Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00136/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00172/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 172 del 2020, proposto da
MI CI, PE IN, AF ED, GI SI, RI IS, CA IN, PE UL e IO PU, rappresentati e difesi dall'avvocato PE Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la condanna
della Regione Puglia al risarcimento dei danni derivanti dalla denegata offerta di possibilità di progressione verticale di carriera.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 l’avv. NA ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- all’udienza del 25 giugno 2025 è stata dichiarata l’interruzione del giudizio per decesso del signor PE UL;
- il giudizio non è stato riassunto dai suoi eredi;
Ulteriormente rilevato che:
- con memoria depositata il 22 dicembre 2025, gli altri ricorrenti hanno dichiarato di non aver più interesse alla definizione del giudizio;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare:
- l’estinzione del giudizio nei confronti del signor PE UL;
- l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse nei confronti degli altri ricorrenti;
Ritenuto, infine, di compensare le spese di giudizio inter partes in ragione della definizione in rito della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), del c.p.a. limitatamente al signor PE UL;
- dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA LE, Presidente
Alfredo PE Allegretta, Consigliere
NA ST, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA ST | NA LE |
IL SEGRETARIO