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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/11/2024, n. 7472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7472 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, all'udienza del 7 novembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 13931/23 vertente tra rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Parte_1
Avv.ti Sergio Turrà e Daniela Vallifuoco presso lo studio del primo elett.te dom.to in
Napoli alla via G. Sanfelice 24 procura a liti in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del suo legale rapp. p.t. domiciliato in Napoli, Controparte_1 via S. Lucia, 81
RESISTENTE -contumace
OGGETTO: spettanze
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 19 luglio 2023 l'istante ha adito il Tribunale chiedendo la condanna della al pagamento in suo favore della somma di € Controparte_1
19.314,27, oltre rivalutazione monetaria per i crediti monetari maturati al 31/7/1994 ed interessi sulle somme tutte, spese vinte da distrarsi Ha esposto: di essere stato dipendente della con immissione nel Ruolo Controparte_1
Ordinario della Giunta Regionale;
- con legge L. 219/1981, per l'attuazione dei piani di ricostruzione edilizia conseguenti a calamità naturali verificatesi nella Regione veniva CP_1 nominato, quale Commissario Straordinario di Governo, il Presidente della Giunta
Regionale che procedeva alla determinazione della struttura operativa degli Uffici del Commissariato;
- di aver espletato la propria attività lavorativa per il detto Commissariato, con regolare contratto di lavoro, in via diretta, ovvero in rapporto di convenzione;
- ai sensi dell'art.12 della L.28/12/86 n.730, per il personale utilizzato nell'ambito del programma straordinario era prevista l'immissione nei ruoli speciali istituendi dalla e dagli altri Enti interessati, previo espletamento di concorso Controparte_1 riservato, all'uopo bandito;
- con le deliberazioni nn.3058/87 e 7279/87 la Giunta Regionale della CP_1 disponeva la equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e quelli dell'ordinamento regionale, secondo i criteri previsti nell'ordinanza n.839/86 del
Coordinamento della Protezione Civile, in riferimento alla legge del luglio 1980 n.
312 richiamata all'art.9 della ridetta ordinanza;
- la aveva poi istituito- recependo l'ordinanza del Ministero della Controparte_1
Protezione Civile n.1672 del 22 marzo 1989, modificativa dell'art. 9 dell'ordinanza 839/86 -con la legge Regionale n.4 del 06/03/90, il ruolo speciale ad esaurimento del personale de quo, estendendo , a questo, il trattamento giuridico ed economico di cui alla legge regionale 16/11/89 n.23, e quindi prevedendo l'attribuzione delle medesime qualifiche in essere per i dipendenti della giunta regionale;
1 - nel 1990 con decreti resi dal Presidente della Giunta Regionale, esso istante era stato immesso nel ruolo speciale, con decorrenza dal 18/04/1990;
- con deliberazione n.1905 del 18/3/1997, la al fine di dare Controparte_1 puntuale attuazione alle direttive di cui alla ordinanza ministeriale n.1672/1989, aveva disposto il reinquadramento corrispondente alle mansioni svolte alla data di immissione in ruolo con riconoscimento dell' anzianità a far tempo dalla data iniziale di utilizzo del personale interessato, nell'ambito delle convenzioni detta, con la ricostruzione della carriera mediante l'applicazione del disposto di cui all'art.37 della
L.27/1984.
- con deliberazione n.9123 del 28/12/1998, la G.R., lo aveva reinquadrato nella qualifica 8^funzionale corrispondente alle mansioni espletate;
- con atto n. 1905 del 18/03/1997 la G.R., in applicazione delle disposizioni di cui all'art.12 comma 4 della L.730/1986 aveva disposto, in via programmatica, il reinquadramento del personale di cui sopra nella qualifica e nel livello retributivo corrispondente alle mansioni svolte stabilendo, nel contempo, di “ riconoscere la anzianità di servizio, giusta il disposto dell'art.12 , comma 4, della L. 730/86 a far tempo dalla data di assunzione presso il Commissariato di Governo o Struttura di cui all'art. 12 L. 730/86 in base alla convenzione iniziale, con ricostruzione della carriera economica”;
- con atto n.5283 del 6/8/1998 la G.R., sempre in applicazione del ridetto art.12 aveva, anche deliberato di riconoscere ai soli fini del trattamento economico, appunto, l'anzianità “economica” dei periodi di servizio, precedentemente, comunque, prestati nell'ambito delle convenzioni, con l'attribuzione del “riequilibrio dell'anzianità pregressa” (scatti di anzianità) ex art.37 della L.R. 27/1984 e del salario di anzianità previsto dall'art.30 della L.R. 27/1984, art.33 della L.R.12/1991, demandando a successivi provvedimenti individuali la determinazione delle attribuzioni di natura, appunto, economica.
- con L.R.n°1/2007 era stata istituita una Commissione che, a seguito della valutazione della documentazione relativa a ciascuna unità di personale, avrebbe individuato, per ciascun dipendente, la decorrenza del periodo riconducibile alla attività prestata in epoca antecedente la immissione in ruolo;
- con deliberazione n.1363 del 28/8/2008 la G.R., aveva disposto l'applicazione di quanto previsto dall'art.19, comma 2, della L.R. n.1/2007 promulgata a distanza di 17 anni dal primigenio inquadramento, con il riconoscimento, del periodo di servizio prestato antecedentemente alla immissione nei ruoli speciali regionali;
- con delibera n.840 del 30/12/2011 la G.R. prendeva atto delle risultanze del lavoro della Commissione e demandava al Settore Stato Giuridico l'adozione dei conseguenziali provvedimenti relativi al riconoscimento di cui innanzi (anzianità e livello funzionale);
- di essere stato, quindi destinatario di ulteriore decreto di reinquadramento con il quale era riconosciuta, l'anzianità dalle date che, in appresso verranno individuate;
- di aver constatato che la non si era attenuta alle previsioni di cui all'art.12 CP_1 comma 4 della L.730/1986 nonché art.36 L.R. n.27 del 23/5/1984 e L. 27/4/1990
n.28 né aveva dato integrale applicazione della DGRC 5283/1998;
- di aver costituito in mora la datrice di lavoro;
- di non aver percepito, la giusta retribuzione in relazione alla anzianità di servizio riconosciuta come certificata dall'ultimo decreto di reinquadramento e nulla, fino al 31/12/2003, a titolo di RIA.
2 Dolendosi della condotta della in contrasto con previsioni normative CP_1 contrattuali, ai fini della esatta determinazione della retribuzione spettante, hanno richiamato l'art. 41 del DPR n 347/83 gli art 30 della L.R n 27784 e 42 della LR 12/91 , nonché l'art 72 del dlgs 29793. Hanno lamentato,quindi, sia la percezione della RIA in misura inferiore a quanto spettante, in quanto corrispondente agli scatti maturati per effetto dell'art 12 comma 4 della L 730/86, sia l'intervenuto congelamento in data antecedente quella prevista dall'art 72 del dlgs 29/93, avendo la proceduto ad un blocco degli scatti CP_1 precedente la data di cui alla norma citata.
Nella contumacia della resistente la causa è stata decisa mediante separata sentenza
Quanto al merito, possono essere qui richiamate le argomentazioni di cui alla pronuncia n. 2309/2019 dell'intestato Tribunale. Occorre in limine richiamare le disposizioni normative che disciplinano la materia.
Il sistema di progressione invocato in ricorso ai fini del calcolo della r.i.a. è quello per classi di stipendio e scatti biennali (all'interno della stessa classe). E' noto come questo sistema sia venuto meno con la graduale modifica della struttura del trattamento retributivo dei dipendenti pubblici, conseguente alla contrattualizzazione prevista dalla legge - quadro sul pubblico impiego (L. 29 marzo
1983, n. 93), tendente non soltanto ad assicurare una certa coerenza di disciplina nell'ambito della pubblica amministrazione, ma anche a migliorare i livelli di efficienza e produttività mediante l'utilizzazione di criteri di progressione propri del rapporto di lavoro privato. Nell'ambito di tale tendenza, già il D.P.R. 347/1983 (accordo di lavoro per il personale dipendente dagli enti locali per il periodo 1.1.1983-30.6.1985) all'art. 40, aveva dettato norme per il primo inquadramento del personale degli enti locali nel nuovo sistema delle qualifiche funzionali, previste dallo stesso accordo. L'art. 41, per riequilibrare l'anzianità economica con l'anzianità giuridica dei dipendenti inquadrati nella stessa qualifica funzionale, ma con diverse anzianità di servizio, aveva previsto di attribuire un valore economico alla anzianità di servizio maturata alla data del 31.12.1982, in base ai parametri da essa stabiliti (lettera A dell'art. 41: riequilibrio di anzianità). Aveva poi disposto la cessazione alla data del 31.12.1982 della progressione economica per scatti e classi e la introduzione dal gennaio 1983 del “salario individuale di anzianità”, che è stato determinato per ciascuna qualifica funzionale in cifra fissa e con decorrenza dal gennaio 1985 (lettera B: salario individuale di anzianità). Salario di anzianità disciplinato anche dall'art 30 della legge regionale n 27/84. Tale misura fissa è stata poi aumentata dall'art.38 DPR 268/87 CP_1
(dal gennaio 1987) e dall'art. 44 DPR 333/90 (dal gennaio 1989), disposizioni recepite rispettivamente dalla Legge regionale n 23 del 1989 all'art 33 e CP_1 dalla legge regionale n 42 del 1991. CP_1 Con La somma di questi valori rappresenta l'importo della da mantenere per il dipendente che fa parte della struttura della retribuzione di cui all'art 28 della parte economica del CCNL Comparto regioni così composta:
1) stipendio tabellare;
2) retribuzione individuale di anzianità,
3) indennità integrativa speciale,
4) livello economico differenziato.
3 Il ricorrente é stato inquadrato nel ruolo del personale della Giunta Regionale della
Campania entrambi con decorrenza agli effetti giuridici ed economici dal 28.12.1984.
Per effetto dell'art 72 del d.lgs 29/93 dall'1/01/1994, per i dipendenti regionali è rimasta, per così dire, "congelata" la retribuzione individuale di anzianità maturata al
31/12/1992 (ovvero il "salario di anzianità" e corrispondente agli scatti maturati). Tuttavia il ricorrente ha dedotto che tale “sterilizzazione” è avvenuta in epoca anticipata rispetto alla data del 31.12.1992.
Egli ha, invece, maturato un ulteriore importo a titolo di salario di anzianità sino al 1 gennaio 1989 e, da tale data fino al 31.12.92, costituendo detto importo la RIA da mantenere in misura fissa, facente parte della struttura della retribuzione prevista dal CCNL Non si è tenuto conto, infatti da parte della dell'ulteriore importo comunque CP_1 maturato procedendo al congelamento della retribuzione di anzianità sin dal 1990, laddove invece avrebbe dovuto determinarsi il salario di anzianità in ragione di quanto maturato successivamente al 1990 e sino al 31.12.1992. Ed ,invero la non ha dimostrato di aver corrisposto in favore del ricorrente CP_1 né il salario di anzianità per il periodo dal 1^.
9.1988 al 31.12.1988 né gli aumenti periodici della RIA dal 1^.
1.1989 al 31.12.1992. Sulla quantificazione si osserva che i conteggi abbracciano l'arco temporale dall'aprile 1990 al marzo 2023. La domanda proposta dal ricorrenti va pertanto accolta con condanna della resistente al pagamento degli importi indicati in ricorso - in quanto effettuati sulla base di conteggi intellegibili - oltre rivalutazione e interessi sulle somme maturate sino al
31.12.1994 ex art 22 della L n 724/94 e dei soli interessi legali dall'epoca successiva al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ai minimi tenuto conto della natura seriale della vertenza e dell'assenza di istruttoria. Vanno distratte a favore dei procuratori.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, così provvede:
1)Condanna la al pagamento in favore del ricorrente di € Controparte_1
19.314,27 oltre rivalutazione e interessi sino al 31.12.1994 e dei soli interessi dal
1^.
1.1995 sino al saldo;
2) Condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 2500,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge con attribuzione;
Dsipone trasmettersi gli atti del processo alla Procura della Corte dei Conti.
Così deciso e letto in Napoli il 7 novembre 2024 Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, all'udienza del 7 novembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 13931/23 vertente tra rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Parte_1
Avv.ti Sergio Turrà e Daniela Vallifuoco presso lo studio del primo elett.te dom.to in
Napoli alla via G. Sanfelice 24 procura a liti in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del suo legale rapp. p.t. domiciliato in Napoli, Controparte_1 via S. Lucia, 81
RESISTENTE -contumace
OGGETTO: spettanze
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 19 luglio 2023 l'istante ha adito il Tribunale chiedendo la condanna della al pagamento in suo favore della somma di € Controparte_1
19.314,27, oltre rivalutazione monetaria per i crediti monetari maturati al 31/7/1994 ed interessi sulle somme tutte, spese vinte da distrarsi Ha esposto: di essere stato dipendente della con immissione nel Ruolo Controparte_1
Ordinario della Giunta Regionale;
- con legge L. 219/1981, per l'attuazione dei piani di ricostruzione edilizia conseguenti a calamità naturali verificatesi nella Regione veniva CP_1 nominato, quale Commissario Straordinario di Governo, il Presidente della Giunta
Regionale che procedeva alla determinazione della struttura operativa degli Uffici del Commissariato;
- di aver espletato la propria attività lavorativa per il detto Commissariato, con regolare contratto di lavoro, in via diretta, ovvero in rapporto di convenzione;
- ai sensi dell'art.12 della L.28/12/86 n.730, per il personale utilizzato nell'ambito del programma straordinario era prevista l'immissione nei ruoli speciali istituendi dalla e dagli altri Enti interessati, previo espletamento di concorso Controparte_1 riservato, all'uopo bandito;
- con le deliberazioni nn.3058/87 e 7279/87 la Giunta Regionale della CP_1 disponeva la equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e quelli dell'ordinamento regionale, secondo i criteri previsti nell'ordinanza n.839/86 del
Coordinamento della Protezione Civile, in riferimento alla legge del luglio 1980 n.
312 richiamata all'art.9 della ridetta ordinanza;
- la aveva poi istituito- recependo l'ordinanza del Ministero della Controparte_1
Protezione Civile n.1672 del 22 marzo 1989, modificativa dell'art. 9 dell'ordinanza 839/86 -con la legge Regionale n.4 del 06/03/90, il ruolo speciale ad esaurimento del personale de quo, estendendo , a questo, il trattamento giuridico ed economico di cui alla legge regionale 16/11/89 n.23, e quindi prevedendo l'attribuzione delle medesime qualifiche in essere per i dipendenti della giunta regionale;
1 - nel 1990 con decreti resi dal Presidente della Giunta Regionale, esso istante era stato immesso nel ruolo speciale, con decorrenza dal 18/04/1990;
- con deliberazione n.1905 del 18/3/1997, la al fine di dare Controparte_1 puntuale attuazione alle direttive di cui alla ordinanza ministeriale n.1672/1989, aveva disposto il reinquadramento corrispondente alle mansioni svolte alla data di immissione in ruolo con riconoscimento dell' anzianità a far tempo dalla data iniziale di utilizzo del personale interessato, nell'ambito delle convenzioni detta, con la ricostruzione della carriera mediante l'applicazione del disposto di cui all'art.37 della
L.27/1984.
- con deliberazione n.9123 del 28/12/1998, la G.R., lo aveva reinquadrato nella qualifica 8^funzionale corrispondente alle mansioni espletate;
- con atto n. 1905 del 18/03/1997 la G.R., in applicazione delle disposizioni di cui all'art.12 comma 4 della L.730/1986 aveva disposto, in via programmatica, il reinquadramento del personale di cui sopra nella qualifica e nel livello retributivo corrispondente alle mansioni svolte stabilendo, nel contempo, di “ riconoscere la anzianità di servizio, giusta il disposto dell'art.12 , comma 4, della L. 730/86 a far tempo dalla data di assunzione presso il Commissariato di Governo o Struttura di cui all'art. 12 L. 730/86 in base alla convenzione iniziale, con ricostruzione della carriera economica”;
- con atto n.5283 del 6/8/1998 la G.R., sempre in applicazione del ridetto art.12 aveva, anche deliberato di riconoscere ai soli fini del trattamento economico, appunto, l'anzianità “economica” dei periodi di servizio, precedentemente, comunque, prestati nell'ambito delle convenzioni, con l'attribuzione del “riequilibrio dell'anzianità pregressa” (scatti di anzianità) ex art.37 della L.R. 27/1984 e del salario di anzianità previsto dall'art.30 della L.R. 27/1984, art.33 della L.R.12/1991, demandando a successivi provvedimenti individuali la determinazione delle attribuzioni di natura, appunto, economica.
- con L.R.n°1/2007 era stata istituita una Commissione che, a seguito della valutazione della documentazione relativa a ciascuna unità di personale, avrebbe individuato, per ciascun dipendente, la decorrenza del periodo riconducibile alla attività prestata in epoca antecedente la immissione in ruolo;
- con deliberazione n.1363 del 28/8/2008 la G.R., aveva disposto l'applicazione di quanto previsto dall'art.19, comma 2, della L.R. n.1/2007 promulgata a distanza di 17 anni dal primigenio inquadramento, con il riconoscimento, del periodo di servizio prestato antecedentemente alla immissione nei ruoli speciali regionali;
- con delibera n.840 del 30/12/2011 la G.R. prendeva atto delle risultanze del lavoro della Commissione e demandava al Settore Stato Giuridico l'adozione dei conseguenziali provvedimenti relativi al riconoscimento di cui innanzi (anzianità e livello funzionale);
- di essere stato, quindi destinatario di ulteriore decreto di reinquadramento con il quale era riconosciuta, l'anzianità dalle date che, in appresso verranno individuate;
- di aver constatato che la non si era attenuta alle previsioni di cui all'art.12 CP_1 comma 4 della L.730/1986 nonché art.36 L.R. n.27 del 23/5/1984 e L. 27/4/1990
n.28 né aveva dato integrale applicazione della DGRC 5283/1998;
- di aver costituito in mora la datrice di lavoro;
- di non aver percepito, la giusta retribuzione in relazione alla anzianità di servizio riconosciuta come certificata dall'ultimo decreto di reinquadramento e nulla, fino al 31/12/2003, a titolo di RIA.
2 Dolendosi della condotta della in contrasto con previsioni normative CP_1 contrattuali, ai fini della esatta determinazione della retribuzione spettante, hanno richiamato l'art. 41 del DPR n 347/83 gli art 30 della L.R n 27784 e 42 della LR 12/91 , nonché l'art 72 del dlgs 29793. Hanno lamentato,quindi, sia la percezione della RIA in misura inferiore a quanto spettante, in quanto corrispondente agli scatti maturati per effetto dell'art 12 comma 4 della L 730/86, sia l'intervenuto congelamento in data antecedente quella prevista dall'art 72 del dlgs 29/93, avendo la proceduto ad un blocco degli scatti CP_1 precedente la data di cui alla norma citata.
Nella contumacia della resistente la causa è stata decisa mediante separata sentenza
Quanto al merito, possono essere qui richiamate le argomentazioni di cui alla pronuncia n. 2309/2019 dell'intestato Tribunale. Occorre in limine richiamare le disposizioni normative che disciplinano la materia.
Il sistema di progressione invocato in ricorso ai fini del calcolo della r.i.a. è quello per classi di stipendio e scatti biennali (all'interno della stessa classe). E' noto come questo sistema sia venuto meno con la graduale modifica della struttura del trattamento retributivo dei dipendenti pubblici, conseguente alla contrattualizzazione prevista dalla legge - quadro sul pubblico impiego (L. 29 marzo
1983, n. 93), tendente non soltanto ad assicurare una certa coerenza di disciplina nell'ambito della pubblica amministrazione, ma anche a migliorare i livelli di efficienza e produttività mediante l'utilizzazione di criteri di progressione propri del rapporto di lavoro privato. Nell'ambito di tale tendenza, già il D.P.R. 347/1983 (accordo di lavoro per il personale dipendente dagli enti locali per il periodo 1.1.1983-30.6.1985) all'art. 40, aveva dettato norme per il primo inquadramento del personale degli enti locali nel nuovo sistema delle qualifiche funzionali, previste dallo stesso accordo. L'art. 41, per riequilibrare l'anzianità economica con l'anzianità giuridica dei dipendenti inquadrati nella stessa qualifica funzionale, ma con diverse anzianità di servizio, aveva previsto di attribuire un valore economico alla anzianità di servizio maturata alla data del 31.12.1982, in base ai parametri da essa stabiliti (lettera A dell'art. 41: riequilibrio di anzianità). Aveva poi disposto la cessazione alla data del 31.12.1982 della progressione economica per scatti e classi e la introduzione dal gennaio 1983 del “salario individuale di anzianità”, che è stato determinato per ciascuna qualifica funzionale in cifra fissa e con decorrenza dal gennaio 1985 (lettera B: salario individuale di anzianità). Salario di anzianità disciplinato anche dall'art 30 della legge regionale n 27/84. Tale misura fissa è stata poi aumentata dall'art.38 DPR 268/87 CP_1
(dal gennaio 1987) e dall'art. 44 DPR 333/90 (dal gennaio 1989), disposizioni recepite rispettivamente dalla Legge regionale n 23 del 1989 all'art 33 e CP_1 dalla legge regionale n 42 del 1991. CP_1 Con La somma di questi valori rappresenta l'importo della da mantenere per il dipendente che fa parte della struttura della retribuzione di cui all'art 28 della parte economica del CCNL Comparto regioni così composta:
1) stipendio tabellare;
2) retribuzione individuale di anzianità,
3) indennità integrativa speciale,
4) livello economico differenziato.
3 Il ricorrente é stato inquadrato nel ruolo del personale della Giunta Regionale della
Campania entrambi con decorrenza agli effetti giuridici ed economici dal 28.12.1984.
Per effetto dell'art 72 del d.lgs 29/93 dall'1/01/1994, per i dipendenti regionali è rimasta, per così dire, "congelata" la retribuzione individuale di anzianità maturata al
31/12/1992 (ovvero il "salario di anzianità" e corrispondente agli scatti maturati). Tuttavia il ricorrente ha dedotto che tale “sterilizzazione” è avvenuta in epoca anticipata rispetto alla data del 31.12.1992.
Egli ha, invece, maturato un ulteriore importo a titolo di salario di anzianità sino al 1 gennaio 1989 e, da tale data fino al 31.12.92, costituendo detto importo la RIA da mantenere in misura fissa, facente parte della struttura della retribuzione prevista dal CCNL Non si è tenuto conto, infatti da parte della dell'ulteriore importo comunque CP_1 maturato procedendo al congelamento della retribuzione di anzianità sin dal 1990, laddove invece avrebbe dovuto determinarsi il salario di anzianità in ragione di quanto maturato successivamente al 1990 e sino al 31.12.1992. Ed ,invero la non ha dimostrato di aver corrisposto in favore del ricorrente CP_1 né il salario di anzianità per il periodo dal 1^.
9.1988 al 31.12.1988 né gli aumenti periodici della RIA dal 1^.
1.1989 al 31.12.1992. Sulla quantificazione si osserva che i conteggi abbracciano l'arco temporale dall'aprile 1990 al marzo 2023. La domanda proposta dal ricorrenti va pertanto accolta con condanna della resistente al pagamento degli importi indicati in ricorso - in quanto effettuati sulla base di conteggi intellegibili - oltre rivalutazione e interessi sulle somme maturate sino al
31.12.1994 ex art 22 della L n 724/94 e dei soli interessi legali dall'epoca successiva al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ai minimi tenuto conto della natura seriale della vertenza e dell'assenza di istruttoria. Vanno distratte a favore dei procuratori.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, così provvede:
1)Condanna la al pagamento in favore del ricorrente di € Controparte_1
19.314,27 oltre rivalutazione e interessi sino al 31.12.1994 e dei soli interessi dal
1^.
1.1995 sino al saldo;
2) Condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 2500,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge con attribuzione;
Dsipone trasmettersi gli atti del processo alla Procura della Corte dei Conti.
Così deciso e letto in Napoli il 7 novembre 2024 Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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