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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
n. rg16409 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16409 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
PARIOTA FABIO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, Via
Scipione Bobbio n.13,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_2 dall'avv. PERROTTA SARA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Centro Direzionale Isola F12,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/09/2024 e Parte_1 Parte_2
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 19/12/2017 e
[...]
che dalla loro unione non nascevano figli;
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
1 La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) i coniugi vivranno separatamente nel reciproco e mutuo rispetto;
b) la casa coniugale sita in Napoli alla Via Dell'Epomeo n.334 in uno agli arredi
e di proprietà della resterà adibita ad abitazione della stessa Parte_2
che vi vivrà unitamente al figlio . Persona_1
c) i coniugi danno atto che sono economicamente autosufficienti e pertanto non sarà corrisposto alcun contributo economico in favore della Sig.ra Parte_2
da parte del Sig. né viceversa
[...] Parte_1
d) le parti con la firma del presente accordo dichiarano di aver definitivamente regolato ogni pendenza di natura economica in relazione al rapporto coniugale fatta valere e/o da far valere rilasciandosi ampia e liberatoria quietanza;
e) Il Sig. si impegna si d'ora a effettuare il cambio di residenza presso Parte_1
altra abitazione
f) le parti prestano sin da ora l'assenso al rilascio e/o rinnovo dei loro personali passaporti e per le carte di identità, autorizzando sin da ora le Autorità competenti e le eventuali Autorità consolari ex art. 24 della Legge 16 gennaio
2003, n. 3 così come richiamata dalla Circolare Ministero dell'Interno – U.T.G. di Bologna – prot. uscita del 16/03/2012 n. 0004930. A tal fine, le parti sin d'ora si scambiano le relative attestazioni di assenso e fotocopie dei documenti, ai sensi dell'art. 38 – 1° e 3° co. D.P.R. 445/2000;
g) per quant'altro, troveranno applicazioni le norme vigenti in materia;
h) le spese della presente procedura restano integralmente compensate tra le parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.77, parte I, s., Parte_3
ufficio 29, reg. Atti Matrimonio anno 2017);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396
(Ordinamento dello Stato Civile);
d) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16409 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
PARIOTA FABIO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, Via
Scipione Bobbio n.13,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_2 dall'avv. PERROTTA SARA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Centro Direzionale Isola F12,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/09/2024 e Parte_1 Parte_2
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 19/12/2017 e
[...]
che dalla loro unione non nascevano figli;
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
1 La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) i coniugi vivranno separatamente nel reciproco e mutuo rispetto;
b) la casa coniugale sita in Napoli alla Via Dell'Epomeo n.334 in uno agli arredi
e di proprietà della resterà adibita ad abitazione della stessa Parte_2
che vi vivrà unitamente al figlio . Persona_1
c) i coniugi danno atto che sono economicamente autosufficienti e pertanto non sarà corrisposto alcun contributo economico in favore della Sig.ra Parte_2
da parte del Sig. né viceversa
[...] Parte_1
d) le parti con la firma del presente accordo dichiarano di aver definitivamente regolato ogni pendenza di natura economica in relazione al rapporto coniugale fatta valere e/o da far valere rilasciandosi ampia e liberatoria quietanza;
e) Il Sig. si impegna si d'ora a effettuare il cambio di residenza presso Parte_1
altra abitazione
f) le parti prestano sin da ora l'assenso al rilascio e/o rinnovo dei loro personali passaporti e per le carte di identità, autorizzando sin da ora le Autorità competenti e le eventuali Autorità consolari ex art. 24 della Legge 16 gennaio
2003, n. 3 così come richiamata dalla Circolare Ministero dell'Interno – U.T.G. di Bologna – prot. uscita del 16/03/2012 n. 0004930. A tal fine, le parti sin d'ora si scambiano le relative attestazioni di assenso e fotocopie dei documenti, ai sensi dell'art. 38 – 1° e 3° co. D.P.R. 445/2000;
g) per quant'altro, troveranno applicazioni le norme vigenti in materia;
h) le spese della presente procedura restano integralmente compensate tra le parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.77, parte I, s., Parte_3
ufficio 29, reg. Atti Matrimonio anno 2017);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396
(Ordinamento dello Stato Civile);
d) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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