Trib. Padova, sentenza 23/05/2025, n. 806
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Sentenza 23 maggio 2025

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Il Tribunale Ordinario di Padova, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nel procedimento promosso dagli eredi testamentari di un defunto, i quali hanno convenuto in giudizio gli eredi di un altro soggetto, deceduto a seguito di un incidente stradale, e la compagnia assicuratrice del veicolo da quest'ultimo condotto. Gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni, deducendo la corresponsabilità del conducente deceduto nell'incidente per eccesso di velocità e sostenendo che il suicidio del loro congiunto fosse una conseguenza diretta delle lesioni riportate in tale sinistro. I convenuti contumaci non si sono costituiti, mentre la compagnia assicuratrice ha contestato sia l'asserita corresponsabilità del proprio assicurato, sia il nesso causale tra le lesioni subite e il successivo suicidio, sia, infine, l'entità del danno parentale lamentato.

Il Tribunale, dopo aver precisato le conclusioni e deciso la causa con il rito previsto dall'art. 281-sexies c.p.c., ha rigettato le domande risarcitorie proposte dagli attori. In ordine alla dedotta corresponsabilità del conducente deceduto, il giudice ha ritenuto fondata la ricostruzione della dinamica dell'incidente operata dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta dalla Procura della Repubblica, la quale ha accertato che l'immissione improvvisa e senza arresto sulla strada principale da parte del veicolo condotto dal convenuto, unitamente alla velocità di quest'ultimo, sebbene superiore al limite, non avrebbe potuto essere evitata dal motociclista, anche qualora quest'ultimo avesse rispettato il limite di velocità. Pertanto, applicando il principio del "più probabile che non" e richiamando l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 2054 c.c., il Tribunale ha escluso ogni concorso di colpa del motociclista nella causazione dell'incidente, ritenendo assorbente l'efficacia eziologica della condotta dell'altro conducente. Di conseguenza, le domande risarcitorie sono state rigettate. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, stante l'incertezza della lite, e sono state disposte le opportune omissioni dei dati identificativi delle parti ai sensi della normativa sulla privacy.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Padova, sentenza 23/05/2025, n. 806
    Giurisdizione : Trib. Padova
    Numero : 806
    Data del deposito : 23 maggio 2025

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