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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/05/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 4137/2024 RG promosso da
, , , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 proprio ed in qualità di eredi testamentari del defunto , Persona_1 con gli avv.ti Paolo Martelli e Franco Casano attori contro
Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 contumaci convenuti nonché contro
Controparte_5 con l'avv. Giorgio Capuis convenuta
OGGETTO: suicidio del congiunto a seguito di incidente stradale – risarcimento del danno parentale
MOTIVAZIONE
1. , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, quali prossimi congiunti nonché eredi testamentari del defunto (toltosi la
[...] Persona_1 vita il 19.11.2021), hanno convenuto in giudizio sia Controparte_1 CP_2 CP_3
e in qualità di eredi di (deceduto il 6.10.2020 a seguito Controparte_4 Persona_2 dell'incidente stradale avvenuto tra lui e il 12.09.2020 verso le ore 20 in San Martino Persona_1 di Lupari), sia la che assicurava il motociclo di chiedendo Controparte_5 Persona_2 la loro condanna al risarcimento dei danni. Espongono gli attori che dell'incidente stradale
1 sarebbe corresponsabile anche in quanto egli viaggiava alla velocità di circa Persona_2
km/h 65 in un tratto di strada in cui vigeva il limite di km/h 50; sostengono che il suicidio del loro congiunto sarebbe stato causato dalle lesioni da lui riportate nell'incidente stradale.
Mentre e , sono rimasti Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 contumaci, resiste, contestando sia l'asserita corresponsabilità di Controparte_5 sia il nesso di causa tra le lesioni subite da ed il successivo suicidio, Persona_2 Persona_1 sia infine l'entità del danno parentale.
2. Prima di dar corso all'eventuale istruttoria relativa al nesso di causalità tra il sinistro ed il suicidio di , nonché a quella dell'ammontare dei danni;
precisate le conclusioni;
Persona_1 al termine della discussione la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
3. Questo tribunale ritiene che la questione del dedotto concorso di colpa di Per_2 possa essere decisa sulla base dell'approfondita e condivisibile consulenza redatta
[...] dall'ing. il 3.02.2021 per conto della locale Procura della Repubblica, rispetto Persona_3 alla quale la perizia redatta dall'ing. per conto degli attori (v. doc. 29 attoreo), non Per_4 contiene elementi idonei a confutarne i risultati;
non risulta quindi necessario ammettere la ctu dinamica chiesta dagli attori medesimi.
Ebbene, dall'esaustiva consulenza redatta dall'ing. - dopo aver esaminato sia Per_5 lo stato dei luoghi, sia gli accertamenti svolti dai Carabinieri intervenuti nella quasi immediatezza del fatto, sia infine i mezzi coinvolti nell'incidente (la Mercedes guidata da Per_1
ed il motociclo Yamaha condotto da - emerge che al momento del sinistro
[...] Persona_2
- 12.09.2020 verso le ore 20 - il cielo era sereno, il sole era tramontato alle ore 19.29, la visibilità era buona ed assicurata dall'illuminazione pubblica, il manto stradale era asciutto ed il traffico era normale. Il tratto della strada principale SR 53, via Brenta, nel quale vigeva il limite di velocità di km/h 50, era percorso da alla guida del suo motociclo Persona_2
Yamaha. Sul manto stradale, non sono state rinvenute tracce di frenata, né testimoni dell'incidente. L'incidente è avvenuto in quanto la Mercedes di è uscita dalla laterale Persona_1 destra via Sant'Antonio immettendosi nella principale via Brenta in direzione sinistra, omettendo di dare la dovuta precedenza al motociclo di che proveniva dalla Persona_2 sinistra del . L'ing. ha stimato che la velocità di deve essere stata Per_1 Per_5 Persona_2
di circa km/h 65, quindi superiore al limite di km/h 50; e che il motociclista Persona_2 avrebbe potuto evitare l'impatto se avesse tenuto una velocità di km/h 37,73. Ciò nondimeno, lo stesso ing. ha significativamente evidenziato che la Mercedes di deve Per_5 Persona_1 aver eseguito la manovra di immissione - dalla cit. laterale destra via Sant'Antonio - “con continuità senza arrestarsi” allo stop. Al momento dell'urto, la Mercedes deve aver viaggiato a circa km/h 32,6. “L'immissione dell'autoveicolo, che non si era fermato alla linea di arresto di via Sant'Antonio - ha proseguito l'ing. - era così improvvisa e veloce che il motociclista Per_5
2 non poteva intraprendere alcuna manovra di emergenza” (se non quella di spostarsi leggermente verso il centro strada al fine di cercare – peraltro inutilmente – di evitare l'impatto con la Mercedes, osserva questo tribunale). “Il motociclista - ha concluso l'ing. - dopo Per_5 aver colliso con il parabrezza, il montante dell'autoveicolo ed il bordo sinistro del tetto veniva proiettato ad una distanza di circa 17,4 metri arrestandosi in prossimità del margine sinistro della carreggiata. L'autoveicolo proseguiva la sua marcia per circa 10 metri collidendo contro il muro di conta situato a monte dell'intersezione fra il ramo sinistro della via Sant'Antonio e la
SR53”.
Alla luce tutti tali elementi di fatto e della persuasiva ricostruzione della dinamica dell'incidente effettuata dall'ing. , questo tribunale ritiene che, sulla base di elementi di Per_5 comune esperienza, considerando la predetta repentinità dell'immissione nonché la velocità della Mercedes che aveva “saltato” lo stop, in applicazione del principio del “più probabile che non”, debba concludersi nel senso che anche qualora avesse contenuto la sua Persona_2 velocità entro il limite di km/h 50, l'incidente sarebbe ugualmente avvenuto con conseguenze sostanzialmente analoghe per entrambi i protagonisti.
Ricorda infatti questo tribunale che, come noto, l'art. 2054 c.c., dedicato alla circolazione dei veicoli, al primo comma dispone che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Il secondo comma prevede che “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. Nella varietà delle interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali di tali due norme, questo tribunale ritiene persuasiva quella ribadita anche di recente da Cass., sez. VI- 3, 21.11.2022, n. 34.163.
La Suprema Corte ha evidenziato che “anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (cfr. ad esempio Cass., 08/01/2016, n. 124); ciò nondimeno, la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli e a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (cfr. ad esempio Cass., 21/05/2019, n. 13672); e così l'infrazione, pur grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (cfr. Cass. 15/01/2003, n. 477); ma ciò non esclude che, anche in tali circostanze,
3 possa comunque ritenersi raggiunta la prova liberatoria pur indirettamente, in base alla valutazione, in concreto, della assorbente efficacia eziologica della condotta dell'altro conducente (Cass., 15/09/2020, n. 19115); questo perché di colpa concorrente dettata dall'art. 2054 c.c., comma 2, opera pur sempre sul piano causale, e deve, cioè, pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta e l'evento di danno, sicché, ove invece risulti che quella violazione, pur sussistente o non escludibile, non abbia avuto incidenza causale con accertamento, come detto, anche indiretto, non c'è ragione di ritenere non superata quella presunzione, una diversa interpretazione finendo con l'attribuire alla norma un significato e una valenza puramente sanzionatoria che non ha (Cass.,
n. 19115 del 2020, cit., pag. 7)”.
Va quindi escluso ogni concorso di colpa di nella causazione Persona_2 dell'incidente.
Di qui il rigetto delle domande risarcitorie proposte dagli attori.
L'incertezza della lite suggerisce la compensazione delle spese giudiziali.
P Q M
definitivamente pronunziando, rigetta le domande di risarcimento.
Compensa integralmente le spese di giudizio.
In qualsiasi caso di diffusione del presente provvedimento, anche per finalità di mera informazione giuridica, si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, di tutte le persone fisiche e giuridiche in esso indicate (art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; art. 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; art.
2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.
101; e delibera del Garante per la protezione dei dati personali 2.12.2010).
Padova, 23 maggio 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
4
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 4137/2024 RG promosso da
, , , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 proprio ed in qualità di eredi testamentari del defunto , Persona_1 con gli avv.ti Paolo Martelli e Franco Casano attori contro
Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 contumaci convenuti nonché contro
Controparte_5 con l'avv. Giorgio Capuis convenuta
OGGETTO: suicidio del congiunto a seguito di incidente stradale – risarcimento del danno parentale
MOTIVAZIONE
1. , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, quali prossimi congiunti nonché eredi testamentari del defunto (toltosi la
[...] Persona_1 vita il 19.11.2021), hanno convenuto in giudizio sia Controparte_1 CP_2 CP_3
e in qualità di eredi di (deceduto il 6.10.2020 a seguito Controparte_4 Persona_2 dell'incidente stradale avvenuto tra lui e il 12.09.2020 verso le ore 20 in San Martino Persona_1 di Lupari), sia la che assicurava il motociclo di chiedendo Controparte_5 Persona_2 la loro condanna al risarcimento dei danni. Espongono gli attori che dell'incidente stradale
1 sarebbe corresponsabile anche in quanto egli viaggiava alla velocità di circa Persona_2
km/h 65 in un tratto di strada in cui vigeva il limite di km/h 50; sostengono che il suicidio del loro congiunto sarebbe stato causato dalle lesioni da lui riportate nell'incidente stradale.
Mentre e , sono rimasti Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 contumaci, resiste, contestando sia l'asserita corresponsabilità di Controparte_5 sia il nesso di causa tra le lesioni subite da ed il successivo suicidio, Persona_2 Persona_1 sia infine l'entità del danno parentale.
2. Prima di dar corso all'eventuale istruttoria relativa al nesso di causalità tra il sinistro ed il suicidio di , nonché a quella dell'ammontare dei danni;
precisate le conclusioni;
Persona_1 al termine della discussione la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
3. Questo tribunale ritiene che la questione del dedotto concorso di colpa di Per_2 possa essere decisa sulla base dell'approfondita e condivisibile consulenza redatta
[...] dall'ing. il 3.02.2021 per conto della locale Procura della Repubblica, rispetto Persona_3 alla quale la perizia redatta dall'ing. per conto degli attori (v. doc. 29 attoreo), non Per_4 contiene elementi idonei a confutarne i risultati;
non risulta quindi necessario ammettere la ctu dinamica chiesta dagli attori medesimi.
Ebbene, dall'esaustiva consulenza redatta dall'ing. - dopo aver esaminato sia Per_5 lo stato dei luoghi, sia gli accertamenti svolti dai Carabinieri intervenuti nella quasi immediatezza del fatto, sia infine i mezzi coinvolti nell'incidente (la Mercedes guidata da Per_1
ed il motociclo Yamaha condotto da - emerge che al momento del sinistro
[...] Persona_2
- 12.09.2020 verso le ore 20 - il cielo era sereno, il sole era tramontato alle ore 19.29, la visibilità era buona ed assicurata dall'illuminazione pubblica, il manto stradale era asciutto ed il traffico era normale. Il tratto della strada principale SR 53, via Brenta, nel quale vigeva il limite di velocità di km/h 50, era percorso da alla guida del suo motociclo Persona_2
Yamaha. Sul manto stradale, non sono state rinvenute tracce di frenata, né testimoni dell'incidente. L'incidente è avvenuto in quanto la Mercedes di è uscita dalla laterale Persona_1 destra via Sant'Antonio immettendosi nella principale via Brenta in direzione sinistra, omettendo di dare la dovuta precedenza al motociclo di che proveniva dalla Persona_2 sinistra del . L'ing. ha stimato che la velocità di deve essere stata Per_1 Per_5 Persona_2
di circa km/h 65, quindi superiore al limite di km/h 50; e che il motociclista Persona_2 avrebbe potuto evitare l'impatto se avesse tenuto una velocità di km/h 37,73. Ciò nondimeno, lo stesso ing. ha significativamente evidenziato che la Mercedes di deve Per_5 Persona_1 aver eseguito la manovra di immissione - dalla cit. laterale destra via Sant'Antonio - “con continuità senza arrestarsi” allo stop. Al momento dell'urto, la Mercedes deve aver viaggiato a circa km/h 32,6. “L'immissione dell'autoveicolo, che non si era fermato alla linea di arresto di via Sant'Antonio - ha proseguito l'ing. - era così improvvisa e veloce che il motociclista Per_5
2 non poteva intraprendere alcuna manovra di emergenza” (se non quella di spostarsi leggermente verso il centro strada al fine di cercare – peraltro inutilmente – di evitare l'impatto con la Mercedes, osserva questo tribunale). “Il motociclista - ha concluso l'ing. - dopo Per_5 aver colliso con il parabrezza, il montante dell'autoveicolo ed il bordo sinistro del tetto veniva proiettato ad una distanza di circa 17,4 metri arrestandosi in prossimità del margine sinistro della carreggiata. L'autoveicolo proseguiva la sua marcia per circa 10 metri collidendo contro il muro di conta situato a monte dell'intersezione fra il ramo sinistro della via Sant'Antonio e la
SR53”.
Alla luce tutti tali elementi di fatto e della persuasiva ricostruzione della dinamica dell'incidente effettuata dall'ing. , questo tribunale ritiene che, sulla base di elementi di Per_5 comune esperienza, considerando la predetta repentinità dell'immissione nonché la velocità della Mercedes che aveva “saltato” lo stop, in applicazione del principio del “più probabile che non”, debba concludersi nel senso che anche qualora avesse contenuto la sua Persona_2 velocità entro il limite di km/h 50, l'incidente sarebbe ugualmente avvenuto con conseguenze sostanzialmente analoghe per entrambi i protagonisti.
Ricorda infatti questo tribunale che, come noto, l'art. 2054 c.c., dedicato alla circolazione dei veicoli, al primo comma dispone che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Il secondo comma prevede che “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. Nella varietà delle interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali di tali due norme, questo tribunale ritiene persuasiva quella ribadita anche di recente da Cass., sez. VI- 3, 21.11.2022, n. 34.163.
La Suprema Corte ha evidenziato che “anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (cfr. ad esempio Cass., 08/01/2016, n. 124); ciò nondimeno, la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli e a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (cfr. ad esempio Cass., 21/05/2019, n. 13672); e così l'infrazione, pur grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (cfr. Cass. 15/01/2003, n. 477); ma ciò non esclude che, anche in tali circostanze,
3 possa comunque ritenersi raggiunta la prova liberatoria pur indirettamente, in base alla valutazione, in concreto, della assorbente efficacia eziologica della condotta dell'altro conducente (Cass., 15/09/2020, n. 19115); questo perché di colpa concorrente dettata dall'art. 2054 c.c., comma 2, opera pur sempre sul piano causale, e deve, cioè, pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta e l'evento di danno, sicché, ove invece risulti che quella violazione, pur sussistente o non escludibile, non abbia avuto incidenza causale con accertamento, come detto, anche indiretto, non c'è ragione di ritenere non superata quella presunzione, una diversa interpretazione finendo con l'attribuire alla norma un significato e una valenza puramente sanzionatoria che non ha (Cass.,
n. 19115 del 2020, cit., pag. 7)”.
Va quindi escluso ogni concorso di colpa di nella causazione Persona_2 dell'incidente.
Di qui il rigetto delle domande risarcitorie proposte dagli attori.
L'incertezza della lite suggerisce la compensazione delle spese giudiziali.
P Q M
definitivamente pronunziando, rigetta le domande di risarcimento.
Compensa integralmente le spese di giudizio.
In qualsiasi caso di diffusione del presente provvedimento, anche per finalità di mera informazione giuridica, si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, di tutte le persone fisiche e giuridiche in esso indicate (art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; art. 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; art.
2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.
101; e delibera del Garante per la protezione dei dati personali 2.12.2010).
Padova, 23 maggio 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
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