Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 842
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento del 28 gennaio 2022 ha validamente interrotto la prescrizione decennale per i tributi erariali e quella quinquennale per sanzioni e interessi, facendo decorrere un nuovo termine da tale data. Analogamente, per la TARSU, l'intimazione del 28 gennaio 2022 ha interrotto la prescrizione quinquennale. Pertanto, l'intimazione impugnata del 10 dicembre 2024 è tempestiva.

  • Rigettato
    Mancata notifica avvisi di accertamento prodromici

    La Corte ha ritenuto che gli atti presupposti (cartelle esattoriali) risultano ritualmente notificati. La mancata impugnazione delle cartelle entro i termini di legge determina l'inammissibilità del ricorso contro l'intimazione per vizi propri, in quanto l'intimazione è stata notificata dopo oltre un anno dalla notifica delle cartelle.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 842
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 842
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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