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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/06/2025, n. 3112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3112 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12933/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 12933/24 R.G.
promossa da nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentate e difesa dall'avv. Graziella Russo;
-ATTORE-
contro
, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14 – 00142 Controparte_1
(C.F./ P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_1
domicilio eletto in Palermo, via Gioacchino Ventura n.15, presso lo studio dell'Avv.
Marina Vajana;
, in persona del Prefetto pro-tempore; Controparte_2
- CONVENUTI -
pagina 1 di 9 In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 04.01.2025 conveniva Parte_1
in giudizio e , impugnando Controparte_3 Controparte_2
l'intimazione di pagamento n. 293 2024 9034037446000, riguardante tra l'altro la cartella di pagamento n. 29320210128454444000 anch'essa impugnata (oltre la n.29320200053780014000, non soggetta a impugnazione) attraverso opposizione ex art. 615 c.p.c..
In particolare, con l'opposizione si deduceva: che la summenzionata cartella di pagamento non sarebbe stata regolarmente notificata al debitore odierno opponente;
che, conseguentemente, sarebbe nulla l'intimazione di pagamento;
che, in ogni caso, anche laddove le cartelle di pagamento fossero state correttamente notificate, il relativo credito sarebbe da ritenersi estinto per intervenuta prescrizione quinquennale;
che, comunque, sarebbe illegittima la quantificazione delle somme ingiunte chiedendo comunque in subordine la riduzione al minimo delle somme richieste eliminando la maggiorazione sanzionatoria;
che vi sarebbe assenza di motivazione dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva: - in via Controparte_4
preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione, limitatamente agli eccepiti vizi di notifica della cartella, per tardività della stessa;
- di dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente della riscossione;
nel merito il rigetto delle domande dell'opponente.
Si costituiva altresì la , chiedendo il rigetto delle domande Controparte_5
dell'opponente.
All'udienza del 26.03.2025, le parti si riportavano e insistevano nei loro scritti difensivi e il G.D. rinviava per discussione all'udienza del 28.05.2025 con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive.
pagina 2 di 9 All'udienza del 28.05.2025, le parti si riportavano e insistevano nei loro scritti difensivi.
All'esito dell'udienza, il G.D. poneva la causa in decisione.
Nel merito, con riguardo ai singoli motivi di opposizione, va preliminarmente trattata la questione riguardante l'asserita nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica della presupposta cartella esattoriale n. 29320210128454444000.
In particolare, parte opponente lamenta che nessuna cartella di pagamento sarebbe stata notificata prima della notifica dell'intimazione di pagamento del 14.11.2024.
La notifica della cartella esattoriale consente al ruolo (atto interno dell'ente impositore) di produrre i propri effetti giuridici nei confronti del contribuente, il quale viene a conoscenza del debito di imposta solo ed esclusivamente attraverso la cartella. Non vi è quindi alcun dubbio che la omessa notifica della cartella costituisce un vizio per la procedura di riscossione che, qualora fosse accertato, comporterebbe la nullità della successiva intimazione di pagamento (ossia dell'atto oggetto della presente opposizione).
Tuttavia, parte opponente lamenta il vizio dell'intimazione attraverso lo strumento impugnatorio dell'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
Ad avviso di questo Giudice, invece, la nullità dell'intimazione di pagamento dovuta al vizio di notifica dell'atto presupposto (ossia della cartella di pagamento) doveva essere contestata attraverso il diverso mezzo d'impugnazione dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.. Difatti, l'omessa o inesatta notifica della cartella di pagamento deve essere inquadrata all'interno dei vizi della procedura di riscossione.
Sul punto, l'orientamento maggioritario della giurisprudenza che in questa sede si intende seguire ritiene che il vizio dell'omessa notifica della cartella esattoriale vada qualificato in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Con la contestazione della inesatta o omessa notifica della cartella di pagamento,
l'opponente vuole far valere un vizio che attiene alla regolarità della procedura di riscossione, facendo salve le ulteriori questioni attinenti, invece, al merito della pretesa pagina 3 di 9 creditoria oggetto d'iscrizione (che, come si vedrà, debbono essere contestate con lo strumento dell'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.).
Sul punto, pertanto, deve ritenersi che nel caso in cui si contesti un vizio di forma della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, “compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora” (Cass. Sez. 1, n. 15149 del 2005), l'unica azione esperibile è l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Alla luce della suddetta ricostruzione, relativamente al lamentato vizio inerente alla nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica della cartella di pagamento, questo Giudice, visto il contenuto sostanziale dell'opposizione, ritiene di dover riqualificare la formulata opposizione ex art. 615 c.p.c. nel diverso mezzo d'impugnazione previsto dall'art. 617 c.p.c.
Data la suddetta riqualificazione, il suindicato motivo di opposizione risulta proposta fuori termini. Difatti, l'art. 617 c.p.c. prevede che l'opposizione agli atti esecutivi sia presentata mediante citazione, pertanto la causa si introduce con la notifica dell'opposizione.
Tale notifica, pervenuta via pec alle odierne parti opposte in data 04.01.2025, risulta tardiva in quanto andava notificata entro 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 14.11.2024.
Pertanto, deve dichiararsi inammissibile l'opposizione, limitatamente al motivo con cui si chiedeva di rilevare la nullità dell'atto impugnato per l'omessa notifica della presupposta cartella di pagamento.
Con riguardo al secondo motivo di doglianza, parte opponente lamenta l'inesigibilità del preteso credito per intervenuta prescrizione.
Il motivo, ad avviso di codesto Giudice, appare infondato.
Deve anzitutto precisarsi che l'asserita prescrizione del credito rientra, stavolta,
pagina 4 di 9 correttamente nel perimetro delle doglianze per cui è azionabile l'opposizione ex art. 615
c.p.c.
In primo luogo, la prescrizione del diritto di credito si fonderebbe sull'assunto che dal
18.10.2019, data in cui sono state accertate le plurime violazioni del C.d.s. e erogate le conseguenti sanzioni amministrative, nessun atto (e in particolare la cartella di pagamento) sarebbe stato notificato al debitore, odierna parte opponente, prima della notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 14.11.2024.
Tale assunto muove dal presupposto che la cartella di pagamento, successivamente all'iscrizione al ruolo degli atti non oblati, non sia stata mai notificata al debitore, per cui la notifica dell'intimazione di pagamento sarebbe il primo atto con cui il creditore ha concretamente agito per la riscossione del credito.
Tuttavia, come si è già evidenziato, il vizio dell'omessa o inesatta notifica della cartella andava fatto valere con lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per cui, tuttavia, sono decorsi i termini di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione senza che il debitore abbia opposto il vizio della procedura di riscossione.
Non potrebbe, diversamente, ammettersi un sindacato “incidentale” sulla corretta notifica della cartella di pagamento attraverso l'opposizione ex art. 615 c.p.c., aggirando così il termine di 20 giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: si avrebbe, in altri termini, una sostanziale elusione del termine di legge previsto per l'impugnazione ex art. 617 c.p.c.
In secondo luogo, anche laddove non fosse stato notificato alcun atto al debitore, il credito ancora oggi non sarebbe prescritto, dato che deve tenersi conto dei periodi di sospensione dei termini di riscossione, introdotti con l'art. 154 D.L. 34/2020 e da ultimo prorogati con l'art. 2 D. L. 99/2021 (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).
Sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che “i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro
pagina 5 di 9 l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione” (da ultimo Cass. Sez. 1, n. 960/2025), prevedendo che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, comportanti altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della L. 212/2020.
Pertanto, tenendo conto delle suddette sospensioni (della durata di oltre 18 mesi), ad oggi il credito non sarebbe prescritto anche laddove si tenga conto della data del 18.10.2019 in cui sono state accertate le plurime violazioni del C.d.s. e erogate le conseguenti sanzioni amministrative.
Con il terzo motivo di impugnazione, si lamenta erroneamente l'illegittima quantificazione delle somme ingiunte.
In primo luogo, parte opponente muove dall'assunto che l'art. 203 c. 3 del C.d.s. prevede che il verbale di contestazione della sanzione non corrisposta nella misura ridotta entro 60 giorni, automaticamente diviene titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa e per le spese di procedimento.
Muovendo da tale premessa, parte opponente lamenta che le maggiorazioni applicate per il ritardo di pagamento previste dall'art. 27 c. 6 della L. 689/81, costituirebbero di fatto una duplicazione della pretesa impositiva, laddove l'art. 203 c. 3 C.d.s. prevederebbe, invece, una deroga alla maggiorazione prevista dall'articolo 27 c. 6, L. 689/81. Per cui, alla luce del principio di specialità, andrebbe applicata la sola maggiorazione prevista dall'art. 203 c.
3 C.d.s.
Tale ricostruzione ha trovato un primo riconoscimento in Cass. Sez. 2, n. 3710/2007 che pagina 6 di 9 ha dichiarato illegittimi gli interessi del 10% semestrali applicati per le cartelle di pagamento originate da contravvenzioni del C.d.s.
Tuttavia, questo Giudice ritiene di dover aderire ad un diverso orientamento, oggi consolidatosi nelle pronunce della giurisprudenza di legittimità, per le seguenti ragioni.
In particolare, ai sensi dell'art. 203 c. 3 C.d.s., il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale e per le spese del procedimento;
ciò non esclude, tuttavia, che in applicazione dell'art. 27 L. 689/81 poi la suddetta misura vada aumentata di un decimo per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione era esigibile, e ciò sino a quando il ruolo non veniva trasmesso all'esattoria (in questi termini una pronuncia immediatamente successiva alla precedente citata del 2007, in particolare Cass. Sez. 2, n. 22100/2007).
Tale orientamento ha trovato ulteriore conferma in Cass. Sez. 6, n. 1884/2016 e Cass.
Sez. 3, n. 21259/2016, laddove è correttamente ritenuto che l'art. 27 L. 689/81, “ha natura di sanzione aggiuntiva”, non pertanto risarcitoria o corrispettiva, come si era diversamente ipotizzato “che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva”.
Non può condividersi l'orientamento per cui, il rinvio operato dall'art. 206 C.d.s., all'art. 27 L. 689/81, sia limitato esclusivamente alle modalità di riscossione mediante ruoli.
Diversamente, come di recente affermato da Cass. Sez. 2, n. 17901/2018, il rinvio all'art. 27 deve ritenersi nella sua interezza e ciò trova fondamento in almeno tre elementi interpretativi: a) la mancata limitazione del rinvio a uno o più commi dell'art. 27; b) che l'art. 203 C.d.s., al terzo comma, prevede una espressa deroga all'art. 17 della L. 689/81 e non altrettanto fa espressamente con riferimento all'art. 27; c) infine, la funzione che l'art. 27 attribuisce alla sanzione aggiuntiva, vale a dire quella di assorbimento degli interessi
pagina 7 di 9 eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti (questa funzione è coerente con l'intero sistema di irrogazione e di riscossione delle sanzioni amministrative per violazioni del
Codice della Strada, poiché gli interessi sono esclusi dalla previsione dell'art. 203 C.d.s., e non vi è alcuna norma apposita che ne regola la riscossione in difformità da quanto previsto dall'art. 27).
Con riguardo al quarto e ultimo motivo d'impugnazione, si lamenta il vizio di motivazione dell'intimazione di pagamento.
Tale doglianza, ad avviso di questo Giudice, appare infondata.
Difatti, nel caso dell'intimazione di pagamento impugnata davanti a codesto Giudice, la motivazione dell'atto è stata effettuata per relationem riportando gli estremi della cartella di pagamento presupposta.
Non potendo in questa sede, come evidenziato trattando i precedenti motivi di opposizione, contestarsi la correttezza della notifica della cartella di pagamento, ritenuta la tardività dell'opposizione riqualificata ex art. 617 c.p.c., si ritiene adeguatamente motivata l'opposta intimazione di pagamento che ha effettuato, in parte motiva, un rinvio alla cartella di pagamento quale atto presupposto.
Difatti, non avendo l'intimazione di pagamento natura di atto impositivo in senso sostanziale, il contribuente, con la notifica della cartella di pagamento, “si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanti tutti elementi determinabili ex legge” (Cass. Sez. 5, n. 6288/2025).
Inoltre, per giurisprudenza pacifica, l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del
d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza
pagina 8 di 9 notificata (Cass. Sez. 5, n. 10692/2024; Cass. Sez. 5, 28689/2018).
In definitiva, per come sovraesposto, va rigettata l'opposizione in esame ex art. 615
c.p.c..
In virtù del principio della soccombenza, l'attore va condannato al pagamento in favore dell' delle spese processuali nella misura indicata in Controparte_4
dispositivo; nulla va disposto al riguardo con riferimento alla in quanto la stessa CP_2
è stata rappresentata da un proprio funzionare interno.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 12933/2024 R.G., così statuisce:
1) dichiara inammissibile il motivo di opposizione riqualificato ex art. 617 c.p.c. di cui in motivazione;
2) rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. per gli ulteriori motivi di cui in motivazione;
3) condanna l'attore al pagamento in favore dell' Controparte_1
delle spese processuali che liquida in complessivi € 5.077,00 per
[...]
compensi professionali, oltre al rimborso forfetario ex L. prof. for.
Catania 14 giugno 2025
IL GIUDICE
SALVATORE BARBERI
LA PRESENTE SENTENZA È STATA REDATTA CON LA COLLABORAZIONE DEL M.O.T. DOTT.
PAOLO BARONE.
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 12933/24 R.G.
promossa da nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentate e difesa dall'avv. Graziella Russo;
-ATTORE-
contro
, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14 – 00142 Controparte_1
(C.F./ P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_1
domicilio eletto in Palermo, via Gioacchino Ventura n.15, presso lo studio dell'Avv.
Marina Vajana;
, in persona del Prefetto pro-tempore; Controparte_2
- CONVENUTI -
pagina 1 di 9 In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 04.01.2025 conveniva Parte_1
in giudizio e , impugnando Controparte_3 Controparte_2
l'intimazione di pagamento n. 293 2024 9034037446000, riguardante tra l'altro la cartella di pagamento n. 29320210128454444000 anch'essa impugnata (oltre la n.29320200053780014000, non soggetta a impugnazione) attraverso opposizione ex art. 615 c.p.c..
In particolare, con l'opposizione si deduceva: che la summenzionata cartella di pagamento non sarebbe stata regolarmente notificata al debitore odierno opponente;
che, conseguentemente, sarebbe nulla l'intimazione di pagamento;
che, in ogni caso, anche laddove le cartelle di pagamento fossero state correttamente notificate, il relativo credito sarebbe da ritenersi estinto per intervenuta prescrizione quinquennale;
che, comunque, sarebbe illegittima la quantificazione delle somme ingiunte chiedendo comunque in subordine la riduzione al minimo delle somme richieste eliminando la maggiorazione sanzionatoria;
che vi sarebbe assenza di motivazione dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva: - in via Controparte_4
preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione, limitatamente agli eccepiti vizi di notifica della cartella, per tardività della stessa;
- di dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente della riscossione;
nel merito il rigetto delle domande dell'opponente.
Si costituiva altresì la , chiedendo il rigetto delle domande Controparte_5
dell'opponente.
All'udienza del 26.03.2025, le parti si riportavano e insistevano nei loro scritti difensivi e il G.D. rinviava per discussione all'udienza del 28.05.2025 con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive.
pagina 2 di 9 All'udienza del 28.05.2025, le parti si riportavano e insistevano nei loro scritti difensivi.
All'esito dell'udienza, il G.D. poneva la causa in decisione.
Nel merito, con riguardo ai singoli motivi di opposizione, va preliminarmente trattata la questione riguardante l'asserita nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica della presupposta cartella esattoriale n. 29320210128454444000.
In particolare, parte opponente lamenta che nessuna cartella di pagamento sarebbe stata notificata prima della notifica dell'intimazione di pagamento del 14.11.2024.
La notifica della cartella esattoriale consente al ruolo (atto interno dell'ente impositore) di produrre i propri effetti giuridici nei confronti del contribuente, il quale viene a conoscenza del debito di imposta solo ed esclusivamente attraverso la cartella. Non vi è quindi alcun dubbio che la omessa notifica della cartella costituisce un vizio per la procedura di riscossione che, qualora fosse accertato, comporterebbe la nullità della successiva intimazione di pagamento (ossia dell'atto oggetto della presente opposizione).
Tuttavia, parte opponente lamenta il vizio dell'intimazione attraverso lo strumento impugnatorio dell'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
Ad avviso di questo Giudice, invece, la nullità dell'intimazione di pagamento dovuta al vizio di notifica dell'atto presupposto (ossia della cartella di pagamento) doveva essere contestata attraverso il diverso mezzo d'impugnazione dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.. Difatti, l'omessa o inesatta notifica della cartella di pagamento deve essere inquadrata all'interno dei vizi della procedura di riscossione.
Sul punto, l'orientamento maggioritario della giurisprudenza che in questa sede si intende seguire ritiene che il vizio dell'omessa notifica della cartella esattoriale vada qualificato in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Con la contestazione della inesatta o omessa notifica della cartella di pagamento,
l'opponente vuole far valere un vizio che attiene alla regolarità della procedura di riscossione, facendo salve le ulteriori questioni attinenti, invece, al merito della pretesa pagina 3 di 9 creditoria oggetto d'iscrizione (che, come si vedrà, debbono essere contestate con lo strumento dell'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.).
Sul punto, pertanto, deve ritenersi che nel caso in cui si contesti un vizio di forma della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, “compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora” (Cass. Sez. 1, n. 15149 del 2005), l'unica azione esperibile è l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Alla luce della suddetta ricostruzione, relativamente al lamentato vizio inerente alla nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica della cartella di pagamento, questo Giudice, visto il contenuto sostanziale dell'opposizione, ritiene di dover riqualificare la formulata opposizione ex art. 615 c.p.c. nel diverso mezzo d'impugnazione previsto dall'art. 617 c.p.c.
Data la suddetta riqualificazione, il suindicato motivo di opposizione risulta proposta fuori termini. Difatti, l'art. 617 c.p.c. prevede che l'opposizione agli atti esecutivi sia presentata mediante citazione, pertanto la causa si introduce con la notifica dell'opposizione.
Tale notifica, pervenuta via pec alle odierne parti opposte in data 04.01.2025, risulta tardiva in quanto andava notificata entro 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 14.11.2024.
Pertanto, deve dichiararsi inammissibile l'opposizione, limitatamente al motivo con cui si chiedeva di rilevare la nullità dell'atto impugnato per l'omessa notifica della presupposta cartella di pagamento.
Con riguardo al secondo motivo di doglianza, parte opponente lamenta l'inesigibilità del preteso credito per intervenuta prescrizione.
Il motivo, ad avviso di codesto Giudice, appare infondato.
Deve anzitutto precisarsi che l'asserita prescrizione del credito rientra, stavolta,
pagina 4 di 9 correttamente nel perimetro delle doglianze per cui è azionabile l'opposizione ex art. 615
c.p.c.
In primo luogo, la prescrizione del diritto di credito si fonderebbe sull'assunto che dal
18.10.2019, data in cui sono state accertate le plurime violazioni del C.d.s. e erogate le conseguenti sanzioni amministrative, nessun atto (e in particolare la cartella di pagamento) sarebbe stato notificato al debitore, odierna parte opponente, prima della notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 14.11.2024.
Tale assunto muove dal presupposto che la cartella di pagamento, successivamente all'iscrizione al ruolo degli atti non oblati, non sia stata mai notificata al debitore, per cui la notifica dell'intimazione di pagamento sarebbe il primo atto con cui il creditore ha concretamente agito per la riscossione del credito.
Tuttavia, come si è già evidenziato, il vizio dell'omessa o inesatta notifica della cartella andava fatto valere con lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per cui, tuttavia, sono decorsi i termini di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione senza che il debitore abbia opposto il vizio della procedura di riscossione.
Non potrebbe, diversamente, ammettersi un sindacato “incidentale” sulla corretta notifica della cartella di pagamento attraverso l'opposizione ex art. 615 c.p.c., aggirando così il termine di 20 giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: si avrebbe, in altri termini, una sostanziale elusione del termine di legge previsto per l'impugnazione ex art. 617 c.p.c.
In secondo luogo, anche laddove non fosse stato notificato alcun atto al debitore, il credito ancora oggi non sarebbe prescritto, dato che deve tenersi conto dei periodi di sospensione dei termini di riscossione, introdotti con l'art. 154 D.L. 34/2020 e da ultimo prorogati con l'art. 2 D. L. 99/2021 (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).
Sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che “i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro
pagina 5 di 9 l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione” (da ultimo Cass. Sez. 1, n. 960/2025), prevedendo che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, comportanti altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della L. 212/2020.
Pertanto, tenendo conto delle suddette sospensioni (della durata di oltre 18 mesi), ad oggi il credito non sarebbe prescritto anche laddove si tenga conto della data del 18.10.2019 in cui sono state accertate le plurime violazioni del C.d.s. e erogate le conseguenti sanzioni amministrative.
Con il terzo motivo di impugnazione, si lamenta erroneamente l'illegittima quantificazione delle somme ingiunte.
In primo luogo, parte opponente muove dall'assunto che l'art. 203 c. 3 del C.d.s. prevede che il verbale di contestazione della sanzione non corrisposta nella misura ridotta entro 60 giorni, automaticamente diviene titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa e per le spese di procedimento.
Muovendo da tale premessa, parte opponente lamenta che le maggiorazioni applicate per il ritardo di pagamento previste dall'art. 27 c. 6 della L. 689/81, costituirebbero di fatto una duplicazione della pretesa impositiva, laddove l'art. 203 c. 3 C.d.s. prevederebbe, invece, una deroga alla maggiorazione prevista dall'articolo 27 c. 6, L. 689/81. Per cui, alla luce del principio di specialità, andrebbe applicata la sola maggiorazione prevista dall'art. 203 c.
3 C.d.s.
Tale ricostruzione ha trovato un primo riconoscimento in Cass. Sez. 2, n. 3710/2007 che pagina 6 di 9 ha dichiarato illegittimi gli interessi del 10% semestrali applicati per le cartelle di pagamento originate da contravvenzioni del C.d.s.
Tuttavia, questo Giudice ritiene di dover aderire ad un diverso orientamento, oggi consolidatosi nelle pronunce della giurisprudenza di legittimità, per le seguenti ragioni.
In particolare, ai sensi dell'art. 203 c. 3 C.d.s., il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale e per le spese del procedimento;
ciò non esclude, tuttavia, che in applicazione dell'art. 27 L. 689/81 poi la suddetta misura vada aumentata di un decimo per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione era esigibile, e ciò sino a quando il ruolo non veniva trasmesso all'esattoria (in questi termini una pronuncia immediatamente successiva alla precedente citata del 2007, in particolare Cass. Sez. 2, n. 22100/2007).
Tale orientamento ha trovato ulteriore conferma in Cass. Sez. 6, n. 1884/2016 e Cass.
Sez. 3, n. 21259/2016, laddove è correttamente ritenuto che l'art. 27 L. 689/81, “ha natura di sanzione aggiuntiva”, non pertanto risarcitoria o corrispettiva, come si era diversamente ipotizzato “che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva”.
Non può condividersi l'orientamento per cui, il rinvio operato dall'art. 206 C.d.s., all'art. 27 L. 689/81, sia limitato esclusivamente alle modalità di riscossione mediante ruoli.
Diversamente, come di recente affermato da Cass. Sez. 2, n. 17901/2018, il rinvio all'art. 27 deve ritenersi nella sua interezza e ciò trova fondamento in almeno tre elementi interpretativi: a) la mancata limitazione del rinvio a uno o più commi dell'art. 27; b) che l'art. 203 C.d.s., al terzo comma, prevede una espressa deroga all'art. 17 della L. 689/81 e non altrettanto fa espressamente con riferimento all'art. 27; c) infine, la funzione che l'art. 27 attribuisce alla sanzione aggiuntiva, vale a dire quella di assorbimento degli interessi
pagina 7 di 9 eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti (questa funzione è coerente con l'intero sistema di irrogazione e di riscossione delle sanzioni amministrative per violazioni del
Codice della Strada, poiché gli interessi sono esclusi dalla previsione dell'art. 203 C.d.s., e non vi è alcuna norma apposita che ne regola la riscossione in difformità da quanto previsto dall'art. 27).
Con riguardo al quarto e ultimo motivo d'impugnazione, si lamenta il vizio di motivazione dell'intimazione di pagamento.
Tale doglianza, ad avviso di questo Giudice, appare infondata.
Difatti, nel caso dell'intimazione di pagamento impugnata davanti a codesto Giudice, la motivazione dell'atto è stata effettuata per relationem riportando gli estremi della cartella di pagamento presupposta.
Non potendo in questa sede, come evidenziato trattando i precedenti motivi di opposizione, contestarsi la correttezza della notifica della cartella di pagamento, ritenuta la tardività dell'opposizione riqualificata ex art. 617 c.p.c., si ritiene adeguatamente motivata l'opposta intimazione di pagamento che ha effettuato, in parte motiva, un rinvio alla cartella di pagamento quale atto presupposto.
Difatti, non avendo l'intimazione di pagamento natura di atto impositivo in senso sostanziale, il contribuente, con la notifica della cartella di pagamento, “si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanti tutti elementi determinabili ex legge” (Cass. Sez. 5, n. 6288/2025).
Inoltre, per giurisprudenza pacifica, l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del
d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza
pagina 8 di 9 notificata (Cass. Sez. 5, n. 10692/2024; Cass. Sez. 5, 28689/2018).
In definitiva, per come sovraesposto, va rigettata l'opposizione in esame ex art. 615
c.p.c..
In virtù del principio della soccombenza, l'attore va condannato al pagamento in favore dell' delle spese processuali nella misura indicata in Controparte_4
dispositivo; nulla va disposto al riguardo con riferimento alla in quanto la stessa CP_2
è stata rappresentata da un proprio funzionare interno.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 12933/2024 R.G., così statuisce:
1) dichiara inammissibile il motivo di opposizione riqualificato ex art. 617 c.p.c. di cui in motivazione;
2) rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. per gli ulteriori motivi di cui in motivazione;
3) condanna l'attore al pagamento in favore dell' Controparte_1
delle spese processuali che liquida in complessivi € 5.077,00 per
[...]
compensi professionali, oltre al rimborso forfetario ex L. prof. for.
Catania 14 giugno 2025
IL GIUDICE
SALVATORE BARBERI
LA PRESENTE SENTENZA È STATA REDATTA CON LA COLLABORAZIONE DEL M.O.T. DOTT.
PAOLO BARONE.
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
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