Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 19/02/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio, in persona dei magistrati:
D.ssa Annalisa Gianfelice Presidente
D.ssa Paola De Nisco Consigliere relatore
Dott. Vito Savino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado rubricata al n. 708/2024 rg tra in concordato preventivo omologato (C.F. e P.IVA: Parte_1
), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti in atti, dall'Avv. Marcela COBUZ del Foro di Macerata, (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
Civitanova Marche, Via Luigi Einaudi n. 298, con indirizzo PEC dichiarato ai fini delle comunicazioni e notificazioni relative al presente giudizio:
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-appellante-
e
(C.F. e P.IVA: Controparte_1
), in persona del Curatore, Dott. rappresentato e difeso P.IVA_2 Parte_2
nel giudizio di primo grado dall'Avv. Oreste Alocco del Foro di Fermo,
-appellato, contumace-
Oggetto del giudizio: appello avverso sentenza n. 3/2024 pubblicata il 09/01/2024 -
Repertorio n. 9/2024, del Tribunale di Fermo, emessa nella causa civile di I grado iscritta al R.G. 2212/2019, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- con sentenza pronunciata nella causa indicata in oggetto, il Tribunale di Fermo definiva il giudizio di revocatoria fallimentare promosso ex art. 67, comma 2, L.F., accogliendo la domanda svolta dalla Curatela appellata nei confronti dell'appellante e volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia di pagamenti disposti in favore di essa appellante, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo complessivo di € 620.396,91, oltre interessi dalla data della domanda sino al saldo effettivo nonché delle spese e onorari di lite, liquidati in € 14.598,00 per onorari, oltre €
1.725,99 per spese, oltre oneri accessori;
- veniva interposto appello con atto notificato in data 9/7/2024 a mezzo PEC nei confronti della controparte, e la causa veniva iscritta al ruolo col n. 708/2024 rg;
- fissata la trattazione in via cartolare per il 20/1/2025, veniva disposto rinvio, a seguito richiesta in tal senso dell'appellante in ragione di pendenti trattative tra le parti, alla data del 7/4/2025 con termine per note scritte ex art 127 ter cpc;
- nelle more, pur regolarmente citata, la curatela appellata rimaneva contumace, e al contempo veniva depositata istanza con cui l'appellante, a mezzo del proprio difensore, dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio di appello e formulava istanza di procedersi con dichiarazione di estinzione del giudizio con spese compensate, del che il
Consigliere istruttore rimetteva la causa al Collegio;
rilevato che la rinuncia agli atti è provenuta da parte del difensore dell'appellante cui è stato espressamente conferito il relativo potere nella procura speciale alle liti versata in atti;
e che inoltre non è necessaria l'accettazione della controparte, essendo la rinuncia avvenuta in epoca antecedente alla costituzione della stessa, che anzi è rimasta contumace e tale va dichiarata;
ritenuto che
, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., la Corte può limitarsi a prendere atto della suddetta rinuncia, senza potersi pronunciare sulle spese, né risulta in altro modo dagli atti che la controparte, ove costituitasi, potrebbe ottenere utilità maggiore rispetto a quella derivante dall'estinzione del giudizio (cfr. Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord.,
09/10/2017, n. 23620),
P.Q.M.
pag. 2/3 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 3/2024 pubblicata il 09/01/2024 - Repertorio n. 9/2024 del 09/01/2024 del
Tribunale di Fermo, nella causa civile di I grado iscritta al R.G. 2212/2019, e non notificata, così provvede:
- dichiara la contumacia della Controparte_1
[...]
- dichiara l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
- nulla sulle spese del grado.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio della PRIMA SEZIONE CIVILE, in data 18/02/2025.
Si comunichi.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
D.ssa Paola De Nisco D.ssa Annalisa Gianfelice
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