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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/02/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 18.02.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della controversia, letti gli atti e lette le note di udienza depositate dalle parti,
a seguito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 146/2022 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr.
6528/2020 R.g. avente ad oggetto: giudizio di merito successivo ad atp
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva ed Pt_1 elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Rubino Giuseppe ed elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.01.2022, l' ha contestato l'elaborato peritale depositato dal Pt_1 ctu, dott. , nel giudizio di a.t.p. nr. 6528/2020 R.g., con cui parte opposta è stata Persona_1 riconosciuta soggetto avente diritto ai benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 con decorrenza dal mese di ottobre 2019 e fino ad ottobre 2021. In via preliminare, ha eccepito, altresì, la decadenza dall'azione giudiziaria.
Tanto premesso, l' ha chiesto il rinnovo delle operazioni peritali al fine di accertare Pt_1
l'insussistenza del requisito sanitario.
Pag. 1 di 4 Costituendosi in giudizio, la parte opposta, con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto.
Lette le contestazioni contenute nell'atto di opposizione, ritenute le stesse rilevanti ed ammissibili, all'udienza del 09.04.2024, è stata disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, nominando quale nuovo ctu il dott. . Persona_2
Dopo l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La discussione è avvenuta, in occasione dell'odierna udienza, mediante lo scambio e il deposito di note scritte in conformità al dettato normativo, consultabili dal fascicolo telematico.
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della ctu è stato comunicato in data 22.12.2021 e la dichiarazione è stata depositata il 04.01.2022, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato 12.01.2022, per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
In via preliminare deve evidenziarsi che parte ricorrente non è incorsa in decadenza atteso che il verbale dell' è stato comunicato in data 31.03.2020 e il ricorso a.t.p. è stato depositato nel termine Pt_1 decadenziale previsto dalla legge.
La domanda dell' è infondata e, pertanto, va rigettata. Pt_1
Per quanto riguarda il beneficio ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, va evidenziato che la norma riconosce lo status di persona con disabilità, con necessità di sostegno elevato o molto elevato, nelle ipotesi in cui “la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Le infermità riscontrate dal ctu, sulla scorta di tutta la documentazione medica in atti nonché a seguito della sottoposizione della parte ricorrente a visita sono quelle risultanti dalla perizia.
Pag. 2 di 4 Nella consulenza espletata, infatti, l'ausiliare del giudice, adeguatamente e puntualmente motivando il proprio giudizio, ha confermato nella sostanza le valutazioni della perizia resa nella fase di atp (si vedano, in particolar modo, non solo la ctu relativa alla presente fase, ma anche quella relativa alla fase di ATP), affermando che la parte ricorrente, anche in seguito all'esame delle contestazioni formulate nell'atto di opposizione, alla valutazione di tutta la nuova documentazione medica e alla sottoposizione a nuova visita medica effettuata in data 08.07.2024, gode dei requisiti sanitari necessari al riconoscimento della prestazione richiesta.
Il dott. dopo un attento ed approfondito esame obiettivo, ha riscontrato che la ricorrente Per_2
è affetta da: “esiti di intervento chirurgico di isterectomia totale con annessiectomia bilaterale per adenocarcinoma endometriale trattato con cicli di radioterapia ed in attuale ormonoterapia per secondarismi polmonari e linfonodali, cataratta in ambedue gli occhi trattata chirurgicamente, diabete mellito tipo II, ipertensione arteriosa.”, e che tale complesso patologico riduce l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione integrando in tal modo la connotazione di gravità di cui all'art.3 comma
3 della L.104/1992.
La consulenza redatta dal consulente d'ufficio nel presente giudizio di opposizione, scevra da contraddizioni e caratterizzata da argomentazioni logiche tutte basate sulla documentazione sanitaria in atti e sulla visita sanitaria a cui è stata sottoposta la parte ricorrente, è condivisibile anche in punto di decorrenza della prestazione richiesta.
A tal riguardo, il ctu ha ritenuto opportuno ancorare la data di decorrenza dei requisiti sanitari a decorrere da ottobre 2019 e fino ad ottobre 2021, epoca in cui la periziata si è sottoposta ad un trattamento radioterapico.
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata in quanto sussistono in capo alla Sig.ra le CP_1 condizioni sanitarie per il riconoscimento della prestazione sanitaria richiesta.
Deve precisarsi che la decorrenza del requisito sanitario deve ancorarsi alla data della domanda amministrativa del 15.02.2020, seppur il ctu ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario a decorrere da una data precedente.
Le argomentazioni del consulente esposte nella ctu depositata nel presente giudizio sono assolutamente condivisibili e possono essere integralmente recepite da questo giudicante, atteso che peraltro si fondano non solo sulla espletata visita medica, ma anche su tutta la documentazione versata sia nel giudizio a.t.p. che nel presente giudizio di opposizione, rilevando, inoltre, che il percorso argomentativo e logico del ctu è immune da vizi e contraddizioni.
Le spese del giudizio a.t.p. e del presente giudizio di opposizione seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico dell atteso il quadro patologico accertato. Pt_1
Le spese delle consulenze tecniche, separatamente liquidate con decreto, sono poste a carico dell Pt_1
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Maria
Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e deduzione respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda dell' e dichiara sussistente in capo a il requisito Pt_1 Controparte_1 sanitario per il beneficio di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 15.02.2020 al 01.10.2021;
2) condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio di a.t.p. che Pt_1 liquida in complessivi € 1.528,00 oltre iva e cpa nonché rimborso forfettario come per legge, con attribuzione;
3) condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio di Pt_1 opposizione che liquida in complessivi € 2.697,00, oltre iva e cpa nonché rimborso forfettario come per legge, con attribuzione;
4) pone le spese delle consulenze tecniche, separatamente liquidate con decreto, a carico dell' Pt_1
SI COMUNICHI.
Nola, 18.02.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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