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Sentenza 14 luglio 2024
Sentenza 14 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/07/2024, n. 2080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2080 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
Seconda Sezione Civile il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3235/2023 del R.G. avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(P. IVA ), costituita con DGRC n. Parte_1 P.IVA_1
505 del 20.03.2009, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dall'avv.to Guido
Cortese (C.F. ) in virtù di procura generale C.F._1 per atto pubblico per Notaio dott. Persona_1 registrato a Napoli in data 06/02/2023 al n. 2324 serie 1T, elett.te domiciliato con lo stesso presso l'U.O.C Affari
Legali, in Torre del Greco alla Via Marconi n. 66
Opponente E
in persona del l.r. e presidente p.t. dott. Controparte_1 con sede in Terzigno (NA) in Via A. Volta n. 520 CP_2
p.iva rappresentata e difesa, come da procura alle P.IVA_2 liti in atti dagli avv.ti Carmelo Cavallaro (C.F.
e Antonio Cavallaro (C.F. C.F._2 C.F._3 nella qualità di soci - professionisti della
[...]
– società tra avvocati - ed elettivamente Controparte_3 domiciliata presso il loro studio, nonché nella sede della società stessa, in Nocera Inferiore (SA), Via Filippo Dentice
D'Accadia n. 31
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 3235/2023 R.G.A.C.
Opposta
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 11 aprile 2024
CONCISA ESPOSIZIONE delle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE (*)
Con atto di citazione notificato il 29.06.2023, la
[...] proponeva opposizione avverso il decreto Pt_1 ingiuntivo n. 770/2023 emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 25/26.05.2023, col quale le veniva ingiunto di pagare in favore dell'opposta la somma di euro 173.668,10, oltre interessi e spese di procedura.
A sostegno della spiegata opposizione l'opponente eccepiva di aver pagato l'importo ingiunto, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del d.i., con quanto di conseguenza, con vittoria delle spese di lite ed onorari.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la quale riconosceva di aver Controparte_1 ricevuto la sorte capitale, per la quale chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, chiedendo, però di “condannare l' in persona del suo Parte_1
Direttore Generale p.t. al pagamento in favore del
[...] agli interessi come previsti in contratto ex Parte_2
d.lgs. 231/2002 dal 61° gg. di ogni singola fattura fino alla data di pagamento del 19/06/2023”.
All'esito della prima udienza entrambe le parti chiedevano assegnarsi immediatamente la lite in decisione.
1. In generale, è noto che - come da orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità - l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice
è tenuto ad appurare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso, secondo le normali regole di
. 2 N. 3235/2023 R.G.A.C.
ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore opposto - avente veste sostanziale d'attore per aver richiesto l'ingiunzione di pagamento - la prova dell'esistenza del credito ingiunto, ed a carico del debitore opponente - avente veste di convenuto sostanziale - quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione o del rapporto contrattuale (cfr, ex multis, Cass. sent. n. 8718/00; Cass. sent. n. 5055/99).
2. Date per note alle parti le circostanze di causa, in breve è a dirsi che l'opposta ha correttamente confutato
Part le argomentazioni della volte a ritenere tempestivo il pagamento della sorte capitale di cui alle fatture del monitorio.
Part
L' infatti, dichiarava che, con determinazione dirigenziale n. 138 del 09/06/2023 si era data attuazione al tavolo tecnico della macroarea della riabilitazione ex art. 26 di cui alla deliberazione 605 del 22/05/2023 convenendo di remunerare le prestazioni extra budget con i sottoutilizzi di altri setting prestazionali.
Al riguardo, è a rilevarsi che, oggetto dell'ingiunzione di pagamento sono le fatture indicate e prodotte in ricorso (cfr pag. 2 prospetto) n. 490-491-492-493-494
(tutte del 31.12.2022) e, riferite alla mensilità di dicembre e, le fatture n. 1-2-3-4-5 (tutte del
18.01.2023) riferite ai saldi del IV trimestre anno 2022 per complessivi € 173.668,10 riguardati le prestazioni ex art. 26 di riabilitazione e centro diurno.
Le prestazioni così come precisato e dichiarato nel decreto ingiuntivo sono state rese nel rispetto della capacità operativa massima e, del tetto di spesa contrattuale ex art. 4 ovvero entro i limiti dell'importo complessivo di € 2.011,224 [€ 1.692.224,00 + € 319.00,00] somma già al netto della quota di compartecipazione.
. 3 N. 3235/2023 R.G.A.C.
Part Avverso tutte le precisazioni e dichiarazioni l' sollevava alcuna contestazione: l'opponente infatti non contestava quanto posto a sostegno dell'opposizione e, quanto l'opposta precisava con il ricorso.
Difatti la citata determina dirigenziale n. 138 del
Part 09/06/2023 prodotta dall' in giudizio precisa in oggetto che << liquidazione a saldo e fino al raggiungimento del tetto di spesa delle prestazioni rese di cui alla L. 833/78 ex art 26 dal centro CP_1 nell'anno 2022 >> non fa alcun riferimento alla tesi
Part della che trattasi di prestazioni riconosciute dall'opponente in extrabudget e, solo dopo aver verificato i risparmi di spesa.
L'importo ingiunto, pertanto, era quello all'interno del budget contrattuale e, fino al suo raggiungimento: anzi vi è anche da rilevare che il centro opposto per l'anno
2022 ha attuato un consumo minore del budget non producendo fatture per € 55.414,76.
Detta circostanza viene riconfermata e, dichiarata nella citata determinazioni dirigenziale pag. 3 cfr << preso atto>> ove l'asl nel richiamare la delibera Aziendale n.
605 del 22.05.2023 dichiara che il riconoscimento del debito per cui di discute non è dovuto a prestazioni in eccesso, bensì l'esatto contrario : << .. presa d'atto del verbale del tavolo tecnico macroarea riabilitazione socio-sanitario del 09.03.2023 inerenti ai dati prestazionali e di fatturato delle attività di riabilitazione area ex art. 26 per i centri accreditati operanti nel territorio della per l'anno Parte_1
2022 si dava mandato al Direttore della Parte_3
per procedere alla liquidazione delle
[...] prestazioni rese nel corso dell'anno 2022 purché
. 4 N. 3235/2023 R.G.A.C.
rientranti nei limiti di spesa della macroarea della riabilitazione e socio-sanitario. >>
Correttamente l'opposta poneva in evidenza come vi fosse una netta distinzione del pagamento e del riconoscimento delle prestazioni:
1. Il c.d. pagamento ordinario, entro i limiti dei contratti previsti all'art. 4 e, quindi quello che il centro opposto ha chiesto ad oggetto dell'ingiunzione di pagamento;
2. Quelli previsti a seguito della determinazione finale del tavolo tecnico e, relativi risparmi compensativi con applicazione successivamente di eventuale RTU, in sintesi il noto meccanismo previsto dalle note delibere della Regione Campania n. 2157 del
2005 e n. 1843 del 2005 , nonché con le successive delibere n. 800 del 2006, n. 517 del 2007, n. 1268 del
2008, , attraverso le quali le singole Aziende Sanitarie definiscono i limiti di spesa per le prestazioni erogate sia ai cittadini propri residenti che ai cittadini residenti in altra Azienda Sanitaria per ogni singola macroarea e, branca di riferimento al fine di attuare quanto previsto da contratto ad ogni singolo centro ed al fine di applicare la Regressione Tariffaria Unica, funzionale al rispetto dei limiti complessivi di spesa previsti, con i criteri fissati dalle DRGC n. 2157/2005;
[RTU] e dalle successive delibere 800/2006; n. 517/2007 e n. 1268/2008.
Quindi anche il richiamo (dell' attuazione della delibera
Part 605/2023) dell' in atto di citazione è errato al caso de quo.
Part Infatti, la delibera 605/2023 non riguarda neppure il meccanismo dell' extrabudget e quindi attuazione di un
. 5 N. 3235/2023 R.G.A.C.
tavolo tecnico quello previsto per l'applicazione della
RTU.
La delibera 605/2023 concerne il tavolo tecnico previsto dal contratto all'articolo 8 (convocato ogni due mesi al quale è deputato il monitoraggio delle prestazioni per esaminare ed effettuare i conteggi che già vengono entro trenta gg. prima dei termini previsti all'art. 9 del contratto, vagliati per la regolarità tecnica e contabile.
Tutt'altra cosa è il tavolo tecnico e, applicazione della
RTU, difatti agli atti non vi è alcuna comunicazione, contestazione e/o altra tipologia di documentazione che induca a ritenere che l'importo di € 173.668,10 fosse in contestazione e, quindi bisognava attendere le determinazioni su base Regionali per valutare anche una regressione tariffaria e/o compensazioni.
È circostanza incontestata che l'importo ingiunto era quello inerente all'anno solare del 2022, e, ciò trova
Part ulteriore conferma nella stessa determina ove lo ammette chiaramente: ----
<< il centro per il 2022 emetteva diverse CP_1 fatture e note di credito … per lo stesso anno il centro ha fatturato l'importo complessivo di € 1.782.141,14 e, gli è stato liquidato la somma di € 1.608.473,61. Resta da liquidare una ulteriore somma di € 173.668,10. >>
In sostanza non si comprende come possa discutersi di extrabudget.
In definitiva, il d.i. va revocato e l'opponente va condannata a corrispondere alla gli CP_1 interessi come previsti in contratto ex d.lgs. 231/2002 dal 61° gg. di ogni singola fattura fino alla data di pagamento del 19/06/2023.
. 6 N. 3235/2023 R.G.A.C.
3. Le spese di lite possono, invece, essere interamente compensate attesa la particolarità della vicenda, tranne quelle liquidate in sede monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla nei Parte_1 confronti della disattesa ogni Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna parte opponente al pagamento, in favore della degli interessi come previsti in Controparte_1 contratto ex d.lgs. 231/2002 dal 61° gg. di ogni singola fattura fino alla data di pagamento del 19/06/2023;
c) spese processuali come da punto 3. della motivazione.
Torre Annunziata, 14 luglio 2024
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
. 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
Seconda Sezione Civile il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3235/2023 del R.G. avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(P. IVA ), costituita con DGRC n. Parte_1 P.IVA_1
505 del 20.03.2009, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dall'avv.to Guido
Cortese (C.F. ) in virtù di procura generale C.F._1 per atto pubblico per Notaio dott. Persona_1 registrato a Napoli in data 06/02/2023 al n. 2324 serie 1T, elett.te domiciliato con lo stesso presso l'U.O.C Affari
Legali, in Torre del Greco alla Via Marconi n. 66
Opponente E
in persona del l.r. e presidente p.t. dott. Controparte_1 con sede in Terzigno (NA) in Via A. Volta n. 520 CP_2
p.iva rappresentata e difesa, come da procura alle P.IVA_2 liti in atti dagli avv.ti Carmelo Cavallaro (C.F.
e Antonio Cavallaro (C.F. C.F._2 C.F._3 nella qualità di soci - professionisti della
[...]
– società tra avvocati - ed elettivamente Controparte_3 domiciliata presso il loro studio, nonché nella sede della società stessa, in Nocera Inferiore (SA), Via Filippo Dentice
D'Accadia n. 31
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 3235/2023 R.G.A.C.
Opposta
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 11 aprile 2024
CONCISA ESPOSIZIONE delle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE (*)
Con atto di citazione notificato il 29.06.2023, la
[...] proponeva opposizione avverso il decreto Pt_1 ingiuntivo n. 770/2023 emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 25/26.05.2023, col quale le veniva ingiunto di pagare in favore dell'opposta la somma di euro 173.668,10, oltre interessi e spese di procedura.
A sostegno della spiegata opposizione l'opponente eccepiva di aver pagato l'importo ingiunto, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del d.i., con quanto di conseguenza, con vittoria delle spese di lite ed onorari.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la quale riconosceva di aver Controparte_1 ricevuto la sorte capitale, per la quale chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, chiedendo, però di “condannare l' in persona del suo Parte_1
Direttore Generale p.t. al pagamento in favore del
[...] agli interessi come previsti in contratto ex Parte_2
d.lgs. 231/2002 dal 61° gg. di ogni singola fattura fino alla data di pagamento del 19/06/2023”.
All'esito della prima udienza entrambe le parti chiedevano assegnarsi immediatamente la lite in decisione.
1. In generale, è noto che - come da orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità - l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice
è tenuto ad appurare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso, secondo le normali regole di
. 2 N. 3235/2023 R.G.A.C.
ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore opposto - avente veste sostanziale d'attore per aver richiesto l'ingiunzione di pagamento - la prova dell'esistenza del credito ingiunto, ed a carico del debitore opponente - avente veste di convenuto sostanziale - quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione o del rapporto contrattuale (cfr, ex multis, Cass. sent. n. 8718/00; Cass. sent. n. 5055/99).
2. Date per note alle parti le circostanze di causa, in breve è a dirsi che l'opposta ha correttamente confutato
Part le argomentazioni della volte a ritenere tempestivo il pagamento della sorte capitale di cui alle fatture del monitorio.
Part
L' infatti, dichiarava che, con determinazione dirigenziale n. 138 del 09/06/2023 si era data attuazione al tavolo tecnico della macroarea della riabilitazione ex art. 26 di cui alla deliberazione 605 del 22/05/2023 convenendo di remunerare le prestazioni extra budget con i sottoutilizzi di altri setting prestazionali.
Al riguardo, è a rilevarsi che, oggetto dell'ingiunzione di pagamento sono le fatture indicate e prodotte in ricorso (cfr pag. 2 prospetto) n. 490-491-492-493-494
(tutte del 31.12.2022) e, riferite alla mensilità di dicembre e, le fatture n. 1-2-3-4-5 (tutte del
18.01.2023) riferite ai saldi del IV trimestre anno 2022 per complessivi € 173.668,10 riguardati le prestazioni ex art. 26 di riabilitazione e centro diurno.
Le prestazioni così come precisato e dichiarato nel decreto ingiuntivo sono state rese nel rispetto della capacità operativa massima e, del tetto di spesa contrattuale ex art. 4 ovvero entro i limiti dell'importo complessivo di € 2.011,224 [€ 1.692.224,00 + € 319.00,00] somma già al netto della quota di compartecipazione.
. 3 N. 3235/2023 R.G.A.C.
Part Avverso tutte le precisazioni e dichiarazioni l' sollevava alcuna contestazione: l'opponente infatti non contestava quanto posto a sostegno dell'opposizione e, quanto l'opposta precisava con il ricorso.
Difatti la citata determina dirigenziale n. 138 del
Part 09/06/2023 prodotta dall' in giudizio precisa in oggetto che << liquidazione a saldo e fino al raggiungimento del tetto di spesa delle prestazioni rese di cui alla L. 833/78 ex art 26 dal centro CP_1 nell'anno 2022 >> non fa alcun riferimento alla tesi
Part della che trattasi di prestazioni riconosciute dall'opponente in extrabudget e, solo dopo aver verificato i risparmi di spesa.
L'importo ingiunto, pertanto, era quello all'interno del budget contrattuale e, fino al suo raggiungimento: anzi vi è anche da rilevare che il centro opposto per l'anno
2022 ha attuato un consumo minore del budget non producendo fatture per € 55.414,76.
Detta circostanza viene riconfermata e, dichiarata nella citata determinazioni dirigenziale pag. 3 cfr << preso atto>> ove l'asl nel richiamare la delibera Aziendale n.
605 del 22.05.2023 dichiara che il riconoscimento del debito per cui di discute non è dovuto a prestazioni in eccesso, bensì l'esatto contrario : << .. presa d'atto del verbale del tavolo tecnico macroarea riabilitazione socio-sanitario del 09.03.2023 inerenti ai dati prestazionali e di fatturato delle attività di riabilitazione area ex art. 26 per i centri accreditati operanti nel territorio della per l'anno Parte_1
2022 si dava mandato al Direttore della Parte_3
per procedere alla liquidazione delle
[...] prestazioni rese nel corso dell'anno 2022 purché
. 4 N. 3235/2023 R.G.A.C.
rientranti nei limiti di spesa della macroarea della riabilitazione e socio-sanitario. >>
Correttamente l'opposta poneva in evidenza come vi fosse una netta distinzione del pagamento e del riconoscimento delle prestazioni:
1. Il c.d. pagamento ordinario, entro i limiti dei contratti previsti all'art. 4 e, quindi quello che il centro opposto ha chiesto ad oggetto dell'ingiunzione di pagamento;
2. Quelli previsti a seguito della determinazione finale del tavolo tecnico e, relativi risparmi compensativi con applicazione successivamente di eventuale RTU, in sintesi il noto meccanismo previsto dalle note delibere della Regione Campania n. 2157 del
2005 e n. 1843 del 2005 , nonché con le successive delibere n. 800 del 2006, n. 517 del 2007, n. 1268 del
2008, , attraverso le quali le singole Aziende Sanitarie definiscono i limiti di spesa per le prestazioni erogate sia ai cittadini propri residenti che ai cittadini residenti in altra Azienda Sanitaria per ogni singola macroarea e, branca di riferimento al fine di attuare quanto previsto da contratto ad ogni singolo centro ed al fine di applicare la Regressione Tariffaria Unica, funzionale al rispetto dei limiti complessivi di spesa previsti, con i criteri fissati dalle DRGC n. 2157/2005;
[RTU] e dalle successive delibere 800/2006; n. 517/2007 e n. 1268/2008.
Quindi anche il richiamo (dell' attuazione della delibera
Part 605/2023) dell' in atto di citazione è errato al caso de quo.
Part Infatti, la delibera 605/2023 non riguarda neppure il meccanismo dell' extrabudget e quindi attuazione di un
. 5 N. 3235/2023 R.G.A.C.
tavolo tecnico quello previsto per l'applicazione della
RTU.
La delibera 605/2023 concerne il tavolo tecnico previsto dal contratto all'articolo 8 (convocato ogni due mesi al quale è deputato il monitoraggio delle prestazioni per esaminare ed effettuare i conteggi che già vengono entro trenta gg. prima dei termini previsti all'art. 9 del contratto, vagliati per la regolarità tecnica e contabile.
Tutt'altra cosa è il tavolo tecnico e, applicazione della
RTU, difatti agli atti non vi è alcuna comunicazione, contestazione e/o altra tipologia di documentazione che induca a ritenere che l'importo di € 173.668,10 fosse in contestazione e, quindi bisognava attendere le determinazioni su base Regionali per valutare anche una regressione tariffaria e/o compensazioni.
È circostanza incontestata che l'importo ingiunto era quello inerente all'anno solare del 2022, e, ciò trova
Part ulteriore conferma nella stessa determina ove lo ammette chiaramente: ----
<< il centro per il 2022 emetteva diverse CP_1 fatture e note di credito … per lo stesso anno il centro ha fatturato l'importo complessivo di € 1.782.141,14 e, gli è stato liquidato la somma di € 1.608.473,61. Resta da liquidare una ulteriore somma di € 173.668,10. >>
In sostanza non si comprende come possa discutersi di extrabudget.
In definitiva, il d.i. va revocato e l'opponente va condannata a corrispondere alla gli CP_1 interessi come previsti in contratto ex d.lgs. 231/2002 dal 61° gg. di ogni singola fattura fino alla data di pagamento del 19/06/2023.
. 6 N. 3235/2023 R.G.A.C.
3. Le spese di lite possono, invece, essere interamente compensate attesa la particolarità della vicenda, tranne quelle liquidate in sede monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla nei Parte_1 confronti della disattesa ogni Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna parte opponente al pagamento, in favore della degli interessi come previsti in Controparte_1 contratto ex d.lgs. 231/2002 dal 61° gg. di ogni singola fattura fino alla data di pagamento del 19/06/2023;
c) spese processuali come da punto 3. della motivazione.
Torre Annunziata, 14 luglio 2024
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
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