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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/04/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Sent. n. Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Anna
Laura Magliulo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6348/2017 R.G., avente ad oggetto: nullità contratto di conto corrente, nullità clausole contrattuali per anatocismo, commissione di massimo scoperto, usura vertente tra
, c.f. , nato a [...] il [...], ivi residente a[...] C.F._1
n. 6/E, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Marco Aria (c.f. ), con C.F._2 studio in Napoli alla via A. De Gasperi n. 45, e dall'avv. Antonio Maiella (c.f. ), C.F._3 elettivamente domiciliati in Castellammare di Stabia (NA) alla via A. Volta n. 20, presso lo studio dell'avv.
Salvatore Murasso;
-attore
e
c.f. , con sede in Torre del Controparte_1 P.IVA_1
Greco (NA) al c.so Vittorio Emanuele n. 92/100, Palazzo Vallelonga, iscritta nell'Albo delle Banche di cui all'art. 13, d.lgs. n. 385/1993, con numero di matricola n. 4708.4.0. e codice meccanografico 5142.5., sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia, in persona del suo Presidente dott. CP_2 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Faustino Manfredonia, c.f. , C.F._4
e col medesimo elettivamente domiciliata in Torre del Greco (NA) alla via E. De Nicola n. 25, c/o avv.
Carla Ardizzone;
-convenuta
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mani in data 5.10.2017, il sig. ha convenuto in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale Controparte_1
1 deducendo di essere titolare del conto corrente distinto con n. 26271 e di avere in disponibilità solo parziali estratti del conto corrente - perché solo così inviati dalla banca – e precisamente gli estratti dal 01.01.2002 al 30.4.2012 il quale ultimo esponeva un saldo a debito del sig. per Parte_1 euro -3.057,36. Al riguardo ha dedotto l'attore che per quanto non avesse convenuto con un contratto e per iscritto interessi ad un tasso ultra-legale, spese e commissioni di massimo scoperto, capitalizzazione trimestrale e altre condizioni a favore della la stessa ha comunque così CP_1 operato ai danni del correntista. Pur sempre con l'atto introduttivo, il sig. ha sollecitato Pt_1 ordinarsi alla convenuta ex art. 210 c.p.c. l'esibizione e il deposito di tutti gli estratti di conto dall'inizio del rapporto e – in ipotesi - del contratto di apertura in virtù del quale aveva inteso eseguire i suddetti addebiti. L'attore ha dato anche atto di aver attivato il procedimento di mediazione (cfr. doc. 1 allegato da parte attrice in atto di citazione) per la definizione della controversia di cui ai suddetti indebiti anche ivi ribadendo di aver fatto richiesta per l'acquisizione della suddetta documentazione (già rivolta prima del giudizio: v. allegati al doc. 1 e racc. a/r del 14.4.2014 allegata alla seconda memoria istruttoria del 20.4.2018) alla la quale non ha dato alcun positivo CP_1
riscontro.
Il suddetto atto di citazione è stato iscritto al numero di R.G. 6348/2017 del registro contenzioso del
Tribunale Civile di Torre Annunziata ed è stato assegnato alla Terza sezione Civile – dott. F. Di
Lorenzo e successivamente allo scrivente magistrato, dott.ssa Anna Laura Magliulo.
Con comparsa di risposta del 18.01.2018 si è costituita . Coop. per Controparte_3
Azioni concludendo “perché il Tribunale, disattesa ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta, dichiari, per i motivi così come gradatamente esposti in premessa, ma in tutti i casi inammissibili in rito ed infondate nel merito e, comunque, rigetti le domande che il Sig. ha proposto e lo Pt_1 condanni al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio”.
In data 19.02.2018 all'udienza di prima comparizione, il G.U. ha concesso alle parti i termini perentori ai sensi dell'art. 183, co. 6°, c.p.c., rinviando la causa in seguito all'udienza del 26.06.2018, poi, tenutasi in data 17.07.2018, in occasione della quale il G.I., viste le difese e le rispettive richieste delle parti, si è riservato di provvedere. All'esito, il giudice istruttore accoglieva la richiesta di ordine di esibizione formulato da parte attrice rinviando all'uopo all'udienza dell'11.12.2018. In tale udienza dell'11.12.2018 la convenuta ha dichiarato di non voler ottemperare all'ordine di esibizione così, tra l'altro, espressamente deducendo il suo difensore: “fa presente che la sua rappresentata non ha dato Test esecuzione all'ordine che il Sig. le ha rivolto con ordinanza del 31/7 u.s. ritenendo, sommessamente, che lo stesso implichi un'inammissibile, quanto ingiustificabile, esonero del Sig.
dagli oneri probatori che è tenuto ad assolvere …”. Pt_1
Con successivo provvedimento del 5.3.2019 il G.I. ha disposto CTU per eseguire, secondo gli
2 articolati quesiti ivi indicati (1-7), i ricalcoli di legge e ricostruire il rapporto di dare e avere tra le parti, utilizzando per il calcolo del dovuto esclusivamente i documenti contabili in atti e partendo dal saldo risultante dal primo estratto utile, con specifico separato conteggio “per l'ipotesi di assenza di contratto”, nonché, “l'indicazione infine, in maniera chiara e sintetica nelle conclusioni i saldi”. Il
Ctu incaricato, dott. ha depositato la sua (prima) relazione in data 26.2.2020 nella Persona_1 quale ha preliminarmente dato atto che “l'unica documentazione disponibile è costituita dagli estratti del conto corrente n. 26271 dal 31/01/2002 al 30/09/2017”, in particolare, gli estratti “dal 31/01/2002 al 31/03/2012” prodotti dall'attore e quelli del “periodo 31/03/2012-30/09/2017” prodotti dalla convenuta in “allegato alle note depositate il 18/04/2018”. Mentre – ha pure segnalato il CTU CP_1
– “non risultano prodotti contratti di apertura del conto corrente né contratti di apertura di credito- affidamenti”. Quindi, ha indicato gli addebiti illegittimi e non dovuti eseguiti dalla e la misura CP_1
degli stessi con i relativi ricostruiti saldi che avrebbero dovuto essere a credito – e non a debito – del correntista. Dopo il deposito della suddetta Ctu, la con le note di trattazione scritta dell'udienza CP_1
17.10.2021 ha inteso allegare produzione di un contratto del conto corrente n. 26271, ma datato
17.9.2008 (nel quale per altro si dava atto che l'origine del rapporto di conto corrente in questione fosse ben anteriore e precisamente dell'1.12.1981). Con le medesime note la convenuta ha dedotto che un asserito precedente contratto all'origine del rapporto sarebbe stato da essa portato “al macero”.
Successivamente, con provvedimento del 22.2.2020 il G.U., dott.ssa Magliulo, (che nelle more ha sostituito il precedente), ritenuta la inammissibilità della documentazione prodotta dalla Banca convenuta, poiché tardiva e per non avere la stessa dimostrato di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile, ha rinviato la causa all'udienza del 14.09.2022, per la precisazione delle conclusioni, poi rassegnate dalle parti. 1Tuttavia, a seguito di vari rinvii per motivi di ruolo, con ordinanza in data 5.10.2023 il G.U., res melius perpensa, ha disposto che il CTU eseguisse: “il doppio ricalcolo del saldo del conto dalle date di sua apertura a quella di chiusura, applicando, in un primo caso, l'ammontare degli interessi calcolato al tasso convenzionale, e, nel secondo, di quelli legali tenendo conto di quanto previsto, altresì, nel contratto di c/c del 17 settembre 2008, allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza telematica del 28 ottobre 2021”. Il CTU ha depositato in data
2.4.2024 relazione integrativa. Con provvedimento in data 25.6.2024, l'Ill.mo G.U., ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.11.2024, con trattazione scritta. A tanto le parti hanno ritualmente provveduto, quindi, il G.U. con provvedimento in data 8.11.2024 ha assegnato la causa in decisione e concesso “alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive e di replica, con decorrenza dalla comunicazione della presente ordinanza”.
3 ****
L'onus probandi gravante in capo al correntista. La produzione dell'intera sequenza degli estratti conto.
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità avanzata da parte convenuta per mancata produzione degli estratti conto integrali da parte della società attrice.
Sul punto, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente ribadito il principio secondo cui incombe sul correntista che agisce in giudizio per la restituzione di quanto indebitamente riscosso dalla banca l'onere di allegare e provare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2967, primo comma, c.c., i fatti posti a base della domanda, producendo il contratto di conto corrente e tutti gli estratti di conto corrente completi.
Al contempo, però, la medesima Corte si è ormai assestata su alcuni principi riguardo alle conseguenze di una incompleta produzione degli estratti conto nel senso che l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto, essendo ammissibile la consulenza contabile ove quanto allegato sia comunque tale da consentire al CTU di operare il calcolo delle competenze trimestrali, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti
(cfr. Cass. civ. sez. I, 15 marzo 2016, n. 5091; Cass. civ. sez. I, 19 maggio 2020, n. 9140).
Peraltro, il correntista che agisce in ripetizione può limitare la propria pretesa a un dato periodo di svolgimento del conto e, dunque, fare seguire alla richiesta di accertamento della nullità di determinate clausole, come inerenti al contratto stipulato tra banca e cliente, una domanda di ripetizione che venga a circoscrivere il proprio raggio di azione alle somme percepite dalla banca, in dipendenza di quelle clausole, nell'ambito di un determinato periodo di svolgimento del conto (si veda in tal senso Cass. civ., sez. VI, ord. 4 marzo 2021, n. 5887).
Ebbene, nel caso di specie, l'eccezione d'inammissibilità avanzata dalla è infondata, in quanto CP_1
il ctu ha constatato, in maniera dirimente, la presenza di una parte degli estratti conto relativi al periodo di analisi allo stesso demandata, tale da consentirgli di ricostruire il complessivo rapporto di dare/avere tra le parti, e di consentire al Giudice una adeguata decisione del giudizio.
Nella specie, sono agli atti – e sono stati oggetto di CTU - gli estratti continuativi dal marzo 2002 al settembre 2017, quindi, in questo periodo oggetto di esame da parte del CTU non vi sono neppure lacune e/o interruzioni intermedie. Il CTU con la relazione integrativa ha rideterminato i saldi (con un primo calcolo e un secondo calcolo, come disposto dal G.I. con ordinanza del 16.11.2023) partendo dal primo saldo negativo del 31.3.2002 di euro -5.640,54.
4 L'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.
Per quanto riguarda, poi, i rilievi dell'attore circa l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nascenti dal contratto di conto corrente, le doglianze appaiono parzialmente fondate.
Sul tema, giova ricordare che per lungo tempo la giurisprudenza di legittimità ha affermato la validità delle clausole di capitalizzazione trimestrale, escludendo l'esistenza di un contrasto con la previsione di cui all'art. 1283 c.c., sulla base della considerazione della possibilità di affermare l'esistenza di un uso in tal senso, idoneo a derogare al divieto di anatocismo stabilito dalla norma citata, in virtù della possibilità di deroga in essa, appunto, prevista.
A tale orientamento si sono inizialmente opposte solo alcune pronunce di merito, le quali hanno anche valorizzato l'argomentazione basata sul pericolo di un superamento del tasso soglia usurario, una volta che tale ultima novità normativa era stata introdotta dal legislatore (Trib. Monza, 23 febbraio 1999).
Nel 1999, poi, la Suprema Corte ha effettuato quello che è stato indicato da alcuni come un
“revirement” storico affermando la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, argomentando sulla insussistenza di un uso normativo idoneo a derogare all'art. 1283 c.c. (Cass. civ. sez. I, 11 novembre 1999, n. 12507; Cass. civ. sez. I, 16 marzo 1999, n. 2374; Cass. civ. sez. III, 30 marzo 1999, n. 3096).
Questo nuovo corso della giurisprudenza di legittimità è stato, in seguito, confermato dalla Suprema
Corte che, con la pronuncia n. 21095, resa a Sezioni Unite il 4 novembre 2011, ha sancito che le pattuizione anatocistiche configurano violazione del divieto di cui all'art. 1283 c.c., non rinvenendosi l'esistenza di usi normativi neppure nei periodi anteriori al mutamento giurisprudenziale in proposito avvenuto nel 1999, non essendo idonea la contraria interpretazione giurisprudenziale seguita fino ad allora a conferire normatività ad una prassi negoziale che si è dimostrata poi essere contra legem; si tratterebbe di “clausole non negoziate e non negoziabili, perché già predisposte dagli Istituti di credito, in conformità a direttive delle associazioni di categoria” che, in quanto tali, “venivano sottoscritte dalla parte che aveva necessità di usufruire del credito bancario e non aveva, quindi, altra alternativa per accedere a un sistema connotato dalla regola del prendere o lasciare”.
Ora, va rilevato che tale questione è stata risolta dalla modifica dell'art. 120 TUB, apportata con l'art. 25, comma secondo, d. lg. 4 agosto 1999, n. 342 (“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”) e dalla successiva adozione della delibera CICR. 9 febbraio 2000, cui le norme citate rinviano per la determinazione delle modalità e dei criteri di produzione di interessi sugli interessi.
L'art. 25, comma terzo, D.Lgs 342/99 ha, poi, subito la censura di incostituzionalità, per eccesso di
5 delega in violazione dell'art. 76 Cost., da parte della Corte Costituzionale, con la nota ordinanza n.
425 del 17 ottobre 2000, tale che per i contratti stipulati prima del 22 aprile 2000, è venuta nuovamente a mancare ogni copertura di legalità per le precedenti clausole anatocistiche.
Più nello specifico, alla data del 31 dicembre 2013, la situazione poteva dirsi stabilizzata sulla base dei seguenti principi, ricavabili dall'art. 120 TUB all'epoca in vigore: a) per i contratti di conto corrente bancario stipulati prima del 22 aprile 2000, la capitalizzazione degli interessi passivi fino al
30 giugno 2000 non era mai consentita e, quindi, la banca, convenuta dal cliente per la restituzione delle somme utilizzate per pagare (anche) detti interessi, poteva essere condannata ex art. 2033 c.c. al pagamento delle somme relative;
b) per i medesimi contratti, dal 1° luglio 2000, qualora la banca e il cliente avessero sottoscritto la relativa pattuizione oppure la banca avesse pubblicato le sue condizioni nella Gazzetta Ufficiale, queste non fossero state peggiorative per il cliente e le medesime gli fossero state comunicate, la capitalizzazione degli interessi passivi era consentita in condizioni di reciprocità con quella degli interessi attivi come da delibera CICR del 9 febbraio 2000; c) per i contratti di conto corrente bancario successivi al 22 aprile 2000, per avere la capitalizzazione degli interessi passivi era necessaria la specifica pattuizione scritta tra le parti alle condizioni previste dalla suddetta delibera CICR.
Occorre, inoltre, evidenziare che il secondo comma dell'articolo 120 del TUB è stato riformulato dall'articolo 1, comma 629, legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma con cui è stato stabilito che sugli interessi calcolati, a far data dal primo gennaio 2014 (trattandosi di norma non retroattiva), non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.
Ed ancora, per effetto dell'ultima modifica ex D.L. 18 febbraio 2016 n. 18, convertito in L. 8 aprile
2016 n. 49, è stata reintrodotta la previsione dell'anatocismo bancario con l'aggiunta del meccanismo di autorizzazione preventiva revocabile liberamente, sempre che siano rispettati i requisiti di forma scritta, di cui all'art. 117 TUB.
Così chiarito il quadro normativo, il CTU ha proceduto al ricalcolo del saldo del conto corrente, giungendo alle conseguenze che si analizzeranno nei successivi paragrafi.
La nullità della clausola che prevede l'applicazione della c.d. “commissione di massimo scoperto”.
È fondata la domanda di declaratoria di nullità per assenza di causa della clausola avente ad oggetto l'applicazione della c.d. “commissione di massimo scoperto” avanzata dalla società attrice.
Sul punto, occorre premettere che la “commissione di massimo scoperto” costituisce un istituto che non trovava – fino all'intervento legislativo di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185/2008, convertito con
6 legge n. 2/2009 – una chiara definizione ed una certa individuazione sotto il profilo causale.
Accedendo ad un contratto di apertura di credito, secondo una prima interpretazione, tale commissione costituisce sul piano economico la remunerazione spettante alla banca per la messa a disposizione in favore del cliente di determinati fondi, per un certo lasso di tempo, a prescindere dalla loro concreta utilizzazione, con conseguente indisponibilità per la banca della somma concessa (v.
Cass. civ., sez. III, 6 agosto 2002, n. 11772). In tale ipotesi la stessa dovrebbe, quindi, calcolarsi sull'importo del credito accordato, indipendentemente dall'importo utilizzato;
secondo altra interpretazione, invece, la c.m.s. costituisce la controprestazione per il rischio crescente che la banca assume in proporzione all'ammontare dell'utilizzo concreto dei fondi messi a disposizione, da calcolarsi sul massimo importo utilizzato in un determinato periodo.
In ogni caso, se si ritiene che l'obbligazione del cliente di corrispondere alla banca un ulteriore compenso, per l'apertura di credito, oltre alla misura degli interessi pattuiti, possa essere sorretta da causa lecita – in quanto, appunto, remunerazione correlata all'obbligo, a carico della banca, di tenere sempre a disposizione del cliente il massimo importo affidato, o in quanto correlata al rischio crescente che la banca assume, in proporzione all'ammontare dell'utilizzo concreto di detto credito da parte del cliente – nel contratto dovrà essere espressamente specificato che si tratta di una commissione applicata sul finanziamento-concesso o su quello utilizzato, e dovrà esserne indicata la misura, la modalità e la periodicità di calcolo.
Come noto, il legislatore è intervenuto in materia, “legittimando” (con l'art. 2 bis del d.l. n. 185/2008, convertito con legge n. 2/2009) la previsione contrattuale sia di commissioni applicate sullo scoperto del conto che di commissioni da corrispondersi per l'utilizzo del credito concesso, stabilendo che i costi relativi vengano compresi nel calcolo del tasso effettivo globale e calcolati ai fini del c.d. tasso soglia antiusura, ma regolamentando (e così confermando) quelle che nella prassi erano fattispecie diverse.
Sulla base di quanto sopra riportato deve, dunque, affermarsi che la commissione di massimo scoperto può ritenersi lecita e valida solo se nella relativa clausola sia espressamente indicato (stante il suo significato non univoco nella pratica) se si tratti di costo ulteriore, relativo ad apertura di credito, o se commissione applicata sullo scoperto di conto, oltre l'affidata, con indicazione quindi del dato di riferimento per l'applicazione della percentuale riportata in contratto e della periodicità della sua applicazione.
Nel caso di specie, la clausola di massimo scoperto deve essere espunta dal ricalcolo perché indeterminata.
7 La violazione del tasso soglia antiusura ex legge n. 108 del 1996.
Quanto alla doglianza relativa alla sussistenza di una fattispecie usuraria da superamento del tasso soglia, per violazione della l. n. 108 del 1996, è necessario valutarne la fondatezza operando una preliminare distinzione tra c.d. usura originaria e c.d. usura sopravvenuta.
Sul punto, la l. 108/1996, unitamente con la legge di interpretazione autentica 234/2001, affermano che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento: per il legislatore, pertanto, soltanto in caso di interessi originariamente usurari trova applicazione la sanzione civilistica di nullità (art. 1815, comma 2, c.c.) prevista dalla normativa antiusura, oltre alla sanzione penale. In tal senso l'usura originaria costituisce un vizio genetico del contratto, da verificare esclusivamente al momento dell'insorgenza del vincolo contrattuale.
Nel caso di specie che oggi occupa, il CTU non ha rivelato il superamento del tasso soglia previsto in materia di usura.
Sulle risultanze della C.T.U. e sul definitivo accertamento del rapporto di dare-avere tra le parti.
Ciò premesso, il giudice con propria ordinanza ha disposto che il CTU effettuasse il doppio ricalcolo del saldo del conto dalle date di sua apertura a quella di chiusura, tenendo conto di quanto sopra innanzi illustrato e applicando, in un primo caso, l'ammontare degli interessi calcolato al tasso convenzionale, e, nel secondo, di quelli legali tenendo conto di quanto previsto, altresì, nel contratto di c/c del 17 settembre 2008, allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza telematica del 28 ottobre 2021.
Preliminarmente, deve precisarsi, così com'è già stato affermato anche nell'originaria perizia, che non è possibile procedere all'analisi ed al consequenziale riconteggio del conto corrente dalla sua apertura poiché non vi è documentazione disponibile in atti per il periodo precedente il 01/01/2002.
Nelle proprie note di trattazione scritta per l'udienza del 28/10/2021, la banca ha dichiarato di non aver rinvenuto, perché al macero, il contratto sottoscritto precedentemente quello esibito e gli e/c e scalari precedenti al 31/1/2002. Ha invece prodotto il contratto del c/c ordinario n. 113/26271 del 17 settembre 2008, da quale si legge che la data di accensione del rapporto risale al 01/12/1981. L'ultimo estratto conto disponibile è quello al 30/09/2017. Si è quindi proceduto, ad un primo ricalcolo, con applicazione degli interessi materialmente applicati dalla banca, come da estratti conto prodotti, il cui esito indica che le somme da recuperare ammontano ad € 5.897,39 quale differenza tra il saldo reale del conto corrente (quello indicato negli estratti conto) pari ad € -61,01 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato pari ad € 5.836,38 dovuto alla differenza tra gli interessi applicati e quelli ricalcolati. In sintesi, il saldo finale degli estratti conto avrebbe dovuto indicare € 5.836,38 e non € -
8 61,01. Si è inoltre proceduto ad un secondo ricalcolo, con applicazione degli interessi legali ed espungendo CMS e spese fino alla data del contratto mentre, successivamente, con applicazione di quelli convenzionali, il cui esito indica che le somme da recuperare ammontano ad € 12.856,93 quale differenza tra il saldo reale del conto corrente (quello indicato negli estratti conto) par ad euro € -
61,01 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato pari ad € 12.795,92 (di cui: € 9.902,71 come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati;
€ 1.080,04 come Commissioni di Massimo scoperto enucleate nel riconteggio;
€ 1.874,18 come spese ed oneri enucleate nel riconteggio). In sintesi, il saldo finale degli estratti conto avrebbe dovuto indicare € 12.795,92 e non € -61,01.
Nel caso di specie, il giudice ritiene di dover aderire alla seconda delle ipotesi enucleate dalla consulenza tecnica d'ufficio, in considerazione delle illegittimità riscontrate nelle pattuizioni contrattuali, e conformemente alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità. E infatti, in considerazione di quanto sopra già esposto, è necessario dar luogo all'applicazione dapprima al tasso legale fino alla data del contratto, in secondo luogo applicando il tasso convenzionale solo successivamente alla data del contratto prodotto.
Pertanto, il giudice accerta, definitivamente, che il saldo finale del conto avrebbe dovuto indicare €
12.795,92 e non € -61,01.
Sulla supposta prescrizione delle poste creditorie del correntista.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla è infondata. CP_1
Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, considerata la natura unitaria del contratto di conto corrente, la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre dalla chiusura definitiva del rapporto bancario, il quale dà luogo a un unico rapporto giuridico, ancorché articolato in una pluralità di atti esecutivi. Sicché “il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati” (Cass. Civ., 02.12.2010, n.
24418). Al fine di giungere a questa conclusione, la giurisprudenza si è basata sull'interpretazione della disciplina legislativa del contratto di credito bancario, ex artt. 1842 e ss. cod. civ., in considerazione del fatto che l'indebito oggettivo postula un pagamento che, avuto riguardo alle modalità di funzionamento del rapporto di conto corrente, spesso si rende configurabile soltanto all'atto della chiusura del conto. I principi enunciati dalla Suprema Corte sono stati confermati dalla
Corte costituzionale, con la storica sentenza del 05.04.2012, n. 78, con la quale è stata dichiarata
9 l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, della legge n. 10/2011, che aveva l'obiettivo di anticipare il momento del decorso del termine di prescrizione alla data in cui si verificava la mera annotazione, indipendentemente dal pagamento, che sarebbe avvenuto in un successivo momento, alla chiusura del rapporto. La Corte costituzionale, con la mentovata sentenza, ha ribadito, infatti, che la ripetizione dell'indebito oggettivo postula un pagamento che, avuto riguardo alle modalità di funzionamento del rapporto di conto corrente, spesso si rende configurabile soltanto all'atto della chiusura del conto. Pertanto, ancorare la decorrenza termine di prescrizione all'annotazione in conto significa individuarla in un momento diverso da quello in cui il diritto può essere fatto valere, in spregio alla previsione di cui all'art. 2935 c.c. Ne consegue, con evidenza, che i diritti vantati dall'attore nel presente giudizio non sono affatto prescritti, essendo il conto in questione ancora aperto.
Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022 giusto il grado di complessità e il valore della controversia, tenuto conto di quanto effettivamente spettante all'attore.
Nella specie, il giudice dichiara che il valore effettivo della controversia è pari a € 12.795,92 e non €
150.000,00 come originariamente dichiarato da parte attrice. Le spese di C.T.U. sono poste definitivamente a carico di parte soccombente nell'ammontare già liquidato con decreto del 17 giugno
2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara, con riferimento al contratto di conto corrente n. 26271, la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e di quelle relative alla commissione di massimo scoperto;
- per l'effetto, dichiara che il conto corrente n. 26271 presenta un saldo ricalcolato pari ad € 12.795,92;
- condanna la in persona del suo l.r.p.t., al Controparte_1
pagamento, in favore di , della complessiva somma di € 12.795,92, oltre interessi al Parte_1
saggio legale dalla domanda giudiziale al soddisfo;
- condanna la alle spese del presente giudizio, liquidate complessivamente Controparte_1 in € 786,00 per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge, da corrispondersi in favore dell'avv. Antonio Maiella dichiaratosi antistatario;
- dispone che le spese di CTU siano poste a carico di parte convenuta giusto decreto di liquidazione del 17 giugno 2024.
10 Così deciso, in Torre Annunziata, lì 7 aprile 2025
Si comunichi.
Il Giudice
dott.ssa Anna Laura Magliulo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Anna
Laura Magliulo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6348/2017 R.G., avente ad oggetto: nullità contratto di conto corrente, nullità clausole contrattuali per anatocismo, commissione di massimo scoperto, usura vertente tra
, c.f. , nato a [...] il [...], ivi residente a[...] C.F._1
n. 6/E, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Marco Aria (c.f. ), con C.F._2 studio in Napoli alla via A. De Gasperi n. 45, e dall'avv. Antonio Maiella (c.f. ), C.F._3 elettivamente domiciliati in Castellammare di Stabia (NA) alla via A. Volta n. 20, presso lo studio dell'avv.
Salvatore Murasso;
-attore
e
c.f. , con sede in Torre del Controparte_1 P.IVA_1
Greco (NA) al c.so Vittorio Emanuele n. 92/100, Palazzo Vallelonga, iscritta nell'Albo delle Banche di cui all'art. 13, d.lgs. n. 385/1993, con numero di matricola n. 4708.4.0. e codice meccanografico 5142.5., sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia, in persona del suo Presidente dott. CP_2 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Faustino Manfredonia, c.f. , C.F._4
e col medesimo elettivamente domiciliata in Torre del Greco (NA) alla via E. De Nicola n. 25, c/o avv.
Carla Ardizzone;
-convenuta
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mani in data 5.10.2017, il sig. ha convenuto in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale Controparte_1
1 deducendo di essere titolare del conto corrente distinto con n. 26271 e di avere in disponibilità solo parziali estratti del conto corrente - perché solo così inviati dalla banca – e precisamente gli estratti dal 01.01.2002 al 30.4.2012 il quale ultimo esponeva un saldo a debito del sig. per Parte_1 euro -3.057,36. Al riguardo ha dedotto l'attore che per quanto non avesse convenuto con un contratto e per iscritto interessi ad un tasso ultra-legale, spese e commissioni di massimo scoperto, capitalizzazione trimestrale e altre condizioni a favore della la stessa ha comunque così CP_1 operato ai danni del correntista. Pur sempre con l'atto introduttivo, il sig. ha sollecitato Pt_1 ordinarsi alla convenuta ex art. 210 c.p.c. l'esibizione e il deposito di tutti gli estratti di conto dall'inizio del rapporto e – in ipotesi - del contratto di apertura in virtù del quale aveva inteso eseguire i suddetti addebiti. L'attore ha dato anche atto di aver attivato il procedimento di mediazione (cfr. doc. 1 allegato da parte attrice in atto di citazione) per la definizione della controversia di cui ai suddetti indebiti anche ivi ribadendo di aver fatto richiesta per l'acquisizione della suddetta documentazione (già rivolta prima del giudizio: v. allegati al doc. 1 e racc. a/r del 14.4.2014 allegata alla seconda memoria istruttoria del 20.4.2018) alla la quale non ha dato alcun positivo CP_1
riscontro.
Il suddetto atto di citazione è stato iscritto al numero di R.G. 6348/2017 del registro contenzioso del
Tribunale Civile di Torre Annunziata ed è stato assegnato alla Terza sezione Civile – dott. F. Di
Lorenzo e successivamente allo scrivente magistrato, dott.ssa Anna Laura Magliulo.
Con comparsa di risposta del 18.01.2018 si è costituita . Coop. per Controparte_3
Azioni concludendo “perché il Tribunale, disattesa ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta, dichiari, per i motivi così come gradatamente esposti in premessa, ma in tutti i casi inammissibili in rito ed infondate nel merito e, comunque, rigetti le domande che il Sig. ha proposto e lo Pt_1 condanni al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio”.
In data 19.02.2018 all'udienza di prima comparizione, il G.U. ha concesso alle parti i termini perentori ai sensi dell'art. 183, co. 6°, c.p.c., rinviando la causa in seguito all'udienza del 26.06.2018, poi, tenutasi in data 17.07.2018, in occasione della quale il G.I., viste le difese e le rispettive richieste delle parti, si è riservato di provvedere. All'esito, il giudice istruttore accoglieva la richiesta di ordine di esibizione formulato da parte attrice rinviando all'uopo all'udienza dell'11.12.2018. In tale udienza dell'11.12.2018 la convenuta ha dichiarato di non voler ottemperare all'ordine di esibizione così, tra l'altro, espressamente deducendo il suo difensore: “fa presente che la sua rappresentata non ha dato Test esecuzione all'ordine che il Sig. le ha rivolto con ordinanza del 31/7 u.s. ritenendo, sommessamente, che lo stesso implichi un'inammissibile, quanto ingiustificabile, esonero del Sig.
dagli oneri probatori che è tenuto ad assolvere …”. Pt_1
Con successivo provvedimento del 5.3.2019 il G.I. ha disposto CTU per eseguire, secondo gli
2 articolati quesiti ivi indicati (1-7), i ricalcoli di legge e ricostruire il rapporto di dare e avere tra le parti, utilizzando per il calcolo del dovuto esclusivamente i documenti contabili in atti e partendo dal saldo risultante dal primo estratto utile, con specifico separato conteggio “per l'ipotesi di assenza di contratto”, nonché, “l'indicazione infine, in maniera chiara e sintetica nelle conclusioni i saldi”. Il
Ctu incaricato, dott. ha depositato la sua (prima) relazione in data 26.2.2020 nella Persona_1 quale ha preliminarmente dato atto che “l'unica documentazione disponibile è costituita dagli estratti del conto corrente n. 26271 dal 31/01/2002 al 30/09/2017”, in particolare, gli estratti “dal 31/01/2002 al 31/03/2012” prodotti dall'attore e quelli del “periodo 31/03/2012-30/09/2017” prodotti dalla convenuta in “allegato alle note depositate il 18/04/2018”. Mentre – ha pure segnalato il CTU CP_1
– “non risultano prodotti contratti di apertura del conto corrente né contratti di apertura di credito- affidamenti”. Quindi, ha indicato gli addebiti illegittimi e non dovuti eseguiti dalla e la misura CP_1
degli stessi con i relativi ricostruiti saldi che avrebbero dovuto essere a credito – e non a debito – del correntista. Dopo il deposito della suddetta Ctu, la con le note di trattazione scritta dell'udienza CP_1
17.10.2021 ha inteso allegare produzione di un contratto del conto corrente n. 26271, ma datato
17.9.2008 (nel quale per altro si dava atto che l'origine del rapporto di conto corrente in questione fosse ben anteriore e precisamente dell'1.12.1981). Con le medesime note la convenuta ha dedotto che un asserito precedente contratto all'origine del rapporto sarebbe stato da essa portato “al macero”.
Successivamente, con provvedimento del 22.2.2020 il G.U., dott.ssa Magliulo, (che nelle more ha sostituito il precedente), ritenuta la inammissibilità della documentazione prodotta dalla Banca convenuta, poiché tardiva e per non avere la stessa dimostrato di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile, ha rinviato la causa all'udienza del 14.09.2022, per la precisazione delle conclusioni, poi rassegnate dalle parti. 1Tuttavia, a seguito di vari rinvii per motivi di ruolo, con ordinanza in data 5.10.2023 il G.U., res melius perpensa, ha disposto che il CTU eseguisse: “il doppio ricalcolo del saldo del conto dalle date di sua apertura a quella di chiusura, applicando, in un primo caso, l'ammontare degli interessi calcolato al tasso convenzionale, e, nel secondo, di quelli legali tenendo conto di quanto previsto, altresì, nel contratto di c/c del 17 settembre 2008, allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza telematica del 28 ottobre 2021”. Il CTU ha depositato in data
2.4.2024 relazione integrativa. Con provvedimento in data 25.6.2024, l'Ill.mo G.U., ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.11.2024, con trattazione scritta. A tanto le parti hanno ritualmente provveduto, quindi, il G.U. con provvedimento in data 8.11.2024 ha assegnato la causa in decisione e concesso “alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive e di replica, con decorrenza dalla comunicazione della presente ordinanza”.
3 ****
L'onus probandi gravante in capo al correntista. La produzione dell'intera sequenza degli estratti conto.
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità avanzata da parte convenuta per mancata produzione degli estratti conto integrali da parte della società attrice.
Sul punto, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente ribadito il principio secondo cui incombe sul correntista che agisce in giudizio per la restituzione di quanto indebitamente riscosso dalla banca l'onere di allegare e provare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2967, primo comma, c.c., i fatti posti a base della domanda, producendo il contratto di conto corrente e tutti gli estratti di conto corrente completi.
Al contempo, però, la medesima Corte si è ormai assestata su alcuni principi riguardo alle conseguenze di una incompleta produzione degli estratti conto nel senso che l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto, essendo ammissibile la consulenza contabile ove quanto allegato sia comunque tale da consentire al CTU di operare il calcolo delle competenze trimestrali, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti
(cfr. Cass. civ. sez. I, 15 marzo 2016, n. 5091; Cass. civ. sez. I, 19 maggio 2020, n. 9140).
Peraltro, il correntista che agisce in ripetizione può limitare la propria pretesa a un dato periodo di svolgimento del conto e, dunque, fare seguire alla richiesta di accertamento della nullità di determinate clausole, come inerenti al contratto stipulato tra banca e cliente, una domanda di ripetizione che venga a circoscrivere il proprio raggio di azione alle somme percepite dalla banca, in dipendenza di quelle clausole, nell'ambito di un determinato periodo di svolgimento del conto (si veda in tal senso Cass. civ., sez. VI, ord. 4 marzo 2021, n. 5887).
Ebbene, nel caso di specie, l'eccezione d'inammissibilità avanzata dalla è infondata, in quanto CP_1
il ctu ha constatato, in maniera dirimente, la presenza di una parte degli estratti conto relativi al periodo di analisi allo stesso demandata, tale da consentirgli di ricostruire il complessivo rapporto di dare/avere tra le parti, e di consentire al Giudice una adeguata decisione del giudizio.
Nella specie, sono agli atti – e sono stati oggetto di CTU - gli estratti continuativi dal marzo 2002 al settembre 2017, quindi, in questo periodo oggetto di esame da parte del CTU non vi sono neppure lacune e/o interruzioni intermedie. Il CTU con la relazione integrativa ha rideterminato i saldi (con un primo calcolo e un secondo calcolo, come disposto dal G.I. con ordinanza del 16.11.2023) partendo dal primo saldo negativo del 31.3.2002 di euro -5.640,54.
4 L'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.
Per quanto riguarda, poi, i rilievi dell'attore circa l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nascenti dal contratto di conto corrente, le doglianze appaiono parzialmente fondate.
Sul tema, giova ricordare che per lungo tempo la giurisprudenza di legittimità ha affermato la validità delle clausole di capitalizzazione trimestrale, escludendo l'esistenza di un contrasto con la previsione di cui all'art. 1283 c.c., sulla base della considerazione della possibilità di affermare l'esistenza di un uso in tal senso, idoneo a derogare al divieto di anatocismo stabilito dalla norma citata, in virtù della possibilità di deroga in essa, appunto, prevista.
A tale orientamento si sono inizialmente opposte solo alcune pronunce di merito, le quali hanno anche valorizzato l'argomentazione basata sul pericolo di un superamento del tasso soglia usurario, una volta che tale ultima novità normativa era stata introdotta dal legislatore (Trib. Monza, 23 febbraio 1999).
Nel 1999, poi, la Suprema Corte ha effettuato quello che è stato indicato da alcuni come un
“revirement” storico affermando la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, argomentando sulla insussistenza di un uso normativo idoneo a derogare all'art. 1283 c.c. (Cass. civ. sez. I, 11 novembre 1999, n. 12507; Cass. civ. sez. I, 16 marzo 1999, n. 2374; Cass. civ. sez. III, 30 marzo 1999, n. 3096).
Questo nuovo corso della giurisprudenza di legittimità è stato, in seguito, confermato dalla Suprema
Corte che, con la pronuncia n. 21095, resa a Sezioni Unite il 4 novembre 2011, ha sancito che le pattuizione anatocistiche configurano violazione del divieto di cui all'art. 1283 c.c., non rinvenendosi l'esistenza di usi normativi neppure nei periodi anteriori al mutamento giurisprudenziale in proposito avvenuto nel 1999, non essendo idonea la contraria interpretazione giurisprudenziale seguita fino ad allora a conferire normatività ad una prassi negoziale che si è dimostrata poi essere contra legem; si tratterebbe di “clausole non negoziate e non negoziabili, perché già predisposte dagli Istituti di credito, in conformità a direttive delle associazioni di categoria” che, in quanto tali, “venivano sottoscritte dalla parte che aveva necessità di usufruire del credito bancario e non aveva, quindi, altra alternativa per accedere a un sistema connotato dalla regola del prendere o lasciare”.
Ora, va rilevato che tale questione è stata risolta dalla modifica dell'art. 120 TUB, apportata con l'art. 25, comma secondo, d. lg. 4 agosto 1999, n. 342 (“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”) e dalla successiva adozione della delibera CICR. 9 febbraio 2000, cui le norme citate rinviano per la determinazione delle modalità e dei criteri di produzione di interessi sugli interessi.
L'art. 25, comma terzo, D.Lgs 342/99 ha, poi, subito la censura di incostituzionalità, per eccesso di
5 delega in violazione dell'art. 76 Cost., da parte della Corte Costituzionale, con la nota ordinanza n.
425 del 17 ottobre 2000, tale che per i contratti stipulati prima del 22 aprile 2000, è venuta nuovamente a mancare ogni copertura di legalità per le precedenti clausole anatocistiche.
Più nello specifico, alla data del 31 dicembre 2013, la situazione poteva dirsi stabilizzata sulla base dei seguenti principi, ricavabili dall'art. 120 TUB all'epoca in vigore: a) per i contratti di conto corrente bancario stipulati prima del 22 aprile 2000, la capitalizzazione degli interessi passivi fino al
30 giugno 2000 non era mai consentita e, quindi, la banca, convenuta dal cliente per la restituzione delle somme utilizzate per pagare (anche) detti interessi, poteva essere condannata ex art. 2033 c.c. al pagamento delle somme relative;
b) per i medesimi contratti, dal 1° luglio 2000, qualora la banca e il cliente avessero sottoscritto la relativa pattuizione oppure la banca avesse pubblicato le sue condizioni nella Gazzetta Ufficiale, queste non fossero state peggiorative per il cliente e le medesime gli fossero state comunicate, la capitalizzazione degli interessi passivi era consentita in condizioni di reciprocità con quella degli interessi attivi come da delibera CICR del 9 febbraio 2000; c) per i contratti di conto corrente bancario successivi al 22 aprile 2000, per avere la capitalizzazione degli interessi passivi era necessaria la specifica pattuizione scritta tra le parti alle condizioni previste dalla suddetta delibera CICR.
Occorre, inoltre, evidenziare che il secondo comma dell'articolo 120 del TUB è stato riformulato dall'articolo 1, comma 629, legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma con cui è stato stabilito che sugli interessi calcolati, a far data dal primo gennaio 2014 (trattandosi di norma non retroattiva), non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.
Ed ancora, per effetto dell'ultima modifica ex D.L. 18 febbraio 2016 n. 18, convertito in L. 8 aprile
2016 n. 49, è stata reintrodotta la previsione dell'anatocismo bancario con l'aggiunta del meccanismo di autorizzazione preventiva revocabile liberamente, sempre che siano rispettati i requisiti di forma scritta, di cui all'art. 117 TUB.
Così chiarito il quadro normativo, il CTU ha proceduto al ricalcolo del saldo del conto corrente, giungendo alle conseguenze che si analizzeranno nei successivi paragrafi.
La nullità della clausola che prevede l'applicazione della c.d. “commissione di massimo scoperto”.
È fondata la domanda di declaratoria di nullità per assenza di causa della clausola avente ad oggetto l'applicazione della c.d. “commissione di massimo scoperto” avanzata dalla società attrice.
Sul punto, occorre premettere che la “commissione di massimo scoperto” costituisce un istituto che non trovava – fino all'intervento legislativo di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185/2008, convertito con
6 legge n. 2/2009 – una chiara definizione ed una certa individuazione sotto il profilo causale.
Accedendo ad un contratto di apertura di credito, secondo una prima interpretazione, tale commissione costituisce sul piano economico la remunerazione spettante alla banca per la messa a disposizione in favore del cliente di determinati fondi, per un certo lasso di tempo, a prescindere dalla loro concreta utilizzazione, con conseguente indisponibilità per la banca della somma concessa (v.
Cass. civ., sez. III, 6 agosto 2002, n. 11772). In tale ipotesi la stessa dovrebbe, quindi, calcolarsi sull'importo del credito accordato, indipendentemente dall'importo utilizzato;
secondo altra interpretazione, invece, la c.m.s. costituisce la controprestazione per il rischio crescente che la banca assume in proporzione all'ammontare dell'utilizzo concreto dei fondi messi a disposizione, da calcolarsi sul massimo importo utilizzato in un determinato periodo.
In ogni caso, se si ritiene che l'obbligazione del cliente di corrispondere alla banca un ulteriore compenso, per l'apertura di credito, oltre alla misura degli interessi pattuiti, possa essere sorretta da causa lecita – in quanto, appunto, remunerazione correlata all'obbligo, a carico della banca, di tenere sempre a disposizione del cliente il massimo importo affidato, o in quanto correlata al rischio crescente che la banca assume, in proporzione all'ammontare dell'utilizzo concreto di detto credito da parte del cliente – nel contratto dovrà essere espressamente specificato che si tratta di una commissione applicata sul finanziamento-concesso o su quello utilizzato, e dovrà esserne indicata la misura, la modalità e la periodicità di calcolo.
Come noto, il legislatore è intervenuto in materia, “legittimando” (con l'art. 2 bis del d.l. n. 185/2008, convertito con legge n. 2/2009) la previsione contrattuale sia di commissioni applicate sullo scoperto del conto che di commissioni da corrispondersi per l'utilizzo del credito concesso, stabilendo che i costi relativi vengano compresi nel calcolo del tasso effettivo globale e calcolati ai fini del c.d. tasso soglia antiusura, ma regolamentando (e così confermando) quelle che nella prassi erano fattispecie diverse.
Sulla base di quanto sopra riportato deve, dunque, affermarsi che la commissione di massimo scoperto può ritenersi lecita e valida solo se nella relativa clausola sia espressamente indicato (stante il suo significato non univoco nella pratica) se si tratti di costo ulteriore, relativo ad apertura di credito, o se commissione applicata sullo scoperto di conto, oltre l'affidata, con indicazione quindi del dato di riferimento per l'applicazione della percentuale riportata in contratto e della periodicità della sua applicazione.
Nel caso di specie, la clausola di massimo scoperto deve essere espunta dal ricalcolo perché indeterminata.
7 La violazione del tasso soglia antiusura ex legge n. 108 del 1996.
Quanto alla doglianza relativa alla sussistenza di una fattispecie usuraria da superamento del tasso soglia, per violazione della l. n. 108 del 1996, è necessario valutarne la fondatezza operando una preliminare distinzione tra c.d. usura originaria e c.d. usura sopravvenuta.
Sul punto, la l. 108/1996, unitamente con la legge di interpretazione autentica 234/2001, affermano che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento: per il legislatore, pertanto, soltanto in caso di interessi originariamente usurari trova applicazione la sanzione civilistica di nullità (art. 1815, comma 2, c.c.) prevista dalla normativa antiusura, oltre alla sanzione penale. In tal senso l'usura originaria costituisce un vizio genetico del contratto, da verificare esclusivamente al momento dell'insorgenza del vincolo contrattuale.
Nel caso di specie che oggi occupa, il CTU non ha rivelato il superamento del tasso soglia previsto in materia di usura.
Sulle risultanze della C.T.U. e sul definitivo accertamento del rapporto di dare-avere tra le parti.
Ciò premesso, il giudice con propria ordinanza ha disposto che il CTU effettuasse il doppio ricalcolo del saldo del conto dalle date di sua apertura a quella di chiusura, tenendo conto di quanto sopra innanzi illustrato e applicando, in un primo caso, l'ammontare degli interessi calcolato al tasso convenzionale, e, nel secondo, di quelli legali tenendo conto di quanto previsto, altresì, nel contratto di c/c del 17 settembre 2008, allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza telematica del 28 ottobre 2021.
Preliminarmente, deve precisarsi, così com'è già stato affermato anche nell'originaria perizia, che non è possibile procedere all'analisi ed al consequenziale riconteggio del conto corrente dalla sua apertura poiché non vi è documentazione disponibile in atti per il periodo precedente il 01/01/2002.
Nelle proprie note di trattazione scritta per l'udienza del 28/10/2021, la banca ha dichiarato di non aver rinvenuto, perché al macero, il contratto sottoscritto precedentemente quello esibito e gli e/c e scalari precedenti al 31/1/2002. Ha invece prodotto il contratto del c/c ordinario n. 113/26271 del 17 settembre 2008, da quale si legge che la data di accensione del rapporto risale al 01/12/1981. L'ultimo estratto conto disponibile è quello al 30/09/2017. Si è quindi proceduto, ad un primo ricalcolo, con applicazione degli interessi materialmente applicati dalla banca, come da estratti conto prodotti, il cui esito indica che le somme da recuperare ammontano ad € 5.897,39 quale differenza tra il saldo reale del conto corrente (quello indicato negli estratti conto) pari ad € -61,01 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato pari ad € 5.836,38 dovuto alla differenza tra gli interessi applicati e quelli ricalcolati. In sintesi, il saldo finale degli estratti conto avrebbe dovuto indicare € 5.836,38 e non € -
8 61,01. Si è inoltre proceduto ad un secondo ricalcolo, con applicazione degli interessi legali ed espungendo CMS e spese fino alla data del contratto mentre, successivamente, con applicazione di quelli convenzionali, il cui esito indica che le somme da recuperare ammontano ad € 12.856,93 quale differenza tra il saldo reale del conto corrente (quello indicato negli estratti conto) par ad euro € -
61,01 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato pari ad € 12.795,92 (di cui: € 9.902,71 come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati;
€ 1.080,04 come Commissioni di Massimo scoperto enucleate nel riconteggio;
€ 1.874,18 come spese ed oneri enucleate nel riconteggio). In sintesi, il saldo finale degli estratti conto avrebbe dovuto indicare € 12.795,92 e non € -61,01.
Nel caso di specie, il giudice ritiene di dover aderire alla seconda delle ipotesi enucleate dalla consulenza tecnica d'ufficio, in considerazione delle illegittimità riscontrate nelle pattuizioni contrattuali, e conformemente alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità. E infatti, in considerazione di quanto sopra già esposto, è necessario dar luogo all'applicazione dapprima al tasso legale fino alla data del contratto, in secondo luogo applicando il tasso convenzionale solo successivamente alla data del contratto prodotto.
Pertanto, il giudice accerta, definitivamente, che il saldo finale del conto avrebbe dovuto indicare €
12.795,92 e non € -61,01.
Sulla supposta prescrizione delle poste creditorie del correntista.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla è infondata. CP_1
Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, considerata la natura unitaria del contratto di conto corrente, la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre dalla chiusura definitiva del rapporto bancario, il quale dà luogo a un unico rapporto giuridico, ancorché articolato in una pluralità di atti esecutivi. Sicché “il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati” (Cass. Civ., 02.12.2010, n.
24418). Al fine di giungere a questa conclusione, la giurisprudenza si è basata sull'interpretazione della disciplina legislativa del contratto di credito bancario, ex artt. 1842 e ss. cod. civ., in considerazione del fatto che l'indebito oggettivo postula un pagamento che, avuto riguardo alle modalità di funzionamento del rapporto di conto corrente, spesso si rende configurabile soltanto all'atto della chiusura del conto. I principi enunciati dalla Suprema Corte sono stati confermati dalla
Corte costituzionale, con la storica sentenza del 05.04.2012, n. 78, con la quale è stata dichiarata
9 l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, della legge n. 10/2011, che aveva l'obiettivo di anticipare il momento del decorso del termine di prescrizione alla data in cui si verificava la mera annotazione, indipendentemente dal pagamento, che sarebbe avvenuto in un successivo momento, alla chiusura del rapporto. La Corte costituzionale, con la mentovata sentenza, ha ribadito, infatti, che la ripetizione dell'indebito oggettivo postula un pagamento che, avuto riguardo alle modalità di funzionamento del rapporto di conto corrente, spesso si rende configurabile soltanto all'atto della chiusura del conto. Pertanto, ancorare la decorrenza termine di prescrizione all'annotazione in conto significa individuarla in un momento diverso da quello in cui il diritto può essere fatto valere, in spregio alla previsione di cui all'art. 2935 c.c. Ne consegue, con evidenza, che i diritti vantati dall'attore nel presente giudizio non sono affatto prescritti, essendo il conto in questione ancora aperto.
Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022 giusto il grado di complessità e il valore della controversia, tenuto conto di quanto effettivamente spettante all'attore.
Nella specie, il giudice dichiara che il valore effettivo della controversia è pari a € 12.795,92 e non €
150.000,00 come originariamente dichiarato da parte attrice. Le spese di C.T.U. sono poste definitivamente a carico di parte soccombente nell'ammontare già liquidato con decreto del 17 giugno
2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara, con riferimento al contratto di conto corrente n. 26271, la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e di quelle relative alla commissione di massimo scoperto;
- per l'effetto, dichiara che il conto corrente n. 26271 presenta un saldo ricalcolato pari ad € 12.795,92;
- condanna la in persona del suo l.r.p.t., al Controparte_1
pagamento, in favore di , della complessiva somma di € 12.795,92, oltre interessi al Parte_1
saggio legale dalla domanda giudiziale al soddisfo;
- condanna la alle spese del presente giudizio, liquidate complessivamente Controparte_1 in € 786,00 per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge, da corrispondersi in favore dell'avv. Antonio Maiella dichiaratosi antistatario;
- dispone che le spese di CTU siano poste a carico di parte convenuta giusto decreto di liquidazione del 17 giugno 2024.
10 Così deciso, in Torre Annunziata, lì 7 aprile 2025
Si comunichi.
Il Giudice
dott.ssa Anna Laura Magliulo
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