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Decreto 11 giugno 2025
Decreto 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, decreto 11/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Il Consigliere delegato
Visti gli atti del procedimento iscritto al n 337 - 2025 rg vg promosso da ditta ), rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle Parte_1 C.F._1 liti in atti, dall'Avv. Gabriele Buonfante (cod. fisc. ), nel cui studio corrente CodiceFiscale_2 in Macerata, Via Giovanni XXIII n. 45, è elettivamente domiciliato, con indirizzo PEC dichiarato ai fini delle comunicazioni e notificazione relative al presente procedimento:
Email_1
nonché di quello iscritto al n. 343/2025 rgvg promosso da
(c.f.: rappresentato e difeso unitamente quanto Parte_2 C.F._3 disgiuntamente tra loro dagli Avv.ti Giancarlo Fazi (c.f.: ) e Federico Fazi C.F._4
(c.f.: , giusta procura speciale alle liti in atti e nel cui studio corrente in C.F._5
Macerata, via Cincinelli n. 28, è elettivamente domiciliato, con indirizzi PEC indicati quale domicilio telematico ai fini delle comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento:
e Email_2 Email_3
e di quello iscritto al n. 347/2025 rgvg promosso da
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Pinelli (c.f.: Parte_3 C.F._6
del Foro di Macerata, giusta procura speciale alle liti in atti e nel cui studio, C.F._7 corrente in Ancona, Piazza della Repubblica n. 1, è elettivamente domiciliato, con indirizzo PEC indicato quale domicilio telematico: Email_4
nei confronti di in persona del Sig. Ministro pro tempore elettivamente Controparte_1 domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato territorialmente competente in Ancona (AN), Corso Mazzini, n. 55
Oggetto: ricorso ai sensi della legge 24.03.2001 n. 89;
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Letti i ricorsi di cui in intestazione, depositati il primo in data 22/5/2025 (337/25 rgvg), il secondo in data 23/5/2025 (343/2025 rgvg) e il terzo in data 26/5/2025 (347/2025 rgvg), portati tutti alla cognizione del medesimo Consigliere delegato e considerato in via preliminare che, in ossequio a principi di economia processuale e di uniformità delle decisioni emanande, vi sono ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva di cui all'art 274 cpc, si dispone la riunione a quello presente rubricato al n. 337/2025 rgvg, di quelli di cui ai nn. 343/2025 rgvg e 347/2025 rgvg
(argomentando ex Cass. civile sez. II, 27/03/2023, n.8556; Cassazione civile sez. VI, 08/05/2015,
n.9418; Cassazione civile sez. VI, 17/10/2017, n.24412; Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza 06/09/2017,
n. 20834), dato che sia tutti gli odierni ricorrenti, pur con differente ruolo processuale e relativo esito del giudizio, sono stati parti nel giudizio originante la pretesa qui fatta valere, salvo specificazioni di cui appreso quanto a durata del giudizio presupposto e conseguente indennizzo;
Nel merito, le domande svolte hanno ad oggetto il medesimo giudizio presupposto consistente in causa civile, svoltasi in primo grado dinanzi al Tribunale di Macerata di cui ai nnrg 833/2009 e
1864/2010, definito con sentenza n. 638/2017, depositata in data 20/6/2017, e in secondo grado presso la Corte di Appello di Ancona (nrg 1288/2017), definito con sentenza n. 656/2024, pubblicata in data
23/4/2024, non notificata;
in specie, circa il ricorrente : Parte_1
- quanto al primo grado, risulta dagli atti che venga richiesto il riconoscimento della fase di ATP, e quindi della considerazione della sua durata ai fini della determinazione dell'indennizzo; risultando la domanda ammissibile (cfr. Cassazione civile sez. II, 09/05/2018, n.11151) ove l'accertamento sia prodromico al riconoscimento nel merito del diritto, ne discende che detto giudizio abbia avuto inizio con il deposito del ricorso ex art 696 cpc (n. 833/2009 rg) in data 18/3/2009, conclusosi con il deposito dell'elaborato peritale in data 22/9/2009, e sia proseguito nel merito, con la notifica dell'atto di citazione in data 8/6/2010 e quindi definito con la pubblicazione della sentenza n. 638/2017, in data
20/6/2017, per un totale di 7 anni, 6 mesi e 16 giorni, eccedenti la ragionevole durata di 3 anni prevista ex L. 89/2001 per un periodo pari a 4 anni, 6 mesi e 16 giorni, equivalenti a 5 anni indennizzabili;
- quanto al secondo grado, il giudizio ha avuto durata dal 16/3/2018, data di costituzione in giudizio, sino al 23/4/2024 data di pubblicazione della sentenza n. 656/2024 della Corte di Appello di Ancona, per un totale di 6 anni, 1 mese e 7 giorni, eccedenti la ragionevole durata di 2 anni prevista ex L.
89/2001 per un periodo pari a 4 anni, 1 mese e 7 giorni, equivalenti a 4 anni indennizzabili;
circa il ricorrente : Parte_3
- quanto al primo grado, risulta dagli atti che venga richiesto il riconoscimento della fase di ATP, e quindi della considerazione della sua durata ai fini della determinazione dell'indennizzo; risultando la domanda ammissibile (cfr. Cassazione civile sez. II, 09/05/2018, n.11151) ove l'accertamento sia prodromico al riconoscimento nel merito del diritto ovvero non ci si sia limitati solamente a resistere all'istanza altrui, ne discende che detto giudizio abbia avuto inizio con la costituzione in giudizio nel procedimento ex art 696 cpc (n. 833/2009 rg) in data 21/4/2009, conclusosi con il deposito dell'elaborato peritale in data 22/9/2009, e sia proseguito nel merito, con la costituzione in giudizio nel 26/11/2010 e quindi definito con la pubblicazione della sentenza n. 638/2017, in data 20/6/2017, per un totale di 6 anni, 11 mesi e 27 giorni, eccedenti la ragionevole durata di 3 anni prevista ex L.
89/2001 per un periodo pari a 3 anni, 11 mesi e 27 giorni, equivalenti a 4 anni indennizzabili;
- quanto al secondo grado, il giudizio ha avuto durata dal 21/7/2017, data di sua notificazione dell'atto di appello, sino al 23/4/2024 data di pubblicazione della sentenza n. 656/2024 della Corte di Appello di Ancona, per un totale di 6 anni, 9 mesi e 2 giorn1, eccedenti la ragionevole durata di 2 anni prevista ex L. 89/2001 per un periodo pari a 4 anni, 9 mesi e 2 giorni, equivalenti a 5 anni indennizzabili;
circa il ricorrente;
Parte_2
- quanto al primo grado, risulta dagli atti che non viene richiesto il riconoscimento della fase di ATP
e che quindi la durata del procedimento presupposto vada valutata dalla costituzione in giudizio nella causa di merito avvenuta in data 29/3/2011, sino alla pubblicazione della sentenza n. 638/2017, in data 20/6/2017, per un totale di 6 anni, 2 mesi e 22 giorni, eccedenti la ragionevole durata di 3 anni prevista ex L. 89/2001 per un periodo pari a 3 anni, 2 mesi e 22 giorni, equivalenti a 3 anni indennizzabili;
- quanto al secondo grado, il giudizio ha avuto durata dal 26/3/2018, data di sua costituzione in giudizio in appello, sino al 23/4/2024 data di pubblicazione della sentenza n. 656/2024 della Corte di
Appello di Ancona, per un totale di 6 anni, 0 mesi e 28 giorni, eccedenti la ragionevole durata di 2 anni prevista ex L. 89/2001, per periodo pari a 4 anni, 0 mesi e 28 giorni, equivalenti a 4 anni indennizzabili;
risulta da ciò che precede che la irragionevole durata del procedimento presupposto, in relazione alle domande svolte dalle parti, sia stata: 9 anni per il Sig. 9 anni per il Sig. 7 Parte_1 Parte_3 anni per il Sig. ; Parte_2
considerato l'art. 2 comma 2 L. 89/2001, e tenuto quindi conto dei parametri di legge ed in particolare della natura degli interessi coinvolti (art.
2-bis comma 2 lett. c L. 89/2001), e della non particolare complessità del caso in relazione all'oggetto (inadempimento contrattuale in relazione a prestazione professionale di natura medica odontoiatrica e conseguenti domande restitutorie/risarcitorie), nonché
l'esito finale della lite, appare equo riconoscere l'importo di € 400,00 per gli anni dal primo al terzo;
€ 440,00 per gli anni dal quarto al settimo, e € 450,00 per gli anni ottavo e nono e quindi, complessivamente € 3.860,00, per i ricorrenti e e € 2.960,00 per il ricorrente Pt_1 Pt_3 Pt_2
sulla somma liquidata competono, in quanto richiesti, gli interessi legali, ma non la rivalutazione monetaria, stante la natura indennitaria dell'obbligazione (Cass. 18150/2011); le spese della presente fase processuale si liquidano come in dispositivo, in applicazione della tariffa ordinaria per i procedimenti di ingiunzione (ai quali l'attuale procedimento è, nella presente fase che si svolge in assenza di contraddittorio, assimilabile), secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo
2014, n. 55 e in relazione a una sola tra le parti sono da distrarsi in favore del rispettivo procuratore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Ingiunge al il pagamento a titolo di indennizzo senza dilazione a favore di Controparte_1
( ) e (c.f.: ), della Parte_1 C.F._1 Parte_3 C.F._6 somma di € 3.860,00 ciascuno, e a favore di (c.f.: Parte_2 C.F._3 della somma di € 2.960,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
liquida le spese di procedura per ciascuna parte in € 27,00 per spese e € 473,00 per compensi oltre spese generali al 15%, iva e cap come per legge, spese e compensi da distrarsi, quanto al solo Avv.
Mario Pinelli limitatamente alla difesa del proprio assistito, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
autorizza in mancanza di pagamento la provvisoria esecuzione;
manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito (Procura presso la Corte dei Conti e Procura Generale presso la Corte di Cassazione).
Ancona, così deciso il 5/6/2025
Il Consigliere Delegato
D.ssa Paola De Nisco
Il Consigliere delegato
Visti gli atti del procedimento iscritto al n 337 - 2025 rg vg promosso da ditta ), rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle Parte_1 C.F._1 liti in atti, dall'Avv. Gabriele Buonfante (cod. fisc. ), nel cui studio corrente CodiceFiscale_2 in Macerata, Via Giovanni XXIII n. 45, è elettivamente domiciliato, con indirizzo PEC dichiarato ai fini delle comunicazioni e notificazione relative al presente procedimento:
Email_1
nonché di quello iscritto al n. 343/2025 rgvg promosso da
(c.f.: rappresentato e difeso unitamente quanto Parte_2 C.F._3 disgiuntamente tra loro dagli Avv.ti Giancarlo Fazi (c.f.: ) e Federico Fazi C.F._4
(c.f.: , giusta procura speciale alle liti in atti e nel cui studio corrente in C.F._5
Macerata, via Cincinelli n. 28, è elettivamente domiciliato, con indirizzi PEC indicati quale domicilio telematico ai fini delle comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento:
e Email_2 Email_3
e di quello iscritto al n. 347/2025 rgvg promosso da
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Pinelli (c.f.: Parte_3 C.F._6
del Foro di Macerata, giusta procura speciale alle liti in atti e nel cui studio, C.F._7 corrente in Ancona, Piazza della Repubblica n. 1, è elettivamente domiciliato, con indirizzo PEC indicato quale domicilio telematico: Email_4
nei confronti di in persona del Sig. Ministro pro tempore elettivamente Controparte_1 domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato territorialmente competente in Ancona (AN), Corso Mazzini, n. 55
Oggetto: ricorso ai sensi della legge 24.03.2001 n. 89;
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Letti i ricorsi di cui in intestazione, depositati il primo in data 22/5/2025 (337/25 rgvg), il secondo in data 23/5/2025 (343/2025 rgvg) e il terzo in data 26/5/2025 (347/2025 rgvg), portati tutti alla cognizione del medesimo Consigliere delegato e considerato in via preliminare che, in ossequio a principi di economia processuale e di uniformità delle decisioni emanande, vi sono ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva di cui all'art 274 cpc, si dispone la riunione a quello presente rubricato al n. 337/2025 rgvg, di quelli di cui ai nn. 343/2025 rgvg e 347/2025 rgvg
(argomentando ex Cass. civile sez. II, 27/03/2023, n.8556; Cassazione civile sez. VI, 08/05/2015,
n.9418; Cassazione civile sez. VI, 17/10/2017, n.24412; Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza 06/09/2017,
n. 20834), dato che sia tutti gli odierni ricorrenti, pur con differente ruolo processuale e relativo esito del giudizio, sono stati parti nel giudizio originante la pretesa qui fatta valere, salvo specificazioni di cui appreso quanto a durata del giudizio presupposto e conseguente indennizzo;
Nel merito, le domande svolte hanno ad oggetto il medesimo giudizio presupposto consistente in causa civile, svoltasi in primo grado dinanzi al Tribunale di Macerata di cui ai nnrg 833/2009 e
1864/2010, definito con sentenza n. 638/2017, depositata in data 20/6/2017, e in secondo grado presso la Corte di Appello di Ancona (nrg 1288/2017), definito con sentenza n. 656/2024, pubblicata in data
23/4/2024, non notificata;
in specie, circa il ricorrente : Parte_1
- quanto al primo grado, risulta dagli atti che venga richiesto il riconoscimento della fase di ATP, e quindi della considerazione della sua durata ai fini della determinazione dell'indennizzo; risultando la domanda ammissibile (cfr. Cassazione civile sez. II, 09/05/2018, n.11151) ove l'accertamento sia prodromico al riconoscimento nel merito del diritto, ne discende che detto giudizio abbia avuto inizio con il deposito del ricorso ex art 696 cpc (n. 833/2009 rg) in data 18/3/2009, conclusosi con il deposito dell'elaborato peritale in data 22/9/2009, e sia proseguito nel merito, con la notifica dell'atto di citazione in data 8/6/2010 e quindi definito con la pubblicazione della sentenza n. 638/2017, in data
20/6/2017, per un totale di 7 anni, 6 mesi e 16 giorni, eccedenti la ragionevole durata di 3 anni prevista ex L. 89/2001 per un periodo pari a 4 anni, 6 mesi e 16 giorni, equivalenti a 5 anni indennizzabili;
- quanto al secondo grado, il giudizio ha avuto durata dal 16/3/2018, data di costituzione in giudizio, sino al 23/4/2024 data di pubblicazione della sentenza n. 656/2024 della Corte di Appello di Ancona, per un totale di 6 anni, 1 mese e 7 giorni, eccedenti la ragionevole durata di 2 anni prevista ex L.
89/2001 per un periodo pari a 4 anni, 1 mese e 7 giorni, equivalenti a 4 anni indennizzabili;
circa il ricorrente : Parte_3
- quanto al primo grado, risulta dagli atti che venga richiesto il riconoscimento della fase di ATP, e quindi della considerazione della sua durata ai fini della determinazione dell'indennizzo; risultando la domanda ammissibile (cfr. Cassazione civile sez. II, 09/05/2018, n.11151) ove l'accertamento sia prodromico al riconoscimento nel merito del diritto ovvero non ci si sia limitati solamente a resistere all'istanza altrui, ne discende che detto giudizio abbia avuto inizio con la costituzione in giudizio nel procedimento ex art 696 cpc (n. 833/2009 rg) in data 21/4/2009, conclusosi con il deposito dell'elaborato peritale in data 22/9/2009, e sia proseguito nel merito, con la costituzione in giudizio nel 26/11/2010 e quindi definito con la pubblicazione della sentenza n. 638/2017, in data 20/6/2017, per un totale di 6 anni, 11 mesi e 27 giorni, eccedenti la ragionevole durata di 3 anni prevista ex L.
89/2001 per un periodo pari a 3 anni, 11 mesi e 27 giorni, equivalenti a 4 anni indennizzabili;
- quanto al secondo grado, il giudizio ha avuto durata dal 21/7/2017, data di sua notificazione dell'atto di appello, sino al 23/4/2024 data di pubblicazione della sentenza n. 656/2024 della Corte di Appello di Ancona, per un totale di 6 anni, 9 mesi e 2 giorn1, eccedenti la ragionevole durata di 2 anni prevista ex L. 89/2001 per un periodo pari a 4 anni, 9 mesi e 2 giorni, equivalenti a 5 anni indennizzabili;
circa il ricorrente;
Parte_2
- quanto al primo grado, risulta dagli atti che non viene richiesto il riconoscimento della fase di ATP
e che quindi la durata del procedimento presupposto vada valutata dalla costituzione in giudizio nella causa di merito avvenuta in data 29/3/2011, sino alla pubblicazione della sentenza n. 638/2017, in data 20/6/2017, per un totale di 6 anni, 2 mesi e 22 giorni, eccedenti la ragionevole durata di 3 anni prevista ex L. 89/2001 per un periodo pari a 3 anni, 2 mesi e 22 giorni, equivalenti a 3 anni indennizzabili;
- quanto al secondo grado, il giudizio ha avuto durata dal 26/3/2018, data di sua costituzione in giudizio in appello, sino al 23/4/2024 data di pubblicazione della sentenza n. 656/2024 della Corte di
Appello di Ancona, per un totale di 6 anni, 0 mesi e 28 giorni, eccedenti la ragionevole durata di 2 anni prevista ex L. 89/2001, per periodo pari a 4 anni, 0 mesi e 28 giorni, equivalenti a 4 anni indennizzabili;
risulta da ciò che precede che la irragionevole durata del procedimento presupposto, in relazione alle domande svolte dalle parti, sia stata: 9 anni per il Sig. 9 anni per il Sig. 7 Parte_1 Parte_3 anni per il Sig. ; Parte_2
considerato l'art. 2 comma 2 L. 89/2001, e tenuto quindi conto dei parametri di legge ed in particolare della natura degli interessi coinvolti (art.
2-bis comma 2 lett. c L. 89/2001), e della non particolare complessità del caso in relazione all'oggetto (inadempimento contrattuale in relazione a prestazione professionale di natura medica odontoiatrica e conseguenti domande restitutorie/risarcitorie), nonché
l'esito finale della lite, appare equo riconoscere l'importo di € 400,00 per gli anni dal primo al terzo;
€ 440,00 per gli anni dal quarto al settimo, e € 450,00 per gli anni ottavo e nono e quindi, complessivamente € 3.860,00, per i ricorrenti e e € 2.960,00 per il ricorrente Pt_1 Pt_3 Pt_2
sulla somma liquidata competono, in quanto richiesti, gli interessi legali, ma non la rivalutazione monetaria, stante la natura indennitaria dell'obbligazione (Cass. 18150/2011); le spese della presente fase processuale si liquidano come in dispositivo, in applicazione della tariffa ordinaria per i procedimenti di ingiunzione (ai quali l'attuale procedimento è, nella presente fase che si svolge in assenza di contraddittorio, assimilabile), secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo
2014, n. 55 e in relazione a una sola tra le parti sono da distrarsi in favore del rispettivo procuratore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Ingiunge al il pagamento a titolo di indennizzo senza dilazione a favore di Controparte_1
( ) e (c.f.: ), della Parte_1 C.F._1 Parte_3 C.F._6 somma di € 3.860,00 ciascuno, e a favore di (c.f.: Parte_2 C.F._3 della somma di € 2.960,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
liquida le spese di procedura per ciascuna parte in € 27,00 per spese e € 473,00 per compensi oltre spese generali al 15%, iva e cap come per legge, spese e compensi da distrarsi, quanto al solo Avv.
Mario Pinelli limitatamente alla difesa del proprio assistito, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
autorizza in mancanza di pagamento la provvisoria esecuzione;
manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito (Procura presso la Corte dei Conti e Procura Generale presso la Corte di Cassazione).
Ancona, così deciso il 5/6/2025
Il Consigliere Delegato
D.ssa Paola De Nisco