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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/04/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3405/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carlo Maddaloni Presidente dott.Manuela Andretta Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3405/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANCRISTOFARO Parte_1 C.F._1
ANDREA, elettivamente presso il difensore avv. GIANCRISTOFARO ANDREA
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RODEGHIERO Controparte_1 C.F._2
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA MONTE CENGIO, 32 36100 VICENZA presso il difensore avv. RODEGHIERO MARCO
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis e previa ogni declaratoria del caso, così giudicare:
- nel merito: accogliere l'appello e conseguentemente riformare la Sentenza n. 1128/2023, n.
3403/2023 Rep., pubblicata dal Tribunale di Como in data 11.10.2023 a definizione del procedimento pagina 1 di 6 civile n. 1141/2022 R.G., limitatamente ai capi relativi alla condanna alle spese processuali di lite, e per l'effetto porre in compensazione integrale tra le parti tali predette spese, tutte, relative al giudizio di primo grado;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente grado.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
- Rigettarsi l'appello proposto dalla sig.ra e confermarsi in ogni suo capo e punto la Parte_1
sentenza del Tribunale di Como n. 1128/2023 depositata in data 11/10/2023, n. 3403/2023 Rep., pronunciata a conclusione della causa n. 1141/2022 R.G.
- Con vittoria di spese di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
conveniva in giudizio il fratello, , avanti il Tribunale di Como, Parte_1 Controparte_1
avanzando domanda di accertamento della consistenza del patrimonio immobiliare;
di scioglimento della comunione ereditaria, relitta dalla madre , deceduta in data 29.05.2007; e Persona_1 di divisione dei beni presenti nell'asse ereditario tra gli eredi.
L'attrice deduceva che la stessa e il fratello erano gli unici eredi testamentari della de cuius, e che era stata loro devoluta la quota di ½ dei beni caduti in successione, ciascuno, in forza di testamento olografo pubblicato il giorno 07.06.2007 (cfr. doc. 3 fascicolo attoreo primo grado).
L'attrice chiedeva disporsi la divisione pro quota dei terreni siti in Binago (CO), identificati come da dichiarazione di successione (cfr. doc. 4 fascicolo attoreo primo grado), con assegnazione delle porzioni in ragione delle rispettive quote, oltre ai frutti prodotti dai beni, dalla data del decesso della madre;
qualora non fosse possibile dividere i beni immobili in natura, e in mancanza di richiesta di assegnazione per l'intero da parte di uno dei coeredi (con conseguente conguaglio in denaro a favore dell'altro), chiedeva darsi luogo alla vendita all'incanto, con assegnazione del prezzo di vendita in ragione delle rispettive quote.
Parte attrice chiedeva inoltre la condanna del convenuto alla restituzione della somma di euro
20.000,00 oltre interessi, dalla data di apertura della successione, in favore della attrice, poiché somma asseritamente indebitamente sottratta al patrimonio materno.
si costituiva in giudizio, aderendo alla domanda di scioglimento della comunione, e Controparte_1
chiedendo disporsi la divisione degli immobili mediante l'attribuzione a ciascun condividente di una porzione in natura, corrispondente alla rispettiva quota di proprietà, provvedendo ai conguagli eventualmente necessari. Parte convenuta chiedeva, altresì, che venisse dichiarata la nullità della pagina 2 di 6 domanda attorea, avente ad oggetto la restituzione della somma di euro 20.000,00, per mancanza o assoluta incertezza della causa petendi; in alternativa, che la stessa fosse respinta per intervenuta prescrizione del relativo credito. In ogni caso, chiedeva che la domanda fosse rigettata poiché infondata;
in via subordinata chiedeva di accogliere la domanda nel limite di euro 10.000,00, pari alla quota ereditaria di ½ dell'attrice, con compensazione dell'eventuale credito vantato dall'attrice con il credito vantato dal convenuto nei confronti dell'attrice.
Il Giudice, in data 29.06.2022, invitava l'attrice a trascrivere la domanda giudiziale di divisione e a depositare la relativa certificazione della Conservatoria dei Registri Immobiliari. In data 23.02.2023, disponeva Consulenza Tecnica d'Ufficio per la formazione del progetto divisionale. In data
14.09.2023, stante il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, rinviava la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 11.10.2023. Con sentenza n. 1128/2023, pubblicata in data
11.10.2023, rigettava la domanda attorea di restituzione dell'importo di euro 20.000,00, perché sfornita di prova, e comunque prescritta ai sensi dell'art. 2946 c.c., poiché gli asseriti prelievi, effettuati dal convenuto, sarebbero avvenuti, sulla base di quanto prospettato dall'attrice medesima, in epoca anteriore all'apertura della successione (29.05.2007), senza che la comunicazione, prodotta dall'attrice sub doc. 9, avesse interrotto il decorso del termine prescrizionale.
Rilevato, in merito alla domanda di scioglimento della comunione, che le parti, prima dell'introduzione del giudizio, avevano tacitamente accettato l'eredità della madre, con atto trascritto in data 19.06.2018; che il progetto divisionale predisposto dal CTU non veniva contestato dalle parti;
il Tribunale dichiarava che la divisione andasse effettuata come da primo progetto formulato dal CTU (cfr. pag. 9 della relazione peritale), come segue:
LOTTO 1: mappali 1677, 2196 e 2516 AA e AB. Valore euro 29.280,00. Quota spettanza euro
29.107,00. Conguaglio euro 173,00
LOTTO 2: mappali 2496 e 2658. Valore lotto euro 28.934,00. Quota di spettanza euro 29.107,00.
Conguaglio euro 173,00.
Assegnava i lotti mediante estrazione a sorte, ai sensi dell'art. 729 c.c..
In merito alle spese di lite, il Tribunale poneva a carico della massa le spese sorte per l'esecuzione degli atti necessari a concludere il giudizio nel comune di interesse, mentre applicava i principi della soccombenza in relazione alle spese relative a “le controversie verificatesi tra i condividenti (cfr. Cass.
1111/1986 e successive conformi).”.
Pertanto, le spese di CTU erano poste a carico di ciascuna parte della misura del 50%; in virtù del rigetto della domanda attorea di natura restitutoria, le spese di lite venivano compensate nella misura di pagina 3 di 6 2/3, con conseguente condanna dell'attrice al pagamento del residuo terzo a favore del convenuto;
le spese venivano liquidate in conformità alla nota spesa depositata dal convenuto.
Avverso la sentenza ha proposto appello , limitatamente al capo della stessa avente ad Parte_1
oggetto la condanna alle spese legali.
Con l'unico motivo di appello, l'appellante ha dedotto che la domanda, proposta dalla stessa nel primo grado di giudizio, consisteva principalmente nella richiesta di accertare la consistenza del patrimonio immobiliare della de cuius, con riferimento ai terreni siti in Binago, e di disporre la divisione pro quota, con assegnazione degli stessi in ragione delle rispettive quote;
nella medesima, unica domanda, veniva altresì chiesta la condanna di alla restituzione della somma di euro 20.000,00 a favore Controparte_1 dell'attrice.
L'appellante ha affermato che tra il petitum e il decisum del giudizio di primo grado non si è verificato un ampio divario, in quanto la domanda principale, che atteneva alla divisione immobiliare, è stata totalmente accolta. Pertanto, erroneamente il Giudice di prime cure avrebbe compensato, nella misura di 2/3, le spese di lite, e condannato alla rifusione, in favore del convenuto, del terzo Parte_1
residuo delle spese di lite. Tale decisione risulterebbe in violazione delle norme di legge, e contraria all'orientamento della Suprema Corte, secondo il quale, nel caso in cui venga proposta una domanda articolata in un unico capo, l'accoglimento della stessa, anche parziale, non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendo giustificare, al più, la compensazione.
Il Tribunale non avrebbe tenuto conto né dell'esito complessivo del giudizio, contrassegnato dall'accoglimento della domanda principale di divisione immobiliare, né del comportamento processuale di parte attrice che, pur avendo portato avanti la propria linea difensiva, di fatto avrebbe insistito esclusivamente per l'accoglimento della domanda di scioglimento della comunione ereditaria.
In assenza di una reciproca soccombenza, il Giudice, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. avrebbe dovuto esplicitare le gravi ed eccezionali ragioni tali da imporre la compensazione delle spese processuali;
la decisione invece è rimasta immotivata.
Afferma l'appellante che, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, con l'ordinanza n. 14457 del
26.05.2021, nel caso i cui il Giudice accolga solo parzialmente la domanda, potrà, in applicazione dell'art. 92 c.p.c. escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma non potrà condannarla al rimborso, anche solo parziale, delle spese della controparte;
tale possibilità sussisterebbe esclusivamente nell'ipotesi in cui tali spese siano causate all'altra parte per la trasgressione al dovere di cui all'art. 88 c.p.c., non sussistente nel caso di specie.
pagina 4 di 6 Tanto premesso, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado limitatamente ai capi relativi alla condanna alle spese processuali e, per l'effetto, la compensazione integrale tra le parti delle spese.
L'appellato si è costituito, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado;
ha affermato che , nel primo grado di giudizio, avrebbe proposto domande distinte, una Parte_1
avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria, l'altra avente ad oggetto la restituzione della somma di euro 20.000,00, o, comunque, una domanda articolata in più capi distinti. Con riferimento alla domanda restitutoria, l'appellante sarebbe soccombente nel primo grado di giudizio, di talché non potrebbe essere considerata “parte vittoriosa”; la condanna della stessa alla rifusione di 1/3 delle spese di lite costituirebbe applicazione del principio generale della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c.
Il consigliere istruttore, all'udienza del 19.11.2024 ha fissato davanti a sé l'udienza del 01.04.2025 per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c., da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.. Le parti hanno depositato le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c. e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c. La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza, nella camera di consiglio del 9.4.25.
Osserva la Corte che le domande avanzate da nel giudizio di primo grado, sotto la Parte_1 rubrica “Nel merito” risultano essere state più di una, ed articolate separatamente. La prima domanda di aveva ad oggetto, quanto al petitum, lo scioglimento della comunione ereditaria e la Parte_1
divisione dei beni immobili caduti in successione, mentre la causa petendi deve ravvisarsi nella apertura della successione, nella qualità di eredi delle parti, e nell'esistenza di beni, in comunione ereditaria.
La seconda domanda, avente medesima causa petendi, aveva ad oggetto, quanto al petitum, la condanna alla restituzione della somma di euro 20.000,00, che avrebbe sottratto Controparte_1 dall'asse ereditario indiviso.
Parte attrice, pertanto, aveva formulato due domande distinte, aventi medesima causa petendi ma diverso petitum; pertanto non risulta applicabile il principio enunciato dalla Suprema Corte in base al quale “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti
o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri
pagina 5 di 6 presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cass. S.U. sent. n. 32061 del 31 ottobre 2022).
Il Giudice di primo grado ha accolto la domanda di scioglimento della comunione, a cui aveva aderito anche il convenuto, rigettando invece quella restitutoria. Appare dunque evidente che la condanna di parte attrice al pagamento di 1/3 delle spese di lite costituisce corretta applicazione del principio generale di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., poiché è relativa alla seconda domanda, rispetto alla quale risulta soccombente. Parte_1
L'appello risulta pertanto infondato e deve essere rigettato.
Quanto alle spese del presente grado del giudizio, stante la completa soccombenza dell'appellante, questa deve essere condannata alla rifusione integrale delle spese di lite dell'appellato.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello;
condanna parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in €
1923,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali;
dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Milano, 24 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Carlo Maddaloni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carlo Maddaloni Presidente dott.Manuela Andretta Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3405/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANCRISTOFARO Parte_1 C.F._1
ANDREA, elettivamente presso il difensore avv. GIANCRISTOFARO ANDREA
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RODEGHIERO Controparte_1 C.F._2
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA MONTE CENGIO, 32 36100 VICENZA presso il difensore avv. RODEGHIERO MARCO
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis e previa ogni declaratoria del caso, così giudicare:
- nel merito: accogliere l'appello e conseguentemente riformare la Sentenza n. 1128/2023, n.
3403/2023 Rep., pubblicata dal Tribunale di Como in data 11.10.2023 a definizione del procedimento pagina 1 di 6 civile n. 1141/2022 R.G., limitatamente ai capi relativi alla condanna alle spese processuali di lite, e per l'effetto porre in compensazione integrale tra le parti tali predette spese, tutte, relative al giudizio di primo grado;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente grado.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
- Rigettarsi l'appello proposto dalla sig.ra e confermarsi in ogni suo capo e punto la Parte_1
sentenza del Tribunale di Como n. 1128/2023 depositata in data 11/10/2023, n. 3403/2023 Rep., pronunciata a conclusione della causa n. 1141/2022 R.G.
- Con vittoria di spese di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
conveniva in giudizio il fratello, , avanti il Tribunale di Como, Parte_1 Controparte_1
avanzando domanda di accertamento della consistenza del patrimonio immobiliare;
di scioglimento della comunione ereditaria, relitta dalla madre , deceduta in data 29.05.2007; e Persona_1 di divisione dei beni presenti nell'asse ereditario tra gli eredi.
L'attrice deduceva che la stessa e il fratello erano gli unici eredi testamentari della de cuius, e che era stata loro devoluta la quota di ½ dei beni caduti in successione, ciascuno, in forza di testamento olografo pubblicato il giorno 07.06.2007 (cfr. doc. 3 fascicolo attoreo primo grado).
L'attrice chiedeva disporsi la divisione pro quota dei terreni siti in Binago (CO), identificati come da dichiarazione di successione (cfr. doc. 4 fascicolo attoreo primo grado), con assegnazione delle porzioni in ragione delle rispettive quote, oltre ai frutti prodotti dai beni, dalla data del decesso della madre;
qualora non fosse possibile dividere i beni immobili in natura, e in mancanza di richiesta di assegnazione per l'intero da parte di uno dei coeredi (con conseguente conguaglio in denaro a favore dell'altro), chiedeva darsi luogo alla vendita all'incanto, con assegnazione del prezzo di vendita in ragione delle rispettive quote.
Parte attrice chiedeva inoltre la condanna del convenuto alla restituzione della somma di euro
20.000,00 oltre interessi, dalla data di apertura della successione, in favore della attrice, poiché somma asseritamente indebitamente sottratta al patrimonio materno.
si costituiva in giudizio, aderendo alla domanda di scioglimento della comunione, e Controparte_1
chiedendo disporsi la divisione degli immobili mediante l'attribuzione a ciascun condividente di una porzione in natura, corrispondente alla rispettiva quota di proprietà, provvedendo ai conguagli eventualmente necessari. Parte convenuta chiedeva, altresì, che venisse dichiarata la nullità della pagina 2 di 6 domanda attorea, avente ad oggetto la restituzione della somma di euro 20.000,00, per mancanza o assoluta incertezza della causa petendi; in alternativa, che la stessa fosse respinta per intervenuta prescrizione del relativo credito. In ogni caso, chiedeva che la domanda fosse rigettata poiché infondata;
in via subordinata chiedeva di accogliere la domanda nel limite di euro 10.000,00, pari alla quota ereditaria di ½ dell'attrice, con compensazione dell'eventuale credito vantato dall'attrice con il credito vantato dal convenuto nei confronti dell'attrice.
Il Giudice, in data 29.06.2022, invitava l'attrice a trascrivere la domanda giudiziale di divisione e a depositare la relativa certificazione della Conservatoria dei Registri Immobiliari. In data 23.02.2023, disponeva Consulenza Tecnica d'Ufficio per la formazione del progetto divisionale. In data
14.09.2023, stante il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, rinviava la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 11.10.2023. Con sentenza n. 1128/2023, pubblicata in data
11.10.2023, rigettava la domanda attorea di restituzione dell'importo di euro 20.000,00, perché sfornita di prova, e comunque prescritta ai sensi dell'art. 2946 c.c., poiché gli asseriti prelievi, effettuati dal convenuto, sarebbero avvenuti, sulla base di quanto prospettato dall'attrice medesima, in epoca anteriore all'apertura della successione (29.05.2007), senza che la comunicazione, prodotta dall'attrice sub doc. 9, avesse interrotto il decorso del termine prescrizionale.
Rilevato, in merito alla domanda di scioglimento della comunione, che le parti, prima dell'introduzione del giudizio, avevano tacitamente accettato l'eredità della madre, con atto trascritto in data 19.06.2018; che il progetto divisionale predisposto dal CTU non veniva contestato dalle parti;
il Tribunale dichiarava che la divisione andasse effettuata come da primo progetto formulato dal CTU (cfr. pag. 9 della relazione peritale), come segue:
LOTTO 1: mappali 1677, 2196 e 2516 AA e AB. Valore euro 29.280,00. Quota spettanza euro
29.107,00. Conguaglio euro 173,00
LOTTO 2: mappali 2496 e 2658. Valore lotto euro 28.934,00. Quota di spettanza euro 29.107,00.
Conguaglio euro 173,00.
Assegnava i lotti mediante estrazione a sorte, ai sensi dell'art. 729 c.c..
In merito alle spese di lite, il Tribunale poneva a carico della massa le spese sorte per l'esecuzione degli atti necessari a concludere il giudizio nel comune di interesse, mentre applicava i principi della soccombenza in relazione alle spese relative a “le controversie verificatesi tra i condividenti (cfr. Cass.
1111/1986 e successive conformi).”.
Pertanto, le spese di CTU erano poste a carico di ciascuna parte della misura del 50%; in virtù del rigetto della domanda attorea di natura restitutoria, le spese di lite venivano compensate nella misura di pagina 3 di 6 2/3, con conseguente condanna dell'attrice al pagamento del residuo terzo a favore del convenuto;
le spese venivano liquidate in conformità alla nota spesa depositata dal convenuto.
Avverso la sentenza ha proposto appello , limitatamente al capo della stessa avente ad Parte_1
oggetto la condanna alle spese legali.
Con l'unico motivo di appello, l'appellante ha dedotto che la domanda, proposta dalla stessa nel primo grado di giudizio, consisteva principalmente nella richiesta di accertare la consistenza del patrimonio immobiliare della de cuius, con riferimento ai terreni siti in Binago, e di disporre la divisione pro quota, con assegnazione degli stessi in ragione delle rispettive quote;
nella medesima, unica domanda, veniva altresì chiesta la condanna di alla restituzione della somma di euro 20.000,00 a favore Controparte_1 dell'attrice.
L'appellante ha affermato che tra il petitum e il decisum del giudizio di primo grado non si è verificato un ampio divario, in quanto la domanda principale, che atteneva alla divisione immobiliare, è stata totalmente accolta. Pertanto, erroneamente il Giudice di prime cure avrebbe compensato, nella misura di 2/3, le spese di lite, e condannato alla rifusione, in favore del convenuto, del terzo Parte_1
residuo delle spese di lite. Tale decisione risulterebbe in violazione delle norme di legge, e contraria all'orientamento della Suprema Corte, secondo il quale, nel caso in cui venga proposta una domanda articolata in un unico capo, l'accoglimento della stessa, anche parziale, non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendo giustificare, al più, la compensazione.
Il Tribunale non avrebbe tenuto conto né dell'esito complessivo del giudizio, contrassegnato dall'accoglimento della domanda principale di divisione immobiliare, né del comportamento processuale di parte attrice che, pur avendo portato avanti la propria linea difensiva, di fatto avrebbe insistito esclusivamente per l'accoglimento della domanda di scioglimento della comunione ereditaria.
In assenza di una reciproca soccombenza, il Giudice, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. avrebbe dovuto esplicitare le gravi ed eccezionali ragioni tali da imporre la compensazione delle spese processuali;
la decisione invece è rimasta immotivata.
Afferma l'appellante che, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, con l'ordinanza n. 14457 del
26.05.2021, nel caso i cui il Giudice accolga solo parzialmente la domanda, potrà, in applicazione dell'art. 92 c.p.c. escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma non potrà condannarla al rimborso, anche solo parziale, delle spese della controparte;
tale possibilità sussisterebbe esclusivamente nell'ipotesi in cui tali spese siano causate all'altra parte per la trasgressione al dovere di cui all'art. 88 c.p.c., non sussistente nel caso di specie.
pagina 4 di 6 Tanto premesso, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado limitatamente ai capi relativi alla condanna alle spese processuali e, per l'effetto, la compensazione integrale tra le parti delle spese.
L'appellato si è costituito, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado;
ha affermato che , nel primo grado di giudizio, avrebbe proposto domande distinte, una Parte_1
avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria, l'altra avente ad oggetto la restituzione della somma di euro 20.000,00, o, comunque, una domanda articolata in più capi distinti. Con riferimento alla domanda restitutoria, l'appellante sarebbe soccombente nel primo grado di giudizio, di talché non potrebbe essere considerata “parte vittoriosa”; la condanna della stessa alla rifusione di 1/3 delle spese di lite costituirebbe applicazione del principio generale della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c.
Il consigliere istruttore, all'udienza del 19.11.2024 ha fissato davanti a sé l'udienza del 01.04.2025 per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c., da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.. Le parti hanno depositato le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c. e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c. La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza, nella camera di consiglio del 9.4.25.
Osserva la Corte che le domande avanzate da nel giudizio di primo grado, sotto la Parte_1 rubrica “Nel merito” risultano essere state più di una, ed articolate separatamente. La prima domanda di aveva ad oggetto, quanto al petitum, lo scioglimento della comunione ereditaria e la Parte_1
divisione dei beni immobili caduti in successione, mentre la causa petendi deve ravvisarsi nella apertura della successione, nella qualità di eredi delle parti, e nell'esistenza di beni, in comunione ereditaria.
La seconda domanda, avente medesima causa petendi, aveva ad oggetto, quanto al petitum, la condanna alla restituzione della somma di euro 20.000,00, che avrebbe sottratto Controparte_1 dall'asse ereditario indiviso.
Parte attrice, pertanto, aveva formulato due domande distinte, aventi medesima causa petendi ma diverso petitum; pertanto non risulta applicabile il principio enunciato dalla Suprema Corte in base al quale “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti
o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri
pagina 5 di 6 presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cass. S.U. sent. n. 32061 del 31 ottobre 2022).
Il Giudice di primo grado ha accolto la domanda di scioglimento della comunione, a cui aveva aderito anche il convenuto, rigettando invece quella restitutoria. Appare dunque evidente che la condanna di parte attrice al pagamento di 1/3 delle spese di lite costituisce corretta applicazione del principio generale di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., poiché è relativa alla seconda domanda, rispetto alla quale risulta soccombente. Parte_1
L'appello risulta pertanto infondato e deve essere rigettato.
Quanto alle spese del presente grado del giudizio, stante la completa soccombenza dell'appellante, questa deve essere condannata alla rifusione integrale delle spese di lite dell'appellato.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello;
condanna parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in €
1923,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali;
dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Milano, 24 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Carlo Maddaloni
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