Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/03/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
n. 17593/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
-Seconda Sezione civile- Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carlo Azzolini - presidente relatore - dott. Matteo Del Vesco - giudice - dott. Vincenzo Ciliberti - giudice- ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 17593/2024 R.G. promossa con ricorso depositato in data 10.09.2024 da
, Parte_1 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Massimo Osler;
-ricorrente- contro
Controparte_1
-convenuta contumace- con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale ordinario di Venezia. In punto: separazione giudiziale e divorzio - scioglimento del matrimonio;
Conclusioni del ricorrente: come da conclusioni rassegnate all'udienza del 18.03.2025; Per le seguenti ragioni della decisione in FATTO e DIRITTO Con ricorso depositato in data 10.09.2024, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con (nata a [...], Brasile, il 14.10.1963) in Controparte_1 data 8.01.1993 presso il Comune di Biella, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune con atto Numero 2, Parte I, Serie /, Anno 193 (doc. 3) e premesso altresì che dal matrimonio non erano nati figli, allegando il definitivo venir meno dell'affectio maritalis (tanto che i coniugi vivono di fatto già separati e il ricorrente da diversi anni non aveva più notizie della moglie, risultante irreperibile), ha chiesto che venisse dichiarata da questo Tribunale la separazione personale dei coniugi, proponendo altresì contestuale domanda diretta allo scioglimento del matrimonio. Lo stesso non ha avanzato pretese economiche, dichiarandosi economicamente autosufficiente. Alla prima udienza, dichiarata la contumacia della convenuta (cui era stato notificato il ricorso/decreto ex art. 143, co. 2, c.p.c.) e sentito il coniuge ricorrente (il quale ha insistito nella domanda di separazione), il Giudice, fatte precisare le conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione in punto status di separazione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio. La causa passa ora in decisione al Collegio. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale va accolta. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, II sezione civile, in composizione collegiale, visti gli artt. 473 bis 49 ss. c.p.c., non definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione o eccezione, così provvede: i) Dichiara la separazione personale dei coniugi e con ordine Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile di BIELLA di procedere all'annotazione della presente sentenza;
ii) Ratifica le conclusioni presentate dal ricorrente nella domanda e confermate all'udienza del 18.03.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi, signor e signora ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle relative trascrizioni e annotazioni. Con condanna alla rifusione delle spese di giudizio”; iii) Spese alla definizione della controversia. iv) Rimette infine la causa in istruttoria per la decisione della domanda di scioglimento del matrimonio come da separata ordinanza Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 18.03.2025
Il Presidente relatore
- dott. Carlo Azzolini -