Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/05/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile
nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere rel. all'esito della udienza di discussione orale, ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. del 6 maggio
2025, nel corso della quale ha riservato il deposito della sentenza in trenta giorni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n. 1617 del Ruolo Generale
dell'anno 2024, promosso da nato in [...] il [...] (CF Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. Immacolata Tropiano. C.F._1
- appellante -
Contro
Controparte_1
-
appellato contumace-
IN PUNTO A: appello avverso l'ordinanza del 20-26 settembre 2024 del Tribunale di
Bologna. sulle conclusioni di , formulate nelle note scritte depositate il 11 aprile Parte_1
2025
, con ricorso depositato in data 31.1.2023, ha proposto ricorso Parte_2
avverso il decreto emesso dal Questore della Provincia di Bologna, notificatogli in data
3.10.2022, con il quale era stata respinta la sua istanza. presentata in data 8.2.2022,
finalizzata ad ottenere il rilascio di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, co 2, lett.
c) D. Lgs. 286/98, in quanto padre di cittadina italiana naturalizzata. Ha evidenziato che le motivazioni sottese al provvedimento impugnato attenevano sostanzialmente alla mancata convivenza con la GL ed alla pericolosità sociale di esso ricorrente.
ha, in particolare, chiesto che fosse annullato il decreto del Parte_1
Questore e che gli fosse riconosciuto il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19 co 2 lett. c) D.lgs. 286/1998. All'udienza del 12.12.2023, il ricorrente ha altresì chiesto, in subordine, il riconoscimento della protezione speciale ex
art. 19 del d. lgs. n. 286/98.
Il ricorrente, a sostegno della propria domanda, ha evidenziato l'illegittimità della decisione adottata e l'erroneità della valutazione di pericolosità effettuata nel decreto impugnato, portando, in particolare, l'attenzione sull'effettività dei propri vincoli familiari in Italia e sull'assenza di pericolosità sociale, posto che i precedenti penali a suo carico risultavano risalenti nel tempo.
Si è costituito il e ha chiesto il rigetto del ricorso, con Controparte_1
conseguente conferma del provvedimento impugnato.
2- Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 20-26 settembre 2023, ha rigettato la domanda principale e dichiarato inammissibile quella subordinata, compensando interamente le spese processuali.
pag. 2/7 Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha rilevato:
-che l'art. 19, co. 2, lett. c) D.lgs. n. 286/1998, prevedeva che “non è consentita
l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti […] c)
degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di
nazionalità italiana”;
-che lo straniero che non poteva essere espulso, ai sensi della citata norma, poteva ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 28 lett. b)
D.P.R. n. 394/99 (cfr. Corte di Cassazione, Sez. I, Ordinanza n. 28201 del 14 ottobre
2021), permesso di durata limitata e dipendente dalla persistenza del vincolo di parentela e della convivenza;
-che il provvedimento impugnato si fondava, in primo luogo, sul difetto di convivenza tra il ricorrente e la GL;
-che occorreva, pertanto, verificare la sussistenza di tale presupposto richiesto dall'art. 19 comma 2 lett. c) D. lgs 286/98;
-che gli accertamenti della polizia municipale e le stesse dichiarazioni del ricorrente deponevano nel senso della mancanza del requisito;
-che dal compendio probatorio acquisito era emerso, infatti, che il richiedente, giunto in
Italia nel 1989, aveva ottenuto nel 1990 un permesso per motivi di lavoro e successivamente per motivi familiari, in virtù del legame con una delle sue quattro figlie, nata nel 2001, cittadina italiana naturalizzata, rimanendo regolare sul territorio fino al 2012 circa;
- che il ricorrente era padre di quattro figlie: la prima nata nel 1997, la seconda nel 2001,
la terza nel 2007 e la quarta nel 2009;
pag. 3/7 -che dagli accertamenti compiuti dalla Polizia Locale di in data 14.6.2022, CP_1
prodotti da parte resistente, si evinceva che “Da sopralluoghi effettuati all'indirizzo di
cui all'oggetto, l'interessato non è mai state reperito. Da informazioni assunte
dalla GL (…) il padre non ha avuto dimora stabile presso di Persona_1
lei e che in data 10/06/2022 era rientrato in Tunisia. In data 14/06/2022 un ulteriore
accertamento confermava che era tornato in Tunisia e che, come Parte_1
dichiarato dalla GL , non era conosciuta la data del rientro in Italia”; Per_1
- che, in effetti, tale circostanza era stata confermata anche dal ricorrente, il quale, nel corso dell'udienza in Tribunale, aveva dichiarato di essersi recato in Tunisia nel 2021 e nel 2022 e di essere rientrato in Italia nell'ottobre del 2022, precisando, inoltre, di vivere da solo a Funo, ospite di un amico, mentre le figlie vivevano con la madre a
(cfr. verbale udienza del 3.11.2023); CP_1
-che risultava, dunque, dall'istruttoria espletata la mancanza di convivenza tra il ricorrente e la GL , requisito essenziale richiesto dall'ordinamento ai fini del Per_1
rilascio del titolo di soggiorno ex art. 19 comma 2 lett. c) D. lgs. 286/98;
- che la domanda principale del ricorrente doveva, quindi, essere rigettata, rimanendo assorbiti gli ulteriori profili relativi alla pericolosità sociale;
-che, venendosi, invece, alla domanda di protezione speciale, occorreva sottolineare che tale domanda era stata formulata, per la prima volta, all'udienza del 12.12.2023 e che,
sebbene l'istante non avesse formulato espressa domanda di riconoscimento della protezione speciale al momento della domanda al Questore, l'ufficio amministrativo,
essendo il procedimento relativo alla richiesta di rilascio del permesso per motivi familiari ormai avviato, avrebbe dovuto considerare l'esistenza dei presupposti di fatto pag. 4/7 (offerti comunque dal ricorrente) suscettibili di valutazione ai fini dell'eventuale concessione di altro permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 9 TUI, e in particolare del permesso di soggiorno per protezione speciale;
-che tale domanda poteva, pertanto, considerarsi in astratto ammissibile nel giudizio;
-che la domanda in questione doveva, però, ritenersi tardivamente avanzata alla luce del disposto dell'art. 19 ter, comma 4, d. lgs. n. 150/2011, secondo cui il ricorso doveva essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiedeva all'estero;
-che il provvedimento impugnato era stato notificato in data 3.10.2022 mentre il ricorso risultava depositato in data 31.1.2023;
-che la domanda subordinata era, pertanto, inammissibile, perché tardivamente proposta;
-che, avuto riguardo alla natura della controversia, si ritenevano sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
3- Avverso la pronuncia di rigetto della domanda principale, formulata ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett. c) del D.lgs. 286/1998, ha proposto appello , Parte_1
censurando la sentenza appellata, con unico articolato motivo, per erronea applicazione dell'art. 19 comma 2 lett. c) del D.lgs. 286/1998 e per errata valutazione della pericolosità sociale di esso appellante.
Non si è costituito in appello il e il Consigliere Controparte_1
Istruttore, verificata la regolarità della notifica dell'atto di impugnazione, lo ha dichiarato contumace.
pag. 5/7 All'udienza di discussione del 6 maggio 2025, infine, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni.
4- L'appello di risulta senz'altro infondato. Parte_1
Non è contestato, invero, che non conviva con la GL, cittadina Parte_1
italiana, , come affermato dal Tribunale sulla scorta degli accertamenti Persona_1
operati dalla Polizia Locale e delle dichiarazioni di e dello stesso Persona_1
appellante, risultanze delle quali si è dato conto al paragrafo 2 della presente sentenza.
Per altro verso, l'appellante non ha neppure allegato di avere un progetto di vita comune con la GL sopra menzionata.
In proposito, giova ricordare che, in tema di domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari del cittadino straniero convivente con parenti entro il secondo grado o con coniuge di nazionalità italiana, il giudice di merito è tenuto ad accertare l'effettività
della convivenza, intesa quale stabile coabitazione accompagnata da una comunanza di vita, secondo l'ordinario atteggiarsi delle relazioni familiari (vedi Cassazione civile sez.
I - 02/02/2023, n. 3279).
Non ricorre, pertanto, nella specie, il divieto di espulsione di cui all'art. 19 comma 2
lett. c) del D.lgs. 286/1998, senza che sia necessaria la verifica della eventuale pericolosità sociale di . Parte_1
5- Va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese del grado, in ragione della contumacia del . Controparte_1
6- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto pag. 6/7 per l'atto di impugnazione, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi
Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315 del 20 aprile
2020).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza assorbita o disattesa,
I - rigetta l'appello di;
Parte_1
II – Dichiara non luogo a provvedere sulle spese del grado;
III- Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'atto di impugnazione, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 6
maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Giuseppe de Rosa
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