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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/05/2025, n. 2755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2755 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 9767/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9767/2020 R.G. promossa da:
(nuova denominazione di Parte_1 Parte_2
con sede in Milano, via Domenichino n.5 (C.F. , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Paolo BONALUME
ATTRICE
contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio della AVVOCATURA DELLO
STATO di CATANIA
CONVENUTO
e nei confronti di
(C.F.: , in persona del Controparte_2 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Nicola ALLERUZZO
TERZO CHIAMATO TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., veniva posta in decisione con ordinanza del 05.11.2024, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, (poi Parte_2
denominata (cfr. note dell'08.06.2021 e visura camerale allegata alle memorie Parte_1
Parte ex art 183 comma 6 c.p.c.) (di seguito anche: conveniva in giudizio il
[...]
(di seguito anche: ), chiedendone la condanna al pagamento della Controparte_1 CP_1 somma di € 6.132,29 a titolo di sorte capitale, oltre interessi moratori, anatocistici e l'ulteriore importo di € 160,00 ex art. 6 d.lgs. 231/02. La pretesa originava da crediti per la fornitura di energia elettrica, ceduti dalla società a e Controparte_3 Controparte_4
Parte da quest'ultima a
Si costituiva il , eccependo in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_1
sia nei confronti del sia nei confronti della Controparte_5 Controparte_6
Contro
(di seguito anche: , quale ente territorialmente competente per le spese di
[...]
funzionamento degli istituti di istruzione secondaria superiore. Eccepiva altresì la prescrizione dei crediti. Chiedeva, pertanto, di essere autorizzato alla chiamata in causa della CMC per essere da questa manlevato.
Autorizzata la chiamata, si costituiva la CMC, eccependo la propria estraneità al rapporto contrattuale originario e contestando la fondatezza della domanda di manleva. Deduceva, tra l'altro, che il aveva ricevuto un fondo di dotazione per far fronte a tali spese e che, in CP_1
ogni caso, le fatture si riferivano a contratti non stipulati tramite CONSIP, in violazione della normativa vigente, e, comunque, non rendicontati, con conseguente sospensione dei rimborsi da parte della CMC.
pagina 2 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Parte Nel corso del giudizio, con foglio di precisazione delle conclusioni del 13.06.2024, riduceva la propria pretesa per sorte capitale ad € 2.455,68, stante l'intervenuto pagamento parziale da parte dell convenuto, insistendo per il pagamento degli interessi moratori e CP_8
anatocistici sulla "maggior sorte capitale azionata con la citazione" e per l'indennità forfettaria di € 160,00.
La causa, istruita documentalmente, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., veniva posta in decisione con ordinanza del
05.11.2024, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
La domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
1. Sull'oggetto della controversia e la normativa applicabile.
La presente controversia attiene al mancato pagamento di crediti derivanti dalla fornitura di energia elettrica, qualificabili come "transazioni commerciali" ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002,
n. 231, come novellato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, attuativo delle direttive europee in materia di lotta contro i ritardi di pagamento.
§§§§§
2. Sull'opponibilità della cessione del credito.
Parte L'attrice agisce quale cessionaria dei crediti originariamente vantati da Controparte_3
nei confronti del Liceo. Risulta documentalmente prodotta la 'catena' delle cessioni (doc.
[...]
Parte 4 atto di citazione), con l'ultima cessione in favore di notificata al in data anteriore CP_1
ai pagamenti parziali effettuati in corso di causa.
Occorre premettere che, in linea generale, la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata (art. 1264 c.c.).
pagina 3 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Tuttavia, l'opponibilità della cessione di crediti verso una Pubblica Amministrazione è soggetta a una disciplina speciale, originariamente dettata dagli artt. 69 e 70 del R.D. 2440/1923 e dall'art. 9 della L. 2248/1865, All. E, che prevedevano la necessità di un atto pubblico o scrittura privata autenticata e, per i contratti "in corso", l'adesione dell'amministrazione interessata.
Nel caso di specie, gli atti di cessione risultano da scrittura privata autenticata.
La giurisprudenza ha chiarito che il requisito dell'adesione dell'Amministrazione si applica principalmente ai contratti di durata (appalti, somministrazioni) per garantire la regolare esecuzione del rapporto, e non quando il contratto sia già esaurito (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 268 del 11/01/2006; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24758 del 15/09/2021).
Peraltro, la disciplina è stata successivamente modificata dal d.lgs. 163/2006 (Codice dei
Contratti Pubblici, ratione temporis applicabile ad alcune delle forniture) e, per le cessioni nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione (L. 130/1999), sono previste forme semplificate di pubblicità. L'art. 117 d.lgs. 163/2006 (e ora l'art. 106 d.lgs. 50/2016) consente la cessione di crediti derivanti da contratti di servizi e forniture senza l'accettazione esplicita della stazione appaltante, qualora il cessionario sia un istituto di credito o un intermediario finanziario.
Parte Nel caso di specie, è un istituto bancario e, pertanto, la cessione dei crediti derivanti da contratti di fornitura di energia elettrica non richiedeva l'adesione formale del Liceo, essendo sufficiente la notifica.
§§§§§
3. Sulla legittimazione passiva del e della . CP_1 Controparte_6
Il ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che l'obbligo di CP_1
pagamento delle utenze scolastiche graverebbe sulla Controparte_6 CP_7
quale ente territorialmente competente ai sensi della L. 23/1996.
pagina 4 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
La CMC, chiamata in causa, ha contestato tale ricostruzione, evidenziando come, a seguito della riforma dell'autonomia scolastica (L. 59/1997), gli istituti scolastici abbiano acquisito personalità giuridica e autonomia gestionale, stipulando direttamente i contratti di fornitura.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva del è infondata. CP_1
Il riconoscimento dell'autonomia didattico-amministrativa e della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche (art. 21 L. 59/1997; D.P.R. 275/99) comporta che queste si pongano quali soggetti giuridici autonomi, con propri organi di rappresentanza (i dirigenti scolastici) legittimati a stipulare contratti e ad assumere obbligazioni in nome e per conto dell'istituto
(Cass. 2004 n. 16560; Nota MIUR Prot. N. 7267 del 9 novembre 2001).
Nel caso di specie, il contratto di fornitura di energia elettrica è stato stipulato dal , il CP_1
quale è pertanto il soggetto contrattualmente obbligato al pagamento del corrispettivo.
La circostanza che la L. 23/1996 ponga a carico degli enti provinciali (ora CMC) le spese per il funzionamento degli istituti secondari superiori, incluse le utenze, attiene al rapporto interno tra l'istituto scolastico e l'ente territoriale e non elide la titolarità del rapporto contrattuale (e del conseguente debito) in capo all'istituto che ha stipulato il contratto di fornitura.
Come correttamente evidenziato dalla difesa della CMC, quest'ultima aveva istituito un fondo di dotazione a favore degli istituti, tra cui il da reintegrare previa rendicontazione CP_1
delle spese sostenute.
Il , quindi, era tenuto a gestire tali fondi e a pagare direttamente i fornitori. CP_1
La giurisprudenza di questo stesso Tribunale, su vicende analoghe, ha costantemente affermato che il rapporto contrattuale per la fornitura di utenze intercorre tra la società erogatrice e l'istituto scolastico che ha stipulato il contratto, essendo quest'ultimo il fruitore diretto del servizio (cfr. Trib. Catania, sent. n. 1552/2024, n. 1538/2024, n. 2296/2024 citate dalla CMC).
pagina 5 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Peraltro, il pagamento parziale effettuato in corso di causa proprio dal convenuto (come CP_1
Parte riconosciuto da nella precisazione delle conclusioni) costituisce un ulteriore elemento che smentisce l'eccepito difetto di legittimazione passiva.
Di conseguenza, la domanda di manleva formulata dal nei confronti della CMC deve CP_1
essere rigettata, non essendo la CMC parte del rapporto contrattuale da cui scaturisce il debito e non avendo il fornito prova di aver correttamente rendicontato le spese alla CMC per CP_1
ottenere la reintegrazione del fondo di dotazione, né che la mancata provvista fosse imputabile alla CMC.
Va evidenziato, con le conseguenze anche in termini di non contestazione ex art.115 c.p.c., che dopo la chiamata in causa e la costituzione di CMC, il convenuto non ha ritenuto di CP_1
dovere depositare ulteriori scritti difensivi.
§§§§§
4. Sull'eccezione di prescrizione.
Il ha eccepito la prescrizione biennale per le fatture emesse dopo il 01.01.2018 e CP_1
quinquennale per quelle precedenti, invocando la Legge di Bilancio 2018. L'eccezione è infondata.
Parte Le fatture oggetto della residua pretesa creditoria, come risulta dall'elenco prodotto da
(All. A al foglio di precisazione conclusioni), si riferiscono a forniture del 2017 (fatture n.
2900090534 del 27/06/2017 e n. 2900092422 del 18/07/2017). A tali fatture non si applica il termine di prescrizione biennale introdotto dalla L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), il quale, come chiarito anche da ARERA con Deliberazione n. 97/2018/R/COM, decorre per le bollette emesse successivamente al 1° marzo 2018. Per i crediti in esame, dunque, opera il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c..
Tale termine non risulta maturato, essendo stato utilmente interrotto dalla notifica dell'atto di cessione dei crediti (avvenuta il 26.01.2018 per la prima cessione a , Controparte_4
pagina 6 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Parte come indicato da nella memoria conclusionale del caso RG 9767/20, che si CP_1
richiama per analogia argomentativa sul punto della tempestività delle interruzioni) e, successivamente, dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio
(30.07.2020).
§§§§§
5. Sulla debenza della sorte capitale residua e degli accessori.
Parte ha precisato che, a seguito di pagamenti parziali effettuati dall' convenuto in corso CP_8
di causa, il residuo credito per sorte capitale ammonta ad € 2.455,68. Su tale importo non vi è contestazione specifica circa l'effettiva erogazione delle forniture.
Essendo i pagamenti avvenuti in ritardo rispetto alle scadenze delle singole fatture (come
Parte risulta dal confronto tra le scadenze indicate nell'All. A prodotto da e le date dei Parte pagamenti parziali), ha diritto agli interessi moratori sull'intera sorte capitale originariamente azionata (€ 6.132,29), dalla data di scadenza di ciascuna fattura e fino alla data del parziale pagamento, e successivamente sulla minor somma residua fino al saldo effettivo.
Tali interessi vanno calcolati al saggio previsto dal d.lgs. 231/2002.
Parte Spetta altresì a il diritto agli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., con decorrenza dalla domanda giudiziale, sugli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi a tale data.
Infine, è dovuto l'importo forfettario di € 40,00 per ciascuna delle 4 fatture originariamente azionate e non pagate tempestivamente, per un totale di € 160,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2,
d.lgs. 231/02. Tale importo, come statuito dalla Corte di Giustizia Europea, è dovuto per ogni singola transazione commerciale non pagata alla scadenza, a titolo di risarcimento per i costi di recupero, indipendentemente dalla successiva richiesta di pagamento parziale o integrale.
§§§§§
6. Sulle spese processuali.
pagina 7 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda come accolta e dell'attività difensiva svolta.
Parte Il , risultato soccombente nei confronti di deve essere condannato alla refusione CP_1
delle spese di lite in favore dell'attrice.
La domanda di manleva del nei confronti della CMC è stata rigettata;
pertanto, il CP_1 CP_1
deve essere condannato anche alla refusione delle spese di lite in favore della CMC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9767/2020 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. CONDANNA il al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 2.455,68 a titolo di sorte capitale residua, oltre interessi moratori
[...]
al saggio di cui al d.lgs. 231/2002 sull'originaria sorte capitale di € 6.132,29 dalla data di scadenza di ciascuna fattura e fino alla data del parziale pagamento, e successivamente sulla somma residua di € 2.455,68 fino al saldo effettivo;
2. CONDANNA il al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. sugli interessi moratori come sopra
[...]
determinati, dalla data della domanda giudiziale al saldo;
3. CONDANNA il al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002, oltre
[...]
interessi legali dalla domanda al saldo su tale importo;
4. RIGETTA la domanda di manleva proposta dal nei Controparte_1
confronti della;
Controparte_6
5. CONDANNA il alla refusione delle spese processuali Controparte_1
in favore di che si liquidano in complessivi € 1.992,00 (di cui euro Parte_1
pagina 8 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
291,00 per spese vive) oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge;
6. CONDANNA il alla refusione delle spese processuali Controparte_1
in favore della , che si liquidano in complessivi € Controparte_6
1.701,00per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Catania, 25 maggio 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9767/2020 R.G. promossa da:
(nuova denominazione di Parte_1 Parte_2
con sede in Milano, via Domenichino n.5 (C.F. , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Paolo BONALUME
ATTRICE
contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio della AVVOCATURA DELLO
STATO di CATANIA
CONVENUTO
e nei confronti di
(C.F.: , in persona del Controparte_2 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Nicola ALLERUZZO
TERZO CHIAMATO TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., veniva posta in decisione con ordinanza del 05.11.2024, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, (poi Parte_2
denominata (cfr. note dell'08.06.2021 e visura camerale allegata alle memorie Parte_1
Parte ex art 183 comma 6 c.p.c.) (di seguito anche: conveniva in giudizio il
[...]
(di seguito anche: ), chiedendone la condanna al pagamento della Controparte_1 CP_1 somma di € 6.132,29 a titolo di sorte capitale, oltre interessi moratori, anatocistici e l'ulteriore importo di € 160,00 ex art. 6 d.lgs. 231/02. La pretesa originava da crediti per la fornitura di energia elettrica, ceduti dalla società a e Controparte_3 Controparte_4
Parte da quest'ultima a
Si costituiva il , eccependo in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_1
sia nei confronti del sia nei confronti della Controparte_5 Controparte_6
Contro
(di seguito anche: , quale ente territorialmente competente per le spese di
[...]
funzionamento degli istituti di istruzione secondaria superiore. Eccepiva altresì la prescrizione dei crediti. Chiedeva, pertanto, di essere autorizzato alla chiamata in causa della CMC per essere da questa manlevato.
Autorizzata la chiamata, si costituiva la CMC, eccependo la propria estraneità al rapporto contrattuale originario e contestando la fondatezza della domanda di manleva. Deduceva, tra l'altro, che il aveva ricevuto un fondo di dotazione per far fronte a tali spese e che, in CP_1
ogni caso, le fatture si riferivano a contratti non stipulati tramite CONSIP, in violazione della normativa vigente, e, comunque, non rendicontati, con conseguente sospensione dei rimborsi da parte della CMC.
pagina 2 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Parte Nel corso del giudizio, con foglio di precisazione delle conclusioni del 13.06.2024, riduceva la propria pretesa per sorte capitale ad € 2.455,68, stante l'intervenuto pagamento parziale da parte dell convenuto, insistendo per il pagamento degli interessi moratori e CP_8
anatocistici sulla "maggior sorte capitale azionata con la citazione" e per l'indennità forfettaria di € 160,00.
La causa, istruita documentalmente, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., veniva posta in decisione con ordinanza del
05.11.2024, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
La domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
1. Sull'oggetto della controversia e la normativa applicabile.
La presente controversia attiene al mancato pagamento di crediti derivanti dalla fornitura di energia elettrica, qualificabili come "transazioni commerciali" ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002,
n. 231, come novellato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, attuativo delle direttive europee in materia di lotta contro i ritardi di pagamento.
§§§§§
2. Sull'opponibilità della cessione del credito.
Parte L'attrice agisce quale cessionaria dei crediti originariamente vantati da Controparte_3
nei confronti del Liceo. Risulta documentalmente prodotta la 'catena' delle cessioni (doc.
[...]
Parte 4 atto di citazione), con l'ultima cessione in favore di notificata al in data anteriore CP_1
ai pagamenti parziali effettuati in corso di causa.
Occorre premettere che, in linea generale, la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata (art. 1264 c.c.).
pagina 3 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Tuttavia, l'opponibilità della cessione di crediti verso una Pubblica Amministrazione è soggetta a una disciplina speciale, originariamente dettata dagli artt. 69 e 70 del R.D. 2440/1923 e dall'art. 9 della L. 2248/1865, All. E, che prevedevano la necessità di un atto pubblico o scrittura privata autenticata e, per i contratti "in corso", l'adesione dell'amministrazione interessata.
Nel caso di specie, gli atti di cessione risultano da scrittura privata autenticata.
La giurisprudenza ha chiarito che il requisito dell'adesione dell'Amministrazione si applica principalmente ai contratti di durata (appalti, somministrazioni) per garantire la regolare esecuzione del rapporto, e non quando il contratto sia già esaurito (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 268 del 11/01/2006; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24758 del 15/09/2021).
Peraltro, la disciplina è stata successivamente modificata dal d.lgs. 163/2006 (Codice dei
Contratti Pubblici, ratione temporis applicabile ad alcune delle forniture) e, per le cessioni nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione (L. 130/1999), sono previste forme semplificate di pubblicità. L'art. 117 d.lgs. 163/2006 (e ora l'art. 106 d.lgs. 50/2016) consente la cessione di crediti derivanti da contratti di servizi e forniture senza l'accettazione esplicita della stazione appaltante, qualora il cessionario sia un istituto di credito o un intermediario finanziario.
Parte Nel caso di specie, è un istituto bancario e, pertanto, la cessione dei crediti derivanti da contratti di fornitura di energia elettrica non richiedeva l'adesione formale del Liceo, essendo sufficiente la notifica.
§§§§§
3. Sulla legittimazione passiva del e della . CP_1 Controparte_6
Il ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che l'obbligo di CP_1
pagamento delle utenze scolastiche graverebbe sulla Controparte_6 CP_7
quale ente territorialmente competente ai sensi della L. 23/1996.
pagina 4 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
La CMC, chiamata in causa, ha contestato tale ricostruzione, evidenziando come, a seguito della riforma dell'autonomia scolastica (L. 59/1997), gli istituti scolastici abbiano acquisito personalità giuridica e autonomia gestionale, stipulando direttamente i contratti di fornitura.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva del è infondata. CP_1
Il riconoscimento dell'autonomia didattico-amministrativa e della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche (art. 21 L. 59/1997; D.P.R. 275/99) comporta che queste si pongano quali soggetti giuridici autonomi, con propri organi di rappresentanza (i dirigenti scolastici) legittimati a stipulare contratti e ad assumere obbligazioni in nome e per conto dell'istituto
(Cass. 2004 n. 16560; Nota MIUR Prot. N. 7267 del 9 novembre 2001).
Nel caso di specie, il contratto di fornitura di energia elettrica è stato stipulato dal , il CP_1
quale è pertanto il soggetto contrattualmente obbligato al pagamento del corrispettivo.
La circostanza che la L. 23/1996 ponga a carico degli enti provinciali (ora CMC) le spese per il funzionamento degli istituti secondari superiori, incluse le utenze, attiene al rapporto interno tra l'istituto scolastico e l'ente territoriale e non elide la titolarità del rapporto contrattuale (e del conseguente debito) in capo all'istituto che ha stipulato il contratto di fornitura.
Come correttamente evidenziato dalla difesa della CMC, quest'ultima aveva istituito un fondo di dotazione a favore degli istituti, tra cui il da reintegrare previa rendicontazione CP_1
delle spese sostenute.
Il , quindi, era tenuto a gestire tali fondi e a pagare direttamente i fornitori. CP_1
La giurisprudenza di questo stesso Tribunale, su vicende analoghe, ha costantemente affermato che il rapporto contrattuale per la fornitura di utenze intercorre tra la società erogatrice e l'istituto scolastico che ha stipulato il contratto, essendo quest'ultimo il fruitore diretto del servizio (cfr. Trib. Catania, sent. n. 1552/2024, n. 1538/2024, n. 2296/2024 citate dalla CMC).
pagina 5 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Peraltro, il pagamento parziale effettuato in corso di causa proprio dal convenuto (come CP_1
Parte riconosciuto da nella precisazione delle conclusioni) costituisce un ulteriore elemento che smentisce l'eccepito difetto di legittimazione passiva.
Di conseguenza, la domanda di manleva formulata dal nei confronti della CMC deve CP_1
essere rigettata, non essendo la CMC parte del rapporto contrattuale da cui scaturisce il debito e non avendo il fornito prova di aver correttamente rendicontato le spese alla CMC per CP_1
ottenere la reintegrazione del fondo di dotazione, né che la mancata provvista fosse imputabile alla CMC.
Va evidenziato, con le conseguenze anche in termini di non contestazione ex art.115 c.p.c., che dopo la chiamata in causa e la costituzione di CMC, il convenuto non ha ritenuto di CP_1
dovere depositare ulteriori scritti difensivi.
§§§§§
4. Sull'eccezione di prescrizione.
Il ha eccepito la prescrizione biennale per le fatture emesse dopo il 01.01.2018 e CP_1
quinquennale per quelle precedenti, invocando la Legge di Bilancio 2018. L'eccezione è infondata.
Parte Le fatture oggetto della residua pretesa creditoria, come risulta dall'elenco prodotto da
(All. A al foglio di precisazione conclusioni), si riferiscono a forniture del 2017 (fatture n.
2900090534 del 27/06/2017 e n. 2900092422 del 18/07/2017). A tali fatture non si applica il termine di prescrizione biennale introdotto dalla L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), il quale, come chiarito anche da ARERA con Deliberazione n. 97/2018/R/COM, decorre per le bollette emesse successivamente al 1° marzo 2018. Per i crediti in esame, dunque, opera il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c..
Tale termine non risulta maturato, essendo stato utilmente interrotto dalla notifica dell'atto di cessione dei crediti (avvenuta il 26.01.2018 per la prima cessione a , Controparte_4
pagina 6 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Parte come indicato da nella memoria conclusionale del caso RG 9767/20, che si CP_1
richiama per analogia argomentativa sul punto della tempestività delle interruzioni) e, successivamente, dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio
(30.07.2020).
§§§§§
5. Sulla debenza della sorte capitale residua e degli accessori.
Parte ha precisato che, a seguito di pagamenti parziali effettuati dall' convenuto in corso CP_8
di causa, il residuo credito per sorte capitale ammonta ad € 2.455,68. Su tale importo non vi è contestazione specifica circa l'effettiva erogazione delle forniture.
Essendo i pagamenti avvenuti in ritardo rispetto alle scadenze delle singole fatture (come
Parte risulta dal confronto tra le scadenze indicate nell'All. A prodotto da e le date dei Parte pagamenti parziali), ha diritto agli interessi moratori sull'intera sorte capitale originariamente azionata (€ 6.132,29), dalla data di scadenza di ciascuna fattura e fino alla data del parziale pagamento, e successivamente sulla minor somma residua fino al saldo effettivo.
Tali interessi vanno calcolati al saggio previsto dal d.lgs. 231/2002.
Parte Spetta altresì a il diritto agli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., con decorrenza dalla domanda giudiziale, sugli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi a tale data.
Infine, è dovuto l'importo forfettario di € 40,00 per ciascuna delle 4 fatture originariamente azionate e non pagate tempestivamente, per un totale di € 160,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2,
d.lgs. 231/02. Tale importo, come statuito dalla Corte di Giustizia Europea, è dovuto per ogni singola transazione commerciale non pagata alla scadenza, a titolo di risarcimento per i costi di recupero, indipendentemente dalla successiva richiesta di pagamento parziale o integrale.
§§§§§
6. Sulle spese processuali.
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Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda come accolta e dell'attività difensiva svolta.
Parte Il , risultato soccombente nei confronti di deve essere condannato alla refusione CP_1
delle spese di lite in favore dell'attrice.
La domanda di manleva del nei confronti della CMC è stata rigettata;
pertanto, il CP_1 CP_1
deve essere condannato anche alla refusione delle spese di lite in favore della CMC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9767/2020 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. CONDANNA il al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 2.455,68 a titolo di sorte capitale residua, oltre interessi moratori
[...]
al saggio di cui al d.lgs. 231/2002 sull'originaria sorte capitale di € 6.132,29 dalla data di scadenza di ciascuna fattura e fino alla data del parziale pagamento, e successivamente sulla somma residua di € 2.455,68 fino al saldo effettivo;
2. CONDANNA il al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. sugli interessi moratori come sopra
[...]
determinati, dalla data della domanda giudiziale al saldo;
3. CONDANNA il al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002, oltre
[...]
interessi legali dalla domanda al saldo su tale importo;
4. RIGETTA la domanda di manleva proposta dal nei Controparte_1
confronti della;
Controparte_6
5. CONDANNA il alla refusione delle spese processuali Controparte_1
in favore di che si liquidano in complessivi € 1.992,00 (di cui euro Parte_1
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291,00 per spese vive) oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge;
6. CONDANNA il alla refusione delle spese processuali Controparte_1
in favore della , che si liquidano in complessivi € Controparte_6
1.701,00per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Catania, 25 maggio 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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