Sentenza breve 12 giugno 2025
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Immigrazione: la P.A. deve pronunciarsi sull'istanza di rilascio o aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo entro novanta giorni TAR Toscana, sezione II, 26 febbraio 2026, n. 413 Immigrazione: la normativa italiana che esclude dall'assegno sociale INPS i lavoratori stranieri titolari di un permesso unico i quali siano privi di un permesso di soggiorno per lungosoggiornanti non contrasta col diritto UE Corte di giustizia UE, prima sezione, 5 marzo 2026 Immigrazione: se ha natura discrezionale, il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dev'essere preceduto dal preavviso di rigetto TAR Emilia-Romagna, sezione I, 28 gennaio 2026, n. 142 Immigrazione: …
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Immigrazione: la P.A. deve pronunciarsi sull'istanza di rilascio o aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo entro novanta giorni TAR Toscana, sezione II, 26 febbraio 2026, n. 413 Immigrazione: la normativa italiana che esclude dall'assegno sociale INPS i lavoratori stranieri titolari di un permesso unico i quali siano privi di un permesso di soggiorno per lungosoggiornanti non contrasta col diritto UE Corte di giustizia UE, prima sezione, 5 marzo 2026 Immigrazione: se ha natura discrezionale, il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dev'essere preceduto dal preavviso di rigetto TAR Emilia-Romagna, sezione I, 28 gennaio 2026, n. 142 Immigrazione: …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza breve 12/06/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 00966/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01122/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il PI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1122 del 2025, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Rosa Oddone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, Ufficio Territoriale del Governo di Torino, in persona del Prefetto pro tempore , Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 13 marzo 2025, con il quale il Questore di Torino ha revocato l’autorizzazione al soggiorno sul territorio nazionale e disposto l’archiviazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per richiedenti asilo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino e della Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Pietro Buzano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- il provvedimento impugnato, del quale il ricorrente chiede l’annullamento, ha ad oggetto la revoca/rigetto del permesso di soggiorno per “richiedenti asilo”;
- all’udienza camerale dell’11 giugno 2025 – previo rilievo da parte del Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., dell'esistenza di possibili profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione – la causa è stata trattenuta in decisione ai fini della immediata definizione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Rilevato e considerato che:
- le controversie in materia di protezione internazionale, protezione sussidiaria e protezione speciale sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. art. 35, comma 1, d.lgs. n. 25/2008);
- a tali controversie sono strettamente connesse quelle relative al permesso temporaneo per “richiesta asilo”, rilasciato, ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 142/2015, ai richiedenti la protezione internazionale nelle more della definizione della relativa domanda;
- secondo i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “ ...il diritto alla protezione umanitaria ha, al pari del diritto allo "status" di rifugiato e al diritto costituzionale di asilo, consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, come tali dotati di un grado di tutela assoluta e non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere rimesso solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica ” (Cass. civ., sez. un., ord. n. 30658/2018, in massima);
- nella giurisprudenza amministrativa è stato affermato che “ …tutti i provvedimenti che negano il permesso di soggiorno per asilo politico o protezione internazionale, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la posizione giuridica azionata dall’interessato ha la consistenza di diritto soggettivo (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14.9.2011 n. 5125, TAR Marche 28.10.2011 n. 818). Il Collegio ritiene che tale principio sia applicabile anche nel caso in esame, in cui si controverte circa il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per “richiesta asilo politico” (cfr., negli stessi termini, Cons. Stato, Sez. III, 26.8.2014 n. 4324; id. 24.3.2014 n. 1398; TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 21.7.2015 n. 3845; TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 30.1.2015 n. 422; TAR Veneto, Sez. III, 22.5.2014 n. 688; TAR Abruzzo, Pescara, 19.5.2014 n. 226; TAR PI, Sez. I, 21.3.2014 n. 493). Va infatti osservato che, dopo la sentenza negativa del Tribunale Civile, la possibilità di permanere sul territorio nazionale, per insistere nella richiesta di asilo politico, è rimessa alle misure cautelari che può adottare la Corte di Appello (in questo caso non ancora intervenute), solo in forza delle quali l’Amministrazione può concedere il rinnovo del titolo di soggiorno a salvaguardia della posizione giuridica dell’interessato che mantiene la consistenza di diritto soggettivo” (Tar Marche, sent. n. 160/2016, cfr. nello stesso senso Tar Marche, sent. n. 178/2019 e Tar Puglia - Lecce, sent. n. 50/2015);
- alla luce delle suesposte considerazioni, la controversia oggetto di causa deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario;
Ritenuto , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nelle forme e nei termini di legge;
Ritenuto di disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il PI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
Pietro Buzano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro Buzano | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO