Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/06/2025, n. 2010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2010 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. 2174/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 01/12/2023 promossa da
RAPPRESENTATA Parte_1 Controparte_1
(C.F. P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. BOTTER MASSIMO;
- parte appellante - contro
C.F. ) CP_2 C.F._1
C.F. ) Controparte_3 C.F._2
(C.F. ) CP_4 C.F._3
C.F. ) CP_5 C.F._4
con il patrocinio dell'avv. MARCHI DANIELE;
- parte appellata -
Avente a oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) – appello avverso la sentenza del tribunale di Verona n. 807/2023 pubblicata in data 28/04/2023.-
Causa riservata in decisione all'udienza del 29 maggio 2025 sulle seguenti conclusioni delle parti
Parte appellante
In via preliminare
- Dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Verona in favore del Tribunale di Milano –
Sezione Specializzata in Materia di Impresa;
-1-
- In accoglimento dell'appello, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo e tutte le domande ed eccezioni avversarie in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare nei confronti di tutti gli opponenti il decreto ingiuntivo n. 4026/2020 del 29/12/2020 del Tribunale di Verona (RG n. 8941/2020), notificato il 25/01/2021 e, in ogni caso, condannare i sig.ri ( ), CP_2 C.F._1
( ) ) e Controparte_3 C.F._2 CP_4 C.F._3
), a pagare, in via solidale tra loro, in favore di CP_5 C.F._4 [...]
e per essa di quale mandataria, la somma di € 91.830,86, Parte_1 CP_1 oltre interessi di mora dal 30.06.2020 al saldo, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre alle spese della fase monitoria pari a € 406,50 per esborsi e €
2.455,25 per compensi, oltre CPA e IVA.
In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge.
Parte appellata in via preliminare
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale proposto in quanto generico e infondato;
in via principale:
- voglia la Corte d'Appello respingere tutte le domande proposte da in qualità CP_1 di mandataria di in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi Parte_1 esposti in narrativa;
- voglia la Corte d'Appello confermare la sentenza di primo grado e, conseguentemente, confermare la revoca del decreto ingiuntivo n.4026/2020 del 29.12.2020 nei confronti dei sigg.ri e , confermare la nullità delle clausole Controparte_3 CP_5 CP_4
n.2, n.6, n.8 delle fideiussioni n.19704, n.19705, n.19706 del 10.6.2010 e successive integrazioni e/o la nullità assoluta delle fideiussioni n.19704, n.19705, n.19706 del 10.6.2010
e successive integrazioni, nonché la liberazione degli stessi da qualsiasi obbligazione nei confronti di Cerea Banca e, ora, per l'intervenuta cessione nei confronti di e CP_1 ai sensi dell'art. 1957 cc per i motivi esposti;
Parte_1
- in ogni caso, con rifusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, con spese generali, IVA e CPA.
Motivi della decisione
In fatto.-
-2- 1. Con decreto ingiuntivo n. 4026/2020 Ing. e 8941/2020 R.G. emesso il 27-29.12.2020
e notificato il 25.1.2021 il Tribunale di Verona ha ingiunto a CP_2
e pagare immediatamente in Controparte_3 CP_4 Controparte_6 favore di in via tra loro solidale, la Controparte_7 somma di Euro 91.830,86, oltre agli interessi di mora dal 30.6.2020 al saldo e alle spese della fase monitoria, credito maturato in relazione al contratto di conto corrente ordinario n. 1407555 e relative aperture di credito per cassa e per anticipi, nonché in relazione al contratto di finanziamento n. 211835 del 18.11.2014 stipulati con CP_2
assistiti dalle garanzie di e
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5 fino all'importo di € 240.000,00.
2. e hanno proposto CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 opposizione avverso suddetto il decreto ingiuntivo, eccependo la nullità di alcune clausole dei contratti di fideiussione azionati da per violazione Controparte_7 della normativa antitrust, con conseguente decadenza ex art. 1957 c.c., nonché la violazione dell'art. 1956 c.c., oltre che dei doveri di corretta informazione, diligenza e buona fede da parte dell'istituto di credito in esame.
3. si è costituita in giudizio, Controparte_7 eccependo in via preliminare l'incompetenza funzionale del Tribunale di Verona sulla domanda di nullità dei contratti di fideiussione per violazione della normativa antitrust e, in via principale, chiedendo il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande ed eccezioni attoree, con vittoria di spese.
4. Nelle more si è costituita in giudizio a mezzo della Parte_1 mandataria quale successore nella parte attiva del credito azionato CP_1 da chiedendo l'estromissione Controparte_7 della cedente limitatamente alla posizione di credito ed eccependo in ogni caso la carenza di legittimazione passiva di in merito a eventuali Parte_1 conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito.
5. Con la sentenza n. 807/2023 qui appellata l'adito tribunale di Verona ha revocato il decreto ingiuntivo nei confronti dei fideiussori, confermandolo con riferimento al debitore principale con compensazione delle spese di lite. CP_2
Il tribunale ha infatti ritenuto che l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. tempestivamente sollevata dai garanti era fondata, a seguito della nullità dell'art. 6 delle fideiussioni con le quali era derogato l'art. 1957 c.c. siccome pienamente
-3- corrispondente all'art. 6 dello schema ABI oggetto delle censure del provvedimento n.
55/2005 della Banca d'Italia, nella qualità di autorità garante della concorrenza.
Ciò posto, il primo giudice ha opinato che le iniziative che il creditore è onerato di avviare per evitare la decadenza ex art. 1957 c.c. richiedevano l'avvio di un procedimento giudiziario che, nella specie, si era avuto solo nel dicembre 2020 con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, a fronte del recesso dai rapporti comunicato in data 20 marzo 2019 (e del sollecito del febbraio 2020). Parte
6. Avverso tale sentenza ha proposto appello sulla base di tre motivi, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo anche in riferimento ai garanti, oltre che la condanna alla rifusione delle spese di tutti gli opponenti.
7. Con il primo motivo si richiama l'eccezione di incompetenza del tribunale di Verona in favore della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di Milano ai sensi dell'art. 2 co. 2 lett. a legge 287/1990.
8. Il secondo motivo critica la ritenuta nullità della clausola della fideiussione relativa alla deroga dell'art. 1957 c.c., in considerazione del tempo intercorso fra l'accertamento del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia e la stipulazione delle fideiussioni per cui è causa (2010), il che avrebbe richiesto l'assolvimento di ben altro onere probatorio da parte degli opponenti (con dimostrazione dell'applicazione uniforme delle clausole e dell'esistenza di un mercato delle fideiussioni) e sostenendo che, in ogni caso, la tutela apprestata non andrebbe individuata nella nullità dei contratti “a valle”, ma unicamente in profili risarcitori.
9. Con il terzo motivo si censura la ritenuta inapplicabilità dell'art.1957 c.c. alle fideiussioni per cui è causa e ciò in ragione della presenza di due clausole. L'art. 6 in forza del quale le parti avevano stabilito che i diritti della banca restavano “integri fino
a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore” e l'art. 7 recante la clausola “a semplice richiesta scritta”. Conseguentemente, secondo l'appellante, le intimazioni di marzo 2019 e febbraio 2020 erano sufficienti a impedire la decadenza, nel mentre il deposito del ricorso monitorio nel dicembre 2020 attestava anche che la banca aveva con diligenza coltivato dette iniziative.
10. Si sono costituiti in giudizio e CP_2 CP_5 Controparte_3 [...]
, opponendosi all'accoglimento dell'appello e chiedendone il rigetto con CP_4 conferma dell'impugnata sentenza.
In diritto.-
1. L'appello è ammissibile, in quanto rispettoso delle previsioni dell'art. 342 c.p.c. (nella
-4- formulazione vigente ratione temporis). Da esso si ricavano agevolmente sia i capi della sentenza sottoposti a impugnazione, sia le ragioni poste a base degli specifici motivi di censura alle argomentazioni spese dal tribunale per pervenire alla decisione.
2. Il primo motivo è privo di fondamento.
3. Secondo l'indirizzo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità “la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (Cass. n. 3248/2023; Cass. n. 32993/2023);
4. È ben vero che nelle conclusioni tenorizzate in atto di citazione – e poi ripetute nei successivi atti – compare una espressa domanda diretta alla declaratoria di nullità
(“accertare e dichiarare la nullità delle clausole n.2, n.6, n.8 delle fideiussioni
n.19074, n.19075, n.19706 del 10.6.2010 e successive integrazioni e/o la nullità assoluta delle fideiussioni n.19074, n.19075, n.19706 del 10.6.2010 e successive integrazioni, per i motivi esposti in narrativa”).
5. Occorre peraltro considerare che, secondo il consolidato orientamento della s. Corte,
“il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione” (Cass.
13602/2019).
6. Orbene, dal tenore complessivo delle deduzioni e delle richieste formulate dagli opponenti risulta in maniera sufficientemente chiara che essi non svolsero un'autonoma domanda riconvenzionale diretta all'accertamento della nullità dell'intesa (in ordine alla quale non avevano alcun effettivo interesse), ma si
-5- limitarono ad eccepire quella invalidità ai fini di paralizzare la pretesa creditoria nei loro confronti fatta valere da (v. prima conclusione assunta). Il Parte_1 punto, del resto, è stato espressamente chiarito dalla stessa parte opponente in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. (v. memoria 18-11-2021), ove la parte ebbe a replicare all'eccezione di incompetenza richiamando proprio l'interpretazione che esclude dalla competenza delle sezioni specializzate le cause nelle quali la nullità è formulata in via di eccezione riconvenzionale. La stessa appellante riconosce come
“nel corso del giudizio di primo grado le controparti abbiano chiarito di aver formulato una mera eccezione riconvenzionale di nullità” (comparsa conclusionale, pag. 5).
7. Ragioni di priorità logico-giuridica consigliano la preliminare trattazione del terzo motivo, in quanto – anche a voler ritenere la invalidità parziale delle fideiussioni azionate per nullità della clausola di deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957
c.c. – nondimeno la presenza della clausola “a semplice richiesta scritta” esige la verifica della sufficienza di tale previsione risolvere la questione dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sollevata (e ritenuta fondata dal primo giudice).
8. Il tribunale ha considerato che la presenza della clausola non valesse di per sé a connotare la garanzia in termini di contratto autonomo, il che è pienamente condivisibile.
9. Il punto è che, anche escludendosi la ricorrenza di una garanzia autonoma, occorre valutare il significato da attribuirsi a una tale previsione nell'ambito del contratto di fideiussione.
10. E, al riguardo, è fondato il terzo motivo nella parte in cui sostiene che, in presenza della più volte menzionata pattuizione, deve ritenersi la sufficienza dell'intimazione stragiudiziale ad ottemperare all'onere stabilito dall'art. 1957 c.c. a carico del creditore.
11. Chiarito che non si tratta di ritenere la sussistenza di un contratto autonomo di garanzia e che si rimane all'interno del negozio fideiussorio, la presenza della clausola “a prima richiesta scritta” (o simili) consente di ritenere che, tramite essa, le parti abbiano inteso derogare – non già al termine per l'esercizio delle iniziative che l'art. 1957 c.c. pone a carico del creditore per evitare la decadenza (il che vale a porre fuori gioco il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia), ma – alle forme con cui il creditore può coltivare dette “iniziative”, nel senso di non richiedere necessariamente (come sarebbe di regola secondo una interpretazione giurisprudenziale a tal punto consolidata da ritenersi ormai diritto vivente) un'iniziativa
-6- di natura giudiziale, essendo sufficiente anche una mera intimazione stragiudiziale scritta.
12. La s. Corte ha osservato che nelle fideiussioni «ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a “semplice richiesta scritta”, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. deve intendersi riferito – proprio giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363
c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione.
Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (Cass. Sez.
3, 26/09/2017 n. 22346; Cass. Sez. 3, 21/05/2008 n. 13078; più di recente, Cass. n.
660 del 2025)» (Cass. 11321/2025).
13. Nel caso di specie per il tramite della clausola in discorso (art. 7: “Il fideiussore è tenuto a pagare alla banca immediatamente a semplice richiesta scritta …”) presente Parte in tutte le fideiussioni azionate (v. docc. 10-11-12 ), le parti hanno voluto attribuire efficacia alla richiesta stragiudiziale.
14. Ciò posto, è pacifico in causa che con lettera raccomandata a.r. – pec in data 20 marzo 2019 la banca intimò il pagamento sia per quanto riguarda il conto corrente che per quanto riguarda il mutuo chirografario entro trenta giorni dal ricevimento (doc.
3 attori), come dà atto anche la parte appellante sin dal suo costituirsi in giudizio in primo grado (“Gli affidamenti a revoca sono stati tutti revocati nell'anno 2019 e, più precisamente, nel mese di marzo 2019 (doc. 3) con comunicazione a mezzo raccomandata a.r./PEC”) e che la banca ribadì tale sollecito con lettera raccomandata a.r. del 11 febbraio 2020, per poi depositare il ricorso per decreto ingiuntivo nel dicembre 2020.
15. Atteso che, alla stregua di quanto innanzi, vale a dire per l'operatività della clausola
“a prima richiesta scritta”, deve ritenersi la sufficienza di un'intimazione stragiudiziale da parte del creditore ad assolvere l'onere impostogli dall'art. 1957 c.c. per evitare di incorrere nell'estinzione della garanzia, l'eccezione di decadenza sollevata dai fideiussori è priva di fondamento e va respinta.
-7- 16. Come anticipato, la positiva verifica dell'adempimento all'onere delle iniziative verso il debitore principale che il creditore ha posto in essere vale a rendere non dirimente la questione relativa alla validità o meno della clausola di deroga al termine semestrale stabilito dall'art. 1957 c.c. Invero, anche a ritenere la nullità parziale della clausola con le quali le parti ebbero a derogare al termine per l'esercizio delle iniziative a cui è tenuto il creditore, nondimeno, rimane incontestata l'operatività della clausola “a prima richiesta scritta” con conseguente necessaria verifica dell'adempimento da parte della banca delle tempestive “istanze” nei termini contrattualmente stabiliti
(ossia, si ribadisce, anche a mezzo di semplice messa in mora o intimazione stragiudiziale scritta). Assorbita rimane anche la questione della clausola di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione.
17. In merito alle questioni sollevate in primo grado e assorbite dalla preliminare valutazione in ordine alla ritenuta decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. è sufficiente, per evidenziarne l'inconsistenza, rilevare quanto segue:
- che il credito della banca, peraltro ormai definitivamente accertato con riferimento al debitore principale, che non ha proposto appello avverso la statuizione sul punto del tribunale, risulta ampiamente documentato in causa alla stregua della produzione documentale della parte ingiungente (riportare docc. prodotti) e non specificatamente e motivatamente contestato dagli opponenti;
- che l'eccezione ex art. 1175 c.c. non supera un vaglio di ammissibilità per sua eccessiva genericità, non essendo state dedotte in maniera minimamente concreta e puntuale le condotte che si porrebbero in violazione del canone della buona fede, né essendo formulate le conseguenze che una tale ipotizzata violazione potrebbero produrre ai fini che qui rilevano;
- che la doglianza relativa alla carenza informativa non si accompagna alla indicazione dei precetti non osservati, delle concrete informazioni che la banca avrebbe dovuto fornire e della loro rilevanza ai fini di causa (v. comparsa di risposta, pag. 19: “non risulta abbia fornito esaustive indicazioni circa la natura del finanziamento concesso all'impresa agricola né circa la portata della CP_2 fideiussione omnibus ai garanti”);
- che anche con riferimento alla ipotizzata qualità di consumatori, avanzata peraltro solo in corso di causa, non è stata in alcun modo minimamente corredata di specifici riscontri, rimanendo vaghe anche quelle non meglio precisate “cautele dovute ai consumatori” della cui mancata adozione si dolgono gli appellanti;
-8- - che l'eccezione ex art. 1956 c.c., in disparte la presunzione di conoscenza che può legittimamente trarsi dalla sussistenza del rapporto di parentela (del quale pure dà atto la parte appellante: pag. 20 comparsa di risposta), è del tutto priva della dimostrazione dell'aggravamento della situazione del debitore principale rispetto all'epoca delle garanzie (Cass. 3486/2022: “Nella fideiussione per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha
l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito”).
18. In definitiva, l'appello è fondato e va accolto, con accertamento del credito preteso in via monitoria dalla banca e con condanna dei fideiussori.
19. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza della parte appellata e vanno poste a loro integrale carico.
20. Va evidenziato che la banca ha espressamente appellato anche il capo relativo alle spese chiedendo che, in riforma della pronuncia sul punto del tribunale – che aveva dichiarato la compensazione delle spese fra le parti – sia disposta la condanna alla rifusione di esse a carico della parte opponente (e, dunque, anche di CP_2 evocato in giudizio anche in questo grado e costituitosi in giudizio).
21. Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per cause di valore corrispondente a quello della presente (scaglione da € 52.001 a € 260.000), tenuto conto delle attività difensive effettivamente svolte e della nota spese depositata.
per questi motivi
Parte in accoglimento dell'appello proposto da – e per essa quale Parte_1 mandataria – avverso la sentenza n. 807/2023 del tribunale di Verona e in CP_1 riforma di tale sentenza, così definitivamente decide:
1.) condanna e in via fra loro solidale, a Controparte_3 CP_4 CP_5 pagare a favore di – e per essa di – la somma Parte_1 CP_1 di € 91.830,86 oltre interessi di mora dal 30-6-2020 al saldo;
2.) condanna e in via CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 fra loro solidale, a rifondere a – e per essa – le Parte_1 CP_1
-9- spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, spese che liquida, quanto al primo grado, in € 14.103,00 per compenso e, quanto al presente grado, in € 5.106,50 per compenso e in € 1.165,50 per esborsi, oltre – per entrambi i gradi – al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e degli oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Venezia, 3 giugno 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-10-