dalla deposizione testimoniale né di (il quale Testimone_3
pagina 5 di 7 asserisce che nel 2015 la contabilità era tenuta da IVV, ma riconosce che la moglie portava trimestralmente alla IVV medesima dei file excel di cui non conosceva però il contenuto, così dimostrandosi un teste inattendibile, in quanto non pienamene a conoscenza delle circostanze di causa) né di (il quale si è limitato ad affermare che la titolare di non predisponeva Parte_4 CP_2
le dichiarazioni fiscali, circostanza invero pacifica in quanto è emerso che tale attività veniva espletata da IVV, previa però appunto consegna da parte della cliente dei documenti contenenti la chiusura dei trimestri e la liquidazione dell'imposta).
L'insussistenza prima del 2017 dell'incarico da a IVV di elaborazione dei dati fiscali, ulteriore CP_2
rispetto a quello della mera predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni i.v.a., trova poi una conferma ad colorandum nell'indicazione - nella dichiarazione medesima - del codice 1 in corrispondenza della casella relativa all'individuazione del soggetto deputato alla presentazione telematica della dichiarazione medesima. Tale codice, come riconosciuto anche dall'opponente (doc. 20 attoreo e verbale di udienza del 30.5.2024), viene infatti utilizzato quando la dichiarazione a fini i.v.a. viene presentato da un intermediario (nel caso di specie, IVV) diverso dal soggetto che ne elabora il contenuto sulla base dei dati contabili dell'esercizio (nel caso di specie, o suo altro incaricato). CP_2
L'ulteriore inadempimento contestato dall'opponente alla società opposta riguarda poi la mancata consegna dei registri contabili necessari al soggetto contribuente per elaborare le dichiarazioni fiscali in rettifica dei quelle tardivamente depositate.
Invero, è emerso dalla chiara e coerente deposizione testimoniale tanto di quanto di Tes_2 Tes_1
che prima del 2017 tali registri non venivano tenuti da IVV (cfr. verbale di udienza 11.9.2024:
[...]
“IVV dal 2011 al 2017 non era depositario delle scritture contabili né dei registri”). Un diverso convincimento non può essere tratto dalle risultanze del cassetto fiscale in quanto l'indicazione di IVV quale “Depositario delle Scritture Contabili” (pag. 2 doc. 35 attoreo) va riferita all'attualità, ossia alla data del 2024 nella quale è stata estratta la documentazione depositata dall'opponente.
Nessun inadempimento risulta dunque imputabile all'odierna convenuta, con l'effetto che la domanda risarcitoria proposta da parte attrice rimane destituita di fondamento e va rigettata.
Va ora esaminata la fondatezza della pretesa creditoria.
IVV ha chiesto il pagamento di compensi per € 13.275,77 a saldo di due fatture allegate al ricorso monitorio. ha sostenuto di aver versato acconti per € 4.960,11 anziché per la minor somma CP_2
pagina 6 di 7 di € 2.800,00 ex adverso riconosciuta. Tuttavia tale maggior pagamento non viene dimostrato in causa: non è sufficiente sostenere che le prestazioni non elencate nel riconoscimento di debito del 10.2.2021
(doc. 5 fasc. mon.) debbano intendersi per ciò solo già saldate (cfr. pag. 7 dell'atto di citazione), né è corretto affermare che l'asserito pagamento sia stato quietanzato o comunque dimostrato dalle fatture Pa prodotte da (cfr. pag. 15-16 della comparsa conclusionale). Le suddette fatture (doc. 8-9-10-11-12
IVV) invero non riportano alcuna quietanza, né la controparte ha ammesso la corresponsione del relativo saldo, né parte opponente – su cui gravava il relativo onere probatorio in base al principio onus probandi incumbit ei cui dicit – lo ha dimostrato mediante la produzione di strumenti di pagamento tracciabili.
Il decreto ingiuntivo opposto va dunque confermato.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.200 a € 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e, OP
per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1651/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza in data
29.8.2023, così dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. rigetta ogni altra domanda formulata da OP
;
[...]
3. condanna a rifondere in favore di OP
le spese di lite, liquidate in € 13,60 per esborsi e in € 5.077,00 per Controparte_1
compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, in data 12 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 7 di 7
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
(P.IVA: ), società agricola elettivamente domiciliata in Thiene (VI), Via Garziere 23/A, presso P.IVA_1
e nello studio dell'Avv. CAMPESE ROBERTA LUISA del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attrice opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Controparte_1
), società elettivamente domiciliata in Malo (VI), Via Chiesa n. 32, presso e nello studio P.IVA_2
dell'Avv. TONELLO ANDREA del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo opposto
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Altri contratti atipici pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“In via pregiudiziale: accertarsi e dichiararsi nullo e/o inefficace e/o inammissibile il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso per somme non dovute e generico nell'individuazione dell'importo ingiunto per tutti i motivi indicati in narrativa, con conseguente obbligo e condanna alla restituzione delle somme corrisposte in forza della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
in ogni caso: rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversa accertarsi e dichiararsi che l'attrice opponente nulla deve a in forza del decreto ingiuntivo opposto e per Controparte_1 le somme ingiunte per tutti i motivi esposti in narrativa e conseguentemente revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con conseguente obbligo e condanna alla restituzione delle somme corrisposte in forza della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
in via principale: accertarsi e dichiararsi il gravissimo inadempimento di agli Controparte_1 obblighi assunti per l'esecuzione degli adempimenti fiscali nei confronti di
[...]
e dichiararsi risolto per gravissimo inadempimento il conferimento OP
d'incarico di gestione fiscale e contabile e per l'effetto condannarsi a titolo di responsabilità contrattuale (C.F. P.I. ) al pagamento dei danni tutti patiti da Controparte_1 P.IVA_2 Parte_1
che vengono quantificati in € 14.521,44 pari all'importo delle sanzioni del mancato rimborso e degli
[...] interessi, ovvero sulla maggiore o minore somma che risulterà accertata in causa e/o ritenuta di giustizia e/o liquidata secondo equità, su tutto con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
di conseguenza revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla è dovuto a CP_1 con conseguente obbligo e condanna alla restituzione delle somme corrisposte in forza della
[...] provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
con vittoria di compensi e spese”.
Parte convenuta opposta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito: in via preliminare: confermare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1651/2023 - R.G. n. 4162/2023, atteso che l'opposizione per cui si procede non è fondata né su prova scritta, né di pronta soluzione;
nel merito in via principale: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in atti, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'esistenza del credito di in persona del legale rappresentante pro tempore per un importo pari ad Controparte_1 Pt_2
13.275,77 oltre a spese per estratto autentico notarile pari ad € 52,63 oltre agli interessi di cui al
[...]
D.Lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza delle fatture azionate sino al saldo effettivo e, per l'effetto, respingere l'opposizione per cui si procede, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1651/2023 - R.G. n. 4162/2023, emesso dall'intestato Tribunale di Vicenza anche per quanto attiene le spese legali liquidate;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, sia del procedimento monitorio che di opposizione”.
pagina 2 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, OP
(di seguito, breviter, ) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1651/2023 del CP_2
29.8.2023 con cui il Tribunale di Vicenza le aveva intimato il pagamento della somma di € 13.275,77 oltre interessi e spese, a titolo di saldo del compenso dovuto a per l'assistenza Controparte_1
fiscale prestata. La società opponente esponeva: che nell'ambito dell'incarico professionale effettivamente affidato alla controparte, questa si era resa gravemente inadempiente, presentando all'autorità erariale la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno di imposta 2015 con colpevole ritardo, ossia in data 23.11.2017; che tale ritardo aveva determinato la notificazione di una cartella erariale di € 14.521,44 a fronte di un'imposta originariamente pari a € 7.581,00 non versata;
che il compenso monitoriamente richiesto non era dunque dovuto;
che il relativo riconoscimento di debito, oltre a riguardare prestazioni diverse da quelle di cui alle fatture ex adverso prodotte, era condizionato nell'intento delle parti alla risoluzione della problematica cui controparte si era impegnata;
che in ogni caso le attività fatturate e non menzionate nel riconoscimento di debito de quo dovevano ritenersi già saldate. chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la risoluzione CP_2
del contratto intercorso tra le parti e la condanna della controparte a risarcire il danno conseguente al suo inadempimento, nella misura di € 14.521,44 oltre interessi e rivalutazione.
Costituitasi in giudizio, (di seguito, breviter, IVV), replicava: che inizialmente Controparte_1
l'incarico conferito dalla controparte riguardava solo la trasmissione delle dichiarazioni fiscali, mentre era la ditta che teneva le scritture contabili e calcolava l'ammontare dell'i.v.a. da versare;
che per l'anno
2015 tali dati erano stati però trasmessi con ritardo e solo a seguito dell'avviso bonario ricevuto dall'Agenzia delle Entrate;
che solo con il mutamento dell'impesa individuale nell'odierna società in accomandita semplice, in data 6.12.2017, l'opponente aveva conferito anche l'incarico di tenere le scritture contabili ed elaborare i dati fiscali;
che il compenso era dunque dovuto ed era stato quantificato correttamente. IVV chiedeva dunque la conferma del provvedimento monitorio.
All'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 bis c.p.c. e a seguito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, formulata ai sensi dell'art. 649 c.p.c. dalla società opponente. Ordinata l'esibizione dei documenti da quest'ultima richiesti ed assunta la prova pagina 3 di 7 testimoniale parzialmente ammessa, venivano assegnati i termini di legge per la precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate dalle parti come in epigrafe, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
Tanto premesso, si osserva che la contestazione attorea riguarda, da un lato, l'asserito inadempimento di controparte alle obbligazioni contrattuali assunte e, dall'altro lato e in ogni caso, l'errata quantificazione del compenso monitoriamente preteso.
Con riguardo al primo profilo, occorre precisare che le condotte inadempienti di cui si duole la società attrice, in nesso causale con le domande svolte di risoluzione negoziale e di risarcimento del danno conseguitone in via immediata e diretta (ai sensi dell'art. 1223 c.c.), sono sostanzialmente due (cfr. anche pag. 2 della comparsa conclusionale): quella di aver ritardato colpevolmente il deposito della dichiarazione dell'i.v.a. per l'esercizio d'imposta 2015 e quella di aver trattenuto i registri contabili necessari all'opponente per elaborare le dichiarazioni fiscali medesime. Invero, in atto di citazione CP_2
aveva anche contestato non meglio precisati errori presenti nella dichiarazione i.v.a. del 2018, ma
[...]
a tale contestazione non ha fatto seguito alcuna domanda esplicitata nelle rassegnate conclusioni, né la stessa è stata poi riproposta o maggiormente dettagliata nel corso del giudizio e nelle difese finali, per cui – oltre che generica e indeterminata – tale contestazione deve intendersi da ultimo financo rinunciata.
Con riguardo dunque al tardivo deposito della dichiarazione i.v.a., risulta invero dall'esame del cassetto fiscale dell'opponente che sia la dichiarazione del 2015 relativa al periodo d'imposta 2014 sia la dichiarazione del 2016 relativa al periodo d'imposta 2015 sono state depositate tardivamente, ossia rispettivamente in data 22.11.2017 (cfr. pag. 15 doc. 35 attoreo) e in data 23.11.2017 (cfr. pag. 21 doc.
35 attoreo). La contestazione attorea riguarda però solo la dichiarazione del 2016 relativa al periodo d'imposta 2015 perché la sua ritardata trasmissione non ha consentito a di ottenere nel 2017 CP_2
il relativo rimborso per compensazione (doc. 15 attoreo), così generando un'asserita perdita pari a €
14.521,44 (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione).
Ebbene, rientrava nell'onere probatorio di parte attrice dimostrare di aver conferito in quell'anno Pa l'incarico a di elaborare il dato fiscale e trasmettere all'Agenzia delle Entrate, tempestivamente, la relativa dichiarazione. Tale prova, a parere del giudicante, non è stata fornita.
Le dettagliate, coerenti ed esaustive deposizioni testimoniali di e soprattutto di Testimone_1 Tes_2
pagina 4 di 7 hanno infatti consentito di appurare che fino alla trasformazione di da ditta individuale a CP_2
Pa società di persone, nel 2017, l'unico incarico conferito dalla stessa a concerneva la mera predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni a fini i.v.a., e non anche quella di tenuta dei registri contabili e di elaborazione dei relativi dati fiscali (cfr. verbale di udienza 11.9.2024: “per il primo periodo
IVV si occupava solo della predisposizione della dichiarazione IVA, mentre successivamente, credo in concomitanza con la trasformazione della ditta nel 2017, abbiamo prestato tutti i servizi fiscali;
quindi
IVV teneva i registri IVA solo dal 2017 in poi;
prima del 2017 ci consegnava i file excel OP
riepilogativi delle fatture trimestrali;
qualche volta c'erano anche le fatture, ma non mi servivano perché dovevo solo inviare annualmente la dichiarazione IVA;
i registri venivano chiesti dall'Agenzia delle Entrate per i controlli successivi eventuali;
dal 2017 in poi, quando siamo passati a fornire il servizio della contabilità completa, non mi servivano più i file excel, ma mi facevo portare trimestralmente le fatture che mi portava sempre la signora;
molto probabilmente la signora mi portava i file excel, ma non servivano;
io ricordo precisamente che per l'esercizio commerciale del 2015 il file excel, che riconosco nel documento che mi viene rammostrato (doc. 4 IVV), ci è stato portato due anni più tardi, così abbiamo predisposto la dichiarazione anche se tardiva perché abbiamo riscontrato l'esistenza di un credito a favore della ditta;
[…] confermo che per il 2015 IVV non aveva nè i registri né le fatture della attrice;
ADR credo di aver mandato una mail anche per l'anno di imposta del 2015 per sollecitare la consegna della documentazione;
[…] ADR confermo che fino al 2017 noi ci occupavamo di trasmettere la dichiarazione
IVA, quindi non ho mai visto i registri della ditta e non so se erano vidimati”). Segnatamente, la titolare di , con specifico riguardo all'anno di imposta 2015 rilevane ai fini di casa, doveva portare a CP_2
Pa
la c.d. chiusura dei trimestri, ossia l'annotazione in un file excel dei valori delle fatture del periodo Pa con la liquidazione del conseguente ammontare da riportare a titolo di i.v.a., mentre avrebbe dovuto inserire il dato sintetico nella dichiarazione fiscale (“predisposizione”) e avrebbe dovuto consegnarla all'autorità erariale (“trasmissione”). Tuttavia, come parimenti emerso dalla deposizione testimoniale di
, anche in parte qua confermata da quella di , la titolare di ha Tes_2 Testimone_1 CP_2
consegnato la documentazione prevista per il 2015 (vale a dire il file excel contenente la chiusura dei Pa trimestri) con un ritardo di un paio d'anni, così impedendo a di predisporre e trasmettere la relativa dichiarazione i.v.a., se non tardivamente in data 22.11.2017.
Tale ricostruzione non viene scalfita dalla deposizione testimoniale né di (il quale Testimone_3
pagina 5 di 7 asserisce che nel 2015 la contabilità era tenuta da IVV, ma riconosce che la moglie portava trimestralmente alla IVV medesima dei file excel di cui non conosceva però il contenuto, così dimostrandosi un teste inattendibile, in quanto non pienamene a conoscenza delle circostanze di causa) né di (il quale si è limitato ad affermare che la titolare di non predisponeva Parte_4 CP_2
le dichiarazioni fiscali, circostanza invero pacifica in quanto è emerso che tale attività veniva espletata da IVV, previa però appunto consegna da parte della cliente dei documenti contenenti la chiusura dei trimestri e la liquidazione dell'imposta).
L'insussistenza prima del 2017 dell'incarico da a IVV di elaborazione dei dati fiscali, ulteriore CP_2
rispetto a quello della mera predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni i.v.a., trova poi una conferma ad colorandum nell'indicazione - nella dichiarazione medesima - del codice 1 in corrispondenza della casella relativa all'individuazione del soggetto deputato alla presentazione telematica della dichiarazione medesima. Tale codice, come riconosciuto anche dall'opponente (doc. 20 attoreo e verbale di udienza del 30.5.2024), viene infatti utilizzato quando la dichiarazione a fini i.v.a. viene presentato da un intermediario (nel caso di specie, IVV) diverso dal soggetto che ne elabora il contenuto sulla base dei dati contabili dell'esercizio (nel caso di specie, o suo altro incaricato). CP_2
L'ulteriore inadempimento contestato dall'opponente alla società opposta riguarda poi la mancata consegna dei registri contabili necessari al soggetto contribuente per elaborare le dichiarazioni fiscali in rettifica dei quelle tardivamente depositate.
Invero, è emerso dalla chiara e coerente deposizione testimoniale tanto di quanto di Tes_2 Tes_1
che prima del 2017 tali registri non venivano tenuti da IVV (cfr. verbale di udienza 11.9.2024:
[...]
“IVV dal 2011 al 2017 non era depositario delle scritture contabili né dei registri”). Un diverso convincimento non può essere tratto dalle risultanze del cassetto fiscale in quanto l'indicazione di IVV quale “Depositario delle Scritture Contabili” (pag. 2 doc. 35 attoreo) va riferita all'attualità, ossia alla data del 2024 nella quale è stata estratta la documentazione depositata dall'opponente.
Nessun inadempimento risulta dunque imputabile all'odierna convenuta, con l'effetto che la domanda risarcitoria proposta da parte attrice rimane destituita di fondamento e va rigettata.
Va ora esaminata la fondatezza della pretesa creditoria.
IVV ha chiesto il pagamento di compensi per € 13.275,77 a saldo di due fatture allegate al ricorso monitorio. ha sostenuto di aver versato acconti per € 4.960,11 anziché per la minor somma CP_2
pagina 6 di 7 di € 2.800,00 ex adverso riconosciuta. Tuttavia tale maggior pagamento non viene dimostrato in causa: non è sufficiente sostenere che le prestazioni non elencate nel riconoscimento di debito del 10.2.2021
(doc. 5 fasc. mon.) debbano intendersi per ciò solo già saldate (cfr. pag. 7 dell'atto di citazione), né è corretto affermare che l'asserito pagamento sia stato quietanzato o comunque dimostrato dalle fatture Pa prodotte da (cfr. pag. 15-16 della comparsa conclusionale). Le suddette fatture (doc. 8-9-10-11-12
IVV) invero non riportano alcuna quietanza, né la controparte ha ammesso la corresponsione del relativo saldo, né parte opponente – su cui gravava il relativo onere probatorio in base al principio onus probandi incumbit ei cui dicit – lo ha dimostrato mediante la produzione di strumenti di pagamento tracciabili.
Il decreto ingiuntivo opposto va dunque confermato.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.200 a € 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e, OP
per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1651/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza in data
29.8.2023, così dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. rigetta ogni altra domanda formulata da OP
;
[...]
3. condanna a rifondere in favore di OP
le spese di lite, liquidate in € 13,60 per esborsi e in € 5.077,00 per Controparte_1
compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, in data 12 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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