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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 6987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6987 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 7 ottobre 2025, mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26660/2024 R.G. Lav.
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Guido Marone, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Luca Giordano n. 15, giusta procura allegata in atti;
Ricorrente
E
, (C.F. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, con elezione di domicilio in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55.
Resistente
OGGETTO: riconoscimento dell'anno 2013 nella ricostruzione di carriera
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.12.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere docente di ruolo del con contratto a tempo Controparte_1 indeterminato e attualmente in servizio, lamentava che, a seguito di istanza di ricostruzione integrale della carriera al fine di beneficiare del servizio complessivamente reso sia a fini giuridici che economici, l'Amministrazione resistente, pur provvedendo a ricostruire la carriera con riconoscimento del servizio pre-ruolo reso, non computava l'anno 2013 – escludendo tout court l'intera annualità, ancorché regolarmente svolta – dai periodi oggetto di valutazione nell'individuare lo scaglione corrispondente all'anzianità effettiva della ricorrente, annullando qualsiasi beneficio derivante dall'effettivo espletamento delle prestazioni di servizio.
Deduceva l'erronea interpretazione dell'art. 9 del d.l. n. 78/2010 e dell'art. 1 del d.P.R. n.
122/2013, laddove se ne faccia derivare una definitiva e permanente esclusione dall'anno
1 2013 dalla ricostruzione della carriera del dipendente utile ai fini della progressione economica, dovendosi invece intendere che il cd. “blocco” relativo al 2013 impedisca gli incrementi economici esclusivamente durante l'intervallo temporale in cui esso opera, per il quale quindi non si acquisisce il diritto a percepire differenze retributive;
sicché, per il periodo successivo al 2013, il servizio prestato in detta annualità deve essere riconosciuto anche a fini economici, dunque per il passaggio alle successive fasce stipendiali.
Sottolineava che il protrarsi degli effetti del blocco stipendiale stabilito dall'art. 9 DL 78/2010 nell'arco dell'intera carriera del lavoratore trasforma un evento eccezionale in una deroga al meccanismo di adeguamento degli stipendi, sconfinando dai limiti tracciati dalla Corte
Costituzionale, che, con la pronuncia n. 178/2015, ha dettato precise condizioni in termini di temporaneità degli effetti e di proporzione e adeguatezza rispetto allo scopo normativo.
Tanto premesso, ha convenuto dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli il al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ a) Controparte_1 accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la rivalutazione della carriera sinora svolta e, quindi, al riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata, ivi incluso l'anno 2013, con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante e precisamente nella fascia stipendiale 28/34 a decorrere dall'a.s. 2018/2019; c) per l'effetto, condannare il ad effettuare Controparte_1 alla rivalutazione integrale della carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata e conseguente inquadramento nella fascia stipendiale effettivamente spettante;
d) conseguentemente, condannare il Controparte_1 al pagamento di tutte le differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi
e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
e) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullamento o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, ivi compreso il decreto di ricostruzione di carriera adottato, siccome omette la valutazione dell'anno 2013”; con condanna della convenuta al pagamento dei compensi professionali, con attribuzione.
Si costituiva tempestivamente il che, in via Controparte_1 preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in favore dell'istituto scolastico presso cui le ricorrenti prestano servizio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 1, DPR 275/99; nel merito, richiamato l'excursus normativo afferente al blocco stipendiale lamentato dalle ricorrenti, evidenziava la legittimità dei provvedimenti di
2 ricostruzione carriera impugnati, anche sulla scorta delle pronunce della Corte
Costituzionale, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Con note di trattazione del 22.09.2025, la ricorrente dichiarava di rinunciare ai capi di domanda relativi al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e, per l'effetto, alla condanna al pagamento delle differenze retributive.
Acquisita la documentazione prodotta, ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito della discussione, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., è stata pronunciata la seguente sentenza.
***
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalla resistente.
Invero secondo i costanti arresti della giurisprudenza di legittimità, anche dopo l'attribuzione di personalità giuridica alle singole istituzioni scolastiche statali e pur in presenza del trasferimento ad esse di funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica (cfr. art. 14 del d.P.R. 275/1999), il personale della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, con la conseguenza che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la sola legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva del singolo CP_1 istituto scolastico (cfr. Cass. n. 20430/2012; Cass. n. 6372/2011; Cass. n. 21726/2010; Cass.
20521/2008).
Nel merito, occorre delineare preventivamente il thema decidendum della controversia.
La ricorrente, all'esito della rinuncia della domanda relativa al riconoscimento dell'anno di insegnamento 2013 ai fini stipendiali, chiede di valutare detta annualità ai soli fini giuridici.
Orbene, dall'esame della documentazione versata in atti dalle parti non emerge in maniera chiara ed inequivocabile se l'anno 2013 sia stato riconosciuto ai sensi dell'art. 485 e ss. del
D.lgs. 297/1994. L'art. 485 cit., disposizione di apertura della sezione IV del richiamato D.lgs., rubricata “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera”, prevede che: “1 Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica , immesso in ruolo a far data ((dall'anno scolastico 2023/2024)) e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo ((89)). 2 Agli stessi fini e nella identica misura di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali …omissis…”.
Del resto, nel costituirsi in giudizio il convenuto non ha contestato neanche CP_1 genericamente la circostanza dell'avvenuto riconoscimento, in favore della ricorrente,
3 dell'anno 2013 ai (soli) fini giuridici, pertanto in applicazione del disposto dell'art. 115, comma 1, c.p.c., ritiene il Giudice che tale fatto costitutivo non possa considerarsi pacifico e che costituisca parte della res controversa.
Tanto premesso, la domanda è fondata e deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 9, comma 21, D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2012, “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”
Tale disposizione va letta in combinato disposto con il successivo comma 23, che ne costituisce specifica applicazione, a mente del quale “per il personale docente, Amministrativo,
Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti".
Per effetto di tale disciplina, la cui efficacia è stata è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013, l'anno 2013 resta ancora oggi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, a differenza di quanto è stato stabilito in ordine agli anni
2010 e 2012, la cui utilità è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014.
Orbene, il tenore testuale dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, specifico per il personale della scuola, così come quello dell'art. 9 co. 21, applicabile a tutto il pubblico impiego, è dunque chiaro nell'escludere l'utilità dell'anno 2013 (per quanto qui rileva) ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
Si tratta di esclusione di portata ampia e generale: l'eventuale limitazione dell'ambito di applicazione della disposizione alle sole progressioni economiche destinate a maturare nel periodo del blocco e/o alla sola prima progressione economica maturata dopo il periodo del blocco non soltanto non trova alcun riscontro e alcun supporto nel chiaro disposto del testo normativo (che nulla prevede al riguardo), ma anzi è contraria al tenore testuale della disposizione.
4 La norma è infatti ben chiara nell'escludere tout court l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
L'anzianità maturata nell'anno 2013 non è dunque utile ai fini economici, ma conserva comunque effetti ai fini giuridici e pertanto, a mero titolo esemplificativo, con riferimento ai docenti, ai fini delle graduatorie di istituto, ai fini delle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei 5 anni di anzianità richiesto dall'art. 1
d. lgs. n. 165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico, oppure, più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei 5 anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35 co. 5 bis d. lsg. n. 165/2001.
Sul punto, la Corte di Cassazione (Cass. ord. 11 giugno 2024 n. 16133, peraltro relativa alla riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n. 297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno 2013), nel distinguere tra gli effetti giuridici e gli effetti economici della progressione in carriera, ha osservato: “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici…”.
Il principio esposto ha trovato conferma nella recentissima pronuncia della Suprema Corte,
n. 1727/2025 del 21.05.2025 che, nel dar conto dell'esistenza di un contrasto interpretativo invalso nella giurisprudenza di merito inerente in particolare l'applicazione dell'art. 9, comma 23, D.L. 78/2010, la cui disciplina è stata prorogata dal d.P.R. n. 122/2013, ha ritenuto maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni relative al
“blocco stipendiale” la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
Invero, secondo il Giudice di legittimità “l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla
«sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”.
La Corte precisa, con riferimento agli aumenti stipendiali, che trattasi di “avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra
5 aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche (cfr. art.
52 d.lgs. 165/2001)”.
L'avallata interpretazione, osserva ancora la S.C, non si pone in contrasto con le pronunce della Corte Costituzionale che, “nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte Cost.
n. 310/2013)”.
In definitiva, dunque, “La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera
l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati
a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'anno 2013 di servizio prestato dalla ricorrente dovrà essere considerato in favore della stessa per la maturazione dell'anzianità di servizio ai (soli) fini giuridici, esemplificativamente individuati in precedenza.
La complessità della materia trattata e le oscillazioni della giurisprudenza giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
6 1) dichiara il diritto di al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anno 2013, Parte_1 senza alcuna incidenza ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali previste dalla contrattazione collettiva di comparto;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Napoli, 7 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Gabriella Gagliardi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 7 ottobre 2025, mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26660/2024 R.G. Lav.
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Guido Marone, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Luca Giordano n. 15, giusta procura allegata in atti;
Ricorrente
E
, (C.F. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, con elezione di domicilio in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55.
Resistente
OGGETTO: riconoscimento dell'anno 2013 nella ricostruzione di carriera
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.12.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere docente di ruolo del con contratto a tempo Controparte_1 indeterminato e attualmente in servizio, lamentava che, a seguito di istanza di ricostruzione integrale della carriera al fine di beneficiare del servizio complessivamente reso sia a fini giuridici che economici, l'Amministrazione resistente, pur provvedendo a ricostruire la carriera con riconoscimento del servizio pre-ruolo reso, non computava l'anno 2013 – escludendo tout court l'intera annualità, ancorché regolarmente svolta – dai periodi oggetto di valutazione nell'individuare lo scaglione corrispondente all'anzianità effettiva della ricorrente, annullando qualsiasi beneficio derivante dall'effettivo espletamento delle prestazioni di servizio.
Deduceva l'erronea interpretazione dell'art. 9 del d.l. n. 78/2010 e dell'art. 1 del d.P.R. n.
122/2013, laddove se ne faccia derivare una definitiva e permanente esclusione dall'anno
1 2013 dalla ricostruzione della carriera del dipendente utile ai fini della progressione economica, dovendosi invece intendere che il cd. “blocco” relativo al 2013 impedisca gli incrementi economici esclusivamente durante l'intervallo temporale in cui esso opera, per il quale quindi non si acquisisce il diritto a percepire differenze retributive;
sicché, per il periodo successivo al 2013, il servizio prestato in detta annualità deve essere riconosciuto anche a fini economici, dunque per il passaggio alle successive fasce stipendiali.
Sottolineava che il protrarsi degli effetti del blocco stipendiale stabilito dall'art. 9 DL 78/2010 nell'arco dell'intera carriera del lavoratore trasforma un evento eccezionale in una deroga al meccanismo di adeguamento degli stipendi, sconfinando dai limiti tracciati dalla Corte
Costituzionale, che, con la pronuncia n. 178/2015, ha dettato precise condizioni in termini di temporaneità degli effetti e di proporzione e adeguatezza rispetto allo scopo normativo.
Tanto premesso, ha convenuto dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli il al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ a) Controparte_1 accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la rivalutazione della carriera sinora svolta e, quindi, al riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata, ivi incluso l'anno 2013, con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante e precisamente nella fascia stipendiale 28/34 a decorrere dall'a.s. 2018/2019; c) per l'effetto, condannare il ad effettuare Controparte_1 alla rivalutazione integrale della carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata e conseguente inquadramento nella fascia stipendiale effettivamente spettante;
d) conseguentemente, condannare il Controparte_1 al pagamento di tutte le differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi
e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
e) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullamento o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, ivi compreso il decreto di ricostruzione di carriera adottato, siccome omette la valutazione dell'anno 2013”; con condanna della convenuta al pagamento dei compensi professionali, con attribuzione.
Si costituiva tempestivamente il che, in via Controparte_1 preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in favore dell'istituto scolastico presso cui le ricorrenti prestano servizio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 1, DPR 275/99; nel merito, richiamato l'excursus normativo afferente al blocco stipendiale lamentato dalle ricorrenti, evidenziava la legittimità dei provvedimenti di
2 ricostruzione carriera impugnati, anche sulla scorta delle pronunce della Corte
Costituzionale, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Con note di trattazione del 22.09.2025, la ricorrente dichiarava di rinunciare ai capi di domanda relativi al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e, per l'effetto, alla condanna al pagamento delle differenze retributive.
Acquisita la documentazione prodotta, ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito della discussione, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., è stata pronunciata la seguente sentenza.
***
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalla resistente.
Invero secondo i costanti arresti della giurisprudenza di legittimità, anche dopo l'attribuzione di personalità giuridica alle singole istituzioni scolastiche statali e pur in presenza del trasferimento ad esse di funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica (cfr. art. 14 del d.P.R. 275/1999), il personale della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, con la conseguenza che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la sola legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva del singolo CP_1 istituto scolastico (cfr. Cass. n. 20430/2012; Cass. n. 6372/2011; Cass. n. 21726/2010; Cass.
20521/2008).
Nel merito, occorre delineare preventivamente il thema decidendum della controversia.
La ricorrente, all'esito della rinuncia della domanda relativa al riconoscimento dell'anno di insegnamento 2013 ai fini stipendiali, chiede di valutare detta annualità ai soli fini giuridici.
Orbene, dall'esame della documentazione versata in atti dalle parti non emerge in maniera chiara ed inequivocabile se l'anno 2013 sia stato riconosciuto ai sensi dell'art. 485 e ss. del
D.lgs. 297/1994. L'art. 485 cit., disposizione di apertura della sezione IV del richiamato D.lgs., rubricata “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera”, prevede che: “1 Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica , immesso in ruolo a far data ((dall'anno scolastico 2023/2024)) e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo ((89)). 2 Agli stessi fini e nella identica misura di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali …omissis…”.
Del resto, nel costituirsi in giudizio il convenuto non ha contestato neanche CP_1 genericamente la circostanza dell'avvenuto riconoscimento, in favore della ricorrente,
3 dell'anno 2013 ai (soli) fini giuridici, pertanto in applicazione del disposto dell'art. 115, comma 1, c.p.c., ritiene il Giudice che tale fatto costitutivo non possa considerarsi pacifico e che costituisca parte della res controversa.
Tanto premesso, la domanda è fondata e deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 9, comma 21, D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2012, “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”
Tale disposizione va letta in combinato disposto con il successivo comma 23, che ne costituisce specifica applicazione, a mente del quale “per il personale docente, Amministrativo,
Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti".
Per effetto di tale disciplina, la cui efficacia è stata è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013, l'anno 2013 resta ancora oggi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, a differenza di quanto è stato stabilito in ordine agli anni
2010 e 2012, la cui utilità è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014.
Orbene, il tenore testuale dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, specifico per il personale della scuola, così come quello dell'art. 9 co. 21, applicabile a tutto il pubblico impiego, è dunque chiaro nell'escludere l'utilità dell'anno 2013 (per quanto qui rileva) ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
Si tratta di esclusione di portata ampia e generale: l'eventuale limitazione dell'ambito di applicazione della disposizione alle sole progressioni economiche destinate a maturare nel periodo del blocco e/o alla sola prima progressione economica maturata dopo il periodo del blocco non soltanto non trova alcun riscontro e alcun supporto nel chiaro disposto del testo normativo (che nulla prevede al riguardo), ma anzi è contraria al tenore testuale della disposizione.
4 La norma è infatti ben chiara nell'escludere tout court l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
L'anzianità maturata nell'anno 2013 non è dunque utile ai fini economici, ma conserva comunque effetti ai fini giuridici e pertanto, a mero titolo esemplificativo, con riferimento ai docenti, ai fini delle graduatorie di istituto, ai fini delle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei 5 anni di anzianità richiesto dall'art. 1
d. lgs. n. 165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico, oppure, più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei 5 anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35 co. 5 bis d. lsg. n. 165/2001.
Sul punto, la Corte di Cassazione (Cass. ord. 11 giugno 2024 n. 16133, peraltro relativa alla riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n. 297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno 2013), nel distinguere tra gli effetti giuridici e gli effetti economici della progressione in carriera, ha osservato: “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici…”.
Il principio esposto ha trovato conferma nella recentissima pronuncia della Suprema Corte,
n. 1727/2025 del 21.05.2025 che, nel dar conto dell'esistenza di un contrasto interpretativo invalso nella giurisprudenza di merito inerente in particolare l'applicazione dell'art. 9, comma 23, D.L. 78/2010, la cui disciplina è stata prorogata dal d.P.R. n. 122/2013, ha ritenuto maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni relative al
“blocco stipendiale” la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
Invero, secondo il Giudice di legittimità “l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla
«sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”.
La Corte precisa, con riferimento agli aumenti stipendiali, che trattasi di “avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra
5 aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche (cfr. art.
52 d.lgs. 165/2001)”.
L'avallata interpretazione, osserva ancora la S.C, non si pone in contrasto con le pronunce della Corte Costituzionale che, “nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte Cost.
n. 310/2013)”.
In definitiva, dunque, “La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera
l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati
a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'anno 2013 di servizio prestato dalla ricorrente dovrà essere considerato in favore della stessa per la maturazione dell'anzianità di servizio ai (soli) fini giuridici, esemplificativamente individuati in precedenza.
La complessità della materia trattata e le oscillazioni della giurisprudenza giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
6 1) dichiara il diritto di al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anno 2013, Parte_1 senza alcuna incidenza ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali previste dalla contrattazione collettiva di comparto;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Napoli, 7 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Gabriella Gagliardi
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