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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/03/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2553/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2553/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.to ROSA DI CAPRIO presso cui elettivamente Parte_1
domicilia;
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv.to FILOMENA MORGILLO presso cui elettivamente CP_1
domicilia;
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.2.2025 le parti chiedevano la pronuncia sullo status.
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Santa Maria a Vico (CE) l'11/05/2003 con parte resistente, dalla cui unione sono nati i figli (il 15.09.2006) e (il 16.08.2008). Per_1 Per_2
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere all'udienza cartolare del 15.4.2021 nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa del 20.04.2021, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Con comparsa di costituzione del 9.7.2024 si costituiva parte resistente che non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 28.2.2025 i procuratori costituiti chiedevano la pronuncia sullo status, e il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva al Collegio esclusivamente sulla pronuncia di divorzio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Invero, sono decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 15.4.2021 nel procedimento di separazione consensuale e, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie, ai sensi dell'art. 4 comma 12 L. 898/1970 va emessa sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva. pagina 2 di 3 Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Santa Maria a Vico (CE) l'11/05/2003 (atto n. 11, parte
II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2003);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santa Maria a Vico (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D. 9.7.1939
n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• Spese al definitivo.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 3.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2553/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.to ROSA DI CAPRIO presso cui elettivamente Parte_1
domicilia;
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv.to FILOMENA MORGILLO presso cui elettivamente CP_1
domicilia;
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.2.2025 le parti chiedevano la pronuncia sullo status.
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Santa Maria a Vico (CE) l'11/05/2003 con parte resistente, dalla cui unione sono nati i figli (il 15.09.2006) e (il 16.08.2008). Per_1 Per_2
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere all'udienza cartolare del 15.4.2021 nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa del 20.04.2021, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Con comparsa di costituzione del 9.7.2024 si costituiva parte resistente che non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 28.2.2025 i procuratori costituiti chiedevano la pronuncia sullo status, e il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva al Collegio esclusivamente sulla pronuncia di divorzio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Invero, sono decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 15.4.2021 nel procedimento di separazione consensuale e, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie, ai sensi dell'art. 4 comma 12 L. 898/1970 va emessa sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva. pagina 2 di 3 Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Santa Maria a Vico (CE) l'11/05/2003 (atto n. 11, parte
II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2003);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santa Maria a Vico (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D. 9.7.1939
n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• Spese al definitivo.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 3.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
pagina 3 di 3