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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/04/2025, n. 2018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2018 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Natale Presidente rel.
Tiziana De Fazio Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 21685/2024 promossa da:
, nato a Shkoder, in [...], il [...] (CUI: 05UNHFP), rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Michele Parola, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avvocatura dello Stato
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Cuneo dell'11.11.2024 notificato il 12.11.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso per lavoro subordinato.
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la protezione speciale ex art 19 TUI;
Conclusioni parte convenuta: rigettarsi il ricorso, con vittoria delle spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata in data 23.4.2024 da , volta a ottenere il rilascio del Pt_1
permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il Questore di ha notificato in data 28.10.2024 CP_1
il preavviso di rigetto ex art. 10 bis, l. 241/1990. A seguito del preavviso, il Difensore di ha Pt_1
fatto richiesta di accesso agli atti, con invio in data 8.11.2024 della documentazione ritenuta mancante dall'Amministrazione. In data 11.11.2024, con provvedimento Prot. N. 164/2024/Imm. notificato il 12.11.2024 (cfr. docc.
11a e 11b, ricorso introduttivo), la Questura di ha denegato il rilascio del permesso, poiché ha CP_1
ritenuto la domanda carente dei documenti necessari.
L'istante ha impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo, chiedendo il rilascio del permesso per
Protezione speciale.
La SA, nel ricorso, ha evidenziato che l'Amministrazione ha emanato il provvedimento di rigetto prima che fossero decorsi i dieci giorni per le memorie a seguito dell'invio della documentazione richiesta tramite accesso agli atti.
In ordine alla giurisdizione del giudice ordinario, la SA ha spiegato che la stessa Questura, nel provvedimento di rigetto, si è pronunciata sull'insussistenza dei requisiti per l'inespellibità ex art.19
TUI, rendendo possibile chiedere al GO di pronunciarsi sulla presenza dei requisiti necessari per il rilascio del permesso per Protezione speciale.
Nel merito, la SA ha sostenuto che , pur essendo arrivato in Italia da poco, è stato in grado Pt_1 di trovarsi un'occupazione lavorativa (cfr. docc. 3 e 4, ricorso introduttivo) che gli permette di mantenersi e di provvedere alla sua famiglia rimasta in Albania (cfr. doc. 7, ricorso introduttivo).
Per tali motivi, la SA risulta provata l'integrazione di parte attrice sul territorio, rendendolo meritevole del rilascio del permesso richiesto.
Con comparsa di costituzione dell'11.2.2025, si è costituita parte convenuta, che ha chiesto il rigetto del ricorso, riportandosi integralmente alla Relazione informativa redatta dalla Questura di CP_1
In tale relazione, la Questura ha evidenziato che , in Italia da poco tempo, non ha alcun Pt_1 famigliare sul territorio e che l'integrazione sociale e lavorativa non è sufficiente per il rilascio del permesso per Protezione speciale, essendo necessaria anche l'esistenza di un potenziale pregiudizio in caso di rientro nel Paese di origine.
Per tale motivo, parte convenuta ritiene non sussistenti i requisiti necessari per il rilascio del permesso.
Il Tribunale – dopo avere disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato – ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 20.3.2025, udienza in cui le parti hanno insistito come da argomentazioni in atti e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
** **
Preliminarmente va affermata – in ragione della domanda formulata – la giurisdizione del giudice ordinario: nel delibare sulla richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro e nell'adottare il provvedimento di diniego, l'Amministrazione ha esplicitamente valutato l'insussistenza dei presupposti per il rilascio di una diversa tipologia di permesso di soggiorno e altrettanto esplicitamente valutato l'insussistenza di una causa di inespellibilità del richiedente ai sensi dell'art. 19 d. lgs. n. 286 del 1998.
Il che giustifica la giurisdizione del giudice ordinario, posto che con la domanda formulata in questa sede, il ricorrente chiede l'accertamento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o l'accertamento della sua condizione di persona inespellibile. Si tratta di accertamento che rientra nella sfera di giurisdizione del giudice ordinario , ai sensi dell'art. 5, co. 9,
d. lgs. n. 286 del 1998 (che – in caso di rigetto di una certa richiesta di rilascio di permesso di soggiorno – ascrive all'amministrazione il dovere di valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di altra tipologia di permesso di soggiorno) e ai sensi dell'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 286 del 1998
(richiamato esplicitamente dall'art. 19 d. lgs. n. 286 del 1998 (che, facendo salvo il rispetto degli obblighi internazionali, impone tanto all'Amministrazione, quanto alla giurisdizione, di assicurare la necessaria tutela alla vita privata e familiare protetta dall'art. 8 Conv. Edu;
sul tema v. infra).
Ciò premesso, si osserva che il ricorrente ha formulato in domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore. Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass.
n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del
2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023. Venendo al caso di specie, la volontà di richiedere la protezione speciale è stata formalizzata successivamente all'entrata in vigore della disciplina normativa, introdotta dal D.L. n. 20/2023, e dovrà dunque trovare applicazione quest'ultima.
Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione
Contr speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha, invece, subito alcuna modifica la prima parte dell'art. 19 TUI, motivo per cui resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”.
In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione, aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI.
In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha infatti evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo
“dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente).
In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass. 6.10.2023,
n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8
CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio
2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così
Cass. 28162/2023 cit.).
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo.
La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) Per_1
in riferimento al menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che, anzi, sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come “il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente”, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358, e c. Italia), compresi legami familiari di fatto. Per_2 Per_3
**-***-**
Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è fondata.
, infatti, risulta integrato sul territorio dal punto di vista lavorativo, avendo lavorato Pt_1
regolarmente sin dal suo arrivo in Italia, stipulando un contratto di lavoro a tempo determinato, in essere fino al mese di novembre 2024, presso con sede a in Via Torre Acceglio Persona_4 CP_1
n. 37. Sul punto, è in atti la comunicazione obbligatoria di assunzione (cfr. doc. 4). Dunque, Pt_2
seppure – allo stato degli atti – attualmente non risulta avere un contratto di lavoro in essere, Pt_1
parte attrice ha lavorato con costanza per tutto il 2024. Inoltre, la mancanza di documentazione lavorativa attuale ben può spiegarsi nel fatto che – nonostante il decreto di sospensione del Collegio
– la Questura non ha provveduto al rilascio del permesso temporaneo in attesa della definizione del giudizio. Sul punto, in data 28.2.2025, il Collegio – su istanza della SA – ha emanato un'ordinanza per ordinare alla Questura di rilasciare la ricevuta della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno rilasciatagli all'atto della presentazione della domanda. All'udienza del 20.3.2025, tuttavia, la SA ha rappresentato di non avere avuto notizia del rilascio della ricevuta richiesta. Dal punto di vista formativo, ha seguito un corso di Elementi di lavorazioni meccaniche e Pt_1
saldatura elettrica (cfr. doc. 3).
Dal punto di vista abitativo, è in atti la dichiarazione di ospitalità del sig. il Persona_5
quale ha messo a disposizione il suo alloggio sito a Bra (CN), in Via Umberto I, n. 47 (cfr. doc. 2).
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal richiedente, soggetto incensurato e privo di carichi pendenti, il quale ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, regolarità e la continuità dei contratti di lavoro per tutto il 2024.
Inoltre, alla luce dell'Ordinanza della Corte di Cassazione del 5.9.2022 n. 26089/2022, espellere lo straniero che dimostri una seria intenzione di integrarsi nel tessuto italiano comporta la violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, ex art. 8 CEDU.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Infine – e pur non essendo richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine (Sez.
1 - Ordinanza n. 9080 del
31/03/2023, Rv. 667477 - 01) – occorre considerare che il mancato riconoscimento del diritto alla protezione speciale interromperebbe tale percorso e comporterebbe – per il ricorrente – la rinuncia al percorso di integrazione già proficuamente sperimentato con rimpatrio in un Paese di origine dal quale si è allontanato da anni e in cui minori sono le possibilità di accesso e garanzia al godimento di diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata da per costruirsi una rete relazionale e sociale in Italia. Pt_1
Sulle spese di lite.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, sia in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso, sia perché i requisiti per l'accoglimento della domanda subordinata di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono maturati in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza: Accoglie la domanda in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 5 co. 6, 19 D.Lgs. 286/1998
e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio in favore di , nato a Parte_1
Shkoder, in Albania, il 29.1.2002 (CUI: , del permesso di soggiorno per protezione C.F._1
speciale;
Compensa integralmente le spese;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 24.3.2025
Il Presidente relatore
Dott. Andrea Natale
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Natale Presidente rel.
Tiziana De Fazio Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 21685/2024 promossa da:
, nato a Shkoder, in [...], il [...] (CUI: 05UNHFP), rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Michele Parola, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avvocatura dello Stato
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Cuneo dell'11.11.2024 notificato il 12.11.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso per lavoro subordinato.
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la protezione speciale ex art 19 TUI;
Conclusioni parte convenuta: rigettarsi il ricorso, con vittoria delle spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata in data 23.4.2024 da , volta a ottenere il rilascio del Pt_1
permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il Questore di ha notificato in data 28.10.2024 CP_1
il preavviso di rigetto ex art. 10 bis, l. 241/1990. A seguito del preavviso, il Difensore di ha Pt_1
fatto richiesta di accesso agli atti, con invio in data 8.11.2024 della documentazione ritenuta mancante dall'Amministrazione. In data 11.11.2024, con provvedimento Prot. N. 164/2024/Imm. notificato il 12.11.2024 (cfr. docc.
11a e 11b, ricorso introduttivo), la Questura di ha denegato il rilascio del permesso, poiché ha CP_1
ritenuto la domanda carente dei documenti necessari.
L'istante ha impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo, chiedendo il rilascio del permesso per
Protezione speciale.
La SA, nel ricorso, ha evidenziato che l'Amministrazione ha emanato il provvedimento di rigetto prima che fossero decorsi i dieci giorni per le memorie a seguito dell'invio della documentazione richiesta tramite accesso agli atti.
In ordine alla giurisdizione del giudice ordinario, la SA ha spiegato che la stessa Questura, nel provvedimento di rigetto, si è pronunciata sull'insussistenza dei requisiti per l'inespellibità ex art.19
TUI, rendendo possibile chiedere al GO di pronunciarsi sulla presenza dei requisiti necessari per il rilascio del permesso per Protezione speciale.
Nel merito, la SA ha sostenuto che , pur essendo arrivato in Italia da poco, è stato in grado Pt_1 di trovarsi un'occupazione lavorativa (cfr. docc. 3 e 4, ricorso introduttivo) che gli permette di mantenersi e di provvedere alla sua famiglia rimasta in Albania (cfr. doc. 7, ricorso introduttivo).
Per tali motivi, la SA risulta provata l'integrazione di parte attrice sul territorio, rendendolo meritevole del rilascio del permesso richiesto.
Con comparsa di costituzione dell'11.2.2025, si è costituita parte convenuta, che ha chiesto il rigetto del ricorso, riportandosi integralmente alla Relazione informativa redatta dalla Questura di CP_1
In tale relazione, la Questura ha evidenziato che , in Italia da poco tempo, non ha alcun Pt_1 famigliare sul territorio e che l'integrazione sociale e lavorativa non è sufficiente per il rilascio del permesso per Protezione speciale, essendo necessaria anche l'esistenza di un potenziale pregiudizio in caso di rientro nel Paese di origine.
Per tale motivo, parte convenuta ritiene non sussistenti i requisiti necessari per il rilascio del permesso.
Il Tribunale – dopo avere disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato – ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 20.3.2025, udienza in cui le parti hanno insistito come da argomentazioni in atti e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
** **
Preliminarmente va affermata – in ragione della domanda formulata – la giurisdizione del giudice ordinario: nel delibare sulla richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro e nell'adottare il provvedimento di diniego, l'Amministrazione ha esplicitamente valutato l'insussistenza dei presupposti per il rilascio di una diversa tipologia di permesso di soggiorno e altrettanto esplicitamente valutato l'insussistenza di una causa di inespellibilità del richiedente ai sensi dell'art. 19 d. lgs. n. 286 del 1998.
Il che giustifica la giurisdizione del giudice ordinario, posto che con la domanda formulata in questa sede, il ricorrente chiede l'accertamento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o l'accertamento della sua condizione di persona inespellibile. Si tratta di accertamento che rientra nella sfera di giurisdizione del giudice ordinario , ai sensi dell'art. 5, co. 9,
d. lgs. n. 286 del 1998 (che – in caso di rigetto di una certa richiesta di rilascio di permesso di soggiorno – ascrive all'amministrazione il dovere di valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di altra tipologia di permesso di soggiorno) e ai sensi dell'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 286 del 1998
(richiamato esplicitamente dall'art. 19 d. lgs. n. 286 del 1998 (che, facendo salvo il rispetto degli obblighi internazionali, impone tanto all'Amministrazione, quanto alla giurisdizione, di assicurare la necessaria tutela alla vita privata e familiare protetta dall'art. 8 Conv. Edu;
sul tema v. infra).
Ciò premesso, si osserva che il ricorrente ha formulato in domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore. Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass.
n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del
2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023. Venendo al caso di specie, la volontà di richiedere la protezione speciale è stata formalizzata successivamente all'entrata in vigore della disciplina normativa, introdotta dal D.L. n. 20/2023, e dovrà dunque trovare applicazione quest'ultima.
Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione
Contr speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha, invece, subito alcuna modifica la prima parte dell'art. 19 TUI, motivo per cui resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”.
In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione, aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI.
In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha infatti evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo
“dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente).
In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass. 6.10.2023,
n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8
CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio
2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così
Cass. 28162/2023 cit.).
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo.
La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) Per_1
in riferimento al menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che, anzi, sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come “il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente”, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358, e c. Italia), compresi legami familiari di fatto. Per_2 Per_3
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Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è fondata.
, infatti, risulta integrato sul territorio dal punto di vista lavorativo, avendo lavorato Pt_1
regolarmente sin dal suo arrivo in Italia, stipulando un contratto di lavoro a tempo determinato, in essere fino al mese di novembre 2024, presso con sede a in Via Torre Acceglio Persona_4 CP_1
n. 37. Sul punto, è in atti la comunicazione obbligatoria di assunzione (cfr. doc. 4). Dunque, Pt_2
seppure – allo stato degli atti – attualmente non risulta avere un contratto di lavoro in essere, Pt_1
parte attrice ha lavorato con costanza per tutto il 2024. Inoltre, la mancanza di documentazione lavorativa attuale ben può spiegarsi nel fatto che – nonostante il decreto di sospensione del Collegio
– la Questura non ha provveduto al rilascio del permesso temporaneo in attesa della definizione del giudizio. Sul punto, in data 28.2.2025, il Collegio – su istanza della SA – ha emanato un'ordinanza per ordinare alla Questura di rilasciare la ricevuta della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno rilasciatagli all'atto della presentazione della domanda. All'udienza del 20.3.2025, tuttavia, la SA ha rappresentato di non avere avuto notizia del rilascio della ricevuta richiesta. Dal punto di vista formativo, ha seguito un corso di Elementi di lavorazioni meccaniche e Pt_1
saldatura elettrica (cfr. doc. 3).
Dal punto di vista abitativo, è in atti la dichiarazione di ospitalità del sig. il Persona_5
quale ha messo a disposizione il suo alloggio sito a Bra (CN), in Via Umberto I, n. 47 (cfr. doc. 2).
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal richiedente, soggetto incensurato e privo di carichi pendenti, il quale ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, regolarità e la continuità dei contratti di lavoro per tutto il 2024.
Inoltre, alla luce dell'Ordinanza della Corte di Cassazione del 5.9.2022 n. 26089/2022, espellere lo straniero che dimostri una seria intenzione di integrarsi nel tessuto italiano comporta la violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, ex art. 8 CEDU.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Infine – e pur non essendo richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine (Sez.
1 - Ordinanza n. 9080 del
31/03/2023, Rv. 667477 - 01) – occorre considerare che il mancato riconoscimento del diritto alla protezione speciale interromperebbe tale percorso e comporterebbe – per il ricorrente – la rinuncia al percorso di integrazione già proficuamente sperimentato con rimpatrio in un Paese di origine dal quale si è allontanato da anni e in cui minori sono le possibilità di accesso e garanzia al godimento di diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata da per costruirsi una rete relazionale e sociale in Italia. Pt_1
Sulle spese di lite.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, sia in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso, sia perché i requisiti per l'accoglimento della domanda subordinata di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono maturati in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza: Accoglie la domanda in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 5 co. 6, 19 D.Lgs. 286/1998
e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio in favore di , nato a Parte_1
Shkoder, in Albania, il 29.1.2002 (CUI: , del permesso di soggiorno per protezione C.F._1
speciale;
Compensa integralmente le spese;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 24.3.2025
Il Presidente relatore
Dott. Andrea Natale