Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 11/03/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 391/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ROBERTA MAINONI, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
C.F. ) nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 27.2.2025
1
Per : Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso in rito ed in merito:
In via principale:
– dichiarare la separazione personale tra i coniugi e;
Parte_1 CP_1
– assegnare la casa coniugale alla moglie, che vi abiterà con i figli, sino al raggiungimento della loro completa indipendenza economica;
– I figli minori saranno affidati ai genitori in via condivisa;
collocazione presso la madre con facoltà per il padre di vederli, nel rispetto delle occupazioni e degli impegni dei minori;
– Il padre dovrà versare alla signor un assegno, per il mantenimento dei figli minori e Parte_1 non economicamente indipendenti, da quantificarsi in almeno €. 500,00 per ciascun figlio, ovvero altra somma che risulterà adeguata ai redditi dello stesso, l'assegno familiare erogato in favore del signor dall'Ente previdenziale svizzero dovrà essere integralmente versato alla moglie CP_1
Parte_1
– Il signor dovrà contribuire al mantenimento della moglie, versando un assegno CP_1 mensile di almeno € 250,00, o secondo le sue possibilità economiche, allo stato del tutto sconosciute.
In ogni caso:
Spese di lite rifuse, con liquidazione anticipata a carico dello Stato, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato
In via istruttoria:
Disporre, mediante rogatoria internazionale, ex art. 210 c.p.c. e 213 c.p.c, l'acquisizione presso l'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano, Via Trevano, 69 A 6901 Lugano, delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, del signor CP_1
Disporre l'acquisizione di tutti gli estratti conto e dei rapporti bancari degli ultimi tre anni, relativi al signor e alla sua impresa individuale presso gli istituti bancari svizzeri, in CP_1
particolare Poste Svizzere, BPS, Corner Bank, e eventuali altre di cui si verrà a conoscenza, e di quelli italiani”
Rilevato che:
- ed ontraevano matrimonio in Svizzera 19.4.2002 e che Parte_1 CP_1
dal matrimonio nascevano tre figli;
- con ricorso depositato il 5.2.2025 la ricorrente chiedeva la pronuncia di separazione;
2 - all'udienza ex art. 473-bis 21 c.p.c. del 25.2.2025 nessuno compariva;
il Giudice, dato atto della mancata comparizione delle parti, rimetteva la causa al Collegio.
Considerato che, ai sensi dell'art. 473-bis 21 c.p.c., qualora le parti non compaiano all'udienza, il procedimento si estingue;
letto e applicato l'art. 473-bis 21 c.p.c.,
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. DICHIARA l'estinzione del procedimento.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 27.2.2025.
SI COMUNICHI
Il Presidente relatore
Dott.ssa Barbara Cao
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