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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/05/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 7500/2024
r.g., decisa nell'udienza del 27.5.2025, promossa da
, con l'avv. Stefania Pollicoro;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Maria Rosaria Papalato;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattia professionale.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 25.7.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l a indennizzare il danno biologico derivante da malattia CP_1
professionale denunziata il 21.3.2024, previo cumulo con quello derivante da altre malattie professionali, già indennizzato in capitale in misura del
11%, ex art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n. 38. Costituendosi in giudizio, l CP_1
chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L non ha specificamente contestato tipologia e modalità di CP_1
svolgimento delle mansioni lavorative come dedotte in ricorso, restando così l'istante esonerato dal relativo onere probatorio.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha consentito altresì di acclarare che la denunziata malattia (meniscosi con condropatia bilaterale) ha natura professionale e determina un danno biologico permanente del 4% che, cumulato con quello del 21% da ultimo indennizzato in rendita dall' con decorrenza CP_1
dal 31.10.2023 (come attestato dalla documentazione versata in atti) per malattie professionali pregresse, dà luogo a un complessivo danno biologico permanente del 25%, e ciò a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ne consegue il diritto dell'istante alla elevazione dell'indennizzo in rendita previsto dall'art. 13 co. 2 lett. a) e b) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 16%, nella detta misura e con la detta decorrenza.
L va pertanto condannato al pagamento dei relativi ratei differenziali, CP_1
con aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex
2 art. 7 l. 11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante alla elevazione dell'indennizzo in rendita del danno biologico conseguente a malattie professionali in misura del 25% e condanna l' a corrispondere in suo favore i relativi ratei differenziali CP_1
con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412; condanna l' a rifondere all'istante le CP_1
spese di causa, liquidate in euro 1.500,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Stefania Pollicoro.
Taranto, 27.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 7500/2024
r.g., decisa nell'udienza del 27.5.2025, promossa da
, con l'avv. Stefania Pollicoro;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Maria Rosaria Papalato;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattia professionale.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 25.7.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l a indennizzare il danno biologico derivante da malattia CP_1
professionale denunziata il 21.3.2024, previo cumulo con quello derivante da altre malattie professionali, già indennizzato in capitale in misura del
11%, ex art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n. 38. Costituendosi in giudizio, l CP_1
chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L non ha specificamente contestato tipologia e modalità di CP_1
svolgimento delle mansioni lavorative come dedotte in ricorso, restando così l'istante esonerato dal relativo onere probatorio.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha consentito altresì di acclarare che la denunziata malattia (meniscosi con condropatia bilaterale) ha natura professionale e determina un danno biologico permanente del 4% che, cumulato con quello del 21% da ultimo indennizzato in rendita dall' con decorrenza CP_1
dal 31.10.2023 (come attestato dalla documentazione versata in atti) per malattie professionali pregresse, dà luogo a un complessivo danno biologico permanente del 25%, e ciò a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ne consegue il diritto dell'istante alla elevazione dell'indennizzo in rendita previsto dall'art. 13 co. 2 lett. a) e b) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 16%, nella detta misura e con la detta decorrenza.
L va pertanto condannato al pagamento dei relativi ratei differenziali, CP_1
con aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex
2 art. 7 l. 11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante alla elevazione dell'indennizzo in rendita del danno biologico conseguente a malattie professionali in misura del 25% e condanna l' a corrispondere in suo favore i relativi ratei differenziali CP_1
con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412; condanna l' a rifondere all'istante le CP_1
spese di causa, liquidate in euro 1.500,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Stefania Pollicoro.
Taranto, 27.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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