Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/04/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9370/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE QUINTA CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Filippo Ma-
rasà ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9370 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
(P.IVA n. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 [...]
, nato a [...] il [...] (C.F. ), e Pt_2 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_3 C.F._2
tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti. Luigi Giacomo Messina e Ignazio
Ardagna giusta procura allegata in atti;
– opponenti –
CONTRO
(P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore e, per essa, quale sua pricuratrice spe-
ciale, in persona del suo legale rapprsentante pro- CP_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcella Polizzotto, giusta pro-
cura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
– opposta –
E NEI CONFRONTI DI
Tribunale di Palermo
(P. IVA , in persona del legale rappre- Controparte_3 P.IVA_3
sentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Toffolet-
to, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e
Simona Daminelli, come da procura generale alle liti allegata all'atto di intervento;
- intervenuta ex art. 105 c.p.c. -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti ban-
cari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dagli opponenti il 26.11.2024, dalla società opposta il
22.11.2024 e dall'intervenuta il 25.11.2024. Controparte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
e , questi ultimi due quali fideiussori della pre- Parte_2 Parte_4
detta società, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1836/2019 emesso dal Tribunale di Palermo il 2.4.2019, con cui veniva ingiunto agli stessi opponenti, in solido fra loro, il pagamento della com-
plessiva somma di euro 831.873,25 in favore di Controparte_1
oltre interessi convenzionali e spese del procedimento monitorio.
[...]
Il pagamento della suddetta complessiva somma di denaro veniva nello specifico ingiunto agli odierni opponenti a titolo di saldo a debito del con-
to corrente ordinario n. 4395934 per l'importo di 259.435,07 e del conto anticipi n. 30009957 per l'importo di euro 319.443,62, nonché a titolo di saldo del contratto di finanziamento chirografario n. 109812 del
20.9.2007 per l'importo di euro 252.994,56; rapporti bancari tutti intrat-
Tribunale di Palermo
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tenuti dalla società opponente presso che aveva in segui- Controparte_3
to ceduto i rispettivi crediti in blocco all'opposta Controparte_1
attraverso un'operazione di cartolarizzazione con efficacia a far data
[...]
dal 14.7.2017.
In atto di citazione gli opponenti hanno in particolare dedotto:
- la mancata prova scritta del credito azionato con il ricorso monitorio in ordine ai rapporti di conto corrente, per mancata produzione, nel pro-
cedimento monitorio, degli estratti di conto corrente, non essendo a tal fine sufficiente l'allegazione della sola certificazione ex art. 50 TUB da parte della banca;
- l'assenza di documentazione completa in merito alle condizioni eco-
nomiche e contrattuali regolanti i suddetti rapporti di conto corrente;
- l'applicazione invalida di interessi ultralegali da parte della banca, in violazione degli artt. 1284 c.c. e 117 T.U.B.;
- la violazione del divieto di anatocismo per effetto della capitalizzazio-
ne trimestrale sia degli interessi, che della commissione di massimo sco-
perto;
- l'invalidità, per effetto di anatocismo occulto, del giroconto delle com-
petenze del conto anticipi sul conto corrente ordinario;
- il superamento del tasso soglia di usura previsto dalla L. 108/1996;
- l'illegittimo addebito di spese e commissioni non pattuite e l'applicazione di valute c.d. “fittizie” da parte della banca;
- la mancata inclusione di “tutti i costi effettivi” nel computo del
T.A.E.G. indicato nel contratto di finanziamento chirografario e l'illegittima applicazione, nell'ambito di detto rapporto, del c.d. “metodo di
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ammortamento alla francese”;
- la nullità delle fideiussioni “omnibus” stipulate in favore della banca da e , sia per mancata indicazione dell'importo Parte_2 Parte_4
massimo garantito, in violazione con l'art. 1938 c.c., sia per mancato in-
vio delle comunicazioni periodiche ai garanti da parte della banca in vio-
lazione degli artt. 10 e ss. del T.U.B..
Gli opponenti hanno pertanto chiesto al Tribunale di revocare il decre-
to ingiuntivo opposto e, previa dichiarazione di nullità di tutte le clausole illegittime, di rideterminare, anche a mezzo c.t.u. contabile, il reale saldo dei summenzionati conti correnti, con vittoria di spese di lite e compensi professionali.
Costituitasi in giudizio, e, per la stessa, Controparte_1
quale sua mandataria, previa concessione della provviso- CP_2
ria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.,
ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione per le ragioni spiegate in com-
parsa di risposta, di cui ha pertanto chiesto il rigetto, con vittoria di spese di lite e compensi professionali.
Con ordinanza del 8.7.2020 è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo formulata da parte op-
posta.
Con comparsa di intervento volontario del 15.2.2023, si è costituita in giudizio che, premessa la propria posizione sostanziale di Controparte_3
originaria titolare dei crediti, poi ceduti a ha Controparte_1
insistito nel rigetto di tutte le domande ed eccezioni di cui all'atto di op-
posizione e nella conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordi-
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nata, ha chiesto di “compensare quanto eventualmente risultante a credito
di parte attrice con la restante esposizione debitoria della stessa”.
Istruita in via documentale ed a mezzo c.t.u. contabile, la causa, previa assunzione delle conclusioni delle parti in epigrafe richiamate, è stata po-
sta in decisione in data 4.12.2024 con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c..
******
Così sinteticamente delineato l'oggetto del procedimento, sotto il profilo logico si impone prioritariamente l'esame delle contestazioni mosse dagli opponenti in ordine alla validità dell'obbligazione fideiussoria.
Ebbene, è anzitutto infondata la doglianza sulla violazione dell'art. 1938 c.c., in quanto le fideiussioni “omnibus” rilasciate, in favore della banca, da e in data 23.4.2009 (prodotte agli at- Parte_2 Parte_4
ti, cfr. allegato 9 alla nota di deposito del 15.1.2021) riportano la chiara indicazione dell'importo massimo garantito, pari ad euro 585.000,00.
Parimenti non colgono nel segno gli argomenti formulati dagli oppo-
nenti sulla presunta violazione degli obblighi informativi di cui al T.U.B.
(da essi erroneamente rinvenuti negli “artt. 10 e ss.”) da parte della banca.
Ed invero, come correttamente rilevato da Controparte_1
nella propria comparsa di costituzione, e , in Parte_2 Parte_4
qualità di fideiussori, avevano l'obbligo di tenersi al corrente sull'andamento del rapporto e sulle condizioni patrimoniali della debitrice principale (cfr. art. 4 delle condizioni contrattuali di cui al contratto di fi-
deiussione); peraltro, gli stessi garanti non potevano non essere a cono-
scenza delle vicende riguardanti il rapporto garantito, essendo Parte_2
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il legale rappresentante pro-tempore della società correntista e la Pt_4
coniuge dello stesso In ogni caso, l'art. 119 del T.U.B. pone a carico Pt_2
della banca obblighi informativi unicamente nei confronti del cliente-
correntista (o del suo successore o di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni) e, nella specie, non si contestano eventuali omissioni informative di tal genere da parte dell'istituto di credi-
to nei confronti della società debitrice principale.
Con riferimento, poi, all'eccezione proposta dagli opponenti (per la prima volta) nella memoria depositata ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. –
volta all'accertamento dell'illegittimità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della Legge n. 287/1990 sul presupposto della sua conformità al modello predisposto dall – osserva al riguar- CP_4
do il Tribunale che se, da un lato, la doglianza ora in questione configura in astratto un'eccezione in senso lato (che come tale può essere rilevata d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 1421 c.c.), nel caso di specie non ri-
corrono i presupposti per l'esercizio del rilievo officioso della nullità, non risultando ritualmente provate le circostanze su cui si fonda il nuovo pro-
filo di nullità negoziale dedotto dai predetti attori (cfr. Cass. 20.5.2010 n.
12353 e Cass. 29.10.2018 n. 27405). Sul punto, va in particolare rilevato che gli opponenti non hanno prodotto in giudizio il documento su cui si fonda il dedotto profilo di nullità, ovverosia il provvedimento di Banca
d'Italia n. 55 del 2.5.2005 che accertava la violazione del divieto di intese anticoncorrenziali (cfr. sulla natura di prova documentale del provvedi-
mento regolatorio in questione cfr. Cass., Sez. 1, n. 13846 del 22.5.2019
e n. 18176 del 5.7.2019).
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Tanto premesso, procedendosi ora ad esaminare le questioni concer-
nenti ì i rapporti di conto corrente, gli opponenti deducono in primo luogo che l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B., in caso di conte-
stazione, non costituisce prova del credito vantato e che, con riferimento al conto corrente ordinario n. 4395934 e al conto anticipi n. 30009957, la banca non avrebbe comunque assolto all'onere della prova a suo carico non avendo prodotto tutta la documentazione necessaria al fine di rico-
struire le condizioni economiche applicate ai predetti rapporti.
Sul punto, giova anzitutto osservare che la norma di cui all'art. 50 del
D.Lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedi-
mento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo,
trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale,
sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto di credito dedotto in giudizio (cfr., ex multis, Cass. 14640/2018).
Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di paga-
mento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessiona-
ria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il de-
creto ingiuntivo successivamente opposto) produrre sia i contratti, sia gli
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estratti conto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo per tutta la durata e fornire così la piena prova della propria pretesa.
Ed invero, il contratto bancario, per rispettare gli obblighi di forma scritta (art. 117, comma 1, del T.U.B. e art. 1284 c.c. quanto alla previ-
sione di interessi ultralegali) e di determinatezza delle sue clausole (artt.
1418 e 1346 c.c.) deve essere scritto, deve essere sottoscritto dal cliente e
– nel prevedere tassi d'interesse, spese e commissioni – per rispettare i necessari requisiti di specificità del suo contenuto deve quantificarne il valore (assoluto o percentuale), la base di calcolo (nella seconda ipotesi) e l'intervallo temporale di riferimento.
La banca, ove sia contrattualmente previsto, può altresì mutare unila-
teralmente le condizioni già convenute, in senso sfavorevole al cliente, a condizione che gliene dia comunicazione scritta, avvisandolo della facoltà
di recedere.
È evidente, dunque, che il debito rappresentato da interessi, commis-
sioni e spese, se non si fonda su clausole validamente pattuite nel rispet-
to degli obblighi di cui sopra, sarà inesistente, sicché indebito sarà il rela-
tivo pagamento di cui gli estratti conto danno prova.
Orbene, nel caso di specie, la cessionaria del credito odierna opposta ha prodotto in giudizio:
- in relazione al rapporto di conto corrente ordinario n. 4395934, il re-
lativo contratto di apertura del 22.1.2003, il contratto di affidamento del
23.4.2009 (di euro 150.000,00) e del 24.11.2009 (di euro 150.000,00), ol-
tre estratti conto e riassunti scalari;
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- in relazione al rapporto di conto anticipi n. 30009957, il contratto di affidamento del 15.10.2010 (di euro 300.000,00), oltre estratti conto e riassunti scalari;
- il contratto di finanziamento chirografario n. 109812 del 20.9.2007
(di euro 600.000,00).
Orbene, premesso che (tenuto conto delle eccezioni formulate dagli op-
ponenti) l'indagine contabile espletata nel corso del giudizio è stata limita-
ta ai soli primi due rapporti, e non anche al contratto di finanziamento chirografario (su cui si dirà più avanti), alla luce della produzione versata in atti il nominato c.t.u. ha anzitutto rilevato le seguenti carenze docu-
mentali:
- quanto al rapporto di conto corrente ordinario, “l'assenza di pattui-
zione scritta, che formalizzi il collegamento tra il conto corrente ord. n.
4395934 e il conto ant. n. 30009957; perciò, si è provveduto ad eliminare
dal conto corrente ordinario […] le competenze maturate per effetto dei giro-
conti derivati dal conto anticipi […]”; nonché: “l'assenza di pattuizione con-
trattuale, per le movimentazioni iscritte nel conto corrente (già n. 13613/00,
oggi n. 439534) dal 03.04.2000 al 22.01.2003 (data di stipula del contratto
agli atti”, con conseguente applicazione, per suddetto periodo, dei tassi legali senza alcuna capitalizzazione (cfr. pag. 16 della relazione di c.t.u. in atti);
- quanto al rapporto anticipi, l'assenza del relativo contratto di apertu-
ra nonché “l'assenza di pattuizione contrattuale, per le movimentazioni
iscritte nel conto corrente ant. n. 30009957, dal 25.06.2003 (data della
prima annotazione sul primo c/c agli atti) al 15.10.2010 (data di stipula del
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contratto di apertura di fido)” (cfr. pagg. 23 e ss. della relazione di c.t.u. in atti). Anche per suddetto periodo, ne consegue l'applicazione dei tassi le-
gali senza alcuna capitalizzazione.
Con riferimento ai tassi di interesse, inoltre, il c.t.u. ha rilevato che,
nel contratto di conto corrente ordinario, fin dalla data della stipula
(22.1.2003), non risultavano pattuiti “ne il T.A.N. (debitore e creditore) ne il
T.A.E. (debitore e creditore). L'indicazione del semplice T.N. (tasso nomina-
le) e privo di qualsiasi capacita informativa” (cfr. pag. 14 della relazione di c.t.u. in atti); con conseguente indeterminatezza dei tassi.
Tale anomalia è stata altresì riscontrata dal c.t.u. nel corso dell'analisi dei contratti di apertura di concessione fido del 23.4.2009, del
24.11.2009 e del 15.10.2010 (quest'ultimo con riferimento al conto anti-
cipi): in tutti i citati negozi, infatti, risultavano solamente “pattuiti il T.A.N.
(debitore) ed il T.A.E. (debitore), ma non il (creditore) ed il T.A.E. (cre- CP_5
ditore)”, con conseguente indeterminatezza degli interessi sulle operazioni passive (cfr. pagg. 18-20-24-25 e ss. della relazione di c.t.u. in atti).
Pertanto, alla luce degli accertamenti espletati dal c.t.u., i tassi di inte-
resse applicati dalla banca nel corso del rapporto, a far data dalla stipula dei summenzionati contratti, devono quindi ritenersi pattuiti in modo in-
determinato; circostanza che determina, a partire dalla predetta data, la sostituzione dei medesimi interessi convenzionali con quelli calcolati al tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, del T.U.B., così come effettuato dal c.t.u. in sede di ricalcolo dei saldi dei conti correnti.
È, poi, fondata la censura degli opponenti relativa alla capitalizzazione periodica degli interessi passivi atteso che, dalla documentazione in atti,
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risulta che la banca non abbia assicurato, nell'ambito di entrambi i rap-
porti di conto corrente oggetto di consulenza, la pari periodicità nella ca-
pitalizzazione degli interessi attivi e passivi.
Infatti, la clausola di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente del
22.1.2003, prevede espressamente “la chiusura annuale in condizioni di
reciprocità e quella trimestrale in presenza di numeri debitori, nonché la
conseguente capitalizzazione annuale per gli interessi creditori e quella tri-
mestrale per gli interessi debitori” .
Tale regolamento negoziale si pone in contrasto con il divieto di anato-
cismo posto dall'art. 1283 c.c., così come chiarito dalla Corte di Cassazio-
ne a Sezioni Unite con la sentenza n. 21095/2004.
Invero l'art. 120 T.U.B., come modificato dall'art. 25 del D.lgs. n.
342/1999, ha attribuito al CICR il potere di stabilire le modalità ed i cri-
teri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. Con l'emanazione della relativa deliberazione in data 9.2.2000 (pubblicata nella G.U. 22 febbraio
2000) – la cui disciplina vale sia per i contratti bancari stipulati dopo la data di entrata in vigore della stessa, sia per quelli stipulati prima, a de-
correre dal 1 luglio 2000 - è divenuta legittima la capitalizzazione degli in-
teressi pattuita mediante apposite clausole contenute nei contratti banca-
ri che tuttavia rispettino i requisiti previsti dalla delibera stessa, dunque con riferimento ai contratti di conto corrente, quello della pari periodicità
reciproca.
Dunque, accertata e dichiarata la nullità della clausola di capitalizza-
zione trimestrale degli interessi passivi, questi ultimi devono essere calco-
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lati senza alcuna capitalizzazione (cfr. Cass., sez. un., n. 24418/2010).
Analoga irregolarità è stata, peraltro, riscontrata dal c.t.u. anche in re-
lazione ai contratti di apertura di concessione fido del 23.4.2009, del
24.11.2009 e del 15.10.2010 (quest'ultimo in relazione al rapporto di con-
to anticipi), ove risultano contrattualizzate unicamente le capitalizzazioni trimestrali degli interessi debitori, senza alcuna informazione in merito alle capitalizzazioni degli interessi creditori, con conseguente nullità delle relative clausole e ricalcolo degli stessi senza alcuna capitalizzazione.
È parimenti fondata la doglianza degli opponenti riguardante la com-
missione di massimo scoperto.
Al riguardo, deve anzitutto escludersi che la relativa clausola sia nulla per difetto di causa in quanto, secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza di legittimità, la c.m.s. è la “remunerazione accordata alla
banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indi-
pendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (cfr. Cass., Sez.
III, n. 870/2006).
Tanto chiarito, nella specie il consulente tecnico d'ufficio ha accertato,
in relazione al contratto del 22.1.2003, che la c.m.s. non era stata pattui-
ta in termini sufficientemente determinati “in quanto non si evince nel con-
tratto, né il periodo al quale la commissione si riferisce e né i criteri per de-
terminare l'importo su cui viene calcolata” (cfr. pag. 15); altrettanto dicasi in relazione al contratto di concessione fido del 15.10.2010 (cfr. pag. 25).
Peraltro, il nominato consulente non ha rinvenuto in atti documenta-
zione comprovante lo specifico adeguamento, da parte della banca, alle modifiche previste dall'art.2-bis della Legge 2/2009 ed a quelle successive
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previste dall'art.117-bis del T.U.B.
Conseguentemente, le somme addebitate a titolo di “commissione di massimo scoperto” sono state correttamente espunte dal ricalcolo del sal-
do dei conti correnti in ragione della nullità della clausola per indetermi-
natezza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1346 c.c.
Risulta altresì fondata la doglianza degli opponenti in merito all'addebito da parte della banca di c.d. “valute fittizie”: come riscontrato dal c.t.u., infatti, nel contratto del 22.1.2003, non risultavano pattuiti “i
giorni di valuta delle operazioni addebitate e accreditate;
ad eccezione degli
assegni pagati dalla Banca, che tuttavia risultano indeterminati con la do-
cumentazione/informazione agli atti, in quanto non è possibile constatare
la “data di emissione”, “data di pagamento” e “data di negoziazione”. Con-
seguentemente, la staffa del conto corrente sarà rideterminata a “data con-
tabile” delle operazioni”. (cfr. pagg. 15-16 della relazione di c.t.u. in atti).
Dal ricalcolo del saldo del conto corrente vanno quindi espunte le somme relative a tutte le spese applicate pur se non concordate, in ragio-
ne della nullità delle relative pattuizioni per difetto di forma scritta ex art. 117, comma 1, del T.U.B..
In ordine, poi, alla doglianza degli opponenti circa il superamento del tasso soglia per alcuni trimestri, va osservato che l'avvenuta esclusione,
dal ricalcolo del saldo, della c.m.s. e delle competenze maturate per effetto dei giroconti derivati dal conto anticipi, nonchè del ricalcolo degli interessi passivi al tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, del TUB ha reso irrilevante la verifica dell'usurarietà del tasso di interesse passivo pattui-
to.
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In ogni caso, il c.t.u., eseguendo la verifica dell'eventuale natura usu-
raria degli interessi passivi contrattualmente convenuti nel contratto del conto corrente ordinario e del conto anticipi, alla luce della disciplina in materia di usura introdotta dalla Legge n. 108/1996 che intervenne con-
testualmente sull'art. 644 c.p. e sull'art. 1815, comma 2, c.c. (dunque considerando non solo l'interesse nominale, ma l'incidenza su base annua di tutte le componenti del costo dell'erogazione del credito “convenute” e,
quindi, il TAEG, con esclusione di imposte e tasse) ha escluso il supera-
mento del tasso soglia in tutti i trimestri indicati dagli opponenti (cfr.
pagg. 22 e 27 della relazione peritale in atti).
******
Esaminando, infine, i profili di doglianza richiamati dagli opponenti in relazione al rapporto – non oggetto di consulenza tecnica – di mutuo chi-
rografario n. 109812, stipulato in data 20.9.2007 (per l'importo di euro
600.000,00), va innanzitutto respinta l'eccezione di nullità ex art. 117
T.U.B. da essi sollevata con riferimento alla pretesa difformità del TAEG
indicato nel contratto rispetto al costo effettivo del finanziamento.
Va in primo luogo osservato che gli opponenti, sul punto, si sono limi-
tati a formulare generiche considerazioni in diritto (peraltro, come si dirà
subito infra, inconferenti), senza precisare le concrete voci di costo che essi non ritengono ricomprese nel T.A.E.G..
In secondo luogo, come affermato dalla recente giurisprudenza di legit-
timità (cfr. Cass., Sez. I, Ordinanza, 27.2.2024, n. 5151), in materia di mutuo, soltanto il T.A.N. risponde alla funzione di corretta informativa cui fa riferimento l'art. 117, comma 4, T.U.B. quando menziona gli ele-
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menti che vanno obbligatoriamente indicati in contratto, tanto è vero che il successivo comma 7 lett. a) e b), sanziona con la nullità parziale le pat-
tuizioni che interessano il solo tasso di interesse e gli altri prezzi e condi-
zioni contrattuali, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo;
cir-
costanza che non si verifica invece nel caso di assenza di indicazione del
TAEG/ISC. Ed infatti, in tema di contratti bancari, il TAEG/ISC non co-
stituisce un "tasso di interesse" o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una fun-
zione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di cono-
scere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò
discende che l'erronea indicazione dell , non comporta, di per Pt_5
sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erro-
nea rappresentazione del suo costo complessivo.
Peraltro, l'eventuale non corretta indicazione del TAEG/ISC nel con-
tratto di mutuo (per effetto di un'eventuale mancata inclusione, o non corretta inclusione, di taluni costi previsti da clausole dello stesso con-
tratto; costi che nel caso di specie gli opponenti non hanno neppure indi-
cato) farebbe unicamente venire in rilievo l'art. 125 bis del D.lgs. n.
385/1993, disposizione che, stante la sua esplicita collocazione nel Capo
II del Titolo VI del T.U.B., non si applica al contratto di mutuo chirografa-
rio oggetto del presente giudizio in quanto, mediante tale contratto, il cre-
dito veniva concesso a nella sua qualità di amministratore Parte_2
unico e legale rappresentante della e, dunque, Parte_1
nella qualità di imprenditore e non di consumatore, atteso che la norma-
tiva di cui al Capo II del Titolo VI del T.U.B. si applica unicamente ai con-
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tratti di credito al consumo.
Infine, vanno respinte le argomentazioni esposte dagli opponenti av-
verso il piano di ammortamento del finanziamento utilizzato dalla banca,
che essendo redatto secondo i c.d. metodo di ammortamento “alla france-
se”, essi ritengono illegittimo nella misura in cui comporterebbe la produ-
zione di interessi composti, in violazione del divieto di anatocismo.
Inoltre, con riferimento al piano di ammortamento c.d. “alla francese” –
vale a dire articolato in rate di importo fisso comprensive di una quota capitale e di una quota decrescente di interessi – questo Tribunale ritiene che l'adottato piano di ammortamento sia conforme al disposto dell'art. 1194 c.c. ed al disposto dell'art. 120 T.U.B. e non viola il divieto di anato-
cismo posto dall'art. 1283 c.c., dovendosi condividere la conclusione, rag-
giunta dalla pressochè totalitaria giurisprudenza di merito, secondo la quale: “in materia di mutui, il metodo di ammortamento alla francese com-
porta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via
via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In
altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione
ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo
cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente paga-
to con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capi-
tale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli inte-
ressi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente
sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto
l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il pe-
riodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Il
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mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi ma-
turati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato
dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura
pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso
pattuito nel contratto” (cfr. Trib. Siena 17.07.14, Trib. Milano 05.05.14,
Trib. Pescara 10.04.14; Corte di Appello di Bologna 13.4.2018).
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Alla luce dei principi fino ad ora illustrati e degli esiti degli accerta-
menti e dei ricalcoli effettuati dall'ausiliario (cfr. pagg. 28, 29 e 30 della relazione di c.t.u., nonché pagg. 15 e 16 delle risposte del consulente tec-
nico alle osservazioni delle parti):
- il saldo del conto corrente ordinario n. 4395934, alla data del
30.11.2013, è pari ad euro 28.011,07 a credito della società correntista rispetto al precedente saldo banca negativo di euro 259.435,07 (con una differenza di euro 287.446,14 in favore dello stesso correntista);
- il saldo del conto corrente anticipi n. 30009957, alla data del
30.11.2013, è pari ad euro 367.171,67 a debito della società correntista,
rispetto al precedente saldo banca negativo di euro 319.443,62 (con una differenza di euro 47.728,05 a sfavore del correntista);
- resta invariato, per le ragioni suddette, il saldo di euro 252.994,56
già risultante quale debito residuo del finanziamento chirografario n.
109812.
Pertanto, il debito complessivo degli odierni opponenti nei confronti della banca – ed oggi, della cessionaria del credito Controparte_1
– ammonta alla somma complessiva di euro 592.155,16, che gli
[...]
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stessi opponenti – in particolare i fideiussori e Parte_2 Parte_4
fino alla concorrenza dell'importo massimo garantito di euro 585.000,00 -
vanno condannati, in solido tra loro, a pagare alla società opposta, oltre interessi convenzionali di cui contratto di finanziamento chirografario n.
109812 del 20.9.2007 sul saldo del medesimo rapporto di euro
252.994,56 ed oltre interessi legali sul residuo parziale importo di euro
339.160,60 (risultante dalla somma algebrica dei saldi finali dei due rap-
porti di conto corrente), con la decorrenza indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo, fino al soddisfo.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto va revocato e sostituito da una pronuncia di condanna (cfr. in proposito Cass., Sez. III, n.
21840/2013) nei confronti degli opponenti al pagamento della minor somma come sopra determinata.
Tenuto conto della differenza tra il saldo del conto corrente indicato dalla banca ed il saldo ricalcolato all'esito del giudizio, in virtù della quale l'opposizione trova parziale accoglimento, si ravvisano giusti motivi per compensare, nella misura di 1/3 le spese del giudizio, che, in base al DM
55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta da parte opposta, si liquidano, nell'intero,
nell'importo di euro 11.088,00 in favore di ol- Controparte_1
tre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
gli opponenti (soccombenti in via prevalente) vanno quindi con-
dannati a pagare, in solido fra loro, all'opposta Controparte_1
la residua parte dei 2/3 dell'intero importo sopra indicato (cfr. sul
[...]
punto Cass. n. 1269/2020).
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Poiché la differenza tra l'importo del debito accertato all'esito del giudi-
zio e quello riportato dal saldo banca è imputabile ad una condotta della banca, intervenuta in giudizio ai sensi dell'art. 105 c.p.c., vanno poste de-
finitivamente a carico di quest'ultima e della cessionaria Parte_6
in solido tra loro, le spese di c.t.u. già liquidate con separato
[...]
decreto.
Per la medesima motivazione, oltre che in considerazione della natura volontaria dell'intervento in giudizio e del fatto che esso è stato effettuato da solamente dopo il deposito della c.t.u., le spese di lite Controparte_3
vanno integralmente compensate tra gli opponenti e la stessa banca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , Parte_1
e : Parte_2 Parte_4
1) accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 4395934, alla data del 30.11.2013, è pari a “+ euro 28.011,07”;
2) accerta e dichiara che il saldo del conto anticipi n. 30009957, alla data del 30.11.2013, è pari a “- euro 367.171,67”;
3) accerta e dichiara che il saldo del finanziamento chirografario n.
109812, alla data del 30.11.2013, è pari a “ - 252.994,56”;
4) revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo n. 1836/2019
del 2.4.2019;
5) condanna , e Parte_1 Parte_2
– questi ultimi due fino alla concorrenza di euro Parte_4
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585.000,00 - al pagamento, in solido tra loro, in favore di
[...]
della somma di euro 592.155,16, oltre interessi convenzio- Parte_7
nali di cui contratto di finanziamento chirografario n. 109812 del
20.9.2007 sul parziale importo di euro 252.994,56 ed oltre interessi legali sul residuo parziale importo di euro 339.160,60, con la decorrenza indi-
cata nel ricorso per decreto ingiuntivo, fino al soddisfo;
6) compensa tra gli opponenti e parte opposta, nella misura di 1/3, le spese del giudizio, che liquida, nell'intero, nell'importo di euro 11.088,00,
oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA. come per legge, in favore di condanna, quindi, gli Controparte_1
opponenti, in solido tra loro, al pagamento della residua parte dei 2/3 del predetto importo in favore di Controparte_1
7) compensa integralmente le spese di lite tra gli opponenti e l'intervenuta Controparte_3
8) pone definitivamente a carico di e Controparte_1 [...]
in solido fra loro, le spese di c.t.u.. CP_6
Palermo, 11/04/2025.
Il Giudice
Dott. Filippo Marasà
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dottor Filippo Marasà, in conformità alle prescrizioni del combinato di-
sposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009, n. 193, con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Ministro della Giustizia 21/2/2011 n.44.
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