Sentenza 3 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 03/01/2023, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/01/2023
N. 00005/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01814/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di AL (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1814 del 2017, proposto dall’Ente per le Antichità e i Monumenti della Provincia di AL, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Mario D'Urso, con domicilio eletto presso il suo studio in AL, via Arce n. 122;
contro
Comune di CC, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- della delibera di G.C. n. 257 del 25.07.2017 adottata dal Comune di CC TU ;
- della delibera di G.C. n. 249 del 20.07.2016, menzionata nel primo capoverso della premessa del provvedimento impugnato;
- del parere da rendersi da parte dei legali incaricati con la suddetta delibera di G.C. n. 249/2016 – ove nel frattempo reso – e dei relativi atti comunali di acquisizione e/o consequenziali, ove adottati, di estremi ignoti e con espressa riserva di motivi aggiunti;
- di ogni altro atto pregresso, connesso e conseguente, che possa essere comunque lesivo per il ricorrente Ente morale, con riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 dicembre 2022, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 9.12.2017 e depositato in data 29.12.2017, l’Ente per le Antichità e i Monumenti della Provincia di AL, all’uopo articolando plurimi motivi di diritto - (“ I) Violazione di legge (artt. 7 e ss. L. 07.08.1990 n. 241). Eccesso di potere (Violazione del giusto procedimento. Difetto di adeguata istruttoria)”; “II) Violazione dell’art. 97 Cost. (principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa). Eccesso di potere (Difetto dei presupposti e di adeguata istruttoria. Travisamento della fattispecie in fatto e in diritto)”; “III) Violazione dell’art. 97 Cost. (principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa). Eccesso di potere (Difetto dei presupposti e di adeguata istruttoria. Travisamento della fattispecie in fatto e in diritto)”; “IV) Violazione dell’art. 97 Cost. (principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa). Eccesso di potere (Difetto dei presupposti e di adeguata istruttoria. Travisamento della fattispecie in fatto e in diritto)”; “V) Violazione dell’art. 97 Cost. (principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa). Eccesso di potere (Difetto dei presupposti e di adeguata istruttoria. Travisamento della fattispecie in fatto e in diritto) - ha impugnato la delibera n. 257 del 25.07.2017, con cui la Giunta del Comune di CC TU,
- richiamata la precedente delibera n. 249 del 20.07.2016 con la quale aveva affidato ad un legale l’incarico di attivare specifica azione legale finalizzata a rientrare nella proprietà del compendio immobiliare (in Catasto al foglio 49, particelle 112, 123 e 125 e quota parte della particella 96) donato all’Ente ricorrente, giusta delibera podestarile n. 112 del 24.09.1932;
- tenuto conto dell’atto di citazione, acquisito al prot. N. 43761 del 30.12.2016, con cui la Procura Regionale presso la Corte dei Conti della Campania aveva esercitato azione risarcitoria per danno erariale, sul presupposto - contrario all’assunto del Comune - che il suddetto compendio immobiliare non fosse di proprietà dell’Ente ricorrente, attesa la mancata stipula del relativo contratto di donazione, rientrando, quindi, nella disponibilità giuridica, ancorché non materiale, dell’ente comunale;
- preso atto della nota, acquisita al prot. n. 24189 del 6.07.2017, con la quale la suddetta Procura Regionale diffidava il Comune all’esercizio dell’autotutela doverosa, ex art. 52 comma 6 del Codice di Giustizia Contabile, ai fini dell’attivazione delle iniziative necessarie a evitare l'aggravamento del danno e degli atti amministrativi necessari a evitare la continuazione dell'illecito e a determinarne la cessazione, ha deliberato di promuovere azione legale diretta a rientrare nel possesso del suddetto compendio immobiliare, all’uopo incaricando l’Avvocatura Comunale.
Nel contempo, con la medesima delibera n. 257/2017, la Giunta:
- ha demandato al Responsabile del Servizio Finanziario l'iscrizione del suddetto compendio immobiliare nel patrimonio del Comune di CC TU , procedendo al relativo aggiornamento del Conto del Patrimonio, dell'Inventario Beni Immobili e del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni degli immobili comunali;
- ha previsto la valorizzazione del compendio immobiliare in questione, attraverso lo strumento della concessione in gestione dello stesso mediante gara ad evidenza pubblica, demandando al Responsabile del Servizio Patrimonio la predisposizione del relativo capitolato e altri atti necessari;
- ha demandato al Responsabile del Servizio Patrimonio gli adempimenti per l'aggiornamento catastale e per la trascrizione nei registri immobiliari del suddetto compendio immobiliare.
2. Il Comune di CC TU , benchè ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
3. Con memoria depositata in data 7.10.2022, l’Ente ricorrente ha rappresentato che, nelle more dell’odierno giudizio, la Corte dei conti in sede di appello, con la sentenza n. 10 del 13.01.2020, nel confermare la sentenza n. 353 del 5.10.2017, con la quale era stata rigettata la domanda di condanna al risarcimento del danno erariale formulata dalla Procura, ha avallato l’accertamento incidentale svolto dal giudice contabile di prime cure , secondo cui, a differenza di quanto sostenuto dall’inquirente, il compendio immobiliare oggetto di causa sarebbe di proprietà del ricorrente Ente morale – e non anche dell’amministrazione comunale - per averlo acquisito in forza del Regione Decreto n. 409 del 5.02.1934.
Gli accertamenti giurisdizionali resi dalla Corte di Conti, aventi preteso valore e forza di giudicato esterno tra le parti dell’odierno giudizio, confermerebbero l’illegittimità dell’impugnata delibera di Giunta n. 257 del 25.07.2017, in quanto fondata su un unico presupposto, rilevatosi erroneo, consistente nella pretesa titolarità giuridica, in capo al comune di CC TU , del compendio immobiliare per cui è causa.
4. In occasione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 dicembre 2022, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, nel corso della quale il Collegio, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., ha rappresentato alle parti la possibilità di una definizione del ricorso nel senso dell’inammissibilità dello stesso, per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
6. Per come costantemente affermato dalla giurisprudenza, tanto ordinaria quanto amministrativa, la giurisdizione deve essere individuata tenuto conto del cd. petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della " causa petendi ", ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio a fronte dell’esercizio del potere amministrativo, individuata all’esito del compiuto esame dei fatti, così come allegati dall’istante ed indipendentemente dalla concreta pronuncia che si chiede al giudice (cfr., tra le tante, Cass. Civ. Sez, Unite, sez. un., 07/09/2018, n.21928; 31/07/2018, n. 20350; 02/03/2018, n. 4997; Consiglio di Stato sez. VI, 19/03/2018, n.1710).
7. Orbene, nel caso in esame, mercè l’impugnazione della delibera di Giunta n. 257/2017, l’Ente ricorrente ha sostanzialmente contestato la titolarità giuridica del compendio immobiliare oggetto di causa in capo al Comune di CC TU il quale, per ciò stesso, a detta dell’istante, non avrebbe potuto dare mandato all’Avvocatura civica di promuovere azione legale al fine di rientrarne in possesso dello stesso né avrebbe potuto altrimenti disporne, come se fosse proprio.
7.1 Il thema decidendum posto all’attenzione del Collegio si sostanzia, pertanto, in via principale, non già nella verifica del corretto uso del potere amministrativo da parte dell’Amministrazione comunale quanto piuttosto nell’accertamento della titolarità del compendio in capo all’amministrazione comunale piuttosto che all’ente ricorrente.
Così qualificati gli elementi di fatto e di diritto che sostanziano la causa petendi, è evidente come questo Tribunale sia carente di giurisdizione, trattandosi di una controversia nell’ambito della quale viene opposta l’esistenza di una situazione giuridica di diritto soggettivo, quale è il diritto di proprietà del compendio immobiliare in capo all’Ente ricorrente, antitetica rispetto alla speculare situazione giuridica, sempre di diritto soggettivo (proprietà di diritto pubblico), assunta dal Comune a fondamento dell’impugnata delibera di Giunta.
Siffatta causa petendi rientra, quindi, nel sindacato del giudice naturale dei diritti soggettivi, ossia il giudice ordinario (art. 113 Cost.).
8. In altri termini, l’odierna controversia spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto non investe tanto vizi dell'atto amministrativo bensì - quali che siano le diverse formulazioni della domanda - ha per oggetto la verifica dell'esistenza del diritto di proprietà dell’ente ricorrente in contrapposizione al diritto di proprietà dell’ente comunale.
Siffatta controversia si esaurisce, quindi, nell'indagine sulla titolarità della proprietà del bene contestato, perciò non sottraendosi alla regola secondo cui il riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo si determina non già in base ai vizi dei vari atti amministrativi adottati dall'amministrazione ed alle pronunce richieste su di essi (annullamento piuttosto che disapplicazione), bensì in relazione alla natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio (così Cass. Civ. Sez. Unite, 9.09.2013, n. 20596; cfr. anche Sez. Unite, 06.06.1997, n. 5089; 11.04.1995, n. 4146; Cons. Stato, sez. VI, 8.07.2011, n. 4110; Cass. sez. un. 10817/2009; 6343/2007; 13691/2006; Cons. St. 7147/2010; 5044/2010).
9.1 La controversia in esame concerne, quindi, essenzialmente, l’accertamento della proprietà pubblica ovvero in capo all’Ente ricorrente del compendio immobiliare controverso e, come tale, è devoluta alla giurisdizione del G.O., a nulla rilevando che le doglianze di quest’ultimo siano dirette a denunciare i vizi procedurali per carenza e incompletezza dell'attività istruttoria ovvero errori di valutazione (cfr., tra le tante, TAR Lazio, Roma, 16/02/2021 n. 1923; Cassazione civile sez. un., 28/01/2021, n. 1915; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 10/02/2020, n. 640; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 11/02/2021, n. 415).
10. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, se entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, la domanda sarà riproposta al giudice ordinario competente, saranno fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice ordinario fosse stato adito fin dall’instaurazione del presente giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze eventualmente già intervenute.
11. Non vi è luogo per la regolamentazione delle spese di lite, considerata la mancata costituzione in giudizio del Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di AL (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, o dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AL nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2022, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore
Michele Di Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Mazzulla | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO