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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12156 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica, nella persona del Giudice RE RI IE, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18417 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, all'esito della discussione e vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ) - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE P.IVA_1 Parte_2
, (C.F. , con sedi
[...] Parte_3 P.IVA_2 rispettivamente in Roma e Napoli, in persona del e del legale rappresentante CP_1 pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domiciliano ex lege in via A. Diaz n.11,
OPPONENTI
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. Melisurgo n.
23, presso lo studio degli avvocati Antonio Prisco e Gianluca Improta, che la rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti in atti
OPPOSTA
OGGETTO: appalto di opere pubbliche.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 22.12.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il
[...]
Parte_4
, conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale la
[...] [...]
in persona del legale rappresentante p.t., per proporre opposizione avverso CP_2 il decreto ingiuntivo n.4354/2023, emesso dal Tribunale di Napoli il 26.6.2023, depositato il 3.7.2023 e notificato il 12.7.2023 (irritualmente direttamente presso l'amministrazione anziché presso l'avvocatura dello Stato), con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 72.963,53, nonché interessi commerciali e spese.
A sostegno della spiegata opposizione, il e il provveditorato esponevano: che, Parte_1 nell'ambito di un "Programma Strategico per le compensazioni ambientali nella regione
, era stato approvato il progetto relativo ai "Lavori di miglioramento sismico Pt_2
e adeguamento funzionale della Scuola Elementare d'Arienzo-Prisco Sita nel Comune di
IN (NA)", aggiudicati alla società per l'importo di Euro Controparte_2
463.310,59, di cui Euro 437.372,85 per lavori al netto del ribasso del 18,51%, €
17.595,74 per oneri di progettazione esecutiva al netto del medesimo ribasso ed €
8.342,00 per oneri diretti di sicurezza, non soggetti a ribasso;
che, con successivi atti del
26.11.2019 e del 14.2.2020, erano stati approvati rispettivamente una variante e un maggiore importo contrattuale e, infine, il 25.7.2022, erano stati approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, redatto il 30.7.2021, dell'importo di € 506.108.24 relativo ai lavori di miglioramento sismico e adeguamento funzionale della Scuola Elementare d'Arienzo-Prisco Sita nel Comune di IN (NA), era stato riconosciuto un credito a favore della della Controparte_3 somma di € 85.034,07 per lavori ed € 12.161,67 per IVA, da versare in Conto Entrata
Tesoro dello Stato ed era stato autorizzato il pagamento ed effettuato il pagamento nella misura ridotta di € 13.276,56. Con il medesimo provvedimento era stata anche fatta riserva di liquidare la restante somma pari ad € 83.919,18 di cui € 72.964 47 per lavori ed € 10.954,71per IVA, allorquando la Regione AN avrebbe provveduto ad accreditare la somma necessaria con successive rate di finanziamento sul capitolo di
Contabilità Speciale n. 1621; che il Tribunale emetteva il decreto ingiuntivo sopra indicato, accogliendo la richiesta della ricorrente che il credito, Controparte_2 tuttavia, non potesse ritenersi certo né esigibile, in quanto, alla data di richiesta di decreto ingiuntivo e alla data della sua emissione, non risultava accreditato il finanziamento da parte della Regione AN, presupposto indispensabile perché la ditta creditrice potesse vantare il diritto al pagamento;
che, inoltre, l'importo non potesse essere pagato perché la creditrice non aveva prodotto la polizza a garanzia, pag. 2/7 come imposto dall'art. 11, comma 5, del contratto di appalto. Chiedeva, pertanto, di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto e di rigettare la correlata pretesa di pagamento, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Si costituiva l'opposta eccependo l'infondatezza dei motivi di Controparte_2 ricorso e chiedendone l'integrale rigetto, con il favore delle spese di lite. Sosteneva, in particolare, che i lavori erano stati tutti regolarmente eseguiti dall'impresa creditrice ed anche contabilizzati dalla Stazione Appaltante, che, con verbale di ultimazione dei lavori del 14.6.2021, ne aveva accertato la regolare esecuzione, con emissione dell'apposito certificato;
evidenziava, poi, che nel corso dell'appalto erano stati emessi n. 4 SAL, di cui 3 regolarmente pagati, e lo stato finale con un credito residuo, al netto dei SAL contabilizzati, di €.27.835,95, oltre iva (fatt. 65/2021) in favore della odierna opposta;
che anche il secondo motivo relativo alla mancata produzione della polizza a garanzia fosse infondato, per il lasso di tempo intercorso dall'emissione del certificato di regolare esecuzione. Chiedeva, pertanto, la concessione della provvisoria esecuzione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese ed attribuzione ai procuratori costituiti.
All'udienza del 22.2.2024, l'opposta dava atto dell'avvenuto pagamento della somma di
€ 48.390,89, ed insisteva per il pagamento della residua somma di € 24.572,83, chiedendo altresì il pagamento anche degli interessi moratori;
il giudice istruttore, rilevato che i motivi di opposizione fossero superati dal decorso del tempo (con particolare riferimento al motivo n. 2 di mancata produzione della polizza fideiussoria, essendo decorsi più di due anni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione delle opere) e dall'accredito delle somme da parte della Regione AN (come da quietanza prodotta dall'opponente); rilevato altresì che non vi fosse contestazione in ordine ai pagamenti parziali intervenuti dopo la notifica dell'opposizione, così come non era contestato il costo relativo allo smaltimento dei materiali di risulta, pari ad €
24.572,83, concedeva la provvisoria esecuzione parziale sulla predetta somma di €
24.572,83, e rinviava la causa per la discussione.
Nelle more, interveniva l'ulteriore pagamento della somma di € 24.572,83: pertanto,
l'opposta, preso atto del pagamento integrale della sola sorte capitale, concludeva per la condanna del Parte_4
pag. 3/7 , in persona del Controparte_4
Ministro legale rappresentante p.t., “al pagamento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. n. 231/02 maturati per il ritardo nel pagamento delle somme tardivamente corrisposte con le seguenti diverse decorrenze: - quanto all'importo pagato [A)
€.14.642,00 + C) €.5.912,75] di €.20.554,75, si chiede il pagamento degli interessi moratori maturati dal 4.10.2021 al 16.1.2024 e pari ad €.4.467,13 ovvero del diverso, maggiore o minore, importo che l'Ill.mo Giudice riterrà equo e/o di giustizia;
- quanto all'importo pagato (B) di €.27.835,95, si chiede il pagamento degli interessi moratori maturati dal 31.7.2023 al 16.1.2024 e pari ad €.1.552,72 ovvero del diverso, maggiore o minore, importo che l'Ill.mo Giudice riterrà equo e/o di giustizia;
- quanto all'importo residuo (D) di €.24.572,83, oltre iva, si chiede il pagamento degli interessi moratori maturati dal 4.10.2021 al 12.3.2024 e pari ad €.5.811,64 ovvero del diverso, maggiore o minore, importo che l'Ill.mo Giudice riterrà equo e/o di giustizia”; invece, il Ministero opponente chiedeva di dare atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere, con rigetto della domanda di pagamento degli interessi, dal momento che i pagamenti dell'amministrazione erano tutti intervenuti dopo aver ricevuto le provviste da parte della Regione AN.
Pertanto, all'esito dell'udienza odierna, sostituita dal deposito telematico di note scritte,
è stata decisa come da sentenza depositata al termine della camera di consiglio.
Orbene, ritiene il Tribunale che l'avvenuto pagamento, conformemente all'unanime orientamento giurisprudenziale in materia, comporti la necessità di revocare il reso provvedimento monitorio, a prescindere dalla verifica della totale estinzione del credito azionato (ex plurimis cfr. Cass. Civ., n. 21432 del 17.10.2011: "Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare
"in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta").
Tuttavia, poiché il pagamento è stato limitato alla sola sorte capitale, occorre pronunciarsi sulla richiesta di condanna al pagamento degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/2002. pag. 4/7 Al riguardo, occorre innanzitutto rilevare che l'appalto intercorso tra le parti è un appalto di opera pubblica, per il quale la disciplina originariamente prevista dal d.lgs. n.
231/2002, emanato in attuazione della Direttiva 2000/35/CE, non era applicabile all'appalto di opere pubbliche, trattandosi di tipologia contrattuale che non rientra nella definizione di transazione commerciale, atteso che non comporta, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, bensì l'esecuzione di un facere finalizzato alla realizzazione di un'opera (cfr. art. 2 del D.lgs. n 231/02 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal D.lgs. n. 192 del 2012).
Del resto, la Direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, non conteneva alcun riferimento agli appalti di opere pubbliche.
La direttiva 2000/35/CE, però, è stata abrogata e sostituita dalla Direttiva 2011/7/UE, che ha espressamente previsto che "la fornitura di merci e la prestazione di servizi dietro corrispettivo a cui si applica la presente direttiva dovrebbero anche includere la progettazione e l'esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile".
Il legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva 2011/7/UE mediante il D.lgs. n.
192 del 2012, che ha parzialmente modificato il D.lgs. n. 231/02: ed infatti, il D.lgs. n
192 del 2012, nell'aggiornare l'art. 2 del D.lgs. n. 231/02, non ha però introdotto modificazioni lessicali nella definizione di transazione commerciale tali da rendere certa l'applicazione della disciplina di derivazione comunitaria anche agli appalti di opere pubbliche, tanto che il legislatore è intervenuto nuovamente con l'art. 24 della legge n.
161 del 2014, rubricato "Norme di interpretazione autentica e modifiche ai decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".
Il comma 1 della suddetta disposizione ha stabilito che "l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall'articolo 3, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".
In forza di quanto previsto dal successivo comma 2, "le disposizioni relative ai termini pag. 5/7 di pagamento e al tasso degli interessi dovuto in caso di ritardato pagamento, contenute nel codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché in altre leggi speciali, che prevedono termini e tassi difformi, rispettivamente, da quelli previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto al comma 4 del predetto articolo, e da quelli previsti dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, si applicano ai casi previsti dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 231 del 2002 solo se più favorevoli per i creditori".
Dunque, in base al percorso normativo appena ricostruito, il D.lgs. n. 231 del 2002 si applica agli appalti di opera pubblica a partire dalle modificazioni introdotte dal D.lgs.
n. 192 del 2012, emanato in attuazione della Direttiva 2011/7/UE. L'art. 3 del D.lgs. n.
192 del 2012 stabilisce che "le disposizioni di cui ai presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dai 1° gennaio 2013", con la conseguenza che il D.lgs. n. 231 del 2002, come modificato dal D.lgs. n. 192 del
2012, si applica alla presente fattispecie, in quanto il contratto di appalto è stato stipulato in data posteriore al 1° gennaio 2013, e precisamente il 4.10.2018, rep. n.
12296.
Nel corso del giudizio, poi, all'esito dell'intervenuto pagamento, la difesa della ha versato in atti apposito conteggio, da cui risulta che gli Controparte_2 interessi di mora dovuti ammontano a complessivi € 11.831,49.
La parte opponente deve essere quindi condannata, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, al pagamento della suddetta somma.
Tenuto conto della circostanza che il pagamento della sorte capitale è intervenuto in epoca successiva alla proposizione del ricorso monitorio, e della sostanzialmente pacifica sussistenza del credito azionato, l'opponente sarà tenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo (in base al valore del decisum, parametri medi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X sez. civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.revoca il decreto ingiuntivo opposto;
pag. 6/7 2. condanna il
[...]
, al pagamento, in Controparte_5 favore della per la causale di cui in motivazione, della somma Controparte_2 di € 11.831,49, oltre interessi legali dalla presente al soddisfo;
3. condanna il
[...]
, al pagamento, in Controparte_5 favore della delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per Controparte_2 compensi, oltre rimborso spese forfetarie del 15%, IVA e C.P.A, come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti, dichiaratisi anticipatari.
Napoli, 22 dicembre 2025
Il Giudice
RE RI IE
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica, nella persona del Giudice RE RI IE, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18417 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, all'esito della discussione e vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ) - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE P.IVA_1 Parte_2
, (C.F. , con sedi
[...] Parte_3 P.IVA_2 rispettivamente in Roma e Napoli, in persona del e del legale rappresentante CP_1 pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domiciliano ex lege in via A. Diaz n.11,
OPPONENTI
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. Melisurgo n.
23, presso lo studio degli avvocati Antonio Prisco e Gianluca Improta, che la rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti in atti
OPPOSTA
OGGETTO: appalto di opere pubbliche.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 22.12.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il
[...]
Parte_4
, conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale la
[...] [...]
in persona del legale rappresentante p.t., per proporre opposizione avverso CP_2 il decreto ingiuntivo n.4354/2023, emesso dal Tribunale di Napoli il 26.6.2023, depositato il 3.7.2023 e notificato il 12.7.2023 (irritualmente direttamente presso l'amministrazione anziché presso l'avvocatura dello Stato), con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 72.963,53, nonché interessi commerciali e spese.
A sostegno della spiegata opposizione, il e il provveditorato esponevano: che, Parte_1 nell'ambito di un "Programma Strategico per le compensazioni ambientali nella regione
, era stato approvato il progetto relativo ai "Lavori di miglioramento sismico Pt_2
e adeguamento funzionale della Scuola Elementare d'Arienzo-Prisco Sita nel Comune di
IN (NA)", aggiudicati alla società per l'importo di Euro Controparte_2
463.310,59, di cui Euro 437.372,85 per lavori al netto del ribasso del 18,51%, €
17.595,74 per oneri di progettazione esecutiva al netto del medesimo ribasso ed €
8.342,00 per oneri diretti di sicurezza, non soggetti a ribasso;
che, con successivi atti del
26.11.2019 e del 14.2.2020, erano stati approvati rispettivamente una variante e un maggiore importo contrattuale e, infine, il 25.7.2022, erano stati approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, redatto il 30.7.2021, dell'importo di € 506.108.24 relativo ai lavori di miglioramento sismico e adeguamento funzionale della Scuola Elementare d'Arienzo-Prisco Sita nel Comune di IN (NA), era stato riconosciuto un credito a favore della della Controparte_3 somma di € 85.034,07 per lavori ed € 12.161,67 per IVA, da versare in Conto Entrata
Tesoro dello Stato ed era stato autorizzato il pagamento ed effettuato il pagamento nella misura ridotta di € 13.276,56. Con il medesimo provvedimento era stata anche fatta riserva di liquidare la restante somma pari ad € 83.919,18 di cui € 72.964 47 per lavori ed € 10.954,71per IVA, allorquando la Regione AN avrebbe provveduto ad accreditare la somma necessaria con successive rate di finanziamento sul capitolo di
Contabilità Speciale n. 1621; che il Tribunale emetteva il decreto ingiuntivo sopra indicato, accogliendo la richiesta della ricorrente che il credito, Controparte_2 tuttavia, non potesse ritenersi certo né esigibile, in quanto, alla data di richiesta di decreto ingiuntivo e alla data della sua emissione, non risultava accreditato il finanziamento da parte della Regione AN, presupposto indispensabile perché la ditta creditrice potesse vantare il diritto al pagamento;
che, inoltre, l'importo non potesse essere pagato perché la creditrice non aveva prodotto la polizza a garanzia, pag. 2/7 come imposto dall'art. 11, comma 5, del contratto di appalto. Chiedeva, pertanto, di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto e di rigettare la correlata pretesa di pagamento, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Si costituiva l'opposta eccependo l'infondatezza dei motivi di Controparte_2 ricorso e chiedendone l'integrale rigetto, con il favore delle spese di lite. Sosteneva, in particolare, che i lavori erano stati tutti regolarmente eseguiti dall'impresa creditrice ed anche contabilizzati dalla Stazione Appaltante, che, con verbale di ultimazione dei lavori del 14.6.2021, ne aveva accertato la regolare esecuzione, con emissione dell'apposito certificato;
evidenziava, poi, che nel corso dell'appalto erano stati emessi n. 4 SAL, di cui 3 regolarmente pagati, e lo stato finale con un credito residuo, al netto dei SAL contabilizzati, di €.27.835,95, oltre iva (fatt. 65/2021) in favore della odierna opposta;
che anche il secondo motivo relativo alla mancata produzione della polizza a garanzia fosse infondato, per il lasso di tempo intercorso dall'emissione del certificato di regolare esecuzione. Chiedeva, pertanto, la concessione della provvisoria esecuzione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese ed attribuzione ai procuratori costituiti.
All'udienza del 22.2.2024, l'opposta dava atto dell'avvenuto pagamento della somma di
€ 48.390,89, ed insisteva per il pagamento della residua somma di € 24.572,83, chiedendo altresì il pagamento anche degli interessi moratori;
il giudice istruttore, rilevato che i motivi di opposizione fossero superati dal decorso del tempo (con particolare riferimento al motivo n. 2 di mancata produzione della polizza fideiussoria, essendo decorsi più di due anni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione delle opere) e dall'accredito delle somme da parte della Regione AN (come da quietanza prodotta dall'opponente); rilevato altresì che non vi fosse contestazione in ordine ai pagamenti parziali intervenuti dopo la notifica dell'opposizione, così come non era contestato il costo relativo allo smaltimento dei materiali di risulta, pari ad €
24.572,83, concedeva la provvisoria esecuzione parziale sulla predetta somma di €
24.572,83, e rinviava la causa per la discussione.
Nelle more, interveniva l'ulteriore pagamento della somma di € 24.572,83: pertanto,
l'opposta, preso atto del pagamento integrale della sola sorte capitale, concludeva per la condanna del Parte_4
pag. 3/7 , in persona del Controparte_4
Ministro legale rappresentante p.t., “al pagamento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. n. 231/02 maturati per il ritardo nel pagamento delle somme tardivamente corrisposte con le seguenti diverse decorrenze: - quanto all'importo pagato [A)
€.14.642,00 + C) €.5.912,75] di €.20.554,75, si chiede il pagamento degli interessi moratori maturati dal 4.10.2021 al 16.1.2024 e pari ad €.4.467,13 ovvero del diverso, maggiore o minore, importo che l'Ill.mo Giudice riterrà equo e/o di giustizia;
- quanto all'importo pagato (B) di €.27.835,95, si chiede il pagamento degli interessi moratori maturati dal 31.7.2023 al 16.1.2024 e pari ad €.1.552,72 ovvero del diverso, maggiore o minore, importo che l'Ill.mo Giudice riterrà equo e/o di giustizia;
- quanto all'importo residuo (D) di €.24.572,83, oltre iva, si chiede il pagamento degli interessi moratori maturati dal 4.10.2021 al 12.3.2024 e pari ad €.5.811,64 ovvero del diverso, maggiore o minore, importo che l'Ill.mo Giudice riterrà equo e/o di giustizia”; invece, il Ministero opponente chiedeva di dare atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere, con rigetto della domanda di pagamento degli interessi, dal momento che i pagamenti dell'amministrazione erano tutti intervenuti dopo aver ricevuto le provviste da parte della Regione AN.
Pertanto, all'esito dell'udienza odierna, sostituita dal deposito telematico di note scritte,
è stata decisa come da sentenza depositata al termine della camera di consiglio.
Orbene, ritiene il Tribunale che l'avvenuto pagamento, conformemente all'unanime orientamento giurisprudenziale in materia, comporti la necessità di revocare il reso provvedimento monitorio, a prescindere dalla verifica della totale estinzione del credito azionato (ex plurimis cfr. Cass. Civ., n. 21432 del 17.10.2011: "Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare
"in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta").
Tuttavia, poiché il pagamento è stato limitato alla sola sorte capitale, occorre pronunciarsi sulla richiesta di condanna al pagamento degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/2002. pag. 4/7 Al riguardo, occorre innanzitutto rilevare che l'appalto intercorso tra le parti è un appalto di opera pubblica, per il quale la disciplina originariamente prevista dal d.lgs. n.
231/2002, emanato in attuazione della Direttiva 2000/35/CE, non era applicabile all'appalto di opere pubbliche, trattandosi di tipologia contrattuale che non rientra nella definizione di transazione commerciale, atteso che non comporta, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, bensì l'esecuzione di un facere finalizzato alla realizzazione di un'opera (cfr. art. 2 del D.lgs. n 231/02 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal D.lgs. n. 192 del 2012).
Del resto, la Direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, non conteneva alcun riferimento agli appalti di opere pubbliche.
La direttiva 2000/35/CE, però, è stata abrogata e sostituita dalla Direttiva 2011/7/UE, che ha espressamente previsto che "la fornitura di merci e la prestazione di servizi dietro corrispettivo a cui si applica la presente direttiva dovrebbero anche includere la progettazione e l'esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile".
Il legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva 2011/7/UE mediante il D.lgs. n.
192 del 2012, che ha parzialmente modificato il D.lgs. n. 231/02: ed infatti, il D.lgs. n
192 del 2012, nell'aggiornare l'art. 2 del D.lgs. n. 231/02, non ha però introdotto modificazioni lessicali nella definizione di transazione commerciale tali da rendere certa l'applicazione della disciplina di derivazione comunitaria anche agli appalti di opere pubbliche, tanto che il legislatore è intervenuto nuovamente con l'art. 24 della legge n.
161 del 2014, rubricato "Norme di interpretazione autentica e modifiche ai decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".
Il comma 1 della suddetta disposizione ha stabilito che "l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall'articolo 3, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".
In forza di quanto previsto dal successivo comma 2, "le disposizioni relative ai termini pag. 5/7 di pagamento e al tasso degli interessi dovuto in caso di ritardato pagamento, contenute nel codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché in altre leggi speciali, che prevedono termini e tassi difformi, rispettivamente, da quelli previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto al comma 4 del predetto articolo, e da quelli previsti dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, si applicano ai casi previsti dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 231 del 2002 solo se più favorevoli per i creditori".
Dunque, in base al percorso normativo appena ricostruito, il D.lgs. n. 231 del 2002 si applica agli appalti di opera pubblica a partire dalle modificazioni introdotte dal D.lgs.
n. 192 del 2012, emanato in attuazione della Direttiva 2011/7/UE. L'art. 3 del D.lgs. n.
192 del 2012 stabilisce che "le disposizioni di cui ai presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dai 1° gennaio 2013", con la conseguenza che il D.lgs. n. 231 del 2002, come modificato dal D.lgs. n. 192 del
2012, si applica alla presente fattispecie, in quanto il contratto di appalto è stato stipulato in data posteriore al 1° gennaio 2013, e precisamente il 4.10.2018, rep. n.
12296.
Nel corso del giudizio, poi, all'esito dell'intervenuto pagamento, la difesa della ha versato in atti apposito conteggio, da cui risulta che gli Controparte_2 interessi di mora dovuti ammontano a complessivi € 11.831,49.
La parte opponente deve essere quindi condannata, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, al pagamento della suddetta somma.
Tenuto conto della circostanza che il pagamento della sorte capitale è intervenuto in epoca successiva alla proposizione del ricorso monitorio, e della sostanzialmente pacifica sussistenza del credito azionato, l'opponente sarà tenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo (in base al valore del decisum, parametri medi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X sez. civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.revoca il decreto ingiuntivo opposto;
pag. 6/7 2. condanna il
[...]
, al pagamento, in Controparte_5 favore della per la causale di cui in motivazione, della somma Controparte_2 di € 11.831,49, oltre interessi legali dalla presente al soddisfo;
3. condanna il
[...]
, al pagamento, in Controparte_5 favore della delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per Controparte_2 compensi, oltre rimborso spese forfetarie del 15%, IVA e C.P.A, come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti, dichiaratisi anticipatari.
Napoli, 22 dicembre 2025
Il Giudice
RE RI IE
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