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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/12/2025, n. 3471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3471 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2690/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
La Corte, composta dai magistrati:
Dott. Roberto Aponte - Presidente rel.
Dott. Antonio Corte - Consigliere
Dott. Maria Carla Rossi - Consigliere
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2690/2025 promossa da
(C.F. ), titolare dell'impresa individuale Parte_1 C.F._1
“Autotrasporti Germanò Carmine”, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Defilippi del Foro di Milano (C.F. – pec: e C.F._2 Email_1 dall'Avv. Gianna Sammicheli del Foro di Milano (C.F. , pec: C.F._3 [...]
Email_2 appellante contro
(C.F. ), in persona del legale rappresnetnate, rappresen- Controparte_1 P.IVA_1 tata e difesa dagli Avv.ti Monica Rosellina Rettura (C.F. – pec: C.F._4 [...]
e LU IT (C.F. – pec: Email_3 C.F._5
, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Mi- Email_4 lano (MI), via Altino n. 4 appellata
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 447-bis e 668 c.p.c., depositato il 02/04/2025, ha pro- Parte_1 posto opposizione tardiva avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa dal pagina 1 di 4 Tribunale di Milano in data 21/10/2024 (R.G. 35995/2024) e il pedissequo decreto ingiuntivo per canoni insoluti.
2. L'opponente ha dedotto di non aver avuto tempestiva conoscenza del procedimento di sfrat- to, poiché tutti gli atti erano stati notificati presso un indirizzo PEC a lui sconosciuto, attivato d'ufficio dalla Camera di Commercio senza comunicazione e senza consegna delle credenziali di accesso. Egli affermava di aver appreso dell'esistenza del procedimento solo in data
10/01/2025, a seguito della notifica del preavviso di sloggio ex art. 608 c.p.c.
3. Nel ricorso, l'opponente altresì ha dedotto l'inesistenza o comunque la nullità della procura alle liti conferita dall'intimante, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del- la mediazione obbligatoria, l'assoluta incertezza dell'immobile oggetto di sfratto, nonché
l'inadempimento della locatrice e la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta alla presenza di vizi strutturali e alle conseguenze della pandemia da Covid-19.
4. Costituitasi in giudizio, la società ha eccepito in via pregiudiziale Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività perché proposta dopo la scadenza del termine di dieci giorni di cui all'art. 668, comma 2, c.p.c. decorrente dalla notifica del preavviso di rila- scio (10/01/2025).
5. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5570/2025, ha accolto l'eccezione pregiudiziale e ha dichiarato l'opposizione inammissibile perché tardiva.
6. Avverso detta sentenza ha interposto appello deducendo che il Tribunale Parte_1 avrebbe errato nell'individuare il dies a quo del termine decadenziale nell'atto di preavviso di sloggio sulla base di un'interpretazione della norma di cui all'art. 668 c.p.c. che tradisce la ra- tio dell'opposizione tardiva e viola il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. L'appellante afferma che il termine di dieci giorni non può decorrere dalla notifica del preavviso, atto me- ramente prodromico, ma dal primo atto che comporti un pregiudizio effettivo, quale l'effettivo spossessamento o almeno il primo accesso dell'Ufficiale Giudiziario volto a dare avvio alle operazioni materiali di rilascio. Si duole, inoltre, dell'“omesso esame dei presupposti dell'opposizione tardiva”, poiché il Tribunale, dichiarando assorbite le ulteriori censure, non avrebbe verificato se l'appellante avesse avuto effettiva tempestiva conoscenza dell'intimazione. Infine, in via subordinata, ripropone i motivi di merito già dedotti in primo grado e non esaminati, relativi alla nullità della procura alle liti, alla carenza di legittimazione attiva della locatrice, all'improcedibilità per mancata mediazione, alla nullità della citazione pagina 2 di 4 per incertezza dell'immobile e all'inadempimento della locatrice con impossibilità sopravvenu- ta della prestazione per vizi strutturali e pandemia da Covid-19.
7. In data 21 novembre 2025, si è costituita in giudizio la società la Controparte_1 quale ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis
c.p.c., sostenendo che la sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio secondo cui il termine di dieci giorni per proporre opposizione tardiva decorre dalla notifica del preav- viso previsto dall'art. 608 c.p.c. Ha, inoltre, dedotto che, anche a voler seguire la tesi dell'appellante, il termine sarebbe comunque inesorabilmente spirato posto che il primo acces- so dell'Ufficiale Giudiziario è avvenuto in data 13 febbraio 2025 mentre il giudizio risulta in- trodotto solo il 2 aprile 2025. La società appellata ha poi contestato la sussistenza dei presup- posti di cui all'art. 668 c.p.c., rilevando che la notifica dell'intimazione è stata effettuata a un indirizzo PEC regolarmente iscritto in INI-PEC, obbligatorio per legge e ha, infine, sostenuto l'infondatezza delle ulteriori doglianze, osservando che le eccezioni relative alla nullità della procura alle liti, alla carenza di legittimazione, all'improcedibilità per mancata mediazione, alla nullità della citazione e all'inadempimento della locatrice sono tardive, infondate e, in parte, nuove, quindi inammissibili, precisando altresì che la mediazione obbligatoria non è prevista nella procedura di convalida di sfratto, salvo opposizione e conversione del rito, e che l'eccezione è stata sollevata per la prima volta solo in appello.
8. Alla prima udienza del 3/12/2025 l'appellante non è comparso e la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., all'odierna udienza alla quale, parimenti, l'appellante non è comparso.
L'appellata ha chiesto che sia dichiarata l'improcedibilità dell'appello e la Corte ha dato lettura del dispositivo trascritto in calce.
9. L'appello deve essere dichiarato improcedibile, come richiesto dall'appellata, a seguito della mancata comparizione dell'appellante sia alla prima udienza che a quella successiva alla quale la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
10. Va osservato, al riguardo, che l'appellante ha fatto pervenire istanze di rinvio delle udienze
“per legittimo impedimento” (la prima pervenuta il giorno stesso dell'udienza del 3/12/025 e non visibile al momento della celebrazione dell'udienza, la seconda solo alle h. 18,00 del gior- no precedente quello dell'udienza) che sono prive di giustificazione. Deve rilevarsi, infatti, che l'appellante è assistito da due difensori, l'avv. Claudio Defilippi e l'avv. Gianna Sammicheli, entrambi del foro di Milano. L'impedimento dovuto a motivi di salute riguarda il solo avv. De-
pagina 3 di 4 filippi, mentre non è documentato alcun impedimento legittimo dell'avv. Sammicheli. Con ri- ferimento alla prima udienza, infatti, è stato allegato un impegno davanti ad un giudice civile
(Tribunale di Genova) insorto successivamente alla fissazione dell'udienza di discussione ex art. 437 c.p.c., mentre per l'udienza del 16/12/205 è stato prodotto un decreto di fissazione di un'udienza preliminare davanti al GUP del Tribunale della Spezia di procedimento che vede impegnato il solo avv. Defilippi. La mancata comparizione dell'appellante anche alla seconda udienza, comporta, pertanto, l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
11. Le spese del giudizio, liquidate sulla base dei parametri minimi previsti per lo scaglione di valore della causa, seguono la soccombenza. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] tit. dell'impresa ind. Autotrasporti contro Parte_2 Controparte_2 Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.5570/2025, pubblicata in Controparte_1 data 5/7/2025, così provvede:
1. dichiara l'appello improcedibile;
2. condanna l'appellante a rimborsare in favore della parte appellata le spese del presente gra- do del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 3.261,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso, in Milano il 16/12/2025
Il Presidente est.
Dott. Roberto Aponte
Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tiro- cinio dott. Agostino Araneo.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
La Corte, composta dai magistrati:
Dott. Roberto Aponte - Presidente rel.
Dott. Antonio Corte - Consigliere
Dott. Maria Carla Rossi - Consigliere
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2690/2025 promossa da
(C.F. ), titolare dell'impresa individuale Parte_1 C.F._1
“Autotrasporti Germanò Carmine”, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Defilippi del Foro di Milano (C.F. – pec: e C.F._2 Email_1 dall'Avv. Gianna Sammicheli del Foro di Milano (C.F. , pec: C.F._3 [...]
Email_2 appellante contro
(C.F. ), in persona del legale rappresnetnate, rappresen- Controparte_1 P.IVA_1 tata e difesa dagli Avv.ti Monica Rosellina Rettura (C.F. – pec: C.F._4 [...]
e LU IT (C.F. – pec: Email_3 C.F._5
, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Mi- Email_4 lano (MI), via Altino n. 4 appellata
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 447-bis e 668 c.p.c., depositato il 02/04/2025, ha pro- Parte_1 posto opposizione tardiva avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa dal pagina 1 di 4 Tribunale di Milano in data 21/10/2024 (R.G. 35995/2024) e il pedissequo decreto ingiuntivo per canoni insoluti.
2. L'opponente ha dedotto di non aver avuto tempestiva conoscenza del procedimento di sfrat- to, poiché tutti gli atti erano stati notificati presso un indirizzo PEC a lui sconosciuto, attivato d'ufficio dalla Camera di Commercio senza comunicazione e senza consegna delle credenziali di accesso. Egli affermava di aver appreso dell'esistenza del procedimento solo in data
10/01/2025, a seguito della notifica del preavviso di sloggio ex art. 608 c.p.c.
3. Nel ricorso, l'opponente altresì ha dedotto l'inesistenza o comunque la nullità della procura alle liti conferita dall'intimante, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del- la mediazione obbligatoria, l'assoluta incertezza dell'immobile oggetto di sfratto, nonché
l'inadempimento della locatrice e la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta alla presenza di vizi strutturali e alle conseguenze della pandemia da Covid-19.
4. Costituitasi in giudizio, la società ha eccepito in via pregiudiziale Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività perché proposta dopo la scadenza del termine di dieci giorni di cui all'art. 668, comma 2, c.p.c. decorrente dalla notifica del preavviso di rila- scio (10/01/2025).
5. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5570/2025, ha accolto l'eccezione pregiudiziale e ha dichiarato l'opposizione inammissibile perché tardiva.
6. Avverso detta sentenza ha interposto appello deducendo che il Tribunale Parte_1 avrebbe errato nell'individuare il dies a quo del termine decadenziale nell'atto di preavviso di sloggio sulla base di un'interpretazione della norma di cui all'art. 668 c.p.c. che tradisce la ra- tio dell'opposizione tardiva e viola il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. L'appellante afferma che il termine di dieci giorni non può decorrere dalla notifica del preavviso, atto me- ramente prodromico, ma dal primo atto che comporti un pregiudizio effettivo, quale l'effettivo spossessamento o almeno il primo accesso dell'Ufficiale Giudiziario volto a dare avvio alle operazioni materiali di rilascio. Si duole, inoltre, dell'“omesso esame dei presupposti dell'opposizione tardiva”, poiché il Tribunale, dichiarando assorbite le ulteriori censure, non avrebbe verificato se l'appellante avesse avuto effettiva tempestiva conoscenza dell'intimazione. Infine, in via subordinata, ripropone i motivi di merito già dedotti in primo grado e non esaminati, relativi alla nullità della procura alle liti, alla carenza di legittimazione attiva della locatrice, all'improcedibilità per mancata mediazione, alla nullità della citazione pagina 2 di 4 per incertezza dell'immobile e all'inadempimento della locatrice con impossibilità sopravvenu- ta della prestazione per vizi strutturali e pandemia da Covid-19.
7. In data 21 novembre 2025, si è costituita in giudizio la società la Controparte_1 quale ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis
c.p.c., sostenendo che la sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio secondo cui il termine di dieci giorni per proporre opposizione tardiva decorre dalla notifica del preav- viso previsto dall'art. 608 c.p.c. Ha, inoltre, dedotto che, anche a voler seguire la tesi dell'appellante, il termine sarebbe comunque inesorabilmente spirato posto che il primo acces- so dell'Ufficiale Giudiziario è avvenuto in data 13 febbraio 2025 mentre il giudizio risulta in- trodotto solo il 2 aprile 2025. La società appellata ha poi contestato la sussistenza dei presup- posti di cui all'art. 668 c.p.c., rilevando che la notifica dell'intimazione è stata effettuata a un indirizzo PEC regolarmente iscritto in INI-PEC, obbligatorio per legge e ha, infine, sostenuto l'infondatezza delle ulteriori doglianze, osservando che le eccezioni relative alla nullità della procura alle liti, alla carenza di legittimazione, all'improcedibilità per mancata mediazione, alla nullità della citazione e all'inadempimento della locatrice sono tardive, infondate e, in parte, nuove, quindi inammissibili, precisando altresì che la mediazione obbligatoria non è prevista nella procedura di convalida di sfratto, salvo opposizione e conversione del rito, e che l'eccezione è stata sollevata per la prima volta solo in appello.
8. Alla prima udienza del 3/12/2025 l'appellante non è comparso e la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., all'odierna udienza alla quale, parimenti, l'appellante non è comparso.
L'appellata ha chiesto che sia dichiarata l'improcedibilità dell'appello e la Corte ha dato lettura del dispositivo trascritto in calce.
9. L'appello deve essere dichiarato improcedibile, come richiesto dall'appellata, a seguito della mancata comparizione dell'appellante sia alla prima udienza che a quella successiva alla quale la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
10. Va osservato, al riguardo, che l'appellante ha fatto pervenire istanze di rinvio delle udienze
“per legittimo impedimento” (la prima pervenuta il giorno stesso dell'udienza del 3/12/025 e non visibile al momento della celebrazione dell'udienza, la seconda solo alle h. 18,00 del gior- no precedente quello dell'udienza) che sono prive di giustificazione. Deve rilevarsi, infatti, che l'appellante è assistito da due difensori, l'avv. Claudio Defilippi e l'avv. Gianna Sammicheli, entrambi del foro di Milano. L'impedimento dovuto a motivi di salute riguarda il solo avv. De-
pagina 3 di 4 filippi, mentre non è documentato alcun impedimento legittimo dell'avv. Sammicheli. Con ri- ferimento alla prima udienza, infatti, è stato allegato un impegno davanti ad un giudice civile
(Tribunale di Genova) insorto successivamente alla fissazione dell'udienza di discussione ex art. 437 c.p.c., mentre per l'udienza del 16/12/205 è stato prodotto un decreto di fissazione di un'udienza preliminare davanti al GUP del Tribunale della Spezia di procedimento che vede impegnato il solo avv. Defilippi. La mancata comparizione dell'appellante anche alla seconda udienza, comporta, pertanto, l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
11. Le spese del giudizio, liquidate sulla base dei parametri minimi previsti per lo scaglione di valore della causa, seguono la soccombenza. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] tit. dell'impresa ind. Autotrasporti contro Parte_2 Controparte_2 Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.5570/2025, pubblicata in Controparte_1 data 5/7/2025, così provvede:
1. dichiara l'appello improcedibile;
2. condanna l'appellante a rimborsare in favore della parte appellata le spese del presente gra- do del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 3.261,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso, in Milano il 16/12/2025
Il Presidente est.
Dott. Roberto Aponte
Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tiro- cinio dott. Agostino Araneo.
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