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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 842/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PRATTICO' NATINA, Presidente
IL DR, RE
BA EL PATRIZIA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 94/2025 depositato il 06/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia Palazzo San Giorgio 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Plutino 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249002914435000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249002914435000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249002914435000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249002914435000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249002914435000 IRPEF-ALIQUOTE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249002914435000 IRPEF-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249002914435000 IVA-ALIQUOTE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249002914435000 IVA-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249002914435000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249002914435000 TARSU/TIA 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249002914435000 TARSU/TIA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249002914435000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249002914435000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente : Accoglimento del ricorso
Resistente: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 5 gennaio 2025 e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1) nato a [...] il [...] e residente in [...]alla Indirizzo_1 Pellaro, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249002914435000 notificata il 10 dicembre 2024 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per il pagamento della somma complessiva di
€ 8.462,23 relativa alle seguenti cartelle di pagamento:
A) 09420120006981690000 relativa ad IRPEF, IVA e studi di settore 2008 notificata il 13 marzo 2012 per
€ 3.480,41; B) 09420150014755833000 relativa ad IRPEF e IVA 2012 notificata il 19 dicembre 2015 per
€ 4.120,33; C) 09420120019661638000 relativa a TARSU 2007 notificata il 21 settembre 2012 per
€ 161,09; D) 09420120022501875000 relativa a TARSU 2006 notificata il 15 novembre 2012 per
€ 162,60; E) 09420130019391618000 relativa a TARSU 2010 notificata il 7 dicembre 2013 per € 282,54;
F) 09420160023745878000 relativa a TARSU 2011 notificata il 13 ottobre 2016 per € 254,45.
Il ricorrente indicava quali motivi di doglianza l'intervenuta prescrizione della pretesa portata dall'intimazione di pagamento per tutte le cartelle, sostenendo che dalla data di notifica delle cartelle al 10 dicembre 2024 erano trascorsi più di cinque anni per le sanzioni e gli interessi e più di dieci anni per i tributi erariali, senza alcuna azione interruttiva validamente notificata. Il ricorrente contestava inoltre la mancata notifica degli avvisi di accertamento prodromici alle cartelle esattoriali. Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria, l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione e il Comune di Reggio Calabria, che controdeducevano eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per definitività delle cartelle regolarmente notificate e per mancata impugnazione di atti precedenti ex artt. 19 e 21 del D.Lgs. 546/92, producendo documentazione relativa alla notifica delle cartelle esattoriali e di successivi atti interruttivi della prescrizione, tra cui l'intimazione di pagamento n. 09420219003561143000 notificata il 28 gennaio 2022 avente ad oggetto tutte le cartelle sopra indicate.
All'udienza odierna si procedeva alla trattazione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che le eccezioni processuali sollevate dalle parti resistenti risultano infondate. Il ricorso è stato depositato nei termini e la tempestività dello stesso non è stata adeguatamente contestata dalle parti resistenti.
Nel merito, le contestazioni del ricorrente attengono alla prescrizione della pretesa tributaria per tributi erariali relativi agli anni 2008 e 2012 e per tributi locali (TARSU) relativi agli anni 2006, 2007, 2010 e
2011.
Preliminarmente si osserva, come precisato dalle parti resistenti, che gli atti presupposti, prodromici all'intimazione di pagamento, risultano ritualmente notificati nelle date indicate. La mancata contestazione delle cartelle entro il termine perentorio determina l'inammissibilità del ricorso contro l'intimazione per mancata contestazione, in uno con la ricezione del primo atto contenente il ruolo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 3 e 21 del D.lgs n. 546/92.
Peraltro, qualsivoglia eccezione sul punto è superata dalla circostanza addotta dalle controparti, ossia che per la procedura esecutiva iniziata, sono stati notificati da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione altri atti recettizi, successivi alle cartelle, non impugnati, ed in particolare l'intimazione di pagamento n.
09420219003561143000 notificata il 28 gennaio 2022 avente ad oggetto tutte le cartelle esattoriali sopra indicate, come da documenti probatori allegati.
Si tratta, come è chiaro, di atto precedentemente notificato a quello oggi opposto e recante la medesima pretesa, non ignota al contribuente, verso cui lo stesso ha prestato acquiescenza. Sul tema si richiama un principio cardine del processo tributario vigente, ovvero che ognuno degli atti autonomamente impugnabili, in applicazione del disposto di cui al c. 3 dello stesso art. 19, può essere impugnato solo per vizi propri ciò al fine di evitare l'aggiramento del termine di decadenza previsto dall'art. 21 D.lgs. 546/92 per ricorrere dinanzi alle commissioni tributarie.
Al riguardo, nella recente sentenza della Cass. Sez. Tributaria 22108/24 del 27 giugno 2024 si spiega che l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno.
Ciò posto, infondata è anche l'eccepita prescrizione. La prescrizione dei crediti tributari erariali è stata pacificamente interrotta da parte dell'Ente della riscossione, che prova l'atto interruttivo del 28 gennaio 2022 sopra menzionato.
In tema di prescrizione dei crediti tributari, occorre preliminarmente chiarire che il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IVA e relative addizionali), in mancanza di un'espressa disposizione di legge che preveda un termine diverso, si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., non trovando applicazione la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. per le prestazioni periodiche.
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario e il pagamento non è mai legato ai precedenti ma risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi. Diversamente, per le sanzioni relative a violazioni tributarie trova applicazione la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997, mentre per gli interessi che accedono alle obbligazioni tributarie, i quali rivestono natura autonoma rispetto al debito principale, si applica la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'intimazione di pagamento costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione del credito tributario. Come affermato dalla giurisprudenza, in materia tributaria, l'istanza di rateizzazione del debito portato da cartelle esattoriali, pur non costituendo acquiescenza del contribuente in ordine all'an debeatur, Banca_1 riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione.
Nel caso di specie, per tutte le cartelle sopra indicate, l'intimazione di pagamento n.
09420219003561143000 notificata il 28 gennaio 2022 ha validamente interrotto la prescrizione decennale originaria per i tributi erariali e quella quinquennale per le sanzioni e gli interessi, facendo iniziare un nuovo termine da tale data.
Considerando che l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata il 10 dicembre 2024, il termine decennale di prescrizione per i tributi erariali risulta rispettato, rendendo tempestiva l'intimazione di pagamento. Analogamente, per quanto riguarda le sanzioni e gli interessi, pur applicandosi ad essi la prescrizione quinquennale, l'atto interruttivo sopra indicato ha validamente interrotto anche il decorso di tale termine, rendendo non fondata l'eccezione di prescrizione.
Per quanto attiene ai tributi locali (TARSU), si osserva che gli stessi sono soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., come chiarito dalla giurisprudenza. Tuttavia, anche per tali crediti, l'intimazione di pagamento del 28 gennaio 2022 ha prodotto effetto interruttivo, con la conseguenza che alla data di notifica dell'intimazione oggi impugnata (10 dicembre 2024) non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Il ricorso va pertanto respinto.
La soccombenza del ricorrente giustifica la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 300,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Euro 150,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate e Euro 150,00 in favore del Comune di Reggio Calabria.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui sopra, lo respinge e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in i Euro 300,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Euro 150,00 in favore dell'Agenzia delle
Entrate e Euro 150,00 in favore del Comune di Reggio Calabria.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.1.2026.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PRATTICO' NATINA, Presidente
IL DR, RE
BA EL PATRIZIA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 94/2025 depositato il 06/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia Palazzo San Giorgio 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Plutino 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249002914435000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249002914435000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249002914435000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249002914435000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249002914435000 IRPEF-ALIQUOTE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249002914435000 IRPEF-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249002914435000 IVA-ALIQUOTE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249002914435000 IVA-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249002914435000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249002914435000 TARSU/TIA 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249002914435000 TARSU/TIA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249002914435000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249002914435000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente : Accoglimento del ricorso
Resistente: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 5 gennaio 2025 e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1) nato a [...] il [...] e residente in [...]alla Indirizzo_1 Pellaro, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249002914435000 notificata il 10 dicembre 2024 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per il pagamento della somma complessiva di
€ 8.462,23 relativa alle seguenti cartelle di pagamento:
A) 09420120006981690000 relativa ad IRPEF, IVA e studi di settore 2008 notificata il 13 marzo 2012 per
€ 3.480,41; B) 09420150014755833000 relativa ad IRPEF e IVA 2012 notificata il 19 dicembre 2015 per
€ 4.120,33; C) 09420120019661638000 relativa a TARSU 2007 notificata il 21 settembre 2012 per
€ 161,09; D) 09420120022501875000 relativa a TARSU 2006 notificata il 15 novembre 2012 per
€ 162,60; E) 09420130019391618000 relativa a TARSU 2010 notificata il 7 dicembre 2013 per € 282,54;
F) 09420160023745878000 relativa a TARSU 2011 notificata il 13 ottobre 2016 per € 254,45.
Il ricorrente indicava quali motivi di doglianza l'intervenuta prescrizione della pretesa portata dall'intimazione di pagamento per tutte le cartelle, sostenendo che dalla data di notifica delle cartelle al 10 dicembre 2024 erano trascorsi più di cinque anni per le sanzioni e gli interessi e più di dieci anni per i tributi erariali, senza alcuna azione interruttiva validamente notificata. Il ricorrente contestava inoltre la mancata notifica degli avvisi di accertamento prodromici alle cartelle esattoriali. Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria, l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione e il Comune di Reggio Calabria, che controdeducevano eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per definitività delle cartelle regolarmente notificate e per mancata impugnazione di atti precedenti ex artt. 19 e 21 del D.Lgs. 546/92, producendo documentazione relativa alla notifica delle cartelle esattoriali e di successivi atti interruttivi della prescrizione, tra cui l'intimazione di pagamento n. 09420219003561143000 notificata il 28 gennaio 2022 avente ad oggetto tutte le cartelle sopra indicate.
All'udienza odierna si procedeva alla trattazione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che le eccezioni processuali sollevate dalle parti resistenti risultano infondate. Il ricorso è stato depositato nei termini e la tempestività dello stesso non è stata adeguatamente contestata dalle parti resistenti.
Nel merito, le contestazioni del ricorrente attengono alla prescrizione della pretesa tributaria per tributi erariali relativi agli anni 2008 e 2012 e per tributi locali (TARSU) relativi agli anni 2006, 2007, 2010 e
2011.
Preliminarmente si osserva, come precisato dalle parti resistenti, che gli atti presupposti, prodromici all'intimazione di pagamento, risultano ritualmente notificati nelle date indicate. La mancata contestazione delle cartelle entro il termine perentorio determina l'inammissibilità del ricorso contro l'intimazione per mancata contestazione, in uno con la ricezione del primo atto contenente il ruolo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 3 e 21 del D.lgs n. 546/92.
Peraltro, qualsivoglia eccezione sul punto è superata dalla circostanza addotta dalle controparti, ossia che per la procedura esecutiva iniziata, sono stati notificati da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione altri atti recettizi, successivi alle cartelle, non impugnati, ed in particolare l'intimazione di pagamento n.
09420219003561143000 notificata il 28 gennaio 2022 avente ad oggetto tutte le cartelle esattoriali sopra indicate, come da documenti probatori allegati.
Si tratta, come è chiaro, di atto precedentemente notificato a quello oggi opposto e recante la medesima pretesa, non ignota al contribuente, verso cui lo stesso ha prestato acquiescenza. Sul tema si richiama un principio cardine del processo tributario vigente, ovvero che ognuno degli atti autonomamente impugnabili, in applicazione del disposto di cui al c. 3 dello stesso art. 19, può essere impugnato solo per vizi propri ciò al fine di evitare l'aggiramento del termine di decadenza previsto dall'art. 21 D.lgs. 546/92 per ricorrere dinanzi alle commissioni tributarie.
Al riguardo, nella recente sentenza della Cass. Sez. Tributaria 22108/24 del 27 giugno 2024 si spiega che l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno.
Ciò posto, infondata è anche l'eccepita prescrizione. La prescrizione dei crediti tributari erariali è stata pacificamente interrotta da parte dell'Ente della riscossione, che prova l'atto interruttivo del 28 gennaio 2022 sopra menzionato.
In tema di prescrizione dei crediti tributari, occorre preliminarmente chiarire che il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IVA e relative addizionali), in mancanza di un'espressa disposizione di legge che preveda un termine diverso, si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., non trovando applicazione la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. per le prestazioni periodiche.
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario e il pagamento non è mai legato ai precedenti ma risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi. Diversamente, per le sanzioni relative a violazioni tributarie trova applicazione la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997, mentre per gli interessi che accedono alle obbligazioni tributarie, i quali rivestono natura autonoma rispetto al debito principale, si applica la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'intimazione di pagamento costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione del credito tributario. Come affermato dalla giurisprudenza, in materia tributaria, l'istanza di rateizzazione del debito portato da cartelle esattoriali, pur non costituendo acquiescenza del contribuente in ordine all'an debeatur, Banca_1 riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione.
Nel caso di specie, per tutte le cartelle sopra indicate, l'intimazione di pagamento n.
09420219003561143000 notificata il 28 gennaio 2022 ha validamente interrotto la prescrizione decennale originaria per i tributi erariali e quella quinquennale per le sanzioni e gli interessi, facendo iniziare un nuovo termine da tale data.
Considerando che l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata il 10 dicembre 2024, il termine decennale di prescrizione per i tributi erariali risulta rispettato, rendendo tempestiva l'intimazione di pagamento. Analogamente, per quanto riguarda le sanzioni e gli interessi, pur applicandosi ad essi la prescrizione quinquennale, l'atto interruttivo sopra indicato ha validamente interrotto anche il decorso di tale termine, rendendo non fondata l'eccezione di prescrizione.
Per quanto attiene ai tributi locali (TARSU), si osserva che gli stessi sono soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., come chiarito dalla giurisprudenza. Tuttavia, anche per tali crediti, l'intimazione di pagamento del 28 gennaio 2022 ha prodotto effetto interruttivo, con la conseguenza che alla data di notifica dell'intimazione oggi impugnata (10 dicembre 2024) non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Il ricorso va pertanto respinto.
La soccombenza del ricorrente giustifica la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 300,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Euro 150,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate e Euro 150,00 in favore del Comune di Reggio Calabria.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui sopra, lo respinge e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in i Euro 300,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Euro 150,00 in favore dell'Agenzia delle
Entrate e Euro 150,00 in favore del Comune di Reggio Calabria.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.1.2026.