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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 09/10/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2540/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2540/2025 R.G.V.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Parte_1 C.F._1
Giardini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, viale Randi n. 92, in virtù di procura allegata al ricorso e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Annarosa Parte_2 C.F._2
Amato e dall'avv. Annalisa Parisi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, via
Cavour n. 58, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“- dichiarare la separazione consensuale fra i coniugi e e, Parte_2 Parte_1 successivamente, decorsi i termini di legge,
- verificata la sussistenza dei relativi presupposti di legge, ossia che i coniugi dalla data della comparizione dinanzi all'intestato Tribunale hanno vissuto separati e che non vi è, quindi, alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza tra i ricorrenti,
pagina 1 di 8 pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Ravenna il 05/09/2004 tra Parte_2
(C.F.: ) e (C.F.: , trascritto nel
[...] C.F._2 Parte_1 C.F._1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Ravenna all'atto n. 180, anno 2004, parte 1,
-con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione delle emanande sentenze;
-verificata la rispondenza all'interesse della IG maggiorenne ma non economicamente autosufficiente si domanda che la separazione consensuale e il successivo Persona_1 scioglimento del matrimonio vengano rispettivamente pronunciate nei termini di legge accogliendo le seguenti
CONDIZIONI
1)Le parti continueranno a vivere separatamente, con impegno al reciproco rispetto senza interferenze dell'uno nella vita privata dell'altro;
2)Con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto, il IG. verserà, a titolo di Parte_1 mantenimento ordinario per la IG , maggiorenne ma non economicamente Persona_1 autosufficiente, la somma pari ad € 300,00 mensili, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente alla stessa sul conto corrente personale intestato a costei (conto Fineco - IBAN
[...]), con le seguenti limitazioni e precisazioni. Qualora la IG intraprenda attività lavorativa continuativa, anche non inerente al percorso di studi in essere, il padre avrà facoltà di sospendere il versamento del contributo al mantenimento ordinario della IG;
l'obbligo di corresponsione del contributo al mantenimento ordinario da parte del padre riprenderà automaticamente, con le medesime modalità e senza necessità di ulteriori formalità, a decorrere al termine del contratto di lavoro della IG. Si conviene che debba esibire al padre Per_1
l'eventuale contratto di lavoro tempestivamente.
Il padre, tuttavia, non potrà sospendere il versamento del contributo al mantenimento ordinario da versarsi in favore della IG qualora la stessa intraprenda lavori svolti nel fine settimana e/o stagionali (nel periodo da giugno ad agosto compresi), che le permettano di avere uno spillatico personale;
in ogni caso, sarà cura della IG esibire tutti i relativi contratti.
3) Il contributo al mantenimento ordinario di dovuto dal padre verrà rivalutato annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT come per legge, con prima rivalutazione al 1 giugno 2026.
4) Sempre con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto, i ricorrenti contribuiranno, nella misura del 50%, al mantenimento straordinario della IG , secondo le seguenti modalità. Le Per_1 spese straordinarie saranno quelle individuate dal Protocollo in essere presso il Tribunale di
Ravenna, da intendersi qui espressamente richiamato e ritrascritto e che le parti depositano pagina 2 di 8 sottoscritto al doc. 5 dichiarando di ben conoscerlo ed accettarlo, oltre alle seguenti spese straordinarie, da considerarsi come espressamente già concordate tra i genitori, ovvero: tasse universitarie, libri e /o materiale scolastico, canone di locazione dell'immobile di Perugia ove dimora
, nonché le relative utenze e le relative spese condominiali, con esclusione del solo vitto, da Per_1 ritenersi compreso nel mantenimento ordinario di cui al punto 2) che precede.
5) Fermo restando la dimostrazione da parte di di impegno proficuo e di continuità nel Per_1 percorso universitario in corso, ai fini del conseguimento della laurea triennale presso l'Ateneo di
Perugia, il IG. – fermo altresì restando il versamento mensile del contributo al mantenimento Pt_1 ordinario e del contributo pro quota alle spese straordinarie di natura medico/sanitaria – continuerà a provvedere al mantenimento straordinario di , sempre nella misura del 50%, in relazione alle Per_1 spese universitarie alloggiative, tasse e utenze e condominio come da punto 4 che precede) anche per tutta la durata della laurea specialistica/magistrale. Con riferimento alla laurea magistrale, si precisa che il contributo alle spese straordinarie da parte del padre sarà dovuto solo a fronte della dimostrazione di continuità e assiduità nello studio da parte della IG, come da giurisprudenza maggioritaria. Qualora decida di cambiare la sede universitaria trasferendosi in una città Per_1 molto più dispendiosa (Milano a mero titolo di esempio), il padre si riserva di valutare se, e in quale misura, affrontare l'esborso per la permanenza nella diversa città scelta per il corso di laurea specialistico/magistrale, fermo restando il contributo alle tasse universitarie ed al materiale scolastico occorrente.
6)Al solo fine di facilitare i reciproci rimborsi delle spese straordinarie relative alla IG da Per_1 ripartirsi in pari quota tra i genitori, si conviene che le spese per tutte le tasse universitarie saranno anticipate dal IG. mentre le spese per l'affitto, le utenze e le spese condominiali della casa di Pt_1
Perugia saranno anticipate dalla IG.ra . Parte_2
I genitori effettueranno un conguaglio trimestrale delle rispettive poste dare/avere al fine di rispettare la suddivisione al 50% di tutte le spese straordinarie sostenute, obbligandosi a effettuare i relativi rimborsi l'una nei confronti dell'altro e viceversa, per eventuali spese straordinarie sostenute in misura eccedente il 50% da parte di una delle parti, possibilmente entro il mese successivo alla richiesta. Tutte le spese dovranno essere documentate, tranne quelle per utenze della casa di Perugia non essendo intestate ad ed in relazione alle quali il padre dichiara di accettare il mero Per_1 rendiconto offerto dalla madre.
7)Entrambi i genitori beneficeranno al 50% delle deduzioni fiscali in relazione alle spese straordinarie della IG . Per_1
pagina 3 di 8 8)Il fondo pensione Fineco intestato ad e che è stato costituito fin dal compimento del Persona_1 quattordicesimo anno della medesima, resterà a esclusiva disposizione di , la quale, essendo Per_1 maggiorenne, potrà liberamente disporne;
il padre si impegna a versare € 50,00 al Parte_1 mese su tale fondo, a partire dalla sottoscrizione del presente atto e fino a quando la IG non intraprenderà un'attività lavorativa, anche temporanea, periodo durante il quale il versamento sul fondo pensione potrà eventualmente essere sospeso, così come previsto per il contributo al mantenimento ordinario;
per la facoltà di sospensione e la riattivazione del versamento si fa espresso riferimento alle precisazioni e modalità di cui al punto 2 che precede. Resterà parimenti a disposizione di la somma a suo tempo investita dai genitori a nome della IG, costituita dall'eredità Per_1 ricevuta dalla ragazza quando era ancora minorenne dalla de cuius , zia della sig.ra Persona_2
e dai versamenti provenienti dal conto corrente cointestato dei genitori. Tale Parte_2 rapporto bancario sarà interamente gestito dalla IG . Per_1
9)La casa familiare, sita in Ravenna, via U. Saba 8, attualmente di proprietà dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, fin dalla sottoscrizione del presente atto, rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità della sig.ra , la quale provvederà in via esclusiva alle spese ordinarie e Parte_2 straordinarie relative alla predetta abitazione, indipendentemente dal titolo di proprietà; tutte le copie delle chiavi della casa familiare e delle relative pertinenze in possesso del sig. saranno Pt_1 consegnate dallo stesso alla sig.ra al momento della sottoscrizione del presente ricorso Parte_2 congiunto.
10)Essendo intenzione dei coniugi procedere alla definizione di tutti i rapporti economico patrimoniali in essere tra loro e alla divisione dei beni comuni, tenuto conto dell'apporto prestato da ciascuno, al fine di darvi compiuto assetto ed allo specifico fine di risolvere consensualmente la crisi coniugale, i ricorrenti convengono quanto segue:
A) il sig. , nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 residente a[...], ma di fatto in Bagnacavallo (RA) via Fossi 17, si impegna ed obbliga a cedere e trasferire senza corrispettivo alcuno alla IG Persona_1
, nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F. , C.F._3 con successivo atto notarile da perfezionarsi entro 40 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione la piena proprietà, pari al 50% dei seguenti immobili, costituenti la casa familiare e le relative pertinenze, e precisamente:
-villetta abbinata sita in Ravenna via Saba n. 8 con garage al piano terra e corte in proprietà esclusiva, distinta in Catasto Fabbricati come segue:
pagina 4 di 8 - immobile distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Ravenna, Sezione Urbana Ravenna, foglio
101, particella 430, sub. 6, piano T-1-2, rendita catastale € 1.009,67, z.c. 1, cat. A/3, classe 3, consistenza 8,5 vani, superficie 130 mq;
- immobile distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Ravenna, Sezione Urbana Ravenna, foglio
101, particella 430, sub. 5, piano T, rendita catastale € 132,99, z.c. 1, cat. C/6, classe 2, consistenza
25 mq.
B) Le parti dichiarano di volersi avvalersi del disposto di cui all'art. 19 legge 06/03/1987 n. 74 e successive modifiche in relazione al trasferimento immobiliare de quo anche se in favore della IG, come da pacifica giurisprudenza sul merito, in quanto il trasferimento immobiliare è elemento necessario e imprescindibile per la risoluzione della crisi familiare;
C) La sig.ra , si impegna ed obbliga a provvedere a tutte le spese, nessuna esclusa, Parte_2 inerenti al trasferimento immobiliare de quo, compresi gli oneri notarili. La scelta del Notaio spetterà alla sig.ra . Parte_2
D) La IG pertanto, diverrà comproprietaria al 50% della casa familiare Persona_1 unitamente alla madre, la quale continuerà a risiedervi insieme alla IG. Quando Persona_1 diverrà economicamente autosufficiente, la sig.ra avrà facoltà di chiedere il 50% delle Parte_2 spese ordinarie e straordinarie relative all'abitazione direttamente alla IG.
E) La IG.ra manterrà la titolarità esclusiva dei propri prodotti previdenziali Parte_2 personali, quali: il fondo pensione acceso presso Unicredit di importo pari a € 55.570,47 circa a febbraio 2025, il Fondo pensione Allianz di importo pari a € 20.262,00 ad aprile 2025, oltre al fondo pensione acceso presso Unicredit e pari a € 8.335,93 all'aprile 2025.
Ferma l'impossibilità di operare su tali prodotti da parte del IG. , i medesimi saranno Parte_1 trasferiti sul conto corrente personale della IG.ra (IBAN Parte_2
[...]), entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso congiunto e nell'ammontare che risulterà al momento in cui sarà eseguita l'operazione, in ogni caso non inferiore alla somma delle cifre sopra elencate.
F) La IG.ra si è obbligata, fin dal 22 maggio 2025 e si obbliga a non utilizzare per Parte_2 nessuna ragione la provvista sul conto corrente cointestato alle parti acceso presso Unicredit, filiale di piazza del Popolo Ravenna, così come si è obbligata dal 22 maggio 2025 e si obbliga a revocare presso il predetto istituto di credito qualsiasi autorizzazione e/o ordine di conferimento di somme destinate ad alimentare i fondi pensione intestati esclusivamente alla medesima di cui al punto E) che precede. Stesso dicasi per le utenze della ex casa familiare, che dovranno essere volturate a nome di
, la quale le pagherà attraverso il proprio conto corrente personale, fermo restando Parte_2
pagina 5 di 8 che se nelle more della voltura o dell'intestazione a favore della IG.ra dovessero essere Parte_2 addebitate somme sul conto corrente cointestato di cui sopra, la sig.ra dovrà rifonderle al Parte_2 sig. Pt_1
G) Ad esclusione delle somme destinate alla sig.ra e a indicate infra, tutte Parte_2 Persona_1 le altre somme depositate sul conto corrente cointestato ai IGg.ri e oltre che i titoli Parte_2 Pt_1
e/o altri prodotti finanziari, ovvero investimenti e dossier titoli appoggiati al predetto, resteranno di proprietà esclusiva del IG. anche se formalmente cointestati. Pt_1
Fin dal momento della sottoscrizione del ricorso congiunto, nulla sarà dovuto da parte del sig. Pt_1 alla sig.ra , la quale, al momento della sottoscrizione del presente atto sarà tenuta a Parte_2 restituire tutte le carte di debito e credito anche personali collegate al conto cointestato, che non potrà più essere “movimentato” in alcun modo dalla IG.ra . Parte_2
H) Fermo restando l'obbligo della IG.ra di astenersi dal compiere qualsiasi operazione sul Parte_2 conto corrente formalmente cointestato, così come in merito ai titoli e/o prodotti finanziari pure formalmente cointestati, ma di esclusiva proprietà del resta inteso che, successivamente al Pt_1 trasferimento della quota di proprietà dell'immobile di via Saba e relative pertinenze da parte del ed in favore della IG , il medesimo potrà in ogni momento chiedere alla IG.ra Pt_1 Per_1
di sottoscrivere tempestivamente (indicativamente entro tre giorni lavorativi, salve ragioni Parte_2 comprovate di viaggi preventivamente programmati, impellenti necessità di assentarsi dovute a esigenze comprovate della IG , o malattie) la documentazione bancaria che dovesse Per_1 rendersi necessaria ai fini della gestione dei rapporti bancari formalmente cointestati, e ciò al solo scopo di eliminare progressivamente ogni cointestazione;
si esclude espressamente ogni responsabilità
a carico della sig.ra per eventuali “perdite” subite dal nei tempi occorrenti ad Parte_2 Pt_1 ottenere la sottoscrizione della moglie. Eventuali passività del conto corrente cointestato e di tutti i rapporti bancari ad esso collegati saranno rifuse e rimborsate dal sig. , ciò per Parte_1 scongiurare ogni pregiudizio ai danni della sig.ra . Parte_2
I) L'orologio Rolex e l'orologio Cartier resteranno alla IG.ra , la quale ne detiene già il Parte_2 possesso, oltre ai due quadri Bubani.
Il IG. preleverà gli oggetti personali di sua proprietà dalla ex casa coniugale entro 40 giorni Pt_1 dalla sottoscrizione del ricorso congiunto e con preavviso alla IG.ra di almeno 7 giorni al Parte_2 fine di concordare data e orario. Al momento del sopralluogo destinato a prelevare gli oggetti personalissimi ancora nell'abitazione di via Saba, saranno presenti i legali di entrambe le parti.
11)Non sarà dovuto alcun contributo al mantenimento dell'uno o dell'altro dei coniugi, essendo le parti economicamente autosufficienti. pagina 6 di 8 12)Le spese legali saranno integralmente compensate tra le parti.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/06/2025 e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale tra loro e, cumulativamente, ex art. 473 bis 49
c.p.c., pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Ravenna in data 5/09/2004, in regime di separazione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ravenna dell'anno 2004, atto n. 180, p. 1, alle condizioni di cui al ricorso.
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata il 25/09/2025 il Giudice relatore delegato, preso atto della assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinchè, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4 c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti.
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2540/2025 R.G. V.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
29/06/1968 e , nata a [...] il [...] alle condizioni da loro concordate Parte_2
e sopra riportate in corsivo, avendo i coniugi contratto matrimonio con rito civile in Ravenna in data
5/09/2004, in regime di separazione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ravenna dell'anno 2004, atto n. 180, p. 1, e prende atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda pagina 7 di 8 congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione delle statuizioni accessorie della separazione;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2540/2025 R.G.V.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Parte_1 C.F._1
Giardini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, viale Randi n. 92, in virtù di procura allegata al ricorso e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Annarosa Parte_2 C.F._2
Amato e dall'avv. Annalisa Parisi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, via
Cavour n. 58, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“- dichiarare la separazione consensuale fra i coniugi e e, Parte_2 Parte_1 successivamente, decorsi i termini di legge,
- verificata la sussistenza dei relativi presupposti di legge, ossia che i coniugi dalla data della comparizione dinanzi all'intestato Tribunale hanno vissuto separati e che non vi è, quindi, alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza tra i ricorrenti,
pagina 1 di 8 pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Ravenna il 05/09/2004 tra Parte_2
(C.F.: ) e (C.F.: , trascritto nel
[...] C.F._2 Parte_1 C.F._1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Ravenna all'atto n. 180, anno 2004, parte 1,
-con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione delle emanande sentenze;
-verificata la rispondenza all'interesse della IG maggiorenne ma non economicamente autosufficiente si domanda che la separazione consensuale e il successivo Persona_1 scioglimento del matrimonio vengano rispettivamente pronunciate nei termini di legge accogliendo le seguenti
CONDIZIONI
1)Le parti continueranno a vivere separatamente, con impegno al reciproco rispetto senza interferenze dell'uno nella vita privata dell'altro;
2)Con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto, il IG. verserà, a titolo di Parte_1 mantenimento ordinario per la IG , maggiorenne ma non economicamente Persona_1 autosufficiente, la somma pari ad € 300,00 mensili, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente alla stessa sul conto corrente personale intestato a costei (conto Fineco - IBAN
[...]), con le seguenti limitazioni e precisazioni. Qualora la IG intraprenda attività lavorativa continuativa, anche non inerente al percorso di studi in essere, il padre avrà facoltà di sospendere il versamento del contributo al mantenimento ordinario della IG;
l'obbligo di corresponsione del contributo al mantenimento ordinario da parte del padre riprenderà automaticamente, con le medesime modalità e senza necessità di ulteriori formalità, a decorrere al termine del contratto di lavoro della IG. Si conviene che debba esibire al padre Per_1
l'eventuale contratto di lavoro tempestivamente.
Il padre, tuttavia, non potrà sospendere il versamento del contributo al mantenimento ordinario da versarsi in favore della IG qualora la stessa intraprenda lavori svolti nel fine settimana e/o stagionali (nel periodo da giugno ad agosto compresi), che le permettano di avere uno spillatico personale;
in ogni caso, sarà cura della IG esibire tutti i relativi contratti.
3) Il contributo al mantenimento ordinario di dovuto dal padre verrà rivalutato annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT come per legge, con prima rivalutazione al 1 giugno 2026.
4) Sempre con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto, i ricorrenti contribuiranno, nella misura del 50%, al mantenimento straordinario della IG , secondo le seguenti modalità. Le Per_1 spese straordinarie saranno quelle individuate dal Protocollo in essere presso il Tribunale di
Ravenna, da intendersi qui espressamente richiamato e ritrascritto e che le parti depositano pagina 2 di 8 sottoscritto al doc. 5 dichiarando di ben conoscerlo ed accettarlo, oltre alle seguenti spese straordinarie, da considerarsi come espressamente già concordate tra i genitori, ovvero: tasse universitarie, libri e /o materiale scolastico, canone di locazione dell'immobile di Perugia ove dimora
, nonché le relative utenze e le relative spese condominiali, con esclusione del solo vitto, da Per_1 ritenersi compreso nel mantenimento ordinario di cui al punto 2) che precede.
5) Fermo restando la dimostrazione da parte di di impegno proficuo e di continuità nel Per_1 percorso universitario in corso, ai fini del conseguimento della laurea triennale presso l'Ateneo di
Perugia, il IG. – fermo altresì restando il versamento mensile del contributo al mantenimento Pt_1 ordinario e del contributo pro quota alle spese straordinarie di natura medico/sanitaria – continuerà a provvedere al mantenimento straordinario di , sempre nella misura del 50%, in relazione alle Per_1 spese universitarie alloggiative, tasse e utenze e condominio come da punto 4 che precede) anche per tutta la durata della laurea specialistica/magistrale. Con riferimento alla laurea magistrale, si precisa che il contributo alle spese straordinarie da parte del padre sarà dovuto solo a fronte della dimostrazione di continuità e assiduità nello studio da parte della IG, come da giurisprudenza maggioritaria. Qualora decida di cambiare la sede universitaria trasferendosi in una città Per_1 molto più dispendiosa (Milano a mero titolo di esempio), il padre si riserva di valutare se, e in quale misura, affrontare l'esborso per la permanenza nella diversa città scelta per il corso di laurea specialistico/magistrale, fermo restando il contributo alle tasse universitarie ed al materiale scolastico occorrente.
6)Al solo fine di facilitare i reciproci rimborsi delle spese straordinarie relative alla IG da Per_1 ripartirsi in pari quota tra i genitori, si conviene che le spese per tutte le tasse universitarie saranno anticipate dal IG. mentre le spese per l'affitto, le utenze e le spese condominiali della casa di Pt_1
Perugia saranno anticipate dalla IG.ra . Parte_2
I genitori effettueranno un conguaglio trimestrale delle rispettive poste dare/avere al fine di rispettare la suddivisione al 50% di tutte le spese straordinarie sostenute, obbligandosi a effettuare i relativi rimborsi l'una nei confronti dell'altro e viceversa, per eventuali spese straordinarie sostenute in misura eccedente il 50% da parte di una delle parti, possibilmente entro il mese successivo alla richiesta. Tutte le spese dovranno essere documentate, tranne quelle per utenze della casa di Perugia non essendo intestate ad ed in relazione alle quali il padre dichiara di accettare il mero Per_1 rendiconto offerto dalla madre.
7)Entrambi i genitori beneficeranno al 50% delle deduzioni fiscali in relazione alle spese straordinarie della IG . Per_1
pagina 3 di 8 8)Il fondo pensione Fineco intestato ad e che è stato costituito fin dal compimento del Persona_1 quattordicesimo anno della medesima, resterà a esclusiva disposizione di , la quale, essendo Per_1 maggiorenne, potrà liberamente disporne;
il padre si impegna a versare € 50,00 al Parte_1 mese su tale fondo, a partire dalla sottoscrizione del presente atto e fino a quando la IG non intraprenderà un'attività lavorativa, anche temporanea, periodo durante il quale il versamento sul fondo pensione potrà eventualmente essere sospeso, così come previsto per il contributo al mantenimento ordinario;
per la facoltà di sospensione e la riattivazione del versamento si fa espresso riferimento alle precisazioni e modalità di cui al punto 2 che precede. Resterà parimenti a disposizione di la somma a suo tempo investita dai genitori a nome della IG, costituita dall'eredità Per_1 ricevuta dalla ragazza quando era ancora minorenne dalla de cuius , zia della sig.ra Persona_2
e dai versamenti provenienti dal conto corrente cointestato dei genitori. Tale Parte_2 rapporto bancario sarà interamente gestito dalla IG . Per_1
9)La casa familiare, sita in Ravenna, via U. Saba 8, attualmente di proprietà dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, fin dalla sottoscrizione del presente atto, rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità della sig.ra , la quale provvederà in via esclusiva alle spese ordinarie e Parte_2 straordinarie relative alla predetta abitazione, indipendentemente dal titolo di proprietà; tutte le copie delle chiavi della casa familiare e delle relative pertinenze in possesso del sig. saranno Pt_1 consegnate dallo stesso alla sig.ra al momento della sottoscrizione del presente ricorso Parte_2 congiunto.
10)Essendo intenzione dei coniugi procedere alla definizione di tutti i rapporti economico patrimoniali in essere tra loro e alla divisione dei beni comuni, tenuto conto dell'apporto prestato da ciascuno, al fine di darvi compiuto assetto ed allo specifico fine di risolvere consensualmente la crisi coniugale, i ricorrenti convengono quanto segue:
A) il sig. , nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 residente a[...], ma di fatto in Bagnacavallo (RA) via Fossi 17, si impegna ed obbliga a cedere e trasferire senza corrispettivo alcuno alla IG Persona_1
, nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F. , C.F._3 con successivo atto notarile da perfezionarsi entro 40 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione la piena proprietà, pari al 50% dei seguenti immobili, costituenti la casa familiare e le relative pertinenze, e precisamente:
-villetta abbinata sita in Ravenna via Saba n. 8 con garage al piano terra e corte in proprietà esclusiva, distinta in Catasto Fabbricati come segue:
pagina 4 di 8 - immobile distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Ravenna, Sezione Urbana Ravenna, foglio
101, particella 430, sub. 6, piano T-1-2, rendita catastale € 1.009,67, z.c. 1, cat. A/3, classe 3, consistenza 8,5 vani, superficie 130 mq;
- immobile distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Ravenna, Sezione Urbana Ravenna, foglio
101, particella 430, sub. 5, piano T, rendita catastale € 132,99, z.c. 1, cat. C/6, classe 2, consistenza
25 mq.
B) Le parti dichiarano di volersi avvalersi del disposto di cui all'art. 19 legge 06/03/1987 n. 74 e successive modifiche in relazione al trasferimento immobiliare de quo anche se in favore della IG, come da pacifica giurisprudenza sul merito, in quanto il trasferimento immobiliare è elemento necessario e imprescindibile per la risoluzione della crisi familiare;
C) La sig.ra , si impegna ed obbliga a provvedere a tutte le spese, nessuna esclusa, Parte_2 inerenti al trasferimento immobiliare de quo, compresi gli oneri notarili. La scelta del Notaio spetterà alla sig.ra . Parte_2
D) La IG pertanto, diverrà comproprietaria al 50% della casa familiare Persona_1 unitamente alla madre, la quale continuerà a risiedervi insieme alla IG. Quando Persona_1 diverrà economicamente autosufficiente, la sig.ra avrà facoltà di chiedere il 50% delle Parte_2 spese ordinarie e straordinarie relative all'abitazione direttamente alla IG.
E) La IG.ra manterrà la titolarità esclusiva dei propri prodotti previdenziali Parte_2 personali, quali: il fondo pensione acceso presso Unicredit di importo pari a € 55.570,47 circa a febbraio 2025, il Fondo pensione Allianz di importo pari a € 20.262,00 ad aprile 2025, oltre al fondo pensione acceso presso Unicredit e pari a € 8.335,93 all'aprile 2025.
Ferma l'impossibilità di operare su tali prodotti da parte del IG. , i medesimi saranno Parte_1 trasferiti sul conto corrente personale della IG.ra (IBAN Parte_2
[...]), entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso congiunto e nell'ammontare che risulterà al momento in cui sarà eseguita l'operazione, in ogni caso non inferiore alla somma delle cifre sopra elencate.
F) La IG.ra si è obbligata, fin dal 22 maggio 2025 e si obbliga a non utilizzare per Parte_2 nessuna ragione la provvista sul conto corrente cointestato alle parti acceso presso Unicredit, filiale di piazza del Popolo Ravenna, così come si è obbligata dal 22 maggio 2025 e si obbliga a revocare presso il predetto istituto di credito qualsiasi autorizzazione e/o ordine di conferimento di somme destinate ad alimentare i fondi pensione intestati esclusivamente alla medesima di cui al punto E) che precede. Stesso dicasi per le utenze della ex casa familiare, che dovranno essere volturate a nome di
, la quale le pagherà attraverso il proprio conto corrente personale, fermo restando Parte_2
pagina 5 di 8 che se nelle more della voltura o dell'intestazione a favore della IG.ra dovessero essere Parte_2 addebitate somme sul conto corrente cointestato di cui sopra, la sig.ra dovrà rifonderle al Parte_2 sig. Pt_1
G) Ad esclusione delle somme destinate alla sig.ra e a indicate infra, tutte Parte_2 Persona_1 le altre somme depositate sul conto corrente cointestato ai IGg.ri e oltre che i titoli Parte_2 Pt_1
e/o altri prodotti finanziari, ovvero investimenti e dossier titoli appoggiati al predetto, resteranno di proprietà esclusiva del IG. anche se formalmente cointestati. Pt_1
Fin dal momento della sottoscrizione del ricorso congiunto, nulla sarà dovuto da parte del sig. Pt_1 alla sig.ra , la quale, al momento della sottoscrizione del presente atto sarà tenuta a Parte_2 restituire tutte le carte di debito e credito anche personali collegate al conto cointestato, che non potrà più essere “movimentato” in alcun modo dalla IG.ra . Parte_2
H) Fermo restando l'obbligo della IG.ra di astenersi dal compiere qualsiasi operazione sul Parte_2 conto corrente formalmente cointestato, così come in merito ai titoli e/o prodotti finanziari pure formalmente cointestati, ma di esclusiva proprietà del resta inteso che, successivamente al Pt_1 trasferimento della quota di proprietà dell'immobile di via Saba e relative pertinenze da parte del ed in favore della IG , il medesimo potrà in ogni momento chiedere alla IG.ra Pt_1 Per_1
di sottoscrivere tempestivamente (indicativamente entro tre giorni lavorativi, salve ragioni Parte_2 comprovate di viaggi preventivamente programmati, impellenti necessità di assentarsi dovute a esigenze comprovate della IG , o malattie) la documentazione bancaria che dovesse Per_1 rendersi necessaria ai fini della gestione dei rapporti bancari formalmente cointestati, e ciò al solo scopo di eliminare progressivamente ogni cointestazione;
si esclude espressamente ogni responsabilità
a carico della sig.ra per eventuali “perdite” subite dal nei tempi occorrenti ad Parte_2 Pt_1 ottenere la sottoscrizione della moglie. Eventuali passività del conto corrente cointestato e di tutti i rapporti bancari ad esso collegati saranno rifuse e rimborsate dal sig. , ciò per Parte_1 scongiurare ogni pregiudizio ai danni della sig.ra . Parte_2
I) L'orologio Rolex e l'orologio Cartier resteranno alla IG.ra , la quale ne detiene già il Parte_2 possesso, oltre ai due quadri Bubani.
Il IG. preleverà gli oggetti personali di sua proprietà dalla ex casa coniugale entro 40 giorni Pt_1 dalla sottoscrizione del ricorso congiunto e con preavviso alla IG.ra di almeno 7 giorni al Parte_2 fine di concordare data e orario. Al momento del sopralluogo destinato a prelevare gli oggetti personalissimi ancora nell'abitazione di via Saba, saranno presenti i legali di entrambe le parti.
11)Non sarà dovuto alcun contributo al mantenimento dell'uno o dell'altro dei coniugi, essendo le parti economicamente autosufficienti. pagina 6 di 8 12)Le spese legali saranno integralmente compensate tra le parti.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/06/2025 e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale tra loro e, cumulativamente, ex art. 473 bis 49
c.p.c., pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Ravenna in data 5/09/2004, in regime di separazione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ravenna dell'anno 2004, atto n. 180, p. 1, alle condizioni di cui al ricorso.
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata il 25/09/2025 il Giudice relatore delegato, preso atto della assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinchè, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4 c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti.
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2540/2025 R.G. V.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
29/06/1968 e , nata a [...] il [...] alle condizioni da loro concordate Parte_2
e sopra riportate in corsivo, avendo i coniugi contratto matrimonio con rito civile in Ravenna in data
5/09/2004, in regime di separazione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ravenna dell'anno 2004, atto n. 180, p. 1, e prende atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda pagina 7 di 8 congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione delle statuizioni accessorie della separazione;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
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