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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 20/08/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 373 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Rel.
Dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
Dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 373 /2024 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30.04.1954, residente a [...]di Mezzo (AQ) ed elettivamente domiciliato in L'Aquila (AQ), presso lo studio del difensore Avv. Paolo D'Amico;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
14.09.1954, residente a [...]frazione Paganica (AQ) ed elettivamente domiciliata in
Cupra Marittima (AP), presso lo studio del difensore Avv. Lorella Crosta;
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da conclusioni congiunte del 19.06.2024, richiamate alle note scritte in sostituzione d'udienza del 25.06.2025
1. Con atto depositato in data 27.02.2024, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con in L'Aquila (AQ) il Controparte_1
1 Per_ 21.05.1977 e che dall'unione matrimoniale è nata una figlia, , il 11.08.1977
(maggiorenne), chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. A sostegno della propria domanda rappresentava che: a) la coppia si è sposata nel 1977 Per_ con il regime patrimoniale della comunione dei beni e ha avuto una figlia, , nel
1977; b) sin dai primi anni di matrimonio, la moglie, IG.ra ha sviluppato CP_1 una grave malattia neurologica chiamata encefalopatia cortico-sottocorticale, che ha progressivamente deteriorato le sue capacità cognitive e comportamentali, creando difficoltà nella convivenza;
c) nonostante ciò, il marito, IG. ha Parte_1 continuato a prendersi cura della moglie fino al 2005, quando la situazione è peggiorata,
e, su consiglio medico, è stato costretto ad allontanarsi dalla casa coniugale a causa dell'aggressività della moglie;
d) il marito ha cercato varie cure per la malattia, rivolgendosi ad ospedali e centri di eccellenza;
e) prima di andarsene, ha anche assunto una badante per aiutare la figlia a prendersi cura della madre;
f) nel 2011, la IG.ra
è stata dichiarata interdetta dal Tribunale di L'Aquila (sentenza n. 649/2011 CP_1 resa nell'ambito del giudizio n. 1206/2010 R.G.), con conseguente nomina della figlia Per_ Per_
come tutrice;
g) , che ora ha 46 anni, ha richiesto di essere sollevata dall'incarico, e nel 2021 è stata nominata tutrice l' Avv. Chiara Cardarelli del Foro di
Ascoli Piceno;
h) nel frattempo, la coppia si è separata di fatto da circa vent'anni, senza alcun tipo di rapporto coniugale, ed il matrimonio è considerato irrimediabilmente finito;
i) entrambe le parti percepiscono pensioni e la figlia è economicamente Per_1 autosufficiente, vivendo con il compagno in una casa di sua proprietà; l) la casa familiare, sita in L'Aquila, è rimasta nella disponibilità della madre e della figlia;
m) il ricorrente ha avuto un altro figlio, , nel 2006 dalla sua attuale compagna, con Per_2 cui convive;
n) infine, si segnala che le parti non possiedono beni comuni, né conti bancari o investimenti cointestati.
3. In data 04.06.2024 si costituiva in giudizio la resistente, la quale, per il tramite dell'Avv.
Cardarelli, sua tutrice legale, pur aderendo alla richiesta di dichiarazione di separazione personale dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisava che:
a) la IG.ra soffre di una grave malattia neurologica chiamata CP_1
“Leucoencefalopatia cortico-sottocorticale su base atrofico-dismielinizzante”, che ha causato un deterioramento significativo delle sue capacità cognitive e fisiche, rendendola incapace di muoversi e parlare. La sua condizione è irreversibile ed attualmente è ospite in una RSA a San Benedetto del Tronto, in uno stato di allettamento
2 quasi totale;
b) nel 2010 è stato avviato un procedimento di interdizione e nel 2011 è Per_ stata dichiarata interdetta dal Tribunale di L'Aquila, con la figlia nominata tutrice;
c) tuttavia, nel 2021, la figlia ha richiesto di essere sollevata dall'incarico di tutrice, e un nuovo tutore, l'Avv. Chiara Cardarelli, è stato nominato dal Tribunale di Ascoli
Piceno; d) la IG.ra purtroppo, resta in uno stato stabile di grave disabilità CP_1 cognitiva e motoria;
e) dal punto di vista economico, la IG.ra percepisce una CP_1 pensione mensile di circa € 1730,00, che comprende la pensione da lavoro e l'indennità di accompagnamento. Parte di questa somma viene utilizzata per pagare la retta mensile della RSA, che ammonta a circa € 1540,00, più spese accessorie;
e) per quanto riguarda la separazione coniugale, la IG.ra aderisce alla richiesta del marito di CP_1 separarsi formalmente, con contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
f) i coniugi sono separati di fatto da quasi 20 anni, e il matrimonio è stato compromesso dai gravi problemi legati alla malattia della moglie, che ha inciso profondamente sulla vita familiare. Nonostante i tentativi iniziali di cura e supporto, il marito ha scelto di allontanarsi dalla moglie e ha avviato una relazione extraconiugale, dalla quale è nato un figlio nel 2006.
4. All'udienza del 05.06.2024, fissata per la comparizione delle parti, queste dichiaravano l'impossibilità di una riconciliazione ma si aprivano alla possibilità di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia. I procuratori delle parti, pertanto, chiedevano concedersi breve termine per coltivare la strada di un accordo.
5. Preso atto, il Presidente rinviava all'udienza del 10.07.2024, da sostituirsi con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., nell'ambito della quale le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo, che depositavano in data 20.06.2024.
6. Il Presidente, preso atto, ordinava la trasformazione del rito.
7. Nelle conclusioni congiunte del 19.06.2024 i coniugi hanno domandato al Tribunale pronunciarsi la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate, esponendo di aver contratto matrimonio in L'Aquila (AQ) Per_ il 21.05.1977 e che dall'unione matrimoniale è nata una figlia, , il 11.08.1977
(maggiorenne), alle condizioni dell'accordo, che qui di seguito si riportano: “1)
Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali continueranno a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
2)
[...]
Dichiarare che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolari di adeguati redditi propri;
3) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto del termine di cui
3 all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a L'Aquila il 21.05.1977 (anno 1977, Atto n. 8,
Parte 2, Serie A, Uff. 3) alle predette medesime condizioni, ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile del medesimo Comune, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici e ad ogni altra incombenza di legge.”
8. La domanda diretta ad ottenere pronuncia di separazione personale veniva accolta, sussistendo i relativi presupposti, evidenziati nella richiesta congiunta, tenuto conto che le condizioni proposte dalle parti possono essere condivise, nel prioritario interesse della prole minorenne.
9. In data 4.12.2025 il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione personale di cui sopra, così decideva: “a) - OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio concordatario a L'Aquila (AQ) in data 21.05.1977 (anno 1977, Atto n. 8, Parte 2, Serie
A, Uff. 3) e che dall'unione matrimoniale è nata una figlia, , il 11.08.1977 Per_1
(maggiorenne), alle seguenti condizioni:
1. dispone che i coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
2. stabilisce che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolari di adeguati redditi propri;
3. le spese legali del procedimento sono integralmente compensate. b) adotta con separata ordinanza i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.”
10. Con separata ordinanza del 4.12.2024 il Presidente fissava per la comparizione delle parti e l'adozione dei provvedimenti richiesti, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, l'udienza del 25 giugno 2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c con il deposito di note scritte.
11. La sentenza di separazione dei coniugi, pronunciata in data 18/12/2024 non veniva impugnata e da nessuna delle parti e pertanto passava in giudicato.
12. Con note scritte disgiunte in sostituzione della predetta udienza l'Avv. Laura Crosta e l'Avv. D'amico, si riportavano alle condizioni di cui all'omologa della separazione, cosicché anche la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere accolta, alle condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti, che correttamente dispongono, anche in ordine alle spese.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e contratto il 10.06.2015 in Parte_1 Controparte_1
L'Aquila il 21.05.1977 trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (anno 1977,
Atto n. 8, Parte 2, Serie A, Uff. 3), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
L'Aquila di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1) dispone che i coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
2) stabilisce che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolari di adeguati redditi propri.
Spese legali del procedimento sono integralmente compensate
Così deciso in L'Aquila, il 24 luglio 2025-
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Rel.
Dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
Dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 373 /2024 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30.04.1954, residente a [...]di Mezzo (AQ) ed elettivamente domiciliato in L'Aquila (AQ), presso lo studio del difensore Avv. Paolo D'Amico;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
14.09.1954, residente a [...]frazione Paganica (AQ) ed elettivamente domiciliata in
Cupra Marittima (AP), presso lo studio del difensore Avv. Lorella Crosta;
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da conclusioni congiunte del 19.06.2024, richiamate alle note scritte in sostituzione d'udienza del 25.06.2025
1. Con atto depositato in data 27.02.2024, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con in L'Aquila (AQ) il Controparte_1
1 Per_ 21.05.1977 e che dall'unione matrimoniale è nata una figlia, , il 11.08.1977
(maggiorenne), chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. A sostegno della propria domanda rappresentava che: a) la coppia si è sposata nel 1977 Per_ con il regime patrimoniale della comunione dei beni e ha avuto una figlia, , nel
1977; b) sin dai primi anni di matrimonio, la moglie, IG.ra ha sviluppato CP_1 una grave malattia neurologica chiamata encefalopatia cortico-sottocorticale, che ha progressivamente deteriorato le sue capacità cognitive e comportamentali, creando difficoltà nella convivenza;
c) nonostante ciò, il marito, IG. ha Parte_1 continuato a prendersi cura della moglie fino al 2005, quando la situazione è peggiorata,
e, su consiglio medico, è stato costretto ad allontanarsi dalla casa coniugale a causa dell'aggressività della moglie;
d) il marito ha cercato varie cure per la malattia, rivolgendosi ad ospedali e centri di eccellenza;
e) prima di andarsene, ha anche assunto una badante per aiutare la figlia a prendersi cura della madre;
f) nel 2011, la IG.ra
è stata dichiarata interdetta dal Tribunale di L'Aquila (sentenza n. 649/2011 CP_1 resa nell'ambito del giudizio n. 1206/2010 R.G.), con conseguente nomina della figlia Per_ Per_
come tutrice;
g) , che ora ha 46 anni, ha richiesto di essere sollevata dall'incarico, e nel 2021 è stata nominata tutrice l' Avv. Chiara Cardarelli del Foro di
Ascoli Piceno;
h) nel frattempo, la coppia si è separata di fatto da circa vent'anni, senza alcun tipo di rapporto coniugale, ed il matrimonio è considerato irrimediabilmente finito;
i) entrambe le parti percepiscono pensioni e la figlia è economicamente Per_1 autosufficiente, vivendo con il compagno in una casa di sua proprietà; l) la casa familiare, sita in L'Aquila, è rimasta nella disponibilità della madre e della figlia;
m) il ricorrente ha avuto un altro figlio, , nel 2006 dalla sua attuale compagna, con Per_2 cui convive;
n) infine, si segnala che le parti non possiedono beni comuni, né conti bancari o investimenti cointestati.
3. In data 04.06.2024 si costituiva in giudizio la resistente, la quale, per il tramite dell'Avv.
Cardarelli, sua tutrice legale, pur aderendo alla richiesta di dichiarazione di separazione personale dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisava che:
a) la IG.ra soffre di una grave malattia neurologica chiamata CP_1
“Leucoencefalopatia cortico-sottocorticale su base atrofico-dismielinizzante”, che ha causato un deterioramento significativo delle sue capacità cognitive e fisiche, rendendola incapace di muoversi e parlare. La sua condizione è irreversibile ed attualmente è ospite in una RSA a San Benedetto del Tronto, in uno stato di allettamento
2 quasi totale;
b) nel 2010 è stato avviato un procedimento di interdizione e nel 2011 è Per_ stata dichiarata interdetta dal Tribunale di L'Aquila, con la figlia nominata tutrice;
c) tuttavia, nel 2021, la figlia ha richiesto di essere sollevata dall'incarico di tutrice, e un nuovo tutore, l'Avv. Chiara Cardarelli, è stato nominato dal Tribunale di Ascoli
Piceno; d) la IG.ra purtroppo, resta in uno stato stabile di grave disabilità CP_1 cognitiva e motoria;
e) dal punto di vista economico, la IG.ra percepisce una CP_1 pensione mensile di circa € 1730,00, che comprende la pensione da lavoro e l'indennità di accompagnamento. Parte di questa somma viene utilizzata per pagare la retta mensile della RSA, che ammonta a circa € 1540,00, più spese accessorie;
e) per quanto riguarda la separazione coniugale, la IG.ra aderisce alla richiesta del marito di CP_1 separarsi formalmente, con contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
f) i coniugi sono separati di fatto da quasi 20 anni, e il matrimonio è stato compromesso dai gravi problemi legati alla malattia della moglie, che ha inciso profondamente sulla vita familiare. Nonostante i tentativi iniziali di cura e supporto, il marito ha scelto di allontanarsi dalla moglie e ha avviato una relazione extraconiugale, dalla quale è nato un figlio nel 2006.
4. All'udienza del 05.06.2024, fissata per la comparizione delle parti, queste dichiaravano l'impossibilità di una riconciliazione ma si aprivano alla possibilità di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia. I procuratori delle parti, pertanto, chiedevano concedersi breve termine per coltivare la strada di un accordo.
5. Preso atto, il Presidente rinviava all'udienza del 10.07.2024, da sostituirsi con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., nell'ambito della quale le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo, che depositavano in data 20.06.2024.
6. Il Presidente, preso atto, ordinava la trasformazione del rito.
7. Nelle conclusioni congiunte del 19.06.2024 i coniugi hanno domandato al Tribunale pronunciarsi la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate, esponendo di aver contratto matrimonio in L'Aquila (AQ) Per_ il 21.05.1977 e che dall'unione matrimoniale è nata una figlia, , il 11.08.1977
(maggiorenne), alle condizioni dell'accordo, che qui di seguito si riportano: “1)
Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali continueranno a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
2)
[...]
Dichiarare che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolari di adeguati redditi propri;
3) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto del termine di cui
3 all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a L'Aquila il 21.05.1977 (anno 1977, Atto n. 8,
Parte 2, Serie A, Uff. 3) alle predette medesime condizioni, ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile del medesimo Comune, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici e ad ogni altra incombenza di legge.”
8. La domanda diretta ad ottenere pronuncia di separazione personale veniva accolta, sussistendo i relativi presupposti, evidenziati nella richiesta congiunta, tenuto conto che le condizioni proposte dalle parti possono essere condivise, nel prioritario interesse della prole minorenne.
9. In data 4.12.2025 il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione personale di cui sopra, così decideva: “a) - OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio concordatario a L'Aquila (AQ) in data 21.05.1977 (anno 1977, Atto n. 8, Parte 2, Serie
A, Uff. 3) e che dall'unione matrimoniale è nata una figlia, , il 11.08.1977 Per_1
(maggiorenne), alle seguenti condizioni:
1. dispone che i coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
2. stabilisce che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolari di adeguati redditi propri;
3. le spese legali del procedimento sono integralmente compensate. b) adotta con separata ordinanza i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.”
10. Con separata ordinanza del 4.12.2024 il Presidente fissava per la comparizione delle parti e l'adozione dei provvedimenti richiesti, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, l'udienza del 25 giugno 2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c con il deposito di note scritte.
11. La sentenza di separazione dei coniugi, pronunciata in data 18/12/2024 non veniva impugnata e da nessuna delle parti e pertanto passava in giudicato.
12. Con note scritte disgiunte in sostituzione della predetta udienza l'Avv. Laura Crosta e l'Avv. D'amico, si riportavano alle condizioni di cui all'omologa della separazione, cosicché anche la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere accolta, alle condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti, che correttamente dispongono, anche in ordine alle spese.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e contratto il 10.06.2015 in Parte_1 Controparte_1
L'Aquila il 21.05.1977 trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (anno 1977,
Atto n. 8, Parte 2, Serie A, Uff. 3), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
L'Aquila di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1) dispone che i coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
2) stabilisce che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolari di adeguati redditi propri.
Spese legali del procedimento sono integralmente compensate
Così deciso in L'Aquila, il 24 luglio 2025-
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