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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/04/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3499/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3499/2023 R.G. Cont.
promossa con ricorso da nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], ed C.F._1
elettivamente domiciliato in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 110, presso lo studio dell'Avv. Eva Garrone, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ricorrente contro
nata a [...], il [...], C.F. P_
residente in [...]
Crova n. 17
resistente contumace
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Oggetto: “cessazione effetti civili del matrimonio”. pagina 1 di 5 Conclusioni
Per parte ricorrente: “pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970,
la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra il Sig. Parte_1
(marito/ricorrente) ed la Sig.ra (moglie/resistente), ordinando all'Ufficiale P_
dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
- dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e nulla è dovuto l'uno all'altro a
titolo di mantenimento.
Con vittoria di spese.”
Il P.M. ha così concluso: “V° il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso”.
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 29.11.2023,
[...]
evocava in giudizio la moglie innanzi l'intestato Pt_1 P_
Tribunale affinché pronunciasse la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio,
premettendo che:
- in data 27 aprile 1980 il ricorrente si è unito in matrimonio con la Sig.ra P_
, nata a [...], il [...];
[...]
- il suddetto matrimonio è stato celebrato con rito religioso ed è stato trascritto nei registri di stato civile del Comune di Montanaro (TO), al n. 2, parte 2, serie AA, anno
1980 (Doc. 2);
- dal matrimonio non sono nati figli;
- il Tribunale di Ivrea, con sentenza n. 796/2016, emessa in data 21 settembre 2016 ha pronunciato la separazione giudiziale dei suddetti coniugi, su istanza della sig.ra
(Doc. 3); successivamente, ha pronunciato sentenza n. 1070/2019, pubblicata il P_
5 dicembre 2019, a seguito del giudizio avente ad oggetto la reciproca domanda di addebito, con definizione di questioni patrimoniali ad essa consequenziali;
- la separazione durava ininterrotta ed appariva manifesta l'impossibilità di ricostruzione dell'unione materiale e spirituale dei coniugi.
pagina 2 di 5 La convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo, effettuata a mezzo PEC all'indirizzo INI PEC della convenuta il
23.10.2024; si era tentata la notifica a mezzo ufficiale giudiziario ma hanno rifiutato visto che la moglie ha una PEC nota (cfr. documentazione già versata in atti).
Il solo ricorrente compariva all'udienza di prima comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. del 12 marzo 2025, con conseguente impossibilità di esperire il tentativo di riconciliazione. Alla detta udienza, il ricorrente, previa rinuncia ai provvedimenti provvisori ed urgenti, alle istanze istruttorie, ed ai termini ex art. 473bis.28 c.p.c., ha chiesto ed ottenuto di discutere la causa rassegnando le sue conclusioni.
Tanto premesso, si osserva che è fondata e va quindi accolta la domanda di divorzio,
in quanto dalle complessive risultanze di causa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni da ultimo 6 maggio 2015 n. 55). In particolare, deve osservarsi che:
a) il Tribunale di Ivrea, con sentenza n. 796/2016 pubblicata in data 21.09.2016,
pronunciava la separazione personale dei suddetti coniugi (doc. 3), mentre con sentenza n. 1070/2019, pubblicata il 5 dicembre 2019, il medesimo Tribunale ha addebitato la separazione al marito, disponendo altresì a carico del medesimo e in favore della moglie la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento (doc. 4); sentenza passata in giudicato il 9.9.2020 (come da attestazione versata in atti);
b) risulta altresì il protrarsi ininterrotto della separazione per il termine di legge dalla separazione (autorizzazione a vivere separati del 20.1.2016 – cfr. doc. 3) fino al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (avvenuto il 29.11.2023), non essendo stata peraltro eccepita alcuna interruzione (ai sensi dell'art. 3 legge cit.) ed essendo la convenuta rimasta contumace nonostante la ritualità della notifica degli atti in suo favore;
pagina 3 di 5 c) in base ad una valutazione globale di tutte le circostanze innanzi indicate nonché
alla luce della chiara manifestazione - da parte del ricorrente - dell'intenzione di non volersi riconciliare, e da parte della resistente, rimasta contumace, del più totale disinteresse ad una riconciliazione, si può infine ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Devono essere eseguite le formalità previste dalla legge.
Il ricorrente ha chiesto accertarsi che le parti sono economicamente autosufficienti ai fini della revoca del contributo al mantenimento della moglie stabilito in sede di separazione (producendo documentazione attestante le sue peggiorate condizioni di salite e documentazione attestante l'apertura di un'attività da parte della moglie). In
ogni caso, nulla più è dovuto alla moglie (superato e quindi revocato l'obbligo di contribuzione stabilito n sede di separazione) non essendosi la convenuta costituita per chiedere il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore, nulla va riconosciuto a tale titolo alla . P_
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio (caratterizzato dalla non opposizione della convenuta, che è rimasta contumace, all'unica domanda del ricorrente relativa al vincolo), non è configurabile in capo ad alcuna delle parti una soccombenza tale da giustificare una condanna ex art. 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali, spese che vanno dunque dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M. (reso in data 23.1.2025), così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in data 27.04.1980 in Montanaro (TO), atto Parte_1 P_
trascritto il 30.04.1980 al n. 2, parte II, serie A, anno 1980 (cfr. doc. 2),
pagina 4 di 5 ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di
Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38;
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 23 aprile 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
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