Sentenza 20 maggio 2021
Rigetto
Sentenza 24 marzo 2025
Parere definitivo 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/03/2025, n. 2379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2379 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02379/2025REG.PROV.COLL.
N. 00058/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 58 del 2022, proposto da AU FI, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Salotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Francesco Alessandro Magni in Roma, via Caio Mario 27;
contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lucca, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 750/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lucca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 5 febbraio 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza indicata in epigrafe ha respinto il ricorso introduttivo proposto dall’odierno appellante per l’annullamento del provvedimento del Comandante Provinciale dei VV.FF. di Lucca, con il quale è stata inflitta la sanzione disciplinare del rimprovero verbale, ed i motivi aggiunti relativi all’impugnazione del decreto del Direttore centrale per le Risorse Umane del Ministero dell'Interno con il quale è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare del rimprovero scritto.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal ricorrente in primo grado.
Si sono costituite in giudizio, per resistere al ricorso, le amministrazioni appellate.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria del 5 febbraio 2025.
2. Con provvedimento del 21 novembre 2014, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Lucca ha adottato nei confronti dell’odierno appellante la sanzione disciplinare del rimprovero verbale per aver disatteso la disposizione di servizio GRU 21 dicembre 2012 n. 296/927. In base a quest’ultima, i militari comandati a svolgere il servizio di vigilanza antincendio durante la manifestazione “Summer Festival” avrebbero dovuto raggiungere la sede o con il proprio mezzo o, nel caso di utilizzo dell’automezzo dell’Amministrazione, con quello presente nella sede dei Vigili del Fuoco più vicina al Festival. L’odierno appellante, viceversa, si è servito del mezzo dell’Amministrazione di assegnazione a Lucca.
Egli ha quindi impugnato tale provvedimento innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, chiedendone l’annullamento.
Successivamente, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile del Ministero dell’Interno ha adottato nei confronti dell’appellante il decreto 28 maggio 2015, n. 1709 con applicazione della sanzione del rimprovero scritto, per aver reiterato la predetta condotta nelle giornate del 31 gennaio e 2 febbraio 2015.
Il ricorrente ha così impugnato con motivi aggiunti anche il decreto citato, chiedendone l’annullamento.
3. Con sentenza n. 750/2021, il T.a.r. Toscana, I Sezione, ha rigettato sia il ricorso sia i motivi aggiunti proposti dal ricorrente, ritenendoli infondati, e ha condannato la parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal ricorrente in primo grado, che ha riproposto le censure svolte in primo grado con specifiche critiche alla sentenza gravata.
Preliminarmente, va premesso che con l’ultimo motivo di impugnazione parte appellante precisa che tutte le censure svolte nell’atto di appello sono rivolte a entrambe le sanzioni disciplinari impugnate in primo grado.
In verità, gli argomenti di difesa si rivolgono a contestare più specificatamente la prima che non la seconda, alla quale la parte appellante rivolge alcune considerazioni alla fine dell’atto di appello.
In ogni caso la presente decisione è resa mediante lo scrutinio delle censure proposte con riferimento ad entrambi i provvedimenti impugnati in primo grado.
4. Con il primo motivo di appello, parte appellante deduce il vizio della violazione di legge con riferimento all’art. 55 bis del D. Lgs. 165/2001.
Afferma che, in base alla norma ratione temporis applicabile, il procedimento sanzionatorio avente a oggetto il rimprovero verbale si sarebbe dovuto concludere entro 60 giorni dalla contestazione dell’addebito.
Sul punto, deve invece convenirsi con le difese dell’amministrazione appellata secondo le quali alla sanzione in questione, viceversa, debba applicarsi la normativa contemplata dal C.C.N.L. sottoscritto il 5 aprile 1996, in base al quale il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dal momento della contestazione.
Invero, la stessa norma richiamata da parte appellante, art. 55 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, vigente all’epoca dei fatti, prevede espressamente che “alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo”.
Nel caso di specie, l’esercizio del potere sanzionatorio è stato tempestivo, essendosi concluso entro 120 giorni dalla contestazione dell’addebito.
Il Tar, quindi, ha correttamente interpretato e applicato la normativa venuta in rilievo nel caso di specie.
5. Con il secondo motivo, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui avrebbe omesso di pronunciarsi circa la contestata violazione del principio del contraddittorio e del giusto procedimento. Queste violazioni si sarebbero manifestate attraverso la stesura di un verbale che sarebbe privo di sottoscrizione e incompleto, di cui il vigile del fuoco contesta il contenuto.
Con riferimento alla sentenza, parte appellante afferma che il Tar non si sarebbe pronunciato sulle violazioni rilevate, non ritenendo sufficiente la pronuncia del giudice di prime cure circa l’infondatezza del motivo di impugnazione per effetto della mancata proposizione della querela di falso.
Anche questo motivo è infondato.
L’esercizio del diritto alla difesa è stato garantito al dipendente tramite la possibilità di presentare controdeduzioni e attraverso la verbalizzazione di quanto emerso durante l’audizione.
La descrizione delle circostanze fattuali della stessa parte appellante smentiscono la sussistenza dei vizi dalla stessa denunciati.
Il ricorrente, infatti, afferma di essere stato convocato per l’audizione e di essere stato ascoltato anche alla presenza del suo avvocato.
Sicché nessuna violazione del giusto procedimento o del contraddittorio può essere validamente predicata.
Invero, come emerge dagli atti di causa, la proposta di sanzione ha determinato l’apertura del procedimento disciplinare con garanzia di un completo e regolare contraddittorio, consentendo all’appellato di presentare le proprie controdeduzioni, di essere ascoltato anche alla presenza di un avvocato, previa specifica contestazione della condotta addebitata (in argomento si veda, ex plurimis, Consiglio di Stato, Sezione VII, 24 ottobre 2024, n. 8510).
Peraltro, ciò che appare dirimente (e, dunque, autosufficiente) nel senso del rigetto del mezzo è la totale condivisibilità dell’affermazione del primo giudice, non superata dagli argomenti dell’appellante, secondo la quale la mancata proposizione della querela di falso esime il giudice dall’accertamento dei fatti descritti nel verbale, che fa piena prova.
6. Il terzo e il quinto motivo di censura possono essere trattati congiuntamente, essendo entrambi relativi alla legittimità della disposizione di servizio dalla cui violazione originano i provvedimenti in questione.
Sul punto, l’Amministrazione rileva l’inammissibilità dei vizi denunciati, che nulla avrebbe a che fare con i provvedimenti impugnati.
Il Tar ha affermato l’irrilevanza della normativa richiamata dalla parte.
Anche questi motivi sono infondati.
L’odierno appellante ha evocato in giudizio l’Amministrazione al fine di ottenere l’annullamento del rimprovero verbale e di quello successivo scritto.
Pertanto, le censure mosse avverso il contenuto delle direttive impartite dall’Amministrazione e violate dall’interessato esulano dal thema decidendum , afferendo a provvedimenti diversi da quelli impugnati, ancorché da questi presupposti.
Peraltro, in disparte ogni valutazione circa la legittimità di tali provvedimenti presupposti, gli stessi erano validi ed efficaci al momento della accertata violazione degli stessi.
Il ricorrente, che non ha preventivamente contestato la loro validità, li ha violati, deducendone ex post , vale a dire solo dopo la loro violazione, l’asserita illegittimità.
Orbene, tale circostanza, in disparte la sua rilevanza in punto di interesse a ricorrere e di tempestività del gravame rispetto ai provvedimenti – violati – che si ritengono illegittimi, determina l’infondatezza del mezzo, posto che esso implica, sul piano logico, che il ricorrente abbia consapevolmente violato la disposizione, ancorché sull’asserito presupposto della sua illegittimità (non preventivamente denunciata).
Una simile condotta non consente evidentemente di scrutinare positivamente i motivi in esame.
7. Con il quarto motivo, parte appellante contesta la mancata valutazione, da parte dell’Amministrazione e poi del Tar, di elementi favorevoli alla sua valutazione, come l’autorizzazione all’uso del veicolo e il tenore ritenuto impreciso delle indicazioni dell’Amministrazione.
Anche il motivo in esame è infondato.
Va anzitutto considerato che al ricorrente è stata impartita la sanzione più lieve: dunque, escludendo – in ragione dell’accertata commissione della violazione: per effetto della quale i fatti allegati possono evidentemente rilevare come attenuante, ma non certo come esimente - l’ipotesi di mancata irrogazione di sanzioni, non si vede in quale altro modo tali circostanze avrebbero potuto avere rilevanza, ove fondate.
Occorre poi rilevare che, come la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha costantemente affermato, “la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa che non è sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali l’illogicità e il travisamento dei fatti; spetta pertanto all'amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto di rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità” (Cons. Stato, sez IV, 26 febbraio 2021, n. 1672; Cons. Stato, sez. IV, 27 luglio 2020 n. 4761; sez. IV, 18 settembre 2018 n. 5451; sez. VI, 20 aprile 2017, n. 1858; sez. III, 5 giugno 2015, n. 2791; sez. VI 16 aprile 2015 n. 1968; sez. III 20 marzo 2015 n. 1537).
Alla luce di ciò, risulta evidente come, nel caso in esame, non si ravvedano profili di illogicità e/o travisamento dei fatti; la motivazione del provvedimento è infatti ampia e specifica: prende in considerazione ogni elemento qui messo in rilievo da parte appellante e proprio in virtù di questo, oltre alla mancata emersione di circostanze aggravanti, l’Amministrazione ha optato per il provvedimento verbale, prima, e per quello scritto, dopo, piuttosto che per altre sanzioni disciplinari.
La decisione del Tar, anche sotto questo profilo, resiste pertanto alle critiche dell’appellante.
8. Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello è infondato e che va pertanto respinto, con conferma della sentenza di primo grado qui gravata.
Sussistono, nondimeno, giusti motivi legati alla peculiarità della vicenda sottesa al presente contenzioso per disporre, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., per come espressamente richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a, l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO