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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/04/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere rel.
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 754 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 vertente tra
P. Iva in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t. dott.ssa (c.f. ) con sede Parte_2 C.F._1 in Sant'Eufemia d'Aspromonte, alla via Silvio Pellico n. 1, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Federico Jorio (c.f.
) del Foro di Cosenza, ed elettivamente domiciliata presso C.F._2 il suo studio legale sito in Cosenza alla via R. Misasi n. 80/D.
- appellante
e
(P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura generale rogata in Catanzaro il 2.4.2015 per atto del notaio rep. n. Persona_1
153.618, racc. n. 31.846 dall'avv. Enrico Francesco Ventrice (cod. fisc.:
con domicilio eletto in Catanzaro viale Europa – località C.F._3
Germaneto – “Cittadella regionale” presso l'Avvocatura della Regione Calabria.
- appellata sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per “Voglia la Corte d'Appello di Catanzaro, in totale riforma Parte_1 della sentenza impugnata:
In via pregiudiziale e cautelare
-sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nell'atto di appello dal momento che qualora venissero intraprese azioni di recupero delle somme legittimamente incassate dalla società appellante, la stessa rischierebbe di subire un danno finanziario irreversibile, con concreta messa a rischio della sopravvivenza della società e della struttura di cui la stessa è legittima proprietaria;
In via principale e nel merito, in riforma integrale della sentenza appellata:
- accogliere integralmente l'appello e conseguentemente rigettare con ogni effetto di legge la domanda originariamente proposta e per l'effetto confermare la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo n. 315/2014 emesso dal Tribunale di Catanzaro il 23.04.2014 e notificato il 2.5.2014;
Con condanna alle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio”.
Per “Vorrà la Corte adita, contrariis rejectis, respingere in Controparte_1 toto l'appello”.
pag. 2/8
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
Con ricorso iscritto a ruolo il 3.4.2014, la società chiedeva Parte_1 emettersi decreto ingiuntivo per il pagamento da parte della di Controparte_1 fatture relative agli anni 2010, 2011 e 2012, e di note di credito per il 2013, per un totale di euro 239.836,11, in corrispondenza dei servizi resi in regime di accredito, quale titolare di una residenza sanitaria per anziani, con numero di 21 posti letto per soggetti non autosufficienti e non curabili a domicilio, come da decreto direttoriale della n. 34/2010. CP_1
Proponeva opposizione la , deducendo sia l'insussistenza Controparte_1 del credito e la nullità del rapporto contrattuale, sia la mancanza di copertura finanziaria. In particolare, e tra l'altro, veniva eccepito che con delibera di G.R. n. 685/2002 si era stabilito che il rilascio dell'accreditamento non costituisse vincolo per la e che le prestazioni erogate dalle CP_1 sarebbero state concluse dalle ASP territoriali, che agivano in proprio e non come rappresentanti dell'ente regionale. Inoltre, ai sensi della legge di contabilità regionale n. 8/2022, come interpretato autenticamente dall'art. 16 della L.R. n.
15/2018, gli accordi che comportano spese a carico della Regione sono inefficaci se non vi è impegno contabile nel bilancio di previsione.
In corso di causa, veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. e la società opposta procedeva ad esecuzione forzata.
Senza specifica attività istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione il
9.11.2018. Con sentenza emessa il 31.1.2019, l'opposizione veniva accolta e la società condannata alla restituzione della somma di euro 305.575,99. Pt_1
2.
Avverso la sentenza presenta appello contestando la Parte_1 decisione, ritenuta affetta da errore nel ritenere applicabile alla fattispecie l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione con le sentenze nn. 22037,
22038 e 22039 del 31.10.2016 e da errata individuazione delle norme riferibili al caso sottoposto all'attenzione del tribunale, in particolare per quanto concerne la
L.R. n. 23/2003, ritenuta fondamentale presupposto normativo. Più ancora nello pag. 3/8 specifico, l'appellante contesta la scelta interpretativa seguita
Corte, prima, dal Tribunale di Catanzaro, dopo>, di ritenere applicabile la disciplina delle strutture sanitarie private a quelle socio-sanitarie, senza tenere conto delle “evidenti differenze sussistenti tra i due differenti regimi giuridici”, in quanto i costi delle prestazioni delle RSA sarebbero suddivisi in una quota Parte sanitaria, sopportata dalle e di una che grava sul Fondo Sociale, sino all'entrata in vigore della L.R. n. 11/2015.
Le somme dovute corrispondono alle tariffe per le strutture residenziali, peraltro già in precedenza approvate dalla con il verbale Controparte_1 dell'8.12010 e ribadite con decreto del Commissario ad acta n. 454 /2015.
Viene pertanto chiesta la riforma integrale della sentenza.
3.
Nelle more del giudizio, la Corte - in diversa composizione – respingeva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. All'udienza del 10.12.2024 la causa è passata in decisione, con i termini ordinari per gli scritti difensivi finali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.
L'appello è infondato.
La questione dei rapporti tra ed enti accreditati è stata già CP_1 affrontata da questa Corte, in più sentenze, trovando conferma in sede di legittimità. Si è escluso un rapporto diretto tra strutture accreditate ed ente regionale, in mancanza di stipula. L'organizzazione della materia prevede che le regioni mettano a disposizione le somme in bilancio, svolgendo compiti di mera programmazione, mentre spetta di norma alle singole unità aziendali territoriali la conclusione dei contratti con le strutture accreditate.
Si veda, da ultimo, la pronuncia della Suprema Corte, secondo cui “In tema di prestazioni socio - sanitarie in regime di accreditamento, l'art. 13 della legge ragionale della n. 24 del 2008 attribuisce alle ASL la CP_1 competenza in ordine alla stipulazione dei contratti con le strutture accreditate;
pertanto, i contratti di gestione di siffatte prestazioni non producono alcun effetto nella sfera giuridico patrimoniale della che CP_1
pag. 4/8 rimane normalmente estranea ad essi, in quanto titolare di competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore” (vedi
Cassazione sentenza civile n. 22509/2023; precedenti conformi n. 7745/2020
e n. 18604/2020).
I principi elaborati dalla giurisprudenza - sia di merito che di legittimità - che regolano la materia, fanno leva sulle necessità di contenimento della spesa pubblica, che si riflettono sulla programmazione economica, elaborata in sede regionale, di cui sia le aziende sanitarie provinciali – concretamente erogatrici dei rimborsi delle prestazioni – che le strutture accreditate devono tenere conto, al momento della conclusione degli accordi.
Viene negato che possa pertanto riconoscersi – a qualsiasi titolo alternativo – il pagamento delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate che non abbiano stretto accordi diretti con le regioni, ma soltanto con le singole aziende sanitarie.
Tra l'altro, la sentenza impugnata rileva come la società opposta avesse prodotto, quale fonte dell'azionato credito, tre contratti di cui due relativi agli anni 2010 e 2011, conclusi unicamente con l'Asp di Reggio Calabria, e un relativo all'anno 2012, stipulato con la , mentre per Controparte_1 quanto attiene alle prestazioni relative all'anno 2013 non risultava allegato alcun contratto.
La società pertanto poteva vantare un solo accordo vincolante per la ovvero quello relativo all'anno 2012 in quanto il solo tra quelli Controparte_1 allegati ad arrecare la sottoscrizione del Dirigente del settore di Politiche Sociali;
il predetto contratto richiama a sua volta il verbale della riunione tenutasi in data
21.3.2012 tra il presidente della giunta regionale e le organizzazioni rappresentative delle strutture socio sanitarie, in cui si stabiliva che, per quanto riguarda l'anno in corso, le strutture socio-sanitarie saranno contrattualizzate dal settore politiche sociale per l'intera annualità fino al concorso delle somme in bilancio. L'accordo prevedeva che le parti concordano - in attesa dell'integrazione della copertura finanziaria necessaria a garantire l'acquisto dell'intero volume di prestazioni – che il Dipartimento settore Politiche Sociali avrebbe trasferito alle strutture socio sanitarie le somme per le sole prestazioni per le quali esisteva una disponibilità sull'apposito capitolo di bilancio. Il pagamento delle prestazioni per l'anno 2012 era quindi espressamente condizionato all'effettiva disponibilità in bilancio delle somme richieste. A questo punto la procedura monitoria non poteva essere attivata, per carenza del requisito dell'esigibilità del credito di cui al pag. 5/8 secondo comma dell'articolo 633 cpc, in quanto l'ingiunzione non può essere pronunciata se il diritto dipende da una condizione che non risulti ancora avveratasi.
La sentenza rileva ancora come nel contratto risulti espressamente previsto che, in attesa della copertura in bilancio, il pagamento nei confronti delle RSA sarebbe stato limitato a quattro sole mensilità per la corrente annualità ovvero per i mesi da gennaio ad aprile, sulla base del fatturato storico: queste mensilità, alla luce della documentazione prodotta dalla stessa parte opposta, risultano debitamente liquidate dalla regione.
L'atto di appello non pare nemmeno confrontarsi con tale specifica punto della motivazione, limitandosi a richiamare una normativa generale quale la legge 24 del 2008 di mero indirizzo, di un regolamento di attuazione che riguarda la determinazione delle tariffe e del decreto del Commissario ad acta di approvazione delle stesse. , che non consentono di entrare Parte_4 nello specifico accertamento del debito e della riconducibilità agli obblighi assunti dalla . Controparte_1
Non vi è poi nessuna discriminazione tra disciplina delle strutture sanitarie private e delle strutture socio sanitarie.
E nemmeno è in discussione una omessa eccezione di un difetto di legittimazione passiva da parte della avendo quest'ultima Controparte_1 preferito impostare la propria difesa sull'inesistenza/nullità del rapporto dedotto in giudizio, per mancanza di un contratto sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente e dal rappresentante della società aggiudicatari, con le indispensabili determinazione in ordine alle prestazioni da svolgersi, al compenso da corrispondersi, e soprattutto con riferimento specifico all'impegno di spesa. Il rilascio dell'accreditamento non costituisce vincolo per le aziende sanitarie né per la o altri enti a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, CP_1 atteso l'obbligo di stipulare gli accordi contrattuali con le aziende sanitarie ovvero con il competente settore del dipartimento della La Controparte_1 ha poi espressamente eccepito come l'Asp territorialmente Controparte_1 competente non possa essere considerata quale proprio rappresentante che agisca il suo nome e per suo conto, sempre inalterata la circostanza secondo cui nella fattispecie manca il titolo contrattuale su cui si fonda la pretesa monitoria.
Coglie nel segno anche il rilievo secondo cui il decreto legislativo numero
502/92 all'articolo 8 quinquies stabilisce che la Regione e le unità sanitarie locali definiscono gli accordi con le strutture pubbliche ed equiparate stipulando contratti con quelle private e con i professionisti accreditati anche mediante pag. 6/8 intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale previa valutazione comparativa della qualità e dei costi;
è indubbio che con la legge regionale 8/2010 sono abrogate sin dal 1 gennaio 2010 le disposizioni della legge numero 20.2.2007 che ponevano a carico del Fondo Sociale i nuovi costi riferiti trasferendoli integralmente sul sanitario.
E ancora, viene ribadito come per le richieste relativamente all'anno 2012 il Dipartimento Politiche Sociali della Regione Calabria sottoscriveva apposite convenzioni in base alle quali per quanto atteneva all'anno in corso le strutture socio sanitarie sarebbero state contrattualizzate dal settore politiche sociali per l'intera annualità fino al concorso delle somme in bilancio;
con particolare riferimento alla struttura ricorrente questo accordo, che ha definito le modalità e i criteri di erogazione, è stato sottoscritto il 4.5.2012: nell'accordo - all'articolo 2 - veniva riconosciuto e precisato che le parti attestano, in attesa dell'integrazione della copertura finanziaria necessaria a garantire l'acquisto dell'intero volume di prestazioni, che il Dipartimento 10 - settore Politiche Sociali avrebbe trasferito le somme “per le sole prestazioni per le quali ad oggi esiste la disponibilità sul capitolo di bilancio pari ad euro 15 milioni”, somma successivamente implementata di un altro milione di euro. Sempre nell'accordo, si assume che, vista la parziale copertura presente in bilancio, la somma disponibile sarebbe stata ripartita in ragione percentuale alla misura di partecipazione del sociale alla retta per la corrente annualità, determinata conseguentemente per tutte le RSA nella misura di quattro mensilità; la ha provveduto - come Controparte_1 risulta pacifico e incontestato - a versare gli importi concordati.
Anche su questi argomenti, spesi dalla motivazione della sentenza in esame, parte appellante non pare confrontarsi, pur avendo tra i suoi documenti ben presente l'accordo contrattuale stipulato tra la e la struttura Controparte_1 residenziale sanitaria per anziani (con sede in Sant'Eufemia Controparte_2
d'Aspromonte), per le prestazioni rese nell'anno 2012, per la parte sociale, in cui anche all'articolo 6 si ribadisce che le prestazioni per le quali si procederà alla liquidazione sono per la tipologia RSA “quelle erogabili su quattro mensilità (gennaio-aprile), sulla base del fatturato storico acquisito”, sulla base delle tariffe fissate per le strutture residenziali con delibera di giunta regionale n. 125 del 16.3.2009, citata in premessa (cfr. allegato numero 6 al fascicolo di parte, in primo grado).
pag. 7/8 5.
La sentenza pertanto va integralmente confermata con addebito di spese applicando in base allo scaglione di riferimento, valori minimi per la non particolare complessità del giudizio. La pronuncia di rigetto dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello iniziale dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
395/2019 emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 4.3.2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese sostenute dalla Parte_1
nel presente grado di giudizio, liquidate in euro 7.160,00 per Controparte_1 compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione. Così deciso nella camera di consiglio delll'11.3.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere rel.
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 754 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 vertente tra
P. Iva in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t. dott.ssa (c.f. ) con sede Parte_2 C.F._1 in Sant'Eufemia d'Aspromonte, alla via Silvio Pellico n. 1, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Federico Jorio (c.f.
) del Foro di Cosenza, ed elettivamente domiciliata presso C.F._2 il suo studio legale sito in Cosenza alla via R. Misasi n. 80/D.
- appellante
e
(P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura generale rogata in Catanzaro il 2.4.2015 per atto del notaio rep. n. Persona_1
153.618, racc. n. 31.846 dall'avv. Enrico Francesco Ventrice (cod. fisc.:
con domicilio eletto in Catanzaro viale Europa – località C.F._3
Germaneto – “Cittadella regionale” presso l'Avvocatura della Regione Calabria.
- appellata sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per “Voglia la Corte d'Appello di Catanzaro, in totale riforma Parte_1 della sentenza impugnata:
In via pregiudiziale e cautelare
-sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nell'atto di appello dal momento che qualora venissero intraprese azioni di recupero delle somme legittimamente incassate dalla società appellante, la stessa rischierebbe di subire un danno finanziario irreversibile, con concreta messa a rischio della sopravvivenza della società e della struttura di cui la stessa è legittima proprietaria;
In via principale e nel merito, in riforma integrale della sentenza appellata:
- accogliere integralmente l'appello e conseguentemente rigettare con ogni effetto di legge la domanda originariamente proposta e per l'effetto confermare la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo n. 315/2014 emesso dal Tribunale di Catanzaro il 23.04.2014 e notificato il 2.5.2014;
Con condanna alle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio”.
Per “Vorrà la Corte adita, contrariis rejectis, respingere in Controparte_1 toto l'appello”.
pag. 2/8
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
Con ricorso iscritto a ruolo il 3.4.2014, la società chiedeva Parte_1 emettersi decreto ingiuntivo per il pagamento da parte della di Controparte_1 fatture relative agli anni 2010, 2011 e 2012, e di note di credito per il 2013, per un totale di euro 239.836,11, in corrispondenza dei servizi resi in regime di accredito, quale titolare di una residenza sanitaria per anziani, con numero di 21 posti letto per soggetti non autosufficienti e non curabili a domicilio, come da decreto direttoriale della n. 34/2010. CP_1
Proponeva opposizione la , deducendo sia l'insussistenza Controparte_1 del credito e la nullità del rapporto contrattuale, sia la mancanza di copertura finanziaria. In particolare, e tra l'altro, veniva eccepito che con delibera di G.R. n. 685/2002 si era stabilito che il rilascio dell'accreditamento non costituisse vincolo per la e che le prestazioni erogate dalle CP_1 sarebbero state concluse dalle ASP territoriali, che agivano in proprio e non come rappresentanti dell'ente regionale. Inoltre, ai sensi della legge di contabilità regionale n. 8/2022, come interpretato autenticamente dall'art. 16 della L.R. n.
15/2018, gli accordi che comportano spese a carico della Regione sono inefficaci se non vi è impegno contabile nel bilancio di previsione.
In corso di causa, veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. e la società opposta procedeva ad esecuzione forzata.
Senza specifica attività istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione il
9.11.2018. Con sentenza emessa il 31.1.2019, l'opposizione veniva accolta e la società condannata alla restituzione della somma di euro 305.575,99. Pt_1
2.
Avverso la sentenza presenta appello contestando la Parte_1 decisione, ritenuta affetta da errore nel ritenere applicabile alla fattispecie l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione con le sentenze nn. 22037,
22038 e 22039 del 31.10.2016 e da errata individuazione delle norme riferibili al caso sottoposto all'attenzione del tribunale, in particolare per quanto concerne la
L.R. n. 23/2003, ritenuta fondamentale presupposto normativo. Più ancora nello pag. 3/8 specifico, l'appellante contesta la scelta interpretativa seguita
Corte, prima, dal Tribunale di Catanzaro, dopo>, di ritenere applicabile la disciplina delle strutture sanitarie private a quelle socio-sanitarie, senza tenere conto delle “evidenti differenze sussistenti tra i due differenti regimi giuridici”, in quanto i costi delle prestazioni delle RSA sarebbero suddivisi in una quota Parte sanitaria, sopportata dalle e di una che grava sul Fondo Sociale, sino all'entrata in vigore della L.R. n. 11/2015.
Le somme dovute corrispondono alle tariffe per le strutture residenziali, peraltro già in precedenza approvate dalla con il verbale Controparte_1 dell'8.12010 e ribadite con decreto del Commissario ad acta n. 454 /2015.
Viene pertanto chiesta la riforma integrale della sentenza.
3.
Nelle more del giudizio, la Corte - in diversa composizione – respingeva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. All'udienza del 10.12.2024 la causa è passata in decisione, con i termini ordinari per gli scritti difensivi finali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.
L'appello è infondato.
La questione dei rapporti tra ed enti accreditati è stata già CP_1 affrontata da questa Corte, in più sentenze, trovando conferma in sede di legittimità. Si è escluso un rapporto diretto tra strutture accreditate ed ente regionale, in mancanza di stipula. L'organizzazione della materia prevede che le regioni mettano a disposizione le somme in bilancio, svolgendo compiti di mera programmazione, mentre spetta di norma alle singole unità aziendali territoriali la conclusione dei contratti con le strutture accreditate.
Si veda, da ultimo, la pronuncia della Suprema Corte, secondo cui “In tema di prestazioni socio - sanitarie in regime di accreditamento, l'art. 13 della legge ragionale della n. 24 del 2008 attribuisce alle ASL la CP_1 competenza in ordine alla stipulazione dei contratti con le strutture accreditate;
pertanto, i contratti di gestione di siffatte prestazioni non producono alcun effetto nella sfera giuridico patrimoniale della che CP_1
pag. 4/8 rimane normalmente estranea ad essi, in quanto titolare di competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore” (vedi
Cassazione sentenza civile n. 22509/2023; precedenti conformi n. 7745/2020
e n. 18604/2020).
I principi elaborati dalla giurisprudenza - sia di merito che di legittimità - che regolano la materia, fanno leva sulle necessità di contenimento della spesa pubblica, che si riflettono sulla programmazione economica, elaborata in sede regionale, di cui sia le aziende sanitarie provinciali – concretamente erogatrici dei rimborsi delle prestazioni – che le strutture accreditate devono tenere conto, al momento della conclusione degli accordi.
Viene negato che possa pertanto riconoscersi – a qualsiasi titolo alternativo – il pagamento delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate che non abbiano stretto accordi diretti con le regioni, ma soltanto con le singole aziende sanitarie.
Tra l'altro, la sentenza impugnata rileva come la società opposta avesse prodotto, quale fonte dell'azionato credito, tre contratti di cui due relativi agli anni 2010 e 2011, conclusi unicamente con l'Asp di Reggio Calabria, e un relativo all'anno 2012, stipulato con la , mentre per Controparte_1 quanto attiene alle prestazioni relative all'anno 2013 non risultava allegato alcun contratto.
La società pertanto poteva vantare un solo accordo vincolante per la ovvero quello relativo all'anno 2012 in quanto il solo tra quelli Controparte_1 allegati ad arrecare la sottoscrizione del Dirigente del settore di Politiche Sociali;
il predetto contratto richiama a sua volta il verbale della riunione tenutasi in data
21.3.2012 tra il presidente della giunta regionale e le organizzazioni rappresentative delle strutture socio sanitarie, in cui si stabiliva che, per quanto riguarda l'anno in corso, le strutture socio-sanitarie saranno contrattualizzate dal settore politiche sociale per l'intera annualità fino al concorso delle somme in bilancio. L'accordo prevedeva che le parti concordano - in attesa dell'integrazione della copertura finanziaria necessaria a garantire l'acquisto dell'intero volume di prestazioni – che il Dipartimento settore Politiche Sociali avrebbe trasferito alle strutture socio sanitarie le somme per le sole prestazioni per le quali esisteva una disponibilità sull'apposito capitolo di bilancio. Il pagamento delle prestazioni per l'anno 2012 era quindi espressamente condizionato all'effettiva disponibilità in bilancio delle somme richieste. A questo punto la procedura monitoria non poteva essere attivata, per carenza del requisito dell'esigibilità del credito di cui al pag. 5/8 secondo comma dell'articolo 633 cpc, in quanto l'ingiunzione non può essere pronunciata se il diritto dipende da una condizione che non risulti ancora avveratasi.
La sentenza rileva ancora come nel contratto risulti espressamente previsto che, in attesa della copertura in bilancio, il pagamento nei confronti delle RSA sarebbe stato limitato a quattro sole mensilità per la corrente annualità ovvero per i mesi da gennaio ad aprile, sulla base del fatturato storico: queste mensilità, alla luce della documentazione prodotta dalla stessa parte opposta, risultano debitamente liquidate dalla regione.
L'atto di appello non pare nemmeno confrontarsi con tale specifica punto della motivazione, limitandosi a richiamare una normativa generale quale la legge 24 del 2008 di mero indirizzo, di un regolamento di attuazione che riguarda la determinazione delle tariffe e del decreto del Commissario ad acta di approvazione delle stesse. , che non consentono di entrare Parte_4 nello specifico accertamento del debito e della riconducibilità agli obblighi assunti dalla . Controparte_1
Non vi è poi nessuna discriminazione tra disciplina delle strutture sanitarie private e delle strutture socio sanitarie.
E nemmeno è in discussione una omessa eccezione di un difetto di legittimazione passiva da parte della avendo quest'ultima Controparte_1 preferito impostare la propria difesa sull'inesistenza/nullità del rapporto dedotto in giudizio, per mancanza di un contratto sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente e dal rappresentante della società aggiudicatari, con le indispensabili determinazione in ordine alle prestazioni da svolgersi, al compenso da corrispondersi, e soprattutto con riferimento specifico all'impegno di spesa. Il rilascio dell'accreditamento non costituisce vincolo per le aziende sanitarie né per la o altri enti a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, CP_1 atteso l'obbligo di stipulare gli accordi contrattuali con le aziende sanitarie ovvero con il competente settore del dipartimento della La Controparte_1 ha poi espressamente eccepito come l'Asp territorialmente Controparte_1 competente non possa essere considerata quale proprio rappresentante che agisca il suo nome e per suo conto, sempre inalterata la circostanza secondo cui nella fattispecie manca il titolo contrattuale su cui si fonda la pretesa monitoria.
Coglie nel segno anche il rilievo secondo cui il decreto legislativo numero
502/92 all'articolo 8 quinquies stabilisce che la Regione e le unità sanitarie locali definiscono gli accordi con le strutture pubbliche ed equiparate stipulando contratti con quelle private e con i professionisti accreditati anche mediante pag. 6/8 intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale previa valutazione comparativa della qualità e dei costi;
è indubbio che con la legge regionale 8/2010 sono abrogate sin dal 1 gennaio 2010 le disposizioni della legge numero 20.2.2007 che ponevano a carico del Fondo Sociale i nuovi costi riferiti trasferendoli integralmente sul sanitario.
E ancora, viene ribadito come per le richieste relativamente all'anno 2012 il Dipartimento Politiche Sociali della Regione Calabria sottoscriveva apposite convenzioni in base alle quali per quanto atteneva all'anno in corso le strutture socio sanitarie sarebbero state contrattualizzate dal settore politiche sociali per l'intera annualità fino al concorso delle somme in bilancio;
con particolare riferimento alla struttura ricorrente questo accordo, che ha definito le modalità e i criteri di erogazione, è stato sottoscritto il 4.5.2012: nell'accordo - all'articolo 2 - veniva riconosciuto e precisato che le parti attestano, in attesa dell'integrazione della copertura finanziaria necessaria a garantire l'acquisto dell'intero volume di prestazioni, che il Dipartimento 10 - settore Politiche Sociali avrebbe trasferito le somme “per le sole prestazioni per le quali ad oggi esiste la disponibilità sul capitolo di bilancio pari ad euro 15 milioni”, somma successivamente implementata di un altro milione di euro. Sempre nell'accordo, si assume che, vista la parziale copertura presente in bilancio, la somma disponibile sarebbe stata ripartita in ragione percentuale alla misura di partecipazione del sociale alla retta per la corrente annualità, determinata conseguentemente per tutte le RSA nella misura di quattro mensilità; la ha provveduto - come Controparte_1 risulta pacifico e incontestato - a versare gli importi concordati.
Anche su questi argomenti, spesi dalla motivazione della sentenza in esame, parte appellante non pare confrontarsi, pur avendo tra i suoi documenti ben presente l'accordo contrattuale stipulato tra la e la struttura Controparte_1 residenziale sanitaria per anziani (con sede in Sant'Eufemia Controparte_2
d'Aspromonte), per le prestazioni rese nell'anno 2012, per la parte sociale, in cui anche all'articolo 6 si ribadisce che le prestazioni per le quali si procederà alla liquidazione sono per la tipologia RSA “quelle erogabili su quattro mensilità (gennaio-aprile), sulla base del fatturato storico acquisito”, sulla base delle tariffe fissate per le strutture residenziali con delibera di giunta regionale n. 125 del 16.3.2009, citata in premessa (cfr. allegato numero 6 al fascicolo di parte, in primo grado).
pag. 7/8 5.
La sentenza pertanto va integralmente confermata con addebito di spese applicando in base allo scaglione di riferimento, valori minimi per la non particolare complessità del giudizio. La pronuncia di rigetto dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello iniziale dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
395/2019 emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 4.3.2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese sostenute dalla Parte_1
nel presente grado di giudizio, liquidate in euro 7.160,00 per Controparte_1 compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione. Così deciso nella camera di consiglio delll'11.3.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
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