Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/03/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
n. 962/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di L'Aquila
Sezione Civile – Controversie Locatizie
La Corte, composta dai magistrati:
dr. Fabrizio Riga - Presidente
dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera relatore dr.ssa Emanuela Vitello - Consigliere
all'udienza del 6 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione nella causa indicata in epigrafe, pendente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. DI BLASIO ANTONIO, Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti;
-appellante-
E
, rappresentato e difeso dall'avv. DE FLAVIIS MARCO, Controparte_1 elettivamente domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 735/2024 del 23/05/2024, emessa dal Tribunale di
Pescara.
Con ricorso depositato il 4/11/2024 , già assegnatario in regime di e.r.p. di Parte_1 alloggio sito in alla via C. Ciglia n. 15, int.2 di proprietà dell' , e dichiarato CP_1 CP_2 decaduto dall'assegnazione con decreto n. 4 Prot. 19515 emesso in data 30/01/2023 dal ha impugnato la sentenza indicata in oggetto, pronunciata il Controparte_1
23/05/2024, depositata in pari data e non notificata, con la quale era stata rigettata la domanda, proposta con ricorso del 9/11/2023, di annullamento e dichiarazione di inefficacia del decreto di decadenza.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione, poiché la condanna subita dal era preesistente alle modifiche normative, sicché, Pt_1 contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, non rappresentava fatto ostativo alla permanenza del preesistente rapporto di locazione, poiché la norma sopravvenuta - per il divieto di retroattività della legge - non poteva disconoscere gli effetti già verificatisi del fatto passato o togliere efficacia alle conseguenze attuali e future di esso;
ha inoltre dedotto l'incostituzionalità dell'art. 1 c. 1 lett. a) l.r. Abruzzo n. 34/2019, modificativa della l.r.
Abruzzo n. 96/1996, nella parte in cui, richiamando l'esistenza di sentenze passate in giudicato ovvero di patteggiamento per tutti i delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni, prevede tale condizione ostativa per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, la quale non deve sussistere negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando non solo in capo all'assegnatario, ma anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, e non deve presentarsi in sostanza di rapporto, per violazione dell'art. 3 Cost. (stante la disparità di trattamento tra coloro che hanno riportato nel suddetto arco temporale una sentenza irrevocabile per uno dei reati di cui alla normativa in questione e coloro che, al contrario,
l'hanno riportata in tempo anche di poco antecedente al decennio da tenere in considerazione) e dell'art. 27 Cost. (per contrasto con il principio di rieducazione della pena, incidendo la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio sulle finalità rieducative e sulla possibilità di richiedere misure alternative alla detenzione).
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata e previa sospensione dell'efficacia esecutiva di essa, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo Controparte_1 la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi e la manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
L'appello è infondato, per le seguenti considerazioni.
Giova in primo luogo richiamare la normativa in base alla quale è stata disposta la decadenza dell'assegnazione da parte del cioè l'art. 34 della l.r. 96/1996, che così CP_1 dispone:
pag. 2/6 1. La decadenza dall'assegnazione è pronunciata dal Sindaco del Comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario:
a) abbia ceduto, in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli;
b) non occupi stabilmente l'alloggio, salva preventiva autorizzazione dell'ente gestore giustificata da gravi motivi, o ne abbia modificato la destinazione d'uso;
b-bis) abbia messo in atto un allacciamento abusivo alle utenze elettriche, idriche, energetiche e telefoniche;
c) egli o altro componente del nucleo familiare o comunque coabitante abbia adibito l'alloggio e/o le zone limitrofe quali pertinenze di quest'ultimo ad una o più' attività illecite, rilevate in flagranza di reato;
d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lett. e);
e) fruisca di un reddito annuo complessivo, riferito all'intero nucleo familiare, superiore al limite stabilito per la permanenza così come indicato dall'art. 35;
e bis) abbia acquistato, successivamente all'assegnazione, titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare pur se, in fase di avvio del procedimento di decadenza, abbia provveduto all'alienazione dei diritti suindicati;
e-ter) egli e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, successivamente all'assegnazione, abbia riportato condanne penali passate in giudicato per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3 bis e/o 380 del codice di procedura penale, dell'articolo 73, comma 5, del Testo Unico approvato con d.p.r. 309/1990, nonché per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite;
abbia ospitato stabilmente presso l'alloggio uno o più soggetti colti in CP_3 flagranza di reato, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e/o 380 del codice di procedura penale, dell'articolo 73, comma 5, del Testo Unico approvato con d.p.r. 309/1990, nonché per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite;
e-quinquies) abbia riportato condanne, anche non definitive, ivi compresi i casi di patteggiamento ex articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dall'articolo 3-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. In tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto;
e-sexies) abbia riportato denunce per inosservanza dell'obbligo dell'istruzione per i figli minori.
pag. 3/6 (…)
3.Per il procedimento si applicano le disposizioni previste dai commi secondo, terzo e quarto del precedente art. 33.
La lettera e-ter è stata aggiunta dall'art. 3, comma 2, lett. b), l.r. 23 luglio 2018, n. 18 e poi sostituita dall'art. 8, comma 3, l.r. 31 ottobre 2019, n. 34, a sua volta abrogato dall'art. 5, comma 4, l.r. 2 marzo 2020, n. 8 con effetto dalla data di entrata in vigore della predetta l.r.
31 ottobre 2019, n. 34, che ha altresì disposto la contestuale reviviscenza della presente lettera così come aggiunta dall'articolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. 18/2018.
L'art. 1 della l. r. n. 96/1996 prevede tra i requisiti per l'assegnazione, alla lettera b-bis), il non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni, e alla lettera b-ter) il non avere riportato, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, nonché per i reati di gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi.
Nella fattispecie, l'esistenza di condanne penali di cui al comma e-ter dell'art. 34 l.r.
n. 96/1996 a carico di , ostative alla permanenza dell'assegnazione, Pt_2 Parte_1 sulla base della normativa richiamata nel decreto di decadenza, non è stata in alcun modo contestata dal ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, avendo egli unicamente fondato le proprie difese sulla base del fatto che i presupposti per l'assegnazione dell'alloggio sarebbero venuti meno successivamente all'assegnazione ed alla stipula del contratto di locazione, e precedentemente all'introduzione della relativa disposizione di legge.
Ciò posto, ritiene la Corte che correttamente l'impugnata sentenza abbia ritenuto lo ius superveniens di cui alla disciplina sopra richiamata, applicabile alla fattispecie in esame, relativa a contratto di durata (locazione) stipulato prima della sua introduzione.
In primo luogo, la disciplina invocata è chiara nel disporre la decadenza, con effetti dunque per il futuro, dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia pubblica residenziale, non configurandosi dunque un ipotesi di retroattività in senso proprio, poiché la decadenza dall'assegnazione nel caso di perdita da parte dell'assegnatario dei relativi requisiti non incide sul fatto costitutivo del diritto all'assegnazione, limitandosi, invece, a regolare le situazioni effettuali inerenti ai rapporti in corso, che, in quanto rapporti di durata, non consentono di configurare un diritto degli assegnatari alla immodificabilità degli stessi, sicché la normativa sopravvenuta che disponga detta decadenza trova applicazione anche ai rapporti già in corso alla data di entrata in vigore della citata legge regionale, senza, perciò, potersi considerare disposizione retroattiva, e, come tale, in contrasto con il principio generale della irretroattività della legge (giurisprudenza pacifica: cfr. Cass. Sez. 1
pag. 4/6 n. 13314 del 29/11/1999 rv. 531642 – 01; Cass. Sez. 2 n. 1876 del 11/02/2002 rv. 552151 –
01; Cass. Sez. 3 nn. 16039 del 02/08/2016 rv. 641670 – 01 e 25323 del 20/09/2024 rv.
672118 - 01).
L'appellante pone in realtà una questione che presuppone la qualificazione della norma come retroattiva in senso improprio (modificando solo per il futuro di un rapporto giuridico stabilito nel passato e ancora pendente) in relazione alla lesione del legittimo affidamento che, al di là della chiara espressione letterale, potrebbe semmai essere vagliata in termini di compatibilità con la Costituzione, anche alla luce dell'art. 1 prot. 1 della
CEDU.
Al riguardo, il Collegio ritiene che la disciplina in esame sia pienamente compatibile con i principi affermati dalla Corte Costituzionale e dalla Corte EDU, considerato che la misura
è: prevista dalla legge, persegue uno scopo legittimo, appare proporzionata in relazione allo scopo perseguito, anche tenuto conto della limitata disponibilità delle unità di edilizia residenziale pubblica e della necessità di permettere l'accesso a persone in possesso di particolari requisiti, anche di onorabilità, e tenuto peraltro conto della pluralità dei reati per i quali l'appellante è stato condannato, che evidenziano un'abitualità nella commissione di reati, e dell'esigenza che l'edilizia residenziale pubblica non sia utilizzata anche in relazione alla commissione di reati.
Infine, quanto agli ulteriori profili di asserita incostituzionalità dedotti dall'appellante, va osservato che: la l.r. n. 96/1996 prevede un limite temporale di dieci anni, in relazione alle condanne penali, solo in ordine ai requisiti per l'assegnazione (art. 1 lett. b-bis), ma non anche per la decadenza (cfr. l'art. 34 lett.
3-ter), sicché non appare ravvisabile alcuna disparità di trattamento;
la decadenza da prestazioni di sostegno, assistenza o sicurezza sociale non ha natura afflittiva penalistica (cfr. Corte Cost. n. 169/2023 sulla revoca dell'assegno sociale per i soggetti che hanno commesso taluni tipi di reati), sicché alcuna violazione dell'art. 27 Cost. è ravvisabile;
le dedotte questioni sarebbero comunque irrilevanti, avendo riportato le condanne di cui al certificato del casellario Parte_1 in atti entro il decennio precedente l'introduzione della relativa causa di decadenza, e non risultando che gli sia stata impedita la possibilità di richiedere misure alternative alla detenzione a causa dell'intervenuta decadenza, pur allegata dall'appellante ma di cui non vi è alcun riscontro in atti.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
- Rigetta l'appello;
pag. 5/6 - Condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi
(15%), IVA e CAP come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- Anna Maria Tracanna - - Fabrizio Riga -
pag. 6/6