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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/07/2025, n. 3964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3964 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1656 dell'anno 2019, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti Pasquale Lista e Salvatore Lista, giusta procura in atti;
CP_1
e
(C.F. ), rappresentata e difesa, dall'Avv. Controparte_2 CodiceFiscale_2
Raffaele Russo, giusta delega in atti;
-APPELLATA –
e
(P. IVA C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2 procuratore generale del Rappresentante Generale per l'Italia, Dr. rappresentati e Persona_1 difesi dagli Avv.ti Stefano e AR Ferraro, giusta delega in atti;
CP_4
e (C.F. ), (C.F. Parte_2 CodiceFiscale_3 Parte_3 [...]
) e (C.F. ), tutti eredi di C.F._4 Parte_4 CodiceFiscale_5
, rapp.ti e difesi dall'avv. Giuseppina Giamundo, giusta procura in atti;
Persona_2
CP_4
e
(C.F. ) erede di Controparte_5 CodiceFiscale_6 Persona_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Pace, giusta delega in atti;
– CP_6
e
GI ( ) e Parte_5 CodiceFiscale_7 Parte_6
( , rappresentati e difesi dall'avv. Ugo Cioffi in virtù di
[...] CodiceFiscale_8 mandato in atti;
CP_4
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 739/2019 emeSS dal Tribunale di S. Maria C.V, pubblicata il 14.03.2019.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: a) Accogliere il presente appello e per l'effetto dichiarare nullo ed inefficace l'atto di vendita stipulato dal notaio in data 22 aprile 2010 con il quale viene trasferito il Persona_2 fondo rustico in LO (ce) alla località San Pietro della superficie complessiva catastale di mq.4489 con insistenti ruderi di fabbricato rurale in confine con terreni di cui alle particelle
89,126,137,62,143 e 155 tutte del foglio 8,distinto in catasto al foglio 8 con le seguenti p.lle: p.lla
61 uliveto di 2° classe di are 01.58; p.lla 147 uliveto di 2° classe di are 02.88; p.lla156 uliveto di 2° classe di are 04.75 e p.lla 18 fabbricato rurale di are 01.61 e trascritto in ditta della Cave
Giuseppina Santina e e Trascritto alla Conservatoria dei Registri Parte_6
Immobiliari di S.Maria C.V. in data 5 maggio 2010 al n.11385 del Registro Particolare ed al
n.17249 del Registro Generale;
b) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari-all'attualità
Agenzia del Territorio-di procedere alla Trascrizione della emananda sentenza e di procedere alla
Trascrizione del fondo rustico in LO (ce) alla località San Pietro della superficie complessiva catastale di mq.4489 con insistenti ruderi di fabbricato rurale in confine con terreni di cui alle particelle 89,126,137,62,143 e 155 tutte del foglio 8,distinto in catasto al foglio 8 con le seguenti
p.lle: p.lla 61 uliveto di 2° classe di are 01.58; p.lla 147 uliveto di 2° classe di are 02.88; p.lla156 uliveto di 2° classe di are 04.75 e p.lla 18 fabbricato rurale di are 01.61 e trascritto in ditta della Cave Giuseppina Santina e e Trascritto alla Conservatoria dei Parte_6
Registri Immobiliari di S.Maria C.V. in data 5 maggio 2010 al n.11385 del Registro Particolare ed al n.17249 del Registro Generale a favore di nato a [...] il 19 aprile Parte_1
1950; c)Condannare gli appellati al pagamento della somma di euro 1395,00 occorrente per la
Trascrizione della emananda sentenza alla Agenzia del Territorio;
d) Condannare gli appellati al pagamento in via equitativa della somma di euro 14 mila a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e morale per l'illecito messo in essere o a quella somma che ritiene giusta ed equa liquidare l'adita giustizia;
e)Condannare gli appellati al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giustizia con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
f)Dichiarare la rinuncia dell'appellante alla domanda giudiziale Parte_1 proposta nei confronti di per la sua estraneità al giudizio in quanto Parte_6
l'appellata , pur trovandosi in comunione legale dei beni, il bene da lei Controparte_7 acquistato è bene personale ai sensi dell'art.179 lettera f) del c.c.,come è stato riconosciuto dal nel rogito per notar del 22.04.2010 Repertorio Parte_6 Persona_2
n.28297 raccolta n.10330”.
Per l'appellata “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché Controparte_2 destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal sig. Parte_1 avverso la sentenza n. 739/2019 del Tribunale di Santa Maria C.V._ In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea manlevare la convenuta da Controparte_2 ogni forma di inadempimento e/o responsabilità avendo affidato al NO RO Dr.SS
[...] la neceSSria documentazione che è stata ritenuta valida dal P.U. in sede di stipula al fine R_ di procedere al trasferimento dell'immobile in favore degli acquirenti.”
Per gli appellati “a) in via preliminare, accertare e dichiarare Controparte_3
l'inammissibilità del gravame per i motivi sopra dedotti;
b) nel merito, rigettare integralmente
l'appello proposto dal Sig. perché infondato in fatto e in diritto, per le Parte_1 causali dedotte nella superiore narrativa, confermando per l'effetto ed integralmente la sentenza n.
739/2019 emeSS inter partes dal Tribunale di S Maria Capua Vetere;
c) in via subordinata ex art.
346 c.p.c., nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, tener conto dell'importo della franchigia, di € 10.000,00 da porsi a carico esclusivo del professionista;
d) in ogni caso, con conseguente vittoria di spese e compensi come per legge del presente grado”.
Per gli appellati , E “1) preliminarmente Parte_2 Parte_3 Parte_4 dichiarare corretto l'operato del IO ed esente da qualsivoglia responsabilità; Persona_2
2) rigettare l'appello perché infondato in fatto e diritto;
3) condannare le controparti al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario;
4) solo nella malaugurata e non creduta ipotesi di condanna del IO si R_ chiede che la steSS sia manlevata dal risarcimento del danno atteso la copertura assicurativa della
ritualmente citata e costituita in giudizio”. CP_8
Per l'appellata : “
1. In via preliminare, Voglia l'onorevole Corte di Appello di Controparte_5
Napoli emettere declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto da parte attrice 2. Nel merito, a. in totale conferma della sentenza oggetto di gravame, rigettare integralmente l'appello proposto infondato in fatto e provo di coerenza e valido supporto in punto di diritto;
b. comunque dichiarare la puntuale estrema rigorosità professionale della defunta IO , alla Persona_2 cui condotta, nel caso che ci occupa, nessuna censura può essere anche minimamente ascritta;
c. condannare parte appellante ex art. 96 c.p.c.; d. condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con distrazione in favore dello scrivente procuratore;
e. per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi di declaratoria di condanna della defunta IO
[...]
emettere consequenziale declaratoria di manleva, per essere la steSS assicurata per la R_ responsabilità professionale con la convenuta compagnia assicurativa Lloyd's SpA”.
Per gli appellati e : “Respingersi il Controparte_9 Parte_6 gravame del Sig. e confermare la sentenza impugnata. In caso di Parte_1 accoglimento del gravame proposto da e, pertanto nel caso che si Parte_1 pronunci la nullità dell'atto del 22/4/2010 rogato dal IO , accolga le domande Persona_2 dei convenuti, oggi appellati, Signora e Controparte_9 Parte_6
. Il sig. ribadisce la sua posizione di richiedere una
[...] Parte_6 sentenza che dichiari la sua estraneità ai fatti di causa e, quindi, la Corte di Appello pronunci il difetto di legittimazione passiva del medesimo per non esser stato parte ella vendita de qua. La signora ribadisce il proprio interesse a vedersi accolte le Controparte_9 domande svolte nei confronti del IO per chiara responsabilità professionale Persona_2 del Pubblico ufficiale nella gestione della compravendita per sua omissione e/o colpa professionale con la condanna in solido della chiamata in causa e del suo assicuratore , in virtù del CP_3 contratto di assicurazioni intercorso e non disconosciuto , alla restituzione delle somme corrispondenti al prezzo della vendita pagato dalla convenuta per euro 100.000,00 oltre alle spese di trasferimento per euro 5.000,00 ed al risarcimento del danno conseguente anche per il mancato godimento del bene dalla data della stipula (22/4/2010) al soddisfo da valutarsi anche in via equitativa. Nello stesso tempo condannarsi la venditrice sig.ra al Controparte_2 risarcimento dei danni per la dichiarata nullità dell'atto di vendita in relazione alla garanzia per evizione”.
Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado. conveniva, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Parte_1 [...]
e esponendo: 1) che la
CP_2 Controparte_7 Parte_6 convenuta lo aveva citato dinanzi al medesimo tribunale per sentire dichiarare
CP_2 autentiche le firme apposte in calce ad una scrittura privata del 24.10.1987, avente ad oggetto la promeSS di vendita, da parte sua ed in favore della steSS, di un appezzamento di terreno agricolo in località LO;
2) che, con sentenza del 15.10.2002, veniva accertata la autenticità delle sottoscrizioni e che egli aveva proposto appello avverso la predetta pronuncia;
3) che, nelle more del gravame, la aveva provveduto alla trascrizione della sentenza impugnata, a suo dire
CP_2 come pronuncia traslativa della proprietà dell'immobile oggetto di promeSS di vendita;
4) che, con sentenza del 9.2.2006, la Corte d'Appello di Napoli ordinava alla il rilascio
CP_2 dell'immobile, chiarendo che la scrittura privata aveva solo valore di contratto preliminare privo però di qualsiasi efficacia traslativa del bene in suo favore;
5) che, nonostante quanto chiarito dalla
Corte adita, sulla base della trascrizione da lei effettuata della pronuncia di primo grado, la aveva venduto il terreno in favore di e , con CP_2 Controparte_7 Parte_6 atto notarile del 22.4.2010, dichiarandosi a tal fine nella piena ed esclusiva proprietà del bene;
6) che tale vendita era affetta da nullità insanabile, avendo l'alienante provveduto a cedere a terzi un bene non di sua proprietà.
Sulla base di tale prospettazione, l'attore chiedeva dichiararsi la nullità del contratto.
Costituitisi, la chiedeva la chiamata in causa del notaio rogante, , CP_7 Persona_2 spiegando nei suoi confronti domanda di risarcimento dei danni derivante da responsabilità professionale, con conseguente condanna al pagamento di tutte le somme dovute e debende in dipendenza del giudizio. Costituitasi, la chiedeva la autorizzazione alla chiamata in causa R_ della propria compagnia di assicurazione, per esserne manlevata da qualsiasi pretesa di CP_3 controparte. Costituitasi, la si opponeva alle domande attoree, chiedendo in via subordinata la CP_2 condanna della , avendo ella consegnato al notaio tutta la documentazione neceSSria al R_ rogito.
Deceduta nelle more del giudizio la chiamata si costituivano in giudizio gli eredi R_
, , AR e riportandosi a quanto già dedotto dalla propria Pt_6 CP_5 Parte_4 dante causa. Con sentenza n. 739 del 14.3.2019, il Tribunale rigettava la domanda attorea e dichiarava inammissibili le riconvenzionali proposte unitamente alla domanda di garanzia.
Nel merito, il giudice di prime cure qualificava il contratto stipulato tra i convenuti come vendita di cosa altrui, escludendo che esso potesse essere travolto da una pronuncia di nullità, disponendo invece il proprietario del bene di altre forme di tutela quali l'azione di rivendica, o quella di accertamento della proprietà, che tuttavia l'attore non aveva intrapreso.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso Parte_1 la predetta sentenza, evidenziando come il Giudice di primo grado non avesse tenuto in debito conto quanto accertato con efficacia di giudicato dalla Corte d'Appello di Napoli, con la pronuncia n.
378/2006, e cioè della circostanza per cui egli non avesse mai ceduto alla il bene da lei CP_2 poi venduto a terzi, atteso che la scrittura privata del 1987 non aveva alcuna efficacia traslativa ma mera valenza di contratto preliminare. Ha chiesto, dunque, la riforma della sentenza impugnata, con accoglimento delle domande originariamente proposte e conseguente obbligo del Conservatore di procedere alle relative trascrizioni di legge.
Costituitasi, la ha eccepito la inammissibilità dell'appello, e ne ha contestato il merito. CP_2
Costituitisi, gli eredi della convenuta originaria hanno dedotto la infondatezza R_ dell'appello, evidenziando come l'attore non avesse provveduto a trascrivere l'appello avverso la sentenza posta a base dell'atto di vendita stipulato dalla loro dante causa, ragion per cui nessuna responsabilità per l'accaduto poteva ascriversi alla steSS.
Analisi dei motivi di appello.
Con l'unico motivo di appello proposto, il ha attinto la motivazione della sentenza in Parte_1 oggetto nella parte in cui non avrebbe ritenuto la rilevanza del giudicato implicito formatosi per effetto della sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 378/2006, nella quale - come già evidenziato - veniva accertato che il contratto preliminare del 24.10.1987 non aveva alcuna efficacia traslativa del bene in favore della contrariamente a quanto affermato nella CP_2 pronuncia di primo grado del 15.10.2002, trascritta su iniziativa della e poi utilizzata CP_2 nell'atto di compravendita quale titolo di provenienza del bene poi ceduto alla CP_7 Il corretto vaglio della pronuncia in esame – secondo la tesi dell'appellante – avrebbe dunque condotto univocamente all'accoglimento della propria domanda finalizzata ad accertare la nullità del contratto in questione.
Nel merito, l'appellante ha dedotto che, secondo gli orientamenti della Suprema Corte (Cass.
8.4.2016 n. 6931), si ha giudicato implicito allorquando due giudizi tra le stesse parti fanno riferimento al medesimo rapporto giuridico o titolo negoziale, ed uno di essi sia stato definito con sentenza paSSta in giudicato;
nella specie, essendosi formato giudicato sulla certa natura di contratto preliminare in capo alla scrittura privata del 24.10.1987, con la quale egli aveva solo promesso in vendita il bene immobile alla senza che tale atto avesse natura traslativa, la CP_2 steSS, con la successiva vendita a terzi nel 2010, avrebbe ceduto un bene non di sua proprietà, con conseguente nullità del contratto.
Il motivo è infondato.
Ed infatti, sebbene il ragionamento in diritto proposto dall'appellante sia immune da censure quanto al valore da riconoscere in astratto alle considerazioni in fatto contenute in un c.d. “giudicato implicito” con riferimento alla sua efficacia inter partes anche in altri giudizi, ciò che difetta sin dalla instaurazione del giudizio di primo grado, è la natura di giudicato delle argomentazioni contenute nella pronuncia della C.A. Napoli n. 378/2006, atteso che l'appellante né in primo grado, né in questa sede, ha inteso fornire prova documentale del paSSggio in giudicato della predetta pronuncia. Sotto tale profilo, si evidenzia come in primo grado, la copia della sentenza risulta allegata al fascicolo cartaceo di parte attrice, senza alcuna attestazione del paSSggio in giudicato, ed in questa sede nulla ancora è stato documentato sotto questo profilo, permanendo altresì profili di ulteriore incertezza, atteso che, nella sintetica e disorganica attività assertiva delle difese, si è poi fatto riferimento ad una ulteriore pronuncia della Corte di caSSzione dell'anno 2013, che avrebbe –
a dire degli appellati – definitivamente chiarito i rapporti tra le parti con rigetto di un ricorso presentato dallo stesso appellante, di cui non si conosce il contenuto. Di tale ulteriore circostanza non è stato allegato alcunché, né è stato spiegato in termini di maggiore chiarezza di quale contenzioso si tratti, e quale sia l'ipotetico rapporto con la pronuncia di appello la cui prova del paSSggio in giudicato mai è stata fornita.
Tale annotazione — attinente tanto al fulcro del motivo di appello quanto alla ragione fondativa della domanda proposta in primo grado – rende infondato il motivo di gravame, restando assorbito ogni altro profilo in fatto della vicenda di causa.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2,
Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al
D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12)), con riferimento allo scaglione per le cause di valore indeterminato a baSS complessità.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la steSS impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1656/2019 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 739/2019 emeSS dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere e pubblicata il 14.3.2019.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore di ciascuna delle parti appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 3.650,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 16.7.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1656 dell'anno 2019, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti Pasquale Lista e Salvatore Lista, giusta procura in atti;
CP_1
e
(C.F. ), rappresentata e difesa, dall'Avv. Controparte_2 CodiceFiscale_2
Raffaele Russo, giusta delega in atti;
-APPELLATA –
e
(P. IVA C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2 procuratore generale del Rappresentante Generale per l'Italia, Dr. rappresentati e Persona_1 difesi dagli Avv.ti Stefano e AR Ferraro, giusta delega in atti;
CP_4
e (C.F. ), (C.F. Parte_2 CodiceFiscale_3 Parte_3 [...]
) e (C.F. ), tutti eredi di C.F._4 Parte_4 CodiceFiscale_5
, rapp.ti e difesi dall'avv. Giuseppina Giamundo, giusta procura in atti;
Persona_2
CP_4
e
(C.F. ) erede di Controparte_5 CodiceFiscale_6 Persona_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Pace, giusta delega in atti;
– CP_6
e
GI ( ) e Parte_5 CodiceFiscale_7 Parte_6
( , rappresentati e difesi dall'avv. Ugo Cioffi in virtù di
[...] CodiceFiscale_8 mandato in atti;
CP_4
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 739/2019 emeSS dal Tribunale di S. Maria C.V, pubblicata il 14.03.2019.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: a) Accogliere il presente appello e per l'effetto dichiarare nullo ed inefficace l'atto di vendita stipulato dal notaio in data 22 aprile 2010 con il quale viene trasferito il Persona_2 fondo rustico in LO (ce) alla località San Pietro della superficie complessiva catastale di mq.4489 con insistenti ruderi di fabbricato rurale in confine con terreni di cui alle particelle
89,126,137,62,143 e 155 tutte del foglio 8,distinto in catasto al foglio 8 con le seguenti p.lle: p.lla
61 uliveto di 2° classe di are 01.58; p.lla 147 uliveto di 2° classe di are 02.88; p.lla156 uliveto di 2° classe di are 04.75 e p.lla 18 fabbricato rurale di are 01.61 e trascritto in ditta della Cave
Giuseppina Santina e e Trascritto alla Conservatoria dei Registri Parte_6
Immobiliari di S.Maria C.V. in data 5 maggio 2010 al n.11385 del Registro Particolare ed al
n.17249 del Registro Generale;
b) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari-all'attualità
Agenzia del Territorio-di procedere alla Trascrizione della emananda sentenza e di procedere alla
Trascrizione del fondo rustico in LO (ce) alla località San Pietro della superficie complessiva catastale di mq.4489 con insistenti ruderi di fabbricato rurale in confine con terreni di cui alle particelle 89,126,137,62,143 e 155 tutte del foglio 8,distinto in catasto al foglio 8 con le seguenti
p.lle: p.lla 61 uliveto di 2° classe di are 01.58; p.lla 147 uliveto di 2° classe di are 02.88; p.lla156 uliveto di 2° classe di are 04.75 e p.lla 18 fabbricato rurale di are 01.61 e trascritto in ditta della Cave Giuseppina Santina e e Trascritto alla Conservatoria dei Parte_6
Registri Immobiliari di S.Maria C.V. in data 5 maggio 2010 al n.11385 del Registro Particolare ed al n.17249 del Registro Generale a favore di nato a [...] il 19 aprile Parte_1
1950; c)Condannare gli appellati al pagamento della somma di euro 1395,00 occorrente per la
Trascrizione della emananda sentenza alla Agenzia del Territorio;
d) Condannare gli appellati al pagamento in via equitativa della somma di euro 14 mila a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e morale per l'illecito messo in essere o a quella somma che ritiene giusta ed equa liquidare l'adita giustizia;
e)Condannare gli appellati al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giustizia con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
f)Dichiarare la rinuncia dell'appellante alla domanda giudiziale Parte_1 proposta nei confronti di per la sua estraneità al giudizio in quanto Parte_6
l'appellata , pur trovandosi in comunione legale dei beni, il bene da lei Controparte_7 acquistato è bene personale ai sensi dell'art.179 lettera f) del c.c.,come è stato riconosciuto dal nel rogito per notar del 22.04.2010 Repertorio Parte_6 Persona_2
n.28297 raccolta n.10330”.
Per l'appellata “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché Controparte_2 destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal sig. Parte_1 avverso la sentenza n. 739/2019 del Tribunale di Santa Maria C.V._ In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea manlevare la convenuta da Controparte_2 ogni forma di inadempimento e/o responsabilità avendo affidato al NO RO Dr.SS
[...] la neceSSria documentazione che è stata ritenuta valida dal P.U. in sede di stipula al fine R_ di procedere al trasferimento dell'immobile in favore degli acquirenti.”
Per gli appellati “a) in via preliminare, accertare e dichiarare Controparte_3
l'inammissibilità del gravame per i motivi sopra dedotti;
b) nel merito, rigettare integralmente
l'appello proposto dal Sig. perché infondato in fatto e in diritto, per le Parte_1 causali dedotte nella superiore narrativa, confermando per l'effetto ed integralmente la sentenza n.
739/2019 emeSS inter partes dal Tribunale di S Maria Capua Vetere;
c) in via subordinata ex art.
346 c.p.c., nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, tener conto dell'importo della franchigia, di € 10.000,00 da porsi a carico esclusivo del professionista;
d) in ogni caso, con conseguente vittoria di spese e compensi come per legge del presente grado”.
Per gli appellati , E “1) preliminarmente Parte_2 Parte_3 Parte_4 dichiarare corretto l'operato del IO ed esente da qualsivoglia responsabilità; Persona_2
2) rigettare l'appello perché infondato in fatto e diritto;
3) condannare le controparti al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario;
4) solo nella malaugurata e non creduta ipotesi di condanna del IO si R_ chiede che la steSS sia manlevata dal risarcimento del danno atteso la copertura assicurativa della
ritualmente citata e costituita in giudizio”. CP_8
Per l'appellata : “
1. In via preliminare, Voglia l'onorevole Corte di Appello di Controparte_5
Napoli emettere declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto da parte attrice 2. Nel merito, a. in totale conferma della sentenza oggetto di gravame, rigettare integralmente l'appello proposto infondato in fatto e provo di coerenza e valido supporto in punto di diritto;
b. comunque dichiarare la puntuale estrema rigorosità professionale della defunta IO , alla Persona_2 cui condotta, nel caso che ci occupa, nessuna censura può essere anche minimamente ascritta;
c. condannare parte appellante ex art. 96 c.p.c.; d. condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con distrazione in favore dello scrivente procuratore;
e. per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi di declaratoria di condanna della defunta IO
[...]
emettere consequenziale declaratoria di manleva, per essere la steSS assicurata per la R_ responsabilità professionale con la convenuta compagnia assicurativa Lloyd's SpA”.
Per gli appellati e : “Respingersi il Controparte_9 Parte_6 gravame del Sig. e confermare la sentenza impugnata. In caso di Parte_1 accoglimento del gravame proposto da e, pertanto nel caso che si Parte_1 pronunci la nullità dell'atto del 22/4/2010 rogato dal IO , accolga le domande Persona_2 dei convenuti, oggi appellati, Signora e Controparte_9 Parte_6
. Il sig. ribadisce la sua posizione di richiedere una
[...] Parte_6 sentenza che dichiari la sua estraneità ai fatti di causa e, quindi, la Corte di Appello pronunci il difetto di legittimazione passiva del medesimo per non esser stato parte ella vendita de qua. La signora ribadisce il proprio interesse a vedersi accolte le Controparte_9 domande svolte nei confronti del IO per chiara responsabilità professionale Persona_2 del Pubblico ufficiale nella gestione della compravendita per sua omissione e/o colpa professionale con la condanna in solido della chiamata in causa e del suo assicuratore , in virtù del CP_3 contratto di assicurazioni intercorso e non disconosciuto , alla restituzione delle somme corrispondenti al prezzo della vendita pagato dalla convenuta per euro 100.000,00 oltre alle spese di trasferimento per euro 5.000,00 ed al risarcimento del danno conseguente anche per il mancato godimento del bene dalla data della stipula (22/4/2010) al soddisfo da valutarsi anche in via equitativa. Nello stesso tempo condannarsi la venditrice sig.ra al Controparte_2 risarcimento dei danni per la dichiarata nullità dell'atto di vendita in relazione alla garanzia per evizione”.
Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado. conveniva, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Parte_1 [...]
e esponendo: 1) che la
CP_2 Controparte_7 Parte_6 convenuta lo aveva citato dinanzi al medesimo tribunale per sentire dichiarare
CP_2 autentiche le firme apposte in calce ad una scrittura privata del 24.10.1987, avente ad oggetto la promeSS di vendita, da parte sua ed in favore della steSS, di un appezzamento di terreno agricolo in località LO;
2) che, con sentenza del 15.10.2002, veniva accertata la autenticità delle sottoscrizioni e che egli aveva proposto appello avverso la predetta pronuncia;
3) che, nelle more del gravame, la aveva provveduto alla trascrizione della sentenza impugnata, a suo dire
CP_2 come pronuncia traslativa della proprietà dell'immobile oggetto di promeSS di vendita;
4) che, con sentenza del 9.2.2006, la Corte d'Appello di Napoli ordinava alla il rilascio
CP_2 dell'immobile, chiarendo che la scrittura privata aveva solo valore di contratto preliminare privo però di qualsiasi efficacia traslativa del bene in suo favore;
5) che, nonostante quanto chiarito dalla
Corte adita, sulla base della trascrizione da lei effettuata della pronuncia di primo grado, la aveva venduto il terreno in favore di e , con CP_2 Controparte_7 Parte_6 atto notarile del 22.4.2010, dichiarandosi a tal fine nella piena ed esclusiva proprietà del bene;
6) che tale vendita era affetta da nullità insanabile, avendo l'alienante provveduto a cedere a terzi un bene non di sua proprietà.
Sulla base di tale prospettazione, l'attore chiedeva dichiararsi la nullità del contratto.
Costituitisi, la chiedeva la chiamata in causa del notaio rogante, , CP_7 Persona_2 spiegando nei suoi confronti domanda di risarcimento dei danni derivante da responsabilità professionale, con conseguente condanna al pagamento di tutte le somme dovute e debende in dipendenza del giudizio. Costituitasi, la chiedeva la autorizzazione alla chiamata in causa R_ della propria compagnia di assicurazione, per esserne manlevata da qualsiasi pretesa di CP_3 controparte. Costituitasi, la si opponeva alle domande attoree, chiedendo in via subordinata la CP_2 condanna della , avendo ella consegnato al notaio tutta la documentazione neceSSria al R_ rogito.
Deceduta nelle more del giudizio la chiamata si costituivano in giudizio gli eredi R_
, , AR e riportandosi a quanto già dedotto dalla propria Pt_6 CP_5 Parte_4 dante causa. Con sentenza n. 739 del 14.3.2019, il Tribunale rigettava la domanda attorea e dichiarava inammissibili le riconvenzionali proposte unitamente alla domanda di garanzia.
Nel merito, il giudice di prime cure qualificava il contratto stipulato tra i convenuti come vendita di cosa altrui, escludendo che esso potesse essere travolto da una pronuncia di nullità, disponendo invece il proprietario del bene di altre forme di tutela quali l'azione di rivendica, o quella di accertamento della proprietà, che tuttavia l'attore non aveva intrapreso.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso Parte_1 la predetta sentenza, evidenziando come il Giudice di primo grado non avesse tenuto in debito conto quanto accertato con efficacia di giudicato dalla Corte d'Appello di Napoli, con la pronuncia n.
378/2006, e cioè della circostanza per cui egli non avesse mai ceduto alla il bene da lei CP_2 poi venduto a terzi, atteso che la scrittura privata del 1987 non aveva alcuna efficacia traslativa ma mera valenza di contratto preliminare. Ha chiesto, dunque, la riforma della sentenza impugnata, con accoglimento delle domande originariamente proposte e conseguente obbligo del Conservatore di procedere alle relative trascrizioni di legge.
Costituitasi, la ha eccepito la inammissibilità dell'appello, e ne ha contestato il merito. CP_2
Costituitisi, gli eredi della convenuta originaria hanno dedotto la infondatezza R_ dell'appello, evidenziando come l'attore non avesse provveduto a trascrivere l'appello avverso la sentenza posta a base dell'atto di vendita stipulato dalla loro dante causa, ragion per cui nessuna responsabilità per l'accaduto poteva ascriversi alla steSS.
Analisi dei motivi di appello.
Con l'unico motivo di appello proposto, il ha attinto la motivazione della sentenza in Parte_1 oggetto nella parte in cui non avrebbe ritenuto la rilevanza del giudicato implicito formatosi per effetto della sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 378/2006, nella quale - come già evidenziato - veniva accertato che il contratto preliminare del 24.10.1987 non aveva alcuna efficacia traslativa del bene in favore della contrariamente a quanto affermato nella CP_2 pronuncia di primo grado del 15.10.2002, trascritta su iniziativa della e poi utilizzata CP_2 nell'atto di compravendita quale titolo di provenienza del bene poi ceduto alla CP_7 Il corretto vaglio della pronuncia in esame – secondo la tesi dell'appellante – avrebbe dunque condotto univocamente all'accoglimento della propria domanda finalizzata ad accertare la nullità del contratto in questione.
Nel merito, l'appellante ha dedotto che, secondo gli orientamenti della Suprema Corte (Cass.
8.4.2016 n. 6931), si ha giudicato implicito allorquando due giudizi tra le stesse parti fanno riferimento al medesimo rapporto giuridico o titolo negoziale, ed uno di essi sia stato definito con sentenza paSSta in giudicato;
nella specie, essendosi formato giudicato sulla certa natura di contratto preliminare in capo alla scrittura privata del 24.10.1987, con la quale egli aveva solo promesso in vendita il bene immobile alla senza che tale atto avesse natura traslativa, la CP_2 steSS, con la successiva vendita a terzi nel 2010, avrebbe ceduto un bene non di sua proprietà, con conseguente nullità del contratto.
Il motivo è infondato.
Ed infatti, sebbene il ragionamento in diritto proposto dall'appellante sia immune da censure quanto al valore da riconoscere in astratto alle considerazioni in fatto contenute in un c.d. “giudicato implicito” con riferimento alla sua efficacia inter partes anche in altri giudizi, ciò che difetta sin dalla instaurazione del giudizio di primo grado, è la natura di giudicato delle argomentazioni contenute nella pronuncia della C.A. Napoli n. 378/2006, atteso che l'appellante né in primo grado, né in questa sede, ha inteso fornire prova documentale del paSSggio in giudicato della predetta pronuncia. Sotto tale profilo, si evidenzia come in primo grado, la copia della sentenza risulta allegata al fascicolo cartaceo di parte attrice, senza alcuna attestazione del paSSggio in giudicato, ed in questa sede nulla ancora è stato documentato sotto questo profilo, permanendo altresì profili di ulteriore incertezza, atteso che, nella sintetica e disorganica attività assertiva delle difese, si è poi fatto riferimento ad una ulteriore pronuncia della Corte di caSSzione dell'anno 2013, che avrebbe –
a dire degli appellati – definitivamente chiarito i rapporti tra le parti con rigetto di un ricorso presentato dallo stesso appellante, di cui non si conosce il contenuto. Di tale ulteriore circostanza non è stato allegato alcunché, né è stato spiegato in termini di maggiore chiarezza di quale contenzioso si tratti, e quale sia l'ipotetico rapporto con la pronuncia di appello la cui prova del paSSggio in giudicato mai è stata fornita.
Tale annotazione — attinente tanto al fulcro del motivo di appello quanto alla ragione fondativa della domanda proposta in primo grado – rende infondato il motivo di gravame, restando assorbito ogni altro profilo in fatto della vicenda di causa.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2,
Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al
D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12)), con riferimento allo scaglione per le cause di valore indeterminato a baSS complessità.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la steSS impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1656/2019 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 739/2019 emeSS dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere e pubblicata il 14.3.2019.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore di ciascuna delle parti appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 3.650,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 16.7.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano