Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/05/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.1725/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Luciano Guaglione
Consigliere
dott. Leonardo Nota
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, rubricata come innanzi, promossa
Da
, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, nato a Parte_1
TE (BA) il 13/7/1958, ivi reidente ed elettivamente domiciliato in Trani alla via Delle
Crociate n.43 presso lo studio dell'avv. Domenico Maldarelli, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
appellante
ON
, in persona del legale rappresentante, con sede ONparte_1 in ed elettivamente domiciliata in Trani alla via Pagano n.112 prersso lo studio CP_1 dlel'avv. Carlo Capone, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti pagina 1 di 12
^^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n.263/2021, resa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in data 4/2/2021, in pari data pubblicata , a definizione del giudizio RG 95000738/2013, proposto dall' odierno appellante in danno dell' odierna appellata, , innanzi l' allora sezione distaccata del Tribunale di ONparte_2
Trani di Ruvo di Puglia, avente ad oggetto “accertamento credito e ripetizione indebito bancario”.
Conclusioni: così rassegnate dalle parti in previsione dell'udienza cartolare di p.c. del
3/11/2023: per l' appellante “accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della gravta sentenza, condannarsi l'odierna appellata al pagamento della somma di €260.000,00 o di quell'altra, maggiore o minore, così come accertata dal CTU dott. in primo grado, maggiorata di interessi e rivalutazione Per_1 dalla maturazione di ogni singolo credito, al soddisfo, in favore dell'odierno appellante, quale restituzione delle somme indebitamente percepite e/o trattenute altrettanto illegittimamente;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, comprese le spese di CTU sostenute, previa revoca della condanna alle spese del primo grado e restituzione di quelle eventualmente già versate”; per l'appellata si insisteva, nel merito, per l'integrale rigetto dell'avverso gravame, con conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese del grado.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. depositato in data 24/7/2013 dinanzi la sezione distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani, l'odierno appellante, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale operante in TE, premettendo in fatto di aver intrattenuto una molteplicità di rapporti contrattuali con varie agenzie locali di Istituti bancari, tutti successivamente assorbiti dall'odierna Banca appellata, invocava, previo accertamento dei vari rapporti, un addebito illegittimo di poste contrattuali pari ad
€260.000,00 di cui richiedeva la restituzione con interessi e vittoria delle spese processuali.
In particolare, evidenziava di aver intrattenuto tre distinti rapporti bancari, così individuati: 1)rapporto di conto corrente ordinario n.10387Y con la ONparte_3
pagina 2 di 12 Con
, già n.1202197-60 intrattenuto con Banca Cattolica spa, affidato con apertura di credito ed estinto il 20/2/07; 2)rapporto di conto corrente n.633498.85, già n.600704.43 con , già 12910-26 intrattenuto con Banca 121 ex Banca del ONparte_1 salento, affidato con apertura di credito ed estinto il 27/11/06; 3)rapporto di conto corrente n.631326.94, già 4784.95 con , affidato con ONparte_1 apertura di credito ed estinto il 27/1/06 ed allegava distinte rideterminazioni contabili per ognuno dei predetti rapporti per i rispettivi periodi: dall'1/1/1997 al 20/2/07 per il primo, dall' 1/3/00 al 7/12/06 per il secondo e dall'1/2/96 al 27/11/06 per il terzo.
Con riferimento ai rapporti predetti contestava, sulla scorta dei singoli estratti conto,
l'applicazione di interessi anatocistici, comportanti un maggior addebito di €32.203,34; di tassi ultralegali privi di pattuizione, per un totale di €81.459,08; di cms non pattuite, per
€44.223,97 e di spese varie non convenute per €12.144,83 allegando, a supporto , una relazione contabile con correlativa appendice esplicativa ed assumendo di aver vanamente esperito il previsto procedimnento di mediazione, concludendo quindi per la richiesta condanna dell'Istituto bancario convenuto al pagamento, a titolo restitutorio, della somma di €260.000,00, maggiorta di interssi e rivalutazione, istruttoriamente invocando l'ammissione di u na CTU contabile al fine di riesimanre l'inrtero rapporto complessivo con l'istituto resistente onde accertare la congruità delle richieste formulate con la ridetta consulenza di parte nonché un ordine di esibizione a carico del resistente di tutti gli estratti conto relativi al rapporto intercorso, laddove quelli in possesso di esso ricorrente dovessero risultare incompleti.
Con memoria difensiva depositata il 24/10/13, in previsione dell'udienza di prima comparizione fissata per l'11/3/14, si costituiva la banca resistente, odierna appellata, rilevando l'infondatezza della avversa eccezione di illegittimità della capitalizzazione degli interessi debitori, applicati in chiaro regime di reciprocità, in conformità della dleibera
CICR del 9/2/2000; eccependo la prescrzione delle pretese credirie del ricorrente in relazione al periodo anteriore l'11/6/2003, decennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo, avendo i versamenti natura solutoria;
l'inconferenza dell'eccezione di illegittima applicazione delle CMS in quanto pattuite le stesse contrattualmemte;
l'arbitrarietà del calcolo delle pretese creditorie così come effettuate nell'avversa CTP;
lillegittimità della richiesta dell'ammissione di CTU e dell'ordine di esibizione ex art.210
c.p.c. in quanto formulate per sopperire alle evidenti lacune probatorie della domanda pagina 3 di 12 giudiziale e, infine, l'infondatezza dell'eccezione di applicazione di interessi ultralegali, in quanto tutti i rapporti contrattuali erano antecedenti alla L.108/96, concludendo, quindi invocando, preliminarmente, l'accertamento della compiuta prescrizione del diritto azionato con riguardo al poeriodo antecdente all'11/6/2003 e, nel merito, iol rigetto integrale della domanda.
Disposto il mutamento del rito, rigettata l'istanza di esibizione dei contratti di conto corrente e della documentazione carente, in quanto generica ed inammissibile ed in violazione dell'onere probatgorio inco mnbente sull'attore in ripoetizione circa l'allegazione dei fatti costitutivi della domanda;
istruita la causa con la sola CTU contabile, formulata una proposta conciliativa rifiutata da parte attrice, il giudizio veniva quindi rinviato ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 4/2/2021 e deciso, con deposito fuori udienza, della correlativa sentenza con cui definiva il Tribunale tranese, nelle more subentrato a quello originariamente adìto di Ruvo di Puglia a seguito della soppressione delle sezioni distaccate, la controversia in esame integralmente rigettando la domanda e condannando il ricorrente alle spese di lite, ivi comprese quelle per l'espletata CTU.
Con pertinente motivazione, illustrava l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria.
In particolare, riteneva il primo giudice di rigettare la domanda attorea in quanto il correntista non aveva assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante per l'azione di ripetizione d'indebito.
La verifica dll'operato della resistente, in relazione ai molteplici profili di illegittimità CP_1 denunciati dall'attore, era preclusa, rilevava il primo giudice, dall'omesso deposito, anche ammesso dal ricorrente allorché, anche per sopperire a tale lacuna probatoria, formulava istanza ex art.210 c.p.c. (rigettata con ordinanza del 28/7/2015) e dallo stesso CTU per alcuni contratti ed estratti conto relativi all'andamento del rapporto.
A tale riguardo, evidenziva il Tribunale, la rilevanza del principio generale sull'onere probatorio gravante sul correntista ex art.2697 c.c., circa la produzione dei contratti e degli estratti per tutto il periodo del rapporto, conseguendone che la mancata produzione integrale degli estratti conto non conste di ricostruire, con esattezza, l'adamento del rapporto.
pagina 4 di 12 Riteneva la predetta omissione probatoria insanabile con la CTU e né, tantomeno, con la richiesta ex art.210 c.p.c., rilevando, infatti, che la ctu dovrebbe operare su dati certi, configurandosi inammissibile una ctu esplorativa e dall'altr', l'ordine di esibizione non potrebbe concedersi per colmare una lacuna probatoria della stessa parte che ne ha fatto richiesta.
Il ricorrente, proseguiva il primo giudice, avrebbe potuto richiedere, ai sensi dell'art.119 del TUB la documentazione carente direttamente alla Banca in sede stragiudiziale e,
l'omissione predetta precludeva l'emissione dell'ordine di esibizione di cui innanzi.
Avverso la predetta motivazione posta a supporto della ritenuta infondatezza della domanda attorea, insorgeva il proponendo il gravame che ci occupa, a supporto Pt_1 del quale, anche se non formalmente specificamente individuate, articolava una duplice censura.
In particolare, con una prima doglianza, contestava la addebitata omissione pregiudiziale ex art.119 TUB che avrebbe, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, precluso la reiterazione della richiesta anche in sede giudiziale, richiamando, a suffragio, rilevante giurisprudenza di legittimità, mentre, con una seconda censura, rilevava la contradittorietà della motivazione con l'ordinanza istruttoria ammissiva della richiesta
CTU, i cui esiti, peraltro, ometteva assolutamente di considerare, dovendo, al contrario, recepirsi la prospettatata rideterminazione contabile che, in tutte e quattro le ipotesi di calcolo, prevedeva un credito a favore del ricorrente.
Si costituiva la società appellata, contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed insistendo per l'integrale conferma della gravata sentenza con le conseguenziali statuizione di rito in ordine alle spese del grado.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 17/12/2021, la causa veniva rinviata per la p.c. alla successiva udienza del 19/5/2023, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella di cui in epigrafe del 3/11/2023, trattata con la disposta modalità cartolare e telematica, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta, veniva riservata in decisione, previa concessione alle parti dei termini difensivi di cui all'art.190
c.p.c.
Motivazione della decisione
pagina 5 di 12 Reputa il Collegio non potersi condividere il procedimento motivazionale addotto del primo giudice a supporto del delibato rigetto della domanda attorea, ancorato, in effetti, a principi giurisprudenziali oramai superati dal successivo e consolidato orientamento di legittimità formatosi in merito ad entrambi i profili evidenziati con le addotte doglianze.
In particolare, con riferimento alla assorbente seconda censura, attinente la contestata omessa considerazione delle risutanze peritali, all'esito di un mezzo istruttorio ritualmente ammesso, sulla scorta della rigida applicazione di un principio in tema di onere probatorio in materia bancaria, in forza del quale l'accoglimento della domanda di accertamento e ripetizione d'indebito fosse, in ogni caso, subordinata all'assolvimento, a carico del correntista, dell'onere di una produzione documentale integrale del contratto e della serie completa degli estratti conto, deve rivelarsi in subiecta materia , il consolidamento di un orientamento meno rigido, finalizzato a rendere meno gravoso per la parte attrice il suddetto onere, con la previsione di una produzione anche incompleta ed idonea a supportare la domanda anche aliunde, non esclusa una rideterminazione del saldo operata con l'ausilio di opportuni “raccordi” ed una decorrenza “sanzionatoria” per l'attore, insolvente nella produzione integrale, dal primo estratto contabile rinvenibile con saldo a debito precedente ad una serie continuativa di successivi estratti, criterio rideterminativo, peraltro, espressamebnte previsto con il correlativo quesito posto dal Tribunale al designato ctu e da questi elaborato per ognuno dei tre rapporti esaminati, prevedendo una decorrenza iniziale “da e/c banca” e non da quello ipotizzato dalla parte e relativo all'ultimo decennio, operata la prescrizione delle rimesse aventi natura solutoria (per conto non affidato).
Come innanzi evidenziato, il principio “derogatorio” di cui innanzi può ritenersi, alla luce di costante giurisprudenza di legittimità, oramai consolidato e, quindi, applicabile al caso di specie, emendando una statuizione ancorata a precedenti rigorose interpretazioni dell'onere ex art.2697 c.c., non mancando di evidenziare, in ogni caso, che, assumendo quale decorrenza della ricostruzione contabile il primo estratto disponibile con evidenza di un debito del correntista, in un certo qual modo si sanziona l'incompletezza documentale nell'ipotesi che attore sia appunto il correntista inadempiente all'onere di produzione integrale.
Si è, a tale riguardo, autorevolemte enunciato che: “ove il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di pagina 6 di 12 depositare tutti gfli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante akltri strumnenti rappresentativi delle movimentazioni, va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti che, nel quadro delle risultanze è il dato più sfavorevole al cliente sul quale si ripercuore tale incompletezza, in quanto onerato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti2(V.Cass. n.31809/2023; conf. Cass. 10025/2023).
Si è anche precisato che: “L'onere è l'imposizione di una condotta per la realizzazione di un interesse proprio di colui che, essendone titolare, lo fa valere in giudizio. La prova dlel'indebito, pertanto, può darsi anche producendo solo una parte degli estratti conto ed utilizzando altri mezzi come la c.t.u., secondo l'insindacabile accertamento di fatto del giudice di merito. Ma è evidente che, in tal caso, la somma dovuta dalla banca sarà
d'importo corrispondente a quello provato”(V. Cass. 10025/2023).
La Corte di legittimità, dunque, è costante nell'affermare che il mancato adempimento da parte dell'attore correntista all'onere di dare prova, mediante deposito degli estratti conto periodici, tanto dei pagamenti che dell'assenza di valida causa debendi in riferimento ad un determinato periodo di durata del rapporto, non comporta punto che, per il periodo successivo, in cui i pagamenti risultano invece documentati da tali estratti, il primo dei quali evidenziante un saldo a debito del cliente in riferimento al periodo precedente di svolgimento del rapporto (non documentato), si debba partire da un saldo pari a zero
(come previsto per la contraria ipotesi in cui sia la banca ad iniziare il giudizio per il pagamento di un credito con incompleta produzione documentale), dovendo invece il sollecitato accertamento del dare e dell'avere tra le parti del cessato rapporto essere effettuato dal giudice di merito partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmehte riscontrato dall'attore(cfr. Cass. 30789/2023).
In tal senso si è anche precisato che: “a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso
l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe
e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto del rapporto(Cass. 2/5/2019 n.11543; Cass. 4/4/2019
n.9526). Dunque la prova dei movimenti del conto può desumersi anche aliunde (Cass.
29190/2020)avvalendosi, eventualmente, dell'opera di un ctu che ridetrmini il conto in pagina 7 di 12 base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio”(Cass. 19/7/2021 n.2062), confermando, quindi, un principio di diritto secondo il quale l'incompleta produzione degli estratti conto non è elemento ostativo alla rideterminazione del saldo del conto corrente, ove i movimenti contabili dello stesso possano comunque desumersi da altri elementi di prova parimenti idonei a fornire, anche con l'eventuale ausilio di una ctu contabile, indicazioni certe e complete che giustifichino il saldo maturato nel periodo privo degli estrtati conto(cfr.Cass. n.37800 del 27/12/2022).
In definitiva l'omissione documentale non costituisce, come erroneamente ritenuto dal primo giudice, fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare ed avere fra le parti del cessato rapporto a partire dal primo saldo a debito(come nella specie) dal cliente documentalmete riscontrato (V. Cass. ordinanza n.35979 del 7/12/2022).
D'altronde, come innanzi evidenziato, “l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote comunque sul cliente, gravato dell'onere della prova degli indebiti pagamenti, in quanto, a quel punto,si comincia volta a volta dal saldo a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, assumendosi, in ogni caso, quale dato di partenza un saldo inizale degli estrtati conto acquisiti al giudizio che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore(V. cit.
Cass.n.37800 del 27/12/2022).
Sulla scorta di tale consolidato principio, immotivatamente obliterato dal Tribunale, occorreva darsi atto delle risultanze peritali così come esaurientemete prospettate dal ctu il quale, all'esito dei quesiti propostigli con apposita ordinanza di nomina, prospettava, per ognuno dei tre rapporti esaminati, diverse soluzioni finali (di cui due positive per il cliente ed una solamente, in maniera non rilevante, a debito) di cui appresso, inducendo, quindi, questo Collegio, emendando il rilevato vizio motivazionale, a considerare le predette risultanze ponendole a base del prospettato accoglimento del gravame in esame.
A tale riguardo, ritiene il Collegio di poter recepire le conclusioni peritali in ordine ai tre rapporti oggetto di causa, come da correlativo prospetto evidenziato dal ctu (v.pag.14 ctu sub 4 conclusioni) atteso che le determinazioni finali a credito del correntista derivano
(per i due conti estinti con saldo a credito del cliente) considerando, quale dato di partenza, il saldo a debito del cliente riscontrabile dal primo estratto disponibile, depurato dalla compiuta prescrizione per le individuate rimesse solutorie ante decennio e sulla pagina 8 di 12 scorta dei criteri di rideterminazione contenuti nel correlativo quesito (v.pag.12 ctu, criteri di elaborazione dei conti).
In concreto, come concluso dal CTU, i tre rapporti, alla rispettiva data di estinzione, evidenziavano i seguenti saldi: a)il conto corrente n.631626.94 un saldo a debito per il cliente di €256.57; b)il conto corrente n.633498.85 un saldo a credito di €9.689,84; c)il conto corrente n.10387Y un saldo a credito di €56.415,21, con un conseguente e complessivo saldo a credito del correntista, operata la dovuta compensazione con quello a debito, pari a complessivi €65.848,48 da maggiorarsi con i soli interessi legali decorrenti dalla domanda (data di deposito del ricorso introduttivo).
Per completezza motivazionale, configurandosi la prima doglianza palesemente assorbita dalla delibazione della seconda censura, deve, in ogni caso, darsi atto della condivisibilità della stessa, atteso che, anche per la questione circa la tempistica, esclusivamente pregiudiziale, della richiesta ex art.119 TUB, in forza della quale il primo giudice disattendeva la richiesta di produzione ex art.210 c.p.c. pure istruttoriamente richiesta dal ricorrente, la giurisprudenza successivamente consolidatasi si orientava nel senso contrario a quello applicato dal Tribunale, ritenendo che la richiesta predetta, potesse efficacemente proporsi, anche in mancanza della stessa nella fase precedente l'introduzione del giudizio, con il primo atto introduttivo dello stesso, a nulla rilevando il mancato assolvimento di tale onere da parte del correntista nella fase stragiudizale.
A tale riguardo, già da tempo questo Collegio ha aderito all'orientamento, oramai maggioratario, che escludeva qualsiasi limite temporale all'onere di richiesta della documentazione ex art.119 TUB, affermando la possibilità di proporlo efficacemente, così non escludendo la possibilità della ricghiesta ex art.210 c.p.c., anche con l'atto introduttivo e persino in corso di giudizio (cfr. Cass. 14/2/2024 n.4064), superando la precedente tesi minoritaria (cui aderiva il Tribunale) che escludeva l'ammissibilità rituale della richiesta dell'ordine ostensivo in caso di mancata precdente richiesta stragiudiziale ex art.119 TUB (cfr. Cass. 13/9/2021 n.24641).
Conclusivamente, quindi, sulla scorta dei rilievi anzidetti, il gravame merita accoglimento per quanto di ragione, escludendo tuttavia l'accoglimento del petitum originario per l'acclarata legittimità dialcune clausole conbtrattuali, infondatamentye contestate di nullità dal ricorrente, conseguendone una regolamentazione delle spese dell'intero pagina 9 di 12 giudizio con un' equa parziale compensazione delle stesse nei limiti di 1/3 di quelle complessive liwquidate come appresso.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n.263/2021 resa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in data
4/2/2021 ed in pari data pubblicata, così provvede:
1)Accoglie, per quanto di ragione, l'appello e per l'effetto in riforma integrale della gravata sentenza
2)Condanna la , in persona del suo legale ONparte_1 rappresentante, a pagare in favore di , a titolo restitutorio, la somma Parte_1 complessiva di €65.848,48 oltre interessi legali decorrenti dalla domanda al soddisfo;
3)Condanna la , in persona del suo legale ONparte_1 rappresentante, alla parziale rifusione, nella misura di 2/3, delle spese e competenze difensive relative ad entrambi i gradi del giudizio, liquidate le stesse per l'intero nella somma complessiva di €28.142,50 di cui €330,00 per esborsi relativi al giudizio di primo grado, € 13.430,00per competenze difensive detto, €1.165,50 per esborsi relativi al grado di appello ed € 14.317,00 per competenze difensive detto, oltre gli accessori di legge, dichiarando compensata la residua quota di 1/3 delle stesse;
4)Pone definitivamente a carico delle parti nella misura di 2/3 a carico della CP_1 appellata e di 1/3 a carico dell'appellante, il costo dell'espletata CTU contabile in primo grado, liquidata la stessa come da decreto in atti.
Così deciso all'esito della Camera di Consiglio in vdeoconferenza dell'8/4/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota)
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