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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 30/05/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. 98/2025
Fino al 27.5.2025 hanno depositato note scritte ex art 127ter cpc::
- per l'avv. LESCIO NELLY Parte_1
- per l'avv. MARTINELLI Controparte_1
ARABELLA
Esaurita la discussione (tramite note e memorie), il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. depositando la Sentenza su PCT.
Il Giudice
Werner Mussner
pagina1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 98/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. dott. LESCIO NELLY
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. dott. MARTINELLI ARABELLA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
pagina2 di 9 Di parte ricorrente nel merito: per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla retribuzione delle ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro e, conseguentemente, condannare la parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente stessa della somma di euro 798,43032, con la rivalutazione ed interessi legali maturati e maturandi sulla somma via via rivalutata dal dì del dovuto al saldo;
con la vittoria delle spese di lite;
Di parte convenuta a) in via principale: rigettare tutte le domande avversarie nella loro interezza in quanto infondate in fatto ed in diritto;
b) in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse dovuto l'importo richiesto a titolo di indennità sostitutiva delle ferie, accertare e dichiarare che -come da conteggio indicato in narrativa- l'indennità di mancato preavviso per le giornate lavorative non prestate dalla ricorrente risulta pari ad euro 819,00=, o l'importo maggiore o minore diversamente determinato, oltre rivalutazione e interessi dal dì del dovuto al saldo e per l'effetto compensare la stessa indennità sostitutiva delle ferie con il maggiore importo dovuto a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso per i motivi dedotti in narrativa;
c) in ogni caso: condannare controparte al pagamento di spese e compensi di causa da distrarsi a favore dell'Avv. Arabella Martinelli, che si dichiara antistatario.
pagina3 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lavoratrice sig.a deduce che tra le parti era intercorso Pt_1
un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato avviato in data
1.9.2015 e, giusta comunicazione inviata dalla ricorrente in data 28.12.2021, terminato in data 1.3.2022 per dimissioni volontarie. Alla cessazione del rapporto di lavoro, la ricorrente avrebbe maturato n. 14,50 giorni di ferie;
la retribuzione giornaliera era pari ad euro 55,06416, tuttavia, non veniva retribuita l'indennità sostituiva delle ferie non godute pari ad euro 798,43032, che chiede nella presente sede.
2. Il resistente sindacato e datore di lavoro a sua volta deduce che CP_1
L'art. 19 “ferie” del regolamento del personale di , che viene CP_2
integralmente richiamato e trascritto in quello di , e che fa parte del CP_1
contratto di lavoro firmato dalla ricorrente prescrive che: “ … Le ferie devono essere fruite, di massima, dal 15 giugno al 15 settembre e per non meno di due settimane consecutive. Sia le due settimane che il restante periodo di ferie, nonché le festività soppresse, debbono essere programmate tramite un calendario annuo che eviti l'interruzione dell'attività degli uffici.
Le ferie non godute entro l'anno devono essere fruite improrogabilmente nei primi sei mesi dell'anno successivo.
Non sono consentiti cumuli di ferie né sono consentiti compensi economici sostitutivi delle ferie….”. Tale regime non solo era parte integrante del contratto di lavoro ma veniva ricordato ai dipendenti e di conseguenza anche alla ricorrente con una circolare e con una e-mail dirigenziale, entrambe del 2021.
pagina4 di 9 In secondo luogo, parte resistente fa valere in compensazione un controcredito derivante dall'inosservanza del termine di preavviso da parte della ricorrente.
Con comunicazione telematica trasmessa al 28.12.2021 la ricorrente ha inviato le proprie dimissioni volontarie, dando preavviso, con effetto dall'1.03.2022 e ultimo giorno di lavoro al 28.02.2022. L'art 23 in materia del preavviso prevede:
“Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, con decorrenza dal 1° o dal 16° giorno del mese, il preavviso per il personale esecutivo, qualificato e professionale è di 60 giorni di calendario, mentre per i funzionari politici è di 90 giorni di calendario (…). La parte che risolve il rapporto, senza l'osservanza dei termini di preavviso, deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione, comprensivo dei ratei di 13sima e 14sima mensilità di mancato preavviso.”
Secondo la resistente, a causa di tale clausola, la ricorrente avrebbe dovuto rassegnare le dimissioni nelle giornate stabilite dal regolamento dal giorno 1° o dal giorno 16° del mese e soprattutto da tali date fare decorrere i 60 giorni del periodo di preavviso. Ne consegue che la ricorrente avrebbe potuto dimettersi dal giorno 1° gennaio 2022 con ultimo giorno di lavoro al 02.03.2022 ed effetto dal giorno 03 marzo 2022.
3. Quanto alle ferie non godute, non sono in contestazione i giorni non utilizzati, ed è provato per documenti che il regolamento allegato al contratto di lavoro prevede la perdita dei giorni di ferie pagate se non utilizzate in termini. È, altresì, provato che in corso di rapporto la resistente ha comunicato ai dipendenti
(doc. 4 e 5) la necessità di fruire delle ferie nell'anno in corso.
pagina5 di 9 Il capitolo di prova della resistente sul punto è generico, privo di riferimento a persone o momenti storici e contenuti precisi, da divenire irrilevanti. Si ritiene, quindi, che le uniche comunicazioni erano quelle documentalmente provate.
Nella causa C‑ 218/22 la Corte di Giustizia ha statuito che “ … 49 A tale proposito, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria. L'onere della prova incombe al datore di lavoro (v. in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑ 684/16, EU:C:2018:874, punti 45 e 46).
pagina6 di 9 annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo
7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonché l'articolo 31, paragrafo 2, della
Carta (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑ 684/16, EU:C:2018:874, punti 46 e 55)”.
La Cassazione, sul punto: “6.1 a riguardo, va data continuità all'indirizzo affermato - in linea peraltro con l'esigenza di una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione
Europea - da Cass., Sez. L, n. 21780 dell'8 luglio 2022, per la quale la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie (se necessario formalmente) e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato;
Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 09/11/2023) 27-
11-2023, n. 32807.”
La pronuncia della Cassazione n. 17643/2023 richiede la massima diligenza nella comunicazione della necessità di fruire delle ferie in tempi utili.
Alla luce di tali arresti giurisprudenziali, che richiede in capo al datore di lavoro la “massima diligenza” nella comunicazione, da eseguire “anche formalmente”, il Tribunale ritiene che a seguito della comunicazione delle dimissioni, parte resistente avrebbe dovuto, successivamente alle dimissioni della ricorrente,
pagina7 di 9 nuovamente e formalmente comunicare la necessità di fruire delle proprie ferie durante il periodo di preavviso, pena la semplice perdita di tale beneficio.
Nella specie, si può ritenere che da parte della datrice diligenza vi sia stata, ma non la “massima” diligenza richiesta dalla Giurisprudenza.
Ciò posto l'importo richiesto a titolo di indennità di ferie non godute è dovuto come richiesto, con interessi legali dalla data di messa in mora del 3.5.2022.
4. Quanto al periodo di preavviso, non si condivide l'interpretazione dell'art 23 del regolamento, come ipotizzato dalla resistente.
L'art 23 esordisce come segue: “Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, con decorrenza dal 1° o dal 16° giorno del mese... ”. Ne discende che il 1° ed il
16° sono le giornate in cui il rapporto deve cessare. E cessa non con la comunicazione di dimissioni, ma con il mancato esercizio dell'attività lavorativa, nella specie in data 1.3.2022.
Posto che la comunicazione di dimissioni è del 28.12.2021, il termine dei 60 giorni è stato rispettato. La domanda risarcitoria non è fondata.
5. Le spese seguono la soccombenza. Si applicano i valori medi di cui allo scaglione di riferimento. Per la fase istruttoria si applicano i valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
condanna parte resistente a pagare a parte ricorrente l'importo pari ad
798,43 oltre interessi legali come da parte motiva;
pagina8 di 9 condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 578 per compenso, oltre 15% di spese generali ed accessori di legge.
28 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
pagina9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
50 Ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. 98/2025
Fino al 27.5.2025 hanno depositato note scritte ex art 127ter cpc::
- per l'avv. LESCIO NELLY Parte_1
- per l'avv. MARTINELLI Controparte_1
ARABELLA
Esaurita la discussione (tramite note e memorie), il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. depositando la Sentenza su PCT.
Il Giudice
Werner Mussner
pagina1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 98/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. dott. LESCIO NELLY
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. dott. MARTINELLI ARABELLA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
pagina2 di 9 Di parte ricorrente nel merito: per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla retribuzione delle ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro e, conseguentemente, condannare la parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente stessa della somma di euro 798,43032, con la rivalutazione ed interessi legali maturati e maturandi sulla somma via via rivalutata dal dì del dovuto al saldo;
con la vittoria delle spese di lite;
Di parte convenuta a) in via principale: rigettare tutte le domande avversarie nella loro interezza in quanto infondate in fatto ed in diritto;
b) in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse dovuto l'importo richiesto a titolo di indennità sostitutiva delle ferie, accertare e dichiarare che -come da conteggio indicato in narrativa- l'indennità di mancato preavviso per le giornate lavorative non prestate dalla ricorrente risulta pari ad euro 819,00=, o l'importo maggiore o minore diversamente determinato, oltre rivalutazione e interessi dal dì del dovuto al saldo e per l'effetto compensare la stessa indennità sostitutiva delle ferie con il maggiore importo dovuto a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso per i motivi dedotti in narrativa;
c) in ogni caso: condannare controparte al pagamento di spese e compensi di causa da distrarsi a favore dell'Avv. Arabella Martinelli, che si dichiara antistatario.
pagina3 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lavoratrice sig.a deduce che tra le parti era intercorso Pt_1
un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato avviato in data
1.9.2015 e, giusta comunicazione inviata dalla ricorrente in data 28.12.2021, terminato in data 1.3.2022 per dimissioni volontarie. Alla cessazione del rapporto di lavoro, la ricorrente avrebbe maturato n. 14,50 giorni di ferie;
la retribuzione giornaliera era pari ad euro 55,06416, tuttavia, non veniva retribuita l'indennità sostituiva delle ferie non godute pari ad euro 798,43032, che chiede nella presente sede.
2. Il resistente sindacato e datore di lavoro a sua volta deduce che CP_1
L'art. 19 “ferie” del regolamento del personale di , che viene CP_2
integralmente richiamato e trascritto in quello di , e che fa parte del CP_1
contratto di lavoro firmato dalla ricorrente prescrive che: “ … Le ferie devono essere fruite, di massima, dal 15 giugno al 15 settembre e per non meno di due settimane consecutive. Sia le due settimane che il restante periodo di ferie, nonché le festività soppresse, debbono essere programmate tramite un calendario annuo che eviti l'interruzione dell'attività degli uffici.
Le ferie non godute entro l'anno devono essere fruite improrogabilmente nei primi sei mesi dell'anno successivo.
Non sono consentiti cumuli di ferie né sono consentiti compensi economici sostitutivi delle ferie….”. Tale regime non solo era parte integrante del contratto di lavoro ma veniva ricordato ai dipendenti e di conseguenza anche alla ricorrente con una circolare e con una e-mail dirigenziale, entrambe del 2021.
pagina4 di 9 In secondo luogo, parte resistente fa valere in compensazione un controcredito derivante dall'inosservanza del termine di preavviso da parte della ricorrente.
Con comunicazione telematica trasmessa al 28.12.2021 la ricorrente ha inviato le proprie dimissioni volontarie, dando preavviso, con effetto dall'1.03.2022 e ultimo giorno di lavoro al 28.02.2022. L'art 23 in materia del preavviso prevede:
“Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, con decorrenza dal 1° o dal 16° giorno del mese, il preavviso per il personale esecutivo, qualificato e professionale è di 60 giorni di calendario, mentre per i funzionari politici è di 90 giorni di calendario (…). La parte che risolve il rapporto, senza l'osservanza dei termini di preavviso, deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione, comprensivo dei ratei di 13sima e 14sima mensilità di mancato preavviso.”
Secondo la resistente, a causa di tale clausola, la ricorrente avrebbe dovuto rassegnare le dimissioni nelle giornate stabilite dal regolamento dal giorno 1° o dal giorno 16° del mese e soprattutto da tali date fare decorrere i 60 giorni del periodo di preavviso. Ne consegue che la ricorrente avrebbe potuto dimettersi dal giorno 1° gennaio 2022 con ultimo giorno di lavoro al 02.03.2022 ed effetto dal giorno 03 marzo 2022.
3. Quanto alle ferie non godute, non sono in contestazione i giorni non utilizzati, ed è provato per documenti che il regolamento allegato al contratto di lavoro prevede la perdita dei giorni di ferie pagate se non utilizzate in termini. È, altresì, provato che in corso di rapporto la resistente ha comunicato ai dipendenti
(doc. 4 e 5) la necessità di fruire delle ferie nell'anno in corso.
pagina5 di 9 Il capitolo di prova della resistente sul punto è generico, privo di riferimento a persone o momenti storici e contenuti precisi, da divenire irrilevanti. Si ritiene, quindi, che le uniche comunicazioni erano quelle documentalmente provate.
Nella causa C‑ 218/22 la Corte di Giustizia ha statuito che “ … 49 A tale proposito, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria. L'onere della prova incombe al datore di lavoro (v. in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑ 684/16, EU:C:2018:874, punti 45 e 46).
pagina6 di 9 annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo
7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonché l'articolo 31, paragrafo 2, della
Carta (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑ 684/16, EU:C:2018:874, punti 46 e 55)”.
La Cassazione, sul punto: “6.1 a riguardo, va data continuità all'indirizzo affermato - in linea peraltro con l'esigenza di una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione
Europea - da Cass., Sez. L, n. 21780 dell'8 luglio 2022, per la quale la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie (se necessario formalmente) e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato;
Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 09/11/2023) 27-
11-2023, n. 32807.”
La pronuncia della Cassazione n. 17643/2023 richiede la massima diligenza nella comunicazione della necessità di fruire delle ferie in tempi utili.
Alla luce di tali arresti giurisprudenziali, che richiede in capo al datore di lavoro la “massima diligenza” nella comunicazione, da eseguire “anche formalmente”, il Tribunale ritiene che a seguito della comunicazione delle dimissioni, parte resistente avrebbe dovuto, successivamente alle dimissioni della ricorrente,
pagina7 di 9 nuovamente e formalmente comunicare la necessità di fruire delle proprie ferie durante il periodo di preavviso, pena la semplice perdita di tale beneficio.
Nella specie, si può ritenere che da parte della datrice diligenza vi sia stata, ma non la “massima” diligenza richiesta dalla Giurisprudenza.
Ciò posto l'importo richiesto a titolo di indennità di ferie non godute è dovuto come richiesto, con interessi legali dalla data di messa in mora del 3.5.2022.
4. Quanto al periodo di preavviso, non si condivide l'interpretazione dell'art 23 del regolamento, come ipotizzato dalla resistente.
L'art 23 esordisce come segue: “Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, con decorrenza dal 1° o dal 16° giorno del mese... ”. Ne discende che il 1° ed il
16° sono le giornate in cui il rapporto deve cessare. E cessa non con la comunicazione di dimissioni, ma con il mancato esercizio dell'attività lavorativa, nella specie in data 1.3.2022.
Posto che la comunicazione di dimissioni è del 28.12.2021, il termine dei 60 giorni è stato rispettato. La domanda risarcitoria non è fondata.
5. Le spese seguono la soccombenza. Si applicano i valori medi di cui allo scaglione di riferimento. Per la fase istruttoria si applicano i valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
condanna parte resistente a pagare a parte ricorrente l'importo pari ad
798,43 oltre interessi legali come da parte motiva;
pagina8 di 9 condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 578 per compenso, oltre 15% di spese generali ed accessori di legge.
28 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
pagina9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
50 Ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie