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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/12/2025, n. 3422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3422 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1223/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RE UP Presidente dott.ssa Francesca Vullo Consigliere dott.ssa RI EL Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1223/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Rosario MUSOLINO Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._3 Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. Simona FERRANTE e dell'avv. Antonio AUSILIO C.F._4
APPELLATI
OGGETTO: impugnazione della sentenza del Tribunale di Monza n. 545/2025 pubblicata il
17/03/2025; materia: risarcimento danni da inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 13 “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 545/25 del 17 marzo 2025, emessa dal Tribunale di Monza e conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
- accertata e dichiarata la responsabilità degli odierni ricorrenti per la mancata stipula del contratto di compravendita dell'immobile sito in Sesto San Giovanni viale Casiraghi 44/46 ai sensi della sentenza n. 3270/21 RG App. Milano,
- condannare in solido tra loro i convenuti Sig. , Controparte_1 Controparte_2
al risarcimento dei danni in favore dell'Arch. tutti meglio Controparte_3 Parte_1 indicati in atti e quantificati in euro 86.550,60 oltre interessi di legge ovvero a quella somma, maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
- condannare, altresì, i convenuti al pagamento dei diritti e degli onorari del doppio grado di giudizio al sottoscritto procuratore antistatario oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. Con espressa riserve di agire in separato giudizio per il risarcimento di ogni ulteriore danno non richiesto con il presente atto di appello. Con espressa richiesta di ammissione del documento su LL. G in quanto formatosi successivamente a febbraio 2024 (data di iscrizione a ruolo del proc. 295/24 RG Trib. Monza).”
Per parte appellata:
In via preliminare/pregiudiziale Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o inefficacia della riserva di successiva azione per altri ulteriori danni, articolata per la prima volta con l'atto di appello, per le ragioni di cui in narrativa. Accertare e dichiarare l'inammissibilità della produzione del doc. G per le ragioni di cui in narrativa. Nel merito Rigettare l'appello in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa confermando in toto la sentenza n. 545/2025 del Tribunale di Monza, pubblicata il 17.03.2025, anche in punto spese. Con vittoria di spese legali anche di secondo grado. In via meramente subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avverso gravame, ridurre la pretesa avversa per le ragioni e le causali di cui in narrativa sia in ordine alle spese di locazione (separando canone da spese condominiali) sia in ordine alle spese di trasloco e stoccaggio (aliquota IVA, spese di trasloco, spese inerenti all'attività professionale), nonché con riferimento all'effettiva titolarità degli esborsi ( o Musolino) al di là dell'intestazione dei giustificativi. Pt_1 In via di ulteriore subordine Nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento anche parziale della domanda avversa, in ogni caso opportunamente ridotta per i motivi esposti, si chiede di accertare e dichiarare la parziarietà dell'obbligazione azionata nella misura di 3,33% in capo a 3,33% in Controparte_3 capo a e 93,94% in capo a o nella diversa misura Controparte_1 Controparte_2 ritenuta di giustizia, procedendo dunque alla quantificazione differenziata e non solidale delle somme eventualmente riconosciute all'appellante. In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata pagina 2 di 13 Con sentenza n. 545/2025 pubblicata il 17 marzo 2025, il Tribunale di Monza ha respinto la domanda proposta da nei confronti dei fratelli volta ad ottenere il risarcimento dei danni Parte_1 CP_1 asseritamente patiti dall'attrice per effetto dell'inadempimento dei convenuti all'obbligo, sancito dal contratto preliminare del 23 giugno 2014, di concludere il contratto definitivo di compravendita di un appartamento sito in Sesto San Giovanni;
danni consistiti, secondo la prospettazione di nelle Pt_1 spese sostenute per la locazione di un altro appartamento e per lo stoccaggio degli arredi dal mese di gennaio 2020 sino al mese febbraio 2024.
2. I precedenti giudizi intercorsi tra le parti
Con sentenza n. 2658/19, il Tribunale di Monza aveva respinto la domanda di trasferimento della proprietà ex art. 2932 c.c. proposta da contro i fratelli promittenti venditori in un Parte_1 CP_1 contratto preliminare di vendita immobiliare del 23 giugno 2014, affermando che l'immobile oggetto del preliminare (appartamento sito in Sesto San Giovanni, viale Casiraghi n. 46) non poteva essere trasferito a causa di difformità rispetto alle planimetrie catastali (i lavori di ristrutturazione che Pt_1 era stata autorizzata ad eseguire avevano modificato la ripartizione degli spazi interni) e per l'impossibilità di ottenere le certificazioni relative agli impianti, la certificazione energetica e l'abitabilità in quanto i lavori di ristrutturazione non erano terminati;
il Tribunale aveva peraltro accertato il grave inadempimento dei promittenti venditori i quali, nel mese di giugno 2015, avevano inibito alla promissaria acquirente di accedere al cantiere per completare i lavori di Pt_1 ristrutturazione (“avuto riguardo alle condotte poste in essere da entrambe le parti in causa […] deve ritenersi che la mancata esecuzione del contratto sia da doversi addebitare in misura del tutto preponderante alla condotta inadempiente dei convenuti che, a fronte della richiesta dell'attrice, pure infondata […] di consentirle il trasloco nell'immobile ad opere non ancora compiute, hanno risposto in maniera del tutto sproporzionata impedendo il completamento dei lavori ed il trasferimento dell'immobile. I convenuti sono dunque tenuti al risarcimento dei danni”), condannandoli al risarcimento dei danni cagionati a pari alle spese sostenute per la locazione di un altro Parte_1 immobile adibito ad abitazione e per lo stoccaggio del mobilio di arredo sino al novembre 2016 ( Pt_1 in previsione della compravendita pattuita con i fratelli in data 14.10.2014 aveva alienato CP_1
l'abitazione di sua proprietà), nonché per la ristrutturazione effettuata sull'immobile di cui al preliminare rimasto inadempiuto, per complessivi € 22.975,14 oltre interessi .
pagina 3 di 13 La sentenza n. 2658/2019 era stata confermata da questa Corte di Appello di Milano, che aveva altresì integrato il risarcimento, ex art. 345 c.p.c., con i danni successivi della stessa natura patiti dalla Pt_1 sino alla fine del giudizio di primo grado (dicembre 2019), pari a € 22.287,00 oltre interessi, mentre il successivo ricorso in Cassazione presentato dai fratelli è stato respinto, con conferma delle CP_1 statuizioni del secondo grado di giudizio.
3. Il giudizio di primo grado
con ricorso del 17.1.2024, ha nuovamente adito il Tribunale di Monza chiedendo la Parte_1 condanna dei fratelli al risarcimento degli ulteriori danni asseritamente subiti per la mancata CP_1 stipula del contratto, pari ad € 51.090,60. In particolare, i danni di cui ha chiesto il risarcimento Pt_1 consistono nelle spese sostenute per la locazione dell'appartamento adibito ad abitazione e per lo stoccaggio della mobilia già contenuta nell'immobile alienato nel 2014, nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2020 e il mese di febbraio 2024, diverse e successive rispetto a quelle richieste e liquidate nel giudizio d'appello sopra richiamato.
I fratelli hanno eccepito l'assenza di nesso causale tra l'inadempimento accertato a loro carico CP_1 nel precedente giudizio e i nuovi danni lamentati.
Il Tribunale di Monza, con sentenza n.545/2025 pubblicata il 17 marzo 2025, ha rigettato la domanda risarcitoria:
- quanto al periodo intercorrente tra il gennaio 2020 e la conclusione giudizio d'appello (27.10.2021) perché i relativi danni dovevano essere chiesti in sede di giudizio d'appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c.:
“nel caso in esame, non solo non ha formulato la richiesta al momento dell'instaurazione Parte_1 del giudizio e non ha provveduto a modificare l'importo dei danni in corso di causa, ma neppure ha formulato esplicita riserva di richiederli successivamente in un separato giudizio. Dunque, alla luce di quanto esposto, la domanda di risarcimento relativa alle spese sostenute nel periodo gennaio 2020- ottobre 2021 si intende coperta da giudicato e va rigettata”;
- quanto al periodo intercorrente tra il 28.10.2021 e il febbraio 2024, perché a seguito dello scioglimento di fatto del contratto preliminare rimasto inadempiuto, non aveva alcun titolo per Pt_1 richiedere l'invocato risarcimento del danno, e in ogni caso perché non era provato il nesso causale tra le spese sostenute e l'inadempimento dei promittenti venditori, posto che le predette spese dovevano intendersi piuttosto come frutto di scelte autonome della stessa “il rigetto dell'azione proposta ai Pt_1 sensi dell'art. 2932 c.c. per impossibilità giuridica di produrre gli effetti del definitivo, determina “un pregiudizio insanabile del diritto all'adempimento […] con la sostanziale equiparazione dello stato del pagina 4 di 13 preliminare ad un suo scioglimento (o comunque ad una condizione di quiescenza, non suscettibile di evolvere nella stipula del definitivo)” (Cass. civ., sez. II, ord. del 4 novembre 2022 n. 3253). Pertanto, venuto meno il diritto all'adempimento della a seguito dello scioglimento implicito del contratto Pt_1 preliminare dopo il giudicato formatosi sulla domanda ex art 2932 c.c., ne consegue che l'attrice non ha titolo per rivolgere in questa sede una diversa e ulteriore pretesa risarcitoria da inadempimento. In ogni caso, giova precisarsi che non è provato il nesso causale tra le spese sostenute da per Parte_1
i canoni di affitto/stoccaggio dei mobili (tra ottobre 2021 e febbraio 2024) e l'inadempimento dei
. CP_1
4. Il presente giudizio di appello ha proposto appello avverso la predetta sentenza n. n.545/2025 del Tribunale di Monza, I) Parte_1
In primo luogo lamenta l'erroneità della pronuncia nella parte in cui respinge i danni da spese Pt_1 sostenute nel periodo intercorrente tra il mese di gennaio 2020 e il 27.10.2021, affermando di essersi espressamente riservata, in sede di giudizio di appello, di chiedere in corso di causa e/o in altra causa gli ulteriori danni: “con l'atto di appello con il quale l'Arch ha impugnato la sentenza n 2658/19 Pt_1 emessa dal Tribunale di Monza nel proc. 9626/15, a pag. 24 (doc. 14 del fascicolo di parte nel proc.
295/24) richiedendo la condanna dei germani agli importi maturati tra il periodo intercorso CP_1 tra le memorie istruttorie ex art. 183 co VI n. 2 cpc e l'atto di appello, si riservava “di richiedere le ulteriori somme maturate in corso di causa nonché, in separato giudizio, tutte le ulteriori non ancora quantificabili (es: somme dovute per lo stoccaggio dei beni ancora non ancora sostenute)”. L'espressa riserva di richiesta degli ulteriori danni è infatti contenuta nella nota 5 posta a piè di pagina dell'atto di appello nella sezione appositamente dedicata alla quantificazione del danno.”
II) lamenta poi l'erroneità dell'affermazione del giudice di primo grado secondo cui, con il Pt_1 rigetto della domanda ex art. 2932 c.c., il Tribunale aveva a suo tempo accertato il definitivo scioglimento del contratto preliminare, che pertanto non spiegava più alcuna efficacia tra le parti, richiamando una pronuncia della Corte di cassazione che, secondo non era pertinente al caso di Pt_1 specie: “Nel caso esaminato dalla Cassazione, la risoluzione del contratto preliminare trova la sua ragione d'essere non tanto nel rigetto della domanda ex art. 2932 c.c. quanto nella (già sussistente al momento della domanda di esecuzione in forma specifica) impossibilità sopravvenuta della prestazione” per essere l'immobile stato già venduto a terzi prima della proposizione della domanda ex art. 2932 c.c. pagina 5 di 13 L'appellante sostiene dunque che, poiché nel caso di specie l'immobile è stato nella libera disponibilità dei durante tutto il periodo sinora intercorso, il contratto preliminare (inadempiuto) deve CP_1 ritenersi ancora efficace;
da ciò conseguirebbe il suo diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto del perdurante inadempimento del contratto stesso.
III) Infine, l'appellante contesta “la sentenza nella parte in cui a pag. 6, penultimo e ultimo cpv, ritiene che le spese per le quali l'odierno appellante chiede il risarcimento sarebbero dettate solo da
“volizioni personali”. Si è infatti appurato come all'Arch. sono state liquidate nei vari gradi di Pt_1 giudizio le spese di affitto e di deposito del mobilio in quanto ritenuti entrambi conseguenza diretta ed immediata della mancata stipula del definito;
tale statuizione si deve ritenere coperta dal giudicato e estende la propria efficacia anche per le somme richieste successivamente in quanto vi è stata espressa riserva in tal senso nell'atto di appello e in considerazione del fatto che, come già detto, il preliminare deve essere ritenuto ancora valido ed efficace”.
Gli appellanti si sono costituiti eccependo preliminarmente l'inammissibilità della riserva, contenuta per la prima volta nell'atto di citazione in appello, “di agire in separato giudizio per il risarcimento di ogni ulteriore danno non richiesto con il presente atto di appello”, riserva mai espressa nell'ambito del giudizio di primo grado, nonché l'inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., del doc. G prodotto per la prima volta in appello nonostante riguardi corrispondenza risalente a maggio 2024, dunque già nella disponibilità dell'appellante durante il giudizio di primo grado;
gli appellanti hanno chiesto, nel merito, il rigetto dell'impugnazione.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
5. Decisione
Va anzi tutto accertata l'inammissibilità del doc. G prodotto da per la prima volta in appello. Pt_1
Trattasi, invero, di copia dello scambio di missive tra le parti risalente al maggio 2024, quando ancora pendeva il giudizio di primo grado, nell'ambito del quale aveva l'onere di produrlo, con il primo Pt_1 atto utile.
Nel merito, l'appello proposto da è destituito di fondamento e deve essere respinto, con Pt_1 conseguente conferma della sentenza impugnata.
A prescindere da qualsiasi altra considerazione, è infatti evidente l'assenza totale di nesso causale tra i
“danni” lamentati da -spese sostenute, nel periodo intercorrente tra il gennaio 2020 e il mese di Pt_1
pagina 6 di 13 febbraio 2024, per l'affitto dell'abitazione e per lo stoccaggio della mobilia che arredava la propria abitazione alienata nel 2014- e la condotta inadempiente dei che, nel lontano mese di giugno CP_1
2015, impedirono definitivamente a di completare i lavori di ristrutturazione dell'immobile, Pt_1 impedendone così il trasferimento.
In primo luogo, si deve osservare che le spese di locazione dell'appartamento di via San Giuseppe prima e dell'appartamento di via XX Settembre poi, così come le spese di stoccaggio degli arredi originariamente presenti nell'immobile alienato da nell'ottobre 2014, sostenute da nel Pt_1 Pt_1 periodo successivo al dicembre 2019, non costituiscono danno “prevedibile” dal debitore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1225 c.c.
Come ha infatti condivisibilmente chiarito la Corte di Cassazione, la prevedibilità del danno da parte del debitore dev'essere valutata in relazione al momento in cui l'inadempimento è diventato definitivo, momento che, nel caso in cui si tratti di inadempimento all'obbligo di concludere il contratto definitivo di compravendita immobiliare, dev'essere fatto coincidere con il momento in cui il debitore ha la facoltà di scegliere se adempiere o non all'obbligazione assunta e non già con il passaggio in giudicato della pronuncia che respinge la domanda principale ex art. 2932 c.c. proposta dal promissario acquirente: “La contestazione del ricorrente [il promissario acquirente sosteneva, nel ricorso per cassazione, che la definitività dell'inadempimento doveva coincidere con il momento nel quale il promissario acquirente aveva dimostrato di non avere più interesse all'adempimento, ovvero il momento del rigetto della domanda di adempimento in forma specifica del preliminare, ndr] muove dall'erroneo presupposto che il momento della definitività dell'inadempimento, rilevante ai fini del risarcimento del danno, dipenda dall'interesse del contraente non inadempiente, che nella specie sarebbe espresso dal rapporto di subordinazione tra le due domande. L'insostenibilità della tesi è resa evidente dalla considerazione che se si ragionasse sul piano processuale del rapporto di subordinazione tra le domande impresso dall'attore, si dovrebbe concludere che l'inadempimento diventa definitivo soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza che rigetta la domanda di adempimento in forma specifica, poiché il vincolo di subordinazione permane fino alla definizione del giudizio, come confermato dal rilievo che l'attore vittorioso sulla subordinata può riproporre la principale con l'impugnazione incidentale (tra le molte, Cass. 12/04/2012, n. 5805). In realtà, la questione va risolta sul piano dei principi generali in tema di inadempimento contrattuale. È vero, infatti, che l'inadempimento non è un fatto processuale, esiste o non a prescindere dal processo, e
pagina 7 di 13 viene accertato dal giudice con riferimento al momento in cui si è determinato, che coincide con il momento nel quale il contraente ha la scelta tra adempiere o non l'obbligazione assunta. Si tratta di un momento precede il processo – difatti viene accertato dal giudice con valutazione ex tunc - ed è ad esso che occorre fare riferimento per il risarcimento del danno, secondo il principio generale codificato all'art. 1225 cod. civ. In ragione della struttura tipica del contratto preliminare, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato che “la prevedibilità del danno risarcibile deve essere valutata con riferimento non al momento in cui è sorto il rapporto obbligatorio ma a quello in cui il debitore, dovendo dare esecuzione alla prestazione e, potendo scegliere fra adempimento e inadempimento, è in grado di apprezzare più compiutamente e quindi di prevedere il pregiudizio che il creditore può subire per effetto del suo comportamento inadempiente;
infatti, il collegamento della prevedibilità del danno al tempo in cui è sorta l'obbligazione [art. 1225 cod. civ.] non tiene conto del periodo di tempo, a volte anche lungo, intercorrente fra tale momento e quello in cui la prestazione deve essere adempiuta (per tutte, Cass. 30/01/2007, n. 1956)” (Cass. n. 18498 del 30/06/2021, in motivazione, pagg. 6 e 7).
Orbene, nel caso di specie i promittenti venditori, nel momento in cui hanno impedito a Pt_1 mediante la sostituzione della serratura della porta d'ingresso dell'unità immobiliare, di continuare ad accedere all'immobile per ultimare i lavori di ristrutturazione, contemporaneamente comunicandole la volontà di “risolvere ogni rapporto contrattuale in essere” (cfr. missiva del 19.6.2015 sub doc. 9 appellante), hanno evidentemente reso definitivo il loro inadempimento. E' dunque rispetto a quel momento che deve valutarsi la prevedibilità, da parte dei venditori, del danno che la loro scelta (di non addivenire al contratto definitivo) avrebbe potuto comportare per l'acquirente.
Tra i danni che i potevano immaginare determinarsi nella sfera giuridica della vi erano CP_1 Pt_1 certamente le spese da questa sostenute per i lavori di ristrutturazione di cui non avrebbe mai potuto godere (sul punto, peraltro, le parti avevano espressamente pattuito: v. clausola n. 14 del contratto preliminare, doc. 2 . Pt_1
Potevano inoltre rientrare nel novero dei danni prevedibili anche le spese che – la quale aveva Pt_1 alienato a terzi, qualche mese prima, la propria precedente abitazione – avrebbe dovuto sostenere per l'affitto di un'abitazione provvisoria in attesa di poter rinvenire un altro immobile adeguato da acquistare e da adibire a nuova abitazione in sostituzione di quello di cui al preliminare inadempiuto.
Tempo che, ragionevolmente, tenuto conto del mercato immobiliare della zona (Comune di Sesto San
Giovanni) non avrebbe potuto superare l'anno, non emergendo peraltro dagli atti di causa alcuna pagina 8 di 13 particolare eccezionalità dell'immobile per cui è causa, sotto il profilo tipologico così come sotto il profilo del prezzo.
Certamente, il tempo necessario per poter rinvenire un immobile analogo da acquistare non poteva prevedibilmente durare cinque anni o addirittura dieci anni come preteso dall'odierna appellante, posto che, secondo l'id quod plerunque accidit, un immobile analogo è rinvenibile nell'arco di pochi mesi, cosicché l'eventuale decisione di non acquistare più e di continuare a pagare il canone di locazione
(così risparmiando sul prezzo di compravendita) diventa, appunto, una scelta discrezionale del promissario acquirente e cessa di essere una conseguenza del promittente venditore (cfr., in tema di
“prevedibilità astratta” del danno ai sensi dell'art. 1225 c.c., Cass. n. 29566/2019: “In tema di risarcimento del danno da inadempimento, l'imprevedibilità, alla quale fa riferimento l'art. 1225 c.c., non costituisce un limite all'esistenza del danno, ma alla misura del suo ammontare, determinando, infatti, la limitazione del danno risarcibile a quello prevedibile non da parte dello specifico debitore, bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente a una determinata categoria di rapporti, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici e, cioè, secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute”).
I danni domandati da nel giudizio di cui è causa – canoni di locazione e costi di stoccaggio Pt_1 mobili dal gennaio 2020 sino al febbraio 2024 – non erano dunque, secondo le regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici coinvolti nelle compravendite immobiliari, prevedibili ex art. 1225 c.c. e, come tali, non possono essere risarciti.
In secondo luogo, gli esborsi per i canoni di locazione degli appartamenti di via San Giuseppe e di via
XX Settembre in Sesto San Giovanni e per lo stoccaggio degli arredi, sostenuti da nel periodo Pt_1 compreso tra il mese di gennaio 2020 e il mese di febbraio 2024 non costituiscono un “danno” conseguente alla condotta inadempiente dei promittenti venditori, risalente, come sopra evidenziato, al mese di giugno 2015.
Sul punto è necessario chiarire che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, le statuizioni contenute nelle sentenze del Tribunale di Monza n. 2658/2019 e di questa Corte di appello n.
3271/2021 – che hanno accertato che gli esborsi per canoni di locazione e per lo stoccaggio della mobilia sostenuti da sino al dicembre 2019 costituiscono conseguenza immediata e diretta Pt_1 dell'inadempimento dei non spiegano il loro effetto di giudicato sul periodo successivo, posto CP_1 che non esiste un danno che è sempre conseguenza immediata e diretta di una condotta antigiuridica,
pagina 9 di 13 per il sol fatto di appartenere ad una certa “categoria” tipologica (in questo caso le categoria dei
“canoni d'affitto” e delle “spese di stoccaggio“): una perdita (economica) può reputarsi “danno” derivante da una certa condotta antigiuridica solo ed esclusivamente quando tale perdita può essere messa in relazione causale, anche sotto il profilo temporale, con la predetta condotta.
Ora, com'è noto, il risarcimento del danno consiste nella prestazione dell'equivalente pecuniario della perdita subita, ovvero in quella prestazione che è sufficiente e idonea a mettere il danneggiato nelle medesime condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento dannoso (nel caso di specie, il mancato acquisto dell'immobile di viale Casiraghi, per fatto e colpa dei promittenti venditori) non si fosse verificato.
Ciò detto, se i avessero adempiuto al contratto preliminare, e avesse dunque ottenuto la CP_1 Pt_1 proprietà dell'immobile promesso in vendita, probabilmente non avrebbe sostenuto i canoni Pt_1
d'affitto qui lamentati, ma avrebbe subito l'ingente esborso corrispondente al pagamento del prezzo, oltre alle spese di ristrutturazione, esborso che invece, decidendo di continuare a locare un appartamento da adibire a propria abitazione, non ha sostenuto.
Il risarcimento del danno patito da proprio in quanto prestazione corrispondente alla perdita Pt_1 subita, e dunque idonea e sufficiente a portare la creditrice nelle condizioni in cui si sarebbe trovata qualora le fosse stata trasferita la proprietà dell'immobile di viale Casiraghi, non può dunque corrispondere ai canoni di locazione pagati negli ultimi dieci anni, bensì all'eventuale (mai allegata, né tantomeno richiesta) differenza tra il valore attuale dell'immobile e la spesa che avrebbe Pt_1 complessivamente sostenuto per acquistarlo.
La “perdita” lamentata da -consistente nel pagamento del canone di locazione dal gennaio 2020 Pt_1 al febbraio 2024- non è invece dunque conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dei bensì frutto di un'autonoma scelta discrezionale di che non può essere fatta ricadere CP_1 Pt_1 sulla sfera patrimoniale dei promittenti venditori.
Del resto, se si potesse ritenere conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dei venditori la scelta di di continuare a condurre in locazione – a tempo indeterminato – la propria casa di Pt_1 abitazione, alla stessa stregua si dovrebbe imputare all'inadempimento dei anche l'eventuale, CP_1 alternativa, scelta di di acquistare un immobile analogo in sostituzione di quello del preliminare Pt_1 per cui è causa, e si dovrebbe condannare i a corrisponderne il prezzo. Ciò che risulta, CP_1 all'evidenza, fuori da ogni logica ripristinatoria, oltre che contro ogni buon senso.
pagina 10 di 13 Tanto meno può costituire danno causalmente riconducibile all'inadempimento dei la spesa CP_1 per lo stoccaggio della mobilia: a tacer d'altro (e in particolare, del tempo trascorso tra il mese di giugno 2015 e il febbraio 2024), per escludere ogni consequenzialità causale tra la spesa in parola e l'inadempimento dei basta evidenziare che decise di vendere e consegnare a terzi CP_1 Pt_1
l'abitazione di sua proprietà, sgombra della relativa mobilia, già nell'ottobre 2014 (doc. 3 , CP_1 ovvero alcuni mesi prima della data prevista per il rogito dell'immobile per cui è causa.
L'appello deve pertanto essere respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado impugnata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
La condotta processuale di – che ha iniziato e proseguito, anche nel presente grado d'appello, una Pt_1 vertenza del tutto sprovvista di fondamento, anche solo logico e di buon senso, prima ancora che giuridico- merita di essere sanzionata ex art. 96, terzo comma c.p.c.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che “l'art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009,
n. 69, […] ha aggiunto un terzo comma all'art. 96 cod. proc. civ., introducendo una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova di un danno riconducibile alla condotta processuale dell'avversario” (cfr. Cass. 17902/2010).
Sul punto merita di essere menzionata la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha precisato: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame
pagina 11 di 13 ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. SS.UU. sentenza
22405 del 13.09.2018).
Parte appellante ha nella spese agito e coltivato il presente giudizio con evidente colpa grave, se non con dolo: essa, infatti, dopo aver ottenuto dagli appellati per diversi anni (dal 2015 al 2019) il
“rimborso” dei canoni di locazione della propria abitazione e delle spese di stoccaggio dei beni mobili di sua proprietà, ha preteso di gravare di tali spese gli appellati anche per i successivi cinque anni, nonostante tale pretesa sia palesemente in contrasto anche con il semplice buon senso.
In definitiva, parte appellante ha assunto un'iniziativa giudiziaria connotata quantomeno da una inescusabile superficialità, “determina[ndo] uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali ed un ingiustificato aumento del contenzioso che ostacolano la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione” (cfr. Cass. ord. n. 5725/2019).
La condotta processuale di parte appellante merita dunque la condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c., per avere abusato del processo con le condotte gravemente negligenti testé descritte.
L'importo ex art. 96 terzo comma c.p.c. è da liquidarsi in conformità al parametro “compensi liquidati” di cui alle Tabelle Milanesi del 2018, secondo il quale: “l'importo ex art. 96 cpc terzo comma può essere determinato con riferimento al parametro del compenso defensionale liquidato in causa e, segnatamente, in un importo all'incirca pari al compenso defensionale, riducibile sino alla metà del compenso ed aumentabile della metà del compenso, in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso”.
Nella specie, appare congruo applicare una somma pari alla metà del compenso defensionale, come liquidato in dispositivo, al fine di rendere effettivo lo scopo di cui all'art. 96, terzo comma, c.p.c., norma con finalità pubblicistiche e volta ad evitare la proposizione di pretese avanzate con dolo o colpa grave (cfr. Cass. SS.UU. sentenza 22405 del 13.09.2018).
In ottemperanza all'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c. -applicabile al presente giudizio d'appello, che è stato introdotto successivamente all'entrata in vigore del d.lgs n. 140/2022- parte appellante dev'essere altresì condannata a versare in favore della cassa delle ammende la somma di € 2.000,00, avuto riguardo al valore della controversia.
Sussistono infine i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012. pagina 12 di 13
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'appello; per l'effetto:
2) conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Monza n. 545/2025, pubblicata il 17.3.2025;
3) condanna a rimborsare a e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
in solido tra loro, le spese di lite del presente grado di appello, che si liquidano in € Controparte_3
9.991,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
4) condanna a versare in favore di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, ex art. 96, 3° comma, c.p.c., la somma di € 4.995,50; Controparte_3
5) condanna a versare in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, u.c., Parte_1
c.p.c., la somma di € 2.000,00;
6) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 19 novembre 2025.
Il Cons. rel. Il Presidente
RI EL RE UP
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RE UP Presidente dott.ssa Francesca Vullo Consigliere dott.ssa RI EL Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1223/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Rosario MUSOLINO Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._3 Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. Simona FERRANTE e dell'avv. Antonio AUSILIO C.F._4
APPELLATI
OGGETTO: impugnazione della sentenza del Tribunale di Monza n. 545/2025 pubblicata il
17/03/2025; materia: risarcimento danni da inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 13 “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 545/25 del 17 marzo 2025, emessa dal Tribunale di Monza e conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
- accertata e dichiarata la responsabilità degli odierni ricorrenti per la mancata stipula del contratto di compravendita dell'immobile sito in Sesto San Giovanni viale Casiraghi 44/46 ai sensi della sentenza n. 3270/21 RG App. Milano,
- condannare in solido tra loro i convenuti Sig. , Controparte_1 Controparte_2
al risarcimento dei danni in favore dell'Arch. tutti meglio Controparte_3 Parte_1 indicati in atti e quantificati in euro 86.550,60 oltre interessi di legge ovvero a quella somma, maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
- condannare, altresì, i convenuti al pagamento dei diritti e degli onorari del doppio grado di giudizio al sottoscritto procuratore antistatario oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. Con espressa riserve di agire in separato giudizio per il risarcimento di ogni ulteriore danno non richiesto con il presente atto di appello. Con espressa richiesta di ammissione del documento su LL. G in quanto formatosi successivamente a febbraio 2024 (data di iscrizione a ruolo del proc. 295/24 RG Trib. Monza).”
Per parte appellata:
In via preliminare/pregiudiziale Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o inefficacia della riserva di successiva azione per altri ulteriori danni, articolata per la prima volta con l'atto di appello, per le ragioni di cui in narrativa. Accertare e dichiarare l'inammissibilità della produzione del doc. G per le ragioni di cui in narrativa. Nel merito Rigettare l'appello in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa confermando in toto la sentenza n. 545/2025 del Tribunale di Monza, pubblicata il 17.03.2025, anche in punto spese. Con vittoria di spese legali anche di secondo grado. In via meramente subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avverso gravame, ridurre la pretesa avversa per le ragioni e le causali di cui in narrativa sia in ordine alle spese di locazione (separando canone da spese condominiali) sia in ordine alle spese di trasloco e stoccaggio (aliquota IVA, spese di trasloco, spese inerenti all'attività professionale), nonché con riferimento all'effettiva titolarità degli esborsi ( o Musolino) al di là dell'intestazione dei giustificativi. Pt_1 In via di ulteriore subordine Nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento anche parziale della domanda avversa, in ogni caso opportunamente ridotta per i motivi esposti, si chiede di accertare e dichiarare la parziarietà dell'obbligazione azionata nella misura di 3,33% in capo a 3,33% in Controparte_3 capo a e 93,94% in capo a o nella diversa misura Controparte_1 Controparte_2 ritenuta di giustizia, procedendo dunque alla quantificazione differenziata e non solidale delle somme eventualmente riconosciute all'appellante. In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata pagina 2 di 13 Con sentenza n. 545/2025 pubblicata il 17 marzo 2025, il Tribunale di Monza ha respinto la domanda proposta da nei confronti dei fratelli volta ad ottenere il risarcimento dei danni Parte_1 CP_1 asseritamente patiti dall'attrice per effetto dell'inadempimento dei convenuti all'obbligo, sancito dal contratto preliminare del 23 giugno 2014, di concludere il contratto definitivo di compravendita di un appartamento sito in Sesto San Giovanni;
danni consistiti, secondo la prospettazione di nelle Pt_1 spese sostenute per la locazione di un altro appartamento e per lo stoccaggio degli arredi dal mese di gennaio 2020 sino al mese febbraio 2024.
2. I precedenti giudizi intercorsi tra le parti
Con sentenza n. 2658/19, il Tribunale di Monza aveva respinto la domanda di trasferimento della proprietà ex art. 2932 c.c. proposta da contro i fratelli promittenti venditori in un Parte_1 CP_1 contratto preliminare di vendita immobiliare del 23 giugno 2014, affermando che l'immobile oggetto del preliminare (appartamento sito in Sesto San Giovanni, viale Casiraghi n. 46) non poteva essere trasferito a causa di difformità rispetto alle planimetrie catastali (i lavori di ristrutturazione che Pt_1 era stata autorizzata ad eseguire avevano modificato la ripartizione degli spazi interni) e per l'impossibilità di ottenere le certificazioni relative agli impianti, la certificazione energetica e l'abitabilità in quanto i lavori di ristrutturazione non erano terminati;
il Tribunale aveva peraltro accertato il grave inadempimento dei promittenti venditori i quali, nel mese di giugno 2015, avevano inibito alla promissaria acquirente di accedere al cantiere per completare i lavori di Pt_1 ristrutturazione (“avuto riguardo alle condotte poste in essere da entrambe le parti in causa […] deve ritenersi che la mancata esecuzione del contratto sia da doversi addebitare in misura del tutto preponderante alla condotta inadempiente dei convenuti che, a fronte della richiesta dell'attrice, pure infondata […] di consentirle il trasloco nell'immobile ad opere non ancora compiute, hanno risposto in maniera del tutto sproporzionata impedendo il completamento dei lavori ed il trasferimento dell'immobile. I convenuti sono dunque tenuti al risarcimento dei danni”), condannandoli al risarcimento dei danni cagionati a pari alle spese sostenute per la locazione di un altro Parte_1 immobile adibito ad abitazione e per lo stoccaggio del mobilio di arredo sino al novembre 2016 ( Pt_1 in previsione della compravendita pattuita con i fratelli in data 14.10.2014 aveva alienato CP_1
l'abitazione di sua proprietà), nonché per la ristrutturazione effettuata sull'immobile di cui al preliminare rimasto inadempiuto, per complessivi € 22.975,14 oltre interessi .
pagina 3 di 13 La sentenza n. 2658/2019 era stata confermata da questa Corte di Appello di Milano, che aveva altresì integrato il risarcimento, ex art. 345 c.p.c., con i danni successivi della stessa natura patiti dalla Pt_1 sino alla fine del giudizio di primo grado (dicembre 2019), pari a € 22.287,00 oltre interessi, mentre il successivo ricorso in Cassazione presentato dai fratelli è stato respinto, con conferma delle CP_1 statuizioni del secondo grado di giudizio.
3. Il giudizio di primo grado
con ricorso del 17.1.2024, ha nuovamente adito il Tribunale di Monza chiedendo la Parte_1 condanna dei fratelli al risarcimento degli ulteriori danni asseritamente subiti per la mancata CP_1 stipula del contratto, pari ad € 51.090,60. In particolare, i danni di cui ha chiesto il risarcimento Pt_1 consistono nelle spese sostenute per la locazione dell'appartamento adibito ad abitazione e per lo stoccaggio della mobilia già contenuta nell'immobile alienato nel 2014, nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2020 e il mese di febbraio 2024, diverse e successive rispetto a quelle richieste e liquidate nel giudizio d'appello sopra richiamato.
I fratelli hanno eccepito l'assenza di nesso causale tra l'inadempimento accertato a loro carico CP_1 nel precedente giudizio e i nuovi danni lamentati.
Il Tribunale di Monza, con sentenza n.545/2025 pubblicata il 17 marzo 2025, ha rigettato la domanda risarcitoria:
- quanto al periodo intercorrente tra il gennaio 2020 e la conclusione giudizio d'appello (27.10.2021) perché i relativi danni dovevano essere chiesti in sede di giudizio d'appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c.:
“nel caso in esame, non solo non ha formulato la richiesta al momento dell'instaurazione Parte_1 del giudizio e non ha provveduto a modificare l'importo dei danni in corso di causa, ma neppure ha formulato esplicita riserva di richiederli successivamente in un separato giudizio. Dunque, alla luce di quanto esposto, la domanda di risarcimento relativa alle spese sostenute nel periodo gennaio 2020- ottobre 2021 si intende coperta da giudicato e va rigettata”;
- quanto al periodo intercorrente tra il 28.10.2021 e il febbraio 2024, perché a seguito dello scioglimento di fatto del contratto preliminare rimasto inadempiuto, non aveva alcun titolo per Pt_1 richiedere l'invocato risarcimento del danno, e in ogni caso perché non era provato il nesso causale tra le spese sostenute e l'inadempimento dei promittenti venditori, posto che le predette spese dovevano intendersi piuttosto come frutto di scelte autonome della stessa “il rigetto dell'azione proposta ai Pt_1 sensi dell'art. 2932 c.c. per impossibilità giuridica di produrre gli effetti del definitivo, determina “un pregiudizio insanabile del diritto all'adempimento […] con la sostanziale equiparazione dello stato del pagina 4 di 13 preliminare ad un suo scioglimento (o comunque ad una condizione di quiescenza, non suscettibile di evolvere nella stipula del definitivo)” (Cass. civ., sez. II, ord. del 4 novembre 2022 n. 3253). Pertanto, venuto meno il diritto all'adempimento della a seguito dello scioglimento implicito del contratto Pt_1 preliminare dopo il giudicato formatosi sulla domanda ex art 2932 c.c., ne consegue che l'attrice non ha titolo per rivolgere in questa sede una diversa e ulteriore pretesa risarcitoria da inadempimento. In ogni caso, giova precisarsi che non è provato il nesso causale tra le spese sostenute da per Parte_1
i canoni di affitto/stoccaggio dei mobili (tra ottobre 2021 e febbraio 2024) e l'inadempimento dei
. CP_1
4. Il presente giudizio di appello ha proposto appello avverso la predetta sentenza n. n.545/2025 del Tribunale di Monza, I) Parte_1
In primo luogo lamenta l'erroneità della pronuncia nella parte in cui respinge i danni da spese Pt_1 sostenute nel periodo intercorrente tra il mese di gennaio 2020 e il 27.10.2021, affermando di essersi espressamente riservata, in sede di giudizio di appello, di chiedere in corso di causa e/o in altra causa gli ulteriori danni: “con l'atto di appello con il quale l'Arch ha impugnato la sentenza n 2658/19 Pt_1 emessa dal Tribunale di Monza nel proc. 9626/15, a pag. 24 (doc. 14 del fascicolo di parte nel proc.
295/24) richiedendo la condanna dei germani agli importi maturati tra il periodo intercorso CP_1 tra le memorie istruttorie ex art. 183 co VI n. 2 cpc e l'atto di appello, si riservava “di richiedere le ulteriori somme maturate in corso di causa nonché, in separato giudizio, tutte le ulteriori non ancora quantificabili (es: somme dovute per lo stoccaggio dei beni ancora non ancora sostenute)”. L'espressa riserva di richiesta degli ulteriori danni è infatti contenuta nella nota 5 posta a piè di pagina dell'atto di appello nella sezione appositamente dedicata alla quantificazione del danno.”
II) lamenta poi l'erroneità dell'affermazione del giudice di primo grado secondo cui, con il Pt_1 rigetto della domanda ex art. 2932 c.c., il Tribunale aveva a suo tempo accertato il definitivo scioglimento del contratto preliminare, che pertanto non spiegava più alcuna efficacia tra le parti, richiamando una pronuncia della Corte di cassazione che, secondo non era pertinente al caso di Pt_1 specie: “Nel caso esaminato dalla Cassazione, la risoluzione del contratto preliminare trova la sua ragione d'essere non tanto nel rigetto della domanda ex art. 2932 c.c. quanto nella (già sussistente al momento della domanda di esecuzione in forma specifica) impossibilità sopravvenuta della prestazione” per essere l'immobile stato già venduto a terzi prima della proposizione della domanda ex art. 2932 c.c. pagina 5 di 13 L'appellante sostiene dunque che, poiché nel caso di specie l'immobile è stato nella libera disponibilità dei durante tutto il periodo sinora intercorso, il contratto preliminare (inadempiuto) deve CP_1 ritenersi ancora efficace;
da ciò conseguirebbe il suo diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto del perdurante inadempimento del contratto stesso.
III) Infine, l'appellante contesta “la sentenza nella parte in cui a pag. 6, penultimo e ultimo cpv, ritiene che le spese per le quali l'odierno appellante chiede il risarcimento sarebbero dettate solo da
“volizioni personali”. Si è infatti appurato come all'Arch. sono state liquidate nei vari gradi di Pt_1 giudizio le spese di affitto e di deposito del mobilio in quanto ritenuti entrambi conseguenza diretta ed immediata della mancata stipula del definito;
tale statuizione si deve ritenere coperta dal giudicato e estende la propria efficacia anche per le somme richieste successivamente in quanto vi è stata espressa riserva in tal senso nell'atto di appello e in considerazione del fatto che, come già detto, il preliminare deve essere ritenuto ancora valido ed efficace”.
Gli appellanti si sono costituiti eccependo preliminarmente l'inammissibilità della riserva, contenuta per la prima volta nell'atto di citazione in appello, “di agire in separato giudizio per il risarcimento di ogni ulteriore danno non richiesto con il presente atto di appello”, riserva mai espressa nell'ambito del giudizio di primo grado, nonché l'inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., del doc. G prodotto per la prima volta in appello nonostante riguardi corrispondenza risalente a maggio 2024, dunque già nella disponibilità dell'appellante durante il giudizio di primo grado;
gli appellanti hanno chiesto, nel merito, il rigetto dell'impugnazione.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
5. Decisione
Va anzi tutto accertata l'inammissibilità del doc. G prodotto da per la prima volta in appello. Pt_1
Trattasi, invero, di copia dello scambio di missive tra le parti risalente al maggio 2024, quando ancora pendeva il giudizio di primo grado, nell'ambito del quale aveva l'onere di produrlo, con il primo Pt_1 atto utile.
Nel merito, l'appello proposto da è destituito di fondamento e deve essere respinto, con Pt_1 conseguente conferma della sentenza impugnata.
A prescindere da qualsiasi altra considerazione, è infatti evidente l'assenza totale di nesso causale tra i
“danni” lamentati da -spese sostenute, nel periodo intercorrente tra il gennaio 2020 e il mese di Pt_1
pagina 6 di 13 febbraio 2024, per l'affitto dell'abitazione e per lo stoccaggio della mobilia che arredava la propria abitazione alienata nel 2014- e la condotta inadempiente dei che, nel lontano mese di giugno CP_1
2015, impedirono definitivamente a di completare i lavori di ristrutturazione dell'immobile, Pt_1 impedendone così il trasferimento.
In primo luogo, si deve osservare che le spese di locazione dell'appartamento di via San Giuseppe prima e dell'appartamento di via XX Settembre poi, così come le spese di stoccaggio degli arredi originariamente presenti nell'immobile alienato da nell'ottobre 2014, sostenute da nel Pt_1 Pt_1 periodo successivo al dicembre 2019, non costituiscono danno “prevedibile” dal debitore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1225 c.c.
Come ha infatti condivisibilmente chiarito la Corte di Cassazione, la prevedibilità del danno da parte del debitore dev'essere valutata in relazione al momento in cui l'inadempimento è diventato definitivo, momento che, nel caso in cui si tratti di inadempimento all'obbligo di concludere il contratto definitivo di compravendita immobiliare, dev'essere fatto coincidere con il momento in cui il debitore ha la facoltà di scegliere se adempiere o non all'obbligazione assunta e non già con il passaggio in giudicato della pronuncia che respinge la domanda principale ex art. 2932 c.c. proposta dal promissario acquirente: “La contestazione del ricorrente [il promissario acquirente sosteneva, nel ricorso per cassazione, che la definitività dell'inadempimento doveva coincidere con il momento nel quale il promissario acquirente aveva dimostrato di non avere più interesse all'adempimento, ovvero il momento del rigetto della domanda di adempimento in forma specifica del preliminare, ndr] muove dall'erroneo presupposto che il momento della definitività dell'inadempimento, rilevante ai fini del risarcimento del danno, dipenda dall'interesse del contraente non inadempiente, che nella specie sarebbe espresso dal rapporto di subordinazione tra le due domande. L'insostenibilità della tesi è resa evidente dalla considerazione che se si ragionasse sul piano processuale del rapporto di subordinazione tra le domande impresso dall'attore, si dovrebbe concludere che l'inadempimento diventa definitivo soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza che rigetta la domanda di adempimento in forma specifica, poiché il vincolo di subordinazione permane fino alla definizione del giudizio, come confermato dal rilievo che l'attore vittorioso sulla subordinata può riproporre la principale con l'impugnazione incidentale (tra le molte, Cass. 12/04/2012, n. 5805). In realtà, la questione va risolta sul piano dei principi generali in tema di inadempimento contrattuale. È vero, infatti, che l'inadempimento non è un fatto processuale, esiste o non a prescindere dal processo, e
pagina 7 di 13 viene accertato dal giudice con riferimento al momento in cui si è determinato, che coincide con il momento nel quale il contraente ha la scelta tra adempiere o non l'obbligazione assunta. Si tratta di un momento precede il processo – difatti viene accertato dal giudice con valutazione ex tunc - ed è ad esso che occorre fare riferimento per il risarcimento del danno, secondo il principio generale codificato all'art. 1225 cod. civ. In ragione della struttura tipica del contratto preliminare, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato che “la prevedibilità del danno risarcibile deve essere valutata con riferimento non al momento in cui è sorto il rapporto obbligatorio ma a quello in cui il debitore, dovendo dare esecuzione alla prestazione e, potendo scegliere fra adempimento e inadempimento, è in grado di apprezzare più compiutamente e quindi di prevedere il pregiudizio che il creditore può subire per effetto del suo comportamento inadempiente;
infatti, il collegamento della prevedibilità del danno al tempo in cui è sorta l'obbligazione [art. 1225 cod. civ.] non tiene conto del periodo di tempo, a volte anche lungo, intercorrente fra tale momento e quello in cui la prestazione deve essere adempiuta (per tutte, Cass. 30/01/2007, n. 1956)” (Cass. n. 18498 del 30/06/2021, in motivazione, pagg. 6 e 7).
Orbene, nel caso di specie i promittenti venditori, nel momento in cui hanno impedito a Pt_1 mediante la sostituzione della serratura della porta d'ingresso dell'unità immobiliare, di continuare ad accedere all'immobile per ultimare i lavori di ristrutturazione, contemporaneamente comunicandole la volontà di “risolvere ogni rapporto contrattuale in essere” (cfr. missiva del 19.6.2015 sub doc. 9 appellante), hanno evidentemente reso definitivo il loro inadempimento. E' dunque rispetto a quel momento che deve valutarsi la prevedibilità, da parte dei venditori, del danno che la loro scelta (di non addivenire al contratto definitivo) avrebbe potuto comportare per l'acquirente.
Tra i danni che i potevano immaginare determinarsi nella sfera giuridica della vi erano CP_1 Pt_1 certamente le spese da questa sostenute per i lavori di ristrutturazione di cui non avrebbe mai potuto godere (sul punto, peraltro, le parti avevano espressamente pattuito: v. clausola n. 14 del contratto preliminare, doc. 2 . Pt_1
Potevano inoltre rientrare nel novero dei danni prevedibili anche le spese che – la quale aveva Pt_1 alienato a terzi, qualche mese prima, la propria precedente abitazione – avrebbe dovuto sostenere per l'affitto di un'abitazione provvisoria in attesa di poter rinvenire un altro immobile adeguato da acquistare e da adibire a nuova abitazione in sostituzione di quello di cui al preliminare inadempiuto.
Tempo che, ragionevolmente, tenuto conto del mercato immobiliare della zona (Comune di Sesto San
Giovanni) non avrebbe potuto superare l'anno, non emergendo peraltro dagli atti di causa alcuna pagina 8 di 13 particolare eccezionalità dell'immobile per cui è causa, sotto il profilo tipologico così come sotto il profilo del prezzo.
Certamente, il tempo necessario per poter rinvenire un immobile analogo da acquistare non poteva prevedibilmente durare cinque anni o addirittura dieci anni come preteso dall'odierna appellante, posto che, secondo l'id quod plerunque accidit, un immobile analogo è rinvenibile nell'arco di pochi mesi, cosicché l'eventuale decisione di non acquistare più e di continuare a pagare il canone di locazione
(così risparmiando sul prezzo di compravendita) diventa, appunto, una scelta discrezionale del promissario acquirente e cessa di essere una conseguenza del promittente venditore (cfr., in tema di
“prevedibilità astratta” del danno ai sensi dell'art. 1225 c.c., Cass. n. 29566/2019: “In tema di risarcimento del danno da inadempimento, l'imprevedibilità, alla quale fa riferimento l'art. 1225 c.c., non costituisce un limite all'esistenza del danno, ma alla misura del suo ammontare, determinando, infatti, la limitazione del danno risarcibile a quello prevedibile non da parte dello specifico debitore, bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente a una determinata categoria di rapporti, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici e, cioè, secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute”).
I danni domandati da nel giudizio di cui è causa – canoni di locazione e costi di stoccaggio Pt_1 mobili dal gennaio 2020 sino al febbraio 2024 – non erano dunque, secondo le regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici coinvolti nelle compravendite immobiliari, prevedibili ex art. 1225 c.c. e, come tali, non possono essere risarciti.
In secondo luogo, gli esborsi per i canoni di locazione degli appartamenti di via San Giuseppe e di via
XX Settembre in Sesto San Giovanni e per lo stoccaggio degli arredi, sostenuti da nel periodo Pt_1 compreso tra il mese di gennaio 2020 e il mese di febbraio 2024 non costituiscono un “danno” conseguente alla condotta inadempiente dei promittenti venditori, risalente, come sopra evidenziato, al mese di giugno 2015.
Sul punto è necessario chiarire che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, le statuizioni contenute nelle sentenze del Tribunale di Monza n. 2658/2019 e di questa Corte di appello n.
3271/2021 – che hanno accertato che gli esborsi per canoni di locazione e per lo stoccaggio della mobilia sostenuti da sino al dicembre 2019 costituiscono conseguenza immediata e diretta Pt_1 dell'inadempimento dei non spiegano il loro effetto di giudicato sul periodo successivo, posto CP_1 che non esiste un danno che è sempre conseguenza immediata e diretta di una condotta antigiuridica,
pagina 9 di 13 per il sol fatto di appartenere ad una certa “categoria” tipologica (in questo caso le categoria dei
“canoni d'affitto” e delle “spese di stoccaggio“): una perdita (economica) può reputarsi “danno” derivante da una certa condotta antigiuridica solo ed esclusivamente quando tale perdita può essere messa in relazione causale, anche sotto il profilo temporale, con la predetta condotta.
Ora, com'è noto, il risarcimento del danno consiste nella prestazione dell'equivalente pecuniario della perdita subita, ovvero in quella prestazione che è sufficiente e idonea a mettere il danneggiato nelle medesime condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento dannoso (nel caso di specie, il mancato acquisto dell'immobile di viale Casiraghi, per fatto e colpa dei promittenti venditori) non si fosse verificato.
Ciò detto, se i avessero adempiuto al contratto preliminare, e avesse dunque ottenuto la CP_1 Pt_1 proprietà dell'immobile promesso in vendita, probabilmente non avrebbe sostenuto i canoni Pt_1
d'affitto qui lamentati, ma avrebbe subito l'ingente esborso corrispondente al pagamento del prezzo, oltre alle spese di ristrutturazione, esborso che invece, decidendo di continuare a locare un appartamento da adibire a propria abitazione, non ha sostenuto.
Il risarcimento del danno patito da proprio in quanto prestazione corrispondente alla perdita Pt_1 subita, e dunque idonea e sufficiente a portare la creditrice nelle condizioni in cui si sarebbe trovata qualora le fosse stata trasferita la proprietà dell'immobile di viale Casiraghi, non può dunque corrispondere ai canoni di locazione pagati negli ultimi dieci anni, bensì all'eventuale (mai allegata, né tantomeno richiesta) differenza tra il valore attuale dell'immobile e la spesa che avrebbe Pt_1 complessivamente sostenuto per acquistarlo.
La “perdita” lamentata da -consistente nel pagamento del canone di locazione dal gennaio 2020 Pt_1 al febbraio 2024- non è invece dunque conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dei bensì frutto di un'autonoma scelta discrezionale di che non può essere fatta ricadere CP_1 Pt_1 sulla sfera patrimoniale dei promittenti venditori.
Del resto, se si potesse ritenere conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dei venditori la scelta di di continuare a condurre in locazione – a tempo indeterminato – la propria casa di Pt_1 abitazione, alla stessa stregua si dovrebbe imputare all'inadempimento dei anche l'eventuale, CP_1 alternativa, scelta di di acquistare un immobile analogo in sostituzione di quello del preliminare Pt_1 per cui è causa, e si dovrebbe condannare i a corrisponderne il prezzo. Ciò che risulta, CP_1 all'evidenza, fuori da ogni logica ripristinatoria, oltre che contro ogni buon senso.
pagina 10 di 13 Tanto meno può costituire danno causalmente riconducibile all'inadempimento dei la spesa CP_1 per lo stoccaggio della mobilia: a tacer d'altro (e in particolare, del tempo trascorso tra il mese di giugno 2015 e il febbraio 2024), per escludere ogni consequenzialità causale tra la spesa in parola e l'inadempimento dei basta evidenziare che decise di vendere e consegnare a terzi CP_1 Pt_1
l'abitazione di sua proprietà, sgombra della relativa mobilia, già nell'ottobre 2014 (doc. 3 , CP_1 ovvero alcuni mesi prima della data prevista per il rogito dell'immobile per cui è causa.
L'appello deve pertanto essere respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado impugnata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
La condotta processuale di – che ha iniziato e proseguito, anche nel presente grado d'appello, una Pt_1 vertenza del tutto sprovvista di fondamento, anche solo logico e di buon senso, prima ancora che giuridico- merita di essere sanzionata ex art. 96, terzo comma c.p.c.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che “l'art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009,
n. 69, […] ha aggiunto un terzo comma all'art. 96 cod. proc. civ., introducendo una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova di un danno riconducibile alla condotta processuale dell'avversario” (cfr. Cass. 17902/2010).
Sul punto merita di essere menzionata la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha precisato: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame
pagina 11 di 13 ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. SS.UU. sentenza
22405 del 13.09.2018).
Parte appellante ha nella spese agito e coltivato il presente giudizio con evidente colpa grave, se non con dolo: essa, infatti, dopo aver ottenuto dagli appellati per diversi anni (dal 2015 al 2019) il
“rimborso” dei canoni di locazione della propria abitazione e delle spese di stoccaggio dei beni mobili di sua proprietà, ha preteso di gravare di tali spese gli appellati anche per i successivi cinque anni, nonostante tale pretesa sia palesemente in contrasto anche con il semplice buon senso.
In definitiva, parte appellante ha assunto un'iniziativa giudiziaria connotata quantomeno da una inescusabile superficialità, “determina[ndo] uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali ed un ingiustificato aumento del contenzioso che ostacolano la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione” (cfr. Cass. ord. n. 5725/2019).
La condotta processuale di parte appellante merita dunque la condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c., per avere abusato del processo con le condotte gravemente negligenti testé descritte.
L'importo ex art. 96 terzo comma c.p.c. è da liquidarsi in conformità al parametro “compensi liquidati” di cui alle Tabelle Milanesi del 2018, secondo il quale: “l'importo ex art. 96 cpc terzo comma può essere determinato con riferimento al parametro del compenso defensionale liquidato in causa e, segnatamente, in un importo all'incirca pari al compenso defensionale, riducibile sino alla metà del compenso ed aumentabile della metà del compenso, in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso”.
Nella specie, appare congruo applicare una somma pari alla metà del compenso defensionale, come liquidato in dispositivo, al fine di rendere effettivo lo scopo di cui all'art. 96, terzo comma, c.p.c., norma con finalità pubblicistiche e volta ad evitare la proposizione di pretese avanzate con dolo o colpa grave (cfr. Cass. SS.UU. sentenza 22405 del 13.09.2018).
In ottemperanza all'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c. -applicabile al presente giudizio d'appello, che è stato introdotto successivamente all'entrata in vigore del d.lgs n. 140/2022- parte appellante dev'essere altresì condannata a versare in favore della cassa delle ammende la somma di € 2.000,00, avuto riguardo al valore della controversia.
Sussistono infine i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012. pagina 12 di 13
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'appello; per l'effetto:
2) conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Monza n. 545/2025, pubblicata il 17.3.2025;
3) condanna a rimborsare a e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
in solido tra loro, le spese di lite del presente grado di appello, che si liquidano in € Controparte_3
9.991,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
4) condanna a versare in favore di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, ex art. 96, 3° comma, c.p.c., la somma di € 4.995,50; Controparte_3
5) condanna a versare in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, u.c., Parte_1
c.p.c., la somma di € 2.000,00;
6) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 19 novembre 2025.
Il Cons. rel. Il Presidente
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