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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/06/2025, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4731/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Luca Minniti Presidente Dott.ssa Emanuela Romano Giudice Dott.ssa Angela Baraldi Giudice Relatrice
. r.g. 4731/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. FURNARI FRANCESCO UMBERTO Parte_1
RICORRENTE
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONCLUSIONI Per il ricorrente: come da note scritte del 20 maggio 2025;
Per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'avverso ricorso siccome infondato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite”.
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, 275-bis c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011
Fatto e Diritto
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 02/04/2024, il ricorrente, già titolare dal 17.1.2023 di carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione Europea in quanto coniuge di cittadina comunitaria, ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, in via principale, di dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca della carta di soggiorno UE emesso dal Questore della Provincia di Ravenna, notificatogli il 02/03/2024; in subordine, di disporre il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo.
2.1. Il provvedimento impugnato si fonda innanzitutto sulla ritenuta pericolosità del ricorrente. La Questura ha rilevato che nei confronti dello stesso risultano essere state emesse diverse sentenze di condanna, ossia:
- in data 29/04/2015, sentenza di patteggiamento ex artt. 444 e 445 c.p.p., emessa dal Gup di Ravenna, divenuta irrevocabile il 19/10/2016 a seguito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso alla Corte di Cassazione, per aver commesso sei ipotesi di detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti ex art. 73, co. 5, d.p.r. n. 309/1990, tra il 14/04/2011 e il 10/07/2011, ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche, con la quale è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed € 3.000 di multa;
Pagina 1 - in data 08/07/2016, sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Bologna in parziale riforma alla sentenza del Tribunale di Ravenna, divenuta irrevocabile in data 24/07/2016, per il reato di porto d'armi ex art. 4 L. n. 110/1975, alla pena di mesi 6 di arresto ed € 1.000 di ammenda;
- in data 17/10/2019, sentenza di condanna emanata dalla Corte di appello di Bologna per il reato in materia di stupefacenti ex art. 73, co. 1, d.p.r. n. 309/1990, commesso in Cervia, .
2.2. L'autorità amministrativa ha inoltre rilevato che, in data 09/06/2018, il Sig. è stato Parte_1 destinatario della misura di prevenzione dell'avviso orale del Questore.
2.3. La Questura dunque, considerato che – ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 30/2007 – i cittadini dell'Unione Europea e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno fino a quando dispongono delle risorse econo e non costituiscono un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha revocato al Sig. la carta di soggiorno evidenziando, oltre alla pericolosità, che non Parte_1 svolge alcu
3.1. Il Sig. ha presentato ricorso, rappresentando come la revoca ledesse il suo diritto al Parte_1 rispetto de e familiare, ritenendo che in sede amministrativa non fosse stata comparata la sua ritenuta “pericolosità sociale” con la sua situazione familiare (moglie e figli), la durata della sua permanenza sul territorio nazionale e la sua condizione patologica (affetto da sclerosi multipla), oltre che la lontananza nel tempo dei suoi pregiudizi penali.
3.2. In data 03/04/2024, il giudice, ritenuti insussistenti i presupposti per decidere inaudita altera parte, ha fissato sia l'udienza di comparizione delle parti per la discussione sulla domanda cautelare e sia quella per il merito.
3.3. All'udienza dell'11/07/2024, il giudice, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia della parte resistente e ha provveduto ad ascoltare il ricorrente, il quale ha dichiarato in lingua italiana: “sono in Italia dal 2005; non lavoro da tre anni;
ho fatto la domanda per l'invalidità. Mi mantiene mia moglie. Abbiamo due figli di 16 (maschio) e 6 (femmina) anni. Ho ricevuto un ordine di carcerazione con contestuale sospensione;
mi pare fosse di due anni;
ho chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare. Al momento non mi risulta di avere altri procedimenti penali in corso. Ho un problema di salute serio per cui assumo farmaci che dovrò prendere per sempre.”. Nella medesima udienza, il difensore, sollecitato sul punto, ha precisato la domanda avanzata in via subordinata nel ricorso come domanda volta al riconoscimento in favore del ricorrente di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
3.4. Il giudice, quindi, ritenendo necessario approfondire i profili di pericolosità sociale così come mersi nel provvedimento impugnato, ha rinviato per l'acquisizione del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti presso il Tribunale di Ravenna, nonché copia dell'AFIS aggiornato;
inoltre, ha invitato il difensore a depositare copia del provvedimento di cumulo e della richiesta della misura alternativa.
3.5. In data 12/07/2024, la Questura di ha depositato copia aggiornata dell'AFIS; mentre il CP_1
15/07/2024, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna ha depositato il casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti.
3.6. In data 22/07/2024, il difensore del ricorrente ha depositato, in sede di memoria integrativa, la documentazione richiesta e, in particolare, il provvedimento relativo al cumulo delle pene e la richiest lla detenzione.
3.7. Il , regolarmente notificato e non costituitosi per la prima udienza Controparte_2 nell'am cautelare, ha depositato, in data 05/09/2024, tramite l'Avvocatura dello Stato, comparsa di costituzione e risposta per l'udienza di prosecuzione nell'ambito del processo di merito.
3.8. All'udienza del 10/09/2024, il difensore ha insistito per l'accoglimento dell'istanza di sospensiva e, nel merito, ha chiesto di fissarsi udienza di discussione davanti al Collegio.
3.9. Il giudice, riservandosi sull'istanza di sospensiva, ha fissato udienza di discussione in data 09/12/2024, sostituendola con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
3.10. In data 14/09/2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/09/2024, il giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato evidenziando la sussistenza sia del fumus boni iuris in relazione al diritto alla protezione speciale, per le ragioni meglio in seguito precisate, sia
Pagina 2 del periculum in mora, atteso, sotto quest'ultimo profilo, il concreto rischio di espulsione dal territorio nazionale che il ricorrente avrebbe potuto subire trovandosi in condizioni di irregolarità.
3.11. In data 22/11/2024, il difensore ha depositato note scritte conclusive con le quali ha richiesto l'accoglimento del ricorso. Il giudice ha rimesso la causa sul ruolo disponendo l'assunzione della testimonianza della moglie del ricorrente delegando per l'espletamento di detto incombente il GOP appartenente all'ufficio del
.1.25, ha provveduto all'audizione della testimone, sig.ra
La teste ha reso le seguenti dichiarazioni: “ADR: io e mio Testimone_1 marito ci siamo sposat 007, abbiamo due figli, un maschietto nato nel 2008 e una femminuccia nata nel 2018. Abitiamo a alla via Romea Centro n. 34. Siamo in una casa in affitto s 12. ADR: CP_1 mio marito ed io vers dell'anno 2016 avevamo aperto una nostra macelleria a , l'attività CP_1 andava bene ma nel 2018 io sono rimasta incinta e mio marito da solo faceva fatica a man ti il lavoro e così abbiamo chiuso il negozio nel 2019. Io ho avuto una gravidanza molto difficile, dopo ho subito un'isterectomia, poi c'è stato il Covid, ho sofferto anche di depressione. Sono stati momenti molto difficili. Sono arrivata a lavorare part-time in tre posti diversi per cercare di mandare avanti la famiglia. Ho fatto la donna delle pulizie in case private e poi anche alle dipendenze di una ditta di pulizie e poi svolgevo anche attività di ve la ditta HERBALIFE on-line. Ora svolgo un solo lavoro, quello presso la ditta di pulizie COPURA di , sono assunta sempre con contratto part-time anche se lavoro molto come straordinario. ADR: nel CP_1
20 ppo a mio marito è stata diagnosticata la sclerosi multipla e nel 2019 ha avuto un aggravamento della malattia ma con la sostituzione della terapia far sua condizione è migliorata. Viene seguito costantemente dal Centro di Neurologia dell'Ospedale . C'è stato un periodo durante il quale si CP_1 recava ogni mese in ospedale perché i nuovi farmac danneggiare il fegato che quindi andava monitorato. Una volta all'anno esegue anche la risonanza magnetica e comunque è soggetto a continui controlli ematici. ADR: mio marito non può più lavorare come macellaio, le temperature troppo fredde delle celle frigorifere possono portare ad un peggiorament condizione fisica. ADR: nostro figlio sta frequentando il terzo anno dell'istituto ITS LL DI di (corso navigazione navale), sta frequentando anche un CP_1 corso per diventare bagnino e poter cercare di nella prossima stagione estiva;
e la bimba frequenta la prima elementare. ADR: mio marito, con questa nuova terapia farmacologica, riesce a contenere per il momento i sintomi e così riesce anche a darmi un aiuto soprattutto con la bambina piccola per andare a prenderla a scuola ad esempio, altrimenti io da sola non sarei in grado di farcela e dovrei chiedere di modificare i miei turni di lavoro. Io non ho un luogo fisso di lavoro nel senso che la ditta di pulizie per la quale lavoro da anni e che mi ha assunto a tempo indeterminato sia pure part-time come ho detto prima mi cambia spe i di lavoro perché ha appalti nei luoghi più disparati come RSA, Comune, Ospedali, anche se sempre a , e negli orari più CP_1 diversi anche di primissimo mattino. ADR: io non potrei stare senza mio marito, i mie attutto il grande, non capirebbero se mio marito dovesse andare via. ADR: mio figlio grande è a conoscenza della malattia del papà, la piccola no, anche se chiede spesso al padre il motivo della sua stanchezza. I nuovi farmaci hanno migliorato quella lesione riscontrata nel 2019, ma soprattutto con le temperature eccessivamente calde o fredde l'umore di mio marito subisce un peggioramento significativo, è sempre giù, depresso;
a volte anche fisicamente non è riuscito a muoversi soprattutto nella parte destra del corpo;
di solito, cerchiamo di non fargli portare grossi pesi ma anche una semplice e leggera busta della spesa potrebbe non riuscire a portarla”. Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c.
4.1 Ciò posto, oggetto del presente giudizio è l'accertamento della illegittimità del provvedimento di revoca della Carta di soggiorno UE n. Cat. A.11/Rev.n.11/2023 emesso dalla Questura di Ravenna e, in subordine, il diritto al riconoscimento a favore del ricorrente della protezione speciale.
4.2 Sotto il primo profilo, preme ricordare come i presupposti per il rilascio della suddetta carta di soggiorno siano rappresentati dalla esistenza di un rapporto familiare, come definito all'art. 2 d.lgs. 30/2007, tra il cittadino non comunitario e il cittadino dell'Unione e dalla assenza delle condizioni ostative al diritto ingresso e di soggiorno di cui all'art. 20 d.lgs. 30/2007, ossia dall'assenza di motivi di sicurezza dello Stato, di motivi imperativi di pubblica sicurezza ovvero di altri motivi pubblico o di pubblica sicurezza. Orbene, il primo presupposto (matrimonio con la Sig.ra Tes_1
Pagina 3 e nascita dei due figli, nel 2008 e nel 2018) non è stato oggetto di Testimone_1 Per_1 contestazione da parte dell'organo amministrativo, a differenza, invece, del secondo. Dai certificati acquisiti agli atti, è emerso, infatti, che il ricorrente è stato destinatario delle seguenti sentenze di condanna:
- in data 29/04/2015, sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e 445 c.p.p., emessa dal G.U.P. del Tribunale di Ravenna, divenuta irrevocabile il 19/10/2016, a seguito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso alla Corte di Cassazione, per aver commesso: 1) detenzione e ce cite di sostanze stupefacenti ex art. 73, co. 5, d.p.r. n. 309/1990, in data 14/04/2011 in 2) detenzione e ces cite di sostanze stupefacenti ex art. 73, co. 5, CP_1
d.p.r. n. 309/1 ata 13/05/2011 in 3) detenzione e ce ecite di sostanze CP_1 stupefacenti ex art. 73, co. 5, d.p.r. n. 309/1990, in data 14/06/2011 in 4) detenzione e CP_1 illecite di sostanze stupefacenti ex art. 73, co. 5, d.p.r. n. 309/199 14/06/2011 in
5) detenzione illecite di sostanze stupefacenti ex art. 73, co. 5, d.p.r. n. 309/1990, CP_1
1/07/2011 in 6) detenzione illecite di sostanze stupefacenti ex art. 73, CP_1 co. 5, d.p.r. n. 309/1990, in data 10/07/2011 in concesse le attenuanti generiche ex art. 62- CP_1 bis c.p. e ritenuta la continuazione ex art. 81 cpv. tti i reati;
con la quale è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed € 3.000 di multa, pena sospesa ai sensi dell'art. 163 c.p.;
- in data 08/07/2016, sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Bologna, in parziale riforma alla sentenza del Tribunale di Ravenna emessa in data 05/05/2015, divenuta irrevocabile in data 24/07/2016, per il reato di porto d'armi ex art. 4 L. n. 110/1975, con la quale è stato condannato alla pena di mesi 6 di arresto ed € 1.000 di ammenda;
pensa sostituita interamente con l'ammenda pari a € 45.000; con applicazione della misura di sicurezza della confisca e della distruzione di quanto in sequestro;
pena sospesa ex art. 163 c.p.;
- in data 19/02/2021, sentenza di condanna emanata dalla Corte di Appello di Bologna, a conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna pronunciata in data 17/10/2019, divenuta irrevocabile il 22/05/2021, per il reato di cessione illecita di sostanze stupefacenti ex art. 73, co. 5, d.p.r. n. 309/1990, commesso in Cervia, il 20/08/2019, con la quale è stato condannato – tenuto conto delle diminuenti del rito abbreviato – alla pena di mesi 9 di reclusione ed € 800 di multa, applicando la misura di sicurezza della confisca e distruzione dei beni;
- in data 21/03/2024, provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, con il quale è stato effettuato il cumulo delle pene inflitte con i provvedimenti del G.U.P. di Ravenna del 29/04/2015 e della Corte d'Appello di Bologna del 19/02/2021; determinata, quindi, la pena da scontare in: anni 2 e giorni 9 di reclusione (dedotti i periodi di carcerazione già sofferta, pari a 21 giorni); pena pecuniaria pari a € 3.800 di multa;
disposta la sospensione dell'esecuzione della pena residua della reclusione ai sensi dell'art. 656, co. 5, c.p.p.. In merito a quest'ultimo provvedimento, il difensore del ricorrente ha allegato la richiesta di misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 OP e, in subordine, detenzione domiciliare ex art. 47-ter OP, con possibilità di allontanamento per ragioni di lavoro o familiari, per le esigenze dei figli minori) presentata al Tribunale di Sorveglianza, istanza per la quale non risulta ancora fissata la relativa udienza di trattazione. Il ricorrente risulta, altresì, imputato in un procedimento penale ancora pendente dinanzi al Tribunale di Ravenna per il reato ll'art. 73, co. 1, d.p.r. n. 309/1990, commesso dall'11/04/2013 al 18/06/2013, in per il quale è stato rinviato a giudizio in data CP_1
11/05/2022 (prossima udienza da certi 7/10/2024).
4.4. Anche nel certificato AFIS risultavano nei confro rrente i seguenti pregiudizi:
- in data 20/07/2006, Carabinieri della Compagnia di eato spaccio stupefacenti”; CP_1
- in data 01/07/2009, fermato dalla Polizia della Ques tenzione stupefacenti”; CP_1
- in data 12/01/2012, dal Comando Provinciale R.O.N.I. d , denunciato “in stato di CP_1 CP_3 libertà per concorso in resistenza e violenza a pubblico ufficiale in flagranza di reato
- in data 03 , è stato fermato per “accertamenti di polizia giudiziaria” dal Comando Provinciale R.O.N.I. di – Stazione CC Via Alberoni;
CP_1
- in data 2 ato arrestato per l'esecuzione dell'ordine di custodia cautelare in carcere dalla Questura di CP_1
Pagina 4 - in data 28/05/2018, è stato tratto in arresto dal Comando Provinciale R.O.N.I. di – CP_1
Stazione CC Lido Adriano per “stupefacenti – vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope in flagranza di reato”. Come si ricorderà il ricorrente è stato anche destinatario di una misura di prevenzione. Con riguardo al d.lgs. 30/2007, rileva il già citato art. 20, secondo il quale “il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza”. Rispetto alla domanda di merito avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità della revoca della carta di soggiorno, si deve fare applicazione degli artt. 13 e 20 D.lgs 30/2007. Secondo Cass. 14159/17 in relazione alla revoca (e al rinnovo) del permesso di soggiorno per motivi familiari “si applica […] il parametro di cui all'art 20 del d.lgs n. 30 del 2007 per le ragioni ampiamente argomentate nelle sentenze n.12071 del 2013 e 19937 (n.d.a., 19337) del 2016, ferma la necessità di una valutazione effettiva e concreta del requisito della pericolosità sociale”. L'ampia motivazione di Cass. 19337/16 richiamata da Cass. 14157/17 si sofferma sul confronto tra l'art. 5 bis D.lgs 286/98 e gli artt. 13 e 20 D.lgs 30/2007 poiché, nel caso deciso dal Supremo Collegio, il ricorrente invocava l'applicazione delle ritenute più favorevoli previsioni normative contenute nel D.lgs 286/98: “Si deve pertanto stabilire se le condizioni di rinnovo (e quelle impeditive) del permesso di soggiorno per motivi familiari contenute nel d.lgs n. 30 del 2007 siano meno favorevoli di quelle omologhe contenute nel D.Lgs n. 286 del 1998, considerando omologhe quelle che disciplinano la medesima fattispecie. La comparazione può essere svolta soltanto con il citato art. 5 comma 5 bis che detta la disciplina normativa generale delle condizioni di rilascio e rinnovo (anche impeditive) del permesso di soggiorno. Le condizioni di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari sono regolate nel d.lgs n. 30 del 2007 dall'art. 20. Al riguardo, deve rilevarsi che l'art. 13, nel prevedere il diritto al mantenimento del titolo di soggiorno, stabilisce che la verifica delle condizioni del rinnovo deve essere svolta quando sussistono ragionevoli dubbi sulla persistenza delle condizioni di legge ed al terzo comma, pone delle condizioni limitative al potere amministrativo di allontanamento, precisando però espressamente che rimangono ferme "le disposizioni concernenti l'allontanamento per motivi di ordine e sicurezza pubblica". La lettura coordinata della norma sul mantenimento del titolo di soggiorno (art. 13) che pone come limite non superabile i motivi di ordine e sicurezza pubblica al fine di conservare il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno e di quella riguardante le cause di allontanamento coattivo (art. 20), consente di affermare che, nel sistema del d.lgs n. 30 del 2007, specificamente applicabile ai familiari stranieri dei cittadini italiani [n.d.r., qui comunitari], esiste un complesso normativo che contiene condizioni impeditive del rinnovo di permesso di soggiorno per motivi familiari. Come già rilevato nell'ordinanza n. 12701 del 2013, tali condizioni coincidono con quelle che possono portare all'adozione di un provvedimento coattivo di allontanamento, dotato di una disciplina normativa autonoma (anche sotto il profilo della verifica giurisdizionale) rispetto a quella generale relativa all'espulsione e al successivo accompagnamento coattivo (o al trattenimento a fini di differimento del rimpatrio). Ne consegue l'irragionevolezza di una ricostruzione del sistema che richiedesse per impedire il rinnovo del permesso di soggiorno requisiti addirittura più restrittivi di quelli applicabili incontestatamente per disporre direttamente l'allontanamento coattivo ex art. 20 dlg-s n. 30 del 2007”. La Cassazione quindi afferma che “il confronto tra il paradigma dei "motivi imperativi di pubblica sicurezza" contenuto nell'art. 20 del d.lgs n. 30 del 2007 e quello desumibile dall'art. 5 comma 5 bis del d.lgs n. 286 del 1998 evidenzia come le prescrizioni normative sono largamente sovrapponibili. Nel primo testo normativo, ferma la necessità di uno scrutinio concreto ed attuale che costituisce principio generale in ordine all'adozione di misure coercitive limitative dell'ingresso, soggiorno o circolazione dei cittadini stranieri, le condanne per delitti contro l'incolumità della persona (come la rapina) possono essere valutate al fine di riscontrare positive condizioni ostative di ordine e sicurezza pubblica, rientrando addirittura nella più definita categoria dei motivi imperativi di sicurezza pubblica. Nell'art. 5, comma 5 bis, del d.lgs n. 286 del 1998 al fine di valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato "si tiene conto anche di eventuali condanne per i nati previsti dagli articoli 380, commi 1 e
2, e 407, cominci 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e
3. 5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-ter”. […] Il riferimento normativo alla "sicurezza dello Stato" contenuto nel citato art. 5 comma 5 bis deve essere interpretato in correlazione con le fattispecie incriminatrici sintomatiche desumibili dagli artt. 380 e 407 cod. proc. pen. al fine di pervenire ad una nozione coerente con quella relativa alla sicurezza pubblica contenuta nel l'ari. 20 d.lgs n. 30 del 2007. Tali fattispecie non riguardano soltanto reati che attentano alla sicurezza dello Stato inteso come territorio, istituzioni ed ordinamento ma anche alla sicurezza collettiva di tutti
Pagina 5 coloro che vivono all'interno di esso. I delitti contro l'incolumità fisica, in quanto previsti nell'elenco riportato sia nell'art. 20 del d.lgs n. 30 del 2007 che nell'art. 5 comma 5 bis del T.U. sull'immigrazione, possono essere indicativi di un profilo di pericolosità sociale, alla luce di un'indagine concreta e condotta caso per caso come nella specie. Deve, al riguardo, aggiungersi che la formula contenuta nel terzo comma dell'art. 4 del T.U. n. 286 del 1998 (disposizione relativa alle condizioni impeditive dell'ingresso) è testualmente conforme a quella dell'art. 5”. La Cassazione conclude affermando che “la valutazione della "pericolosità sociale" del cittadino straniero in sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari deve essere svolta alla luce dei criteri indicati nell'art. 20 del d.lgs n. 30 del 2007, potendo, di conseguenza, essere desunta anche dalla commissione di reati che possono colpire o mettere in pericolo l'integrità fisica come la rapina. La valutazione deve, tuttavia, essere svolta in concreto alla luce del profilo complessivo della condotta del richiedente, mediante un esame della tipologia e dell'entità delle condotte delittuose, della loro continuità o sviluppo diacronico, ferma la necessità che almeno una di esse sia riconducibile alle ipotesi normativamente descritte nell'art. 20 d.lgs n, 30 del 2007, peraltro del tutto omologhe a quelle descritte nell'art. 5, comma 5 bis, del d.lgs n. 286 del 1998, regolante, come già rilevato, le condizioni di legge per il rilascio ed il rinnovo, in generale di un titolo di soggiorno anche per motivi diversi da quelli volti a salvaguardare l'unità familiare”. Orbene, occorre dunque verificare se residui in capo al ricorrente una pericolosità ostativa al mantenimento della carta di soggiorno revocata, secondo una valutazione in concreto, con riferimento ai “motivi imperativi di pubblica sicurezza” e agli “altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza” avuto riguardo alle condanne innanzi riportate. Ebbene, la commissione dei reati di cui agli artt. artt. 110 e 73 d.p.r. 309/1990 rientra nei “delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69”, e precipuamente nel co. 1 lett. e) di tale disposizione (vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope), delitti da tenere in necessaria considerazione per la valutazione della presenza di motivi di sicurezza pubblica. Le cessioni sono state plurime, gli episodi reiterati a dimostrazione della determinazione e, quindi, della maggior intensità del dolo dimostrato dal ricorrente nella commissione di tali reati, commessi nonostante la presenza sul territorio italiano dei familiari di riferimento e dopo diversi anni di permanenza regolare del ricorrente sul territorio nazionale ( sin dal 2008, titolo di soggiorno per motivi familiari e, successivamente, dal 2013 carta di soggiorno di lungo periodo) e, pertanto, nelle condizioni di rispettare le regole della civile convivenza. Si tratta di condanne per reati che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica e comunque integrano anche gli “altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza”, essendo anche lesivi di questi beni giuridici. Peraltro, preme rilevare come l'affidamento in prova al servizio sociale – misura alternativa richiesta in via principale dal ricorrente al Tribunale di Sorveglianza – richieda, per poter essere concessa, non l'avvenuta cessazione della pericolosità sociale dell'istante, ma solo l'inizio del processo di rieducazione dello stesso (Cass. 26228/2020). Di conseguenza al momento non è possibile esprimere un giudizio favorevole. Il ricorrente, quindi, presenta allo stato i tratti della pericolosità sociale rilevante ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 30/2007, e ciò osta al rilascio della carta di soggiorno di cui all'art. 10 co. 4 d.lgs. 30/2007 o, meglio, all'annullamento del provvedimento di revoca del predetto titolo come richiesto in via principale dal medesimo.
5.1 Occorre, pertanto, ora passare a verificare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale così come espressamente richiesto in sede giudiziale dal difensore del ricorrente e come, peraltro, implicitamente evidenziato nello stesso provvedimento impugnato (“......alla luce della durata del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, della situazione familiare e di salute.... lo stesso potrà presentare apposita istanza per ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale...”). Protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1. nella formulazione antecedente al c.d. decreto Cutro, avuto riguardo al tempo dell'adozione del provvedimento impugnato. Infatti il 31 gennaio 2023 il Questore, al momento della revoca della carta di soggiorno, avrebbe dovuto valutare d'ufficio la possibilità di riconoscere la protezione speciale ex art. 5, comma 9, D.lgs 286/98 (previa acquisizione del parere della CT) nella versione all'epoca vigente.
Pagina 6 Il legislatore nel 2020 è intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, il quale nella formulazione qui applicabile ratione temporis prevede che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Va, al riguardo, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 secondo cui «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che l'art. 19, co 1.1, terzo e quarto periodo, D.lgs. n. 286/98 (applicabile al caso di specie, non valendo le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, per quanto sopra osservato) riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio i si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Per_3
Ciò detto, nel caso di specie è i e, nei quasi 20 anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato qui la propria vita familiare.
Pagina 7 L'inserimento nel contesto trova riscontro nella documentazione prodotta, da cui si ha conferma della circostanza che il ricorrente vive in un appartamento assieme alla moglie (cfr. certificato di matrimonio allegato al ricorso) e ai figli (cfr. dichiarazione di ospitalità). Il ricorrente ha ricevuto nel 2015 la diagnosi di sclerosi multipla, per la quale si è sottoposto a trattamenti farmacologici – che hanno al momento impedito la progressione della malattia, nonostante alcuni effetti collaterali patiti dallo stesso, e consentito la sua deambulazione in via autonoma - nonché tutt'ora a visite specialistiche di controllo. Il ricorrente ha altresì documentato il riconoscimento di un'invalidità civile in misura pari al 46% e riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (v. doc. 5 ricorso). Il ricorrente, quindi, ha difficoltà a svolgere attività lavorativa da diverso tempo e l'unica fonte di sostentamento della famiglia è allo stato la moglie. Tale vissuto converge indiscutibilmente nella costruzione di una «identità sociale» legata alla permanenza sul territorio, rafforzata, senza dubbio, dalla presenza dei figli minori e dalla moglie in Italia, riferimenti familiari sul territorio. Soprattutto la presenza dei figli minori sul territorio nazionale rappresenta un elemento significativo che dimostra che, in caso di rimpatrio, verrebbe leso il suo diritto alla vita privata e familiare così come esercitato qui in Italia. Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia del ricorrente corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine. Nel bilanciamento, pertanto, fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. Francia;
n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_4 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Cart dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, a fronte di tali circostanze da valutarsi tutte congiuntamente, deve ritenersi, quindi, la residua pericolosità soccombente rispetto, in particolare, alla lunga durata della permanenza sul territorio nazionale, alla presenza del nucleo familiare, alla patologia di cui il ricorrente è affetto, alla conoscenza della lingua italiana, all'affievolimento dei legami con il Paese d'origine. Non si nega quindi una pericolosità residua in capo al ricorrente che, pur ostativa per l'annullamento della revoca della carta di soggiorno, titolo che consente maggiori libertà se non altro per la durata, si valuta soccombente nel dove zio di bilanciamento con le altre posizioni giuridiche soggettive coinvolte. Del resto la stessa ne aveva ravvisato i presupposti pur omettendo di provvedere CP_4 ai sensi dell'art. 5 comma 9 d 8. Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. È comunque bene chiarire che l'accertamento effettuato in questa sede non ha natura permanente, ben potendo elementi sopravvenuti, tra cui la commissione di nuovi reati, condurre tanto ad una revoca del permesso rilasciato quanto ad un diniego di rinnovo, non avendo l'inespellibilità carattere assoluto. Riguardo ai contenuti del permesso di soggiorno, si deve dare atto che lo stesso ha durata biennale ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. A tale riguardo, infatti, occorre evidenziare come gli artt. 19 cit. e 32, terzo comma D. L.vo n. 25/2008 complessivamente contengano, in combinato disposto, la disciplina sostanziale e processuale di un unico permesso di soggiorno previsto in ipotesi di pericolo di violazione del divieto di refoulement. Per conseguenza, a prescindere dalla via procedimentale o processuale seguita, il permesso di soggiorno risulta definito secondo i presupposti contenuti nell'art. 19, comma 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e con gli effetti giuridici segnalati nell'art. 32, terzo comma D. L.vo n. 25/2008 (in
Pagina 8 questo senso v. anche le condivisibili conclusioni raggiunte da TAR Veneto, Sezione terza, sentenza n. 1812 del 23 novembre 2022). Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 12 giugno 2025
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi Il Presidente Dott. Luca Minniti
Pagina 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Luca Minniti Presidente Dott.ssa Emanuela Romano Giudice Dott.ssa Angela Baraldi Giudice Relatrice
. r.g. 4731/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. FURNARI FRANCESCO UMBERTO Parte_1
RICORRENTE
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONCLUSIONI Per il ricorrente: come da note scritte del 20 maggio 2025;
Per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'avverso ricorso siccome infondato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite”.
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, 275-bis c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011
Fatto e Diritto
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 02/04/2024, il ricorrente, già titolare dal 17.1.2023 di carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione Europea in quanto coniuge di cittadina comunitaria, ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, in via principale, di dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca della carta di soggiorno UE emesso dal Questore della Provincia di Ravenna, notificatogli il 02/03/2024; in subordine, di disporre il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo.
2.1. Il provvedimento impugnato si fonda innanzitutto sulla ritenuta pericolosità del ricorrente. La Questura ha rilevato che nei confronti dello stesso risultano essere state emesse diverse sentenze di condanna, ossia:
- in data 29/04/2015, sentenza di patteggiamento ex artt. 444 e 445 c.p.p., emessa dal Gup di Ravenna, divenuta irrevocabile il 19/10/2016 a seguito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso alla Corte di Cassazione, per aver commesso sei ipotesi di detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti ex art. 73, co. 5, d.p.r. n. 309/1990, tra il 14/04/2011 e il 10/07/2011, ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche, con la quale è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed € 3.000 di multa;
Pagina 1 - in data 08/07/2016, sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Bologna in parziale riforma alla sentenza del Tribunale di Ravenna, divenuta irrevocabile in data 24/07/2016, per il reato di porto d'armi ex art. 4 L. n. 110/1975, alla pena di mesi 6 di arresto ed € 1.000 di ammenda;
- in data 17/10/2019, sentenza di condanna emanata dalla Corte di appello di Bologna per il reato in materia di stupefacenti ex art. 73, co. 1, d.p.r. n. 309/1990, commesso in Cervia, .
2.2. L'autorità amministrativa ha inoltre rilevato che, in data 09/06/2018, il Sig. è stato Parte_1 destinatario della misura di prevenzione dell'avviso orale del Questore.
2.3. La Questura dunque, considerato che – ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 30/2007 – i cittadini dell'Unione Europea e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno fino a quando dispongono delle risorse econo e non costituiscono un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha revocato al Sig. la carta di soggiorno evidenziando, oltre alla pericolosità, che non Parte_1 svolge alcu
3.1. Il Sig. ha presentato ricorso, rappresentando come la revoca ledesse il suo diritto al Parte_1 rispetto de e familiare, ritenendo che in sede amministrativa non fosse stata comparata la sua ritenuta “pericolosità sociale” con la sua situazione familiare (moglie e figli), la durata della sua permanenza sul territorio nazionale e la sua condizione patologica (affetto da sclerosi multipla), oltre che la lontananza nel tempo dei suoi pregiudizi penali.
3.2. In data 03/04/2024, il giudice, ritenuti insussistenti i presupposti per decidere inaudita altera parte, ha fissato sia l'udienza di comparizione delle parti per la discussione sulla domanda cautelare e sia quella per il merito.
3.3. All'udienza dell'11/07/2024, il giudice, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia della parte resistente e ha provveduto ad ascoltare il ricorrente, il quale ha dichiarato in lingua italiana: “sono in Italia dal 2005; non lavoro da tre anni;
ho fatto la domanda per l'invalidità. Mi mantiene mia moglie. Abbiamo due figli di 16 (maschio) e 6 (femmina) anni. Ho ricevuto un ordine di carcerazione con contestuale sospensione;
mi pare fosse di due anni;
ho chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare. Al momento non mi risulta di avere altri procedimenti penali in corso. Ho un problema di salute serio per cui assumo farmaci che dovrò prendere per sempre.”. Nella medesima udienza, il difensore, sollecitato sul punto, ha precisato la domanda avanzata in via subordinata nel ricorso come domanda volta al riconoscimento in favore del ricorrente di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
3.4. Il giudice, quindi, ritenendo necessario approfondire i profili di pericolosità sociale così come mersi nel provvedimento impugnato, ha rinviato per l'acquisizione del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti presso il Tribunale di Ravenna, nonché copia dell'AFIS aggiornato;
inoltre, ha invitato il difensore a depositare copia del provvedimento di cumulo e della richiesta della misura alternativa.
3.5. In data 12/07/2024, la Questura di ha depositato copia aggiornata dell'AFIS; mentre il CP_1
15/07/2024, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna ha depositato il casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti.
3.6. In data 22/07/2024, il difensore del ricorrente ha depositato, in sede di memoria integrativa, la documentazione richiesta e, in particolare, il provvedimento relativo al cumulo delle pene e la richiest lla detenzione.
3.7. Il , regolarmente notificato e non costituitosi per la prima udienza Controparte_2 nell'am cautelare, ha depositato, in data 05/09/2024, tramite l'Avvocatura dello Stato, comparsa di costituzione e risposta per l'udienza di prosecuzione nell'ambito del processo di merito.
3.8. All'udienza del 10/09/2024, il difensore ha insistito per l'accoglimento dell'istanza di sospensiva e, nel merito, ha chiesto di fissarsi udienza di discussione davanti al Collegio.
3.9. Il giudice, riservandosi sull'istanza di sospensiva, ha fissato udienza di discussione in data 09/12/2024, sostituendola con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
3.10. In data 14/09/2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/09/2024, il giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato evidenziando la sussistenza sia del fumus boni iuris in relazione al diritto alla protezione speciale, per le ragioni meglio in seguito precisate, sia
Pagina 2 del periculum in mora, atteso, sotto quest'ultimo profilo, il concreto rischio di espulsione dal territorio nazionale che il ricorrente avrebbe potuto subire trovandosi in condizioni di irregolarità.
3.11. In data 22/11/2024, il difensore ha depositato note scritte conclusive con le quali ha richiesto l'accoglimento del ricorso. Il giudice ha rimesso la causa sul ruolo disponendo l'assunzione della testimonianza della moglie del ricorrente delegando per l'espletamento di detto incombente il GOP appartenente all'ufficio del
.1.25, ha provveduto all'audizione della testimone, sig.ra
La teste ha reso le seguenti dichiarazioni: “ADR: io e mio Testimone_1 marito ci siamo sposat 007, abbiamo due figli, un maschietto nato nel 2008 e una femminuccia nata nel 2018. Abitiamo a alla via Romea Centro n. 34. Siamo in una casa in affitto s 12. ADR: CP_1 mio marito ed io vers dell'anno 2016 avevamo aperto una nostra macelleria a , l'attività CP_1 andava bene ma nel 2018 io sono rimasta incinta e mio marito da solo faceva fatica a man ti il lavoro e così abbiamo chiuso il negozio nel 2019. Io ho avuto una gravidanza molto difficile, dopo ho subito un'isterectomia, poi c'è stato il Covid, ho sofferto anche di depressione. Sono stati momenti molto difficili. Sono arrivata a lavorare part-time in tre posti diversi per cercare di mandare avanti la famiglia. Ho fatto la donna delle pulizie in case private e poi anche alle dipendenze di una ditta di pulizie e poi svolgevo anche attività di ve la ditta HERBALIFE on-line. Ora svolgo un solo lavoro, quello presso la ditta di pulizie COPURA di , sono assunta sempre con contratto part-time anche se lavoro molto come straordinario. ADR: nel CP_1
20 ppo a mio marito è stata diagnosticata la sclerosi multipla e nel 2019 ha avuto un aggravamento della malattia ma con la sostituzione della terapia far sua condizione è migliorata. Viene seguito costantemente dal Centro di Neurologia dell'Ospedale . C'è stato un periodo durante il quale si CP_1 recava ogni mese in ospedale perché i nuovi farmac danneggiare il fegato che quindi andava monitorato. Una volta all'anno esegue anche la risonanza magnetica e comunque è soggetto a continui controlli ematici. ADR: mio marito non può più lavorare come macellaio, le temperature troppo fredde delle celle frigorifere possono portare ad un peggiorament condizione fisica. ADR: nostro figlio sta frequentando il terzo anno dell'istituto ITS LL DI di (corso navigazione navale), sta frequentando anche un CP_1 corso per diventare bagnino e poter cercare di nella prossima stagione estiva;
e la bimba frequenta la prima elementare. ADR: mio marito, con questa nuova terapia farmacologica, riesce a contenere per il momento i sintomi e così riesce anche a darmi un aiuto soprattutto con la bambina piccola per andare a prenderla a scuola ad esempio, altrimenti io da sola non sarei in grado di farcela e dovrei chiedere di modificare i miei turni di lavoro. Io non ho un luogo fisso di lavoro nel senso che la ditta di pulizie per la quale lavoro da anni e che mi ha assunto a tempo indeterminato sia pure part-time come ho detto prima mi cambia spe i di lavoro perché ha appalti nei luoghi più disparati come RSA, Comune, Ospedali, anche se sempre a , e negli orari più CP_1 diversi anche di primissimo mattino. ADR: io non potrei stare senza mio marito, i mie attutto il grande, non capirebbero se mio marito dovesse andare via. ADR: mio figlio grande è a conoscenza della malattia del papà, la piccola no, anche se chiede spesso al padre il motivo della sua stanchezza. I nuovi farmaci hanno migliorato quella lesione riscontrata nel 2019, ma soprattutto con le temperature eccessivamente calde o fredde l'umore di mio marito subisce un peggioramento significativo, è sempre giù, depresso;
a volte anche fisicamente non è riuscito a muoversi soprattutto nella parte destra del corpo;
di solito, cerchiamo di non fargli portare grossi pesi ma anche una semplice e leggera busta della spesa potrebbe non riuscire a portarla”. Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c.
4.1 Ciò posto, oggetto del presente giudizio è l'accertamento della illegittimità del provvedimento di revoca della Carta di soggiorno UE n. Cat. A.11/Rev.n.11/2023 emesso dalla Questura di Ravenna e, in subordine, il diritto al riconoscimento a favore del ricorrente della protezione speciale.
4.2 Sotto il primo profilo, preme ricordare come i presupposti per il rilascio della suddetta carta di soggiorno siano rappresentati dalla esistenza di un rapporto familiare, come definito all'art. 2 d.lgs. 30/2007, tra il cittadino non comunitario e il cittadino dell'Unione e dalla assenza delle condizioni ostative al diritto ingresso e di soggiorno di cui all'art. 20 d.lgs. 30/2007, ossia dall'assenza di motivi di sicurezza dello Stato, di motivi imperativi di pubblica sicurezza ovvero di altri motivi pubblico o di pubblica sicurezza. Orbene, il primo presupposto (matrimonio con la Sig.ra Tes_1
Pagina 3 e nascita dei due figli, nel 2008 e nel 2018) non è stato oggetto di Testimone_1 Per_1 contestazione da parte dell'organo amministrativo, a differenza, invece, del secondo. Dai certificati acquisiti agli atti, è emerso, infatti, che il ricorrente è stato destinatario delle seguenti sentenze di condanna:
- in data 29/04/2015, sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e 445 c.p.p., emessa dal G.U.P. del Tribunale di Ravenna, divenuta irrevocabile il 19/10/2016, a seguito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso alla Corte di Cassazione, per aver commesso: 1) detenzione e ce cite di sostanze stupefacenti ex art. 73, co. 5, d.p.r. n. 309/1990, in data 14/04/2011 in 2) detenzione e ces cite di sostanze stupefacenti ex art. 73, co. 5, CP_1
d.p.r. n. 309/1 ata 13/05/2011 in 3) detenzione e ce ecite di sostanze CP_1 stupefacenti ex art. 73, co. 5, d.p.r. n. 309/1990, in data 14/06/2011 in 4) detenzione e CP_1 illecite di sostanze stupefacenti ex art. 73, co. 5, d.p.r. n. 309/199 14/06/2011 in
5) detenzione illecite di sostanze stupefacenti ex art. 73, co. 5, d.p.r. n. 309/1990, CP_1
1/07/2011 in 6) detenzione illecite di sostanze stupefacenti ex art. 73, CP_1 co. 5, d.p.r. n. 309/1990, in data 10/07/2011 in concesse le attenuanti generiche ex art. 62- CP_1 bis c.p. e ritenuta la continuazione ex art. 81 cpv. tti i reati;
con la quale è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed € 3.000 di multa, pena sospesa ai sensi dell'art. 163 c.p.;
- in data 08/07/2016, sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Bologna, in parziale riforma alla sentenza del Tribunale di Ravenna emessa in data 05/05/2015, divenuta irrevocabile in data 24/07/2016, per il reato di porto d'armi ex art. 4 L. n. 110/1975, con la quale è stato condannato alla pena di mesi 6 di arresto ed € 1.000 di ammenda;
pensa sostituita interamente con l'ammenda pari a € 45.000; con applicazione della misura di sicurezza della confisca e della distruzione di quanto in sequestro;
pena sospesa ex art. 163 c.p.;
- in data 19/02/2021, sentenza di condanna emanata dalla Corte di Appello di Bologna, a conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna pronunciata in data 17/10/2019, divenuta irrevocabile il 22/05/2021, per il reato di cessione illecita di sostanze stupefacenti ex art. 73, co. 5, d.p.r. n. 309/1990, commesso in Cervia, il 20/08/2019, con la quale è stato condannato – tenuto conto delle diminuenti del rito abbreviato – alla pena di mesi 9 di reclusione ed € 800 di multa, applicando la misura di sicurezza della confisca e distruzione dei beni;
- in data 21/03/2024, provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, con il quale è stato effettuato il cumulo delle pene inflitte con i provvedimenti del G.U.P. di Ravenna del 29/04/2015 e della Corte d'Appello di Bologna del 19/02/2021; determinata, quindi, la pena da scontare in: anni 2 e giorni 9 di reclusione (dedotti i periodi di carcerazione già sofferta, pari a 21 giorni); pena pecuniaria pari a € 3.800 di multa;
disposta la sospensione dell'esecuzione della pena residua della reclusione ai sensi dell'art. 656, co. 5, c.p.p.. In merito a quest'ultimo provvedimento, il difensore del ricorrente ha allegato la richiesta di misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 OP e, in subordine, detenzione domiciliare ex art. 47-ter OP, con possibilità di allontanamento per ragioni di lavoro o familiari, per le esigenze dei figli minori) presentata al Tribunale di Sorveglianza, istanza per la quale non risulta ancora fissata la relativa udienza di trattazione. Il ricorrente risulta, altresì, imputato in un procedimento penale ancora pendente dinanzi al Tribunale di Ravenna per il reato ll'art. 73, co. 1, d.p.r. n. 309/1990, commesso dall'11/04/2013 al 18/06/2013, in per il quale è stato rinviato a giudizio in data CP_1
11/05/2022 (prossima udienza da certi 7/10/2024).
4.4. Anche nel certificato AFIS risultavano nei confro rrente i seguenti pregiudizi:
- in data 20/07/2006, Carabinieri della Compagnia di eato spaccio stupefacenti”; CP_1
- in data 01/07/2009, fermato dalla Polizia della Ques tenzione stupefacenti”; CP_1
- in data 12/01/2012, dal Comando Provinciale R.O.N.I. d , denunciato “in stato di CP_1 CP_3 libertà per concorso in resistenza e violenza a pubblico ufficiale in flagranza di reato
- in data 03 , è stato fermato per “accertamenti di polizia giudiziaria” dal Comando Provinciale R.O.N.I. di – Stazione CC Via Alberoni;
CP_1
- in data 2 ato arrestato per l'esecuzione dell'ordine di custodia cautelare in carcere dalla Questura di CP_1
Pagina 4 - in data 28/05/2018, è stato tratto in arresto dal Comando Provinciale R.O.N.I. di – CP_1
Stazione CC Lido Adriano per “stupefacenti – vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope in flagranza di reato”. Come si ricorderà il ricorrente è stato anche destinatario di una misura di prevenzione. Con riguardo al d.lgs. 30/2007, rileva il già citato art. 20, secondo il quale “il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza”. Rispetto alla domanda di merito avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità della revoca della carta di soggiorno, si deve fare applicazione degli artt. 13 e 20 D.lgs 30/2007. Secondo Cass. 14159/17 in relazione alla revoca (e al rinnovo) del permesso di soggiorno per motivi familiari “si applica […] il parametro di cui all'art 20 del d.lgs n. 30 del 2007 per le ragioni ampiamente argomentate nelle sentenze n.12071 del 2013 e 19937 (n.d.a., 19337) del 2016, ferma la necessità di una valutazione effettiva e concreta del requisito della pericolosità sociale”. L'ampia motivazione di Cass. 19337/16 richiamata da Cass. 14157/17 si sofferma sul confronto tra l'art. 5 bis D.lgs 286/98 e gli artt. 13 e 20 D.lgs 30/2007 poiché, nel caso deciso dal Supremo Collegio, il ricorrente invocava l'applicazione delle ritenute più favorevoli previsioni normative contenute nel D.lgs 286/98: “Si deve pertanto stabilire se le condizioni di rinnovo (e quelle impeditive) del permesso di soggiorno per motivi familiari contenute nel d.lgs n. 30 del 2007 siano meno favorevoli di quelle omologhe contenute nel D.Lgs n. 286 del 1998, considerando omologhe quelle che disciplinano la medesima fattispecie. La comparazione può essere svolta soltanto con il citato art. 5 comma 5 bis che detta la disciplina normativa generale delle condizioni di rilascio e rinnovo (anche impeditive) del permesso di soggiorno. Le condizioni di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari sono regolate nel d.lgs n. 30 del 2007 dall'art. 20. Al riguardo, deve rilevarsi che l'art. 13, nel prevedere il diritto al mantenimento del titolo di soggiorno, stabilisce che la verifica delle condizioni del rinnovo deve essere svolta quando sussistono ragionevoli dubbi sulla persistenza delle condizioni di legge ed al terzo comma, pone delle condizioni limitative al potere amministrativo di allontanamento, precisando però espressamente che rimangono ferme "le disposizioni concernenti l'allontanamento per motivi di ordine e sicurezza pubblica". La lettura coordinata della norma sul mantenimento del titolo di soggiorno (art. 13) che pone come limite non superabile i motivi di ordine e sicurezza pubblica al fine di conservare il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno e di quella riguardante le cause di allontanamento coattivo (art. 20), consente di affermare che, nel sistema del d.lgs n. 30 del 2007, specificamente applicabile ai familiari stranieri dei cittadini italiani [n.d.r., qui comunitari], esiste un complesso normativo che contiene condizioni impeditive del rinnovo di permesso di soggiorno per motivi familiari. Come già rilevato nell'ordinanza n. 12701 del 2013, tali condizioni coincidono con quelle che possono portare all'adozione di un provvedimento coattivo di allontanamento, dotato di una disciplina normativa autonoma (anche sotto il profilo della verifica giurisdizionale) rispetto a quella generale relativa all'espulsione e al successivo accompagnamento coattivo (o al trattenimento a fini di differimento del rimpatrio). Ne consegue l'irragionevolezza di una ricostruzione del sistema che richiedesse per impedire il rinnovo del permesso di soggiorno requisiti addirittura più restrittivi di quelli applicabili incontestatamente per disporre direttamente l'allontanamento coattivo ex art. 20 dlg-s n. 30 del 2007”. La Cassazione quindi afferma che “il confronto tra il paradigma dei "motivi imperativi di pubblica sicurezza" contenuto nell'art. 20 del d.lgs n. 30 del 2007 e quello desumibile dall'art. 5 comma 5 bis del d.lgs n. 286 del 1998 evidenzia come le prescrizioni normative sono largamente sovrapponibili. Nel primo testo normativo, ferma la necessità di uno scrutinio concreto ed attuale che costituisce principio generale in ordine all'adozione di misure coercitive limitative dell'ingresso, soggiorno o circolazione dei cittadini stranieri, le condanne per delitti contro l'incolumità della persona (come la rapina) possono essere valutate al fine di riscontrare positive condizioni ostative di ordine e sicurezza pubblica, rientrando addirittura nella più definita categoria dei motivi imperativi di sicurezza pubblica. Nell'art. 5, comma 5 bis, del d.lgs n. 286 del 1998 al fine di valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato "si tiene conto anche di eventuali condanne per i nati previsti dagli articoli 380, commi 1 e
2, e 407, cominci 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e
3. 5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-ter”. […] Il riferimento normativo alla "sicurezza dello Stato" contenuto nel citato art. 5 comma 5 bis deve essere interpretato in correlazione con le fattispecie incriminatrici sintomatiche desumibili dagli artt. 380 e 407 cod. proc. pen. al fine di pervenire ad una nozione coerente con quella relativa alla sicurezza pubblica contenuta nel l'ari. 20 d.lgs n. 30 del 2007. Tali fattispecie non riguardano soltanto reati che attentano alla sicurezza dello Stato inteso come territorio, istituzioni ed ordinamento ma anche alla sicurezza collettiva di tutti
Pagina 5 coloro che vivono all'interno di esso. I delitti contro l'incolumità fisica, in quanto previsti nell'elenco riportato sia nell'art. 20 del d.lgs n. 30 del 2007 che nell'art. 5 comma 5 bis del T.U. sull'immigrazione, possono essere indicativi di un profilo di pericolosità sociale, alla luce di un'indagine concreta e condotta caso per caso come nella specie. Deve, al riguardo, aggiungersi che la formula contenuta nel terzo comma dell'art. 4 del T.U. n. 286 del 1998 (disposizione relativa alle condizioni impeditive dell'ingresso) è testualmente conforme a quella dell'art. 5”. La Cassazione conclude affermando che “la valutazione della "pericolosità sociale" del cittadino straniero in sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari deve essere svolta alla luce dei criteri indicati nell'art. 20 del d.lgs n. 30 del 2007, potendo, di conseguenza, essere desunta anche dalla commissione di reati che possono colpire o mettere in pericolo l'integrità fisica come la rapina. La valutazione deve, tuttavia, essere svolta in concreto alla luce del profilo complessivo della condotta del richiedente, mediante un esame della tipologia e dell'entità delle condotte delittuose, della loro continuità o sviluppo diacronico, ferma la necessità che almeno una di esse sia riconducibile alle ipotesi normativamente descritte nell'art. 20 d.lgs n, 30 del 2007, peraltro del tutto omologhe a quelle descritte nell'art. 5, comma 5 bis, del d.lgs n. 286 del 1998, regolante, come già rilevato, le condizioni di legge per il rilascio ed il rinnovo, in generale di un titolo di soggiorno anche per motivi diversi da quelli volti a salvaguardare l'unità familiare”. Orbene, occorre dunque verificare se residui in capo al ricorrente una pericolosità ostativa al mantenimento della carta di soggiorno revocata, secondo una valutazione in concreto, con riferimento ai “motivi imperativi di pubblica sicurezza” e agli “altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza” avuto riguardo alle condanne innanzi riportate. Ebbene, la commissione dei reati di cui agli artt. artt. 110 e 73 d.p.r. 309/1990 rientra nei “delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69”, e precipuamente nel co. 1 lett. e) di tale disposizione (vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope), delitti da tenere in necessaria considerazione per la valutazione della presenza di motivi di sicurezza pubblica. Le cessioni sono state plurime, gli episodi reiterati a dimostrazione della determinazione e, quindi, della maggior intensità del dolo dimostrato dal ricorrente nella commissione di tali reati, commessi nonostante la presenza sul territorio italiano dei familiari di riferimento e dopo diversi anni di permanenza regolare del ricorrente sul territorio nazionale ( sin dal 2008, titolo di soggiorno per motivi familiari e, successivamente, dal 2013 carta di soggiorno di lungo periodo) e, pertanto, nelle condizioni di rispettare le regole della civile convivenza. Si tratta di condanne per reati che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica e comunque integrano anche gli “altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza”, essendo anche lesivi di questi beni giuridici. Peraltro, preme rilevare come l'affidamento in prova al servizio sociale – misura alternativa richiesta in via principale dal ricorrente al Tribunale di Sorveglianza – richieda, per poter essere concessa, non l'avvenuta cessazione della pericolosità sociale dell'istante, ma solo l'inizio del processo di rieducazione dello stesso (Cass. 26228/2020). Di conseguenza al momento non è possibile esprimere un giudizio favorevole. Il ricorrente, quindi, presenta allo stato i tratti della pericolosità sociale rilevante ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 30/2007, e ciò osta al rilascio della carta di soggiorno di cui all'art. 10 co. 4 d.lgs. 30/2007 o, meglio, all'annullamento del provvedimento di revoca del predetto titolo come richiesto in via principale dal medesimo.
5.1 Occorre, pertanto, ora passare a verificare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale così come espressamente richiesto in sede giudiziale dal difensore del ricorrente e come, peraltro, implicitamente evidenziato nello stesso provvedimento impugnato (“......alla luce della durata del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, della situazione familiare e di salute.... lo stesso potrà presentare apposita istanza per ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale...”). Protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1. nella formulazione antecedente al c.d. decreto Cutro, avuto riguardo al tempo dell'adozione del provvedimento impugnato. Infatti il 31 gennaio 2023 il Questore, al momento della revoca della carta di soggiorno, avrebbe dovuto valutare d'ufficio la possibilità di riconoscere la protezione speciale ex art. 5, comma 9, D.lgs 286/98 (previa acquisizione del parere della CT) nella versione all'epoca vigente.
Pagina 6 Il legislatore nel 2020 è intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, il quale nella formulazione qui applicabile ratione temporis prevede che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Va, al riguardo, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 secondo cui «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che l'art. 19, co 1.1, terzo e quarto periodo, D.lgs. n. 286/98 (applicabile al caso di specie, non valendo le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, per quanto sopra osservato) riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio i si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Per_3
Ciò detto, nel caso di specie è i e, nei quasi 20 anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato qui la propria vita familiare.
Pagina 7 L'inserimento nel contesto trova riscontro nella documentazione prodotta, da cui si ha conferma della circostanza che il ricorrente vive in un appartamento assieme alla moglie (cfr. certificato di matrimonio allegato al ricorso) e ai figli (cfr. dichiarazione di ospitalità). Il ricorrente ha ricevuto nel 2015 la diagnosi di sclerosi multipla, per la quale si è sottoposto a trattamenti farmacologici – che hanno al momento impedito la progressione della malattia, nonostante alcuni effetti collaterali patiti dallo stesso, e consentito la sua deambulazione in via autonoma - nonché tutt'ora a visite specialistiche di controllo. Il ricorrente ha altresì documentato il riconoscimento di un'invalidità civile in misura pari al 46% e riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (v. doc. 5 ricorso). Il ricorrente, quindi, ha difficoltà a svolgere attività lavorativa da diverso tempo e l'unica fonte di sostentamento della famiglia è allo stato la moglie. Tale vissuto converge indiscutibilmente nella costruzione di una «identità sociale» legata alla permanenza sul territorio, rafforzata, senza dubbio, dalla presenza dei figli minori e dalla moglie in Italia, riferimenti familiari sul territorio. Soprattutto la presenza dei figli minori sul territorio nazionale rappresenta un elemento significativo che dimostra che, in caso di rimpatrio, verrebbe leso il suo diritto alla vita privata e familiare così come esercitato qui in Italia. Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia del ricorrente corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine. Nel bilanciamento, pertanto, fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. Francia;
n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_4 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Cart dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, a fronte di tali circostanze da valutarsi tutte congiuntamente, deve ritenersi, quindi, la residua pericolosità soccombente rispetto, in particolare, alla lunga durata della permanenza sul territorio nazionale, alla presenza del nucleo familiare, alla patologia di cui il ricorrente è affetto, alla conoscenza della lingua italiana, all'affievolimento dei legami con il Paese d'origine. Non si nega quindi una pericolosità residua in capo al ricorrente che, pur ostativa per l'annullamento della revoca della carta di soggiorno, titolo che consente maggiori libertà se non altro per la durata, si valuta soccombente nel dove zio di bilanciamento con le altre posizioni giuridiche soggettive coinvolte. Del resto la stessa ne aveva ravvisato i presupposti pur omettendo di provvedere CP_4 ai sensi dell'art. 5 comma 9 d 8. Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. È comunque bene chiarire che l'accertamento effettuato in questa sede non ha natura permanente, ben potendo elementi sopravvenuti, tra cui la commissione di nuovi reati, condurre tanto ad una revoca del permesso rilasciato quanto ad un diniego di rinnovo, non avendo l'inespellibilità carattere assoluto. Riguardo ai contenuti del permesso di soggiorno, si deve dare atto che lo stesso ha durata biennale ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. A tale riguardo, infatti, occorre evidenziare come gli artt. 19 cit. e 32, terzo comma D. L.vo n. 25/2008 complessivamente contengano, in combinato disposto, la disciplina sostanziale e processuale di un unico permesso di soggiorno previsto in ipotesi di pericolo di violazione del divieto di refoulement. Per conseguenza, a prescindere dalla via procedimentale o processuale seguita, il permesso di soggiorno risulta definito secondo i presupposti contenuti nell'art. 19, comma 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e con gli effetti giuridici segnalati nell'art. 32, terzo comma D. L.vo n. 25/2008 (in
Pagina 8 questo senso v. anche le condivisibili conclusioni raggiunte da TAR Veneto, Sezione terza, sentenza n. 1812 del 23 novembre 2022). Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 12 giugno 2025
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi Il Presidente Dott. Luca Minniti
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