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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4872/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRI Parte_1 C.F._1
ELISA
C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRI Controparte_1 C.F._2
ELISA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
27/11/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 6
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale di Modena nella procedura di separazione consensuale RG 3907/2023, definita con sentenza n.1399/2023, pubblicata il 11/09/2023
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto delle loro persone e della loro vita privata, tenuti a comunicare ogni loro cambio di residenza nei termini di legge attesa la presenza di prole minore;
Per_ b) la minor rimarrà in affido condiviso ad entrambi i genitori che svolgeranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in riferimento all'assunzione delle decisioni straordinarie (attinenti alla salute, la scuola, l'educazione) tenendo in considerazione le pagina 2 di 6 aspirazioni ed inclinazioni della figlia e disgiuntamente in riferimento alle scelte ordinarie;
Per_ c resteranno collocati con la mamma, ove manterranno la loro residenza Per_2
anagrafica;
d) il signo a decorrere dalla sentenza di divorzio corrisponderà alla signora Pt_1
a titolo di contributo nel mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di CP_1
€. 1.000,00 (mille/00), complessivi, ossia € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun figlio,
da versarsi entro il giorno quindici di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente, intestato alla signor , acceso presso Banco BPM, IBAN: Controparte_1
[...]; somma da aggiornarsi annualmente, secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo, nel mese della sottoscrizione del presente ricorso. I genitori convengono che il Sig verserà il contributo al mantenimento a Pt_1
entrambi i figli, anche qualora non decidano di continuare gli studi ed inizino a percepire un reddito da lavoro, ciò indipendentemente dal raggiungimento dell'indipendenza economica e questo fino a quando continueranno a vivere a fini anagrafici e/o di fatto con la madre. Quanto sopra sino al limite di età di anni stabilito in anni 34 dopo di ché
decadrà tale obbligo, salvo il persistere del mancato raggiungimento dell'indipendenza economica senza colpa dei figli;
d) il signo parteciperà nella quota del 80% al pagamento delle spese straordinarie Pt_1
dei figli, mentre la signor parteciperà nella quota del 20%, intendendosi tali CP_1
quelle di cui al protocollo in uso al Tribunale di Modena, da intendersi quivi trascritto e riportato, ivi compresa la spesa relativa al conseguimento della patente di guida e tutte le successive spese relative al mantenimento dell'autovettura (bollo, assicurazione,
tagliandi, gomme, ecc.);
pagina 3 di 6 e) i coniugi sono integralmente economicamente indipendenti e, dunque, rinunciano,
reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro e viceversa, a qualsivoglia contributo nel loro rispettivo mantenimento;
Per_ f) il padre, potrà inoltre vedere la figlia ogni qual volta lo desideri, sempre nel rispetto della volontà di questa ultima e dei suoi impegni scolastici e parascolastici,
secondo le modalità ed i tempi che verranno di volta in volta concordati direttamente con la stessa e con la madre, fatto salvo sempre congruo preavviso. Si conviene sin da ora che il padre potrà vedere la figlia almeno 3 giorni alla settimana e a week end alternati;
g) i genitori stabiliscono che la figlia trascorrerà con i genitori le festività pasquali e natalizie ad anni alterni, specificando altresì che si alterneranno il giorno di Natale e il giorno della Vigilia, così come il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; inoltre trascorrerà una vacanza con i genitori per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi,
da comunicare reciprocamente entro il 30 maggio di ciascun anno;
h) i genitori si lasciano vicendevolmente consenso per ottenere rilascio e/o rinnovo del passaporto o documenti equipollenti per l'espatrio, ivi compresi i visti;
per l'espatrio della figlia minore dovrà essere concessa l'autorizzazione da parte di entrambi i genitori;
i) il signo svolge attività lavorativa, a tempo indeterminato, presso Parte_1
Galvanica Nobili S.r.l., con sede in Marano sul Panaro (MO), e percepisce uno stipendio mensile medio di circa 2.500,00 euro;
l) la signor svolge attività lavorativa, a tempo indeterminato, part time, Controparte_1
presso la società Il Bottegone della Piazza s.r.l., sita in Guiglia, frazione Rocca
Malatina (MO) e percepisce uno stipendio mensile di circa 900,00 /1.000,00 euro;
m) il Sig è proprietario del motoveicolo Harley Davidson targato CV90542, mentre Pt_1
ha un'autovettura tipo T cros targata FW087WR. Controparte_1
pagina 4 di 6 n) i coniugi, in merito all'assegno unico, convengono che lo stesso sia percepito interamente dalla signor ed all'uopo il signo presta il Controparte_1 Parte_1
proprio consenso con la sottoscrizione del presente ricorso e si rende disponibile a firmare tutta la documentazione richiesta per dare attuazione a tale pattuizione;
o) il Sig ha accesso un finanziamento per l'acquisto di un appartamento con rata Pt_1
mensile di € 400,00 (doc. 08);
p) i signor danno atto di avere definito, prima d'ora, ogni loro rapporto Pt_1 CP_1
economico già trovante fondamento nel matrimonio e/o direttamente e/o indirettamente riconducibile al loro già rapporto di coniugio e di non avere null'altro a pretendere a nessun titolo e/o ragione;
q) i compensi legali relativi al presente procedimento sono posti a carico integralmente del Sig;
Parte_1
r) le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo;
s) i signor quale espressione della loro autonomia privata, intendono Pt_1 CP_1
obbligarsi, adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente vincolante efficacia contrattuale, dal momento della pubblicazione della sentenza di divorzio, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa;
t) le parti dichiarano che non sono in possesso di documentazione di cui all'art. 473 bis
13 terzo comma (documenti relativi agli accertamenti svolti e alle informazioni assunte nonché provvedimenti relativi a minori emessi dall'autorità giudiziaria) pertanto non procedono al deposito come richiesto dall'art. 473 bis 51 secondo comma.”
P.Q.M
pagina 5 di 6 il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in ZO (MO) il
28/09/2002 fra nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui
[...]
contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di ZO (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2002 Atto n. 10 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/03/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6