CASS
Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2023, n. 19979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19979 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA 1 1 MAG 2023 , sul ricorso proposto da Solar Technology s.r.l. IL FUNZION4R tucui a alli avverso l'ordinanza del 23/06/2022 del Tribunale di Brindisi;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. 1Z RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23 giugno 2022, il Tribunale di Brindisi ha confermato l'ordinanza emessa in data 5 gennaio 2022 con la quale il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza avanzata nell'interesse della Solar Technology s.r.I., diretta ad ottenere la revoca della confisca di un impianto fotovoltaico disposta nell'ambito di un processo penale definito con sentenza irrevocabile n. 363 del 11 settembre 2019. Penale Sent. Sez. 3 Num. 19979 Anno 2023 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 31/01/2023 2. Avverso l'ordinanza, Di GI AN, nella qualità di amministratore della suddetta società, ha proposto, per il tramite del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione dell'art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., sul rilievo la confisca sarebbe avvenuta in assenza di partecipazione al giudizio da parte della società. La prospettazione difensiva muove dalla considerazione che, né a carico della Solar Technology s.r.I., né a carico del suo amministratore all'epoca del processo, ovvero NO AN NI, sia mai stata elevata l'imputazione attinente al reato di lottizzazione abusiva, unico idoneo, nel caso di specie, a consentire anche la confisca dell'impianto fotovoltaico di proprietà della società ricorrente. Le argomentazioni utilizzate dal Tribunale, al fine di considerare non dirimente la suddetta questione sollevata dal ricorrente, costituiscono, a parere della difesa, una mera riproposizione acritica delle argomentazioni utilizzate nella prima ordinanza del giudice dell'esecuzione. Il provvedimento si sarebbe altresì contraddetto, affermando che, all'epoca dei fatti di cui alla contestazione, FO IM fosse amministratore unico, quando invece, risulta per tabulas, alla luce della sentenza definitiva n. 363 del 2019, che legale rappresentante fosse h NO AN NI e non FO IM, che lo era stato all'epoca della costituzione della società. La scelta argomentativa operata dal Tribunale non sarebbe stata quella di negare la mancata contestazione del reato al NO o di affermare che lo stesso NO abbia potuto rappresentare e difendere la società anche nel reato di lottizzazione abusiva, ma di sostenere, erroneamente„ che il legale rappresentante, in altro momento storico, fosse altro soggetto che invece avrebbe potuto difendersi. Alla luce di tali considerazioni, la giurisprudenza indicata nell'ordinanza gravata non sarebbe applicabile, poiché attinente al caso di amministratori di società che abbiano effettivamente partecipato al processo. 2.2. Con una seconda doglianza, si censurano la violazione dell'art. 240 cod. pen. e dell'art. 7 CEDU e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato. L'ordinanza si limiterebbe a riproporre acriticamente quanto affermato inizialmente dal giudice dell'esecuzione senza confrontarsi con le argomentazioni della difesa. Il ricorrente rileva come la pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nella sentenza GIEM e altri c. Italia„ non costituisca un mero monito al legislatore nazionale, il quale, avendo ignorando totalmente tale pronuncia, avrebbe fatto sorgere in capo ai giudici nazionali un onere di supplenza interpretativa, quanto alla partecipazione del terzo al processo penale. Il provvedimento oggetto di gravame esprimerebbe altresì la sua illogicità nella parte in cui richiama, in tema di riconoscimento della qualifica di terzo estraneo della Solar Technology s.r.I., un acquisto in buona fede - quando nessuno ha mai 7 parlato di vendita, ma solo di estraneità al processo penale - rendendo così una motivazione estranea al thema decidendum e alla realtà dei fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Occorre richiamare, il costante orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 34684 del 14/09/2021, Rv. 282086; Sez. 1, n. 8361 del 10/01/2014, Rv. 259174; Sez. 6, n. 46429 del 17/09/2009, Rv. 245440 Sez. 6, n. 11796 del 04/03/2010, Rv. 246485, Sez. 6, n. 13798 del 20/01/2011, Rv. 249873), secondo cui, per i soggetti portatori di interessi civilistici, trova applicazione la regola dell'art. 100 cod. proc. pen., la quale prevede espressamente che la parte civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale. La posizione processuale del terzo interessato, infatti, è nettamente distinta, sotto il profilo difensivo, da quella dell'indagato e dell'imputato, i quali, in quanto assoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio in persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione nell'interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti cal. "personalissimi". Non rileva che l'art. 100 cod. proc. pen. non preveda espressamente, tra le categorie di soggetti ivi indicati, anche il terzo interessato che faccia valere il proprio diritto in sede esecutiva, proponendo istanza ai sensi del 666 cod. proc. pen., risultando quest'ultima posizione processuale, in ragione del carattere meramente civilistico degli interessi che ne giustificano la partecipazione al relativo procedimento, pienamente equiparata a quelle espressamente menzionate, non in termini di tassatività, dalla norma in esame (Sez. 6, n. 3727 del 39/09/2015). Sarebbe del tutto illogico che il terzo, il quale può stare in giudizio nella fase procedimentale solo per il tramite di un procuratore speciale, nella fase esecutiva, la quale è la naturale prosecuzione del processo una volta che la sentenza sia divenuta irrevocabile, possa agire personalmente. 5. Né una tale conclusione è scalfita dal principio secondo cui, in tema di procedimento di esecuzione, il difensore dell'interessato è legittimato, iure proprio, a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il giudizio, senza necessità che, a tal fine, sia munito di procura speciale, in quanto, ai sensi dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen., rientrante tra i soggetti, cui è notificata 3 detta ordinanza, che possono proporre ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 27918 del 04/04/2019, Rv. 276353). Invero, il difensore del terzo estraneo è legittimato ad impugnare iure proprio l'ordinanza di rigetto dell'incidente di esecuzione solo se, in suo favore, sia stata previamente rilasciata dal soggetto terzo, che difende e rappresenta, la procura speciale per la proposizione dell'incidente di esecuzione: il che, come detto, nel caso di specie non è avvenuto. 6. Nella vicenda in esame, si rileva che al difensore, il quale ha redatto e presentato l'incidente di esecuzione ex art 676 cod. proc. pen., non è stata rilasciata procura speciale. Agli atti risulta esservi solamente "l'atto di nomina del difensore" con il quale Di GI AN, in qualità di amministratore della società, dichiara di nominare l'avv. Mario Guaglini quale difensore ai fini del procedimento di esecuzione ex art. 665 ss. Cod. proc. pen. Si tratta, in coerenza con l'intitolazione dell'atto, di una mera nomina di difensore di fiducia e non anche di una procura speciale, la cui mancanza, essendo causa di inammissibilità dell'atto introduti:ivo, è rilevabile in questa sede di legittimità. 7. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costil:uzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/01/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. 1Z RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23 giugno 2022, il Tribunale di Brindisi ha confermato l'ordinanza emessa in data 5 gennaio 2022 con la quale il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza avanzata nell'interesse della Solar Technology s.r.I., diretta ad ottenere la revoca della confisca di un impianto fotovoltaico disposta nell'ambito di un processo penale definito con sentenza irrevocabile n. 363 del 11 settembre 2019. Penale Sent. Sez. 3 Num. 19979 Anno 2023 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 31/01/2023 2. Avverso l'ordinanza, Di GI AN, nella qualità di amministratore della suddetta società, ha proposto, per il tramite del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione dell'art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., sul rilievo la confisca sarebbe avvenuta in assenza di partecipazione al giudizio da parte della società. La prospettazione difensiva muove dalla considerazione che, né a carico della Solar Technology s.r.I., né a carico del suo amministratore all'epoca del processo, ovvero NO AN NI, sia mai stata elevata l'imputazione attinente al reato di lottizzazione abusiva, unico idoneo, nel caso di specie, a consentire anche la confisca dell'impianto fotovoltaico di proprietà della società ricorrente. Le argomentazioni utilizzate dal Tribunale, al fine di considerare non dirimente la suddetta questione sollevata dal ricorrente, costituiscono, a parere della difesa, una mera riproposizione acritica delle argomentazioni utilizzate nella prima ordinanza del giudice dell'esecuzione. Il provvedimento si sarebbe altresì contraddetto, affermando che, all'epoca dei fatti di cui alla contestazione, FO IM fosse amministratore unico, quando invece, risulta per tabulas, alla luce della sentenza definitiva n. 363 del 2019, che legale rappresentante fosse h NO AN NI e non FO IM, che lo era stato all'epoca della costituzione della società. La scelta argomentativa operata dal Tribunale non sarebbe stata quella di negare la mancata contestazione del reato al NO o di affermare che lo stesso NO abbia potuto rappresentare e difendere la società anche nel reato di lottizzazione abusiva, ma di sostenere, erroneamente„ che il legale rappresentante, in altro momento storico, fosse altro soggetto che invece avrebbe potuto difendersi. Alla luce di tali considerazioni, la giurisprudenza indicata nell'ordinanza gravata non sarebbe applicabile, poiché attinente al caso di amministratori di società che abbiano effettivamente partecipato al processo. 2.2. Con una seconda doglianza, si censurano la violazione dell'art. 240 cod. pen. e dell'art. 7 CEDU e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato. L'ordinanza si limiterebbe a riproporre acriticamente quanto affermato inizialmente dal giudice dell'esecuzione senza confrontarsi con le argomentazioni della difesa. Il ricorrente rileva come la pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nella sentenza GIEM e altri c. Italia„ non costituisca un mero monito al legislatore nazionale, il quale, avendo ignorando totalmente tale pronuncia, avrebbe fatto sorgere in capo ai giudici nazionali un onere di supplenza interpretativa, quanto alla partecipazione del terzo al processo penale. Il provvedimento oggetto di gravame esprimerebbe altresì la sua illogicità nella parte in cui richiama, in tema di riconoscimento della qualifica di terzo estraneo della Solar Technology s.r.I., un acquisto in buona fede - quando nessuno ha mai 7 parlato di vendita, ma solo di estraneità al processo penale - rendendo così una motivazione estranea al thema decidendum e alla realtà dei fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Occorre richiamare, il costante orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 34684 del 14/09/2021, Rv. 282086; Sez. 1, n. 8361 del 10/01/2014, Rv. 259174; Sez. 6, n. 46429 del 17/09/2009, Rv. 245440 Sez. 6, n. 11796 del 04/03/2010, Rv. 246485, Sez. 6, n. 13798 del 20/01/2011, Rv. 249873), secondo cui, per i soggetti portatori di interessi civilistici, trova applicazione la regola dell'art. 100 cod. proc. pen., la quale prevede espressamente che la parte civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale. La posizione processuale del terzo interessato, infatti, è nettamente distinta, sotto il profilo difensivo, da quella dell'indagato e dell'imputato, i quali, in quanto assoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio in persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione nell'interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti cal. "personalissimi". Non rileva che l'art. 100 cod. proc. pen. non preveda espressamente, tra le categorie di soggetti ivi indicati, anche il terzo interessato che faccia valere il proprio diritto in sede esecutiva, proponendo istanza ai sensi del 666 cod. proc. pen., risultando quest'ultima posizione processuale, in ragione del carattere meramente civilistico degli interessi che ne giustificano la partecipazione al relativo procedimento, pienamente equiparata a quelle espressamente menzionate, non in termini di tassatività, dalla norma in esame (Sez. 6, n. 3727 del 39/09/2015). Sarebbe del tutto illogico che il terzo, il quale può stare in giudizio nella fase procedimentale solo per il tramite di un procuratore speciale, nella fase esecutiva, la quale è la naturale prosecuzione del processo una volta che la sentenza sia divenuta irrevocabile, possa agire personalmente. 5. Né una tale conclusione è scalfita dal principio secondo cui, in tema di procedimento di esecuzione, il difensore dell'interessato è legittimato, iure proprio, a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il giudizio, senza necessità che, a tal fine, sia munito di procura speciale, in quanto, ai sensi dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen., rientrante tra i soggetti, cui è notificata 3 detta ordinanza, che possono proporre ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 27918 del 04/04/2019, Rv. 276353). Invero, il difensore del terzo estraneo è legittimato ad impugnare iure proprio l'ordinanza di rigetto dell'incidente di esecuzione solo se, in suo favore, sia stata previamente rilasciata dal soggetto terzo, che difende e rappresenta, la procura speciale per la proposizione dell'incidente di esecuzione: il che, come detto, nel caso di specie non è avvenuto. 6. Nella vicenda in esame, si rileva che al difensore, il quale ha redatto e presentato l'incidente di esecuzione ex art 676 cod. proc. pen., non è stata rilasciata procura speciale. Agli atti risulta esservi solamente "l'atto di nomina del difensore" con il quale Di GI AN, in qualità di amministratore della società, dichiara di nominare l'avv. Mario Guaglini quale difensore ai fini del procedimento di esecuzione ex art. 665 ss. Cod. proc. pen. Si tratta, in coerenza con l'intitolazione dell'atto, di una mera nomina di difensore di fiducia e non anche di una procura speciale, la cui mancanza, essendo causa di inammissibilità dell'atto introduti:ivo, è rilevabile in questa sede di legittimità. 7. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costil:uzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/01/2023.