Sentenza 23 agosto 2004
Massime • 1
L'attribuzione della personalità giuridica, in funzione della loro autonomia gestionale ed amministrativa agli Istituti Tecnici Professionali comporta pur sempre l'applicabilità, in tema di rappresentanza processuale, del disposto dell'art. 11 del R.D. 1611/1933 (rappresentanza necessaria dell'Avvocatura Erariale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/08/2004, n. 16560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16560 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero dell'Istruzione, dell'Università, della Ricerca, Istituto di Istruzione Superiore A. Motti - Scuola Professionale di Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta per legge;
- ricorrenti -
contro
IA EM & c. s.a.s.;
- intimata -
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Reggio Emilia n. 231 del 15-3-01. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14.4.04 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino A. che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione per l'udienza del 30.10.2000 la s.a.s. IA EM & c. conveniva innanzi al GdP di Reggio Emilia l'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura "Motti" con sede in quella città, chiedendone la condanna al pagamento del saldo del compenso dovutole per opere agricole eseguite nell'interesse del committente Istituto Professionale. Compariva il direttore dell'Istituto ed il Giudice, espletato inutilmente tentativo di conciliazione, condannava il convenuto - in sede di decisione di equità necessaria - al pagamento di lire 400.000 oltre alla somma di lire 1.520.000 per refusione di spese legali. Per la cassazione di tale sentenza, depositata il 15.3.2001, il Ministero dell'Istruzione e l'Istituto Motti proponevano ricorso notificandolo il 15.1.2002. L'intimato non espletava difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'unico motivo del gravame i ricorrenti denunziano la nullità della sentenza per violazione dell'art. 11 c. 3 R.D. 1811/33 e vizio di motivazione, per avere l'attrice citato l'Istituto nella sua sede e non già il Ministro (del quale l'Istituto sarebbe articolazione periferica) presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in tal guisa violando la norma sulla rappresentanza necessaria degli organi dello Stato ed incorrendo nella nullità (non sanata) della notifica della citazione, non dichiarata dal Giudice di Pace e denunziabile, come vitium in procedendo, in sede di legittimità.
Il ricorso - ammissibile - deve essere accolto.
È certamente ammissibile la censura di nullità della notifica della citazione (e della sentenza che nondimeno sia stata emessa) nei riguardi di pronunzia adottata dal GdP in ipotesi di equità necessaria, trattandosi di errar in procedendo denunziabile in sede di legittimità, come affermato dalla decisione 716/99 delle S.U. e sempre ribadito dai successivi pronunziati di questa Corte (da ultimo Cass. 1610/03 - 7293/03 - 9393/03). Tale censura è poi certamente fondata.
Gli Istituti tecnici e professionali, tra i quali si annovera il ricorrente Istituto "Motti" di Reggio Emilia, hanno ricevuto sin dall'art. 3 L. 889/31, ed al fine di consentire la realizzazione della attribuita autonomia gestionale ed amministrativa, la veste di organi dell'Amministrazione della Istruzione dotati di personalità giuridica e pertanto muniti del potere di assumere le relative obbligazioni (Cass. 9089/98 - 11041/96 - 10982/96). In coerenza con l'attribuzione della personalità giuridica in funzione dell'esercizio dell'autonomia amministrativa e di gestione, si è altresì sempre escluso che l'agire del personale docente, e la responsabilità per il suo scorretto esercizio, possa impegnare l'Istituto stesso e non, direttamente, l'Amministrazione della quale l'Istituto è articolazione periferica (Cass. 14484/00 - 9742/97 - 341/96 - S.U. 13169/91 e 12169/90). Se, pertanto, l'Istituto Motti di Reggio Emilia venne esattamente evocato innanzi al Giudice di Pace per rispondere delle obbligazioni assunte in relazione ad opere commissionate alla s.a.s. IA EM & c. - sussistendo la sua legittimazione passiva a rispondere della pretesa al saldo del compenso - nulla autorizzava la società attrice a ritenere derogata nella specie la previsione dell'art. 11 del R.D. 1611/33 applicabile a tutte le Amministrazioni dello Stato,
e quindi anche agli organi delle stesse dotati di personalità giuridica (Cass. 19025/03 - 7986/96 - 136/93), mancando nella specie alcuna specifica previsione normativa (quali quelle di cui agli artt. 23 c. 4 L. 689/81 e 13 bis c. 2 D.Leg. 286/98) che consentisse all'Istituto di essere evocato e di stare in giudizio al di fuori della rappresentanza necessaria dell'Avvocatura Erariale. La nullità della introduzione della lite - non sanata ne' dal necessario ordine di rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. nè dalla costituzione dell'Istituto con il ministero dell'Avvocatura Distrettuale - ha pertanto determinato la nullità del rapporto processuale invalidamente costituito e della sentenza che lo ha concluso.
Pertanto, accolto il ricorso, deve essere cassata l'impugnata sentenza e disposto il rinvio al GdP di Reggio Emilia per il nuovo giudizio (e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità).
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia - anche per le spese - al Giudice di Pace di Reggio Emilia in persona di altro magistrato onorario.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2004