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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/04/2025, n. 4087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4087 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23781/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23781/2020 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Foglia C.F._2
( ), presso lo studio del quale, in Napoli, via Toledo n. 256, sono C.F._3
elettivamente domiciliati
OPPONENTI
E
), in persona del procuratore , mandataria Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
di Controparte_3
OPPOSTA CONTUMACE
E
( ), già in persona del procuratore Controparte_4 P.IVA_2 Controparte_4
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi ( ), presso lo Controparte_5 C.F._4
studio del quale, in Verona, vicolo S. Bernardino n. 5A, è elettivamente domiciliata
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte opponente ha precisato le conclusioni richiamando quelle formulate nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.
pagina 1 di 8 La parte opposta (che non è comparsa all'udienza per la precisazione delle conclusioni e non ha depositato memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.) deve intendersi aver precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto opposizione avverso il decreto n. Parte_1 Parte_2
4991/2020 mediante il quale questo Tribunale ha loro ingiunto di pagare, in solido, in favore di mandataria di la somma di euro 50.236,40, oltre Controparte_1 Controparte_3
interessi e spese del procedimento monitorio sulla base di contratto di finanziamento concluso con avente ad oggetto la somma di euro 38.180,00 da restituire in 96 rate mensili. Controparte_3
Gli opponenti hanno: 1) dedotto che la pretesa azionata in sede monitoria non risulta supportata da idonea prova scritta;
2) lamentato la mancata comunicazione di atto contenente la manifestazione di volontà, da parte del creditore, di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine, con conseguente possibilità di richiedere il solo debito scaduto;
3) dedotto che la somma (euro
36.480,00) risultante dal doc. 6 del fascicolo monitorio non può considerarsi credito certo, liquido ed esigibile non essendo dato comprenderne il criterio di quantificazione;
4) dedotto che, secondo quanto risulta dal documento 5 del fascicolo monitorio, in violazione delle pattuizioni relative all'imputazione dei pagamenti, “le rate versate nei mesi da luglio 2016 ad aprile 2017 sono state imputate alle corrispondenti scadenze anziché, come da disposizione contrattuale sopra richiamata, alla rata più antica ed ai corrispondenti interessi. In tal modo le rate più risalenti [ad es. la n. 1), 2) etc] hanno continuato a produrre interessi, ma illegittimi” (p. 3 dell'atto di citazione in opposizione); 5) eccepito, in via gradata, la prescrizione del diritto agli interessi sulle rate sino al
28.02.2020; 6) prospettato la “Nullità delle clausole relativa agli interessi ed ai costi per Usura effettiva – non debenza interessi nullità ex art. 1815 c.c.” sussistendo usura, in caso di applicazione di interessi moratori, allorquando “il tasso soglia viene superato per effetto della capitalizzazione degli interessi corrispettivi compresi nelle rate” (p. 5 dell'atto di citazione).
In via riconvenzionale il e la hanno chiesto la condanna della controparte alla Parte_1 Parte_2
restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di spese per incasso rata (a riguardo i mutuatari hanno dedotto che è stato loro addebitato in via preventiva l'importo di euro 192,00 a titolo di spese relative all'incasso rata e che, tuttavia, dai documenti depositati in sede monitoria risultano incassate solo 10 rate, sì che sussiste un proprio credito per la differenza pari ad euro
182,00), nonché la “quota parte del premio assicurativo relativo alle rate non scadute per effetto della decadenza dal beneficio del termine”.
pagina 2 di 8 Benchè ritualmente citata, non si è costituita in giudizio in favore della quale Controparte_1
(in qualità di mandataria di è stato emesso il decreto ingiuntivo. Di tale parte Controparte_3
deve quindi essere dichiarata la contumacia.
Con atto depositato il giorno 1.3.2021 si è invece costituita, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.,
[...]
cessionaria del credito derivante dal decreto ingiuntivo opposto (docc. 2 – 4), la Controparte_4
quale ha chiesto di rigettare l'opposizione osservando: i) che è stata fornita in sede monitoria la prova scritta idonea alla emissione del decreto ingiuntivo e che, in ogni caso, instaurato il giudizio ai sensi dell'art. 645 c.p.c., la pretesa azionata in sede monitoria deve essere esaminata nel merito;
ii) che è stata documentata la comunicazione ad entrambi i debitori della volontà del creditore di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine;
iii) che alcuna prova è stata resa con riferimento ai soli prospettati pagamenti e che, secondo quanto chiaramente risulta dal documento 5 depositato in sede monitoria (documento che non è stato oggetto di specifica contestazione), l'importo oggetto di ingiunzione risulta così composto: - euro 32.179,33 per saldo rate e capitale residuo;
- euro 41,54 per spese ed altri addebiti;
- euro 4.259,93 per interessi di mora antecedenti alla decadenza dal beneficio del termine;
- euro 13.755,60 per interessi di mora successivi alla decadenza dal beneficio del termine;
iv) che infondata risulta pure la generica doglianza relativa alla erronea imputazione dei pagamenti, avendo in realtà i mutuatari provveduto al pagamento delle rate scadute prima del luglio
2016; v) che non è maturata la prescrizione decennale (e non quinquennale, come preteso dalla controparte) relativa agli interessi decorrendo il relativo dies a quo dalla data dell'ultima rata;
vi) che infondata risulta pure la generica doglianza relativa al preteso anatocismo non essendo dato, in realtà, ravvisare alcun anatocismo in caso di ammortamento alla francese;
vii) che non v'è stato alcun superamento della soglia in materia di usura (pari, con riferimento all'operazione cui è riconducibile il contratto oggetto di causa, al 17,3125%); vii) il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alle pretese restitutorie formulate in via riconvenzionale;
pretese peraltro infondate atteso che la somma ingiunta “corrisponde alla mera sommatoria aritmetica tra le rate scadute e non pagate, il capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine, gli interessi di mora calcolati sul predetto e le spese maturate” (p. 5 della comparsa di costituzione e risposta).
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, assegnati -dapprima- il termine per l'instaurazione dell'obbligatorio tentativo di mediazione (in data 19.11.2021 l'opposta ha depositato verbale negativo di mediazione) e -successivamente- quelli previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore, si è effettivamente tenuta il 7.1.2025 allorquando la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
pagina 3 di 8 2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata con conseguente dichiarazione di esecutività del decreto opposto (art. 653 c.p.c.).
2.1. Con riferimento al motivo di opposizione sopra indicato al n. 1), premesso che -così come osservato dall'opposta- l'eventuale accoglimento dello stesso comporterebbe pur sempre l'esame nel merito della pretesa azionata dalla creditrice (tra le tantissime, Cass., sez. 1, sent. 8 marzo 2012, n.
3649; Cass., sez. 3, sent. 27 gennaio 2009, n. 1954; Cass., sez. 3, sent. 19 gennaio 2007, n. 1184), è qui sufficiente osservare che la ricorrente ex artt. 633 ss. c.p.c. ha prodotto documentazione idonea al fine della emissione del decreto ingiuntivo. Tenuto conto della natura del contratto (riconducibile al genus del mutuo), il decreto ingiuntivo può infatti essere emesso sulla base della mera produzione di copia del contratto ed allegazione dell'entità delle somme ancora dovute. Assolto tale onere, la ricorrente ha per la verità prodotto pure il documento 5 del fascicolo monitorio che offre una piuttosto analitica descrizione dello svolgimento del rapporto e, soprattutto (e la circostanza rileva anche per gli ulteriori profili di seguito indicati), riporta la composizione della somma complessivamente ingiunta (euro 32.179,33 per “saldo rate e capitale residuo”, euro 41,54 per
“saldo spese e altri addebiti”, euro 4.259,93 per “saldo mora addebitata” ed euro 13.755,60 per
“saldo mora calcolata”).
2.2. Con riferimento al motivo di opposizione sopra riportato al n. 2) è sufficiente osservare che, secondo la Suprema Corte, la volontà del creditore di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine ben può essere manifestata anche mediante la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo (Cass., sez. 1, ord. 24 settembre 2020, n. 20042; Cass., sez. 3, sent. 8 maggio 2003, n.
6984; Cass., sez. 1, sent. 17 marzo 1978, n. 1343).
Ancora, ed in ogni caso, risulta ormai spirato anche il termine finale originariamente apposto al contratto senza che -da parte degli odierni opponenti- vi sia stata allegazione (prima ancora che prova) dell'integrale pagamento delle somme dovute.
2.3. Con riferimento ai motivi di opposizione sopra riportati ai nn. 3) e 4) (esaminabili congiuntamente) è opportuno richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale la parte che agisce per conseguire l'adempimento di un'obbligazione è onerata della prova del titolo del proprio diritto e dell'allegazione dell'inadempimento della controparte sulla quale ultima grava, invece, l'onere della prova del fatto anche solo parzialmente estintivo del credito (tra le tantissime, Cass., sez. 1, sent. 15 luglio 2011, n. 15659; Cass., sez. 1, sent. 3 luglio 2009, n. 15677;
Cass., sez. 1, sent. 26 gennaio 2007, n. 1743; Cass., sez. 1, sent. 13 luglio 2006, n. 13674; Cass., sez. lav., sent. 9 febbraio 2004, n. 2387; Cass., S. U., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
pagina 4 di 8 Come già osservato, la ricorrente ex artt. 633 ss. c.p.c. ha provato il contratto alla base del decreto ingiuntivo ed ha allegato l'entità del proprio credito (corrispondente all'inadempimento della parte mutuataria). Una simile allegazione risulta peraltro sufficientemente puntuale ove si tenga conto del richiamato contenuto del documento 5 prodotto in sede monitoria e dell'ulteriore precisazione secondo la quale la somma di euro 4.259,93 è dovuta per interessi di mora antecedenti alla decadenza dal beneficio del termine e quella di euro 13.755,60 è dovuta per interessi di mora successivi alla decadenza dal beneficio del termine (p. 3 della comparsa di costituzione e risposta).
Assolto tale onere, gli odierni opponenti erano tenuti a provare il fatto (anche solo parzialmente) estintivo del credito o, almeno, ad offrire elementi puntuali alla luce dei quali prospettare una differente quantificazione del diritto della controparte. Tali oneri (gravanti, si ribadisce, sugli opponenti) non sono stati in alcun modo assolti. Non solo, infatti, i mutuatari non hanno neppure allegato (prima ancora che provato) con una qualche minima precisione di avere effettuato pagamenti idonei a ridurre il credito, ma neppure gli stessi hanno offerto elementi puntuali alla luce dei quali prospettare una diversa quantificazione del credito. A tale ultimo riguardo, al fine di prospettare l'inattendibilità della quantificazione del credito risultante dal decreto ingiuntivo, il e la si sono spesi (pp. 2 e 3 dell'atto di citazione in opposizione) in tentativi di Parte_1 Parte_2
ricostruzione del credito che risultano inficiati già solo dall'aver avuto quale presupposto un documento (il n. 6 depositato in sede monitoria) anteriore (poiché recante data 21.2.2020) e, in ogni caso, diverso da quello (avente n. 5) posto in via diretta alla base del ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c.
(documento che -si ribadisce- presenta un contenuto ben più analitico di quello prodotto in sede monitoria sub n. 6 ed in relazione al quale alcuna puntuale contestazione è stata svolta).
Né diversa valutazione può esser resa con riferimento al motivo di opposizione sopra riportato al n.
4) il quale, pure, risulta formulato in modo assai generico. Gli opponenti non hanno, in particolare, allegato a partire da quale momento v'è stato il proprio inadempimento e, pertanto, a quali rate - anteriori a quella del mese di luglio 2016- avrebbero dovuto essere imputati i pagamenti che nel documento 5 del fascicolo monitorio risultano eseguiti per i mesi compresi tra luglio 2016 ed aprile
2017. Ancora, i debitori non hanno svolto specifica contestazione in ordine all'allegazione contenuta in comparsa di costituzione e risposta (p. 4) secondo la quale “controparte ha provveduto al pagamento delle rate scadute prima del luglio 2016”.
2.4. Infondata risulta pure l'eccezione relativa alla prescrizione degli interessi.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a
pagina 5 di 8 decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (Cass., sez. 3, ord. 10 febbraio 2023, n. 4232, conf., tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 30 agosto 2011, n. 17798 e
Cass., sez. 3, sent. 3 febbraio 1994, n. 1110, nonché, quanto alla prescrizione relativa agli interessi,
Cass., sez. 1, sent. 8 agosto 2013, n. 18951).
Ebbene, il contratto (concluso nel 2013) prevedeva l'obbligo di restituzione delle somme in 96 rate mensili ed il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso nel 2020; ne discende, per tabulas, la mancata possibilità di ritenere maturata la prescrizione (anche solo degli interessi).
2.5. Anche il motivo di opposizione sopra riportato al n. 6) risulta formulato in modo estremamente generico già solo sotto il profilo delle allegazioni in fatto (e -è bene precisare- una simile genericità non può certo essere colmata sulla base di una consulenza di parte prodotta solo in allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. -tanto già solo perché mediante tale memoria, non depositata dall'opposta la memoria prevista dal n. 1 della medesima norma, non possono essere allegati fatti nuovi). Basti pensare al fatto che gli opponenti, quantificato l'interesse moratorio nella misura del 17,1%, neppure si sono premurati di indicare la soglia-usura che sarebbe stata superata (né hanno svolto puntuali contestazioni in ordine alla misura -17,3125%- della soglia indicata dall'opposta e -nella stessa, generica, prospettazione dei debitori- in concreto non superata).
Ferme le evidenti lacune già solo in fatto del motivo di opposizione, è peraltro appena il caso di osservare come la doglianza qui in esame sia pure palesemente infondata per almeno due ragioni: i) per un verso, essa risulta fondata sull'assunto della sussistenza, in caso di ammortamento alla francese, di un fenomeno anatocistico (in senso contrario, tra le tantissime, Cass., S. U., sent. 29 maggio 2024, n. 15130); ii) per altro verso, la stessa pretende di computare (al fine della verifica del superamento della soglia usura) gli interessi moratori senza tener conto del condiviso criterio a riguardo accolto da Cass., S. U., sent. 18 settembre 2020, n. 19597.
3.
Considerato che
alla base del decreto ingiuntivo è un contratto concluso con un consumatore, al fine di assicurare la stabilizzazione della presente decisione (arg. ex Corte di giustizia, sent. 17 maggio 2022, C-869/19, Unicaja Banco SA e Corte di giustizia, sent. 26 gennaio 2017, C-421/14,
Banco Primus SA), questo Giudice ritiene opportuno escludere in modo espresso la vessatorietà (art. 33 cod. cons.) delle clausole rilevanti ai fini dell'oggetto del presente giudizio (Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, e cioè di tutte (e sole) le clausole di seguito Controparte_6
indicate. Tanto in ottemperanza alla giurisprudenza della Corte di giustizia secondo la quale l'(obbligatorio) esame (anche) officioso dell'abusività/mancata abusività delle clausole del contratto concluso con il consumatore costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali”
pagina 6 di 8 (tra le altre, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. Credit Polska S.A. w Bielsku Pt_3
Białej cui si rinvia anche per ulteriori precedenti giurisprudenziali della medesima Corte).
Quanto alle clausole relative ad elementi non essenziali del contratto, deve escludersi la vessatorietà
(art. 33, cod. cons.) degli artt. 12 e 13 atteso che gli stessi prevedono un interesse moratorio, in caso di decadenza dal beneficio del termine, non eccedente il doppio della maggiorazione media degli interessi moratori rispetto ai corrispettivi rilevata dalla Banca d'Italia con riferimento al periodo di conclusione del contratto oggetto di causa (arg. ex Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013, C-
415/11, . Persona_1
Ancora, occorre pure escludere la possibilità di effettuare il sindacato di abusività con riferimento alle clausole contenute agli artt. 2, 3 e 5 del contratto. Tali clausole (relative “alla determinazione dell'oggetto del contratto”) sono infatti formulate in modo intellegibile sotto il profilo grammaticale ed illustrano in maniera trasparente (pur con il necessario tecnicismo del contratto alla base del ricorso monitorio) il funzionamento concreto delle richiamate clausole “di modo che il consumatore
è posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano” (Corte di giustizia, sent. 30 aprile 2014, C-26/13, ; Persona_2
un simile sindacato deve, in ogni caso (cfr. Corte di giustizia, sent. 12 gennaio 2023, C-395/21, D.V.
c. M.A.), essere escluso poichè non risultano allo stato elementi per ritenere che tali clausole non sarebbero state inserite ove l'imprenditore avesse contrattato secondo buona fede (Corte di giustizia,
3 ottobre 2019, C-621/17, . Per_3
4. La domanda riconvenzionale formulata dagli opponenti non può essere accolta.
Premesso che, come eccepito dalla creditrice costituita, -cessionaria di Controparte_4
crediti in blocco- è priva di legittimazione passiva con riferimento alla pretesa fatta valere in via riconvenzionale (tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 2 maggio 2022, n. 13735), la domanda può (nei limiti di seguito indicati) essere esaminata nel merito poiché il giudizio di opposizione è stato radicato nei confronti della parte in favore della quale è stato originariamente emesso il decreto ingiuntivo (la quale tale decreto ha richiesto in quanto mandataria della titolare del rapporto contrattuale,
[...]
. Controparte_3
4.1. Ebbene, la domanda tesa alla restituzione di euro 182,00 risulta fondata sull'assunto per il quale sarebbero stati pagati anticipatamente euro 192,00 per spese relative all'incasso rata pur risultando dal documento 5 depositato in sede monitoria incassate solo 10 rate (sì che, appunto, sussisterebbe il diritto alla restituzione di euro 182,00).
Per la verità, ritiene questo Giudice che non sussista, in concreto, il presupposto (pagamento di sole
10 rate) alla base della pretesa qui in esame. Di tale circostanza paiono consapevoli gli stessi attori pagina 7 di 8 in riconvenzionale i quali, alla pagina 3 dell'atto di citazione, osservano che “giova evidenziare che dalle risultanze degli estratti conto emergono versamenti per almeno 45 rate per un complessivo importo di euro 29.430,00”. Del resto, la piana lettura del contratto consente di ritenere che, ove fossero state pagate solo 10 rate, la pretesa creditoria sarebbe risultata ben più elevata di quella effettivamente azionata in sede monitoria.
4.2. Anche la pretesa relativa alla restituzione di quota parte del premio assicurativo non può essere accolta assorbente risultando il rilievo concernente la mancata possibilità di individuare la parte munita di legittimazione passiva. Non essendo stato prodotto il contratto di assicurazione, non è infatti possibile verificare quale sia stato il soggetto che ha ricevuto il pagamento del premio e, quindi, quale sia il soggetto legittimato passivamente in relazione alla pretesa restitutoria.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 52.000,00 quanto alle fasi di studio ed introduttiva ed alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la limitata attività svolta) previsti dal medesimo scaglione per le fasi istruttoria e decisionale
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 4991/2020 di questo Tribunale;
2) condanna e al pagamento, in solido, in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
in persona del procuratore, , delle spese del presente Controparte_4 Controparte_5
giudizio che liquida in euro 5.260,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 26 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23781/2020 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Foglia C.F._2
( ), presso lo studio del quale, in Napoli, via Toledo n. 256, sono C.F._3
elettivamente domiciliati
OPPONENTI
E
), in persona del procuratore , mandataria Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
di Controparte_3
OPPOSTA CONTUMACE
E
( ), già in persona del procuratore Controparte_4 P.IVA_2 Controparte_4
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi ( ), presso lo Controparte_5 C.F._4
studio del quale, in Verona, vicolo S. Bernardino n. 5A, è elettivamente domiciliata
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte opponente ha precisato le conclusioni richiamando quelle formulate nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.
pagina 1 di 8 La parte opposta (che non è comparsa all'udienza per la precisazione delle conclusioni e non ha depositato memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.) deve intendersi aver precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto opposizione avverso il decreto n. Parte_1 Parte_2
4991/2020 mediante il quale questo Tribunale ha loro ingiunto di pagare, in solido, in favore di mandataria di la somma di euro 50.236,40, oltre Controparte_1 Controparte_3
interessi e spese del procedimento monitorio sulla base di contratto di finanziamento concluso con avente ad oggetto la somma di euro 38.180,00 da restituire in 96 rate mensili. Controparte_3
Gli opponenti hanno: 1) dedotto che la pretesa azionata in sede monitoria non risulta supportata da idonea prova scritta;
2) lamentato la mancata comunicazione di atto contenente la manifestazione di volontà, da parte del creditore, di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine, con conseguente possibilità di richiedere il solo debito scaduto;
3) dedotto che la somma (euro
36.480,00) risultante dal doc. 6 del fascicolo monitorio non può considerarsi credito certo, liquido ed esigibile non essendo dato comprenderne il criterio di quantificazione;
4) dedotto che, secondo quanto risulta dal documento 5 del fascicolo monitorio, in violazione delle pattuizioni relative all'imputazione dei pagamenti, “le rate versate nei mesi da luglio 2016 ad aprile 2017 sono state imputate alle corrispondenti scadenze anziché, come da disposizione contrattuale sopra richiamata, alla rata più antica ed ai corrispondenti interessi. In tal modo le rate più risalenti [ad es. la n. 1), 2) etc] hanno continuato a produrre interessi, ma illegittimi” (p. 3 dell'atto di citazione in opposizione); 5) eccepito, in via gradata, la prescrizione del diritto agli interessi sulle rate sino al
28.02.2020; 6) prospettato la “Nullità delle clausole relativa agli interessi ed ai costi per Usura effettiva – non debenza interessi nullità ex art. 1815 c.c.” sussistendo usura, in caso di applicazione di interessi moratori, allorquando “il tasso soglia viene superato per effetto della capitalizzazione degli interessi corrispettivi compresi nelle rate” (p. 5 dell'atto di citazione).
In via riconvenzionale il e la hanno chiesto la condanna della controparte alla Parte_1 Parte_2
restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di spese per incasso rata (a riguardo i mutuatari hanno dedotto che è stato loro addebitato in via preventiva l'importo di euro 192,00 a titolo di spese relative all'incasso rata e che, tuttavia, dai documenti depositati in sede monitoria risultano incassate solo 10 rate, sì che sussiste un proprio credito per la differenza pari ad euro
182,00), nonché la “quota parte del premio assicurativo relativo alle rate non scadute per effetto della decadenza dal beneficio del termine”.
pagina 2 di 8 Benchè ritualmente citata, non si è costituita in giudizio in favore della quale Controparte_1
(in qualità di mandataria di è stato emesso il decreto ingiuntivo. Di tale parte Controparte_3
deve quindi essere dichiarata la contumacia.
Con atto depositato il giorno 1.3.2021 si è invece costituita, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.,
[...]
cessionaria del credito derivante dal decreto ingiuntivo opposto (docc. 2 – 4), la Controparte_4
quale ha chiesto di rigettare l'opposizione osservando: i) che è stata fornita in sede monitoria la prova scritta idonea alla emissione del decreto ingiuntivo e che, in ogni caso, instaurato il giudizio ai sensi dell'art. 645 c.p.c., la pretesa azionata in sede monitoria deve essere esaminata nel merito;
ii) che è stata documentata la comunicazione ad entrambi i debitori della volontà del creditore di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine;
iii) che alcuna prova è stata resa con riferimento ai soli prospettati pagamenti e che, secondo quanto chiaramente risulta dal documento 5 depositato in sede monitoria (documento che non è stato oggetto di specifica contestazione), l'importo oggetto di ingiunzione risulta così composto: - euro 32.179,33 per saldo rate e capitale residuo;
- euro 41,54 per spese ed altri addebiti;
- euro 4.259,93 per interessi di mora antecedenti alla decadenza dal beneficio del termine;
- euro 13.755,60 per interessi di mora successivi alla decadenza dal beneficio del termine;
iv) che infondata risulta pure la generica doglianza relativa alla erronea imputazione dei pagamenti, avendo in realtà i mutuatari provveduto al pagamento delle rate scadute prima del luglio
2016; v) che non è maturata la prescrizione decennale (e non quinquennale, come preteso dalla controparte) relativa agli interessi decorrendo il relativo dies a quo dalla data dell'ultima rata;
vi) che infondata risulta pure la generica doglianza relativa al preteso anatocismo non essendo dato, in realtà, ravvisare alcun anatocismo in caso di ammortamento alla francese;
vii) che non v'è stato alcun superamento della soglia in materia di usura (pari, con riferimento all'operazione cui è riconducibile il contratto oggetto di causa, al 17,3125%); vii) il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alle pretese restitutorie formulate in via riconvenzionale;
pretese peraltro infondate atteso che la somma ingiunta “corrisponde alla mera sommatoria aritmetica tra le rate scadute e non pagate, il capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine, gli interessi di mora calcolati sul predetto e le spese maturate” (p. 5 della comparsa di costituzione e risposta).
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, assegnati -dapprima- il termine per l'instaurazione dell'obbligatorio tentativo di mediazione (in data 19.11.2021 l'opposta ha depositato verbale negativo di mediazione) e -successivamente- quelli previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore, si è effettivamente tenuta il 7.1.2025 allorquando la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
pagina 3 di 8 2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata con conseguente dichiarazione di esecutività del decreto opposto (art. 653 c.p.c.).
2.1. Con riferimento al motivo di opposizione sopra indicato al n. 1), premesso che -così come osservato dall'opposta- l'eventuale accoglimento dello stesso comporterebbe pur sempre l'esame nel merito della pretesa azionata dalla creditrice (tra le tantissime, Cass., sez. 1, sent. 8 marzo 2012, n.
3649; Cass., sez. 3, sent. 27 gennaio 2009, n. 1954; Cass., sez. 3, sent. 19 gennaio 2007, n. 1184), è qui sufficiente osservare che la ricorrente ex artt. 633 ss. c.p.c. ha prodotto documentazione idonea al fine della emissione del decreto ingiuntivo. Tenuto conto della natura del contratto (riconducibile al genus del mutuo), il decreto ingiuntivo può infatti essere emesso sulla base della mera produzione di copia del contratto ed allegazione dell'entità delle somme ancora dovute. Assolto tale onere, la ricorrente ha per la verità prodotto pure il documento 5 del fascicolo monitorio che offre una piuttosto analitica descrizione dello svolgimento del rapporto e, soprattutto (e la circostanza rileva anche per gli ulteriori profili di seguito indicati), riporta la composizione della somma complessivamente ingiunta (euro 32.179,33 per “saldo rate e capitale residuo”, euro 41,54 per
“saldo spese e altri addebiti”, euro 4.259,93 per “saldo mora addebitata” ed euro 13.755,60 per
“saldo mora calcolata”).
2.2. Con riferimento al motivo di opposizione sopra riportato al n. 2) è sufficiente osservare che, secondo la Suprema Corte, la volontà del creditore di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine ben può essere manifestata anche mediante la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo (Cass., sez. 1, ord. 24 settembre 2020, n. 20042; Cass., sez. 3, sent. 8 maggio 2003, n.
6984; Cass., sez. 1, sent. 17 marzo 1978, n. 1343).
Ancora, ed in ogni caso, risulta ormai spirato anche il termine finale originariamente apposto al contratto senza che -da parte degli odierni opponenti- vi sia stata allegazione (prima ancora che prova) dell'integrale pagamento delle somme dovute.
2.3. Con riferimento ai motivi di opposizione sopra riportati ai nn. 3) e 4) (esaminabili congiuntamente) è opportuno richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale la parte che agisce per conseguire l'adempimento di un'obbligazione è onerata della prova del titolo del proprio diritto e dell'allegazione dell'inadempimento della controparte sulla quale ultima grava, invece, l'onere della prova del fatto anche solo parzialmente estintivo del credito (tra le tantissime, Cass., sez. 1, sent. 15 luglio 2011, n. 15659; Cass., sez. 1, sent. 3 luglio 2009, n. 15677;
Cass., sez. 1, sent. 26 gennaio 2007, n. 1743; Cass., sez. 1, sent. 13 luglio 2006, n. 13674; Cass., sez. lav., sent. 9 febbraio 2004, n. 2387; Cass., S. U., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
pagina 4 di 8 Come già osservato, la ricorrente ex artt. 633 ss. c.p.c. ha provato il contratto alla base del decreto ingiuntivo ed ha allegato l'entità del proprio credito (corrispondente all'inadempimento della parte mutuataria). Una simile allegazione risulta peraltro sufficientemente puntuale ove si tenga conto del richiamato contenuto del documento 5 prodotto in sede monitoria e dell'ulteriore precisazione secondo la quale la somma di euro 4.259,93 è dovuta per interessi di mora antecedenti alla decadenza dal beneficio del termine e quella di euro 13.755,60 è dovuta per interessi di mora successivi alla decadenza dal beneficio del termine (p. 3 della comparsa di costituzione e risposta).
Assolto tale onere, gli odierni opponenti erano tenuti a provare il fatto (anche solo parzialmente) estintivo del credito o, almeno, ad offrire elementi puntuali alla luce dei quali prospettare una differente quantificazione del diritto della controparte. Tali oneri (gravanti, si ribadisce, sugli opponenti) non sono stati in alcun modo assolti. Non solo, infatti, i mutuatari non hanno neppure allegato (prima ancora che provato) con una qualche minima precisione di avere effettuato pagamenti idonei a ridurre il credito, ma neppure gli stessi hanno offerto elementi puntuali alla luce dei quali prospettare una diversa quantificazione del credito. A tale ultimo riguardo, al fine di prospettare l'inattendibilità della quantificazione del credito risultante dal decreto ingiuntivo, il e la si sono spesi (pp. 2 e 3 dell'atto di citazione in opposizione) in tentativi di Parte_1 Parte_2
ricostruzione del credito che risultano inficiati già solo dall'aver avuto quale presupposto un documento (il n. 6 depositato in sede monitoria) anteriore (poiché recante data 21.2.2020) e, in ogni caso, diverso da quello (avente n. 5) posto in via diretta alla base del ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c.
(documento che -si ribadisce- presenta un contenuto ben più analitico di quello prodotto in sede monitoria sub n. 6 ed in relazione al quale alcuna puntuale contestazione è stata svolta).
Né diversa valutazione può esser resa con riferimento al motivo di opposizione sopra riportato al n.
4) il quale, pure, risulta formulato in modo assai generico. Gli opponenti non hanno, in particolare, allegato a partire da quale momento v'è stato il proprio inadempimento e, pertanto, a quali rate - anteriori a quella del mese di luglio 2016- avrebbero dovuto essere imputati i pagamenti che nel documento 5 del fascicolo monitorio risultano eseguiti per i mesi compresi tra luglio 2016 ed aprile
2017. Ancora, i debitori non hanno svolto specifica contestazione in ordine all'allegazione contenuta in comparsa di costituzione e risposta (p. 4) secondo la quale “controparte ha provveduto al pagamento delle rate scadute prima del luglio 2016”.
2.4. Infondata risulta pure l'eccezione relativa alla prescrizione degli interessi.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a
pagina 5 di 8 decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (Cass., sez. 3, ord. 10 febbraio 2023, n. 4232, conf., tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 30 agosto 2011, n. 17798 e
Cass., sez. 3, sent. 3 febbraio 1994, n. 1110, nonché, quanto alla prescrizione relativa agli interessi,
Cass., sez. 1, sent. 8 agosto 2013, n. 18951).
Ebbene, il contratto (concluso nel 2013) prevedeva l'obbligo di restituzione delle somme in 96 rate mensili ed il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso nel 2020; ne discende, per tabulas, la mancata possibilità di ritenere maturata la prescrizione (anche solo degli interessi).
2.5. Anche il motivo di opposizione sopra riportato al n. 6) risulta formulato in modo estremamente generico già solo sotto il profilo delle allegazioni in fatto (e -è bene precisare- una simile genericità non può certo essere colmata sulla base di una consulenza di parte prodotta solo in allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. -tanto già solo perché mediante tale memoria, non depositata dall'opposta la memoria prevista dal n. 1 della medesima norma, non possono essere allegati fatti nuovi). Basti pensare al fatto che gli opponenti, quantificato l'interesse moratorio nella misura del 17,1%, neppure si sono premurati di indicare la soglia-usura che sarebbe stata superata (né hanno svolto puntuali contestazioni in ordine alla misura -17,3125%- della soglia indicata dall'opposta e -nella stessa, generica, prospettazione dei debitori- in concreto non superata).
Ferme le evidenti lacune già solo in fatto del motivo di opposizione, è peraltro appena il caso di osservare come la doglianza qui in esame sia pure palesemente infondata per almeno due ragioni: i) per un verso, essa risulta fondata sull'assunto della sussistenza, in caso di ammortamento alla francese, di un fenomeno anatocistico (in senso contrario, tra le tantissime, Cass., S. U., sent. 29 maggio 2024, n. 15130); ii) per altro verso, la stessa pretende di computare (al fine della verifica del superamento della soglia usura) gli interessi moratori senza tener conto del condiviso criterio a riguardo accolto da Cass., S. U., sent. 18 settembre 2020, n. 19597.
3.
Considerato che
alla base del decreto ingiuntivo è un contratto concluso con un consumatore, al fine di assicurare la stabilizzazione della presente decisione (arg. ex Corte di giustizia, sent. 17 maggio 2022, C-869/19, Unicaja Banco SA e Corte di giustizia, sent. 26 gennaio 2017, C-421/14,
Banco Primus SA), questo Giudice ritiene opportuno escludere in modo espresso la vessatorietà (art. 33 cod. cons.) delle clausole rilevanti ai fini dell'oggetto del presente giudizio (Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, e cioè di tutte (e sole) le clausole di seguito Controparte_6
indicate. Tanto in ottemperanza alla giurisprudenza della Corte di giustizia secondo la quale l'(obbligatorio) esame (anche) officioso dell'abusività/mancata abusività delle clausole del contratto concluso con il consumatore costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali”
pagina 6 di 8 (tra le altre, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. Credit Polska S.A. w Bielsku Pt_3
Białej cui si rinvia anche per ulteriori precedenti giurisprudenziali della medesima Corte).
Quanto alle clausole relative ad elementi non essenziali del contratto, deve escludersi la vessatorietà
(art. 33, cod. cons.) degli artt. 12 e 13 atteso che gli stessi prevedono un interesse moratorio, in caso di decadenza dal beneficio del termine, non eccedente il doppio della maggiorazione media degli interessi moratori rispetto ai corrispettivi rilevata dalla Banca d'Italia con riferimento al periodo di conclusione del contratto oggetto di causa (arg. ex Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013, C-
415/11, . Persona_1
Ancora, occorre pure escludere la possibilità di effettuare il sindacato di abusività con riferimento alle clausole contenute agli artt. 2, 3 e 5 del contratto. Tali clausole (relative “alla determinazione dell'oggetto del contratto”) sono infatti formulate in modo intellegibile sotto il profilo grammaticale ed illustrano in maniera trasparente (pur con il necessario tecnicismo del contratto alla base del ricorso monitorio) il funzionamento concreto delle richiamate clausole “di modo che il consumatore
è posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano” (Corte di giustizia, sent. 30 aprile 2014, C-26/13, ; Persona_2
un simile sindacato deve, in ogni caso (cfr. Corte di giustizia, sent. 12 gennaio 2023, C-395/21, D.V.
c. M.A.), essere escluso poichè non risultano allo stato elementi per ritenere che tali clausole non sarebbero state inserite ove l'imprenditore avesse contrattato secondo buona fede (Corte di giustizia,
3 ottobre 2019, C-621/17, . Per_3
4. La domanda riconvenzionale formulata dagli opponenti non può essere accolta.
Premesso che, come eccepito dalla creditrice costituita, -cessionaria di Controparte_4
crediti in blocco- è priva di legittimazione passiva con riferimento alla pretesa fatta valere in via riconvenzionale (tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 2 maggio 2022, n. 13735), la domanda può (nei limiti di seguito indicati) essere esaminata nel merito poiché il giudizio di opposizione è stato radicato nei confronti della parte in favore della quale è stato originariamente emesso il decreto ingiuntivo (la quale tale decreto ha richiesto in quanto mandataria della titolare del rapporto contrattuale,
[...]
. Controparte_3
4.1. Ebbene, la domanda tesa alla restituzione di euro 182,00 risulta fondata sull'assunto per il quale sarebbero stati pagati anticipatamente euro 192,00 per spese relative all'incasso rata pur risultando dal documento 5 depositato in sede monitoria incassate solo 10 rate (sì che, appunto, sussisterebbe il diritto alla restituzione di euro 182,00).
Per la verità, ritiene questo Giudice che non sussista, in concreto, il presupposto (pagamento di sole
10 rate) alla base della pretesa qui in esame. Di tale circostanza paiono consapevoli gli stessi attori pagina 7 di 8 in riconvenzionale i quali, alla pagina 3 dell'atto di citazione, osservano che “giova evidenziare che dalle risultanze degli estratti conto emergono versamenti per almeno 45 rate per un complessivo importo di euro 29.430,00”. Del resto, la piana lettura del contratto consente di ritenere che, ove fossero state pagate solo 10 rate, la pretesa creditoria sarebbe risultata ben più elevata di quella effettivamente azionata in sede monitoria.
4.2. Anche la pretesa relativa alla restituzione di quota parte del premio assicurativo non può essere accolta assorbente risultando il rilievo concernente la mancata possibilità di individuare la parte munita di legittimazione passiva. Non essendo stato prodotto il contratto di assicurazione, non è infatti possibile verificare quale sia stato il soggetto che ha ricevuto il pagamento del premio e, quindi, quale sia il soggetto legittimato passivamente in relazione alla pretesa restitutoria.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 52.000,00 quanto alle fasi di studio ed introduttiva ed alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la limitata attività svolta) previsti dal medesimo scaglione per le fasi istruttoria e decisionale
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 4991/2020 di questo Tribunale;
2) condanna e al pagamento, in solido, in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
in persona del procuratore, , delle spese del presente Controparte_4 Controparte_5
giudizio che liquida in euro 5.260,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 26 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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