Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 2023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2023 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02023/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04510/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4510 del 2024, proposto da
HOTEL MEDITERRANEO S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pasquale Di Rienzo e Sara Piccoli, con domicilio digitale come da PEC da Registi di Giustizia;
contro
- MINISTERO DEL TURISMO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio legale in Napoli alla Via A. Diaz n. 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- INVITALIA (Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa) S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianluca Brancadoro e AR IL, con domicilio digitale come da PEC da Registi di Giustizia;
per l'annullamento
a) del decreto segretariale del Ministero del Turismo prot. n. 23322/24 del 26 giugno 2024, con il quale è stata respinta la domanda della società ricorrente di ammissione alle agevolazioni previste dall’avviso pubblico per l’attuazione della linea progettuale “Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo”, approvato con decreto ministeriale del 28 gennaio 2023;
b) del preavviso di rigetto di TA dell’11 aprile 2024 e della relazione istruttoria negativa di TA del 29 maggio 2024, richiamati nel suddetto decreto segretariale;
c) di ogni atto, anche istruttorio, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti resistenti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il dott. AR DEOL e uditi per le parti i difensori TA AR su delega dell’Avv. Pasquale Di Rienzo per la parte ricorrente, AR IL per TA e TE De SA per l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
Premesso che:
- la società ricorrente – che espone di essere proprietaria di un compendio immobiliare sito nel Comune di Forio di Ischia, nel quale esercita attività turistico-alberghiera sotto l’insegna “Park Hotel Terme Mediterraneo” – impugna, unitamente agli atti della fase istruttoria curata da TA ed indicati in epigrafe, il decreto segretariale del Ministero del Turismo prot. n. 23322/24 del 26 giugno 2024, recante il diniego della sua domanda di ammissione alle agevolazioni previste dall’avviso pubblico per l’attuazione della linea progettuale “Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo”, approvato con decreto ministeriale del 28 gennaio 2023 (d’ora in seguito per brevità “avviso pubblico”);
- la domanda di agevolazioni della società ricorrente è stata respinta per alcune criticità ascritte al proposto programma di investimento, con riguardo sia all’immobile interessato dall’intervento sia all’asseverazione delle spese inserite nelle singole linee dell’intervento stesso;
Rilevato in via preliminare, quanto all’inquadramento della vicenda contenziosa, che:
- il gravato decreto segretariale del Ministero del Turismo del 26 giugno 2024, nel recepire integralmente le risultanze contenute nella relazione istruttoria negativa di TA del 29 maggio 2024, poggia sui seguenti due distinti profili motivazionali, ognuno capace di sorreggere autonomamente la determinazione denegatoria (si tratta di atto plurimotivato): i) “la documentazione, fornita in sede di controdeduzioni, conferma che, nell’immobile oggetto dell’investimento, la società proponente non esercita l’attività ricettiva o il servizio turistico, contravvenendo a quanto stabilito dall’articolo 4, comma 2 e dall’articolo 5 comma 1 e 3 dell’Avviso del 28 gennaio 2023. A conferma di ciò, dalle verifiche della visura storica dell’impresa Proponente, aggiornata al 07/05/2024, si riscontra che, per l’unità locale oggetto di investimento, sita in via Cimmentorosso III Trav.sa, 15 – 80075 Forio (NA), l’unico Codice Ateco attivo è il “47.75.10 – Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale”; ii) “l’asseverazione, nella tabella “Linee di intervento” – sezione “spese investimento” – risulta manchevole delle spese relative agli “interventi di acquisto/rinnovo di arredi”, come indicato all’interno della domanda di agevolazioni”;
- a loro volta, gli artt. 4, comma 2, e 5, commi 1 e 3, dell’avviso pubblico così recitano: art. 4, comma 2: “I soggetti di cui al precedente comma 1 (cioè i soggetti beneficiari, tra cui figurano le imprese alberghiere come quella di specie, ndr.): 1) devono gestire, in virtù di un contratto, regolarmente registrato, da allegare obbligatoriamente alla domanda, una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi; 2) ovvero, devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico.”; art. 5, comma 1: “Il Programma di investimento, come previsto dall’articolo 5, comma 2, lett. d), del Decreto (decreto interministeriale del 28 dicembre 2021, recante la disciplina degli incentivi a sostegno degli investimenti nel settore del turismo, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del decreto legge n. 152/2021, convertito nella legge n. 233/2021), deve essere riferito ad una o più delle unità locali dell’impresa richiedente ubicate sul territorio nazionale, fermo restando che per ogni unità il Programma di investimento deve prevedere la realizzazione di almeno uno degli interventi di cui al secondo comma del presente articolo, ciascuno dotato di una propria autonomia funzionale.”; art. 5, comma 3 (per le parti di odierno interesse): “I Programmi di investimento devono avere i seguenti requisiti: (…); d) essere realizzati nell’ambito di una o più delle unità locali dell’impresa proponente ubicate nel territorio nazionale; (…); f) essere idonei a realizzare il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva; (…).”;
- vale notare, quanto al primo profilo motivazionale sopra illustrato, che le controdeduzioni fornite dalla società ricorrente, a seguito dell’invio del preavviso di rigetto dell’11 aprile 2024, miravano ad evidenziare la seguente situazione proprietaria dell’immobile oggetto di investimento, in vista di una sua futura destinazione alberghiera: “– (…). Nel 2022 la società ha acquistato un ulteriore immobile limitrofo, di cui si allega atto di compravendita, che data la contiguità è direttamente collegabile con l’albergo e permette di ampliare il numero dei posti letto offerti. Per meglio comprendere la collocazione delle parti del complesso alberghiero si allega un’immagine fotografica aerea su cui si è delineato il perimetro entro cui viene svolta l’attività, ed in rosso l’area dell’immobile oggetto dei lavori detto “Dependance”. – La via Provinciale Panza n. 436 identifica la sede legale della società, nonché l’ingresso principale del complesso alberghiero, mentre la via Cimmentorosso fa da perimetro al parco termale e da eventuale ingresso secondario. La comunicazione di una seconda unità locale è stata resa necessaria dal tipo di attività svolto nella porzione di immobile identificato al catasto alla via Cimmentorosso in quanto differente dal tipo di attività principale e soggetto ad autorizzazioni differenti rispetto ad esso. Pertanto, quanto alla identificazione dell’immobile si ricorda, come da visura catastale che si riallega, che gli immobili di via Cimmentorosso sono due di cui uno adibito a terme con annesso negozio per la “vendita al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale”; l’altro invece (quello di nuova acquisizione) verrà destinato ad uso alberghiero non appena completati i lavori e servirà all’ampliamento di cui alla domanda di agevolazioni.”;
- per l’occasione, va disatteso l’argomento attoreo, accennato nel ricorso e meglio sviluppato nelle successive memorie difensive, secondo il quale solo il primo motivo di diniego, ossia quello relativo al mancato esercizio di attività ricettiva o di servizio turistico presso l’immobile oggetto di investimento, avrebbe carattere assorbente e preclusivo dell’intera domanda di agevolazioni, mentre il secondo motivo, incentrato sulla carente asseverazione delle spese inerenti agli interventi di acquisto/rinnovo di arredi, renderebbe comunque possibile un’ammissione parziale di detta domanda con riguardo alle linee di intervento rimaste indenni (nello specifico: interventi di riqualificazione energetica, interventi edilizi ed interventi per la digitalizzazione);
- difatti, va confermata la configurazione del gravato decreto segretariale quale atto plurimotivato, con la conseguenza che ciascuno dei due motivi di diniego in esso enucleati è potenzialmente idoneo a travolgere l’intera domanda di agevolazioni. Tanto lo si evince dalla peculiare conformazione normativa – delineata dall’art. 3 del decreto legge n. 152/2021 e dal decreto interministeriale attuativo del 28 dicembre 2021 – che assiste le domande di finanziamento in questione, ispirata al principio di unicità della domanda, per cui il programma di investimento proposto deve essere valutato globalmente nel suo disegno complessivo, non essendo ammissibili arbitrarie riduzioni o parcellizzazioni delle linee di intervento costitutive dello stesso ad opera dell’autorità decidente;
Ciò chiarito, si rileva che le censure con cui parte ricorrente mira ad infirmare il primo profilo motivazionale del provvedimento di diniego, inerente all’immobile oggetto di investimento non attualmente adibito ad attività turistico-ricettiva, possono essere così compendiate:
a) avendo l’avviso pubblico la finalità di agevolare le attività imprenditoriali del settore turistico stabilmente organizzate in azienda, mediante l’assegnazione di risorse finanziarie dirette ad incentivarne lo sviluppo e la crescita, deve essere tratta una nozione di immobile oggetto di investimento quale unità locale inserita all’interno di un più vasto complesso aziendale, oppure in alternativa, valorizzando il dato della contiguità spaziale, quale unità locale facente parte di un unico complesso alberghiero come struttura autonoma destinata ad assumere la funzione di “dependance” dell’edificio principale. Ne discende che l’immobile di Via Cimmentorosso poteva comunque essere oggetto di investimento proprio perché rientrante in entrambe le suddette categorie, sebbene non ancora preposto al servizio alberghiero, con conseguente violazione degli artt. 4 e 5 dell’avviso pubblico ad opera dell’autorità decidente;
b) l’amministrazione statale è incorsa in travisamento dei fatti, laddove ha ritenuto che dalla visura camerale storica fosse ricavabile il dato che nell’immobile oggetto di investimento fosse esercitata attività di commercio al dettaglio di articoli di profumeria e simili, la quale era invece espletata presso altra unità locale adibita a centro termale, come comprovato dall’immagine fotografica aerea allegata alle controdeduzioni fornite dalla società ricorrente a riscontro del preavviso di rigetto;
c) ad ogni modo, “è del tutto illogico e contrasta con la ratio stessa del programma di agevolazioni negare l’accesso alle stesse a un intervento di ampliamento di un’attività già esistente, anche se l’ampliamento non riguarda lo stesso corpo di fabbrica in cui l’attività è attualmente esercitata, ma un corpo di fabbrica distinto, destinato però pur sempre a essere integrato nell’attività turistico-alberghiera”;
Considerato che le prefate doglianze non meritano condivisione per le ragioni di seguito esplicitate:
aa) non è ravvisabile la dedotta violazione degli artt. 4 e 5 dell’avviso pubblico, dal momento che tali clausole – e soprattutto, trattandosi nella specie di immobile di proprietà dell’impresa richiedente, quella contenuta al punto 2) del comma 2 dell’art. 4 – in armonia con la disciplina di riferimento di cui al decreto interministeriale del 28 dicembre 2021, rimandano chiaramente a consistenze immobiliari, oggetto di investimento, in cui siano attualmente esercitati “l’attività ricettiva o il servizio turistico”, prescindendo del tutto da concetti quali la collocazione di tali consistenze, eventualmente non ancora adibite all’attività turistico-ricettiva, all’interno del compendio aziendale o del complesso immobiliare in cui sia stata già avviata l’attività alberghiera. In definitiva, nell’immobile oggetto di investimento, individuato dalla società ricorrente in quello sito in Via Cimmentorosso ed acquistato nel 2022, doveva essere già in corso, all’atto della presentazione della domanda di agevolazioni, l’attività turistico-ricettiva, ma essendo pacifica l’assenza di tale circostanza, l’autorità ministeriale non poteva esimersi dal rigettare l’istanza della ricorrente perché contrastante, quanto meno, con quanto prescritto dall’art. 4, comma 2, dell’avviso pubblico;
bb) è giuridicamente irrilevante il denunciato travisamento dei fatti, giacché il fatto che l’attività di commercio al dettaglio di articoli di profumeria e simili fosse svolta presso il già esistente centro termale e non presso l’immobile oggetto di investimento, come risulterebbe dall’evocata immagine fotografica aerea, non sminuisce la decisiva obiezione, su cui si incentra il profilo motivazionale in commento, che in quest’ultimo immobile non fosse ancora espletata attività turistico-ricettiva;
cc) infine, come già sopra spiegato, nemmeno è rinvenibile la lamentata illogicità, valendo a termini dell’avviso pubblico, rimasto peraltro inoppugnato, non la futura ma l’attuale destinazione alberghiera del corpo di fabbrica oggetto di intervento, potendo ogni progettato ampliamento di attività trovare positivo riscontro solo nell’ambito del miglioramento della qualità di un’offerta ricettiva già in essere presso l’unità locale prescelta (cfr. art. 5, comma 3, lettere d) e f), dell’avviso pubblico);
Considerato, altresì, che:
- quanto esposto ai punti precedenti riveste carattere assorbente ed esime il Collegio dall’esaminare le rimanenti censure, attraverso le quali parte ricorrente intende contestare il provvedimento denegatorio con riguardo al secondo ed ultimo profilo motivazionale, attinente alla carente asseverazione delle spese relative agli interventi di acquisto/rinnovo di arredi, dal momento che comunque l’impianto complessivo di tale atto risulta validamente sorretto dalla rilevata criticità in ordine all’immobile oggetto di investimento. Soccorre, al riguardo, il condiviso principio secondo il quale, laddove una determinazione amministrativa di segno negativo tragga forza da una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali sia di per sé idonea a supportarla in modo autonomo, è sufficiente che anche una sola di esse passi indenne alle censure mosse in sede giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti esente dall’annullamento (cfr. Consiglio di Stato, A.P., 29 febbraio 2016 n. 5; Consiglio di Stato, Sez. III, 3 settembre 2025 n. 7188; Consiglio di Stato, Sez. V, 20 agosto 2025 n. 7093 e 6 marzo 2013 n. 1373; Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 luglio 2010 n. 4243);
Ritenuto, in conclusione, che:
- resistendo gli atti impugnati alle prospettazioni attoree, anche in virtù del disposto assorbimento di censure, il ricorso deve essere respinto per infondatezza;
- le spese processuali devono essere addebitate alla soccombente parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente a rifondere le spese processuali, così liquidate: 1) € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, in favore del Ministero del Turismo; 2) € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, in favore di TA S.p.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 8 ottobre 2025 e 8 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
HE MA RI, Presidente
AR DEOL, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR DEOL | HE MA RI |
IL SEGRETARIO