Art. 1.
I capitani del Corpo della guardia di finanza, inseriti nei primi quindici posti della graduatoria di merito dei dichiarati idonei e non prescelti nell'avanzamento ordinario per ciascuno degli anni 1976, 1977 e 1978, sono promossi, mediante la formazione di appositi quadri suppletivi, al grado di maggiore a decorrere rispettivamente dal 1 gennaio 1977, 1 gennaio 1978 e 1 gennaio 1979.
Le necessarie vacanze nel grado di maggiore sono formate mediante promozioni al grado di tenente colonnello, in eccedenza all'organico di tale grado.
La temporanea eccedenza determinata nel grado di tenente colonnello per effetto di dette promozioni verra' riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 , e successive modificazioni, estesa alla guardia di finanza con legge 24 ottobre 1966, n. 887 .
I capitani del Corpo della guardia di finanza, inseriti nei primi quindici posti della graduatoria di merito dei dichiarati idonei e non prescelti nell'avanzamento ordinario per ciascuno degli anni 1976, 1977 e 1978, sono promossi, mediante la formazione di appositi quadri suppletivi, al grado di maggiore a decorrere rispettivamente dal 1 gennaio 1977, 1 gennaio 1978 e 1 gennaio 1979.
Le necessarie vacanze nel grado di maggiore sono formate mediante promozioni al grado di tenente colonnello, in eccedenza all'organico di tale grado.
La temporanea eccedenza determinata nel grado di tenente colonnello per effetto di dette promozioni verra' riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 , e successive modificazioni, estesa alla guardia di finanza con legge 24 ottobre 1966, n. 887 .