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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/07/2025, n. 4501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4501 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 655/2023 posta in deliberazione all'udienza del 02/04/2025 ex art 127 ter c.p.c
TRA
( ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
E
Controparte_1
)
[...] P.IVA_2
Avv. ALFIERI FLAVIO
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 106/2023 emessa dal Tribunale di Roma
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1.Il ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto Parte_2 che aveva così statuito : “ «il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle cause riunite indicate in epigrafe, così provvede: a) dichiara l'illegittimità dei provvedimenti di rettifica n. 848 datato 11.4.2017 e n. 961 datato 19.4.2018, emessi dal
, mediante i quali è stato ridotto il Controparte_2 finanziamento concesso alla “ CP_1 Controparte_3
” con decreto direttoriale n. 968/Ric dell'11.11.2011 e chiesta la restituzione
[...] delle somme di € 938.782,13 a titolo di rettifica del finanziamento e di € 16.050,60 a titolo di interessi di mora;
b) accertato l'inadempimento del Controparte_2
alle obbligazioni derivanti a suo carico dalle norme di legge e dalle clausole del
[...] disciplinare relative al finanziamento di cui al capo a), condanna il a corrispondere CP_2 alla la complessiva somma di € 2.849.664,20, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, CP_1
a titolo di seconda tranche e di saldo del finanziamento;
c) condanna il a rifondere CP_2 alla le spese processuali del presente giudizio, liquidandole in € 3.372,00 per CP_1 esborsi e in € 17.500,00 per onorari professionali (di cui € 4.000,00 per la fase di studio ed €
2.500,00 per la fase introduttiva, € 6.000,00 per la fase istruttoria ed € 7.000,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge»
Si è costituita in giudizio la Controparte_4
” instando per il rigetto dell'appello.
[...]
Precisate le conclusioni all'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art190 c.p.c.
2. La vicenda è stata così ricostruita nella sentenza impugnata.
“ 1.- La (di CP_1 Controparte_3 seguito: la ha convenuto in giudizio il CP_1 Controparte_2
(di seguito: ed ha esposto quanto di seguito riportato. Con decreto
[...] CP_5 direttoriale n. 968/Ric dell'11.11.2011 il ammise a finanziamento, con i fondi europei CP_5 stanziati nell'ambito del programma operativo nazionale (p.o.n.) “Ricerca & Competitività”, il suo progetto denominato “Institute for steam-cell Biology, Rigenerative Medicine ad
Innovative Therapies” (di seguito: progetto SB o, semplicemente, il progetto), presentato in risposta all'avviso per iniziative di potenziamento strutturale e di rafforzamento della dotazione di attrezzature ed infrastrutture scientifico-tecnologiche, finalizzate a una forte innovazione della ricerca pubblica nelle regioni Puglia, Campania, Calabria e Sicilia (cd. area
2 della convergenza). Il progetto SB era volto al potenziamento strutturale del polo ospedaliero di San Giovanni RO (FG) mediante (i) la costruzione di un nuovo centro di ricerca di altissima specializzazione per lo studio delle cellule staminali somatiche, dotato di sofisticate attrezzature scientifiche e biomedicali (cd. progetto potenziamento), nonché (ii) la formazione di personale altamente qualificato nell'impiego e nella valorizzazione di infrastrutture e attrezzature di ricerca per lo studio e l'applicazione di cellule staminali (cd. progetto formazione). Il finanziamento fu accordato per il complessivo importo di €
14.400.000,00, che in base al disciplinare emanato dal in data 25.11.2011 era suddiviso CP_5 fra le attività previste (€ 13.678.000,00 per il progetto potenziamento ed € 722.000,00 per il progetto formazione) e sarebbe stato erogato in tre soluzioni: l'80% nei venti giorni successivi all'accettazione del disciplinare, un ulteriore 10% a seguito della presentazione delle rendicontazioni di spesa e il saldo a chiusura delle attività. Il 14.12.2011 il erogò la CP_5 prima tranche del finanziamento, pari a complessivi € 11.520.000,00; dal canto suo la portò a compimento la realizzazione del progetto nel termine previsto del CP_1
31.12.2014. Sia per l'affidamento dei lavori di costruzione del centro, sia per l'affidamento una consulenza tecnico-scientifica assai complessa e altamente specialistica (volta all'implementazione dell'utilizzo clinico, in trial sperimentali su pazienti affetti da patologie neurodegenerative, di cellule staminali neurali umane derivanti da tessuti fetali di donatori deceduti esclusivamente per cause naturali) si rese necessario ricorrere a procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del codice degli appalti pubblici (d. lgs. n. 163/2006). In particolare: quanto ai lavori, le tempistiche delle pubbliche amministrazioni preposte al rilascio dei titoli abilitanti (Comune di San Giovanni RO,
Vigili del fuoco e ASL di Foggia, ex Genio civile) si rivelarono ben presto tali da rendere incompatibili le procedure ordinarie di gara con l'estrema urgenza di procedere (art. 57, comma 2, lett. c), atteso che il progetto avrebbe dovuto essere realizzato entro il 31.12.2014
(termine ultimo di utilizzo del finanziamento, come prescritto nell'avviso di gara e nel disciplinare); quanto alla consulenza, l'estrema specificità della prestazione comportava la necessità di affidare l'incarico ad un soggetto ben determinato (art. 57, comma 2, lett. b), individuato nella Il progetto fu correttamente ultimato CP_1 Controparte_6
e collaudato nel termine previsto, sicché dal gennaio 2015 il centro SB è pienamente operativo. Benché la avesse inviato al entro le scadenze previste dal CP_1 CP_5 disciplinare di concessione, per ciascuno stato di avanzamento lavori (s.a.l.) sia dettagliate relazioni tecniche riguardanti le attività svolte, sia la documentazione di rendiconto di spese e costi sostenuti, l'ufficio ministeriale competente (Unità di controllo di I livello: di seguito
3 aveva svolto le sue verifiche con estremo ritardo rispetto alle tempistiche stabilite CP_7 dalla normativa comunitaria e dalle indicazioni del senza peraltro muovere – tranne CP_5 una trascurabile eccezione, prontamente recepita dalla – alcun rilievo rispetto ai CP_1
s.a.l. da 1 a 5. Peraltro, a fronte delle scarse informazioni del sui tempi di versamento CP_2 della parte residua del finanziamento, essendo stati completati tanto il progetto potenziamento quanto il progetto formazione la fu costretta ad anticipare con risorse proprie i CP_1 corrispettivi dovuti ai fornitori per le spese ritenute ammissibili nei s.a.l. precedenti e corrispondenti al credito da essa vantato nei confronti del per la seconda erogazione CP_2
e il saldo (€ 2.849.664,20). Inoltre, il aveva fornito giustificazioni vaghe o CP_2 contraddittorie alle sue sollecitazioni e di fatto eluso l'istanza di accesso agli atti per conoscerne le ragioni. In particolare, a febbraio 2015 il Ministero aveva ritenuto di procedere ad una nuova valutazione di solvibilità finanziaria della ancorché a posteriori CP_1 rispetto alla pubblicazione dell'avviso e all'ammissione a finanziamento, dopo che nel corso del 2014 aveva sollecitato, a copertura del finanziamento, il rilascio di una garanzia a prima richiesta, ancorché non prevista da alcuna delle disposizioni normative che regolavano il rapporto, impropriamente richiamate nello schema di garanzia (d. lgs. n. 297/1999 e D.M. n
593/2000), né dal disciplinare del finanziamento, né dai decreti direttoriale di concessione del medesimo. La contestò puntualmente e reiteratamente tali richieste. Senza CP_1 replicare nulla, il inopinatamente adottò taluni illegittimi provvedimenti: dapprima CP_2 dispose la sospensione dei pagamenti a causa dell'apertura di un procedimento penale nei confronti di alcuni suoi funzionari che si erano interessati al progetto (nota prot. n. 332 del
13.1.2016); in seguito ridusse il finanziamento a € 10.581.218,87, disponendo il recupero di quanto versato in eccedenza, pari a € 938.782,13, entro soli trenta giorni (d.d. prot. n. 848 dell'11.4.2017). A fondamento della rettifica dell'importo del finanziamento il indicò CP_2
l'omesso rilascio della garanzia a prima richiesta e l'erronea applicazione delle varie procedure ad evidenza pubblica incardinate per la realizzazione del progetto finanziato. Tale comportamento indusse la a due iniziative giudiziarie. Al giudice ordinario chiese CP_1 un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per la sospensione del provvedimento di rettifica e il pagamento della seconda erogazione e del saldo del finanziamento;
al giudice amministrativo tutta la documentazione invano richiesta al , onde poterla produrre CP_2 nel giudizio ordinario. Il primo procedimento, ancorché respinto per difetto del requisito del periculum, accertò la piena fondatezza del fumus;
il giudizio amministrativo, invece, era ancora pendente al momento di introduzione del presente giudizio di merito. Tutto ciò posto, la ha dedotto: (a) la sussistenza della giurisdizione ordinaria nel presente giudizio, CP_1
4 venendo in considerazione il suo diritto soggettivo alla concreta e completa erogazione di un beneficio già ad essa attribuito dalla pubblica amministrazione;
(b) l'illegittimità del provvedimento di rettifica in quanto: (i) le verifiche demandate dall'art. 13 reg. CE n.
1828/2006 ad un soggetto che garantisca l'osservanza del principio di separazione fra organismi di controllo e organismi di gestione (il è, nel progetto in esame, sia autorità CP_5 di gestione sia beneficiario) sono state invece operate da un soggetto ( in chiaro CP_7 conflitto di interessi perché organizzato ed operante all'intero dello stesso;
(ii) le CP_2 valutazioni di espresse dapprima nel verbale n. 332/2015 e ribadite poi nei verbali nn. CP_7
420 e 421/2016 senza neppure esaminare le argomentazioni della (tutti i verbali CP_1 riguardano i s.a.l. 6, 7 e 8), sono completamente errate, vuoi quelle relative all'appalto integrato misto vuoi quelle relative alle altre procedure di gara, in particolare all'affidamento della consulenza tecnico scientifica;
(c) la lesione principio del legittimo affidamento consumata dal che, ritardando ingiustificatamente la conoscenza dell'esito delle CP_5 verifiche, per un verso ha impedito alla di poter esercitare un valido CP_1 contraddittorio e di determinare diversamente le proprie scelte in ordine alla realizzazione del progetto, dall'altro l'ha incolpevolmente convinta della correttezza del suo operato, spingendola ad onorare, entro il termine inderogabile stabilito dallo stesso CP_2
(31.7.2015), con propri mezzi gli impegni assunti verso i fornitori. La ha dunque CP_1 chiesto di accertare l'inadempimento del agli obblighi ex lege ed ex contractu CP_5 riguardanti il rapporto fra le parti che regola le modalità di erogazione del finanziamento e, per l'effetto, di condannare il convenuto a corrisponderle la complessiva somma di €
2.849.664,20, oltre interessi, a titolo di seconda erogazione e di saldo. Ha altresì chiesto di dichiarare l'illegittimità del provvedimento di rettifica dell'11.4.2017, con cui il dispose CP_5 la riduzione del finanziamento inizialmente accordato e chiese la restituzione della somma di
€ 938.782,13 che sarebbe stata versata in eccedenza. 2.- Il ha contestato specificamente CP_5 le argomentazioni dell'attrice e ne ha chiesto il rigetto. Confermata la ricostruzione in fatto della vicenda offerta nell'atto di citazione, il convenuto ha innanzi tutto eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo. Nel merito, ha rivendicato la piena legittimità del proprio operato, necessario per contrastare il comportamento della tenuto in palese violazione dei princìpi nazionali e CP_1 comunitari di concorrenza e di accesso al mercato. Il infatti, richiamando la natura CP_2 inderogabile della normativa in tema di evidenza pubblica, ha ribadito l'insussistenza dei requisiti per ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l'affidamento dell'appalto dei lavori. Quanto alla consulenza tecnico-scientifica il ha CP_5
5 evidenziato come il suo affidamento alla Fondazione Cellule Staminali fosse viziata CP_6 per conflitto di interessi, poiché il direttore scientifico del soggetto officiato (prof. è al Per_1 tempo stesso direttore scientifico del soggetto officiante. Il ha inoltre sottolineato CP_5
l'infondatezza delle ragioni addotte dalla per giustificare le scelte operate. Ha poi CP_1 escluso che il soggetto che operò i controlli di primo livello (Uni.Co.) fosse a sua volta in conflitto di interessi con il soggetto controllato, poiché, pur trattandosi di un ufficio interno del
, è collocato ed opera nell'ambito di una struttura diversa dall'autorità di gestione. CP_2
Il convenuto ha ribadito anche l'assoluta necessità del rilascio di una garanzia a prima richiesta, che la ha invece omesso di presentare, attesi l'esito dei controlli sulla CP_1 sua solvibilità e la previsione, contenuta nel disciplinare di gara, del potere dell'amministrazione di richiedere integrazioni documentali di carattere tecnico, legale e amministrativo. Ha inoltre contestato qualsiasi violazione del legittimo affidamento della non essendole state mai fornite rassicurazioni precise, incondizionate e CP_1 concordanti, da fonti autorizzate ed affidabili dell'amministrazione, circa l'erogazione degli ulteriori importi del finanziamento. Né la tempistica dei controlli può essere stata essa stessa fonte di tale legittimo affidamento, sia perché il termine ultimo per l'utilizzo del finanziamento scadeva il 31.12.2014 e i verbali dei controlli furono adottati negli anni 2014, 2015 e 2016, mentre lo stralcio della spesa fu disposto il 17.2.2017, sia perché la sapeva CP_1 benissimo che l'esito dei controlli avrebbe potuto essere, come di fatto avvenuto, la riduzione dell'importo del finanziamento per le spese ritenute non ammissibili. Il , da ultimo, CP_2 ha stigmatizzato la condotta processuale dell'attrice che, pur lamentando di aver patito danni per effetto del comportamento (a suo dire) illegittimo del convenuto, si riserva di chiederne il risarcimento in separato giudizio: in effetti, respinto il giudizio cautelare, il presente giudizio costituisce la sede processuale idonea nella quale chiedere la sola tutela possibile, che è quella del risarcimento per equivalente. 3.- Con la memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1,
c.p.c. la ha ribadito tutti i propri assunti e replicato alle difese del Al CP_1 CP_5 presente giudizio è stato poi riunito quello iscritto al R.G. n. 50704/2018, introdotto dalla per chiedere l'annullamento del provvedimento di rettifica n. 961 del 19.4.2018 (e CP_1 della relativa nota prot. n. 8252 del 7.5.2018), con cui, confermata la riduzione del finanziamento, è stata aggiornata la richiesta di restituzione della somma versata in eccedenza, stimandola in € 954.832,73 (di cui € 938.782,13 a titolo di rettifica del finanziamento ed €
16.050,60 a titolo di interessi di mora).”
6 3. L'appello, tenuto conto della puntualità, esaustività ed esattezza della motivazione è manifestamente infondato e sembra volere porre estremo rimedio ad un comportamento illegittimo, ondivago, contraddittorio della P.A., palesemente violativo del principio di cui all'art. 97 Cost. come emerge dagli stessi atti amministrativi.
4. Preliminarmente si rileva l'inammissibilità ex art 345 c.p.c. delle produzioni documentali surrettiziamente inserite come immagini nel testo dell'atto di appello.
5. PRIMO MOTIVO: SULL' IMPARZIALITÀ DELL'UNITÀ DI CONTROLLO DI I LIVELLO
(UNI.CO) – Erroneità della sentenza per travisamento dei presupposti in fatto e in diritto;
insussistenza del conflitto di interessi lamentato dalla CP_1
Il Tribunale ha condivisibilmente affermato: “ Tutte le verifiche di primo livello riguardanti gli otto s.a.l. del finanziamento furono condotte da organismo direttamente sottoposto al CP_7
che era al tempo stesso “autorità di gestione” e “soggetto beneficiario” dei p.o.n. per CP_5 la ricerca cofinanziati con fondi comunitari (fra cui il p.o.n. “Ricerca & Competitività”, nell'ambito del quale si inquadra il progetto SB). Il reg. CE n. 1083/2006 – recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione – stabilisce all'art. 58, rubricato “princìpi generali dei sistemi di gestione e di controllo”, che “I sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi stabiliti dagli
Stati membri prevedono: a) la definizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;
b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;
…”.
A sua volta il reg. CE n. 1828/2006, che stabilisce modalità di applicazione del reg. CE n.
1083/2006, all'art. 13, paragrafo 5, prevede che “Qualora l'organismo designato come autorità di gestione sia anche beneficiario nel quadro di un programma operativo, le disposizioni riguardanti le verifiche di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 [cioè le verifiche documentali e in loco sugli aspetti amministrativi, finanziari e tecnici delle operazioni finanziate: n.d.e.] garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni in conformità dell'articolo 58, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006”. Contrariamente a tali disposizioni, è un CP_7 organismo di controllo costituito e operante all'interno del soggetto controllato, quindi in posizione di indubbio conflitto di interessi. Di ciò era consapevole lo stesso come risulta CP_5 dalla documentazione in atti, che parte convenuta è riuscita ad acquisire a seguito della decisione del TAR Lazio n. 2751/2018, adìto per far accertare l'illegittimità del sostanziale diniego opposto dal all'accesso agli atti amministrativi della procedura relativa al CP_2 progetto SB. Invero, l' – Nucleo di verifica e controllo Controparte_8
7 (NUVEC), quale autorità di controllo di secondo livello (cd. autorità di audit, ai sensi dell'art. 63 Reg. CE n. 1083/2006 e degli artt. 16, 17 e 18 Reg. CE n. 1828/2006), ebbe a segnalare al
“la necessità di una maggiore chiarezza in ordine alla distinzione tra controlli gestionali CP_5
e controlli di 1° livello nel caso in cui l'AdG [Autorità di Gestione: n.d.e.] svolge il ruolo di
Beneficiario finale, in particolare relativamente … alla separazione delle funzioni tra chi effettua il controllo gestionale e chi effettua il controllo ex art.13 Reg(CE)1828/2006” e affermò pertanto che il avrebbe dovuto ”prendere provvedimenti al fine di assicurare tale CP_2 separazione delle funzioni …”, concludendo con la seguente raccomandazione: “controlli di
1° livello: assumere provvedimenti al fine di assicurare la separazione delle funzioni tra chi effettua il controllo gestionale e chi effettua il controllo ex art.13 Reg(CE)1828/2006 e trasmettere a questa Autorità tutta la documentazione relativa” (cfr. rapporto provvisorio del
1°.4.2014: doc. 93 di parte attrice). Lo stesso , nel rapporto definitivo del 15.5.2015 CP_9
(doc. 94 ibidem), dopo aver ribadito il rilevo della maggior chiarezza tra i soggetti che effettuano controlli gestionali e controlli di 1° livello nel caso in cui l'autorità di gestione sia anche beneficiario finale, osservò che “l'AdG [Autorità di Gestione: n.d.e.] ha informato che provvederà a modificare la pista di controllo non appena sarà conclusa la riorganizzazione ministeriale”. Pertanto, a progetto già concluso ma prima dell'emissione dei verbali n.
332/2015, n. 420/2016 e n. 421/2016 (relativi ai s.a.l. 6, 7 e 8) e prima dell'emissione del provvedimento di rettifica, rappresentò al la violazione dell'art. 13 Reg. CE n. CP_9 CP_5
1828/2006 ed il si impegnò a modificare la relativa “pista di controllo”. Tale CP_2 impegno rimase disatteso, per cui furono svolte da anche le verifiche compendiate in CP_7 quei verbali. Inoltre, con la nota n. 21170 del 27.10.2016 il rilevò, “con riferimento alle CP_5 operazioni finanziarie nell'ambito dell'Avviso 254/Ric. del 18 maggio 2011, per le quali il si è dichiarato beneficiario finale dell'intervento [si tratta della procedura che interessa CP_5 il progetto SB: n.d.e.]”, che “una qualsiasi discrezionalità della scrivente Autorità in merito a questioni di ammissibilità delle spese [ veva sollecitato l'autorità di gestione CP_7
a procedere con un'autonoma valutazione sul tasso di rettifica finanziaria da applicare alla n.d.e.] sfocerebbe in un evidente conflitto di interessi”. Nonostante ciò, la dott.ssa CP_1
, Dirigente dell' , con mail istituzionale del 1°.
9.2016 comunicò Testimone_1 Parte_3 al Responsabile di dott. (che la considerò come “una chiara e CP_7 Persona_2 perentoria direttiva”: cfr. pag.
2-3 del verbale n. 421/2016, doc. 40 dell'attrice) “credo sia il caso di avviare la revoca per Casa secondo le indicazioni dell'AGS [Avvocatura CP_1
Generale dello Stato: n.d.e.] vista anche la necessità di decertificare quanto sinora certificato per PONa3 non corretto, nelle more che la UE decida di sospendere o meno gli interventi …”
8 (doc. 96 ibidem). Le circostanze sinora richiamate, oltre a privare di fondamento le argomentazioni difensive del convenuto, dimostrano che il medesimo ha consapevolmente agito non solo in pieno conflitto di interessi (per sua stessa ammissione), ma anche e soprattutto in palese violazione della normativa comunitaria innanzi richiamata e di tutti i princìpi costituzionali che regolano il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).
Il provvedimento di rettifica è, dunque, sotto questo aspetto certamente illegittimo e inidoneo a fondare la richiesta di restituzione delle somme che sarebbero state erogate in eccedenza alla
7.- La rettifica e la conseguente richiesta di restituzione sono comunque anche CP_1 prive di fondamento nel merito. Il sostanzialmente ha contestato alla di aver CP_5 CP_1 proceduto ai sensi dell'art. 57, comma 2, d. lgs. n. 163/2006 all'affidamento dell'appalto integrato misto per la realizzazione del centro SB e della consulenza tecnico scientifica alla Fondazione “Cellule Staminali” di in difetto dei presupposti di legge, senza una CP_6 adeguata valutazione degli stessi e con provvedimenti del tutto carenti di motivazione.”
Parte appellante con inserti nell'atto di appello e riferimenti a siti internet tenta di sopperire alle gravi carenze defensionali del primo grado sul piano allegativo e sul piano documentale, che al di là della irritualità della tecnica difensiva, non sono idonee a scalfire non solo la puntuale motivazione della sentenza, ma gli stessi atti amministrativi posti in essere nella consapevolezza Parte Co della situazione di conflitto di interessi in cui versava , effetto di una grave carenza gestionale e organizzativa.
Sono gli stessi atti richiamati dal tribunale a smentire in modo inconfutabile, letteralmente, la tesi dell'assenza di una situazione di conflitto di interessi. E, ad avviso di questa Corte, è estremamente dubitabile che la soluzione amministrativa di due organismi interni ad un
, quand'anche appartenenti a due diverse direzioni generali, possa escludere la CP_2 situazione di conflitto di interessi considerando la struttura gerarchica del che si CP_2 troverebbe ad essere, in ultima analisi,controllore e beneficiario.
Condivisibilmente l'appellato ha dovuto ribadire: “ 1.1 Con riferimento agli illegittimi controlli svolti da in dispregio di tutta la normativa comunitaria in materia, oltre a ribadire in CP_7 questa sede la completa inammissibilità della ricostruzione fatta da parte Appellante, è necessario brevemente ripercorrere, quanto già chiarito nel giudizio di I grado, al fine di dimostrare nuovamente non solo come abbia agito illecitamente ma anche come CP_7 quanto asserito da parte Appellante nel suo atto introduttivo sia completamente falso e tendenzioso e, pertanto, il relativo motivo di appello oltre che inammissibile deve, comunque, essere considerato completamente infondato.
1.2 Ed invero, come meglio descritto sia nella
9 parte in fatto del presente atto che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. parag. Parte_ n. 1 a 5 della sezione “in fatto” Atto di Citazione del fascicolo di I grado), il - che nel caso di specie, si ricorda, ricopriva sia il ruolo di Autorità di Gestione che di Beneficiario del
Finanziamento - ha demandato lo svolgimento delle verifiche di controllo previste ai sensi dall'art. 13, co. 2 Reg. CE n. 1828/2006, ad un'unità di verifica - – che operava alle CP_7 sue dirette dipendenze andando così a violare quanto previsto dall'art. 13, co. 5, Reg. CE n.
1828/2006. Ai sensi di tale articolo, infatti, viene esplicitamente statuito che “qualora l'organismo designato come autorità di gestione sia anche beneficiario nel quadro di un programma operativo, le disposizioni riguardanti le verifiche di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni [tra gli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo dei Programmi Operativi] in conformità dell'articolo 58, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006” b . Pertanto, essendo le suddette verifiche di primo livello state condotte, per tutto il periodo di concessione del Finanziamento, e quindi, con riferimento a tutti i SAL (dal n. 1 al n. 8), da un soggetto direttamente sottoposto al soggetto Beneficiario Parte_
[leggasi: il (nei cui confronti - si ripete – ai sensi della normativa comunitaria devono essere svolti i medesimi controlli che vengono fatti sui soggetti attuatori, tra cui le stesse verifiche ex art. 13, co. 2 Reg. 1828/2006), non solo il Convenuto NON ha osservato il principio della separazione delle funzioni, ma – come anche nella realtà è avvenuto (cfr. sotto e parag.
2.2 nella parte in fatto che precede) - ha anche permesso che tali operazioni fossero svolte da un soggetto NON legittimato a farlo in quanto in pieno conflitto di interessi con uno dei due Parte_ soggetti nei cui confronti detti controlli dovevano essere svolti: il stesso. Il combinato disposto di tali due circostanze assieme con quanto risulta proprio dai Verbali di Controllo
(Verbale POT 332/205; Verbale POT 420/2016 e Verbale POT 421/2016 - All. n. dal 38 al 40 del fascicolo di I grado RGN 17369/2018), conferma, inoltre, come il Convenuto abbia consapevolmente agito in spregio oltre che della normativa comunitaria anche di qualsiasi principio di trasparenza, uguaglianza e buona fede che sta alla base del funzionamento di qualsiasi P.A. Ed invero, come emerge proprio dai predetti Verbali di controllo (ed in Parte_ particolare dal Verbale POT n. 421/2016) il nonostante fosse pienamente consapevole che Autorità di Audit di II° livello (cfr. art. 62 Reg. CE n. 1083/2006 e artt. 16, 17, 18 Reg. CE.
n. 1828/2006), già nel 2015 (quindi a Progetto SB ultimato e concluso ma prima dell'emissione dei verbali di controllo sui SAL 6-7-8), aveva dichiarato illegittimo CP_7 tanto da aver istituito ad hoc una nuova Unità deputata al controllo di I° livello –(elemento questo che, peraltro, l'Appellante dimentica di inserire nella sua inammissibile ricostruzione Part della struttura di o - cfr. precedente parag. B.1 )- non solo ha continuato a demandare ad
10 stesso l'esperimento delle verifiche finali dal SAL n. 6 al n. 8, ma non ha neanche CP_7 tenuto in alcun conto (i) né tutte le numerose argomentazioni della che pienamente CP_1 ed esaustivamente dimostravano gli errori di diritto perpetrati da già al momento CP_7 dell'emissione del Verbale POT. n. 332/2015 e nuovamente reiterati nei Verbali POT. n.
420/2016 e 421/2016 (All. n. 83 e n. 84 del fascicolo di I grado RGN 17369/2018) (ii) né il parere positivo ricevuto dall'Esperto Tecnico Scientifico circa la completa e perfetta realizzazione del (All. n. 85 del fascicolo di I grado RGN 17369/2018).
1.3 Parte_6
A riprova ulteriore - qualora fosse necessaria - di quanto precede, con particolare riguardo alla nuova autorità di I° livello istituita ad hoc dall'Autorità di Audit per sopperire all'illegittimità di Uni.Co, si evidenzia che, all'interno del Verbale POT n. 421/2016, al paragrafo “2. Contradditorio e Follow up” viene asserito dalla stessa quanto segue: CP_7
“Nella condivisibile dimensione dell'ottica di separazione tra le funzioni di controllo e quelle di gestione (anche al fine di evitare una qualsiasi discrezionalità dell'Autorità di Gestione [(di seguito anche “AdG”)] in merito a questioni di ammissibilità delle spese che sfocerebbe in un evidente conflitto di interessi) con il presente verbale si procede ad integrare il precedente Cont Verbale n. 420/2016 (…). L'equivoco al rimando di all' tra origine, si scopre ora CP_7 erroneamente, dalla riclassificazione svolta dell'Autorità di Audit nel 2015 sulla natura delle attività di controllo di limitatamente al Bando Potenziamento (D.D. 254/Ric) per il CP_7 quale il risulta Soggetto Beneficiario dell'intervento. Uni.Co. infatti sul Bando CP_5
Potenziamento è stato collocato nella sfera del controllo di I° livello gestionale all'interno Cont dell' , mentre il controllo di I° Livello ex art. 13.5 Reg. 1828/2006 è stato devoluto a distinta
Unità di Controllo istituita ad hoc nel Luglio 2015 in ottemperanza alle raccomandazioni Cont formulate dall' [leggasi “Autorità di Audit”]. Altro motivo che ha generato l'equivoco è stato il ricevimento di una chiara e perentoria direttiva che l'Autorità di Gestione ha inviato al Cont Responsabile Uni.Co. (All. n. 3 al predetto Verbale POT. 421/2016 [email del 01.09.2016]) che, per le ragioni di cui sopra, non l'aveva ritenuta una (diversamente inammissibile) modalità di ingerenza nelle attività di controllo, quanto, piuttosto per il solo Bando
Potenziamento una legittima disposizione di un organo gerarchicamente superiore (Autorità di
Gestione) verso un organismo interno (non indipendente) ad esso subordinato ( . (…)”. CP_7
Ebbene la semplice lettura di tali stralci del Verbale POT. n. 421/2016, se analizzati in combinato con la nota n. 2 a piè di pagina 3 del predetto Verbale, riferita alla summenzionata perentoria direttiva fornita dal , nella persona della Dott.ssa (Dirigente CP_2 Tes_1 dell'Ufficio IV) per e-mail il 01.09.2016c (cfr. Parag.
2.2. della parte in fatto del presente atto) Parte_ e alle ultime affermazioni rese dal nel presente giudizio, delinea uno scenario che ha
11 dell'inverosimile. Ed invero, se si considerano, da un lato, i soggetti coinvolti nella missiva (la
Dirigente dell'Ufficio VI e il Responsabile di Uni.Co), dall'altro, la rilevanza di tale missiva rispetto all'intero Bando Potenziamento (ovvero l'Avviso n. 254/Ric.), e da ultimo, il fatto che l'Appellante, abbia tentato di introdurre nel presente giudizio Appello una, oltre che Parte_ inammissibile, anche artefatta ricostruzione della struttura interna del relativamente al sistema dei controlli interni posta in essere per l'intero Avviso 254/Ric. smentita, tra l'altro, Parte_ dalla documentazione dello stesso (i.e. Verbale POT 421/2016 ed email della Dott.ssa
) non fa che confermare il fatto che (a) la come correttamente evidenziato Tes_1 CP_1 dalla Sentenza di I grado, abbia scontato – e stia scontando - ingiustamente, una serie ripetuta e grossolana di errori commessi a suo discapito, che nulla hanno a che vedere con quanto, al Parte_ contrario, le si contesta in termini di correttezza del proprio operato;
e che (b) il era ed
è sempre stato consapevole di agire oltre che illegittimamente ed in conflitto di interessi e di voler intenzionalmente perpetrare in tale direzione, adducendo - anche oggi – informazioni non afferenti al vero pur di sottrarsi dalle proprie responsabilità oggettive. Si evidenzia, infatti, che sebbene l'Appellante nel proprio atto di appello dichiari che “i controlli di primo livello fossero correttamente espletati da un Ufficio del Ministero e non da un Soggetto Esterno (…) ma comunque in posizione di indipendenza gerarchica e funzionale dell'Autorità di Gestione, coincidente con l'Ufficio VI” da tutto quanto sopra si evince chiaramente come tale affermazione sia completamente falsa e tendenziosamente inserita in questo giudizio solo per portare in errore l'Ecc.ma Corte AD . Peraltro – ennesima riprova della falsità delle Parte_ affermazioni del – è data proprio dalla descrizione ufficiale di i cui al seguente CP_7 sito web (http://www.ponrec.it/organizzazione/autorit%C3%A0-di-gestione/unit%C3%A0- organizzativa-controlli-di-i-livello/ - che la correttamente inseriva già nel proprio CP_1
Atto di Citazione del giudizio di I grado RGN n. 17369/2018 – cfr. pag. 14) ove è riportato espressamente che “l'Unità è collocata alle dirette dipendenze della
[...]
[leggasi: Ufficio IV)”.
1.4 In aggiunta a tutto Parte_7 quanto precede, qualora si avessero ulteriori dubbi al riguardo, è sufficiente rileggere anche le stesse parole di per prendere formalmente atto della circostanza, che quest'ultimo, CP_7 malgrado abbia sempre agito come tale, si sia sempre definito come “Unità di controllo di I°
Livello”, e abbia proceduto in tale veste a tutte le certificazioni dei SAL (ivi compreso il Verbale
POT n. 332/2015 inerente alla certificazione del SAL 6, 7 e 8) - NON era l'organo che avrebbe potuto legittimamente svolgere i controlli di I° Livello di cui all'art. 13.5 del Reg. CE 1828/2006 in quanto “scopre solo ora” [leggasi: al momento dell'emissione del Verbale POT. n.
421/2016] che già “nel 2015” – l'Autorità di Audit l'aveva deputata come soggetto NON
12 competente a svolgere tali attività per il Bando Potenziamento e aveva, sempre “nel Luglio
2015”, proceduto ad istituire una Unità di Controllo ad hoc. Ciò nonostante, la cosa che lascia ancora più perplessi è il comportamento sempre dello stesso (che ripetiamo, afferma CP_7 di “scoprire erroneamente” quale sia “il proprio ruolo” solo contestualmente alla redazione del Verbale POT. n. 421/2016 e, quindi, nel novembre 2016), che nel settembre 2016 - quando, dunque, doveva essere ancora convinto di svolgere il ruolo di cui all'art. 13.5 Reg. CE
1828/2006 - a fronte della ricezione di una email “chiara e perentoria” da parte del MUR -
Ufficio VI - che (da come si evince dalla nota 2 riportata nel medesimo Verbale) in qualità di
Autorità di Gestione/Soggetto Beneficiario gli forniva indicazioni per procedere con la
“revoca” del Finanziamento alla - “crede” di dover seguire tali istruzioni, CP_1
“decertificando” ciò che era stato “certificato”, in quanto “legittima disposizione di un organo gerarchicamente superiore (Autorità di Gestione) verso un organismo interno (non indipendente) ad esso subordinato (UniCo)”. Orbene - chiarito ed assunto che, nei fatti, almeno Parte_ fino al 2015 sia il che vevano agito in violazione dei principi comunitari inerenti CP_7 al sistema dei controlli – delle due l'una: o al momento della redazione di entrambi i CP_7
Verbali POT n. 420/2016 e n. 421/2016 (novembre 2016) sapeva di essere SOLO un organo di controllo gestionale interno al e, quindi, le sue valutazioni, oltre che erronee in punto CP_2 di fatto ed in diritto, erano anche illegittime ed hanno, pertanto, contribuito a rallentare il processo per la definizione effettiva della posizione della oppure, fino al CP_1 CP_7 predetto mese di novembre del 2016 NON era conscio di svolgere un ruolo che non gli era permesso (ovvero quello di autorità di Controllo di I° livello ex art. 13 co. 5, Reg. CE Cont 1828/2006), e quindi, l'email inviata dall' a cui “crede” di dover dar seguito, si CP_7 pone come una effettiva ingerenza nell'attività di controllo e pertanto, oltre a dover essere disattesa, avrebbe dovuto avere una reazione differente da parte dello stesso che, CP_7 invece, producendo (e poi reiterando) le erronee ed ingiustificate valutazioni presenti nei
Verbali POT. n. 332/2015 e n. 420/2016 e n. 421/2016, nei fatti, non fa che assecondare, andando così a viziare l'intera procedura di controllo in quanto non resa nel rispetto di quel regime di separazione delle funzioni previsto dai Regolamenti comunitari.”
6. SECONDO MOTIVO: “ SULLA LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA:
ERRATA APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL CODICE DEGLI APPALTI DA PARTE
DELLA FONDAZIONE E CORRETTEZZA DELLE VERIFICHE EFFETTUATA – Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 57, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e dei principi in tema di conflitto di interesse.”
13 Il Tribunale ha condivisibilmente motivato :
“Con specifico riguardo alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando, seguita per affidare l'appalto integrato misto del valore di ben 8.814.903,02 euro, il ha ricordato CP_2 che in base alla lett. c) del citato art. 57, comma 2, l'affidamento senza gara è consentito nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara;
le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.
Pertanto, i presupposti di ammissibilità della procedura negoziata stabiliti da tale norma, che costituisce un'eccezione al criterio generale della pubblicità e della massima concorrenzialità proprio della procedura aperta, devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili d'interpretazione estensiva. Come si evince dai suoi stessi atti la ha CP_1 giustificato la sua scelta, da un lato, affermando di aver fatto tutto quanto in suo potere per ottenere i permessi e le autorizzazioni alle autorità competenti, consapevole sia dei divieti dell' sia delle scadenze previste dal disciplinare, e, dall'altro, osservando che il mancato CP_13 rispetto del termine del 31.12.2014 sarebbe stato potenzialmente foriero di una revoca dei fondi comunitari ricevuti e avrebbe avuto ripercussioni gravissime a livello sociale e scientifico.
Secondo il ciò non sarebbe sufficiente a consentire il ricorso alla procedura CP_2 negoziata senza bando poiché: (a) la motivazione dell'estrema urgenza, conseguente all'imprevedibilità dell'evento, è giustificata solo con la generica lamentela della lentezza delle procedure autorizzative;
peraltro, l'insussistenza di reali motivi di urgenza emerge dalla circostanza che dopo l'avviso di pubblicazione della gara, avvenuto in data 28.9.2012, lo spoglio della documentazione amministrativa e la relativa valutazione tecnica ebbero luogo soltanto dopo circa tre mesi e mezzo (il 10 e l'11.1.2013) e il contratto fu sottoscritto addirittura in data 11.7.2013; (b) quanto alla stretta necessità della misura, non vi è “alcuna specificazione tra la misura che sarebbe stata ordinariamente utile e quella invece minima necessaria, risultando dall'imprevedibilità e dall'urgenza”; (c) la motivazione della scelta della si è limitata ad una mera parafrasi delle disposizioni di legge, mentre avrebbe CP_1 dovuto dare atto delle specifiche ragioni che la imponevano, attesa la natura della procedura di scelta del contraente, eccezionale e derogatoria delle ordinarie regole di pubblicità. Tali argomentazioni non sono condivisibili. Quanto alla imprevedibilità dell'evento ed alla conseguente estrema urgenza, la non ha lamentato la lentezza delle procedure CP_1 amministrative, ma, ribadito di aver fatto tutto ciò che poteva per conseguire i titoli abilitanti
14 che le necessitavano (cfr. domande di permesso a costruire, di rilascio del parere igienico- sanitario preventivo, di autorizzazione sismica, di rilascio del parere dei Vigili del fuoco: doc.
7 di parte attrice), ha rilevato l'impossibilità di poter incidere sulle tempistiche e sulle modalità di rilascio dei permessi amministrativi e delle autorizzazioni necessari alla costruzione di un centro di ricerca di altissima specializzazione come SB (v. nota del direttore scientifico della in data 27.7.2012, doc. 8 ibidem). Con riguardo all'urgenza, poi, la CP_1 ha evidenziato la necessità di evitare le gravissime ripercussioni a livello sociale CP_1
e scientifico che si sarebbero avute qualora il mancato rispetto dei termini avrebbe compromesso non solo la realizzazione del centro, ma anche l'intero sviluppo della sperimentazione clinica sulle cellule staminali, assai rilevante per la possibile cura di malattie genetiche altamente invalidanti (doc. 8 cit.) A ciò va aggiunto il fatto che con le deliberazioni n. 124/2001, n. 97/2004 e n. 24/2011 l' aveva esplicitamente esclusa sia la pubblicazione CP_13 di bandi di gara privi delle approvazioni e autorizzazioni previste dalla legge per l'immediata cantierabilità del progetto, sia con pubblicazione dei cd. “bandi condizionati” al rilascio di apposite autorizzazioni amministrative. La non avrebbe dunque potuto ricorrere CP_1 né alla procedura aperta, né alla procedura ristretta, né (tanto meno) alla procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara. Né, diversamente da quanto sostenuto dal , CP_2 avrebbe soddisfatto l'urgenza del caso concreto il ricorso alla riduzione dei termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte prevista dall'art. 70 d. lgs. n.
163/2006. La sola procedura ad evidenza pubblica esperibile in quel momento era dunque quella di cui all'art. 57, comma 2, lett. c), della quale ricorrevano i presupposti fattuali e normativi. Inoltre, a confutare l'affermazione del Ministero circa l'insussistenza di una reale urgenza, come sarebbe dimostrato dalle tempistiche osservate dalla dopo aver CP_1 deliberato il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando, parte attrice ha condivisibilmente rilevato quanto segue. Benché non vi fosse tenuta, ma al solo fine di rispettare i princìpi di concorrenza e di trasparenza previsti dalla normativa di settore, pubblicò un avviso di “manifestazione di interesse” al fine di individuare un soggetto e/o un raggruppamento temporaneo di soggetti che fosse in grado di realizzare, in breve tempo, il complesso progetto SB (cfr. docc. 12-15 di parte attrice). A seguire, la CP_1 espletò tutti i passaggi della procedura prescelta: (i) fase cd. di “prequalifica” nella tempistica necessaria a valutare la documentazione presentata;
(ii) invio delle lettere di invito ai soggetti risultati in possesso dei requisiti stabiliti nel codice degli appalti e nella documentazione di gara;
(iii) esperimento della procedura di gara vera e propria per l'affidamento del contratto di appalto integrato misto;
(iv) pubblicazione degli esiti della procedura (docc. 16-20 ibidem);
15 (v) osservanza del termine di rispetto di 35 giorni (cd. periodo di stand still) per la sottoscrizione del contratto. Con riferimento alla “misura strettamente necessaria” e alla
”adeguatezza della motivazione”, a parte il rilievo immediato dell'oscurità della prima contestazione (la non avrebbe “fatto alcuna specificazione tra la misura che CP_1 sarebbe stata ordinariamente utile e quella minima necessaria risultando dall'imprevedibilità ed urgenza”), va ribadito come essa abbia invece prodotto tutta la documentazione necessaria a dimostrare la “misura dell'urgenza” ed effettuato, sebbene non obbligata, tutte le forme di pubblicità possibili (avviso di manifestazione di interesse e comunicazione degli esiti della procedura) per soddisfare i princìpi di trasparenza e concorrenzialità previsti dalla normativa all'epoca vigente in tema di appalti pubblici. La censura di inadeguatezza della motivazione, poi, è assolutamente generica e chiaramente smentita dalla documentazione innanzi ricordata, nella quale – lungi dal limitarsi “ad una mera parafrasi delle disposizioni di legge” – la ha sempre puntualmente esposto le ragioni delle proprie decisioni. 7.2.- Anche le CP_1 considerazioni svolte dal riguardo l'affidamento della consulenza tecnico-scientifica CP_2 alla Fondazione “Cellule Staminali” di si rivelano destituite di fondamento. Il ha CP_6 CP_5 sostenuto che la scelta di non voler procedere ad una gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione della consulenza non era sorretta dalle concrete ragioni di urgenza di cui all'art. 57, comma 2, lett. b), d. lgs. n. 163/2006), invocate dalla Inoltre, fatto CP_1 ancor più grave, la affidò la consulenza ad un altro soggetto il cui Direttore CP_1 scientifico, prof. rivestiva un ruolo dirigenziale anche all'interno di essa, così Per_1 determinando una situazione di conflitto di interessi e la violazione dei princìpi di imparzialità
e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. L'operato della in realtà, è assolutamente corretto e conforme alle previsioni normative CP_1 applicabili alla fattispecie come emerge dalle circostanze di seguito illustrate. L'art. 57, comma
2, lett. b), d. lgs. n. 163/2006, nel testo vigente all'epoca dei fatti in esame, stabilisce la possibilità di ricorrere alla procedura di gara negoziata senza pubblicazione di bando
“qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato”. La effettuò tutte le pubblicazioni volte a comprovare la mancata esistenza sul mercato CP_1 comunitario di un fornitore che potesse offrire un servizio di utilizzo clinico, in trial sperimentali su pazienti affetti da patologie neurodegenerative, di cellule staminali neurali umane derivanti da tessuti fetali di donatori deceduti esclusivamente per cause naturali (cfr. avviso volontario di trasparenza ex ante, docc. 31 e 32 di parte attrice). La Fondazione
“Cellule Staminali” di era proprietaria dei protocolli produttivi per l'operatività CP_6
16 dell'officina farmaceutica registrati presso l'AIFA: circostanza chiarita dalla CP_1 attrice sia nella relazione tecnica per il s.a.l. n. 6 (doc. 27 ibidem), sia nelle osservazioni mosse alla “analisi delle relazioni tecniche e dei rendiconti contabili” redatte dall'esperto tecnico scientifico incaricato del prof. (v. nota prot. n. 7698/01/DG del 24.10.2014, CP_5 Persona_3 doc. 86 ibidem), il quale aveva – fra l'altro – chiesto di chiarire le ragioni per cui ricorrere ad un servizio di consulenza esterna pur avendo la al proprio interno un soggetto CP_1 estremamente qualificato, il dr. che aveva certificato il laboratorio della Persona_4
(v. nota 5 del doc. 86 cit.). Appresa la circostanza della proprietà esclusiva Controparte_14 dei protocolli in questione in capo alla il prof. rilevato che essi Controparte_15 Per_3
“non possono essere trasferiti automaticamente alla Controparte_1
”, ebbe ad affermare che “le [proprie] considerazioni tecnico-scientifiche non hanno
[...] alcun rilievo e subentrano le valutazioni di carattere amministrativo di esclusiva competenza del (v. comunicazione a sua forma intitolata “oggetto: nota prot. n. 24285 del CP_5 CP_5
24 ottobre 2014”, doc. 87 ibidem). In sostanza, ricorrevano quelle “ragioni … attinenti alla tutela di diritti esclusivi” che legittimavano la ad affidare il contratto ad un unico CP_1 operatore determinato, proprietario di quei diritti senza i quali non avrebbe mai potuto rendere operativo il Centro SB. Anche la cd. invalidità per trascinamento, figura giuridica appositamente creata dal per giustificare gli stralci delle spese relative alla CP_2 consulenza tecnico-scientifica (cfr. p. 8 del verbale n. 332/2015, nonché i verbali n. 420/2016
e n. 421/2016: docc. 38, 39 e 40 di parte attrice) e il conseguente provvedimento di rettifica dell'11.4.2017, non è idonea a sostenere le ragioni del convenuto. Da un lato, essa non è prevista nel nostro ordinamento giuridico (ed in sede cautelare ne è già stata rilevata l'inesistenza: v. ordinanza del 21.10.2017, doc. 82 ibidem). Dall'altro, tutte le circostanze innanzi elencate smentiscono palesemente i rilievi del . Infine, quanto al conflitto di CP_2 interessi in cui si sarebbe trovato il Direttore scientifico della prof. il CP_1 Per_1
Ministero non ha fornito alcuna dimostrazione di tale assunto e, soprattutto, non tiene conto del fatto che proprietaria dei diritti di esclusiva era la sola Fondazione “Cellule Staminali” di e non il Né va dimenticato che per legittimare la rettifica finanziaria operata dal CP_6 Per_1
il conflitto di interesse del beneficiario del contributo, erogato dall'Unione europea CP_2
o dall'amministrazione aggiudicatrice, deve essere previamente “accertato da un'autorità giudiziaria o amministrativa”, ai sensi dell'art. 2 della Direttiva 2004/18/CE e dell'art. 10 della Direttiva 2004/17/CE, come espressamente previsto al punto n. 21 del documento di orientamento per le verifiche di gestione degli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dal
17 fondo strutturale e dal fondo di coesione (cd. COCOF 13_9527: doc. 88 di parte attrice).
Siffatto accertamento è invece mancato nel caso di specie.”
Il motivo va disatteso per un duplice autonomo ordine di ragioni.
Da un lato è inammissibile ex art 342 c.p.c..
La Corte di Cassazione a sezioni unite con l'ordinanza 36481/2022 ha ribadito: “ Gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”
Complessivamente il motivo di gravame si caratterizza per una reiterazione degli originari assunti con l'aggiunta di elementi di dettaglio privi di rilievo ( es. la proroga dei termini disposta il 29 dicembre 2014 rispetto ad un termine che scadeva il 31 dicembre ,il che secondo l'assunto dell'appellante sarebbe bastato ad escludere l'urgenza), ma soprattutto è privo di specificità .
D'altro lato è infondato.
Parte appellata si è peritata di confutare analiticamente le sostanzialmente generiche affermazioni dell'appellante.
Ritiene la Corte che la correttezza delle argomentazioni dell'appellato con riferimenti puntuali ai documenti prodotti possano essere fatte proprie dal Collegio e riportate di seguito, per economia processuale.
Condivisibilmente, infatti, l'appellato ha controdedotto:
“C.
2.1 Sulla procedura di affidamento dell'Appalto Integrato Misto ex art. 57, comma 2, lett.
c) del D.Lgs. n. 163/2006 2.1.1 Premesso quanto sopra circa l'effettivo svolgimento dei fatti, con riferimento ai fallaci motivi di censura che l'Appellante invoca per chiedere l'annullamento della Sentenza relativamente alla procedura dell'appalto integrato misto di lavori servizi e forniture (“Appalto Integrato Misto”) adottata dalla per la CP_1
18 costruzione del Centro SB, preme evidenziare quanto segue. a) Con riferimento alla asserita insussistenza dei requisiti dell'”imprevedibilità ed urgenza”, della “misura strettamente necessaria” e dell' “adeguatezza della motivazione” previsti per l'utilizzo della Parte_ procedure d'urgenza di cui all'art. 52, comma 2, lett. c), il ancora una volta, ripercorre gli stessi identici argomenti già trattatati insufficientemente nel giudizio di I grado, peraltro, aggiungendovi dettagli di fatto che non rappresentano il vero e/o che fanno riferimento a soggetti differenti dalla e che, quindi, non hanno ragion d'essere in questo CP_1 procedimento. Nello specifico: i) quanto alla mancanza del requisito di imprevedibilità ed Parte_ urgenza, in primo luogo, il continua a ribadire che “nel caso di specie (…) la motivazione dell'estrema urgenza è rimessa solo ad una generica lamentela sulla lentezza delle procedure approvative” dei vari permessi/autorizzazioni amministrative che furono necessarie per partire con la cantierabilità e costruzione del Centro SB (cfr. Atto di appello, pag. 15). Ebbene, al fine di dimostrare la piena infondatezza di tale asserzione, è sufficiente rinviare a quanto argomentato nel dettaglio e provato documentalmente nel giudizio di I grado (cfr. parag. n. 2 della sezione “in fatto” dell'Atto di Citazione del fascicolo di I grado e relativi allegati) per ribadire che la non ha mai fatto riferimento alla “lentezza” delle suddette CP_1 procedure approvative ma ha sempre fatto presente la “completa impossibilità ed estraneità” della stessa a poter conoscere ex ante ed a poter di conseguenza incidere - oltre CP_1 quanto non avesse già fatto tramite solleciti – sulle tempistiche di rilascio di tutte le predette autorizzazioni (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, del Permesso a Costruire;
delle Part varie autorizzazioni e Vigli del Fuoco;
etc. – cfr. All n. 7 e n. 9 del fascicolo di I grado
RGN 17369/2018) che, come noto, discendono dalla normativa edilizia, e in molteplici casi
(come quello di specie) NON possono essere compresse e/o ridotte né accelerate, e che, pertanto, in nessun modo possono essere rimesse alla volontà/decisione/intromissione del terzo Parte_ ovvero essere a questo in qualsiasi modo imputabili. In secondo luogo, sebbene sia il stesso a riconoscere espressamente che “dette procedure autorizzative, una volta instaurate, sono sottratte alla disponibilità dell'istante” (facendo quindi decadere la sua stessa lamentela), contesta il fatto che la abbia richiesto il permesso a costruire solo in data 14 giugno CP_1
Parte_ 2012, pur avendo ottenuto il Finanziamento in data 25.11.2011. Ebbene il forse dimentica
– o probabilmente ignora - il fatto che per presentare la domanda di permesso a costruire, così come le varie richieste ai vigili del fuoco o alla ASL, ra necessario avere un progetto definitivo e gli allegati tecnici di progetto (cfr. All. n. 7 al fascicolo di I grado RGN n. 17369/2018). Senza questi documenti tecnici (i.e. progetto preliminare, progetto definitivo, elaborati tecnici;
etc.) - Per_ che la ha commissionato ai tecnici incaricati (Arch. ) nel periodo CP_1
19 immediatamente successivo all'ottenimento del Finanziamento (cfr. All. n. 22 al fascicolo di I grado RGN. 17369/2018) – i permessi in oggetto NON potevano essere richiesti e – ovviamente
– tali documenti di altissimo tecnicismo hanno richiesto del tempo per poter essere redatti, motivo per cui sono trascorsi appena 6 mesi per l'invio delle domande amministrative. Priva Parte_ Parte_ di ogni valore è anche l'osservazione che fa il circa il fatto che il D.D. n. 4672 del del 29.12.2014 prorogava i tempi per la fine del Progetto al 30 maggio 2015 (anziché al
31.12.2014), sia perché nessuno, nel 2012, avrebbe potuto predire il futuro – ed immaginare Parte_ che ad un giorno dalla scadenza (nel 2014) il avrebbe prorogato i termini del Progetto– sia perché l'estratto del suddetto D.D. n. 4672 del 2014 citato dall'odierno Appellante, fa riferimento agli Atenei universitari e dunque non è direttamente applicabile alla CP_1
(cfr. Atto di Appello di controparte pag. 16 - “all'attuale fase di passaggio alla contabilità economico-patrimoniale degli Atenei da concludersi entro il 31 dicembre 2014 (…)”) Ne consegue, pertanto, che non solo tramite queste asserzioni è lo stesso Appellante a dimostrare ancora una volta come, nei fatti, non c'erano alternative alla procedura di cui all'Art. 57, comma 2, lett c) del D.Lgs. n. 163/2006 adottata dalla ma quando lo stesso CP_1 continua anche, imperterrito, ad affermare che l'Appellata avrebbe potuto fare ricorso alle
“procedure acceleratorie” di cui all'Art. 70 del D.Lgs. n. 163/2006 (cfr. Atto di Appello, pag.
16) ignora volutamente l'intero impianto normativo in tema di appalti pubblici. Per mero tuziorismo difensivo, infatti, si rammenta, in primo luogo che l'art. 70 del D.Lgs. n. 163/2006
(allora vigente), al comma 11 (pre-riforma 2014), prevedeva una sostanziale riduzione dei termini, solo in caso di “procedure ristrette e negoziate con pubblicazione di un bando di gara”, quando “l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo”, ma solo con riferimento alle domande di partecipazione e alla ricezione delle offerte.
Diversamente, il comma 2 del predetto articolo 70, prevedeva che “nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara”, il comma 3, recitava che “nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle 35 domande di partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara”, etc. Parte_ Pertanto, posto che, alla luce di quanto sostenuto dal la non avrebbe CP_1 comunque potuto vantare la sussistenza del requisito dell'urgenza e che, in ogni caso, non avrebbe potuto ricorrere né alla procedura ristretta, né alla procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara in quanto non pienamente rientrante nei relativi presupposti
(cfr. art. 3, punto 38, art. 55 e art. 56 D.Lgs. 163/2006), non si capisce proprio in che modo,
20 ella avrebbe potuto usufruire di tali “formule accelerate” previste dall'art. 70. A tal proposito, si ricorda, altresì, che, come già argomentato in fatto nel precedente grado giudizio (cfr. parag.
n. 2 della sezione “in fatto” dell'Atto di Citazione del fascicolo di I ), la stessa (ex Pt_9 CP_13
, in diverse deliberazioni, aveva esplicitamente previsto l'impossibilità di procedere con CP_16 la pubblicazione di bandi di gara, e/o con la validazione dei progetti senza aver ottenuto tutte le approvazioni ed autorizzazioni previste dalla legge per l'immediata cantierabilità del progetto (cfr. Delib. n. 124/2001; Delib. n. 97/2004) nonché, con la pubblicazione dei cd.
“bandi condizionati” al rilascio di apposite autorizzazioni amministrative (Delib. n. 24 – adunanza del 23 febbraio 2011), e che, pertanto, in attesa di ottenere il premesso a costruire,
l'unica procedura di gara pubblica implementabile era proprio quella prevista dall'art. 57 del
D.Lgs. n. 163/2006, in quanto NON prevede la pubblicazione di un bando di gara. Tale procedura, pertanto, era l'unica che consentisse alla considerata la sussistenza CP_1 del predetto requisito dell'estrema urgenza, di poter usufruire di una vera accelerazione dei termini, posto che il summenzionato art. 70 del succitato D.Lgs. n. 163/2006, al comma 12, esplicitamente conferiva “nelle procedure negoziate senza bando, quando l'urgenza rende impossibile osservare i termini minimi previsti dal presente articolo, [al]l'amministrazione [la possibilità di stabilire] i termini nel rispetto, per quanto possibile, del comma 1”, senza fissare soglie minime di tempo non ulteriormente comprimibili. ii. Quanto all'asserita mancanza del Parte_ requisito della “misura strettamente necessaria”, il invece, di indicare specificatamente in cosa sarebbe stata effettivamente mancante la si limita, come già avvenuto in CP_1 primo grado, a dire laconicamente che la procedura adottata sarebbe stata “sacrificante del principio di concorrenza” scordandosi che, pur non essendone tenuta (per la tipologia di procedura prescelta) la ha adottato tutte le forme di pubblicità possibili e ha CP_1 espletato, in maniera trasparenza, tutti i passaggi della procedura prescelta A riprova di ciò è sufficiente oltre che visionare tutte le pubblicazioni che sono state fatte dalla per CP_1 dare pubblicità alla procedura, oltre che in sede nazionale anche in sede internazionale, anche verificare tutti gli atti della procedura che sono stati prodotti dalla (si vedano in CP_1 merito cfr. - All. dal n. 12 al n. 20 e n. 43 del fascicolo di I grado RGN n. 17369/2018). Tanti e tali documenti, infatti, furono consegnati – a tempo debito – ad per la certificazione CP_7 del SAL 4, e proprio grazie a questi documenti la stessa nel Verbale POT n. 85/2014 CP_7
(relativo proprio SAL 4 – periodo coperto sino a tutto il 31.12.2013) - oltre a certificare tutta la spesa relativa alla suddetta procedura come coerente rispetto alla normativa vigente sia nazionale che comunitaria, esprimeva un giudizio “positivo” sull'intero operato svolto fino a quel momento dalla quindi relativamente a tutte le procedure di gara pubblica CP_1
21 svoltesi nel periodo di riferimento (cfr. All. n. 43 al fascicolo di I grado RGN n. 17369/2018).
Privo di pregio quanto asserito per la prima volta dall'Appellante (peraltro nuovamente per la prima volta durante il presente giudizio) circa il fatto per cui la avrebbe preferito CP_1 procedere all'affidamento in blocco dell'intero appalto integrato misto invece che procedere d'urgenza per il solo affidamento di lavori. Infatti il e la relativa Cell Parte_6 Pt_10 per la produzione di farmaci ivi integrata - il cui progetto, si ricorda, è stato approvato con Parte_ queste caratteristiche di inscindibilità dallo stesso (cfr. si rinvia integralmente alla relazione tecnica di cui All. n. 2 al fascicolo di I grado RGN n. 17369/2018) – per poter essere certificato AIFA come GMP (“Good Manufacturing Practice”), richiedeva (ai sensi della normativa AIFA) l'esatta simbiosi ed integrazione, in un unicum, tra gli impianti tecnologici ed i macchinari (le cd. “forniture”) con la struttura edile (i cd. “lavori”) e lo svolgimento contestuale dei servizi di qualifica e convalida della predetta (i cd. “Servizi”). Parte_11
Non sarebbe, infatti, stato tecnicamente possibile realizzare in maniera scissa e con fornitori completamente scollegati tra loro il Centro SB (nel suo insieme: Cell Factory;
stabulario; laboratori di biochimica;
locale deposito;
etc.), motivo per cui, questa illogica Parte_ contestazione non era mai stata mossa prima dal In caso contrario, infatti, qualora il
Centro non fosse stato, sin dall'inizio, pensato e progettato e, successivamente, realizzato come un'entità unica, non avrebbe mai potuto né essere certificato AIFA, né tanto meno essere proprio selezionato come progetto destinatario del Comunitario Finanziamento in quanto Parte_ avrebbe voluto anche dire che il con l'Avviso 254/Ric., aveva richiesto di realizzare un laboratorio di ricerca contrario alla normativa di settore. iii. Da ultimo, con riferimento, all'asserita mancanza di adeguatezza della motivazione, anche in questo caso, l'Appellante – limitandosi a copiare pedissequamente quanto riportato nel Verbale POT 332/2015 (cfr. All. n.
28, pag. 7 al fascicolo di I grado) – senza null'altro argomentare - cita solo delle sentenze del
TAR astrattamente generiche e in ogni caso non applicabili al caso di specie. Ed invero: a) con riferimento alla sentenza del T.A.R. Lazio n. 1656/2009 circa l'impossibilità di interpretare estensivamente i presupposti giustificanti della procedura in commento, stante quanto precede,
NON si capisce il motivo per cui la stessa venga citata con riferimento alla visto CP_1 che, in nessun caso, tali presupposti sono stati oggetto di una possibile interpretazione estensiva e posto che, la ha sempre rispettato i principi di correttezza e trasparenza CP_1 nella selezione del proprio fornitore, attuando – come evidenziato proprio dalla Sentenza di I grado - tutte le pubblicazioni possibili ed implementando una ase cd. di “pre-qualifica” per l'individuazione dei soggetti potenzialmente idonei a portare a compimento l'intero appalto;
b) con riferimento alla sentenza del T.A.R. Veneto n. 350/2013 circa il fatto che l'urgenza non
22 deve essere addebitabile in nessun modo a carenza di adeguata organizzazione o programmazione della stazione appaltante, si rinvia a tutte le considerazioni precedentemente svolte e alla documentazione fornita al MUR ed allo stesso ed, in particolare, a tutta CP_7 la corrispondenza intercorsa con gli enti amministrativi per il rilascio dei relativi permessi/autorizzazioni a costruire che altro non fanno che dimostrare che non appena la ha potuto presentare le domande (leggasi: aveva a disposizione tutta la CP_1 documentazione tecnica di base per farlo) si è prodigata per farlo senza alcun rallentamento o inerzia alla stessa imputabile, come anche correttamente riconosciuto dalla Sentenza di I grado. Alla luce di quanto precede, pertanto, tale motivo di appello è completamente priva di ogni fondamento. C.
2.2. Sulla procedura di affidamento della consulenza tecnico scientifica
2.2.1 Alla stregua di quanto già avvenuto per la descrizione dei fatti afferenti all'affidamento della procedura di Appalto Integrato Misto per la realizzazione del anche Parte_6 con riferimento alla procedura di affidamento per la consulenza tecnico scientifica,
l'Appellante compie un disperato tentativo di distorcere la realtà dei fatti, sbagliando anche i citare i ruoli ricoperti dal Prof. Direttore Scientifico della Orbene al fine Per_1 CP_1
Parte_ di confutare, quanto asserito dal preme in primo luogo, brevemente sintetizzare, lo svolgimento della procedura de qua ricapitolando anche tutti gli adempimenti posti in essere dalla e successivamente, ribadire le erronee considerazioni su cui si fondano le CP_1 argomentazioni dell'Appellante. In merito, comunque, e per un maggior dettaglio, si rinvia a quanto descritto, in merito alla predetta consulenza tecnico-scientifica nell'Atto di citazione e nelle memorie ex art. 183, n. 1 e 2 della ed i relativi allegati di cui al fascicolo di CP_1
I grado.
2.2.2 Sulla procedura ex art. 57, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 posta in essere dalla In data 05.04.2014, la avviava la procedura negoziata CP_1 CP_1 senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del Codice degli Appalti (procedura di gara senza previa pubblicazione di un bando di gara da esperirsi
“qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato”) per l'individuazione del soggetto cui affidare il servizio di consulenza tecnico/scientifica per l'implementazione, presso il Centro SB, dell'utilizzo clinico, in trial sperimentali, su pazienti affetti da patologie neurodegenerative, di cellule staminali neurali umane derivanti da tessuti fetali di donatori deceduti esclusivamente per cause naturali (aborti spontanei o morti naturali in utero) – (di seguito anche “Consulenza Scientifica”). Nell'ambito del Progetto
SB l'attivazione di tale Consulenza Scientifica si rendeva necessaria per allestire procedure e protocolli produttivi - inclusivi di controlli di qualità cellulari appropriati - per
23 utilizzare, all'interno dell'officina farmaceutica (la Cell , le cellule staminali neurali Pt_10 umane (terapie cellulari avanzate) per trial clinici sperimentali su pazienti affetti da patologie neurodegenerative. A tale proposito, veniva individuato dalla come unico soggetto CP_1 in grado di fornire tale servizio con le caratteristiche richieste, la Controparte_17 con sede in Via Tristano di Joannuccio n. 1, 05100 Ebbene, al fine di esperire
[...] CP_6 tale procedura cd. “per unicità del fornitore” (art. 57, co.2 lett. b del Codice degli Appalti) nella più stretta e rigorosa osservanza dei requisiti elaborati dalla giurisprudenza, la procedeva con la pubblicazione di un idoneo “Avviso volontario per la trasparenza CP_1 ex ante” – prima sul relativo portale della Comunità Europea - SIMAP (cfr. All. n. 31 al fascicolo di I grado RGN 17369/2018) e, successivamente, sul proprio sito internet (All n. 32 al fascicolo di I grado RGN 17369/2018 - http://www.operapadrepio.it/it/bandi/bandi/3646- avviso-pubblico-trasparenza-exante.html - già indicato nell'Atto di Citazione di cui al fascicolo di I grado, pag. 12) – al fine di acquisire, per l'appunto, la certezza dell'unicità del fornitore del servizio in oggetto. Nessuna manifestazione di interessi, perveniva alla alla CP_1 scadenza del termine indicato nel predetto Avviso (22.04.2014), venendo, quindi, implicitamente confermata, ai sensi della normativa in vigore, l'unicità del fornitore selezionato quale unico soggetto idoneo a poter svolgere il servizio di Consulenza Scientifica.
La dunque, veniva legittimata a procedere con gli ulteriori adempimenti richiesti CP_1 dal Codice degli Appalti (i.e. verifica della documentazione depositata dalla Fondazione
Cellule Staminali di a comprova del pieno possesso sia dei requisiti generali previsti ex CP_6 art. 38 del Codice degli Appalti, sia delle competenze tecnico/professionali, che delle certificazioni richieste per l'espletamento del servizio, etc.) nonché a stipulare il relativo contratto di appalto per l'affidamento della Consulenza . La predetta Consulenza Parte_12
Scientifica - che comprendeva, come sopra esplicitato, tra le altre attività, il passaggio della proprietà dei protocolli produttivi per l'operatività della officina farmaceutica (registrati ed autorizzati presso l'AIFA - prot. n. aM – 2/2014 del 08.01.2014 ricevuto da Controparte_18
- in qualità di ente che ospitava i laboratori presso cui operava la predetta
[...]
Fondazione Cellule Staminali di , veniva correttamente resa dalla CP_6 CP_1 [...] all'odierna Appellata - nei tempi di previsti dal Disciplinare di Concessione Controparte_6
Parte_ del Finanziamento.
2.2.3 Sulle erronee considerazioni del relativamente alla Consulenza
Scientifica Stante lo svolgimento dei fatti così come correttamente riportati e documentati nel Parte_ paragrafo che precede, in primo luogo, occorre evidenziare come il cercando acclaratamene di nascondere le evidenze, dichiara – a pag. 21 del proprio Atto di Appello - che la avrebbe dovuto “attivare le procedure di scelta del contraente, anche se del caso CP_1
24 ricercandolo in mercati esteri, nel rigoroso rispetto della normativa di diritto pubblico” , dimenticandosi, dunque, che la procedura era stata effettivamente espletata, peraltro, con tanto Parte_ di pubblicazione in SIMAP e che la stessa ha dato esito negativo. In secondo luogo, il dimentica anche che la procedura di cui all'art. 57, comma 2, lett b) del D.Lgs. n. 163/2006, poteva essere regolarmente esperita ogni qualvolta “per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato” e che nel Contratto per l'affidamento della Consulenza
stipulato con Fondazione Cellule Staminali di veniva espressamente previsto, Parte_12 CP_6 tra gli altri, il passaggio della proprietà dei protocolli produttivi (cfr. All. n. 27, n. 86 e n. 87 al fascicolo di I grado RGN n. 17369/2018) per l'operatività dell' registrati Parte_13 presso AIFA – prot. n. aM-2/2014 del 08.01.2014 (e, dunque, di quei diritti esclusivi di cui parla proprio l'art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006) senza i quali, la non CP_1 avrebbe mai potuto rendere operativo il Centro SB (condizione, peraltro, questa espressamente prevista dallo stesso Progetto Potenziamento e, quindi, accettata dallo stesso in fase di concessione del Finanziamento). Ovviamente, senza detto Contratto, non CP_2 sarebbe stato possibile né procedere con l'acquisizione dei relativi protocolli (che sono a tutti gli effetti opere di ingegno registrate), né con il trasferimento del relativo know-how in maniera automatica, e sine titulo, in quanto i medesimi, allo stesso modo di qualsiasi altra opera intellettuale registrata, appartengono al soggetto che li ha concepiti. Pertanto, tale ovvia circostanza implicava, inevitabilmente, l'espletamento di un servizio che fosse a titolo oneroso per la assolutamente in linea oltre che con la legislazione italiana in vigore (sia CP_1
Parte_ ora che all'epoca dei fatti) anche con quanto approvato dallo stesso al momento della concessione del Finanziamento comunitario, e fondamentale per l'esistenza stessa dell'intero
Progetto SB. In terzo luogo, l'Appellante non essendo stato mai in grado di confutare la correttezza della procedura adottata dalla torna nuovamente sulla denigratoria CP_1 accusa – già smentita ex lege – che la stessa si sarebbe svolta in “conflitto di interessi” in quanto - si legge nell'atto di Appello “tra i soggetti che ricoprivano i ruoli dirigenziali della vi era anche il Prof. al contempo QP presso la Controparte_17 Per_1
Fondazione (…)” (cfr. pag. 20 Atto di Appello). Orbene, con riferimento specifico alla persona e alla professionalità del Prof. preme innanzitutto evidenziare come lo stesso, si era Per_1 già reso disponibile, durante il giudizio di I grado a poter essere escusso come testimone (cfr.
Memoria ex art. 183, n. 2, del fascicolo di I grado RGN 17369/2019) proprio per confutare le medesime illecite ed infamanti illazioni che venivano mosse nei suoi confronti ma che il giudice di I grado aveva ritenuto già che la causa fosse istruita documentalmente ed ha ritenuto di non
25 accettare la prova testimoniale. In merito, si segnala altresì non solo che il prof. NON Per_1
è mai stato un dirigente né un dipendente della né Controparte_17 tantomeno ha mai ricoperto il ruolo di “QP” (Qualified Person) all'interno della CP_1
(essendone invece il Direttore Scientifico) né, da ultimo, ha mai diretto, in alcun modo le due
Fondazioni ivi menzionati ma anche che tali fatti sono già stati debitamente comprovati dalla Parte_ Sentenza di I grado senza che il (né in precedenza né nel presente) giudizio, sia o sia mai stato in grado di confutarli. Inoltre, con riferimento a tale supposta ipotesi di “conflitto di Parte_ interessi” si rileva – come anche evidenziato dal nel proprio Atto di appello (pag. 20) - che per essere considerato esistente e, dunque, foriero delle sanzioni di rettifica finanziaria di cui al punto n. 21 del COCOF 13_9527 (cfr. All. n. 88 al fascicolo di I grado RGN 17369/2018) lo stesso deve essere previamente ufficialmente “accertato da un'autorità giudiziaria o amministrativa”; circostanza questa ovviamente MAI avvenuta ed irrealizzabile nel caso di specie in quanto, stante tutto quanto prodotto ed argomentato, era ed è impossibile da ravvisare in capo al Prof. quel contrasto di tipo “istituzionale-personale” sanzionato dalla Per_1 giurisprudenza amministrativa per garantire quei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (ex art. 97 Cost.) richiamati dallo stesso (cfr. in merito, parag. B.4) della CP_2 sezione “in diritto”, pagg. 42-43, dell'Atto di Citazione del fascicolo di I grado). Ancor più Parte_ assurda risulta poi l'affermazione del secondo cui l'accertamento del conflitto di interessi Parte_ risulta essere esistente in quanto rilevato direttamente “dal stesso e da (cfr. CP_7 pag. 20 Atto di Appello) in questo caso, infatti l'Appellante si sta erigendo, motu proprio, ad
“autorità amministrativa indipendente”. Tale asserzione fatta dall'Appellante è ovviamente completamente priva di qualsivoglia fondamento giuridico e basta ricordare in questa sede che per “autorità amministrativa” ai sensi del COCOF 19_9527 deve intendersi quel soggetto o ente pubblico, istituito ex lege, che esercita in prevalenza funzioni amministrative in ambiti considerati sensibili o di alto contenuto tecnico (e.g. concorrenza, privacy, comunicazioni ecc.), tali da esigere una peculiare posizione di autonomia e di indipendenza nei confronti del
Governo, allo scopo di garantire una maggiore imparzialità (cd. neutralità) rispetto agli interessi coinvolti, e che in virtù dei poteri normativi, di vigilanza e sanzionatori che gli sono concessi – sempre per legge - può anche procedere ad accertamenti di natura cd. “giudiziale” come quello richiesto dal suddetto COCOF. Da ultimo, alla luce di tutto quanto precede, e senza neanche voler dar seguito alle ingiuste ed erronee insinuazioni fatte da parte Appellante sul Prof. illegittimamente ed ingiustamente accusato aver “ottenuto un vantaggio, sia Per_1 patrimoniale che soprattutto non patrimoniale, da tale scelta, consentendo che un'importante Parte_ quota del beneficio concesso dal andasse a beneficio di altra (cfr. pag. 20 CP_1
26 Atto di Appello) nonostante egli sia sempre stato completamente estraneo alla vicenda contrattuale conclusasi – previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica - tra due soggetti tra loro autonomi e giuridicamente distinti (i.e. parte Appellata e la
[...]
, è evidente come sia possibile concludere che tutte le considerazioni Controparte_17 effettuate sulla Consulenza Scientifica siano da considerarsi completamente destituite di qualsiasi fondamento sia fattuale che giuridico - come anche evidenziato cristallinamente dalla
Sentenza impugnata - e, pertanto, anche questo motivo di appello deve essere dichiarato completamente infondato. C.
2.3. Sugli erronei controlli di sull'inesistente “invalidità CP_7 per trascinamento” In aggiunta a quanto già argomentato al precedente Parag. C1 circa Parte_ l'illegittimità dei controlli svolti da ai fini che qui rilevano si evidenzia che il CP_7 insiste anche nel voler “difendere” il proprio operato circa l'emissione dei Provvedimenti di
Rettifica continuando a sostenere maldestramente la correttezza di un istituto inesistente - Parte_ coniato ad hoc dallo stesso solo per colpire la - la cd. ““invalidità per CP_1 trascinamento”. A parere di parte Appellante, infatti, avendo la Consulenza Scientifica un collegamento “accessorio e pertinente” con l'Appalto Integrato Misto ed essendo questo – sempre a suo errato parere - viziato per non si sa bene quale ragione, comporterebbe un “vizio”
a cascata anche sulla relativa procedura adottata per l'affidamento della predetta Consulenza
Scientifica, malgrado su quest'ultima NON sia rilevabile alcun tipo di errore formale né sulla procedura di gara, né su qualsiasi altro aspetto afferente alle materie del suo controllo (ad eccezione del già confutato ed inesistente “conflitto di interessi”),. Ebbene, con riferimento alla summenzionata “invalidità per trascinamento”, è sufficiente ribadire la totale inesistenza, all'interno del nostro ordinamento giuridico - come anche evidenziato sia dall'Ordinanza del
G.U. del Tribunale di Roma (All. n. 82 al fascicolo di I grado RGN 17369/2018) che ovviamente dalla Sentenza appellata - di un tale istituto che riterrebbe una procedura di gara e/o un semplice atto giuridico come “invalido” per semplice “trascinamento” solo perché
“collegata/o” ad un'altra procedura/un altro atto (il quale, nel caso di specie, risulta essere oltretutto, valido, lecito e pienamente corretto sotto qualsiasi punto di vista) e, pertanto, la completa illegittimità ed infondatezza di tale valutazione. In merito, si precisa, in ogni caso, come sia la procedura per affidamento per la Consulenza Scientifica sia tutte le altre procedure di gara poste in essere dalla per la realizzazione del Centro SB ed i relativi CP_1 contratti (cfr. per un maggiore dettgalio sulle stesse - parag. n. 3 della sezione “in fatto” dell'Atto di Citazione di cui al fascicolo di I grado RGN n. 17369/2018) - abbiano con il Centro
SB solo un collegamento ratione materiae per il fatto (ovvio e necessario) di essere tutte Parte_ attività connesse con il Progetto Potenziamento (così come approvato dallo stesso , ma
27 che, da un punto di vista prettamente giuridico, i medesimi altro non sono che atti e procedure, Parte tra loro, completamente autonomi. Circostanza, peraltro, questa onfutata dall'Appellante né in questa sede né nel giudizio di I grado né in tutto il copioso carteggio intervenuto con la dal 2014 al 2018. Ed invero, per ognuno degli altri appalti con i quali si è CP_1 proceduto all'affidamento di servizi, lavori e/o forniture, è stata svolta un'autonoma procedura di gara pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, delle Linee Guida di Rendicontazione, nonché di tutta la normativa applicabile al momento in vigore. Pertanto, non essendo questo un fatto controverso, né in alcun modo confutato dell'Appellante che l'invalidità per trascinamento sia un istituto completamente privo di ogni fondamento giuridico o fattuale, anche questa lagnanza
è da ritenersi completamente infondata. C.
2.4. Sull' erronea e artefatta interpretazione del
COCOF 13_9527 data dall'Appellante 2.4.1 Anche con riferimento documento “Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici” (“COCOF 13_9527” – All n. 88 al fascicolo di I grado del RGN 17369/2018) Parte_ a cui il si sarebbe dovuto attenere – qualora ci fossero state delle violazioni da parte
– per eventualmente applicare delle rettifiche finanziarie al Finanziamento, CP_1
l'Appellante non fa che fornire una sua ricostruzione ed interpretazione alquanto
“strumentale” senza rendersi conto, al contrario, di come proprio lo stesso sancisca, CP_19
Parte_ nei fatti, il corretto operato della Ed invero, nel proprio Atto di Appello, il CP_1 asserisce che: “proprio nei medesimo orientamenti è contemplato un riferimento specifico all'adeguato livello di pubblicità delle procedure di gara, circostanza disattesa da parte della
(cfr. pag. 22 dell'Atto di appello di controparte) dimenticandosi, ancora una CP_1 volta, di tutte le pubblicazioni fatte per ognuna delle procedure di gara dalla stessa CP_1 posta in essere. Nello specifico, e solo per dimostrare, ancora una volta, l'arbitrarietà e la falsità degli assunti di parte Appellante, si ritiene utile – dato il tecnicismo del – CP_19 riportare qui quanto già dedotto dalla al giudizio di I grado Controparte_20
(cfr. parag. B4 della parte in diritto dell'Atto di Citazione pag. da 43 a 46), con riferimento alle disposizioni COCOF relative ad una asserita mancanza di pubblicità della CP_1
Parte_ richiamate dal nel Verbale POT n. 421/2016 e sulla base del quale si sono fondati gli illegittimi Provvedimenti di Rettifica.
2.4.2 Sulle erronee oltre illegittime ed ingiustificate rettifiche finanziarie apportate dai
Provvedimenti di Rettifica e la mancata osservanza del COCOF 13_9527 da parte di CP_21
Con riferimento all'Appalto Integrato Misto, per poter “giustificare” lo stralcio del
[...]
28 Finanziamento Uni.Co. nel Verbale POT n. 421/2016 - senza addurre chiarimenti o motivazioni
- adduceva che i presunti inadempimenti riscontrati nell'operato della fossero CP_1 riconducibili al contenuto delle seguenti tre principali tipi di irregolarità: la n. 1, la n. 6 e la n.
24 del COCOF 13_9527. Ebbene, con riferimento all'irregolarità n. 1 del COCOF 13_9257, si evidenzia che la relativa rettifica avrebbe dovuto essere applicata “in caso di mancata pubblicazione dell'Avviso e del Bando, con un tasso del 100% e con un tasso del 25% se la pubblicazione dell'avviso o del bando è prescritta dalla direttiva e l'avviso o il bando non è pubblicato in GUUE ma è stato pubblicato in modo da garantire che un'impresa con sede in un altro Stato membro possa avere accesso ad informazioni adeguate relative all'appalto pubblico prima che esso sia aggiudicato e sia così in grado di presentare un'offerta o di manifestare il proprio interesse a partecipare per ottenere tale appalto. In pratica, questo significa che l'avviso o bando di gara è stato pubblicato a livello nazionale (conformemente alla legislazione nazionale o alle normative pertinenti) o che le norme di base relative alla pubblicazione dell'avviso o bando di gara sono state rispettate. Per ulteriori dettagli su tali norme si veda il punto 2.1. della comunicazione interpretativa”. Orbene, premesso che, nel caso di specie (applicazione della procedura di cui all'art. 57 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n.
163/2016), non solo la pubblicazione in GUUE/TED NON era prevista dalle direttive (né dalla normativa nazionale), e quindi, pur volendo effettuarla anche a mero titolo cautelativo ciò non era possibile (non esistendo nel sistema informatizzato il relativo Format da compilare), trattandosi, giustamente, di una procedura negoziata che NON prevede la pubblicazione del bando di gara, ma, come ampiamente ribadito e comprovato dalla (cfr. precedente CP_1 parag. C1. Del presente atto e parag. n. 2 della sezione “in fatto” dell'Atto di Citazione e nei relativi Allegati del fascicolo di I grado), questa ha, comunque, proceduto ad effettuare TUTTE le altre pubblicazioni possibili. Tali pubblicazioni hanno fatto sì non solo che siano stati pienamente rispettati quei principi di uguaglianza di trattamento e di non discriminazione che permeano il nostro ordinamento ma che, ai sensi del punto 2.1. della Circolare Interpretativa della Commissione n. 2006/c 179/02 (cfr. All. n. 89 al fascicolo di I grado RGN n. 17369/2018
- citata nella stessa descrizione dell'irregolarità n.1 del , la abbia, CP_19 CP_1 comunque, pienamente garantito la pubblicità dell'Avviso di Gara. Nello specifico, infatti, al punto 2.1.2 “forme di pubblicità” la suddetta Circolare Interpretativa elenca tra le forme di pubblicità considerate come adeguate a tale scopo: “a) Internet – sito dell'amministrazione aggiudicatrice [nel caso di specie la pubblicazione è avvenuta, sul sito della - cfr. CP_1
All. n. 14 al fascicolo di I grado RGN n. 17369/2018] ed i portali internet creati specificamente per gli avvisi pubblicitari di appalti [nel caso di specie, la pubblicazione è avvenuta sia sul sito
29 dell' che sul sito dell'Osservatorio per i Contratti Pubblici - cfr. All. n. 12 e All. n. 13 al CP_16 fascicolo di I grado RGN n. 17369/2018]; b) i quotidiani a diffusione nazionale o regionale
[nel caso di specie la ha proceduto con la pubblicazione su due quotidiani a CP_1 tiratura nazionale “Il Sole24Ore”e “La Repubblica e due quotidiani regionali “Corriere della
Sera – inserto Corriere del Mezzogiorno (Bari e Puglia) –” e “La Gazzetta del Mezzogiorno”
- All. n. 15 al fascicolo di I grado RGN n. 17369/2018]”. Con riferimento all'irregolarità n. 6 del COCOF 13_9257, la stessa si sarebbe dovuta verificare nei “casi che non giustificano il ricorso all'aggiudicazione mediante procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara”. Orbene, alla luce di tutto quanto argomentato nelle precedenti sezioni del presente Atto
e di quanto addotto e argomentato in I grado - che qui si intende richiamato in toto, specie con riferimento ai criteri di urgenza e imprevedibilità - che mai sono stati confutati né contestati Parte_ nel merito dal - la ha esperito la procedura di gara senza previa CP_1 pubblicazione del bando di gara rispettando pienamente sia quanto previsto dall'ordinamento nazionale che dall'ordinamento comunitario.
Con riferimento, infine, alla irregolarità n. 24 del COCOF 13_9257 la stessa si sarebbe realizzata “in caso di appalti di lavori/servizi/forniture complementari (nel caso in cui tale aggiudicazione costituisca una modifica sostanziale delle condizioni iniziali dell'appalto) senza concorrenza e in assenza di una delle seguenti condizioni: - estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili;
- una circostanza imprevista per i lavori, i servizi o le forniture complementari”. Ebbene, anche l'indicazione di questo principio del COCOF 13_9257 è completamente ultronea ed inconferente rispetto all'Appalto Integrato Misto, posto che con riferimento al medesimo, NON sono stati affidati appalti complementari per le ragioni ivi evidenziate e, pertanto, non si comprende il motivo per cui la stessa fosse stata, all'epoca, citata da CP_7
7. TERZO MOTIVO : SULLA CORRETTEZZA DELL'OPERATO DEL MIUR QUANTO ALLA
RICHIESTA DI RILASCIO DI FIDEIUSSIONE – Erroneità della sentenza per travisamento, falsa applicazione e non corretta interpretazione della normativa di finanziamento e del
Disciplinare di Concessione. interpretazione della normativa di finanziamento e del
Disciplinare di Concessione.
La doglianza è da un lato inammissibile per genericità e, dall'altro è manifestamente infondata.
Condivisibilmente il tribunale ha affermato : “Altrettanto priva di fondamento è la richiesta di garanzia rivolta dal alla e, conseguentemente, è illegittimo sotto questo CP_5 CP_1
30 aspetto il provvedimento di rettifica dell'11.4.2017. In effetti, la prestazione di una garanzia fideiussoria a prima richiesta, come sollecitata dal , non era prevista in nessuno dei CP_2 documenti riguardanti il progetto SB. Essa neppure può ritenersi implicitamente contenuta nell'art. 3, lett. b), del disciplinare, come invece sostiene il Ministero affermandone la natura di norma “in bianco”. È stata invece, per così dire, introdotta del tutto arbitrariamente dal , a posteriori rispetto all'ammissione al finanziamento. Ed infatti CP_2
è sufficiente leggere per intero la lett. b) dell'art. 3 del disciplinare per rendersi conto che il contesto della previsione riguarda esclusivamente la fase di costituzione del rapporto negoziale e, in particolare, i poteri rappresentativi del soggetto sottoscrittore: in questo ambito, non certo estensibile sino a ricomprendervi la fase propriamente esecutiva dell'accordo, è previsto che debba essere fornita “evidenza documentale … [dei] poteri necessari alla stipula, anche mediante la produzione di … , nonché a fornire ogni ulteriore documentazione tecnica, legale e amministrativa che dovesse essere motivatamente richiesta dal entro il termine CP_5 perentorio indicato nella richiesta”. In sostanza, l'ulteriore documentazione che il CP_2 avrebbe potuto richiedere era comunque afferente ai poteri rappresentativi del sottoscrittore.
Ma anche a voler ampliare l'ambito oggettivo di operatività della clausola in questione, come già osservato da questo Tribunale in sede cautelare, l'espressione “documentazione tecnica, legale e amministrativa” mal si concilia con la natura della prestazione richiesta (rilascio di una garanzia) o, comunque, non è tale da ricomprenderla né dal punto di vista lessicale, né da quello interpretativo. Inoltre, a parte i dubbi espressi da parte attrice nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. circa la natura di “norma in bianco” della clausola in questione, essa è affetta da nullità per assoluta indeterminatezza dell'oggetto (art. 1418, secondo comma,
c.c. in relazione all'art. 1346 c.c.): il contraente si obbliga, infatti, a una prestazione che la controparte può determinare a suo piacere, senza conoscerne in alcun modo neppure gli aspetti salienti. “
Tale motivazione , appena lambita dal gravame, è del tutto corretta e rende la doglianza comunque infondata nel merito, non potendo questa Corte che ribadire quanto già affermato dal
Tribunale
8.QUARTO MOTIVO: SULL'INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL
LEGITTIMO AFFIDAMENTO – Erroneità della sentenza per violazione dei principi in tema di legittimo affidamento e per travisamento dei presupposti in fatto e in diritto.
La doglianza è infondata
31 Il Tribunale ha osservato condivisibilmente al riguardo “- Il provvedimento di rettifica è inoltre illegittimo per violazione del principio dell'affidamento incolpevole, attesa la compresenza delle seguenti circostanze: al momento della rettifica erano trascorsi oltre due anni dalla realizzazione del centro SB;
la aveva ottenuto la certificazione della CP_1 correttezza del suo operato tramite il riconoscimento di tutte le spese sostenute fino al s.a.l. n.
5 (docc. 41-44 di parte attrice); aveva inoltre ricevuto numerose rassicurazioni dal Ministero sui tempi di pagamento della seconda tranche e del saldo del finanziamento (docc. 46-51 ibidem); soprattutto, erano tra l'ammissione al finanziamento e il provvedimento di rettifica erano trascorsi oltre sei anni”
La peculiarità della situazione che rende il motivo palesemente infondato è stata così correttamente rimarcata dall'appellato:
Parte_
“… il sottace volutamente la veridicità dei fatti evitando di ricordare come il legittimo affidamento di cui vanta la come anche pienamente riconosciuto dalla Sentenza CP_1 appellata, non si fonda solo sul periodo di tempo intercorso tra l'ammissione al Finanziamento
(11.11.2011), il pagamento dell'anticipazione (14.12. 2011) e lo stralcio medesimo tramite i due
Provvedimenti di Rettifica (rispettivamente dell'11.04.2017 e del 19.04.2018 e quindi ben oltre
7 anni dal riconoscimento dell'agevolazione), tempistiche che già sole basterebbero a giustificare qualsiasi affidamento che la avesse avuto sul proprio operato ma anche CP_1
Parte_ e soprattutto, sull'aver ricevuto dal non solo una serie di provvedimenti favorevoli e non discordanti rispetto alla stesso, ma anche di aver ricevuto esplicite rassicurazioni sul pagamento della II tranche e del Saldo del Finanziamento, debitamente sollecitati dalla
Nello specifico: (i) come evidenziato dagli stessi Verbali di Controllo di Uni.Co. CP_1 relativi ai primi cinque SAL (cfr. Verbali POT n. 50/2013; n. 61/2013; 85/2014; n. 85/2014 e n.
143/2014 da All n. 41 al n. 44 di cui la fascicolo di I grado RGN 17369/2018) tutte le spese sostenute dalla ivi incluse, quelle afferenti alla procedure ad evidenza pubblica - CP_1 illegittimamente contestate dai successivi Provvedimenti di Rettifica - erano state in precedenza già certificate come ammissibili e dunque “conformi alla normativa comunitaria di riferimento” (cfr. anche la stessa attestazione di All n. 45 al fascicolo di I grado RGN CP_7
17369/2018); (ii) fino all'emissione del Verbale POT n. 332/2015 nessuna contestazione era Parte tata mossa nei confronti della e del suo operato;
(iii) fin dal 2014 venivano CP_1
Parte_ date dal alla date informazioni certe sulle tempistiche di pagamento della II CP_1 tranche di Finanziamento e del Saldo (cfr. All. n. 50 al 52 n. 79 al fascicolo di I grado RGN n.
17369/2018); (iii) i Verbali Pot n. 332/2015; n. 420/2016 e 421/2016 relativi ai SAL 6-7-8
32 emessi in fortissimo ritardo ritardo alle tempistiche previste (cfr. Atto di Citazione pagg. da 14
a 18 del fascicolo di I grado RGN 17369/2018), in piena violazione delle Procedure di
Controllo, sia sostanziali che formali, pieni di una grossolana moltitudine di errori (cfr. Atto di
Citazione pagg. da 32 a 47 del fascicolo di I grado RGN 17369/2018) ed in violazione anche del diritto del contraddittorio sul singolo SAL dovuto alla solo nel 2016, (a CP_1
Progetto Potenziamento e Centro SB concluso da oltre 2 anni), per la prima volta,
“decertificano ciò che era già stato certificato” peraltro su richiesta esplicita, non giustificata Parte_ né giustificabile, dello stesso - vedasi email della Dott.ssa – Dirigente Ufficio Tes_1
VI (All. n. 96 al fascicolo di I grado RGN n. 17369/2018). Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra argomentato, è possibile affermare che– come correttamente rilevato dalla Sentenza di I grado, nel caso di specie, a tutela della è invocabile il principio del legittimo CP_1 affidamento ingenerato nella stessa dalla stessa Appellante in quanto: 1) l'affidamento sulla
“stabilità” degli effetti concretizzati dei Verbali Uni.Co. sui SAL precedenti al n. 6 e, quindi, sulle spese ammesse al Finanziamento e sulla correttezza delle operazioni che le hanno generate è stato pieno, legittimo ed incolpevole (cfr. T.A.R. Lombardia n. 182/2011); 2) la può vantare nei confronti del una posizione consolidata (cfr. T.A.R. Lazio CP_1 CP_2
n. 42/2014) a fronte proprio di tali controlli, basata sulla convinzione della legittimità del vantaggio acquisito (cfr. Consiglio di Stato n. 2603/2013); 3) i verbali di Uni.Co. dei SAL precedenti al n. 6 possono considerarsi come atti definitivi ed efficaci (cfr. T.A.R. Lazio n.
42/2014 e Consiglio di Stato n. 2603/2013); 4) vi è stato il decorso di un apprezzabile periodo di tempo sia con riferimento all'emissione dei Verbali Pot. n. 332/2015, n. 420/2016 e n.
421/2016 sia, soprattutto, con riferimento al Provvedimento di Rettifica che ha consentito la stabilizzazione dell'utilità portata dai precedenti provvedimenti favorevoli, quali le certificazioni dalla spesa avvenute con i Verbali di Uni.Co. precedenti al n. 332/2015 (cfr.
Consiglio di Stato n. 2603/2013 e T.A.R. Trento n. 339/2014).”
9.Le spese del grado seguono la soccombenza.
10. Alla stregua di quanto sopra rilevato è evidente non solo la manifesta infondatezza dell'appello, ma la natura dilatoria e pretestuosa dello stesso, anche a fronte della esaustiva ed esatta motivazione della sentenza impugnata, emergente dalla motivazione della sentenza di questa Corte ed impone l'applicazione dell'art 96 III co. c.p.c. con condanna dell'appellante al pagamento di una somma di importo pari alle spese di lite, importo che appare del tutto ragionevole alla stregua di quanto sopra esposto.
33 A tale proposito si richiama, tra le altre, l'ordinanza 17902/2019 della Corte di Cassazione che ha affermato: “ In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza”
PQM
Rigetta l'appello e condanna parte appellante alla rifusione delle spese del grado in favore della parte appellata che liquida in € 18.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen., da distrarsi in favore dell'avv. ALFIERI fabio antistatatrio oltre ad ulteriori € 18.000,00 ex art. 96 III co.
c.p.c.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U. 115/2002.
Roma, 25.5.2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
34
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 655/2023 posta in deliberazione all'udienza del 02/04/2025 ex art 127 ter c.p.c
TRA
( ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
E
Controparte_1
)
[...] P.IVA_2
Avv. ALFIERI FLAVIO
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 106/2023 emessa dal Tribunale di Roma
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1.Il ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto Parte_2 che aveva così statuito : “ «il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle cause riunite indicate in epigrafe, così provvede: a) dichiara l'illegittimità dei provvedimenti di rettifica n. 848 datato 11.4.2017 e n. 961 datato 19.4.2018, emessi dal
, mediante i quali è stato ridotto il Controparte_2 finanziamento concesso alla “ CP_1 Controparte_3
” con decreto direttoriale n. 968/Ric dell'11.11.2011 e chiesta la restituzione
[...] delle somme di € 938.782,13 a titolo di rettifica del finanziamento e di € 16.050,60 a titolo di interessi di mora;
b) accertato l'inadempimento del Controparte_2
alle obbligazioni derivanti a suo carico dalle norme di legge e dalle clausole del
[...] disciplinare relative al finanziamento di cui al capo a), condanna il a corrispondere CP_2 alla la complessiva somma di € 2.849.664,20, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, CP_1
a titolo di seconda tranche e di saldo del finanziamento;
c) condanna il a rifondere CP_2 alla le spese processuali del presente giudizio, liquidandole in € 3.372,00 per CP_1 esborsi e in € 17.500,00 per onorari professionali (di cui € 4.000,00 per la fase di studio ed €
2.500,00 per la fase introduttiva, € 6.000,00 per la fase istruttoria ed € 7.000,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge»
Si è costituita in giudizio la Controparte_4
” instando per il rigetto dell'appello.
[...]
Precisate le conclusioni all'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art190 c.p.c.
2. La vicenda è stata così ricostruita nella sentenza impugnata.
“ 1.- La (di CP_1 Controparte_3 seguito: la ha convenuto in giudizio il CP_1 Controparte_2
(di seguito: ed ha esposto quanto di seguito riportato. Con decreto
[...] CP_5 direttoriale n. 968/Ric dell'11.11.2011 il ammise a finanziamento, con i fondi europei CP_5 stanziati nell'ambito del programma operativo nazionale (p.o.n.) “Ricerca & Competitività”, il suo progetto denominato “Institute for steam-cell Biology, Rigenerative Medicine ad
Innovative Therapies” (di seguito: progetto SB o, semplicemente, il progetto), presentato in risposta all'avviso per iniziative di potenziamento strutturale e di rafforzamento della dotazione di attrezzature ed infrastrutture scientifico-tecnologiche, finalizzate a una forte innovazione della ricerca pubblica nelle regioni Puglia, Campania, Calabria e Sicilia (cd. area
2 della convergenza). Il progetto SB era volto al potenziamento strutturale del polo ospedaliero di San Giovanni RO (FG) mediante (i) la costruzione di un nuovo centro di ricerca di altissima specializzazione per lo studio delle cellule staminali somatiche, dotato di sofisticate attrezzature scientifiche e biomedicali (cd. progetto potenziamento), nonché (ii) la formazione di personale altamente qualificato nell'impiego e nella valorizzazione di infrastrutture e attrezzature di ricerca per lo studio e l'applicazione di cellule staminali (cd. progetto formazione). Il finanziamento fu accordato per il complessivo importo di €
14.400.000,00, che in base al disciplinare emanato dal in data 25.11.2011 era suddiviso CP_5 fra le attività previste (€ 13.678.000,00 per il progetto potenziamento ed € 722.000,00 per il progetto formazione) e sarebbe stato erogato in tre soluzioni: l'80% nei venti giorni successivi all'accettazione del disciplinare, un ulteriore 10% a seguito della presentazione delle rendicontazioni di spesa e il saldo a chiusura delle attività. Il 14.12.2011 il erogò la CP_5 prima tranche del finanziamento, pari a complessivi € 11.520.000,00; dal canto suo la portò a compimento la realizzazione del progetto nel termine previsto del CP_1
31.12.2014. Sia per l'affidamento dei lavori di costruzione del centro, sia per l'affidamento una consulenza tecnico-scientifica assai complessa e altamente specialistica (volta all'implementazione dell'utilizzo clinico, in trial sperimentali su pazienti affetti da patologie neurodegenerative, di cellule staminali neurali umane derivanti da tessuti fetali di donatori deceduti esclusivamente per cause naturali) si rese necessario ricorrere a procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del codice degli appalti pubblici (d. lgs. n. 163/2006). In particolare: quanto ai lavori, le tempistiche delle pubbliche amministrazioni preposte al rilascio dei titoli abilitanti (Comune di San Giovanni RO,
Vigili del fuoco e ASL di Foggia, ex Genio civile) si rivelarono ben presto tali da rendere incompatibili le procedure ordinarie di gara con l'estrema urgenza di procedere (art. 57, comma 2, lett. c), atteso che il progetto avrebbe dovuto essere realizzato entro il 31.12.2014
(termine ultimo di utilizzo del finanziamento, come prescritto nell'avviso di gara e nel disciplinare); quanto alla consulenza, l'estrema specificità della prestazione comportava la necessità di affidare l'incarico ad un soggetto ben determinato (art. 57, comma 2, lett. b), individuato nella Il progetto fu correttamente ultimato CP_1 Controparte_6
e collaudato nel termine previsto, sicché dal gennaio 2015 il centro SB è pienamente operativo. Benché la avesse inviato al entro le scadenze previste dal CP_1 CP_5 disciplinare di concessione, per ciascuno stato di avanzamento lavori (s.a.l.) sia dettagliate relazioni tecniche riguardanti le attività svolte, sia la documentazione di rendiconto di spese e costi sostenuti, l'ufficio ministeriale competente (Unità di controllo di I livello: di seguito
3 aveva svolto le sue verifiche con estremo ritardo rispetto alle tempistiche stabilite CP_7 dalla normativa comunitaria e dalle indicazioni del senza peraltro muovere – tranne CP_5 una trascurabile eccezione, prontamente recepita dalla – alcun rilievo rispetto ai CP_1
s.a.l. da 1 a 5. Peraltro, a fronte delle scarse informazioni del sui tempi di versamento CP_2 della parte residua del finanziamento, essendo stati completati tanto il progetto potenziamento quanto il progetto formazione la fu costretta ad anticipare con risorse proprie i CP_1 corrispettivi dovuti ai fornitori per le spese ritenute ammissibili nei s.a.l. precedenti e corrispondenti al credito da essa vantato nei confronti del per la seconda erogazione CP_2
e il saldo (€ 2.849.664,20). Inoltre, il aveva fornito giustificazioni vaghe o CP_2 contraddittorie alle sue sollecitazioni e di fatto eluso l'istanza di accesso agli atti per conoscerne le ragioni. In particolare, a febbraio 2015 il Ministero aveva ritenuto di procedere ad una nuova valutazione di solvibilità finanziaria della ancorché a posteriori CP_1 rispetto alla pubblicazione dell'avviso e all'ammissione a finanziamento, dopo che nel corso del 2014 aveva sollecitato, a copertura del finanziamento, il rilascio di una garanzia a prima richiesta, ancorché non prevista da alcuna delle disposizioni normative che regolavano il rapporto, impropriamente richiamate nello schema di garanzia (d. lgs. n. 297/1999 e D.M. n
593/2000), né dal disciplinare del finanziamento, né dai decreti direttoriale di concessione del medesimo. La contestò puntualmente e reiteratamente tali richieste. Senza CP_1 replicare nulla, il inopinatamente adottò taluni illegittimi provvedimenti: dapprima CP_2 dispose la sospensione dei pagamenti a causa dell'apertura di un procedimento penale nei confronti di alcuni suoi funzionari che si erano interessati al progetto (nota prot. n. 332 del
13.1.2016); in seguito ridusse il finanziamento a € 10.581.218,87, disponendo il recupero di quanto versato in eccedenza, pari a € 938.782,13, entro soli trenta giorni (d.d. prot. n. 848 dell'11.4.2017). A fondamento della rettifica dell'importo del finanziamento il indicò CP_2
l'omesso rilascio della garanzia a prima richiesta e l'erronea applicazione delle varie procedure ad evidenza pubblica incardinate per la realizzazione del progetto finanziato. Tale comportamento indusse la a due iniziative giudiziarie. Al giudice ordinario chiese CP_1 un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per la sospensione del provvedimento di rettifica e il pagamento della seconda erogazione e del saldo del finanziamento;
al giudice amministrativo tutta la documentazione invano richiesta al , onde poterla produrre CP_2 nel giudizio ordinario. Il primo procedimento, ancorché respinto per difetto del requisito del periculum, accertò la piena fondatezza del fumus;
il giudizio amministrativo, invece, era ancora pendente al momento di introduzione del presente giudizio di merito. Tutto ciò posto, la ha dedotto: (a) la sussistenza della giurisdizione ordinaria nel presente giudizio, CP_1
4 venendo in considerazione il suo diritto soggettivo alla concreta e completa erogazione di un beneficio già ad essa attribuito dalla pubblica amministrazione;
(b) l'illegittimità del provvedimento di rettifica in quanto: (i) le verifiche demandate dall'art. 13 reg. CE n.
1828/2006 ad un soggetto che garantisca l'osservanza del principio di separazione fra organismi di controllo e organismi di gestione (il è, nel progetto in esame, sia autorità CP_5 di gestione sia beneficiario) sono state invece operate da un soggetto ( in chiaro CP_7 conflitto di interessi perché organizzato ed operante all'intero dello stesso;
(ii) le CP_2 valutazioni di espresse dapprima nel verbale n. 332/2015 e ribadite poi nei verbali nn. CP_7
420 e 421/2016 senza neppure esaminare le argomentazioni della (tutti i verbali CP_1 riguardano i s.a.l. 6, 7 e 8), sono completamente errate, vuoi quelle relative all'appalto integrato misto vuoi quelle relative alle altre procedure di gara, in particolare all'affidamento della consulenza tecnico scientifica;
(c) la lesione principio del legittimo affidamento consumata dal che, ritardando ingiustificatamente la conoscenza dell'esito delle CP_5 verifiche, per un verso ha impedito alla di poter esercitare un valido CP_1 contraddittorio e di determinare diversamente le proprie scelte in ordine alla realizzazione del progetto, dall'altro l'ha incolpevolmente convinta della correttezza del suo operato, spingendola ad onorare, entro il termine inderogabile stabilito dallo stesso CP_2
(31.7.2015), con propri mezzi gli impegni assunti verso i fornitori. La ha dunque CP_1 chiesto di accertare l'inadempimento del agli obblighi ex lege ed ex contractu CP_5 riguardanti il rapporto fra le parti che regola le modalità di erogazione del finanziamento e, per l'effetto, di condannare il convenuto a corrisponderle la complessiva somma di €
2.849.664,20, oltre interessi, a titolo di seconda erogazione e di saldo. Ha altresì chiesto di dichiarare l'illegittimità del provvedimento di rettifica dell'11.4.2017, con cui il dispose CP_5 la riduzione del finanziamento inizialmente accordato e chiese la restituzione della somma di
€ 938.782,13 che sarebbe stata versata in eccedenza. 2.- Il ha contestato specificamente CP_5 le argomentazioni dell'attrice e ne ha chiesto il rigetto. Confermata la ricostruzione in fatto della vicenda offerta nell'atto di citazione, il convenuto ha innanzi tutto eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo. Nel merito, ha rivendicato la piena legittimità del proprio operato, necessario per contrastare il comportamento della tenuto in palese violazione dei princìpi nazionali e CP_1 comunitari di concorrenza e di accesso al mercato. Il infatti, richiamando la natura CP_2 inderogabile della normativa in tema di evidenza pubblica, ha ribadito l'insussistenza dei requisiti per ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l'affidamento dell'appalto dei lavori. Quanto alla consulenza tecnico-scientifica il ha CP_5
5 evidenziato come il suo affidamento alla Fondazione Cellule Staminali fosse viziata CP_6 per conflitto di interessi, poiché il direttore scientifico del soggetto officiato (prof. è al Per_1 tempo stesso direttore scientifico del soggetto officiante. Il ha inoltre sottolineato CP_5
l'infondatezza delle ragioni addotte dalla per giustificare le scelte operate. Ha poi CP_1 escluso che il soggetto che operò i controlli di primo livello (Uni.Co.) fosse a sua volta in conflitto di interessi con il soggetto controllato, poiché, pur trattandosi di un ufficio interno del
, è collocato ed opera nell'ambito di una struttura diversa dall'autorità di gestione. CP_2
Il convenuto ha ribadito anche l'assoluta necessità del rilascio di una garanzia a prima richiesta, che la ha invece omesso di presentare, attesi l'esito dei controlli sulla CP_1 sua solvibilità e la previsione, contenuta nel disciplinare di gara, del potere dell'amministrazione di richiedere integrazioni documentali di carattere tecnico, legale e amministrativo. Ha inoltre contestato qualsiasi violazione del legittimo affidamento della non essendole state mai fornite rassicurazioni precise, incondizionate e CP_1 concordanti, da fonti autorizzate ed affidabili dell'amministrazione, circa l'erogazione degli ulteriori importi del finanziamento. Né la tempistica dei controlli può essere stata essa stessa fonte di tale legittimo affidamento, sia perché il termine ultimo per l'utilizzo del finanziamento scadeva il 31.12.2014 e i verbali dei controlli furono adottati negli anni 2014, 2015 e 2016, mentre lo stralcio della spesa fu disposto il 17.2.2017, sia perché la sapeva CP_1 benissimo che l'esito dei controlli avrebbe potuto essere, come di fatto avvenuto, la riduzione dell'importo del finanziamento per le spese ritenute non ammissibili. Il , da ultimo, CP_2 ha stigmatizzato la condotta processuale dell'attrice che, pur lamentando di aver patito danni per effetto del comportamento (a suo dire) illegittimo del convenuto, si riserva di chiederne il risarcimento in separato giudizio: in effetti, respinto il giudizio cautelare, il presente giudizio costituisce la sede processuale idonea nella quale chiedere la sola tutela possibile, che è quella del risarcimento per equivalente. 3.- Con la memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1,
c.p.c. la ha ribadito tutti i propri assunti e replicato alle difese del Al CP_1 CP_5 presente giudizio è stato poi riunito quello iscritto al R.G. n. 50704/2018, introdotto dalla per chiedere l'annullamento del provvedimento di rettifica n. 961 del 19.4.2018 (e CP_1 della relativa nota prot. n. 8252 del 7.5.2018), con cui, confermata la riduzione del finanziamento, è stata aggiornata la richiesta di restituzione della somma versata in eccedenza, stimandola in € 954.832,73 (di cui € 938.782,13 a titolo di rettifica del finanziamento ed €
16.050,60 a titolo di interessi di mora).”
6 3. L'appello, tenuto conto della puntualità, esaustività ed esattezza della motivazione è manifestamente infondato e sembra volere porre estremo rimedio ad un comportamento illegittimo, ondivago, contraddittorio della P.A., palesemente violativo del principio di cui all'art. 97 Cost. come emerge dagli stessi atti amministrativi.
4. Preliminarmente si rileva l'inammissibilità ex art 345 c.p.c. delle produzioni documentali surrettiziamente inserite come immagini nel testo dell'atto di appello.
5. PRIMO MOTIVO: SULL' IMPARZIALITÀ DELL'UNITÀ DI CONTROLLO DI I LIVELLO
(UNI.CO) – Erroneità della sentenza per travisamento dei presupposti in fatto e in diritto;
insussistenza del conflitto di interessi lamentato dalla CP_1
Il Tribunale ha condivisibilmente affermato: “ Tutte le verifiche di primo livello riguardanti gli otto s.a.l. del finanziamento furono condotte da organismo direttamente sottoposto al CP_7
che era al tempo stesso “autorità di gestione” e “soggetto beneficiario” dei p.o.n. per CP_5 la ricerca cofinanziati con fondi comunitari (fra cui il p.o.n. “Ricerca & Competitività”, nell'ambito del quale si inquadra il progetto SB). Il reg. CE n. 1083/2006 – recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione – stabilisce all'art. 58, rubricato “princìpi generali dei sistemi di gestione e di controllo”, che “I sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi stabiliti dagli
Stati membri prevedono: a) la definizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;
b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;
…”.
A sua volta il reg. CE n. 1828/2006, che stabilisce modalità di applicazione del reg. CE n.
1083/2006, all'art. 13, paragrafo 5, prevede che “Qualora l'organismo designato come autorità di gestione sia anche beneficiario nel quadro di un programma operativo, le disposizioni riguardanti le verifiche di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 [cioè le verifiche documentali e in loco sugli aspetti amministrativi, finanziari e tecnici delle operazioni finanziate: n.d.e.] garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni in conformità dell'articolo 58, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006”. Contrariamente a tali disposizioni, è un CP_7 organismo di controllo costituito e operante all'interno del soggetto controllato, quindi in posizione di indubbio conflitto di interessi. Di ciò era consapevole lo stesso come risulta CP_5 dalla documentazione in atti, che parte convenuta è riuscita ad acquisire a seguito della decisione del TAR Lazio n. 2751/2018, adìto per far accertare l'illegittimità del sostanziale diniego opposto dal all'accesso agli atti amministrativi della procedura relativa al CP_2 progetto SB. Invero, l' – Nucleo di verifica e controllo Controparte_8
7 (NUVEC), quale autorità di controllo di secondo livello (cd. autorità di audit, ai sensi dell'art. 63 Reg. CE n. 1083/2006 e degli artt. 16, 17 e 18 Reg. CE n. 1828/2006), ebbe a segnalare al
“la necessità di una maggiore chiarezza in ordine alla distinzione tra controlli gestionali CP_5
e controlli di 1° livello nel caso in cui l'AdG [Autorità di Gestione: n.d.e.] svolge il ruolo di
Beneficiario finale, in particolare relativamente … alla separazione delle funzioni tra chi effettua il controllo gestionale e chi effettua il controllo ex art.13 Reg(CE)1828/2006” e affermò pertanto che il avrebbe dovuto ”prendere provvedimenti al fine di assicurare tale CP_2 separazione delle funzioni …”, concludendo con la seguente raccomandazione: “controlli di
1° livello: assumere provvedimenti al fine di assicurare la separazione delle funzioni tra chi effettua il controllo gestionale e chi effettua il controllo ex art.13 Reg(CE)1828/2006 e trasmettere a questa Autorità tutta la documentazione relativa” (cfr. rapporto provvisorio del
1°.4.2014: doc. 93 di parte attrice). Lo stesso , nel rapporto definitivo del 15.5.2015 CP_9
(doc. 94 ibidem), dopo aver ribadito il rilevo della maggior chiarezza tra i soggetti che effettuano controlli gestionali e controlli di 1° livello nel caso in cui l'autorità di gestione sia anche beneficiario finale, osservò che “l'AdG [Autorità di Gestione: n.d.e.] ha informato che provvederà a modificare la pista di controllo non appena sarà conclusa la riorganizzazione ministeriale”. Pertanto, a progetto già concluso ma prima dell'emissione dei verbali n.
332/2015, n. 420/2016 e n. 421/2016 (relativi ai s.a.l. 6, 7 e 8) e prima dell'emissione del provvedimento di rettifica, rappresentò al la violazione dell'art. 13 Reg. CE n. CP_9 CP_5
1828/2006 ed il si impegnò a modificare la relativa “pista di controllo”. Tale CP_2 impegno rimase disatteso, per cui furono svolte da anche le verifiche compendiate in CP_7 quei verbali. Inoltre, con la nota n. 21170 del 27.10.2016 il rilevò, “con riferimento alle CP_5 operazioni finanziarie nell'ambito dell'Avviso 254/Ric. del 18 maggio 2011, per le quali il si è dichiarato beneficiario finale dell'intervento [si tratta della procedura che interessa CP_5 il progetto SB: n.d.e.]”, che “una qualsiasi discrezionalità della scrivente Autorità in merito a questioni di ammissibilità delle spese [ veva sollecitato l'autorità di gestione CP_7
a procedere con un'autonoma valutazione sul tasso di rettifica finanziaria da applicare alla n.d.e.] sfocerebbe in un evidente conflitto di interessi”. Nonostante ciò, la dott.ssa CP_1
, Dirigente dell' , con mail istituzionale del 1°.
9.2016 comunicò Testimone_1 Parte_3 al Responsabile di dott. (che la considerò come “una chiara e CP_7 Persona_2 perentoria direttiva”: cfr. pag.
2-3 del verbale n. 421/2016, doc. 40 dell'attrice) “credo sia il caso di avviare la revoca per Casa secondo le indicazioni dell'AGS [Avvocatura CP_1
Generale dello Stato: n.d.e.] vista anche la necessità di decertificare quanto sinora certificato per PONa3 non corretto, nelle more che la UE decida di sospendere o meno gli interventi …”
8 (doc. 96 ibidem). Le circostanze sinora richiamate, oltre a privare di fondamento le argomentazioni difensive del convenuto, dimostrano che il medesimo ha consapevolmente agito non solo in pieno conflitto di interessi (per sua stessa ammissione), ma anche e soprattutto in palese violazione della normativa comunitaria innanzi richiamata e di tutti i princìpi costituzionali che regolano il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).
Il provvedimento di rettifica è, dunque, sotto questo aspetto certamente illegittimo e inidoneo a fondare la richiesta di restituzione delle somme che sarebbero state erogate in eccedenza alla
7.- La rettifica e la conseguente richiesta di restituzione sono comunque anche CP_1 prive di fondamento nel merito. Il sostanzialmente ha contestato alla di aver CP_5 CP_1 proceduto ai sensi dell'art. 57, comma 2, d. lgs. n. 163/2006 all'affidamento dell'appalto integrato misto per la realizzazione del centro SB e della consulenza tecnico scientifica alla Fondazione “Cellule Staminali” di in difetto dei presupposti di legge, senza una CP_6 adeguata valutazione degli stessi e con provvedimenti del tutto carenti di motivazione.”
Parte appellante con inserti nell'atto di appello e riferimenti a siti internet tenta di sopperire alle gravi carenze defensionali del primo grado sul piano allegativo e sul piano documentale, che al di là della irritualità della tecnica difensiva, non sono idonee a scalfire non solo la puntuale motivazione della sentenza, ma gli stessi atti amministrativi posti in essere nella consapevolezza Parte Co della situazione di conflitto di interessi in cui versava , effetto di una grave carenza gestionale e organizzativa.
Sono gli stessi atti richiamati dal tribunale a smentire in modo inconfutabile, letteralmente, la tesi dell'assenza di una situazione di conflitto di interessi. E, ad avviso di questa Corte, è estremamente dubitabile che la soluzione amministrativa di due organismi interni ad un
, quand'anche appartenenti a due diverse direzioni generali, possa escludere la CP_2 situazione di conflitto di interessi considerando la struttura gerarchica del che si CP_2 troverebbe ad essere, in ultima analisi,controllore e beneficiario.
Condivisibilmente l'appellato ha dovuto ribadire: “ 1.1 Con riferimento agli illegittimi controlli svolti da in dispregio di tutta la normativa comunitaria in materia, oltre a ribadire in CP_7 questa sede la completa inammissibilità della ricostruzione fatta da parte Appellante, è necessario brevemente ripercorrere, quanto già chiarito nel giudizio di I grado, al fine di dimostrare nuovamente non solo come abbia agito illecitamente ma anche come CP_7 quanto asserito da parte Appellante nel suo atto introduttivo sia completamente falso e tendenzioso e, pertanto, il relativo motivo di appello oltre che inammissibile deve, comunque, essere considerato completamente infondato.
1.2 Ed invero, come meglio descritto sia nella
9 parte in fatto del presente atto che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. parag. Parte_ n. 1 a 5 della sezione “in fatto” Atto di Citazione del fascicolo di I grado), il - che nel caso di specie, si ricorda, ricopriva sia il ruolo di Autorità di Gestione che di Beneficiario del
Finanziamento - ha demandato lo svolgimento delle verifiche di controllo previste ai sensi dall'art. 13, co. 2 Reg. CE n. 1828/2006, ad un'unità di verifica - – che operava alle CP_7 sue dirette dipendenze andando così a violare quanto previsto dall'art. 13, co. 5, Reg. CE n.
1828/2006. Ai sensi di tale articolo, infatti, viene esplicitamente statuito che “qualora l'organismo designato come autorità di gestione sia anche beneficiario nel quadro di un programma operativo, le disposizioni riguardanti le verifiche di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni [tra gli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo dei Programmi Operativi] in conformità dell'articolo 58, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006” b . Pertanto, essendo le suddette verifiche di primo livello state condotte, per tutto il periodo di concessione del Finanziamento, e quindi, con riferimento a tutti i SAL (dal n. 1 al n. 8), da un soggetto direttamente sottoposto al soggetto Beneficiario Parte_
[leggasi: il (nei cui confronti - si ripete – ai sensi della normativa comunitaria devono essere svolti i medesimi controlli che vengono fatti sui soggetti attuatori, tra cui le stesse verifiche ex art. 13, co. 2 Reg. 1828/2006), non solo il Convenuto NON ha osservato il principio della separazione delle funzioni, ma – come anche nella realtà è avvenuto (cfr. sotto e parag.
2.2 nella parte in fatto che precede) - ha anche permesso che tali operazioni fossero svolte da un soggetto NON legittimato a farlo in quanto in pieno conflitto di interessi con uno dei due Parte_ soggetti nei cui confronti detti controlli dovevano essere svolti: il stesso. Il combinato disposto di tali due circostanze assieme con quanto risulta proprio dai Verbali di Controllo
(Verbale POT 332/205; Verbale POT 420/2016 e Verbale POT 421/2016 - All. n. dal 38 al 40 del fascicolo di I grado RGN 17369/2018), conferma, inoltre, come il Convenuto abbia consapevolmente agito in spregio oltre che della normativa comunitaria anche di qualsiasi principio di trasparenza, uguaglianza e buona fede che sta alla base del funzionamento di qualsiasi P.A. Ed invero, come emerge proprio dai predetti Verbali di controllo (ed in Parte_ particolare dal Verbale POT n. 421/2016) il nonostante fosse pienamente consapevole che Autorità di Audit di II° livello (cfr. art. 62 Reg. CE n. 1083/2006 e artt. 16, 17, 18 Reg. CE.
n. 1828/2006), già nel 2015 (quindi a Progetto SB ultimato e concluso ma prima dell'emissione dei verbali di controllo sui SAL 6-7-8), aveva dichiarato illegittimo CP_7 tanto da aver istituito ad hoc una nuova Unità deputata al controllo di I° livello –(elemento questo che, peraltro, l'Appellante dimentica di inserire nella sua inammissibile ricostruzione Part della struttura di o - cfr. precedente parag. B.1 )- non solo ha continuato a demandare ad
10 stesso l'esperimento delle verifiche finali dal SAL n. 6 al n. 8, ma non ha neanche CP_7 tenuto in alcun conto (i) né tutte le numerose argomentazioni della che pienamente CP_1 ed esaustivamente dimostravano gli errori di diritto perpetrati da già al momento CP_7 dell'emissione del Verbale POT. n. 332/2015 e nuovamente reiterati nei Verbali POT. n.
420/2016 e 421/2016 (All. n. 83 e n. 84 del fascicolo di I grado RGN 17369/2018) (ii) né il parere positivo ricevuto dall'Esperto Tecnico Scientifico circa la completa e perfetta realizzazione del (All. n. 85 del fascicolo di I grado RGN 17369/2018).
1.3 Parte_6
A riprova ulteriore - qualora fosse necessaria - di quanto precede, con particolare riguardo alla nuova autorità di I° livello istituita ad hoc dall'Autorità di Audit per sopperire all'illegittimità di Uni.Co, si evidenzia che, all'interno del Verbale POT n. 421/2016, al paragrafo “2. Contradditorio e Follow up” viene asserito dalla stessa quanto segue: CP_7
“Nella condivisibile dimensione dell'ottica di separazione tra le funzioni di controllo e quelle di gestione (anche al fine di evitare una qualsiasi discrezionalità dell'Autorità di Gestione [(di seguito anche “AdG”)] in merito a questioni di ammissibilità delle spese che sfocerebbe in un evidente conflitto di interessi) con il presente verbale si procede ad integrare il precedente Cont Verbale n. 420/2016 (…). L'equivoco al rimando di all' tra origine, si scopre ora CP_7 erroneamente, dalla riclassificazione svolta dell'Autorità di Audit nel 2015 sulla natura delle attività di controllo di limitatamente al Bando Potenziamento (D.D. 254/Ric) per il CP_7 quale il risulta Soggetto Beneficiario dell'intervento. Uni.Co. infatti sul Bando CP_5
Potenziamento è stato collocato nella sfera del controllo di I° livello gestionale all'interno Cont dell' , mentre il controllo di I° Livello ex art. 13.5 Reg. 1828/2006 è stato devoluto a distinta
Unità di Controllo istituita ad hoc nel Luglio 2015 in ottemperanza alle raccomandazioni Cont formulate dall' [leggasi “Autorità di Audit”]. Altro motivo che ha generato l'equivoco è stato il ricevimento di una chiara e perentoria direttiva che l'Autorità di Gestione ha inviato al Cont Responsabile Uni.Co. (All. n. 3 al predetto Verbale POT. 421/2016 [email del 01.09.2016]) che, per le ragioni di cui sopra, non l'aveva ritenuta una (diversamente inammissibile) modalità di ingerenza nelle attività di controllo, quanto, piuttosto per il solo Bando
Potenziamento una legittima disposizione di un organo gerarchicamente superiore (Autorità di
Gestione) verso un organismo interno (non indipendente) ad esso subordinato ( . (…)”. CP_7
Ebbene la semplice lettura di tali stralci del Verbale POT. n. 421/2016, se analizzati in combinato con la nota n. 2 a piè di pagina 3 del predetto Verbale, riferita alla summenzionata perentoria direttiva fornita dal , nella persona della Dott.ssa (Dirigente CP_2 Tes_1 dell'Ufficio IV) per e-mail il 01.09.2016c (cfr. Parag.
2.2. della parte in fatto del presente atto) Parte_ e alle ultime affermazioni rese dal nel presente giudizio, delinea uno scenario che ha
11 dell'inverosimile. Ed invero, se si considerano, da un lato, i soggetti coinvolti nella missiva (la
Dirigente dell'Ufficio VI e il Responsabile di Uni.Co), dall'altro, la rilevanza di tale missiva rispetto all'intero Bando Potenziamento (ovvero l'Avviso n. 254/Ric.), e da ultimo, il fatto che l'Appellante, abbia tentato di introdurre nel presente giudizio Appello una, oltre che Parte_ inammissibile, anche artefatta ricostruzione della struttura interna del relativamente al sistema dei controlli interni posta in essere per l'intero Avviso 254/Ric. smentita, tra l'altro, Parte_ dalla documentazione dello stesso (i.e. Verbale POT 421/2016 ed email della Dott.ssa
) non fa che confermare il fatto che (a) la come correttamente evidenziato Tes_1 CP_1 dalla Sentenza di I grado, abbia scontato – e stia scontando - ingiustamente, una serie ripetuta e grossolana di errori commessi a suo discapito, che nulla hanno a che vedere con quanto, al Parte_ contrario, le si contesta in termini di correttezza del proprio operato;
e che (b) il era ed
è sempre stato consapevole di agire oltre che illegittimamente ed in conflitto di interessi e di voler intenzionalmente perpetrare in tale direzione, adducendo - anche oggi – informazioni non afferenti al vero pur di sottrarsi dalle proprie responsabilità oggettive. Si evidenzia, infatti, che sebbene l'Appellante nel proprio atto di appello dichiari che “i controlli di primo livello fossero correttamente espletati da un Ufficio del Ministero e non da un Soggetto Esterno (…) ma comunque in posizione di indipendenza gerarchica e funzionale dell'Autorità di Gestione, coincidente con l'Ufficio VI” da tutto quanto sopra si evince chiaramente come tale affermazione sia completamente falsa e tendenziosamente inserita in questo giudizio solo per portare in errore l'Ecc.ma Corte AD . Peraltro – ennesima riprova della falsità delle Parte_ affermazioni del – è data proprio dalla descrizione ufficiale di i cui al seguente CP_7 sito web (http://www.ponrec.it/organizzazione/autorit%C3%A0-di-gestione/unit%C3%A0- organizzativa-controlli-di-i-livello/ - che la correttamente inseriva già nel proprio CP_1
Atto di Citazione del giudizio di I grado RGN n. 17369/2018 – cfr. pag. 14) ove è riportato espressamente che “l'Unità è collocata alle dirette dipendenze della
[...]
[leggasi: Ufficio IV)”.
1.4 In aggiunta a tutto Parte_7 quanto precede, qualora si avessero ulteriori dubbi al riguardo, è sufficiente rileggere anche le stesse parole di per prendere formalmente atto della circostanza, che quest'ultimo, CP_7 malgrado abbia sempre agito come tale, si sia sempre definito come “Unità di controllo di I°
Livello”, e abbia proceduto in tale veste a tutte le certificazioni dei SAL (ivi compreso il Verbale
POT n. 332/2015 inerente alla certificazione del SAL 6, 7 e 8) - NON era l'organo che avrebbe potuto legittimamente svolgere i controlli di I° Livello di cui all'art. 13.5 del Reg. CE 1828/2006 in quanto “scopre solo ora” [leggasi: al momento dell'emissione del Verbale POT. n.
421/2016] che già “nel 2015” – l'Autorità di Audit l'aveva deputata come soggetto NON
12 competente a svolgere tali attività per il Bando Potenziamento e aveva, sempre “nel Luglio
2015”, proceduto ad istituire una Unità di Controllo ad hoc. Ciò nonostante, la cosa che lascia ancora più perplessi è il comportamento sempre dello stesso (che ripetiamo, afferma CP_7 di “scoprire erroneamente” quale sia “il proprio ruolo” solo contestualmente alla redazione del Verbale POT. n. 421/2016 e, quindi, nel novembre 2016), che nel settembre 2016 - quando, dunque, doveva essere ancora convinto di svolgere il ruolo di cui all'art. 13.5 Reg. CE
1828/2006 - a fronte della ricezione di una email “chiara e perentoria” da parte del MUR -
Ufficio VI - che (da come si evince dalla nota 2 riportata nel medesimo Verbale) in qualità di
Autorità di Gestione/Soggetto Beneficiario gli forniva indicazioni per procedere con la
“revoca” del Finanziamento alla - “crede” di dover seguire tali istruzioni, CP_1
“decertificando” ciò che era stato “certificato”, in quanto “legittima disposizione di un organo gerarchicamente superiore (Autorità di Gestione) verso un organismo interno (non indipendente) ad esso subordinato (UniCo)”. Orbene - chiarito ed assunto che, nei fatti, almeno Parte_ fino al 2015 sia il che vevano agito in violazione dei principi comunitari inerenti CP_7 al sistema dei controlli – delle due l'una: o al momento della redazione di entrambi i CP_7
Verbali POT n. 420/2016 e n. 421/2016 (novembre 2016) sapeva di essere SOLO un organo di controllo gestionale interno al e, quindi, le sue valutazioni, oltre che erronee in punto CP_2 di fatto ed in diritto, erano anche illegittime ed hanno, pertanto, contribuito a rallentare il processo per la definizione effettiva della posizione della oppure, fino al CP_1 CP_7 predetto mese di novembre del 2016 NON era conscio di svolgere un ruolo che non gli era permesso (ovvero quello di autorità di Controllo di I° livello ex art. 13 co. 5, Reg. CE Cont 1828/2006), e quindi, l'email inviata dall' a cui “crede” di dover dar seguito, si CP_7 pone come una effettiva ingerenza nell'attività di controllo e pertanto, oltre a dover essere disattesa, avrebbe dovuto avere una reazione differente da parte dello stesso che, CP_7 invece, producendo (e poi reiterando) le erronee ed ingiustificate valutazioni presenti nei
Verbali POT. n. 332/2015 e n. 420/2016 e n. 421/2016, nei fatti, non fa che assecondare, andando così a viziare l'intera procedura di controllo in quanto non resa nel rispetto di quel regime di separazione delle funzioni previsto dai Regolamenti comunitari.”
6. SECONDO MOTIVO: “ SULLA LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA:
ERRATA APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL CODICE DEGLI APPALTI DA PARTE
DELLA FONDAZIONE E CORRETTEZZA DELLE VERIFICHE EFFETTUATA – Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 57, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e dei principi in tema di conflitto di interesse.”
13 Il Tribunale ha condivisibilmente motivato :
“Con specifico riguardo alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando, seguita per affidare l'appalto integrato misto del valore di ben 8.814.903,02 euro, il ha ricordato CP_2 che in base alla lett. c) del citato art. 57, comma 2, l'affidamento senza gara è consentito nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara;
le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.
Pertanto, i presupposti di ammissibilità della procedura negoziata stabiliti da tale norma, che costituisce un'eccezione al criterio generale della pubblicità e della massima concorrenzialità proprio della procedura aperta, devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili d'interpretazione estensiva. Come si evince dai suoi stessi atti la ha CP_1 giustificato la sua scelta, da un lato, affermando di aver fatto tutto quanto in suo potere per ottenere i permessi e le autorizzazioni alle autorità competenti, consapevole sia dei divieti dell' sia delle scadenze previste dal disciplinare, e, dall'altro, osservando che il mancato CP_13 rispetto del termine del 31.12.2014 sarebbe stato potenzialmente foriero di una revoca dei fondi comunitari ricevuti e avrebbe avuto ripercussioni gravissime a livello sociale e scientifico.
Secondo il ciò non sarebbe sufficiente a consentire il ricorso alla procedura CP_2 negoziata senza bando poiché: (a) la motivazione dell'estrema urgenza, conseguente all'imprevedibilità dell'evento, è giustificata solo con la generica lamentela della lentezza delle procedure autorizzative;
peraltro, l'insussistenza di reali motivi di urgenza emerge dalla circostanza che dopo l'avviso di pubblicazione della gara, avvenuto in data 28.9.2012, lo spoglio della documentazione amministrativa e la relativa valutazione tecnica ebbero luogo soltanto dopo circa tre mesi e mezzo (il 10 e l'11.1.2013) e il contratto fu sottoscritto addirittura in data 11.7.2013; (b) quanto alla stretta necessità della misura, non vi è “alcuna specificazione tra la misura che sarebbe stata ordinariamente utile e quella invece minima necessaria, risultando dall'imprevedibilità e dall'urgenza”; (c) la motivazione della scelta della si è limitata ad una mera parafrasi delle disposizioni di legge, mentre avrebbe CP_1 dovuto dare atto delle specifiche ragioni che la imponevano, attesa la natura della procedura di scelta del contraente, eccezionale e derogatoria delle ordinarie regole di pubblicità. Tali argomentazioni non sono condivisibili. Quanto alla imprevedibilità dell'evento ed alla conseguente estrema urgenza, la non ha lamentato la lentezza delle procedure CP_1 amministrative, ma, ribadito di aver fatto tutto ciò che poteva per conseguire i titoli abilitanti
14 che le necessitavano (cfr. domande di permesso a costruire, di rilascio del parere igienico- sanitario preventivo, di autorizzazione sismica, di rilascio del parere dei Vigili del fuoco: doc.
7 di parte attrice), ha rilevato l'impossibilità di poter incidere sulle tempistiche e sulle modalità di rilascio dei permessi amministrativi e delle autorizzazioni necessari alla costruzione di un centro di ricerca di altissima specializzazione come SB (v. nota del direttore scientifico della in data 27.7.2012, doc. 8 ibidem). Con riguardo all'urgenza, poi, la CP_1 ha evidenziato la necessità di evitare le gravissime ripercussioni a livello sociale CP_1
e scientifico che si sarebbero avute qualora il mancato rispetto dei termini avrebbe compromesso non solo la realizzazione del centro, ma anche l'intero sviluppo della sperimentazione clinica sulle cellule staminali, assai rilevante per la possibile cura di malattie genetiche altamente invalidanti (doc. 8 cit.) A ciò va aggiunto il fatto che con le deliberazioni n. 124/2001, n. 97/2004 e n. 24/2011 l' aveva esplicitamente esclusa sia la pubblicazione CP_13 di bandi di gara privi delle approvazioni e autorizzazioni previste dalla legge per l'immediata cantierabilità del progetto, sia con pubblicazione dei cd. “bandi condizionati” al rilascio di apposite autorizzazioni amministrative. La non avrebbe dunque potuto ricorrere CP_1 né alla procedura aperta, né alla procedura ristretta, né (tanto meno) alla procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara. Né, diversamente da quanto sostenuto dal , CP_2 avrebbe soddisfatto l'urgenza del caso concreto il ricorso alla riduzione dei termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte prevista dall'art. 70 d. lgs. n.
163/2006. La sola procedura ad evidenza pubblica esperibile in quel momento era dunque quella di cui all'art. 57, comma 2, lett. c), della quale ricorrevano i presupposti fattuali e normativi. Inoltre, a confutare l'affermazione del Ministero circa l'insussistenza di una reale urgenza, come sarebbe dimostrato dalle tempistiche osservate dalla dopo aver CP_1 deliberato il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando, parte attrice ha condivisibilmente rilevato quanto segue. Benché non vi fosse tenuta, ma al solo fine di rispettare i princìpi di concorrenza e di trasparenza previsti dalla normativa di settore, pubblicò un avviso di “manifestazione di interesse” al fine di individuare un soggetto e/o un raggruppamento temporaneo di soggetti che fosse in grado di realizzare, in breve tempo, il complesso progetto SB (cfr. docc. 12-15 di parte attrice). A seguire, la CP_1 espletò tutti i passaggi della procedura prescelta: (i) fase cd. di “prequalifica” nella tempistica necessaria a valutare la documentazione presentata;
(ii) invio delle lettere di invito ai soggetti risultati in possesso dei requisiti stabiliti nel codice degli appalti e nella documentazione di gara;
(iii) esperimento della procedura di gara vera e propria per l'affidamento del contratto di appalto integrato misto;
(iv) pubblicazione degli esiti della procedura (docc. 16-20 ibidem);
15 (v) osservanza del termine di rispetto di 35 giorni (cd. periodo di stand still) per la sottoscrizione del contratto. Con riferimento alla “misura strettamente necessaria” e alla
”adeguatezza della motivazione”, a parte il rilievo immediato dell'oscurità della prima contestazione (la non avrebbe “fatto alcuna specificazione tra la misura che CP_1 sarebbe stata ordinariamente utile e quella minima necessaria risultando dall'imprevedibilità ed urgenza”), va ribadito come essa abbia invece prodotto tutta la documentazione necessaria a dimostrare la “misura dell'urgenza” ed effettuato, sebbene non obbligata, tutte le forme di pubblicità possibili (avviso di manifestazione di interesse e comunicazione degli esiti della procedura) per soddisfare i princìpi di trasparenza e concorrenzialità previsti dalla normativa all'epoca vigente in tema di appalti pubblici. La censura di inadeguatezza della motivazione, poi, è assolutamente generica e chiaramente smentita dalla documentazione innanzi ricordata, nella quale – lungi dal limitarsi “ad una mera parafrasi delle disposizioni di legge” – la ha sempre puntualmente esposto le ragioni delle proprie decisioni. 7.2.- Anche le CP_1 considerazioni svolte dal riguardo l'affidamento della consulenza tecnico-scientifica CP_2 alla Fondazione “Cellule Staminali” di si rivelano destituite di fondamento. Il ha CP_6 CP_5 sostenuto che la scelta di non voler procedere ad una gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione della consulenza non era sorretta dalle concrete ragioni di urgenza di cui all'art. 57, comma 2, lett. b), d. lgs. n. 163/2006), invocate dalla Inoltre, fatto CP_1 ancor più grave, la affidò la consulenza ad un altro soggetto il cui Direttore CP_1 scientifico, prof. rivestiva un ruolo dirigenziale anche all'interno di essa, così Per_1 determinando una situazione di conflitto di interessi e la violazione dei princìpi di imparzialità
e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. L'operato della in realtà, è assolutamente corretto e conforme alle previsioni normative CP_1 applicabili alla fattispecie come emerge dalle circostanze di seguito illustrate. L'art. 57, comma
2, lett. b), d. lgs. n. 163/2006, nel testo vigente all'epoca dei fatti in esame, stabilisce la possibilità di ricorrere alla procedura di gara negoziata senza pubblicazione di bando
“qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato”. La effettuò tutte le pubblicazioni volte a comprovare la mancata esistenza sul mercato CP_1 comunitario di un fornitore che potesse offrire un servizio di utilizzo clinico, in trial sperimentali su pazienti affetti da patologie neurodegenerative, di cellule staminali neurali umane derivanti da tessuti fetali di donatori deceduti esclusivamente per cause naturali (cfr. avviso volontario di trasparenza ex ante, docc. 31 e 32 di parte attrice). La Fondazione
“Cellule Staminali” di era proprietaria dei protocolli produttivi per l'operatività CP_6
16 dell'officina farmaceutica registrati presso l'AIFA: circostanza chiarita dalla CP_1 attrice sia nella relazione tecnica per il s.a.l. n. 6 (doc. 27 ibidem), sia nelle osservazioni mosse alla “analisi delle relazioni tecniche e dei rendiconti contabili” redatte dall'esperto tecnico scientifico incaricato del prof. (v. nota prot. n. 7698/01/DG del 24.10.2014, CP_5 Persona_3 doc. 86 ibidem), il quale aveva – fra l'altro – chiesto di chiarire le ragioni per cui ricorrere ad un servizio di consulenza esterna pur avendo la al proprio interno un soggetto CP_1 estremamente qualificato, il dr. che aveva certificato il laboratorio della Persona_4
(v. nota 5 del doc. 86 cit.). Appresa la circostanza della proprietà esclusiva Controparte_14 dei protocolli in questione in capo alla il prof. rilevato che essi Controparte_15 Per_3
“non possono essere trasferiti automaticamente alla Controparte_1
”, ebbe ad affermare che “le [proprie] considerazioni tecnico-scientifiche non hanno
[...] alcun rilievo e subentrano le valutazioni di carattere amministrativo di esclusiva competenza del (v. comunicazione a sua forma intitolata “oggetto: nota prot. n. 24285 del CP_5 CP_5
24 ottobre 2014”, doc. 87 ibidem). In sostanza, ricorrevano quelle “ragioni … attinenti alla tutela di diritti esclusivi” che legittimavano la ad affidare il contratto ad un unico CP_1 operatore determinato, proprietario di quei diritti senza i quali non avrebbe mai potuto rendere operativo il Centro SB. Anche la cd. invalidità per trascinamento, figura giuridica appositamente creata dal per giustificare gli stralci delle spese relative alla CP_2 consulenza tecnico-scientifica (cfr. p. 8 del verbale n. 332/2015, nonché i verbali n. 420/2016
e n. 421/2016: docc. 38, 39 e 40 di parte attrice) e il conseguente provvedimento di rettifica dell'11.4.2017, non è idonea a sostenere le ragioni del convenuto. Da un lato, essa non è prevista nel nostro ordinamento giuridico (ed in sede cautelare ne è già stata rilevata l'inesistenza: v. ordinanza del 21.10.2017, doc. 82 ibidem). Dall'altro, tutte le circostanze innanzi elencate smentiscono palesemente i rilievi del . Infine, quanto al conflitto di CP_2 interessi in cui si sarebbe trovato il Direttore scientifico della prof. il CP_1 Per_1
Ministero non ha fornito alcuna dimostrazione di tale assunto e, soprattutto, non tiene conto del fatto che proprietaria dei diritti di esclusiva era la sola Fondazione “Cellule Staminali” di e non il Né va dimenticato che per legittimare la rettifica finanziaria operata dal CP_6 Per_1
il conflitto di interesse del beneficiario del contributo, erogato dall'Unione europea CP_2
o dall'amministrazione aggiudicatrice, deve essere previamente “accertato da un'autorità giudiziaria o amministrativa”, ai sensi dell'art. 2 della Direttiva 2004/18/CE e dell'art. 10 della Direttiva 2004/17/CE, come espressamente previsto al punto n. 21 del documento di orientamento per le verifiche di gestione degli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dal
17 fondo strutturale e dal fondo di coesione (cd. COCOF 13_9527: doc. 88 di parte attrice).
Siffatto accertamento è invece mancato nel caso di specie.”
Il motivo va disatteso per un duplice autonomo ordine di ragioni.
Da un lato è inammissibile ex art 342 c.p.c..
La Corte di Cassazione a sezioni unite con l'ordinanza 36481/2022 ha ribadito: “ Gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”
Complessivamente il motivo di gravame si caratterizza per una reiterazione degli originari assunti con l'aggiunta di elementi di dettaglio privi di rilievo ( es. la proroga dei termini disposta il 29 dicembre 2014 rispetto ad un termine che scadeva il 31 dicembre ,il che secondo l'assunto dell'appellante sarebbe bastato ad escludere l'urgenza), ma soprattutto è privo di specificità .
D'altro lato è infondato.
Parte appellata si è peritata di confutare analiticamente le sostanzialmente generiche affermazioni dell'appellante.
Ritiene la Corte che la correttezza delle argomentazioni dell'appellato con riferimenti puntuali ai documenti prodotti possano essere fatte proprie dal Collegio e riportate di seguito, per economia processuale.
Condivisibilmente, infatti, l'appellato ha controdedotto:
“C.
2.1 Sulla procedura di affidamento dell'Appalto Integrato Misto ex art. 57, comma 2, lett.
c) del D.Lgs. n. 163/2006 2.1.1 Premesso quanto sopra circa l'effettivo svolgimento dei fatti, con riferimento ai fallaci motivi di censura che l'Appellante invoca per chiedere l'annullamento della Sentenza relativamente alla procedura dell'appalto integrato misto di lavori servizi e forniture (“Appalto Integrato Misto”) adottata dalla per la CP_1
18 costruzione del Centro SB, preme evidenziare quanto segue. a) Con riferimento alla asserita insussistenza dei requisiti dell'”imprevedibilità ed urgenza”, della “misura strettamente necessaria” e dell' “adeguatezza della motivazione” previsti per l'utilizzo della Parte_ procedure d'urgenza di cui all'art. 52, comma 2, lett. c), il ancora una volta, ripercorre gli stessi identici argomenti già trattatati insufficientemente nel giudizio di I grado, peraltro, aggiungendovi dettagli di fatto che non rappresentano il vero e/o che fanno riferimento a soggetti differenti dalla e che, quindi, non hanno ragion d'essere in questo CP_1 procedimento. Nello specifico: i) quanto alla mancanza del requisito di imprevedibilità ed Parte_ urgenza, in primo luogo, il continua a ribadire che “nel caso di specie (…) la motivazione dell'estrema urgenza è rimessa solo ad una generica lamentela sulla lentezza delle procedure approvative” dei vari permessi/autorizzazioni amministrative che furono necessarie per partire con la cantierabilità e costruzione del Centro SB (cfr. Atto di appello, pag. 15). Ebbene, al fine di dimostrare la piena infondatezza di tale asserzione, è sufficiente rinviare a quanto argomentato nel dettaglio e provato documentalmente nel giudizio di I grado (cfr. parag. n. 2 della sezione “in fatto” dell'Atto di Citazione del fascicolo di I grado e relativi allegati) per ribadire che la non ha mai fatto riferimento alla “lentezza” delle suddette CP_1 procedure approvative ma ha sempre fatto presente la “completa impossibilità ed estraneità” della stessa a poter conoscere ex ante ed a poter di conseguenza incidere - oltre CP_1 quanto non avesse già fatto tramite solleciti – sulle tempistiche di rilascio di tutte le predette autorizzazioni (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, del Permesso a Costruire;
delle Part varie autorizzazioni e Vigli del Fuoco;
etc. – cfr. All n. 7 e n. 9 del fascicolo di I grado
RGN 17369/2018) che, come noto, discendono dalla normativa edilizia, e in molteplici casi
(come quello di specie) NON possono essere compresse e/o ridotte né accelerate, e che, pertanto, in nessun modo possono essere rimesse alla volontà/decisione/intromissione del terzo Parte_ ovvero essere a questo in qualsiasi modo imputabili. In secondo luogo, sebbene sia il stesso a riconoscere espressamente che “dette procedure autorizzative, una volta instaurate, sono sottratte alla disponibilità dell'istante” (facendo quindi decadere la sua stessa lamentela), contesta il fatto che la abbia richiesto il permesso a costruire solo in data 14 giugno CP_1
Parte_ 2012, pur avendo ottenuto il Finanziamento in data 25.11.2011. Ebbene il forse dimentica
– o probabilmente ignora - il fatto che per presentare la domanda di permesso a costruire, così come le varie richieste ai vigili del fuoco o alla ASL, ra necessario avere un progetto definitivo e gli allegati tecnici di progetto (cfr. All. n. 7 al fascicolo di I grado RGN n. 17369/2018). Senza questi documenti tecnici (i.e. progetto preliminare, progetto definitivo, elaborati tecnici;
etc.) - Per_ che la ha commissionato ai tecnici incaricati (Arch. ) nel periodo CP_1
19 immediatamente successivo all'ottenimento del Finanziamento (cfr. All. n. 22 al fascicolo di I grado RGN. 17369/2018) – i permessi in oggetto NON potevano essere richiesti e – ovviamente
– tali documenti di altissimo tecnicismo hanno richiesto del tempo per poter essere redatti, motivo per cui sono trascorsi appena 6 mesi per l'invio delle domande amministrative. Priva Parte_ Parte_ di ogni valore è anche l'osservazione che fa il circa il fatto che il D.D. n. 4672 del del 29.12.2014 prorogava i tempi per la fine del Progetto al 30 maggio 2015 (anziché al
31.12.2014), sia perché nessuno, nel 2012, avrebbe potuto predire il futuro – ed immaginare Parte_ che ad un giorno dalla scadenza (nel 2014) il avrebbe prorogato i termini del Progetto– sia perché l'estratto del suddetto D.D. n. 4672 del 2014 citato dall'odierno Appellante, fa riferimento agli Atenei universitari e dunque non è direttamente applicabile alla CP_1
(cfr. Atto di Appello di controparte pag. 16 - “all'attuale fase di passaggio alla contabilità economico-patrimoniale degli Atenei da concludersi entro il 31 dicembre 2014 (…)”) Ne consegue, pertanto, che non solo tramite queste asserzioni è lo stesso Appellante a dimostrare ancora una volta come, nei fatti, non c'erano alternative alla procedura di cui all'Art. 57, comma 2, lett c) del D.Lgs. n. 163/2006 adottata dalla ma quando lo stesso CP_1 continua anche, imperterrito, ad affermare che l'Appellata avrebbe potuto fare ricorso alle
“procedure acceleratorie” di cui all'Art. 70 del D.Lgs. n. 163/2006 (cfr. Atto di Appello, pag.
16) ignora volutamente l'intero impianto normativo in tema di appalti pubblici. Per mero tuziorismo difensivo, infatti, si rammenta, in primo luogo che l'art. 70 del D.Lgs. n. 163/2006
(allora vigente), al comma 11 (pre-riforma 2014), prevedeva una sostanziale riduzione dei termini, solo in caso di “procedure ristrette e negoziate con pubblicazione di un bando di gara”, quando “l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo”, ma solo con riferimento alle domande di partecipazione e alla ricezione delle offerte.
Diversamente, il comma 2 del predetto articolo 70, prevedeva che “nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara”, il comma 3, recitava che “nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle 35 domande di partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara”, etc. Parte_ Pertanto, posto che, alla luce di quanto sostenuto dal la non avrebbe CP_1 comunque potuto vantare la sussistenza del requisito dell'urgenza e che, in ogni caso, non avrebbe potuto ricorrere né alla procedura ristretta, né alla procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara in quanto non pienamente rientrante nei relativi presupposti
(cfr. art. 3, punto 38, art. 55 e art. 56 D.Lgs. 163/2006), non si capisce proprio in che modo,
20 ella avrebbe potuto usufruire di tali “formule accelerate” previste dall'art. 70. A tal proposito, si ricorda, altresì, che, come già argomentato in fatto nel precedente grado giudizio (cfr. parag.
n. 2 della sezione “in fatto” dell'Atto di Citazione del fascicolo di I ), la stessa (ex Pt_9 CP_13
, in diverse deliberazioni, aveva esplicitamente previsto l'impossibilità di procedere con CP_16 la pubblicazione di bandi di gara, e/o con la validazione dei progetti senza aver ottenuto tutte le approvazioni ed autorizzazioni previste dalla legge per l'immediata cantierabilità del progetto (cfr. Delib. n. 124/2001; Delib. n. 97/2004) nonché, con la pubblicazione dei cd.
“bandi condizionati” al rilascio di apposite autorizzazioni amministrative (Delib. n. 24 – adunanza del 23 febbraio 2011), e che, pertanto, in attesa di ottenere il premesso a costruire,
l'unica procedura di gara pubblica implementabile era proprio quella prevista dall'art. 57 del
D.Lgs. n. 163/2006, in quanto NON prevede la pubblicazione di un bando di gara. Tale procedura, pertanto, era l'unica che consentisse alla considerata la sussistenza CP_1 del predetto requisito dell'estrema urgenza, di poter usufruire di una vera accelerazione dei termini, posto che il summenzionato art. 70 del succitato D.Lgs. n. 163/2006, al comma 12, esplicitamente conferiva “nelle procedure negoziate senza bando, quando l'urgenza rende impossibile osservare i termini minimi previsti dal presente articolo, [al]l'amministrazione [la possibilità di stabilire] i termini nel rispetto, per quanto possibile, del comma 1”, senza fissare soglie minime di tempo non ulteriormente comprimibili. ii. Quanto all'asserita mancanza del Parte_ requisito della “misura strettamente necessaria”, il invece, di indicare specificatamente in cosa sarebbe stata effettivamente mancante la si limita, come già avvenuto in CP_1 primo grado, a dire laconicamente che la procedura adottata sarebbe stata “sacrificante del principio di concorrenza” scordandosi che, pur non essendone tenuta (per la tipologia di procedura prescelta) la ha adottato tutte le forme di pubblicità possibili e ha CP_1 espletato, in maniera trasparenza, tutti i passaggi della procedura prescelta A riprova di ciò è sufficiente oltre che visionare tutte le pubblicazioni che sono state fatte dalla per CP_1 dare pubblicità alla procedura, oltre che in sede nazionale anche in sede internazionale, anche verificare tutti gli atti della procedura che sono stati prodotti dalla (si vedano in CP_1 merito cfr. - All. dal n. 12 al n. 20 e n. 43 del fascicolo di I grado RGN n. 17369/2018). Tanti e tali documenti, infatti, furono consegnati – a tempo debito – ad per la certificazione CP_7 del SAL 4, e proprio grazie a questi documenti la stessa nel Verbale POT n. 85/2014 CP_7
(relativo proprio SAL 4 – periodo coperto sino a tutto il 31.12.2013) - oltre a certificare tutta la spesa relativa alla suddetta procedura come coerente rispetto alla normativa vigente sia nazionale che comunitaria, esprimeva un giudizio “positivo” sull'intero operato svolto fino a quel momento dalla quindi relativamente a tutte le procedure di gara pubblica CP_1
21 svoltesi nel periodo di riferimento (cfr. All. n. 43 al fascicolo di I grado RGN n. 17369/2018).
Privo di pregio quanto asserito per la prima volta dall'Appellante (peraltro nuovamente per la prima volta durante il presente giudizio) circa il fatto per cui la avrebbe preferito CP_1 procedere all'affidamento in blocco dell'intero appalto integrato misto invece che procedere d'urgenza per il solo affidamento di lavori. Infatti il e la relativa Cell Parte_6 Pt_10 per la produzione di farmaci ivi integrata - il cui progetto, si ricorda, è stato approvato con Parte_ queste caratteristiche di inscindibilità dallo stesso (cfr. si rinvia integralmente alla relazione tecnica di cui All. n. 2 al fascicolo di I grado RGN n. 17369/2018) – per poter essere certificato AIFA come GMP (“Good Manufacturing Practice”), richiedeva (ai sensi della normativa AIFA) l'esatta simbiosi ed integrazione, in un unicum, tra gli impianti tecnologici ed i macchinari (le cd. “forniture”) con la struttura edile (i cd. “lavori”) e lo svolgimento contestuale dei servizi di qualifica e convalida della predetta (i cd. “Servizi”). Parte_11
Non sarebbe, infatti, stato tecnicamente possibile realizzare in maniera scissa e con fornitori completamente scollegati tra loro il Centro SB (nel suo insieme: Cell Factory;
stabulario; laboratori di biochimica;
locale deposito;
etc.), motivo per cui, questa illogica Parte_ contestazione non era mai stata mossa prima dal In caso contrario, infatti, qualora il
Centro non fosse stato, sin dall'inizio, pensato e progettato e, successivamente, realizzato come un'entità unica, non avrebbe mai potuto né essere certificato AIFA, né tanto meno essere proprio selezionato come progetto destinatario del Comunitario Finanziamento in quanto Parte_ avrebbe voluto anche dire che il con l'Avviso 254/Ric., aveva richiesto di realizzare un laboratorio di ricerca contrario alla normativa di settore. iii. Da ultimo, con riferimento, all'asserita mancanza di adeguatezza della motivazione, anche in questo caso, l'Appellante – limitandosi a copiare pedissequamente quanto riportato nel Verbale POT 332/2015 (cfr. All. n.
28, pag. 7 al fascicolo di I grado) – senza null'altro argomentare - cita solo delle sentenze del
TAR astrattamente generiche e in ogni caso non applicabili al caso di specie. Ed invero: a) con riferimento alla sentenza del T.A.R. Lazio n. 1656/2009 circa l'impossibilità di interpretare estensivamente i presupposti giustificanti della procedura in commento, stante quanto precede,
NON si capisce il motivo per cui la stessa venga citata con riferimento alla visto CP_1 che, in nessun caso, tali presupposti sono stati oggetto di una possibile interpretazione estensiva e posto che, la ha sempre rispettato i principi di correttezza e trasparenza CP_1 nella selezione del proprio fornitore, attuando – come evidenziato proprio dalla Sentenza di I grado - tutte le pubblicazioni possibili ed implementando una ase cd. di “pre-qualifica” per l'individuazione dei soggetti potenzialmente idonei a portare a compimento l'intero appalto;
b) con riferimento alla sentenza del T.A.R. Veneto n. 350/2013 circa il fatto che l'urgenza non
22 deve essere addebitabile in nessun modo a carenza di adeguata organizzazione o programmazione della stazione appaltante, si rinvia a tutte le considerazioni precedentemente svolte e alla documentazione fornita al MUR ed allo stesso ed, in particolare, a tutta CP_7 la corrispondenza intercorsa con gli enti amministrativi per il rilascio dei relativi permessi/autorizzazioni a costruire che altro non fanno che dimostrare che non appena la ha potuto presentare le domande (leggasi: aveva a disposizione tutta la CP_1 documentazione tecnica di base per farlo) si è prodigata per farlo senza alcun rallentamento o inerzia alla stessa imputabile, come anche correttamente riconosciuto dalla Sentenza di I grado. Alla luce di quanto precede, pertanto, tale motivo di appello è completamente priva di ogni fondamento. C.
2.2. Sulla procedura di affidamento della consulenza tecnico scientifica
2.2.1 Alla stregua di quanto già avvenuto per la descrizione dei fatti afferenti all'affidamento della procedura di Appalto Integrato Misto per la realizzazione del anche Parte_6 con riferimento alla procedura di affidamento per la consulenza tecnico scientifica,
l'Appellante compie un disperato tentativo di distorcere la realtà dei fatti, sbagliando anche i citare i ruoli ricoperti dal Prof. Direttore Scientifico della Orbene al fine Per_1 CP_1
Parte_ di confutare, quanto asserito dal preme in primo luogo, brevemente sintetizzare, lo svolgimento della procedura de qua ricapitolando anche tutti gli adempimenti posti in essere dalla e successivamente, ribadire le erronee considerazioni su cui si fondano le CP_1 argomentazioni dell'Appellante. In merito, comunque, e per un maggior dettaglio, si rinvia a quanto descritto, in merito alla predetta consulenza tecnico-scientifica nell'Atto di citazione e nelle memorie ex art. 183, n. 1 e 2 della ed i relativi allegati di cui al fascicolo di CP_1
I grado.
2.2.2 Sulla procedura ex art. 57, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 posta in essere dalla In data 05.04.2014, la avviava la procedura negoziata CP_1 CP_1 senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del Codice degli Appalti (procedura di gara senza previa pubblicazione di un bando di gara da esperirsi
“qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato”) per l'individuazione del soggetto cui affidare il servizio di consulenza tecnico/scientifica per l'implementazione, presso il Centro SB, dell'utilizzo clinico, in trial sperimentali, su pazienti affetti da patologie neurodegenerative, di cellule staminali neurali umane derivanti da tessuti fetali di donatori deceduti esclusivamente per cause naturali (aborti spontanei o morti naturali in utero) – (di seguito anche “Consulenza Scientifica”). Nell'ambito del Progetto
SB l'attivazione di tale Consulenza Scientifica si rendeva necessaria per allestire procedure e protocolli produttivi - inclusivi di controlli di qualità cellulari appropriati - per
23 utilizzare, all'interno dell'officina farmaceutica (la Cell , le cellule staminali neurali Pt_10 umane (terapie cellulari avanzate) per trial clinici sperimentali su pazienti affetti da patologie neurodegenerative. A tale proposito, veniva individuato dalla come unico soggetto CP_1 in grado di fornire tale servizio con le caratteristiche richieste, la Controparte_17 con sede in Via Tristano di Joannuccio n. 1, 05100 Ebbene, al fine di esperire
[...] CP_6 tale procedura cd. “per unicità del fornitore” (art. 57, co.2 lett. b del Codice degli Appalti) nella più stretta e rigorosa osservanza dei requisiti elaborati dalla giurisprudenza, la procedeva con la pubblicazione di un idoneo “Avviso volontario per la trasparenza CP_1 ex ante” – prima sul relativo portale della Comunità Europea - SIMAP (cfr. All. n. 31 al fascicolo di I grado RGN 17369/2018) e, successivamente, sul proprio sito internet (All n. 32 al fascicolo di I grado RGN 17369/2018 - http://www.operapadrepio.it/it/bandi/bandi/3646- avviso-pubblico-trasparenza-exante.html - già indicato nell'Atto di Citazione di cui al fascicolo di I grado, pag. 12) – al fine di acquisire, per l'appunto, la certezza dell'unicità del fornitore del servizio in oggetto. Nessuna manifestazione di interessi, perveniva alla alla CP_1 scadenza del termine indicato nel predetto Avviso (22.04.2014), venendo, quindi, implicitamente confermata, ai sensi della normativa in vigore, l'unicità del fornitore selezionato quale unico soggetto idoneo a poter svolgere il servizio di Consulenza Scientifica.
La dunque, veniva legittimata a procedere con gli ulteriori adempimenti richiesti CP_1 dal Codice degli Appalti (i.e. verifica della documentazione depositata dalla Fondazione
Cellule Staminali di a comprova del pieno possesso sia dei requisiti generali previsti ex CP_6 art. 38 del Codice degli Appalti, sia delle competenze tecnico/professionali, che delle certificazioni richieste per l'espletamento del servizio, etc.) nonché a stipulare il relativo contratto di appalto per l'affidamento della Consulenza . La predetta Consulenza Parte_12
Scientifica - che comprendeva, come sopra esplicitato, tra le altre attività, il passaggio della proprietà dei protocolli produttivi per l'operatività della officina farmaceutica (registrati ed autorizzati presso l'AIFA - prot. n. aM – 2/2014 del 08.01.2014 ricevuto da Controparte_18
- in qualità di ente che ospitava i laboratori presso cui operava la predetta
[...]
Fondazione Cellule Staminali di , veniva correttamente resa dalla CP_6 CP_1 [...] all'odierna Appellata - nei tempi di previsti dal Disciplinare di Concessione Controparte_6
Parte_ del Finanziamento.
2.2.3 Sulle erronee considerazioni del relativamente alla Consulenza
Scientifica Stante lo svolgimento dei fatti così come correttamente riportati e documentati nel Parte_ paragrafo che precede, in primo luogo, occorre evidenziare come il cercando acclaratamene di nascondere le evidenze, dichiara – a pag. 21 del proprio Atto di Appello - che la avrebbe dovuto “attivare le procedure di scelta del contraente, anche se del caso CP_1
24 ricercandolo in mercati esteri, nel rigoroso rispetto della normativa di diritto pubblico” , dimenticandosi, dunque, che la procedura era stata effettivamente espletata, peraltro, con tanto Parte_ di pubblicazione in SIMAP e che la stessa ha dato esito negativo. In secondo luogo, il dimentica anche che la procedura di cui all'art. 57, comma 2, lett b) del D.Lgs. n. 163/2006, poteva essere regolarmente esperita ogni qualvolta “per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato” e che nel Contratto per l'affidamento della Consulenza
stipulato con Fondazione Cellule Staminali di veniva espressamente previsto, Parte_12 CP_6 tra gli altri, il passaggio della proprietà dei protocolli produttivi (cfr. All. n. 27, n. 86 e n. 87 al fascicolo di I grado RGN n. 17369/2018) per l'operatività dell' registrati Parte_13 presso AIFA – prot. n. aM-2/2014 del 08.01.2014 (e, dunque, di quei diritti esclusivi di cui parla proprio l'art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006) senza i quali, la non CP_1 avrebbe mai potuto rendere operativo il Centro SB (condizione, peraltro, questa espressamente prevista dallo stesso Progetto Potenziamento e, quindi, accettata dallo stesso in fase di concessione del Finanziamento). Ovviamente, senza detto Contratto, non CP_2 sarebbe stato possibile né procedere con l'acquisizione dei relativi protocolli (che sono a tutti gli effetti opere di ingegno registrate), né con il trasferimento del relativo know-how in maniera automatica, e sine titulo, in quanto i medesimi, allo stesso modo di qualsiasi altra opera intellettuale registrata, appartengono al soggetto che li ha concepiti. Pertanto, tale ovvia circostanza implicava, inevitabilmente, l'espletamento di un servizio che fosse a titolo oneroso per la assolutamente in linea oltre che con la legislazione italiana in vigore (sia CP_1
Parte_ ora che all'epoca dei fatti) anche con quanto approvato dallo stesso al momento della concessione del Finanziamento comunitario, e fondamentale per l'esistenza stessa dell'intero
Progetto SB. In terzo luogo, l'Appellante non essendo stato mai in grado di confutare la correttezza della procedura adottata dalla torna nuovamente sulla denigratoria CP_1 accusa – già smentita ex lege – che la stessa si sarebbe svolta in “conflitto di interessi” in quanto - si legge nell'atto di Appello “tra i soggetti che ricoprivano i ruoli dirigenziali della vi era anche il Prof. al contempo QP presso la Controparte_17 Per_1
Fondazione (…)” (cfr. pag. 20 Atto di Appello). Orbene, con riferimento specifico alla persona e alla professionalità del Prof. preme innanzitutto evidenziare come lo stesso, si era Per_1 già reso disponibile, durante il giudizio di I grado a poter essere escusso come testimone (cfr.
Memoria ex art. 183, n. 2, del fascicolo di I grado RGN 17369/2019) proprio per confutare le medesime illecite ed infamanti illazioni che venivano mosse nei suoi confronti ma che il giudice di I grado aveva ritenuto già che la causa fosse istruita documentalmente ed ha ritenuto di non
25 accettare la prova testimoniale. In merito, si segnala altresì non solo che il prof. NON Per_1
è mai stato un dirigente né un dipendente della né Controparte_17 tantomeno ha mai ricoperto il ruolo di “QP” (Qualified Person) all'interno della CP_1
(essendone invece il Direttore Scientifico) né, da ultimo, ha mai diretto, in alcun modo le due
Fondazioni ivi menzionati ma anche che tali fatti sono già stati debitamente comprovati dalla Parte_ Sentenza di I grado senza che il (né in precedenza né nel presente) giudizio, sia o sia mai stato in grado di confutarli. Inoltre, con riferimento a tale supposta ipotesi di “conflitto di Parte_ interessi” si rileva – come anche evidenziato dal nel proprio Atto di appello (pag. 20) - che per essere considerato esistente e, dunque, foriero delle sanzioni di rettifica finanziaria di cui al punto n. 21 del COCOF 13_9527 (cfr. All. n. 88 al fascicolo di I grado RGN 17369/2018) lo stesso deve essere previamente ufficialmente “accertato da un'autorità giudiziaria o amministrativa”; circostanza questa ovviamente MAI avvenuta ed irrealizzabile nel caso di specie in quanto, stante tutto quanto prodotto ed argomentato, era ed è impossibile da ravvisare in capo al Prof. quel contrasto di tipo “istituzionale-personale” sanzionato dalla Per_1 giurisprudenza amministrativa per garantire quei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (ex art. 97 Cost.) richiamati dallo stesso (cfr. in merito, parag. B.4) della CP_2 sezione “in diritto”, pagg. 42-43, dell'Atto di Citazione del fascicolo di I grado). Ancor più Parte_ assurda risulta poi l'affermazione del secondo cui l'accertamento del conflitto di interessi Parte_ risulta essere esistente in quanto rilevato direttamente “dal stesso e da (cfr. CP_7 pag. 20 Atto di Appello) in questo caso, infatti l'Appellante si sta erigendo, motu proprio, ad
“autorità amministrativa indipendente”. Tale asserzione fatta dall'Appellante è ovviamente completamente priva di qualsivoglia fondamento giuridico e basta ricordare in questa sede che per “autorità amministrativa” ai sensi del COCOF 19_9527 deve intendersi quel soggetto o ente pubblico, istituito ex lege, che esercita in prevalenza funzioni amministrative in ambiti considerati sensibili o di alto contenuto tecnico (e.g. concorrenza, privacy, comunicazioni ecc.), tali da esigere una peculiare posizione di autonomia e di indipendenza nei confronti del
Governo, allo scopo di garantire una maggiore imparzialità (cd. neutralità) rispetto agli interessi coinvolti, e che in virtù dei poteri normativi, di vigilanza e sanzionatori che gli sono concessi – sempre per legge - può anche procedere ad accertamenti di natura cd. “giudiziale” come quello richiesto dal suddetto COCOF. Da ultimo, alla luce di tutto quanto precede, e senza neanche voler dar seguito alle ingiuste ed erronee insinuazioni fatte da parte Appellante sul Prof. illegittimamente ed ingiustamente accusato aver “ottenuto un vantaggio, sia Per_1 patrimoniale che soprattutto non patrimoniale, da tale scelta, consentendo che un'importante Parte_ quota del beneficio concesso dal andasse a beneficio di altra (cfr. pag. 20 CP_1
26 Atto di Appello) nonostante egli sia sempre stato completamente estraneo alla vicenda contrattuale conclusasi – previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica - tra due soggetti tra loro autonomi e giuridicamente distinti (i.e. parte Appellata e la
[...]
, è evidente come sia possibile concludere che tutte le considerazioni Controparte_17 effettuate sulla Consulenza Scientifica siano da considerarsi completamente destituite di qualsiasi fondamento sia fattuale che giuridico - come anche evidenziato cristallinamente dalla
Sentenza impugnata - e, pertanto, anche questo motivo di appello deve essere dichiarato completamente infondato. C.
2.3. Sugli erronei controlli di sull'inesistente “invalidità CP_7 per trascinamento” In aggiunta a quanto già argomentato al precedente Parag. C1 circa Parte_ l'illegittimità dei controlli svolti da ai fini che qui rilevano si evidenzia che il CP_7 insiste anche nel voler “difendere” il proprio operato circa l'emissione dei Provvedimenti di
Rettifica continuando a sostenere maldestramente la correttezza di un istituto inesistente - Parte_ coniato ad hoc dallo stesso solo per colpire la - la cd. ““invalidità per CP_1 trascinamento”. A parere di parte Appellante, infatti, avendo la Consulenza Scientifica un collegamento “accessorio e pertinente” con l'Appalto Integrato Misto ed essendo questo – sempre a suo errato parere - viziato per non si sa bene quale ragione, comporterebbe un “vizio”
a cascata anche sulla relativa procedura adottata per l'affidamento della predetta Consulenza
Scientifica, malgrado su quest'ultima NON sia rilevabile alcun tipo di errore formale né sulla procedura di gara, né su qualsiasi altro aspetto afferente alle materie del suo controllo (ad eccezione del già confutato ed inesistente “conflitto di interessi”),. Ebbene, con riferimento alla summenzionata “invalidità per trascinamento”, è sufficiente ribadire la totale inesistenza, all'interno del nostro ordinamento giuridico - come anche evidenziato sia dall'Ordinanza del
G.U. del Tribunale di Roma (All. n. 82 al fascicolo di I grado RGN 17369/2018) che ovviamente dalla Sentenza appellata - di un tale istituto che riterrebbe una procedura di gara e/o un semplice atto giuridico come “invalido” per semplice “trascinamento” solo perché
“collegata/o” ad un'altra procedura/un altro atto (il quale, nel caso di specie, risulta essere oltretutto, valido, lecito e pienamente corretto sotto qualsiasi punto di vista) e, pertanto, la completa illegittimità ed infondatezza di tale valutazione. In merito, si precisa, in ogni caso, come sia la procedura per affidamento per la Consulenza Scientifica sia tutte le altre procedure di gara poste in essere dalla per la realizzazione del Centro SB ed i relativi CP_1 contratti (cfr. per un maggiore dettgalio sulle stesse - parag. n. 3 della sezione “in fatto” dell'Atto di Citazione di cui al fascicolo di I grado RGN n. 17369/2018) - abbiano con il Centro
SB solo un collegamento ratione materiae per il fatto (ovvio e necessario) di essere tutte Parte_ attività connesse con il Progetto Potenziamento (così come approvato dallo stesso , ma
27 che, da un punto di vista prettamente giuridico, i medesimi altro non sono che atti e procedure, Parte tra loro, completamente autonomi. Circostanza, peraltro, questa onfutata dall'Appellante né in questa sede né nel giudizio di I grado né in tutto il copioso carteggio intervenuto con la dal 2014 al 2018. Ed invero, per ognuno degli altri appalti con i quali si è CP_1 proceduto all'affidamento di servizi, lavori e/o forniture, è stata svolta un'autonoma procedura di gara pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, delle Linee Guida di Rendicontazione, nonché di tutta la normativa applicabile al momento in vigore. Pertanto, non essendo questo un fatto controverso, né in alcun modo confutato dell'Appellante che l'invalidità per trascinamento sia un istituto completamente privo di ogni fondamento giuridico o fattuale, anche questa lagnanza
è da ritenersi completamente infondata. C.
2.4. Sull' erronea e artefatta interpretazione del
COCOF 13_9527 data dall'Appellante 2.4.1 Anche con riferimento documento “Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici” (“COCOF 13_9527” – All n. 88 al fascicolo di I grado del RGN 17369/2018) Parte_ a cui il si sarebbe dovuto attenere – qualora ci fossero state delle violazioni da parte
– per eventualmente applicare delle rettifiche finanziarie al Finanziamento, CP_1
l'Appellante non fa che fornire una sua ricostruzione ed interpretazione alquanto
“strumentale” senza rendersi conto, al contrario, di come proprio lo stesso sancisca, CP_19
Parte_ nei fatti, il corretto operato della Ed invero, nel proprio Atto di Appello, il CP_1 asserisce che: “proprio nei medesimo orientamenti è contemplato un riferimento specifico all'adeguato livello di pubblicità delle procedure di gara, circostanza disattesa da parte della
(cfr. pag. 22 dell'Atto di appello di controparte) dimenticandosi, ancora una CP_1 volta, di tutte le pubblicazioni fatte per ognuna delle procedure di gara dalla stessa CP_1 posta in essere. Nello specifico, e solo per dimostrare, ancora una volta, l'arbitrarietà e la falsità degli assunti di parte Appellante, si ritiene utile – dato il tecnicismo del – CP_19 riportare qui quanto già dedotto dalla al giudizio di I grado Controparte_20
(cfr. parag. B4 della parte in diritto dell'Atto di Citazione pag. da 43 a 46), con riferimento alle disposizioni COCOF relative ad una asserita mancanza di pubblicità della CP_1
Parte_ richiamate dal nel Verbale POT n. 421/2016 e sulla base del quale si sono fondati gli illegittimi Provvedimenti di Rettifica.
2.4.2 Sulle erronee oltre illegittime ed ingiustificate rettifiche finanziarie apportate dai
Provvedimenti di Rettifica e la mancata osservanza del COCOF 13_9527 da parte di CP_21
Con riferimento all'Appalto Integrato Misto, per poter “giustificare” lo stralcio del
[...]
28 Finanziamento Uni.Co. nel Verbale POT n. 421/2016 - senza addurre chiarimenti o motivazioni
- adduceva che i presunti inadempimenti riscontrati nell'operato della fossero CP_1 riconducibili al contenuto delle seguenti tre principali tipi di irregolarità: la n. 1, la n. 6 e la n.
24 del COCOF 13_9527. Ebbene, con riferimento all'irregolarità n. 1 del COCOF 13_9257, si evidenzia che la relativa rettifica avrebbe dovuto essere applicata “in caso di mancata pubblicazione dell'Avviso e del Bando, con un tasso del 100% e con un tasso del 25% se la pubblicazione dell'avviso o del bando è prescritta dalla direttiva e l'avviso o il bando non è pubblicato in GUUE ma è stato pubblicato in modo da garantire che un'impresa con sede in un altro Stato membro possa avere accesso ad informazioni adeguate relative all'appalto pubblico prima che esso sia aggiudicato e sia così in grado di presentare un'offerta o di manifestare il proprio interesse a partecipare per ottenere tale appalto. In pratica, questo significa che l'avviso o bando di gara è stato pubblicato a livello nazionale (conformemente alla legislazione nazionale o alle normative pertinenti) o che le norme di base relative alla pubblicazione dell'avviso o bando di gara sono state rispettate. Per ulteriori dettagli su tali norme si veda il punto 2.1. della comunicazione interpretativa”. Orbene, premesso che, nel caso di specie (applicazione della procedura di cui all'art. 57 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n.
163/2016), non solo la pubblicazione in GUUE/TED NON era prevista dalle direttive (né dalla normativa nazionale), e quindi, pur volendo effettuarla anche a mero titolo cautelativo ciò non era possibile (non esistendo nel sistema informatizzato il relativo Format da compilare), trattandosi, giustamente, di una procedura negoziata che NON prevede la pubblicazione del bando di gara, ma, come ampiamente ribadito e comprovato dalla (cfr. precedente CP_1 parag. C1. Del presente atto e parag. n. 2 della sezione “in fatto” dell'Atto di Citazione e nei relativi Allegati del fascicolo di I grado), questa ha, comunque, proceduto ad effettuare TUTTE le altre pubblicazioni possibili. Tali pubblicazioni hanno fatto sì non solo che siano stati pienamente rispettati quei principi di uguaglianza di trattamento e di non discriminazione che permeano il nostro ordinamento ma che, ai sensi del punto 2.1. della Circolare Interpretativa della Commissione n. 2006/c 179/02 (cfr. All. n. 89 al fascicolo di I grado RGN n. 17369/2018
- citata nella stessa descrizione dell'irregolarità n.1 del , la abbia, CP_19 CP_1 comunque, pienamente garantito la pubblicità dell'Avviso di Gara. Nello specifico, infatti, al punto 2.1.2 “forme di pubblicità” la suddetta Circolare Interpretativa elenca tra le forme di pubblicità considerate come adeguate a tale scopo: “a) Internet – sito dell'amministrazione aggiudicatrice [nel caso di specie la pubblicazione è avvenuta, sul sito della - cfr. CP_1
All. n. 14 al fascicolo di I grado RGN n. 17369/2018] ed i portali internet creati specificamente per gli avvisi pubblicitari di appalti [nel caso di specie, la pubblicazione è avvenuta sia sul sito
29 dell' che sul sito dell'Osservatorio per i Contratti Pubblici - cfr. All. n. 12 e All. n. 13 al CP_16 fascicolo di I grado RGN n. 17369/2018]; b) i quotidiani a diffusione nazionale o regionale
[nel caso di specie la ha proceduto con la pubblicazione su due quotidiani a CP_1 tiratura nazionale “Il Sole24Ore”e “La Repubblica e due quotidiani regionali “Corriere della
Sera – inserto Corriere del Mezzogiorno (Bari e Puglia) –” e “La Gazzetta del Mezzogiorno”
- All. n. 15 al fascicolo di I grado RGN n. 17369/2018]”. Con riferimento all'irregolarità n. 6 del COCOF 13_9257, la stessa si sarebbe dovuta verificare nei “casi che non giustificano il ricorso all'aggiudicazione mediante procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara”. Orbene, alla luce di tutto quanto argomentato nelle precedenti sezioni del presente Atto
e di quanto addotto e argomentato in I grado - che qui si intende richiamato in toto, specie con riferimento ai criteri di urgenza e imprevedibilità - che mai sono stati confutati né contestati Parte_ nel merito dal - la ha esperito la procedura di gara senza previa CP_1 pubblicazione del bando di gara rispettando pienamente sia quanto previsto dall'ordinamento nazionale che dall'ordinamento comunitario.
Con riferimento, infine, alla irregolarità n. 24 del COCOF 13_9257 la stessa si sarebbe realizzata “in caso di appalti di lavori/servizi/forniture complementari (nel caso in cui tale aggiudicazione costituisca una modifica sostanziale delle condizioni iniziali dell'appalto) senza concorrenza e in assenza di una delle seguenti condizioni: - estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili;
- una circostanza imprevista per i lavori, i servizi o le forniture complementari”. Ebbene, anche l'indicazione di questo principio del COCOF 13_9257 è completamente ultronea ed inconferente rispetto all'Appalto Integrato Misto, posto che con riferimento al medesimo, NON sono stati affidati appalti complementari per le ragioni ivi evidenziate e, pertanto, non si comprende il motivo per cui la stessa fosse stata, all'epoca, citata da CP_7
7. TERZO MOTIVO : SULLA CORRETTEZZA DELL'OPERATO DEL MIUR QUANTO ALLA
RICHIESTA DI RILASCIO DI FIDEIUSSIONE – Erroneità della sentenza per travisamento, falsa applicazione e non corretta interpretazione della normativa di finanziamento e del
Disciplinare di Concessione. interpretazione della normativa di finanziamento e del
Disciplinare di Concessione.
La doglianza è da un lato inammissibile per genericità e, dall'altro è manifestamente infondata.
Condivisibilmente il tribunale ha affermato : “Altrettanto priva di fondamento è la richiesta di garanzia rivolta dal alla e, conseguentemente, è illegittimo sotto questo CP_5 CP_1
30 aspetto il provvedimento di rettifica dell'11.4.2017. In effetti, la prestazione di una garanzia fideiussoria a prima richiesta, come sollecitata dal , non era prevista in nessuno dei CP_2 documenti riguardanti il progetto SB. Essa neppure può ritenersi implicitamente contenuta nell'art. 3, lett. b), del disciplinare, come invece sostiene il Ministero affermandone la natura di norma “in bianco”. È stata invece, per così dire, introdotta del tutto arbitrariamente dal , a posteriori rispetto all'ammissione al finanziamento. Ed infatti CP_2
è sufficiente leggere per intero la lett. b) dell'art. 3 del disciplinare per rendersi conto che il contesto della previsione riguarda esclusivamente la fase di costituzione del rapporto negoziale e, in particolare, i poteri rappresentativi del soggetto sottoscrittore: in questo ambito, non certo estensibile sino a ricomprendervi la fase propriamente esecutiva dell'accordo, è previsto che debba essere fornita “evidenza documentale … [dei] poteri necessari alla stipula, anche mediante la produzione di … , nonché a fornire ogni ulteriore documentazione tecnica, legale e amministrativa che dovesse essere motivatamente richiesta dal entro il termine CP_5 perentorio indicato nella richiesta”. In sostanza, l'ulteriore documentazione che il CP_2 avrebbe potuto richiedere era comunque afferente ai poteri rappresentativi del sottoscrittore.
Ma anche a voler ampliare l'ambito oggettivo di operatività della clausola in questione, come già osservato da questo Tribunale in sede cautelare, l'espressione “documentazione tecnica, legale e amministrativa” mal si concilia con la natura della prestazione richiesta (rilascio di una garanzia) o, comunque, non è tale da ricomprenderla né dal punto di vista lessicale, né da quello interpretativo. Inoltre, a parte i dubbi espressi da parte attrice nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. circa la natura di “norma in bianco” della clausola in questione, essa è affetta da nullità per assoluta indeterminatezza dell'oggetto (art. 1418, secondo comma,
c.c. in relazione all'art. 1346 c.c.): il contraente si obbliga, infatti, a una prestazione che la controparte può determinare a suo piacere, senza conoscerne in alcun modo neppure gli aspetti salienti. “
Tale motivazione , appena lambita dal gravame, è del tutto corretta e rende la doglianza comunque infondata nel merito, non potendo questa Corte che ribadire quanto già affermato dal
Tribunale
8.QUARTO MOTIVO: SULL'INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL
LEGITTIMO AFFIDAMENTO – Erroneità della sentenza per violazione dei principi in tema di legittimo affidamento e per travisamento dei presupposti in fatto e in diritto.
La doglianza è infondata
31 Il Tribunale ha osservato condivisibilmente al riguardo “- Il provvedimento di rettifica è inoltre illegittimo per violazione del principio dell'affidamento incolpevole, attesa la compresenza delle seguenti circostanze: al momento della rettifica erano trascorsi oltre due anni dalla realizzazione del centro SB;
la aveva ottenuto la certificazione della CP_1 correttezza del suo operato tramite il riconoscimento di tutte le spese sostenute fino al s.a.l. n.
5 (docc. 41-44 di parte attrice); aveva inoltre ricevuto numerose rassicurazioni dal Ministero sui tempi di pagamento della seconda tranche e del saldo del finanziamento (docc. 46-51 ibidem); soprattutto, erano tra l'ammissione al finanziamento e il provvedimento di rettifica erano trascorsi oltre sei anni”
La peculiarità della situazione che rende il motivo palesemente infondato è stata così correttamente rimarcata dall'appellato:
Parte_
“… il sottace volutamente la veridicità dei fatti evitando di ricordare come il legittimo affidamento di cui vanta la come anche pienamente riconosciuto dalla Sentenza CP_1 appellata, non si fonda solo sul periodo di tempo intercorso tra l'ammissione al Finanziamento
(11.11.2011), il pagamento dell'anticipazione (14.12. 2011) e lo stralcio medesimo tramite i due
Provvedimenti di Rettifica (rispettivamente dell'11.04.2017 e del 19.04.2018 e quindi ben oltre
7 anni dal riconoscimento dell'agevolazione), tempistiche che già sole basterebbero a giustificare qualsiasi affidamento che la avesse avuto sul proprio operato ma anche CP_1
Parte_ e soprattutto, sull'aver ricevuto dal non solo una serie di provvedimenti favorevoli e non discordanti rispetto alla stesso, ma anche di aver ricevuto esplicite rassicurazioni sul pagamento della II tranche e del Saldo del Finanziamento, debitamente sollecitati dalla
Nello specifico: (i) come evidenziato dagli stessi Verbali di Controllo di Uni.Co. CP_1 relativi ai primi cinque SAL (cfr. Verbali POT n. 50/2013; n. 61/2013; 85/2014; n. 85/2014 e n.
143/2014 da All n. 41 al n. 44 di cui la fascicolo di I grado RGN 17369/2018) tutte le spese sostenute dalla ivi incluse, quelle afferenti alla procedure ad evidenza pubblica - CP_1 illegittimamente contestate dai successivi Provvedimenti di Rettifica - erano state in precedenza già certificate come ammissibili e dunque “conformi alla normativa comunitaria di riferimento” (cfr. anche la stessa attestazione di All n. 45 al fascicolo di I grado RGN CP_7
17369/2018); (ii) fino all'emissione del Verbale POT n. 332/2015 nessuna contestazione era Parte tata mossa nei confronti della e del suo operato;
(iii) fin dal 2014 venivano CP_1
Parte_ date dal alla date informazioni certe sulle tempistiche di pagamento della II CP_1 tranche di Finanziamento e del Saldo (cfr. All. n. 50 al 52 n. 79 al fascicolo di I grado RGN n.
17369/2018); (iii) i Verbali Pot n. 332/2015; n. 420/2016 e 421/2016 relativi ai SAL 6-7-8
32 emessi in fortissimo ritardo ritardo alle tempistiche previste (cfr. Atto di Citazione pagg. da 14
a 18 del fascicolo di I grado RGN 17369/2018), in piena violazione delle Procedure di
Controllo, sia sostanziali che formali, pieni di una grossolana moltitudine di errori (cfr. Atto di
Citazione pagg. da 32 a 47 del fascicolo di I grado RGN 17369/2018) ed in violazione anche del diritto del contraddittorio sul singolo SAL dovuto alla solo nel 2016, (a CP_1
Progetto Potenziamento e Centro SB concluso da oltre 2 anni), per la prima volta,
“decertificano ciò che era già stato certificato” peraltro su richiesta esplicita, non giustificata Parte_ né giustificabile, dello stesso - vedasi email della Dott.ssa – Dirigente Ufficio Tes_1
VI (All. n. 96 al fascicolo di I grado RGN n. 17369/2018). Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra argomentato, è possibile affermare che– come correttamente rilevato dalla Sentenza di I grado, nel caso di specie, a tutela della è invocabile il principio del legittimo CP_1 affidamento ingenerato nella stessa dalla stessa Appellante in quanto: 1) l'affidamento sulla
“stabilità” degli effetti concretizzati dei Verbali Uni.Co. sui SAL precedenti al n. 6 e, quindi, sulle spese ammesse al Finanziamento e sulla correttezza delle operazioni che le hanno generate è stato pieno, legittimo ed incolpevole (cfr. T.A.R. Lombardia n. 182/2011); 2) la può vantare nei confronti del una posizione consolidata (cfr. T.A.R. Lazio CP_1 CP_2
n. 42/2014) a fronte proprio di tali controlli, basata sulla convinzione della legittimità del vantaggio acquisito (cfr. Consiglio di Stato n. 2603/2013); 3) i verbali di Uni.Co. dei SAL precedenti al n. 6 possono considerarsi come atti definitivi ed efficaci (cfr. T.A.R. Lazio n.
42/2014 e Consiglio di Stato n. 2603/2013); 4) vi è stato il decorso di un apprezzabile periodo di tempo sia con riferimento all'emissione dei Verbali Pot. n. 332/2015, n. 420/2016 e n.
421/2016 sia, soprattutto, con riferimento al Provvedimento di Rettifica che ha consentito la stabilizzazione dell'utilità portata dai precedenti provvedimenti favorevoli, quali le certificazioni dalla spesa avvenute con i Verbali di Uni.Co. precedenti al n. 332/2015 (cfr.
Consiglio di Stato n. 2603/2013 e T.A.R. Trento n. 339/2014).”
9.Le spese del grado seguono la soccombenza.
10. Alla stregua di quanto sopra rilevato è evidente non solo la manifesta infondatezza dell'appello, ma la natura dilatoria e pretestuosa dello stesso, anche a fronte della esaustiva ed esatta motivazione della sentenza impugnata, emergente dalla motivazione della sentenza di questa Corte ed impone l'applicazione dell'art 96 III co. c.p.c. con condanna dell'appellante al pagamento di una somma di importo pari alle spese di lite, importo che appare del tutto ragionevole alla stregua di quanto sopra esposto.
33 A tale proposito si richiama, tra le altre, l'ordinanza 17902/2019 della Corte di Cassazione che ha affermato: “ In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza”
PQM
Rigetta l'appello e condanna parte appellante alla rifusione delle spese del grado in favore della parte appellata che liquida in € 18.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen., da distrarsi in favore dell'avv. ALFIERI fabio antistatatrio oltre ad ulteriori € 18.000,00 ex art. 96 III co.
c.p.c.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U. 115/2002.
Roma, 25.5.2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
34