TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/05/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 26586/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 26586/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. PALENI ERIK che lo rappresenta e difende in Parte_1 virtù di procura in atti ricorrente
e
, con il patrocinio dell'avv. ALFONSI DANIELA che la rappresenta e difende CP_1 in virtù di procura in atti ricorrente
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente in data 12.11.2024.
Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 6913/2014, pubblicata il 03.11.2014 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 12.11.2024, Parte_1 CP_1 chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio in punto contributo al mantenimento Per_ della figlia , chiedendo disporsi che il signor contribuisse al mantenimento della stessa CP_2
– sino all'indipendenza economica di quest'ultima – versando la somma di 400,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 27 maggio 2025 le parti hanno confermato di voler precisare congiuntamente alle condizioni di cui al ricorso.
*** §§§ ***
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente rispondono al prevalente interesse della stessa. Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis 15 c.p.c, prende atto dell'accordo tra le parti e, per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza del Tribunale di Torino, n. 6913/2014, pubblicata il 03.11.2014
DISPONE, in revisione di quanto stabilito nella sentenza del Tribunale di Torino n. 6913/2014 in data 17/10/2014, che il sig. versi entro il 5 di ogni mese con bonifico bancario alle Parte_1 coordinate già in uso, come di fatto già versa a far tempo dallo scorso mese di settembre, la somma Per_ mensile di € 400,00 quale contributo al mantenimento della figlia , somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, primo adeguamento ottobre 2025, oltre il oltre il 50% delle spese documentate scolastiche, ludico motorie nonché mediche non mutuabili o non coperte dal SSN, tutte preventivamente concordate o, se necessarie e urgenti, successivamente documentate, fino all' Per_ indipendenza economica di .
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27 maggio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo
caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 26586/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. PALENI ERIK che lo rappresenta e difende in Parte_1 virtù di procura in atti ricorrente
e
, con il patrocinio dell'avv. ALFONSI DANIELA che la rappresenta e difende CP_1 in virtù di procura in atti ricorrente
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente in data 12.11.2024.
Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 6913/2014, pubblicata il 03.11.2014 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 12.11.2024, Parte_1 CP_1 chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio in punto contributo al mantenimento Per_ della figlia , chiedendo disporsi che il signor contribuisse al mantenimento della stessa CP_2
– sino all'indipendenza economica di quest'ultima – versando la somma di 400,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 27 maggio 2025 le parti hanno confermato di voler precisare congiuntamente alle condizioni di cui al ricorso.
*** §§§ ***
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente rispondono al prevalente interesse della stessa. Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis 15 c.p.c, prende atto dell'accordo tra le parti e, per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza del Tribunale di Torino, n. 6913/2014, pubblicata il 03.11.2014
DISPONE, in revisione di quanto stabilito nella sentenza del Tribunale di Torino n. 6913/2014 in data 17/10/2014, che il sig. versi entro il 5 di ogni mese con bonifico bancario alle Parte_1 coordinate già in uso, come di fatto già versa a far tempo dallo scorso mese di settembre, la somma Per_ mensile di € 400,00 quale contributo al mantenimento della figlia , somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, primo adeguamento ottobre 2025, oltre il oltre il 50% delle spese documentate scolastiche, ludico motorie nonché mediche non mutuabili o non coperte dal SSN, tutte preventivamente concordate o, se necessarie e urgenti, successivamente documentate, fino all' Per_ indipendenza economica di .
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27 maggio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo
caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento